IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 10458 del 2019, proposto  dalla  Fondazione  Catis,
Fondazione di Partecipazione Sociale ONLUS,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, Alessandro  Secondo  Massari,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto presso lo studio Renzo Cuonzo in Roma - via di Monte Fiore  n.
22; 
    contro Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona
del Ministro pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
Generale  dello  Stato,  domiciliato  ex  lege  in  Roma  -  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    nei confronti Associazione di Pubblica Assistenza di  Sant'Angelo
A Cupolo, Volontaria Pubblica Assistenza Croce Maria  Bambina  Onlus,
Cooperativa Sociale «Croce Verde Novafeltria  Cooperativa  Sociale  -
ONLUS, non costituiti in giudizio; 
    per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio (Sezione Terza) n.  07114/2019,  resa  tra  le
parti. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio e l'appello  incidentale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  1°  ottobre  2020  il
cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
    1. La vicenda processuale. - La Fondazione CATIS - Fondazione  di
Partecipazione Sociale ONLUS  (di  seguito  anche  «CATIS»),  attuale
appellante e ricorrente in primo grado, e' un soggetto privato avente
personalita' giuridica, qualificato come  ONLUS  (organizzazione  non
lucrativa di utilita' sociale), secondo la  previgente  normativa  di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e ora come  «ente
del Terzo settore», ai sensi degli articoli 4  e  5  del  codice  del
Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di
seguito anche «codice»). 
    CATIS espone di essere stata  costituita  dai  fondatori  per  il
perseguimento,  senza  scopo  di   lucro,   di   finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di  erogazione  gratuita  di  denaro,
beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di  beni  o
servizi, iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore. 
    In particolare, CATIS riferisce che il  proprio  fine  statutario
consiste   nell'operare   e   promuovere   iniziative    nel    campo
dell'assistenza socio-sanitaria, del soccorso e dell'emergenza, della
protezione civile, della tutela della dignita' e  dei  diritti  etici
della persona, per la realizzazione dei seguenti obiettivi: 
        garantire alla  cittadinanza  un  servizio  di  mobilita'  di
infermi e soccorso efficiente, tempestivo e di qualita'; 
        garantire assistenza a favore degli anziani, dei  disabili  e
dei bisognosi, anche mediante la  gestione  di  strutture  e  presidi
sociali e sanitari; 
        garantire un servizio alla cittadinanza che provveda sia alla
risoluzione delle problematiche sanitarie,  sia  a  risolvere,  anche
solo parzialmente, le inidoneita' strutturali presenti  o  manchevoli
del territorio di azione; 
        garantire  una  risposta  sempre  piu'  adeguata  ai  bisogni
rilevati o latenti dei cittadini, anche  favorendo  la  costituzione,
l'organizzazione  e  la  gestione  di  strutture   di   rete   e   di
collaborazioni; 
        creare  una  cultura  diffusa  sul  territorio  di  carattere
sanitario e sensibilizzare enti e  privati  cittadini  in  merito  ad
atteggiamenti di solidarieta', morali ed etici ad essi correlati. 
    Per tali finalita' CATIS svolge, da anni, il servizio di utilita'
sociale di soccorso con autoambulanze. 
    In questa veste, CATIS si duole delle determinazioni generali con
cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  l'ha  esclusa,
al pari degli altri enti del Terzo settore non  aventi  la  struttura
tipica  delle  organizzazioni  di  volontariato,  dalle   provvidenze
economiche  per  l'acquisto  di  autoambulanze  e   di   altri   beni
strumentali da adibire all'attivita' di utilita' sociale. 
    Pertanto, CATIS ha proposto ricorso al  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio contro i seguenti atti: 
        1) decreto 16 novembre 2017 del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali, recante «Modalita' per l'attuazione del contributo
per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attivita'  sanitarie
e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato»; 
        2) «Linee  guida  per  la  presentazione  delle  domande  per
l'erogazione  di  contributi   in   favore   di   organizzazioni   di
volontariato  per  l'acquisto  di  autoambulanze,   autoveicoli   per
attivita' sanitarie, di beni  strumentali  e  di  beni  da  donare  a
strutture   sanitarie   pubbliche    utilizzati    direttamente    ed
esclusivamente per attivita' di interesse generale ai sensi dell'art.
76 del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117  e  del  decreto
ministeriale 16 novembre 2017 n. 2320 -  Annualita'  2017»,  adottate
con provvedimento del direttore generale dello stesso  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2017; 
        3) nota recante  «Questioni  di  diritto  transitorio.  Prime
indicazioni», adottata con provvedimento del direttore generale dello
stesso Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  in  data  29
dicembre 2017. 
    Con  il  ricorso  di  primo  grado,  CATIS   ha   chiesto   anche
l'accertamento  del  diritto  ad  essere  inclusa  tra   i   soggetti
beneficiari della provvidenza economica di cui al citato art. 76. 
    2.   La   sentenza   di   parziale   accoglimento   del Tribunale
amministrativo regionale - Con la  sentenza  impugnata  il  Tribunale
amministrativo regionale ha accolto  solo  parzialmente  il  ricorso,
annullando le linee guida e la nota del 29 dicembre 2017, nella parte
in cui esse stabiliscono che anche gli acquisti effettuati  nel  2017
possano essere esclusi dal contributo. La pronuncia ha  chiarito  che
le innovazioni portate dal codice  operano  solo  per  il  futuro  e,
pertanto, CATIS e i soggetti aventi la medesima fisionomia  giuridica
continuano a beneficiare delle provvidenze economiche previste  dalla
legislazione previgente fino a tutto il 2017. 
    Il Tribunale amministrativo regionale ha invece respinto le altre
censure   articolate   dalla   ricorrente,   dirette   ad   affermare
l'illegittimita' dei provvedimenti ministeriali  che  restringono  la
platea degli  aventi  diritto  al  beneficio,  includendovi  le  sole
organizzazioni di volontariato. 
    Il giudice di primo grado ha affermato che l'art. 76  del  codice
non lascia dubbi di sorta in ordine all'individuazione  dei  soggetti
beneficiari   del   contributo   previsto,   riservato   alle    sole
organizzazioni  di  volontariato  (ODV).  Ha  poi  escluso  che  tale
disciplina contrasti con le norme costituzionali. 
    Secondo la sentenza impugnata, la previgente disciplina di cui al
decreto legislativo n. 460/1997 prevedeva un regime fiscale agevolato
per l'acquisto di autoambulanze anche in favore delle ONLUS, quali la
fondazione ricorrente. Con l'entrata in vigore del codice  del  Terzo
settore, tuttavia, tale  normativa  e'  stata  abrogata  dalla  nuova
disciplina e sostituita da una regolamentazione - segnatamente l'art.
76 del codice -  che  riconosce  il  beneficio  in  esame  solo  alle
associazioni di volontariato. Pertanto, nel nuovo  quadro  normativo,
l'amministrazione  era  inderogabilmente  tenuta  ad   escludere   la
Fondazione ricorrente e le ONLUS dal contributo richiesto. 
    Il  Tribunale  amministrativo   regionale   ha   poi   dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art.  76  del  codice  del  Terzo  settore,  prospettata   dalla
ricorrente, in relazione a diversi articoli della Costituzione. 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  non  si  e'  pronunciato,
invece, sulla questione di  legittimita'  comunitaria  dedotta  dalla
stessa  ricorrente,  riguardante  il   denunciato   contrasto   della
disposizione  nazionale  con  i  principi  europei  in   materia   di
concorrenza. 
    3. L'appello principale di  CATIS.  -  La  Fondazione  appellante
chiede la riforma della sentenza di primo grado, nella parte  in  cui
ha respinto il ricorso, riproponendo le sole  censure  relative  alla
contestata legittimita'  costituzionale  e  comunitaria  della  norma
legislativa che riserva il beneficio economico in questione alle sole
organizzazioni di volontariato, senza considerare le  ONLUS  operanti
nello stesso settore. 
    L'appellante condivide la premessa interpretativa  enunciata  dal
Tribunale amministrativo  regionale,  deducendo  che  l'art.  76  del
codice, per la sua  inequivoca  dizione  letterale,  indica  in  modo
puntuale  l'ambito  soggettivo  dei  beneficiari  della   provvidenza
economica finalizzata all'acquisto di autoambulanze, autoveicoli  per
attivita' sanitarie e beni strumentali. 
    Sostiene, pero', che la norma legislativa si ponga  in  contrasto
con  svariati   articoli   della   Costituzione,   determinando   una
irragionevole differenza di trattamento  fra  situazioni  sostanziali
identiche. 
    In particolare, l'appellante deduce il seguente complesso  motivo
di diritto: «error in iudicando e in procedendo: illegittimita' degli
articoli 73, comma  2,  lettera  c),  e  76,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per violazione degli  articoli  2,
3, 4, 9, 18, 97 e 118, quarto comma, della Costituzione nonche' della
ratio e delle finalita' e dei principi generali  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e  in  particolare  di  quelli
contenuti negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. - Incompatibilita'  con  gli
articoli 41 Cost. e 101 e 107 del  T.F.U.E.  Eccesso  di  potere  per
ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento. - Omessa pronuncia
su punti decisivi della controversia». 
    4.  L'appello  incidentale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. - Il Ministero si e' costituito in questo grado di
giudizio, proponendo  anche  un  appello  incidentale  con  il  quale
contesta la decisione del Tribunale  amministrativo  regionale  nella
parte  in  cui  ha  interpretato  il  regime   transitorio   connesso
all'entrata in vigore della nuova disciplina. 
    Le altre  parti,  pur  ritualmente  intimate,  non  hanno  svolto
deduzioni difensive. 
    5.  Il  tema  decisorio  definito   dall'appello   principale   e
dall'appello   incidentale.   La   rilevanza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale.  -  Alla  luce  dell'atto  di   appello
principale, il tema decisorio  del  presente  giudizio  si  concentra
sulla questione di legittimita' costituzionale prospettata da CATIS. 
    Il  Collegio  ritiene  che   tale   questione   abbia   carattere
prioritario rispetto a quella relativa  alla  dedotta  illegittimita'
comunitaria, articolata  con  riferimento  alla  possibile  incidenza
della normativa nazionale sui principi di libera concorrenza. 
    La  questione  e'  rilevante,  poiche'  la  norma  sospettata  di
illegittimita' costituzionale rappresenta l'unica base giuridica  dei
provvedimenti censurati dall'appellante. 
    La questione e' rilevante, poi, anche  ai  fini  della  decisione
dell'appello  incidentale,  che  diventerebbe   inammissibile   -   o
improcedibile - per  difetto  di  interesse,  in  caso  di  accertata
illegittimita' costituzionale dell'art. 76. 
    Quindi, nella sostanza, l'oggetto centrale della controversia  in
esame riguarda la legittimita' costituzionale e la compatibilita' con
il diritto europeo della normativa di rango legislativo che riconosce
il contributo per l'acquisto di ambulanze solo alle  associazioni  di
volontariato, senza comprendere le ONLUS e gli altri enti  del  Terzo
settore che rivestono una diversa forma giuridica. 
    6.  La  valutazione  di  manifesta  infondatezza  espressa  dalla
decisione appellata.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  ha
basato la propria decisione di manifesta  infondatezza  sui  seguenti
argomenti. 
    «ONLUS  e  ODV  costituiscono  categorie  che  operano  su  piani
diversi». 
    «L'eliminazione  del  beneficio  in  favore  delle  ONLUS  appare
coerente con  la  abrogazione  di  questa  macrocategoria  (rilevante
peraltro solo a fini fiscali)». 
    «Il beneficio e'  attribuito  alle  ODV  in  ragione  della  loro
struttura e soprattutto della  prevalente  componente  volontaristica
che  li  caratterizza.  Le  peculiarita'  organizzative   delle   ODV
attengono  in  particolare  alle  modalita'  di  perseguimento  delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, che  avviene
attraverso l'erogazione gratuita di beni e servizi,  a  fronte  della
quale le organizzazioni medesime possono ricevere  esclusivamente  il
rimborso delle spese effettivamente sostenute.» 
    «Rileva  la  prevalenza,  nello  svolgimento  dell'attivita'   di
interesse generale che costituisce l'oggetto sociale dell'ente, delle
prestazioni dei volontari associati all'organizzazione  medesima.  La
mancanza di scopo di lucro  costituisce,  pertanto,  solo  uno  degli
elementi giustificativi del contributo, ma non l'unico.» 
    «Le Fondazioni, per le quali, invece e' normativamente escluso il
diritto al contributo  per  cui  e'  causa,  si  differenziano  anche
ontologicamente   e   strutturalmente   dalle    organizzazioni    di
volontariato per svariati fattori ed elementi.» 
    7. Gli argomenti esposti  dall'appellante  nel  senso  della  non
manifesta infondatezza. - In senso critico, l'appellante ricostruisce
l'evoluzione della normativa vigente e  osserva  che  il  codice  del
Terzo settore, in attuazione dell'art. 1 della legge delega 6  giugno
2016, n. 106,  ha  operato  una  revisione  organica  della  materia,
improntata al superamento della  frammentarieta'  della  legislazione
preesistente. 
    L'intervenuta armonizzazione della disciplina di tutti  gli  enti
del  Terzo  settore  rende  evidenti,  a  suo  dire,  i  profili   di
illegittimita'   costituzionale   e   comunitaria   della   specifica
differenziazione prevista dall'art. 76,  che  riserva  un  importante
beneficio economico ad una sola categoria di enti, tra i diversi  che
operano senza scopo di lucro nello stesso  ambito,  con  le  medesime
finalita'. 
    Secondo l'appellante, non vi e' alcuna giustificazione logica del
trattamento di sfavore ora riservato  agli  enti  del  Terzo  settore
diversi dalle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. 
    L'incoerenza e l'illogicita' della norma legislativa deriva anche
dalla contraddittorieta' con l'impostazione complessiva  seguita  dal
codice del Terzo settore, in attuazione del principio  cardine  della
legge delega: la massima armonizzazione della disciplina  applicabile
agli enti no profit, avvicinando il regime giuridico  delle  ONLUS  a
quello delle organizzazioni di volontariato. 
    Viceversa,  nessun  criterio   direttivo   della   legge   delega
lascerebbe intendere la presenza di un favore per  le  organizzazioni
di volontariato, diretto  ad  introdurre  inedite  penalizzazioni  in
danno delle ONLUS, private di  provvidenze  economiche  costantemente
ottenute negli anni passati. 
    L'irragionevolezza  e'  accentuata  dalla  circostanza   che   il
beneficio in questione, sia pure con una fisionomia  solo  in  minima
parte diversa, era attribuito  dalla  legislazione  previgente  tanto
alle organizzazioni di volontariato quanto alle ONLUS. 
    L'appellante giudica errata e contraddittoria la  tesi  difensiva
del Ministero, fatta propria dal Tribunale amministrativo  regionale,
secondo  cui   solo   le   organizzazioni   di   volontariato   (ODV)
meriterebbero il beneficio economico «in ragione della loro struttura
e soprattutto  della  prevalente  componente  volontaristica  che  li
caratterizza»,  che  li   renderebbe   «una   categoria   associativa
differente anche rispetto alle  altre  associazioni  senza  scopo  di
lucro per l'esclusivo scopo solidaristico e per  la  gratuita'  delle
prestazioni volontarie degli associati». 
    Infatti, questi caratteri non sono affatto prerogative  esclusive
delle organizzazioni di volontariato, ma sono riscontrabili anche  in
altri tipi di enti del Terzo settore. 
    La Fondazione appellante, secondo il proprio Statuto, opera senza
scopo di lucro  e  per  finalita'  solidali:  presenta,  quindi,  una
connotazione   perfettamente   corrispondente    a    quella    delle
organizzazioni di volontariato, in relazione allo scopo e all'oggetto
sociale. 
    La contrapposizione tra le associazioni  di  volontariato  e  gli
altri enti non e' cosi' netta nemmeno con riguardo all'elemento della
presenza, o  meno,  di  lavoratori  dipendenti,  su  cui,  invece  il
Ministero basa le proprie difese. 
    Infatti, l'art. 17 del decreto legislativo  n.  117/2017  prevede
che tutti «gli enti del Terzo settore possono avvalersi di  volontari
nello svolgimento delle proprie attivita'»; mentre il successivo art.
33 dispone che «le organizzazioni di  volontariato  possono  assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo»,
pur nel limite massimo  del  «cinquanta  per  cento  del  numero  dei
volontari». 
    Simmetricamente, l'art,  13  (lavoro  nell'impresa  sociale)  del
decreto legislativo n. 112/2017 (decreto  sull'impresa  sociale),  al
comma  2,  stabilisce  che  «nelle  imprese  sociali  e'  ammessa  la
prestazione di attivita' di volontariato, ma il numero dei  volontari
impiegati nell'attivita' d'impresa, dei quali l'impresa sociale  deve
tenere un apposito registro, non puo' essere superiore a  quello  dei
lavoratori». 
    Dal confronto tra dette disposizioni, argomenta l'appellante,  si
deduce, agevolmente e inequivocabilmente, che sia le associazioni  di
volontariato, sia le imprese sociali  possono  essere  costituite  da
volontari e dipendenti,  entrambe  nella  misura  del  50%  per  ogni
categoria. Il volontariato, dunque, costituirebbe solo una  possibile
modalita' di svolgimento delle  attivita'  delle  ONLUS,  ma  non  un
tratto  distintivo  di  alcune  di  esse,  e  non  potrebbe  pertanto
giustificare, da sola, la diversita' di trattamento in esame. 
    L'appellante     contesta     anche     l'argomento      espresso
dall'Amministrazione, secondo cui  l'attribuzione  del  beneficio  ad
enti  non  aventi  la  forma  delle  organizzazioni  di  volontariato
comporterebbe una violazione dei generali  principi  -  anch'essi  di
rango costituzionale oltre che comunitario - di concorrenza effettiva
e di divieto di aiuti di Stato. 
    Al contrario, secondo l'appellante, proprio la scelta legislativa
di privilegiare una sola categoria di  enti  del  Terzo  settore  che
svolgono attivita' oggettivamente economica, benche' senza  scopo  di
lucro, determina un oggettivo e indebito vantaggio per  questi  enti,
in contrasto  sia  con  il  principio  di  concorrenza,  sia  con  il
principio  del  divieto  di  aiuti  di  Stato,  non  potendosi   piu'
configurare   il   contributo   come   un   supporto,   oggettivo   e
generalizzato, all'intero Terzo settore, giustificato da  valutazioni
politiche di ampio respiro, ma come un discriminante aiuto  a  favore
di alcuni soggetti, a danno degli altri operatori, all'interno  dello
stesso settore del mercato. 
    L'appellante,  pertanto,  conclude  chiedendo  di  sollevare   la
questione di legittimita' costituzionale del citato art. 76,  oppure,
in alternativa, di disporre un rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di
Giustizia  dell'Unione  europea,  per  valutare   la   compatibilita'
comunitaria della contestata disciplina legislativa. 
    8. La non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  76  del  codice.  La  ricostruzione  della
disciplina vigente. - Ai fini della  decisione  il  Collegio  osserva
che, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega del 6 giugno
2016, n. 106, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  recante
il «Codice del Terzo settore»,  ha  provveduto  al  riordino  e  alla
revisione organica della disciplina speciale, al dichiarato  fine  di
assicurare, sotto il profilo sia civilistico sia tributario, coerenza
giuridica,  logica  e  sistematica  a  tutti  i   soggetti   operanti
nell'ambito  del  «settore  no  profit»,  a  sostegno   dell'autonoma
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata,  a
perseguire  l'interesse  pubblico  generale  al  potenziamento  della
cittadinanza  attiva,  della   partecipazione,   della   coesione   e
protezione sociale, della  inclusione  e  del  pieno  sviluppo  della
persona in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18  e
118, comma 4, della Costituzione. 
    In tale prospettiva, l'art. 4, comma 1, definisce enti del  Terzo
settore  le  organizzazioni  di  volontariato,  le  associazioni   di
promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le  imprese  sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le  societa'  di
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute,  le
fondazioni e gli  altri  enti  di  carattere  privato  diversi  dalle
societa', costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale  mediante  lo
svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualita' o di produzione o  scambio  di  beni  o  servizi,  ed
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 
    In  precedenza,  solo  alcuni  particolari  tipi  di  enti  erano
destinatari  di  una   disciplina   organica   ad   hoc,   quali   le
organizzazioni  di  volontariato,  con  la  legge  n.  266/1991,   le
cooperative sociali, con la legge n.  381/1991,  le  associazioni  di
promozione sociale, con la legge n. 383/2000, le imprese sociali, con
il decreto legislativo n. 155/2006. 
    Altri interventi  normativi  avevano  regolato  soltanto  aspetti
peculiari, quali il trattamento fiscale: in questo ambito si  colloca
il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante  il  riordino
della disciplina  tributaria  degli  enti  non  commerciali  e  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,  che  ha  delineato
anche una nozione generale di ONLUS. 
    In base all'art. 10, ora abrogato dal codice del Terzo settore: 
        «1. Sono organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le  fondazioni,  le  societa'
cooperative e gli altri  enti  di  carattere  privato,  con  o  senza
personalita' giuridica, i cui statuti  o  atti  costitutivi,  redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata  autenticata
o registrata, prevedono espressamente: 
          a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu'  dei  seguenti
settori: 
1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
2) assistenza sanitaria; 
3) beneficenza; 
4) istruzione; 
5) formazione; 
6) sport dilettantistico; 
7)  tutela,  promozione  e  valorizzazione  delle  cose   d'interesse
artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939,  n.  1089,  ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 
8)  tutela  e  valorizzazione  della  natura  e  dell'ambiente,   con
esclusione dell'attivita', esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
9) promozione della cultura e dell'arte; 
10) tutela dei diritti civili; 
11) ricerca  scientifica  di  particolare  interesse  sociale  svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse  affidata  ad  universita',
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente,  in
ambiti e secondo  modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400; 
          b) l'esclusivo perseguimento di finalita'  di  solidarieta'
sociale; 
          c) il divieto  di  svolgere  attivita'  diverse  da  quelle
menzionate  alla  lettera  a)  ad  eccezione  di   quelle   ad   esse
direttamente connesse; 
          d) il divieto di  distribuire,  anche  in  modo  indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale  durante
la  vita  dell'organizzazione,  a  meno  che  la  destinazione  o  la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura; 
          e) l'obbligo  di  impiegare  gli  utili  o  gli  avanzi  di
gestione per la realizzazione  delle  attivita'  istituzionali  e  di
quelle ad esse direttamente connesse; 
          f)     l'obbligo     di     devolvere     il     patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di
pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di  cui  all'art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  salvo  diversa
destinazione imposta dalla legge; 
          g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 
          h) disciplina uniforme del  rapporto  associativo  e  delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del  rapporto
medesimo,   escludendo   espressamente   la    temporaneita'    della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione  e
le modificazioni dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina
degli organi direttivi dell'associazione; 
          i) l'uso, nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia  segno
distintivo o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della  locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilita'  sociale"  o  dell'acronimo
"ONLUS".» 
    Dall'assunzione  della   qualifica   di   ONLUS   discendeva   la
possibilita' di fruire di  una  serie  di  agevolazioni  in  tema  di
imposte dirette, IVA, imposta di bollo, imposta sulle  successioni  e
donazioni. Le regioni, poi, hanno applicato per queste organizzazioni
l'esenzione dall'Irap o un'aliquota agevolata dell'imposta regionale.
Pero' il comma 8 del citato art. 10 prevedeva che alcuni enti fossero
considerati «ONLUS di diritto», tra i quali «nel rispetto della  loro
struttura e della loro finalita', gli organismi  di  volontariato  di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  le
organizzazioni non governative riconosciute  idonee  ai  sensi  della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali  di  cui  alla
legge 8 novembre 1991, n. 381», aggiungendo altresi' che «sono  fatte
salve le previsioni di maggior  favore  relative  agli  organismi  di
volontariato, alle organizzazioni non governative e alle  cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266  del  1991,
n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991». 
    Numerose norme  eterogenee,  poi,  avevano  previsto  determinati
benefici economici a enti no profit operanti in specifici ambiti, tra
cui, per quanto di interesse per  la  presente  vicenda  contenziosa,
l'art. 96, comma 1, della legge n. 342/2000. 
    La  disposizione  prevedeva  un  contributo  per  l'acquisto   di
autoambulanze, riconosciuto in favore tanto delle  organizzazioni  di
volontariato, quanto delle ONLUS. 
    In  linea   con   le   finalita'   promozionali   dell'intervento
riformatore, il decreto  legislativo  n.  117/2017,  prevede  diverse
forme di sostegno per gli enti del Terzo settore. 
    Tra queste vanno ricomprese le diposizioni di cui  agli  articoli
72 e ss., che disciplinano  gli  strumenti  di  sostegno  finanziario
statale. 
    L'intento dichiaratamente perseguito dal legislatore e' quello di
razionalizzare e rendere trasparente il flusso dei vantaggi economici
attribuiti agli enti del Terzo settore. 
    Tale disciplina prevede che, a decorrere  dall'anno  2017,  tutti
gli interventi di sostegno finanziario gia' regolati dalle precedenti
leggi speciali di settore (legge  n.  266/1991,  legge  n.  438/1998,
legge n. 342/2000 e legge n. 383/2000) cessino di essere finanziati a
valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di  cui  all'art.
20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  con  conseguente
confluenza unitaria delle relative risorse finanziarie su un apposito
capitolo di spesa, finalizzato  al  sostegno  delle  attivita'  delle
organizzazioni di  volontariato,  delle  associazioni  di  promozione
sociale  e   all'erogazione   di   contributi   per   l'acquisto   di
autoambulanze,   autoveicoli   per   attivita'   sanitarie   e   beni
strumentali. 
    Ne  consegue,  in  coerenza  con   gli   ordinari   principi   di
codificazione di una determinata materia, la contestuale  abrogazione
di  tutte  le  disposizioni  normative  da  cui  traevano  titolo  le
previgenti misure di sostegno finanziario, tra cui l'art.  96,  comma
1, della legge n. 342/2000. 
    Detta disposizione prevedeva l'erogazione di un  contributo,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili,  per  l'acquisto  da  parte   di
organizzazioni di volontariato e delle ONLUS di  autoambulanze  e  di
beni  strumentali,  utilizzati  direttamente  ed  esclusivamente  per
attivita' di utilita' sociale che, per le loro  caratteristiche,  non
sono   suscettibili   di   diverse   utilizzazioni   senza   radicali
trasformazioni, secondo la  disciplina  di  cui  al  regolamento  del
Ministero del lavoro delle politiche sociali del 28 agosto  2001,  n.
388, poi modificato dal decreto ministeriale n. 177 del  14  febbraio
2010. 
    L'art.  73  del  codice,  nel  disciplinare  le  «altre   risorse
finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo
settore», stabilisce le seguenti regole. 
    «1. A decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del  Fondo
nazionale per le politiche sociali, di  cui  all'art.  20,  comma  8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla  copertura  degli
oneri relativi  agli  interventi  in  materia  di  Terzo  settore  di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
alle  seguenti  disposizioni,  sono  trasferite,  per   le   medesime
finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel
programma "Terzo  settore  (associazionismo,  volontariato,  Onlus  e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese  e  delle
organizzazioni",  nell'ambito  della   missione   "Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia": 
        a) art. 12, comma 2 della legge 11 agosto 1991, n.  266,  per
un ammontare di 2 milioni di euro; 
        b) art. 1 della legge  15  dicembre  1998,  n.  438,  per  un
ammontare di 5,16 milioni di euro; 
        c) art. 96, comma 1, della legge 21 novembre  2000,  n.  342,
per un ammontare di 7,75 milioni di euro; 
        d) art. 13 della legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  per  un
ammontare di 7,050 milioni di euro; 
    2. Con uno o piu' atti di indirizzo del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali  sono  determinati  annualmente,  nei  limiti
delle risorse complessivamente disponibili, gli  obiettivi  generali,
le aree prioritarie di intervento, le linee di attivita' finanziabili
e la destinazione delle risorse di cui al comma  1  per  le  seguenti
finalita': 
        a)  sostegno   alle   attivita'   delle   organizzazioni   di
volontariato; 
        b) sostegno alle attivita' delle associazioni  di  promozione
sociale; 
        c) contributi per l'acquisto  di  autoambulanze,  autoveicoli
per attivita' sanitarie e beni strumentali.» 
    L'art. 76 del codice, infine, prevede una specifica disciplina di
dettaglio. 
    «1. Le risorse di cui all'art. 73,  comma  2,  lettera  c),  sono
destinate  a  sostenere  l'attivita'  di  interesse  generale   delle
organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di  contributi
per  l'acquisto,  da  parte   delle   medesime,   di   autoambulanze,
autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali, utilizzati
direttamente ed esclusivamente per attivita' di  interesse  generale,
che per le loro caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche' per la donazione
dei  beni  ivi  indicati  nei  confronti  delle  strutture  sanitarie
pubbliche da parte  delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle
fondazioni. 
    2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili  iscritti  in
pubblici registri destinati ad attivita'  antincendio  da  parte  dei
vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma
1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire  il  predetto
contributo nella misura corrispondente all'aliquota  IVA  del  prezzo
complessivo  di  acquisto,  mediante  corrispondente  riduzione   del
medesimo prezzo praticata dal venditore.  Il  venditore  recupera  le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
    3. Per le  organizzazioni  di  volontariato  aderenti  alle  reti
associative di cui all'art. 41, comma 2, la richiesta e  l'erogazione
dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il  tramite  delle
reti medesime. 
    4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
sono stabilite le modalita' per l'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al presente articolo.» 
    In attuazione del citato art. 76, comma 1, del codice  del  Terzo
settore, e' stato adottato il decreto ministeriale  n.  2320  del  16
novembre 2017, impugnato  dalla  Fondazione  interessata  dinanzi  al
Tribunale amministrativo regionale, che disciplina  i  criteri  e  le
modalita' di concessione ed erogazione dei contributi per  l'acquisto
di  autoambulanze,  autoveicoli  per  attivita'  sanitarie   e   beni
strumentali,  utilizzati  direttamente  ed  esclusivamente   per   le
attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma  1,  lettere
a), b), c), d), y) del citato decreto legislativo n. 117,  in  favore
delle organizzazioni di volontariato. 
    L'art. 76, dunque,  prevede  testualmente  e  inequivocabilmente,
come riconosciuto dalla stessa appellante, che il beneficio economico
in  questione   sia   attribuito   solo   alle   «organizzazioni   di
volontariato», senza menzionare altre diverse categorie di  enti  del
Terzo settore. 
    Alla luce di questa ricostruzione del quadro  normativo  vigente,
il  Collegio   ritiene   che   il   dato   normativo   non   consenta
interpretazioni alternative diverse da quelle indicate dalle parti  e
seguita  dal  Tribunale  amministrativo   regionale:   il   beneficio
economico  di  cui  all'art.  76  e'  riservato  esclusivamente  alle
organizzazioni di volontariato e non si puo' estendere ad altri  enti
del   Terzo   settore,    nemmeno    attraverso    un'interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    Il contributo spetta anche alle fondazioni (e non agli altri enti
del Terzo settore) soltanto nella limitata ipotesi in  cui  esso  sia
finalizzato alla «donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche», come stabilito dall'art. 76, comma 1,
ultimo periodo. 
    9.  -  I  soggetti  operanti  nel  terzo  settore  e  le  diverse
categorie.  -  Il  codice  del  Terzo   settore   ha   ora   previsto
l'abrogazione  della   normativa   sulle   ONLUS,   procedendo   alla
definizione puntuale di «ente del Terzo  settore»  e  prevedendo  una
disciplina particolare per talune categorie di enti: 
        le organizzazioni di volontariato (articoli 32 e ss.); 
        le associazioni di promozione sociale (articoli 35 e ss.); 
        gli enti filantropici (articoli 37 e ss.); 
        le imprese sociali (art. 40); 
        le reti associative (art. 41); 
        le societa' di mutuo soccorso (articoli 42 e ss.). 
    Il  codice  regola  anche  il   regime   fiscale,   che   prevede
disposizioni particolari per le organizzazioni di volontariato  e  le
associazioni di promozione sociale (articoli 84 e ss.). 
    L'organico disegno legislativo mantiene, quindi,  la  distinzione
tra i diversi tipi di enti, pur esprimendo l'intento  di  individuare
sia il regime comune tra i soggetti operanti nel  Terzo  settore  sia
quelle regole specifiche per determinati tipi soltanto,  in  funzione
della loro particolare fisionomia. 
    10.  -  La  potesta'   discrezionale   del   legislatore   e   la
ragionevolezza  della  scelta  compiuta.  -  In  questa  cornice   di
riferimento e' fuori discussione che il legislatore statale abbia una
potesta' discrezionale di scelta,  in  ordine  alla  definizione  del
regime giuridico di ciascun ente del  Terzo  settore,  nell'esercizio
insindacabile della funzione politica, in  relazione  agli  obiettivi
prescelti, tenendo conto della evidente complessita' della materia. 
    Spetta  dunque  alla   valutazione   politica   del   legislatore
individuare i soggetti ritenuti meritevoli di determinate provvidenze
economiche, orientate a realizzare le finalita' di  utilita'  sociale
di volta in volta prese di mira. 
    In termini generali, la giurisprudenza della Corte costituzionale
ha  ripetutamente   affermato   questo   principio,   particolarmente
rilevante quando il sostegno  economico  mira  proprio  a  rafforzare
particolari soggetti deboli o ritenuti comunque bisognosi di sostegno
o ad incidere, oggettivamente, in peculiari ambiti. 
    Al tempo  stesso,  pero',  il  libero  esercizio  della  funzione
legislativa  deve  svolgersi  senza  oltrepassare  i   limiti   della
ragionevolezza  e  della  proporzionalita',  secondo   il   parametro
dell'art. 3 della Costituzione. 
    Da questo angolo visuale, la Corte ha ripetutamente affermato  la
necessita'  di  verificare  la  correlazione  tra  la   delimitazione
soggettiva dei destinatari di una provvidenza patrimoniale e  la  sua
connotazione oggettiva. 
    Pertanto, la Corte ha  affermato  che  «i  criteri  adottati  dal
legislatore per la selezione  dei  beneficiari  dei  servizi  sociali
devono presentare un collegamento con la funzione  del  servizio  (ex
plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n.  172
e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza  e
sull'adeguatezza di tale collegamento - fra finalita' del servizio da
erogare e caratteristiche soggettive  richieste  ai  suoi  potenziali
beneficiari - e' operato da questa Corte secondo la struttura  tipica
del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo  comma,  Cost.,  che
muove dall'identificazione della ratio della norma di  riferimento  e
passa poi alla verifica della coerenza  con  tale  ratio  del  filtro
selettivo introdotto» (Corte costituzionale  9  marzo  2020,  n.  44,
nonche' le decisioni da questa richiamate). 
    Da questo indirizzo, ormai consolidato nella giurisprudenza della
Corte, emerge che il principio di non discriminazione puo'  ritenersi
rispettato  solo  qualora  esista   una   «causa   normativa»   della
differenziazione,  che   sia   «giustificata   da   una   ragionevole
correlazione tra la condizione cui e' subordinata l'attribuzione  del
beneficio e gli altri peculiari  requisiti  che  ne  condizionano  il
riconoscimento e ne definiscono la ratio». 
    La disposizione contenuta  nell'art.  76  del  codice  del  Terzo
settore, per la parte in cui esclude dal contributo di  cui  trattasi
le ONLUS, altera in maniera sostanziale la precedente  disciplina  in
materia di agevolazioni per l'acquisto di  autoambulanze  e  analoghi
beni strumentali, introducendo una nuova differenziazione, finora non
prevista. 
    E' forse astrattamente possibile ritenere che questa  innovazione
costituisca il frutto di un'opzione politica diretta  consapevolmente
a favorire le organizzazioni di volontariato,  a  discapito  di  enti
aventi una diversa struttura giuridica, benche' operanti nello stesso
settore delle attivita' di utilita' sociale. 
    Tuttavia,  il  collegio  dubita  che  l'art.  76  sia  pienamente
rispettoso del canone di ragionevolezza. 
    Come gia' esposto in narrativa, la sentenza impugnata,  recependo
la tesi difensiva dell'amministrazione, ha  posto  l'accento  su  due
profili di differenziazione giuridica tra le ODV e le ONLUS,  che,  a
suo dire, renderebbero ragionevole la disciplina sui contributi. 
    Il  primo  aspetto  riguarda  il  diverso  rilievo   del   lavoro
dipendente nell'una e nell'altra categoria: 
        le ODV  possono  assumere  lavoratori  dipendenti,  i  quali,
tuttavia, non possono superare il numero  complessivo  dei  volontari
operanti nell'associazione; 
        le fondazioni e gli altri  enti  diversi  dalle  ODV  possono
avvalersi di volontari, ma questi non possono superare il numero  dei
dipendenti. 
    Al riguardo, pero', vanno svolte due osservazioni critiche. 
    Anzitutto, il rilievo della  presenza  di  lavoratori  dipendenti
nell'uno e nell'altro  tipo  di  ente  non  si  pone  in  termini  di
alternativita'  e  di  contrapposizione.  Al  contrario,  proprio  la
disciplina del codice evidenzia il forte avvicinamento tra i due tipi
di enti, anziche' accentuarne la diversita'. 
    In concreto, potrebbero riscontrarsi ODV con un elevato numero di
lavoratori  dipendenti  e  ONLUS   con   numerosi   volontari,   fino
all'ipotesi limite, descritta dall'appellante, di  ODV  e  ONLUS  con
l'identica struttura organizzativa  costituita  da  meta'  lavoratori
dipendenti e meta' operatori volontari. 
    In secondo luogo, emerge un profilo attinente alla  coerenza  tra
il descritto profilo riguardante la presenza, o meno,  di  lavoratori
dipendenti,  e  il  beneficio  economico  per  l'acquisto   di   beni
strumentali all'attivita' dell'ente, quali le autoambulanze. 
    Infatti, la diversa composizione  dell'organizzazione  lavorativa
dell'ente potrebbe giustificare senz'altro  discipline  differenziate
riferite   a   quello   specifico   aspetto    (quali    agevolazioni
previdenziali, assicurative, retributive), mentre  appare  del  tutto
neutrale rispetto all'acquisto di beni strumentali  allo  svolgimento
dell'attivita' di utilita' sociale dell'ente. 
    Il  secondo  argomento  espresso  dal  Tribunale   amministrativo
regionale riguarda il particolare  regime  giuridico  riguardante  le
fondazioni,   con    particolare    riferimento    agli    interventi
dell'autorita' amministrativa sul funzionamento interno dell'ente. 
    Neanche questa motivazione risulta persuasiva. Anzitutto,  l'art.
76  definisce  il  proprio   campo   di   applicazione   richiamando,
positivamente,   gli   enti   strutturati   come   associazioni    di
volontariato, escludendo tutti i soggetti del  Terzo  settore  aventi
diversa  forma  giuridica,  senza   considerare   specificamente   le
fondazioni. Pertanto, resterebbe comunque ingiustificata l'esclusione
dal beneficio di enti del Terzo settore diversi dalle fondazioni. 
    In  secondo   luogo,   riuscirebbe   difficile   comprendere   la
connessione tra il regime dei controlli e della  vigilanza  cui  sono
sottoposte le Fondazione e l'esclusione dal beneficio per  l'acquisto
di ambulanze. 
    11. - La giurisprudenza della Corte - La Corte costituzionale  ha
gia' avuto modo di vagliare  la  legittimita'  di  norme  legislative
regionali che introducono ingiustificate  disparita'  di  trattamento
fra enti del Terzo settore operanti nel medesimo ambito  di  utilita'
sociale. 
    Si pone, in tal senso, la decisione 30 dicembre 2019, n. 277,  la
quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale,  per  violazione
dell'art. 3  della  Costituzione,  della  la  disposizione  regionale
(della  Basilicata)  che  limitava  alle   sole   organizzazioni   di
volontariato  la  legittimazione  a  essere  parti  di   accordi   di
collaborazione e la facolta' di concorrere all'erogazione di  servizi
in materia di tutela degli animali. 
    La  pronuncia  ha  evidenziato  che  la  disposizione   regionale
annullata si risolve in una  discriminazione  degli  altri  enti  del
Terzo  settore,  in  particolare  delle  associazioni  di  promozione
sociale che, in base agli articoli 7 e 8 della legge n. 383 del 2000,
hanno le stesse finalita' e il diritto al medesimo trattamento. 
    In questo caso, la Corte ha ravvisato la violazione  dell'art.  3
Cost. proprio nella limitazione dei benefici alle sole organizzazioni
di volontariato, osservando che «sebbene le regioni possano  regolare
le attivita' dei soggetti del Terzo settore nelle materie  attribuite
alla propria competenza, come nel caso in esame, limitare  alle  sole
organizzazioni  di  volontariato  animalista  lo  svolgimento   delle
attivita' consentite  a  tutte  le  associazioni  animaliste  risulta
senz'altro discriminatorio. Non e' possibile rinvenire, infatti,  una
ragione alla base dell'esclusione delle altre tipologie  di  soggetti
[...], tenuto conto che la differenziazione si  fonda  esclusivamente
sullo status giuridico di dette organizzazioni, che di per se' non e'
indice  di  alcuna  ragionevole  giustificazione   della   disciplina
restrittiva della concorrenza dettata dalla regione [...]». 
    Il Collegio ritiene che i principi espressi dalla citata sentenza
n. 277/2019 siano pienamente confermati dalla piu' recente  decisione
della Corte 20 febbraio  2020,  n.  27,  la  quale  ha  ritenuto  non
contrastante  con  l'art.  3  della  Costituzione  una   disposizione
legislativa  regionale  che  delimita  i  soggetti   destinatari   di
specifici contributi mediante il riferimento alle  organizzazioni  di
volontariato. 
    La  disposizione  impugnata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri (art. 4 della legge della  Regione  Basilicata  30  novembre
2018, n. 43, recante disciplina degli interventi regionali in materia
di  prevenzione  e  contrasto  al  fenomeno  del  bullismo  e   cyber
bullismo), individua, tra i beneficiari dei  finanziamenti  regionali
di appositi programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del
bullismo  e  del  cyberbullismo,  le  «Associazioni  con  certificata
esperienza  che  operano  nel  campo  del  disagio  sociale   ed   in
particolare nell'area minori  iscritte  nel  registro  regionale  del
volontariato e/o della promozione sociale». 
    Infatti, la sentenza n. 27/2020 ha escluso la  sussistenza  della
denunciata violazione, comportante  l'ipotizzata  discriminazione  in
danno degli enti di promozione sociale, evidenziando i  due  seguenti
aspetti: 
        a)  tra  i  destinatari  dei  finanziamenti  previsti   dalla
disposizione regionale censurata, oltre  alle  associazioni  iscritte
nei (soli) registri regionali, sono ricomprese anche le  associazioni
iscritte nel registro nazionale, che siano  dotate  di  articolazioni
locali o circoli affiliati nel territorio regionale; 
        b) la prevista delimitazione dei beneficiari  dei  contributi
«trova,  infatti,  giustificazione  nella   ratio   del   complessivo
intervento legislativo regionale, volto a prevenire ed  affrontare  a
livello locale il fenomeno del cyberbullismo. 
    Del tutto coerente con queste  finalita'  risulta  la  preferenza
accordata dal legislatore regionale alle  associazioni  che  -  anche
quali   articolazioni   territoriali   o   circoli   affiliati   alle
associazioni nazionali - abbiano maturato  nel  territorio  regionale
quella «certificata esperienza [...] nel campo del disagio sociale ed
in  particolare  nell'area  minori»,  che  costituisce  il  requisito
qualificante per l'accesso ai finanziamenti. 
    Si tratta di una  scelta  non  irragionevole,  che  valorizza  la
specifica esperienza maturata nel contesto locale di riferimento,  in
funzione  di  una  maggiore  efficacia  dell'intervento   legislativo
regionale.» 
    Alla  luce  di  queste  coordinate   ermeneutiche,   la   Sezione
sottolinea che nella presente  vicenda  contenziosa,  l'art.  76  del
codice del Terzo settore delimita indiscutibilmente il proprio ambito
soggettivo di applicazione alle sole associazioni di volontariato. In
via  interpretativa  non  e'  possibile  estendere  la   platea   dei
destinatari del contributo ad enti di natura diversa. 
    Ne' emergono specifiche ragioni che giustifichino  la  preferenza
accordata dal legislatore statale a determinate categorie di enti. 
    12.   -   L'individuazione   del   parametro   di    legittimita'
costituzionale. - La Sezione ritiene che il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale si sostanzi nella sospetta violazione del parametro di
ragionevolezza  ed   eguaglianza,   enunciata   dall'art.   3   della
Costituzione. 
    Peraltro,    come     ampiamente     esposto     dall'appellante,
l'irragionevolezza si connette strettamente al particolare ambito  in
cui si colloca la norma che disciplina il  beneficio:  gli  incentivi
alla strumentazione  tecnica  necessaria  per  l'attivita'  economica
correlata al perseguimento delle finalita' di utilita' sociale  degli
enti del Terzo settore, in ambito sanitario. 
    In questo senso, pertanto, il riferimento al parametro  centrale,
costituito dall'art.  3  della  Costituzione,  va  integrato  con  il
sintetico richiamo agli articoli 2  (nella  parte  in  cui  tutela  i
diritti della persona nell'ambito delle formazioni sociali), 4 (nella
parte in cui protegge il lavoro), 9 (per la promozione della  ricerca
tecnica), 18 (per  la  garanzia  dell'associazionismo,  in  qualsiasi
forma  giuridica)  e  118,  comma  quarto  (per  l'affermazione   del
principio di sussidiarieta' orizzontale). 
    13. - La dubbia conformita' alla legge di delega. -  Il  Collegio
dubita, inoltre, che l'art. 76 del codice sia  pienamente  rispettoso
dei criteri di delega contenuti nella legge 6 giugno 2016, n. 106  e,
segnatamente, nell'art. 1, comma 2, lettera b) e nell'art. 4. 
    Infatti, l'art. 4, lettera b), stabilisce  il  seguente  criterio
direttivo: 
        «b)  individuare  le  attivita'  di  interesse  generale  che
caratterizzano gli enti del Terzo settore,  il  cui  svolgimento,  in
coerenza con le previsioni  statutarie  e  attraverso  modalita'  che
prevedano le piu' ampie condizioni di accesso da parte  dei  soggetti
beneficiari, costituisce requisito per  l'accesso  alle  agevolazioni
previste dalla normativa e che sono soggette alle  verifiche  di  cui
alla lettera i). Le attivita'  di  interesse  generale  di  cui  alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che  tengano  conto
delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nonche'
sulla base  dei  settori  di  attivita'  gia'  previsti  dal  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e  dal  decreto  legislativo  24
marzo 2006, n. 155. Al periodico  aggiornamento  delle  attivita'  di
interesse  generale  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da  adottare  su  proposta  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  acquisito  il   parere   delle
commissioni parlamentari competenti;». 
    La norma prevede  un  criterio  incentrato  sulle  «attivita'  di
interesse generale» che possono beneficiare delle agevolazioni, anche
di tipo economico, senza prevedere  differenziazioni  collegate  alla
diversa natura soggettiva dell'ente. 
    E tale criterio risulta a  sua  volta  espressivo  del  principio
generale inteso  ad  accentuare  l'unitarieta'  della  disciplina  di
favore prevista per i diversi enti. 
    Inoltre, il criterio della legge delega richiama puntualmente  la
legislazione  previgente,  fra  cui  il  decreto  n.  460/1997,   che
prevedeva le agevolazioni per l'acquisto di  autoambulanze  anche  in
favore delle ONLUS. 
    Il  riordino  e  la  razionalizzazione  dei  benefici   economici
previsti dalla legislazione previgente, pertanto, non avrebbe  potuto
prevedere la radicale e generalizzata esclusione  dal  contributo  di
intere categorie di enti quali le ONLUS. 
    14. - La delimitazione  delle  norme  legislative  sottoposte  al
giudizio di costituzionalita'. - Il Collegio non ritiene, invece, che
emergano profili di incostituzionalita'  della  previsione  racchiusa
nell'art. 72, comma 3 del codice, in forza della quale «2. Con uno  o
piu' atti di indirizzo del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  sono  determinati  annualmente,  nei  limiti  delle  risorse
complessivamente  disponibili,  gli  obiettivi  generali,   le   aree
prioritarie di intervento, le linee di attivita'  finanziabili  e  la
destinazione delle  risorse  di  cui  al  comma  1  per  le  seguenti
finalita': 
        (...) 
        c) contributi per l'acquisto  di  autoambulanze,  autoveicoli
per attivita' sanitarie e beni strumentali.» 
    Non vi e' ragione di dubitare, infatti, della  logicita'  di  una
previsione normativa che riconosce all'organo di  indirizzo  politico
il potere di definire i criteri per  la  destinazione  delle  risorse
finanziarie. 
    Detta  decisione  e'  evidentemente  sottoposta  alla  disciplina
generale dell'atto  e  del  procedimento  amministrativo,  pienamente
sindacabile in sede giurisdizionale qualora  determini  irragionevoli
diseguaglianze tra gli aspiranti al beneficio. 
    15. - Conclusioni: la non manifesta infondatezza della  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117,  recante  codice  del  Terzo  settore,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.  106.
- Ne deriva che, in conclusione, a parere del collegio,  risulta  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  recante
codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106, in relazione agli articoli  2,  3,
4, 9, 18,  e  118,  quarto  comma,  della  Costituzione,  nonche'  in
relazione all'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi
e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega 6 giugno 2016, n.
106, nella parte in cui destina le risorse di cui all'art. 73,  comma
2, lettera c), del  citato  codice,  al  sostegno  dell'attivita'  di
interesse generale delle organizzazioni  di  volontariato  attraverso
l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte  delle  medesime,
di autoambulanze, autoveicoli  per  attivita'  sanitarie  e  di  beni
strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per  attivita'
di interesse generale, che  per  le  loro  caratteristiche  non  sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali  trasformazioni,
escludendo gli altri enti del Terzo  settore  svolgenti  le  medesime
attivita' di interesse generale.