IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10458 del 2019, proposto dalla Fondazione Catis, Fondazione di Partecipazione Sociale ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, Alessandro Secondo Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renzo Cuonzo in Roma - via di Monte Fiore n. 22; contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma - via dei Portoghesi n. 12; nei confronti Associazione di Pubblica Assistenza di Sant'Angelo A Cupolo, Volontaria Pubblica Assistenza Croce Maria Bambina Onlus, Cooperativa Sociale «Croce Verde Novafeltria Cooperativa Sociale - ONLUS, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 07114/2019, resa tra le parti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'appello incidentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2020 il cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 1. La vicenda processuale. - La Fondazione CATIS - Fondazione di Partecipazione Sociale ONLUS (di seguito anche «CATIS»), attuale appellante e ricorrente in primo grado, e' un soggetto privato avente personalita' giuridica, qualificato come ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilita' sociale), secondo la previgente normativa di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e ora come «ente del Terzo settore», ai sensi degli articoli 4 e 5 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche «codice»). CATIS espone di essere stata costituita dai fondatori per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore. In particolare, CATIS riferisce che il proprio fine statutario consiste nell'operare e promuovere iniziative nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, del soccorso e dell'emergenza, della protezione civile, della tutela della dignita' e dei diritti etici della persona, per la realizzazione dei seguenti obiettivi: garantire alla cittadinanza un servizio di mobilita' di infermi e soccorso efficiente, tempestivo e di qualita'; garantire assistenza a favore degli anziani, dei disabili e dei bisognosi, anche mediante la gestione di strutture e presidi sociali e sanitari; garantire un servizio alla cittadinanza che provveda sia alla risoluzione delle problematiche sanitarie, sia a risolvere, anche solo parzialmente, le inidoneita' strutturali presenti o manchevoli del territorio di azione; garantire una risposta sempre piu' adeguata ai bisogni rilevati o latenti dei cittadini, anche favorendo la costituzione, l'organizzazione e la gestione di strutture di rete e di collaborazioni; creare una cultura diffusa sul territorio di carattere sanitario e sensibilizzare enti e privati cittadini in merito ad atteggiamenti di solidarieta', morali ed etici ad essi correlati. Per tali finalita' CATIS svolge, da anni, il servizio di utilita' sociale di soccorso con autoambulanze. In questa veste, CATIS si duole delle determinazioni generali con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ha esclusa, al pari degli altri enti del Terzo settore non aventi la struttura tipica delle organizzazioni di volontariato, dalle provvidenze economiche per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali da adibire all'attivita' di utilita' sociale. Pertanto, CATIS ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio contro i seguenti atti: 1) decreto 16 novembre 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante «Modalita' per l'attuazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato»; 2) «Linee guida per la presentazione delle domande per l'erogazione di contributi in favore di organizzazioni di volontariato per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di interesse generale ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del decreto ministeriale 16 novembre 2017 n. 2320 - Annualita' 2017», adottate con provvedimento del direttore generale dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2017; 3) nota recante «Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni», adottata con provvedimento del direttore generale dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 dicembre 2017. Con il ricorso di primo grado, CATIS ha chiesto anche l'accertamento del diritto ad essere inclusa tra i soggetti beneficiari della provvidenza economica di cui al citato art. 76. 2. La sentenza di parziale accoglimento del Tribunale amministrativo regionale - Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale ha accolto solo parzialmente il ricorso, annullando le linee guida e la nota del 29 dicembre 2017, nella parte in cui esse stabiliscono che anche gli acquisti effettuati nel 2017 possano essere esclusi dal contributo. La pronuncia ha chiarito che le innovazioni portate dal codice operano solo per il futuro e, pertanto, CATIS e i soggetti aventi la medesima fisionomia giuridica continuano a beneficiare delle provvidenze economiche previste dalla legislazione previgente fino a tutto il 2017. Il Tribunale amministrativo regionale ha invece respinto le altre censure articolate dalla ricorrente, dirette ad affermare l'illegittimita' dei provvedimenti ministeriali che restringono la platea degli aventi diritto al beneficio, includendovi le sole organizzazioni di volontariato. Il giudice di primo grado ha affermato che l'art. 76 del codice non lascia dubbi di sorta in ordine all'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo previsto, riservato alle sole organizzazioni di volontariato (ODV). Ha poi escluso che tale disciplina contrasti con le norme costituzionali. Secondo la sentenza impugnata, la previgente disciplina di cui al decreto legislativo n. 460/1997 prevedeva un regime fiscale agevolato per l'acquisto di autoambulanze anche in favore delle ONLUS, quali la fondazione ricorrente. Con l'entrata in vigore del codice del Terzo settore, tuttavia, tale normativa e' stata abrogata dalla nuova disciplina e sostituita da una regolamentazione - segnatamente l'art. 76 del codice - che riconosce il beneficio in esame solo alle associazioni di volontariato. Pertanto, nel nuovo quadro normativo, l'amministrazione era inderogabilmente tenuta ad escludere la Fondazione ricorrente e le ONLUS dal contributo richiesto. Il Tribunale amministrativo regionale ha poi dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del codice del Terzo settore, prospettata dalla ricorrente, in relazione a diversi articoli della Costituzione. Il Tribunale amministrativo regionale non si e' pronunciato, invece, sulla questione di legittimita' comunitaria dedotta dalla stessa ricorrente, riguardante il denunciato contrasto della disposizione nazionale con i principi europei in materia di concorrenza. 3. L'appello principale di CATIS. - La Fondazione appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha respinto il ricorso, riproponendo le sole censure relative alla contestata legittimita' costituzionale e comunitaria della norma legislativa che riserva il beneficio economico in questione alle sole organizzazioni di volontariato, senza considerare le ONLUS operanti nello stesso settore. L'appellante condivide la premessa interpretativa enunciata dal Tribunale amministrativo regionale, deducendo che l'art. 76 del codice, per la sua inequivoca dizione letterale, indica in modo puntuale l'ambito soggettivo dei beneficiari della provvidenza economica finalizzata all'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali. Sostiene, pero', che la norma legislativa si ponga in contrasto con svariati articoli della Costituzione, determinando una irragionevole differenza di trattamento fra situazioni sostanziali identiche. In particolare, l'appellante deduce il seguente complesso motivo di diritto: «error in iudicando e in procedendo: illegittimita' degli articoli 73, comma 2, lettera c), e 76, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18, 97 e 118, quarto comma, della Costituzione nonche' della ratio e delle finalita' e dei principi generali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare di quelli contenuti negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. - Incompatibilita' con gli articoli 41 Cost. e 101 e 107 del T.F.U.E. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento. - Omessa pronuncia su punti decisivi della controversia». 4. L'appello incidentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. - Il Ministero si e' costituito in questo grado di giudizio, proponendo anche un appello incidentale con il quale contesta la decisione del Tribunale amministrativo regionale nella parte in cui ha interpretato il regime transitorio connesso all'entrata in vigore della nuova disciplina. Le altre parti, pur ritualmente intimate, non hanno svolto deduzioni difensive. 5. Il tema decisorio definito dall'appello principale e dall'appello incidentale. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. - Alla luce dell'atto di appello principale, il tema decisorio del presente giudizio si concentra sulla questione di legittimita' costituzionale prospettata da CATIS. Il Collegio ritiene che tale questione abbia carattere prioritario rispetto a quella relativa alla dedotta illegittimita' comunitaria, articolata con riferimento alla possibile incidenza della normativa nazionale sui principi di libera concorrenza. La questione e' rilevante, poiche' la norma sospettata di illegittimita' costituzionale rappresenta l'unica base giuridica dei provvedimenti censurati dall'appellante. La questione e' rilevante, poi, anche ai fini della decisione dell'appello incidentale, che diventerebbe inammissibile - o improcedibile - per difetto di interesse, in caso di accertata illegittimita' costituzionale dell'art. 76. Quindi, nella sostanza, l'oggetto centrale della controversia in esame riguarda la legittimita' costituzionale e la compatibilita' con il diritto europeo della normativa di rango legislativo che riconosce il contributo per l'acquisto di ambulanze solo alle associazioni di volontariato, senza comprendere le ONLUS e gli altri enti del Terzo settore che rivestono una diversa forma giuridica. 6. La valutazione di manifesta infondatezza espressa dalla decisione appellata. - Il Tribunale amministrativo regionale ha basato la propria decisione di manifesta infondatezza sui seguenti argomenti. «ONLUS e ODV costituiscono categorie che operano su piani diversi». «L'eliminazione del beneficio in favore delle ONLUS appare coerente con la abrogazione di questa macrocategoria (rilevante peraltro solo a fini fiscali)». «Il beneficio e' attribuito alle ODV in ragione della loro struttura e soprattutto della prevalente componente volontaristica che li caratterizza. Le peculiarita' organizzative delle ODV attengono in particolare alle modalita' di perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, che avviene attraverso l'erogazione gratuita di beni e servizi, a fronte della quale le organizzazioni medesime possono ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute.» «Rileva la prevalenza, nello svolgimento dell'attivita' di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale dell'ente, delle prestazioni dei volontari associati all'organizzazione medesima. La mancanza di scopo di lucro costituisce, pertanto, solo uno degli elementi giustificativi del contributo, ma non l'unico.» «Le Fondazioni, per le quali, invece e' normativamente escluso il diritto al contributo per cui e' causa, si differenziano anche ontologicamente e strutturalmente dalle organizzazioni di volontariato per svariati fattori ed elementi.» 7. Gli argomenti esposti dall'appellante nel senso della non manifesta infondatezza. - In senso critico, l'appellante ricostruisce l'evoluzione della normativa vigente e osserva che il codice del Terzo settore, in attuazione dell'art. 1 della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha operato una revisione organica della materia, improntata al superamento della frammentarieta' della legislazione preesistente. L'intervenuta armonizzazione della disciplina di tutti gli enti del Terzo settore rende evidenti, a suo dire, i profili di illegittimita' costituzionale e comunitaria della specifica differenziazione prevista dall'art. 76, che riserva un importante beneficio economico ad una sola categoria di enti, tra i diversi che operano senza scopo di lucro nello stesso ambito, con le medesime finalita'. Secondo l'appellante, non vi e' alcuna giustificazione logica del trattamento di sfavore ora riservato agli enti del Terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. L'incoerenza e l'illogicita' della norma legislativa deriva anche dalla contraddittorieta' con l'impostazione complessiva seguita dal codice del Terzo settore, in attuazione del principio cardine della legge delega: la massima armonizzazione della disciplina applicabile agli enti no profit, avvicinando il regime giuridico delle ONLUS a quello delle organizzazioni di volontariato. Viceversa, nessun criterio direttivo della legge delega lascerebbe intendere la presenza di un favore per le organizzazioni di volontariato, diretto ad introdurre inedite penalizzazioni in danno delle ONLUS, private di provvidenze economiche costantemente ottenute negli anni passati. L'irragionevolezza e' accentuata dalla circostanza che il beneficio in questione, sia pure con una fisionomia solo in minima parte diversa, era attribuito dalla legislazione previgente tanto alle organizzazioni di volontariato quanto alle ONLUS. L'appellante giudica errata e contraddittoria la tesi difensiva del Ministero, fatta propria dal Tribunale amministrativo regionale, secondo cui solo le organizzazioni di volontariato (ODV) meriterebbero il beneficio economico «in ragione della loro struttura e soprattutto della prevalente componente volontaristica che li caratterizza», che li renderebbe «una categoria associativa differente anche rispetto alle altre associazioni senza scopo di lucro per l'esclusivo scopo solidaristico e per la gratuita' delle prestazioni volontarie degli associati». Infatti, questi caratteri non sono affatto prerogative esclusive delle organizzazioni di volontariato, ma sono riscontrabili anche in altri tipi di enti del Terzo settore. La Fondazione appellante, secondo il proprio Statuto, opera senza scopo di lucro e per finalita' solidali: presenta, quindi, una connotazione perfettamente corrispondente a quella delle organizzazioni di volontariato, in relazione allo scopo e all'oggetto sociale. La contrapposizione tra le associazioni di volontariato e gli altri enti non e' cosi' netta nemmeno con riguardo all'elemento della presenza, o meno, di lavoratori dipendenti, su cui, invece il Ministero basa le proprie difese. Infatti, l'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017 prevede che tutti «gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita'»; mentre il successivo art. 33 dispone che «le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo», pur nel limite massimo del «cinquanta per cento del numero dei volontari». Simmetricamente, l'art, 13 (lavoro nell'impresa sociale) del decreto legislativo n. 112/2017 (decreto sull'impresa sociale), al comma 2, stabilisce che «nelle imprese sociali e' ammessa la prestazione di attivita' di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attivita' d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non puo' essere superiore a quello dei lavoratori». Dal confronto tra dette disposizioni, argomenta l'appellante, si deduce, agevolmente e inequivocabilmente, che sia le associazioni di volontariato, sia le imprese sociali possono essere costituite da volontari e dipendenti, entrambe nella misura del 50% per ogni categoria. Il volontariato, dunque, costituirebbe solo una possibile modalita' di svolgimento delle attivita' delle ONLUS, ma non un tratto distintivo di alcune di esse, e non potrebbe pertanto giustificare, da sola, la diversita' di trattamento in esame. L'appellante contesta anche l'argomento espresso dall'Amministrazione, secondo cui l'attribuzione del beneficio ad enti non aventi la forma delle organizzazioni di volontariato comporterebbe una violazione dei generali principi - anch'essi di rango costituzionale oltre che comunitario - di concorrenza effettiva e di divieto di aiuti di Stato. Al contrario, secondo l'appellante, proprio la scelta legislativa di privilegiare una sola categoria di enti del Terzo settore che svolgono attivita' oggettivamente economica, benche' senza scopo di lucro, determina un oggettivo e indebito vantaggio per questi enti, in contrasto sia con il principio di concorrenza, sia con il principio del divieto di aiuti di Stato, non potendosi piu' configurare il contributo come un supporto, oggettivo e generalizzato, all'intero Terzo settore, giustificato da valutazioni politiche di ampio respiro, ma come un discriminante aiuto a favore di alcuni soggetti, a danno degli altri operatori, all'interno dello stesso settore del mercato. L'appellante, pertanto, conclude chiedendo di sollevare la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 76, oppure, in alternativa, di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per valutare la compatibilita' comunitaria della contestata disciplina legislativa. 8. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del codice. La ricostruzione della disciplina vigente. - Ai fini della decisione il Collegio osserva che, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega del 6 giugno 2016, n. 106, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il «Codice del Terzo settore», ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale, al dichiarato fine di assicurare, sotto il profilo sia civilistico sia tributario, coerenza giuridica, logica e sistematica a tutti i soggetti operanti nell'ambito del «settore no profit», a sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire l'interesse pubblico generale al potenziamento della cittadinanza attiva, della partecipazione, della coesione e protezione sociale, della inclusione e del pieno sviluppo della persona in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione. In tale prospettiva, l'art. 4, comma 1, definisce enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa', costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. In precedenza, solo alcuni particolari tipi di enti erano destinatari di una disciplina organica ad hoc, quali le organizzazioni di volontariato, con la legge n. 266/1991, le cooperative sociali, con la legge n. 381/1991, le associazioni di promozione sociale, con la legge n. 383/2000, le imprese sociali, con il decreto legislativo n. 155/2006. Altri interventi normativi avevano regolato soltanto aspetti peculiari, quali il trattamento fiscale: in questo ambito si colloca il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, che ha delineato anche una nozione generale di ONLUS. In base all'art. 10, ora abrogato dal codice del Terzo settore: «1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".» Dall'assunzione della qualifica di ONLUS discendeva la possibilita' di fruire di una serie di agevolazioni in tema di imposte dirette, IVA, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni. Le regioni, poi, hanno applicato per queste organizzazioni l'esenzione dall'Irap o un'aliquota agevolata dell'imposta regionale. Pero' il comma 8 del citato art. 10 prevedeva che alcuni enti fossero considerati «ONLUS di diritto», tra i quali «nel rispetto della loro struttura e della loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381», aggiungendo altresi' che «sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991». Numerose norme eterogenee, poi, avevano previsto determinati benefici economici a enti no profit operanti in specifici ambiti, tra cui, per quanto di interesse per la presente vicenda contenziosa, l'art. 96, comma 1, della legge n. 342/2000. La disposizione prevedeva un contributo per l'acquisto di autoambulanze, riconosciuto in favore tanto delle organizzazioni di volontariato, quanto delle ONLUS. In linea con le finalita' promozionali dell'intervento riformatore, il decreto legislativo n. 117/2017, prevede diverse forme di sostegno per gli enti del Terzo settore. Tra queste vanno ricomprese le diposizioni di cui agli articoli 72 e ss., che disciplinano gli strumenti di sostegno finanziario statale. L'intento dichiaratamente perseguito dal legislatore e' quello di razionalizzare e rendere trasparente il flusso dei vantaggi economici attribuiti agli enti del Terzo settore. Tale disciplina prevede che, a decorrere dall'anno 2017, tutti gli interventi di sostegno finanziario gia' regolati dalle precedenti leggi speciali di settore (legge n. 266/1991, legge n. 438/1998, legge n. 342/2000 e legge n. 383/2000) cessino di essere finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, con conseguente confluenza unitaria delle relative risorse finanziarie su un apposito capitolo di spesa, finalizzato al sostegno delle attivita' delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali. Ne consegue, in coerenza con gli ordinari principi di codificazione di una determinata materia, la contestuale abrogazione di tutte le disposizioni normative da cui traevano titolo le previgenti misure di sostegno finanziario, tra cui l'art. 96, comma 1, della legge n. 342/2000. Detta disposizione prevedeva l'erogazione di un contributo, nei limiti delle risorse disponibili, per l'acquisto da parte di organizzazioni di volontariato e delle ONLUS di autoambulanze e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, secondo la disciplina di cui al regolamento del Ministero del lavoro delle politiche sociali del 28 agosto 2001, n. 388, poi modificato dal decreto ministeriale n. 177 del 14 febbraio 2010. L'art. 73 del codice, nel disciplinare le «altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore», stabilisce le seguenti regole. «1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia": a) art. 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per un ammontare di 2 milioni di euro; b) art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 438, per un ammontare di 5,16 milioni di euro; c) art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per un ammontare di 7,75 milioni di euro; d) art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un ammontare di 7,050 milioni di euro; 2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalita': a) sostegno alle attivita' delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attivita' delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali.» L'art. 76 del codice, infine, prevede una specifica disciplina di dettaglio. «1. Le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche' per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. 2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'art. 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.» In attuazione del citato art. 76, comma 1, del codice del Terzo settore, e' stato adottato il decreto ministeriale n. 2320 del 16 novembre 2017, impugnato dalla Fondazione interessata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, che disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y) del citato decreto legislativo n. 117, in favore delle organizzazioni di volontariato. L'art. 76, dunque, prevede testualmente e inequivocabilmente, come riconosciuto dalla stessa appellante, che il beneficio economico in questione sia attribuito solo alle «organizzazioni di volontariato», senza menzionare altre diverse categorie di enti del Terzo settore. Alla luce di questa ricostruzione del quadro normativo vigente, il Collegio ritiene che il dato normativo non consenta interpretazioni alternative diverse da quelle indicate dalle parti e seguita dal Tribunale amministrativo regionale: il beneficio economico di cui all'art. 76 e' riservato esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e non si puo' estendere ad altri enti del Terzo settore, nemmeno attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata. Il contributo spetta anche alle fondazioni (e non agli altri enti del Terzo settore) soltanto nella limitata ipotesi in cui esso sia finalizzato alla «donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche», come stabilito dall'art. 76, comma 1, ultimo periodo. 9. - I soggetti operanti nel terzo settore e le diverse categorie. - Il codice del Terzo settore ha ora previsto l'abrogazione della normativa sulle ONLUS, procedendo alla definizione puntuale di «ente del Terzo settore» e prevedendo una disciplina particolare per talune categorie di enti: le organizzazioni di volontariato (articoli 32 e ss.); le associazioni di promozione sociale (articoli 35 e ss.); gli enti filantropici (articoli 37 e ss.); le imprese sociali (art. 40); le reti associative (art. 41); le societa' di mutuo soccorso (articoli 42 e ss.). Il codice regola anche il regime fiscale, che prevede disposizioni particolari per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (articoli 84 e ss.). L'organico disegno legislativo mantiene, quindi, la distinzione tra i diversi tipi di enti, pur esprimendo l'intento di individuare sia il regime comune tra i soggetti operanti nel Terzo settore sia quelle regole specifiche per determinati tipi soltanto, in funzione della loro particolare fisionomia. 10. - La potesta' discrezionale del legislatore e la ragionevolezza della scelta compiuta. - In questa cornice di riferimento e' fuori discussione che il legislatore statale abbia una potesta' discrezionale di scelta, in ordine alla definizione del regime giuridico di ciascun ente del Terzo settore, nell'esercizio insindacabile della funzione politica, in relazione agli obiettivi prescelti, tenendo conto della evidente complessita' della materia. Spetta dunque alla valutazione politica del legislatore individuare i soggetti ritenuti meritevoli di determinate provvidenze economiche, orientate a realizzare le finalita' di utilita' sociale di volta in volta prese di mira. In termini generali, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ripetutamente affermato questo principio, particolarmente rilevante quando il sostegno economico mira proprio a rafforzare particolari soggetti deboli o ritenuti comunque bisognosi di sostegno o ad incidere, oggettivamente, in peculiari ambiti. Al tempo stesso, pero', il libero esercizio della funzione legislativa deve svolgersi senza oltrepassare i limiti della ragionevolezza e della proporzionalita', secondo il parametro dell'art. 3 della Costituzione. Da questo angolo visuale, la Corte ha ripetutamente affermato la necessita' di verificare la correlazione tra la delimitazione soggettiva dei destinatari di una provvidenza patrimoniale e la sua connotazione oggettiva. Pertanto, la Corte ha affermato che «i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento - fra finalita' del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari - e' operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto» (Corte costituzionale 9 marzo 2020, n. 44, nonche' le decisioni da questa richiamate). Da questo indirizzo, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, emerge che il principio di non discriminazione puo' ritenersi rispettato solo qualora esista una «causa normativa» della differenziazione, che sia «giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui e' subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio». La disposizione contenuta nell'art. 76 del codice del Terzo settore, per la parte in cui esclude dal contributo di cui trattasi le ONLUS, altera in maniera sostanziale la precedente disciplina in materia di agevolazioni per l'acquisto di autoambulanze e analoghi beni strumentali, introducendo una nuova differenziazione, finora non prevista. E' forse astrattamente possibile ritenere che questa innovazione costituisca il frutto di un'opzione politica diretta consapevolmente a favorire le organizzazioni di volontariato, a discapito di enti aventi una diversa struttura giuridica, benche' operanti nello stesso settore delle attivita' di utilita' sociale. Tuttavia, il collegio dubita che l'art. 76 sia pienamente rispettoso del canone di ragionevolezza. Come gia' esposto in narrativa, la sentenza impugnata, recependo la tesi difensiva dell'amministrazione, ha posto l'accento su due profili di differenziazione giuridica tra le ODV e le ONLUS, che, a suo dire, renderebbero ragionevole la disciplina sui contributi. Il primo aspetto riguarda il diverso rilievo del lavoro dipendente nell'una e nell'altra categoria: le ODV possono assumere lavoratori dipendenti, i quali, tuttavia, non possono superare il numero complessivo dei volontari operanti nell'associazione; le fondazioni e gli altri enti diversi dalle ODV possono avvalersi di volontari, ma questi non possono superare il numero dei dipendenti. Al riguardo, pero', vanno svolte due osservazioni critiche. Anzitutto, il rilievo della presenza di lavoratori dipendenti nell'uno e nell'altro tipo di ente non si pone in termini di alternativita' e di contrapposizione. Al contrario, proprio la disciplina del codice evidenzia il forte avvicinamento tra i due tipi di enti, anziche' accentuarne la diversita'. In concreto, potrebbero riscontrarsi ODV con un elevato numero di lavoratori dipendenti e ONLUS con numerosi volontari, fino all'ipotesi limite, descritta dall'appellante, di ODV e ONLUS con l'identica struttura organizzativa costituita da meta' lavoratori dipendenti e meta' operatori volontari. In secondo luogo, emerge un profilo attinente alla coerenza tra il descritto profilo riguardante la presenza, o meno, di lavoratori dipendenti, e il beneficio economico per l'acquisto di beni strumentali all'attivita' dell'ente, quali le autoambulanze. Infatti, la diversa composizione dell'organizzazione lavorativa dell'ente potrebbe giustificare senz'altro discipline differenziate riferite a quello specifico aspetto (quali agevolazioni previdenziali, assicurative, retributive), mentre appare del tutto neutrale rispetto all'acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell'attivita' di utilita' sociale dell'ente. Il secondo argomento espresso dal Tribunale amministrativo regionale riguarda il particolare regime giuridico riguardante le fondazioni, con particolare riferimento agli interventi dell'autorita' amministrativa sul funzionamento interno dell'ente. Neanche questa motivazione risulta persuasiva. Anzitutto, l'art. 76 definisce il proprio campo di applicazione richiamando, positivamente, gli enti strutturati come associazioni di volontariato, escludendo tutti i soggetti del Terzo settore aventi diversa forma giuridica, senza considerare specificamente le fondazioni. Pertanto, resterebbe comunque ingiustificata l'esclusione dal beneficio di enti del Terzo settore diversi dalle fondazioni. In secondo luogo, riuscirebbe difficile comprendere la connessione tra il regime dei controlli e della vigilanza cui sono sottoposte le Fondazione e l'esclusione dal beneficio per l'acquisto di ambulanze. 11. - La giurisprudenza della Corte - La Corte costituzionale ha gia' avuto modo di vagliare la legittimita' di norme legislative regionali che introducono ingiustificate disparita' di trattamento fra enti del Terzo settore operanti nel medesimo ambito di utilita' sociale. Si pone, in tal senso, la decisione 30 dicembre 2019, n. 277, la quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, della la disposizione regionale (della Basilicata) che limitava alle sole organizzazioni di volontariato la legittimazione a essere parti di accordi di collaborazione e la facolta' di concorrere all'erogazione di servizi in materia di tutela degli animali. La pronuncia ha evidenziato che la disposizione regionale annullata si risolve in una discriminazione degli altri enti del Terzo settore, in particolare delle associazioni di promozione sociale che, in base agli articoli 7 e 8 della legge n. 383 del 2000, hanno le stesse finalita' e il diritto al medesimo trattamento. In questo caso, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 3 Cost. proprio nella limitazione dei benefici alle sole organizzazioni di volontariato, osservando che «sebbene le regioni possano regolare le attivita' dei soggetti del Terzo settore nelle materie attribuite alla propria competenza, come nel caso in esame, limitare alle sole organizzazioni di volontariato animalista lo svolgimento delle attivita' consentite a tutte le associazioni animaliste risulta senz'altro discriminatorio. Non e' possibile rinvenire, infatti, una ragione alla base dell'esclusione delle altre tipologie di soggetti [...], tenuto conto che la differenziazione si fonda esclusivamente sullo status giuridico di dette organizzazioni, che di per se' non e' indice di alcuna ragionevole giustificazione della disciplina restrittiva della concorrenza dettata dalla regione [...]». Il Collegio ritiene che i principi espressi dalla citata sentenza n. 277/2019 siano pienamente confermati dalla piu' recente decisione della Corte 20 febbraio 2020, n. 27, la quale ha ritenuto non contrastante con l'art. 3 della Costituzione una disposizione legislativa regionale che delimita i soggetti destinatari di specifici contributi mediante il riferimento alle organizzazioni di volontariato. La disposizione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 4 della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 43, recante disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo), individua, tra i beneficiari dei finanziamenti regionali di appositi programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, le «Associazioni con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale». Infatti, la sentenza n. 27/2020 ha escluso la sussistenza della denunciata violazione, comportante l'ipotizzata discriminazione in danno degli enti di promozione sociale, evidenziando i due seguenti aspetti: a) tra i destinatari dei finanziamenti previsti dalla disposizione regionale censurata, oltre alle associazioni iscritte nei (soli) registri regionali, sono ricomprese anche le associazioni iscritte nel registro nazionale, che siano dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale; b) la prevista delimitazione dei beneficiari dei contributi «trova, infatti, giustificazione nella ratio del complessivo intervento legislativo regionale, volto a prevenire ed affrontare a livello locale il fenomeno del cyberbullismo. Del tutto coerente con queste finalita' risulta la preferenza accordata dal legislatore regionale alle associazioni che - anche quali articolazioni territoriali o circoli affiliati alle associazioni nazionali - abbiano maturato nel territorio regionale quella «certificata esperienza [...] nel campo del disagio sociale ed in particolare nell'area minori», che costituisce il requisito qualificante per l'accesso ai finanziamenti. Si tratta di una scelta non irragionevole, che valorizza la specifica esperienza maturata nel contesto locale di riferimento, in funzione di una maggiore efficacia dell'intervento legislativo regionale.» Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la Sezione sottolinea che nella presente vicenda contenziosa, l'art. 76 del codice del Terzo settore delimita indiscutibilmente il proprio ambito soggettivo di applicazione alle sole associazioni di volontariato. In via interpretativa non e' possibile estendere la platea dei destinatari del contributo ad enti di natura diversa. Ne' emergono specifiche ragioni che giustifichino la preferenza accordata dal legislatore statale a determinate categorie di enti. 12. - L'individuazione del parametro di legittimita' costituzionale. - La Sezione ritiene che il dubbio di legittimita' costituzionale si sostanzi nella sospetta violazione del parametro di ragionevolezza ed eguaglianza, enunciata dall'art. 3 della Costituzione. Peraltro, come ampiamente esposto dall'appellante, l'irragionevolezza si connette strettamente al particolare ambito in cui si colloca la norma che disciplina il beneficio: gli incentivi alla strumentazione tecnica necessaria per l'attivita' economica correlata al perseguimento delle finalita' di utilita' sociale degli enti del Terzo settore, in ambito sanitario. In questo senso, pertanto, il riferimento al parametro centrale, costituito dall'art. 3 della Costituzione, va integrato con il sintetico richiamo agli articoli 2 (nella parte in cui tutela i diritti della persona nell'ambito delle formazioni sociali), 4 (nella parte in cui protegge il lavoro), 9 (per la promozione della ricerca tecnica), 18 (per la garanzia dell'associazionismo, in qualsiasi forma giuridica) e 118, comma quarto (per l'affermazione del principio di sussidiarieta' orizzontale). 13. - La dubbia conformita' alla legge di delega. - Il Collegio dubita, inoltre, che l'art. 76 del codice sia pienamente rispettoso dei criteri di delega contenuti nella legge 6 giugno 2016, n. 106 e, segnatamente, nell'art. 1, comma 2, lettera b) e nell'art. 4. Infatti, l'art. 4, lettera b), stabilisce il seguente criterio direttivo: «b) individuare le attivita' di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nonche' sulla base dei settori di attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attivita' di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;». La norma prevede un criterio incentrato sulle «attivita' di interesse generale» che possono beneficiare delle agevolazioni, anche di tipo economico, senza prevedere differenziazioni collegate alla diversa natura soggettiva dell'ente. E tale criterio risulta a sua volta espressivo del principio generale inteso ad accentuare l'unitarieta' della disciplina di favore prevista per i diversi enti. Inoltre, il criterio della legge delega richiama puntualmente la legislazione previgente, fra cui il decreto n. 460/1997, che prevedeva le agevolazioni per l'acquisto di autoambulanze anche in favore delle ONLUS. Il riordino e la razionalizzazione dei benefici economici previsti dalla legislazione previgente, pertanto, non avrebbe potuto prevedere la radicale e generalizzata esclusione dal contributo di intere categorie di enti quali le ONLUS. 14. - La delimitazione delle norme legislative sottoposte al giudizio di costituzionalita'. - Il Collegio non ritiene, invece, che emergano profili di incostituzionalita' della previsione racchiusa nell'art. 72, comma 3 del codice, in forza della quale «2. Con uno o piu' atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalita': (...) c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali.» Non vi e' ragione di dubitare, infatti, della logicita' di una previsione normativa che riconosce all'organo di indirizzo politico il potere di definire i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie. Detta decisione e' evidentemente sottoposta alla disciplina generale dell'atto e del procedimento amministrativo, pienamente sindacabile in sede giurisdizionale qualora determini irragionevoli diseguaglianze tra gli aspiranti al beneficio. 15. - Conclusioni: la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. - Ne deriva che, in conclusione, a parere del collegio, risulta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, in relazione agli articoli 2, 3, 4, 9, 18, e 118, quarto comma, della Costituzione, nonche' in relazione all'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega 6 giugno 2016, n. 106, nella parte in cui destina le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lettera c), del citato codice, al sostegno dell'attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, escludendo gli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attivita' di interesse generale.