COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 
                            Sezione Prima 
 
    Il Giudice monocratico, dott. Vincenzo Saito, 
    Letti gli  atti  del  proc.  n.  892/2019  promosso  da  Ternullo
Giuseppe nei confronti dell'Agenzia delle  entrate  di  Siracusa  per
l'ottemperanza della sentenza n. 3075 datata 10  aprile  -  4  luglio
2017 di questa C.T.P., con cui e' stato accolto il  ricorso  iscritto
al n. 4487/2011 nei confronti dell'Agenzia delle entrate di Siracusa,
per il rimborso del 90%  delle  imposte  assolte  nel  1990/1992  per
complessivi euro 10.981,04; 
    Premesso che: 
        il ricorrente ha dedotto: 
          a) la pronuncia e' res iudicata; 
          b) il 6 settembre 2018 ha notificato atto di messa in  mora
e di  diffida  ad  adempiere  ex  art.  70,  secondo  comma,  decreto
legislativo n. 546/1992; 
          c) l'A.F. aveva corrisposto la meta' della  somma  e  cioe'
euro 5.653,43; 
        l'Agenzia delle entrate  si  e'  costituita  e  ha  resistito
osservando: 
          d) erano stati versati - con bonifici bancari e  successiva
riscossione - complessivi euro 5.328,11 ( euro 1.450,42 + euro 229,01
interessi per il 1990; euro 1.758,68 + euro 277,69 per il 1991 e euro
2.119,01 + euro 334,58 per il 1992), pari alla meta' del  dovuto:  ai
sensi dell'art. 16-octies, decreto-legge n. 91/2017, conv.  legge  n.
123/ 2017) e conformemente alle disposizioni 26  settembre  2017  del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che aveva appunto  circoscritto
al 50% gli adempimenti degli uffici territorialmente competenti. 
          e) «... infatti, il tenore  letterale  dell'art.  1,  comma
665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nella  versione  in  vigore
dal 13 agosto 2017 per effetto dell'art. 16-octies,  legge  3  agosto
2017, n. 123 ("1. All'art. 1, comma  665,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  primo
periodo, dopo le parole: "art. 9, comma 17, della legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti:
"compresi i titolari di  redditi  di  lavoro  dipendente,  nonche'  i
titolari di redditi  equiparati  e  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente in relazione alle ritenute subite," e dopo le parole:  "al
rimborso di quanto indebitamente versato," sono inserite le seguenti:
"nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,"; b) dopo  il
secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il contribuente che  abbia
tempestivamente presentato un'istanza  di  rimborso  generica  ovvero
priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e  1992,
non abbia presentato  le  dichiarazioni  dei  redditi,  entro  il  30
ottobre 2017 puo' integrare l'istanza  gia'  presentata  con  i  dati
necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30  ottobre
2017,  gli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  richiedono  i  dati
necessari per il calcolo del  rimborso,  che  devono  essere  forniti
entro sessanta giorni dalla richiesta, ai  contribuenti  che  abbiano
tempestivamente presentato un'istanza  di  rimborso  generica  ovvero
priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e  1992,
non abbiano presentato le dichiarazioni dei  redditi  e  non  abbiano
provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari  di  redditi
di  lavoro  dipendente  nonche'  titolari  di  redditi  equiparati  e
assimilati a quelli di lavoro  dipendente  che  hanno  presentato  la
dichiarazione dei redditi  modello  740  per  le  stesse  annualita',
l'importo  oggetto   di   rimborso   viene   calcolato   direttamente
dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo
di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle  istanze  di
rimborso presentate,  qualora  l'ammontare  delle  stesse  ecceda  le
complessive risorse stanziate dal presente  comma,  i  rimborsi  sono
effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle
somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate  dal
presente  comma  non  si  procede  all'effettuazione   di   ulteriori
rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalita'  e
le procedure finalizzate ad assicurare  il  rispetto  dei  limiti  di
spesa stabiliti dal presente comma». Il direttore dell'Agenzia  delle
entrate, in data 26 settembre 2017, ha emanato il  provvedimento  con
il quale sono state stabilite le modalita' e le procedure finalizzate
ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo
sopra richiamato. Nel provvedimento viene chiarito che «1.1. ai  fini
dell'esecuzione dei rimborsi delle imposte versate  per  il  triennio
1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e  16  dicembre  1990
che ha interessato le Province di Catania,  Ragusa  e  Siracusa,  gli
uffici  dell'Agenzia  delle   entrate   territorialmente   competenti
verificano, in base all'art. 1, comma 665, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, le istanze di rimborso presentate entro il primo  marzo
2010, secondo l'or-dine cronologico di presentazione,  e  determinano
le somme dovute; 2. modalita' e termini di esecuzione  dei  rimborsi;
2.1 tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall'art.  1,  comma
665, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  nonche'  dell'importo
riferibile alle  istanze  di  rimborso  presentate,  l'Agenzia  delle
entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente  liquidate,  ai
sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per  cento  sulle
somme dovute; 2.2 l'Agenzia delle entrate provvede periodicamente  ad
erogare  gli  importi  validamente  liquidati,  nella  misura   sopra
indicata, a partire da quelli che si  riferiscono  alle  istanze  con
data di presentazione piu' remota, fino  a  concorrenza  delle  somme
stanziate; 2.3 al completamento dell'esame delle istanze di  rimborso
da parte degli uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
competenti e all'effettuazione dei rimborsi con la riduzione  del  50
per cento degli importi risultanti dovuti, qualora  eccedano  risorse
finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue
sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati,  ai
sensi del punto 1.1». 
    E'  bene  osservare  che,  gli   adempimenti   dell'ufficio   per
l'esecuzione giudicato, cessano con la  convalida  informatica  delle
somme da rimborsare pari al 90% delle imposte  versate  nel  triennio
90-91 e 92.  Successivamente  l'erogazione  delle  stesse  avviene  a
livello centrale da parte della DC Gestione tributi ufficio rimborsi,
a seguito della ricezione della convalida. In particolare  il  flusso
monetario  viene  gestito  dalla  DC  di  Roma  con   predisposizione
automatizzata del pagamento sulla base del capitolo di spesa e  delle
disposizioni normative richiamate. Pertanto,  l'unico  adempimento  a
carico di questa Direzione  e'  la  convalida  del  rimborso  e  come
dimostrano gli atti allegati e' stato tempestivamente  effettuato  da
questo ufficio. 
    Ne  discende,  da  quanto  rappresentato,   che   essendo   stata
rimborsata dall'Agenzia delle entrate, a seguito  di  sentenza  della
CTP, al sig. Ternullo Giuseppe somma di euro 5,328,11 con  interessi,
l'Ufficio ha legittimamente operato in ottemperanza alla disposizione
normativa di cui all'art. 16-octies, legge 3 agosto 2017,  n.  123  e
tale somma puo' essere considerata un acconto alla luce del  disposto
di cui al punto 2.3 stessa  disposizione  che  come  sopra  riportato
recita: «al completamento dell'esame delle  istanze  di  rimborso  da
parte  degli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate   territorialmente
competenti e all'effettuazione dei rimborsi con la riduzione  del  50
per cento degli importi risultanti dovuti, qualora  eccedano  risorse
finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue
sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati,  ai
sensi del punto 1.1» 
    D'altronde, se e'  piu'  o  meno  condivisibile,  che  il  limite
introdotto dalla sopravvenuta norma con riduzione al 50% delle  somme
spettanti non incide sul titolo della ripetizione, e' innegabile  che
proprio  in  questa  sede,  in  cui  si  contesta  l'esecuzione   del
giudicato, lo stesso debba trova applicazione e dunque osservanza per
scongiurare la violazione di  legge  inoltre,  con  riferimento  alla
questione relativa all'applicabilita' ai giudizi pendenti della norma
che impone la riduzione dei  rimborsi,  la  Corte  di  cassazione  ha
ritenuto con pronunce recentissime che non si  ravvisano  motivi  per
rimettere la questione alle sezioni unite e,  richiamando  precedenti
conformi, ha nuovamente evidenziato che la norma sopravvenuta «si  e'
limitata a precisare che il rimborso» spetta «nei limiti della  spesa
autorizzata» dalla norma stessa, nonche' a prevedere  la  percentuale
dei rimborsi spettante qualora l'ammontare delle istanze di  rimborso
«ecceda le complessive risorse stanziate». 
    La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che  «lo  ius  superveniens
invocato non incide sulla  questione  riguardante  esclusivamente  il
diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990,
quale e' il  controricorrente,  in  quanto  eventuali  questioni  che
dovessero insorgere in ordine ai limiti delle risorse stanziate ed ai
conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase
esecutiva e/o di ottemperanza»  (Cassazione,  ordinanza  22  febbraio
2019, n. 5300; Cassazione, sentenza 31 gennaio 2019, n. 2846). 
    Di conseguenza, il riconoscimento della spettanza del rimborso da
parte del giudice di merito non comporta automaticamente l'erogazione
della totalita' delle somme, considerato che  il  comando  giudiziale
deve essere coordinato, in fase esecutiva, con la norma sopravvenuta,
la quale risulta applicabile a tutti i rapporti pendenti. Tale norma,
infatti, si e'  limitata  a  fissare  dei  limiti  quantitativi  alla
materiale erogazione nell'eventualita' in  cui  le  somme  chieste  a
rimborso superino il tetto delle risorse  stanziate,  senza  disporre
modifiche all'an e al quantum riconosciuto. 
    Chiede a codesta onorevole Commissione tributaria provinciale: 
        1)  la  cessazione  della  materia  del   contendere   avendo
l'Ufficio scrivente interamente eseguito la sentenza con la convalida
del rimborso, unico adempimento rientrante  nella  propria  sfera  di
competenza; 
        2) la compensazione delle spese considerato che  si  e'  gia'
provveduto alla liquidazione delle somme spettanti. 
      all'udienza del 20 gennaio 2020 l'Ufficio ha disposto rinvio  -
in attesa della conversione del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.
162 di cui infra (sub 5.2) - all'udienza  del  20  aprile  2020,  non
tenutasi per l'emergenza COVID-19, con ulteriore  rinvio  all'udienza
del 7 settembre 2020; 
        considerata la propria competenza  (art.  70,  comma  10-bis,
decreto legislativo n. 546/1992); 
        considerato  che  deve  dubitarsi   della   costituzionalita'
dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190  e  successive
modificazioni per contrasto con l'art. 3, comma 1' e con  l'art.  23,
della Costituzione. 
    I termini della questione sono i seguenti: 
        1. nel 1990 il territorio delle Province di Catania, Ragusa e
Siracusa e' stato colpito da sisma, e sono  state  emanate  ordinanze
per la sospensione degli obblighi tributari (esclusi  i  contribuenti
assoggettati alla ritenuta alla fonte: sic) sino all'emanazione della
legge che segue; 
        2. l'art. 9, comma 17, legge 27  febbraio  2002,  n.  289  ha
disposto che: i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha  interessato  le  province  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa,
individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  del   21   dicembre   1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  299  del  21  dicembre  1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in  materia  di  versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in maniera automatica la propria posizione relativa agli  anni  1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo
2003, l'intero ammontare dovuto  per  ciascun  tributo  a  titolo  di
capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di  capitale
ccl interessi, diminuito al 10 per cento;  il  perfezionamento  della
definizione comporta gli effetti di cui  al  comma  10.  Qualora  gli
importi da versare  complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
eccedono la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in un massimo di  otto  rate  semestrali  con  l'applicazione
degli interessi legali  a  decorrere  dal  17  marzo  2003.  L'omesso
versamento delle predette eccedenze  entro  le  scadenze  delle  rate
semestrali non determina l'inefficacia della definizione  automatica;
per  il  recupero  delle  somme  non  corrisposte  si  applicano   le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, e sono altresi'
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento  delle  somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito  entro
i trenta giorni successivi alla scadenza medesima,  e  gli  interessi
legali; 
        3. molti contribuenti che avevano assolto le imposte  per  il
triennio 1990/1992, hanno avanzato istanza di rimborso  nella  misura
del 90%, lamentando la palese disparita' di trattamento; 
        4. la Corte di cassazione,  con  le  sentenze  1.20.2007,  n.
20641 - 12 giugno 2012, n. 9577 - 13  luglio  2012,  n.  12083  -  20
dicembre 2012, n. 23859, e con le ordinanze 12 giugno 2013, n. 9577 -
11 dicembre 2012, n. 22507 - 2 maggio 2013,  n.  10242  -  2  ottobre
2013, n. 22497, ha riconosciuto la  fondatezza  delle  istanze,  cosi
elevando il rimborso a diritto vivente; 
        5. Il  legislatore  ha  pero'  circoscritto  inizialmente  il
diritto de quo - limitando lo stanziamento a 30.000,00  per  ciascuno
degli anni 2015-2017 - mediante il comma 665 dell'art.  1,  legge  23
dicembre 2014, n. 190, che si trascrive: 
          i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che
ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento
della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte  per
il triennio 1990-1992 per  un  importo  superiore  al  10  per  cento
previsto dall'art. 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di  lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e  assimilati  a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,  hanno
diritto, con esclusione di quelli che svolgono  attivita'  d'impresa,
per i quali l'applicazione dell'agevolazione e'  sospesa  nelle  more
della verifica della compatibilita' del beneficio  con  l'ordinamento
dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei
limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a  condizione  che
abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma
2 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546  e  successive
modificazioni. 
    Il termine di  due  anni  per  la  presentazione  della  suddetta
istanza e' calcolato a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. 
    Il contribuente che abbia tempestivamente  presentato  un'istanza
di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia  presentato  le  dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare  l'istanza  gia'
presentata  con  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del  rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017,  gli  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso,  che
devono essere forniti  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta,  ai
contribuenti che abbiano  tempestivamente  presentato  un'istanza  di
rimborso generica ovvero priva di  documentazione  e,  per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le  dichiarazioni
dei  redditi  e  non  abbiano  provveduto  all'integrazione.  Per   i
contribuenti  titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente   nonche'
titolari di redditi  equiparati  e  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi  modello
740 per le stesse annualita', l'importo  oggetto  di  rimborso  viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in  funzione  delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in  essa  indicate.  In
relazione alle istanze di rimborso  presentate,  qualora  l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive  risorse  stanziate  dal  presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono  stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma. 
    Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi...»; 
          5.1 Sul comma 665 dell'art. 1 appena citato il  legislatore
e' intervenuto con l'art. 16-octics, decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, conv. legge 3 agosto 2017, n. 123 (inserito, si badi, in sede  di
conversione), con il seguente nuovo  testo  dell'art.  9,  comma  17,
legge 282 cit.: 
i soggetti colpiti dal sisma del  13  e  16  dicembre  1990,  che  ha
interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte  per
il triennio 1990-1992 per  un  importo  superiore  al  10  per  cento
previsto dall'art. 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di  lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e  assimilati  a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,  hanno
diritto, con esclusione di quelli che svolgono  attivita'  d'impresa,
per i quali l'applicazione dell'agevolazione e'  sospesa  nelle  more
della verifica della compatibilita' del beneficio  con  l'ordinamento
dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei
limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a  condizione  che
abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  e  successive
modificazioni. Il termine di due  anni  per  la  presentazione  della
suddetta istanza e' calcolato a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.  Il  contribuente  che  abbia
tempestivamente presentato un'istanza  di  rimborso  generica  ovvero
priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e  1992,
non abbia presentato  le  dichiarazioni  dei  redditi,  entro  il  30
ottobre 2017 puo' integrare l'istanza  gia'  presentata  con  i  dati
necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30  ottobre
2017,  gli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  richiedono  i  dati
necessari per il calcolo del  rimborso,  che  devono  essere  forniti
entro sessanta giorni dalla richiesta, ai  contribuenti  che  abbiano
tempestivamente presentato un'istanza  di  rimborso  generica  ovvero
priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e  1992,
non abbiano presentato le dichiarazioni dei  redditi  e  non  abbiano
provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari  di  redditi
di  lavoro  dipendente  nonche'  titolari  di  redditi  equiparati  e
assimilati a quelli di lavoro  dipendente  che  hanno  presentato  la
dichiarazione dei redditi  modello  740  per  le  stesse  annualita',
l'importo  oggetto   di   rimborso   viene   calcolato   direttamente
dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo
di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle  istanze  di
rimborso presentate,  qualora  l'ammontare  delle  stesse  ecceda  le
complessive risorse stanziate dal presente  comma,  i  rimborsi  sono
effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle
somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate  dal
presente  comma  non  si  procede  all'effettuazione   di   ulteriori
rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalita'  e
le procedure finalizzate ad assicurare  il  rispetto  dei  limiti  di
spesa stabiliti dal presente comma. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015-2017.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabiliti  i
criteri di assegnazione dei  predetti  fondi.  [Per  l'anno  2015  il
complesso delle spese finali per la Regione  Molise  e'  determinato,
sia in termini di competenza sia in termini  di  cassa,  dalla  somma
delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al
netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il  ripristino  dei
danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002.]
L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a  5  milioni  di
euro per l'anno 2015, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni. 
    L'innovazione che  interessa,  e'  duplice:  la  limitazione  del
rimborso alla meta' del dovuto e il diniego del  residuo  dovuto  per
l'esaurimento dello stanziamento gia' fissato dalla legge n. 190/2014
(euro 30.000.000,00 per il 2015, e 30.000.000.00 per il 2016  e  euro
30.000.000,00 per il 2017); 
          5.2 il  secondo  intervento  legislativo  e'  recentissimo,
mediante l'art. 29, decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,  conv.
legge 28 febbraio 2020, n. 8, per cui l'art. 9, comma 17,  legge  282
cit. e' oggi il seguente: 
i soggetti colpiti dal sisma del  13  e  16  dicembre  1990,  che  ha
interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte  per
il triennio 1990-1992 per  un  importo  superiore  al  10  per  cento
previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di  lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e  assimilati  a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,  hanno
diritto, con esclusione di quelli che svolgono  attivita'  d'impresa,
per i quali l'applicazione dell'agevolazione e'  sospesa  nelle  more
della verifica della compatibilita' del beneficio  con  l'ordinamento
dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei
limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a  condizione  che
abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  e  successive
modificazioni. Il termine di due  anni  per  la  presentazione  della
suddetta istanza e' calcolato a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248. Il  contribuente  che  abbia
tempestivamente presentato un'istanza  di  rimborso  generica  ovvero
priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e  1992,
non abbia presentato  le  dichiarazioni  dei  redditi,  entro  il  30
ottobre 2017 puo' integrare l'istanza  gia'  presentata  con  i  dati
necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30  ottobre
2017,  gli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  richiedono  i  dati
necessari per il calcolo del  rimborso,  che  devono  essere  forniti
entro sessanta giorni dalla richiesta, ai  contribuenti  che  abbiano
tempestivamente presentato un'istanza  di  rimborso  generica  ovvero
priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e  1992,
non abbiano presentato le dichiarazioni dei  redditi  e  non  abbiano
provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari  di  redditi
di  lavoro  dipendente  nonche'  titolari  di  redditi  equiparati  e
assimilati a quelli di lavoro  dipendente  che  hanno  presentato  la
dichiarazione dei redditi  modello  740  per  le  stesse  annualita',
l'importo  oggetto   di   rimborso   viene   calcolato   direttamente
dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo
di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle  istanze  di
rimborso presentate,  qualora  l'ammontare  delle  stesse  ecceda  le
complessive risorse stanziate dal presente  comma,  i  rimborsi  sono
effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle
somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate  dal
presente  comma  non  si  procede  all'effettuazione   di   ulteriori
rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalita'  e
le procedure finalizzate ad assicurare  il  rispetto  dei  limiti  di
spesa stabiliti dal presente comma. Ai rimborsi si provvede  mediante
le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati  per
il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi  interessi,  nel
limite di 160 milioni di euro. Per l'anno  2015  il  complesso  delle
spese finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini  di
competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese  correnti
e in conto capitale risultanti dal  consuntivo  al  netto  di  quelle
effettuate per la ricostruzione e il  ripristino  dei  danni  causati
dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre  2002.  L'esclusione
opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro  per  l'anno  2015.
Alla compensazione degli effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza
pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di  euro  per
l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni. 
    Il legislatore da una parte  ha  confermato  la  limitazione  del
rimborso al 50% e  l'esclusione  del  residuo  all'esaurimento  delle
risorse;  dall'altra  parte  ha  elevato  lo  stanziamento  da   euro
90.000.000,00 ad euro 160.000.000,00, senza  ripartizione  annuale  e
ascrivendolo agli «ordinari  capitoli  di  spesa  utilizzati  per  il
rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi». 
    6.  Per  consolidata  esegesi  di   legittimita'   la   riduzione
introdotta dall'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 non investe l'an
del  diritto  al  rimborso,  bensi'  la  concreta  realizzazione  del
rimborso. 
    Si e' statuito: ...La norma ha modificato la  legge  n.  190  del
2014, art. 1, comma  665,  che  attualmente  prevede  che  «Omissis».
Sennonche' la norma, contenente una  previsione  di  regolamentazione
del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va
non solo integrata con  provvedimento  del  direttore  della  Agenzia
delle entrate, ma le stesse  modalita'  attuative  sono  vincolate  a
condizioni il cui verificarsi e' del tutto incerto. In particolare la
norma ha fissato un fondo di spesa  (trenta  milioni  annui  per  tre
anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni  di
spesa superiori a quella soglia, il rimborso e' decurtato al  50%;  e
qualora esaurito il fondo, la integrale negazione  del  rimborso  per
incapienza. Trattasi allora, a ben  vedere,  di  attivita'  in  tutto
riservata alla fase esecutiva,  anche  quale  concreta  modalita'  di
attuazione della medesima sentenza di ottemperanza. Rispetto ad  essa
non risultano neppure allegate dalla Amministrazione quali  e  quante
domande di rimborso siano state presentate o integrate,  sicche'  non
e' dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a
soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura  del
50%, o addirittura, una volta del tutto  esauriti,  la  richiesta  di
rimborso resti del lutto insoddisfatta. 
    In tal senso va condiviso quanto questa Corte ha gia' espresso in
materia, affermando che in mancanza di disposizioni transitorie,  non
incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi  al
procedimento di rimborso da parte di una  legge  sopravvenuta  (nella
specie, la legge n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lettera b,
di conv. del decreto-legge n. 91 del 2017), attuata con provvedimento
amministrativo, in quanto la stessa non si riflette  sul  titolo  del
diritto alla ripetizione, che si  forma  nel  relativo  processo,  ma
esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (cfr. Cassazione, ord. n.
6213/2018; 8373/2015). 
    E' peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase
esecutiva, qualunque sia il  titolo  del  rimborso,  compreso  quello
giudiziale, esso sara' sottoposto alle modalita' regolamentate  dalla
legge n. 190 del  2014,  art.  1,  comma  665,  come  modificato  dal
decreto-legge n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito con legge n.
123 del 2017... (Cassazione 15 marzo 2019, n. 7368; conf.: Cassazione
20 marzo 2019, n. 7729, Cassazione 12 aprile 2019, n. 10404 e  14405;
Cassazione 8 maggio 2019, n. 12214, Cassazione  10  luglio  2019,  n.
18495 e 18596; Cassazione 7 agosto  2019,  n.  21090;  Cassazione  26
settembre 2019, n. 24019; Cassazione 14 ottobre 2019, n. 25871, 25869
e 25868; Cassazione 16 ottobre 2019, n. 26130; Cassazione 11 novembre
2019, n. 29041; Cassazione 15 novembre 2019, n. 29769; Cassazione  18
dicembre 2019, n. 33657); 
    7. Avendo qui l'A.F. opposto di avere adempiuto per la meta'  del
rimborso  liquidato  in  sentenza,  si  pone  l'interrogativo  se  il
Ternullo possa immediatamente reclamare e quindi conseguire ai  sensi
dell'art. 70, decreto legislativo n. 546 cit. l'altra meta', o invece
debba attendere l'avverarsi  della  condizione  sospensiva  -  questo
l'ovvio inquadramento dommatico - del superamento della  soglia  che,
coerentemente all'esegesi sub 6), rileva oggi nella  misura  di  euro
160.000.000,00. 
    La risposta ragionevole e' nel primo senso per  l'ineccepibile  e
reiterato rilievo della giurisprudenza  sub  6),  e  cioe'  l'inerzia
dell'Amministrazione  finanziaria   sul   numero   e   sull'ammontare
complessivi delle istanze di  rimborso:  nonostante  la  vigenza  del
tetto dei 90.000.000,00 dal 1° gennaio 2015 (art. 1, comma 665, legge
190 cit.) e quella dello sbarramento  del  50%  dal  13  agosto  2017
(giorno successivo alla pubblicazione della legge n.  123/2013  nella
Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2017, n. 188). 
    Invero, nessun dato normativo  legittima  l'actio  interrogatoria
per indurre l'A.F. a provvedere, per cui il contribuente che vanti  -
come nel caso in esame - il diritto per giudicato, resterebbe esposto
all'incertezza per il soddisfacimento della quota (50%) per un  tempo
imprevedibile. 
    Ora, questa incertezza conculca all'evidenza il diritto in  esame
riguardo l'art. 23 della Costituzione. Ne discende  che  il  primo  e
censurabile profilo del comma 665 dell'art. 1, legge n. 190/2014 (non
modificato  sul  punto  ne'  dall'art.  16-octies,  decreto-legge  n.
91/2017 cit., ne' dall'art. 29, decreto-legge n.  162/2019  cit.)  e'
l'omessa prescrizione del termine all'Amministrazione finanziaria per
la  resocontazione  delle  istanze  di  rimborso,  in   vista   della
liquidazione oltre la meta'  oppure  della  ulteriore  riduzione  del
dovuto sino - lo ha evidenziato la Corte di  cassazione  -  alla  sua
vanificazione. 
    E non sembra che il Giudice  delle  leggi  possa  rimediare  alla
lacuna mediante sentenza cd. additiva. 
    In secondo luogo, la limitazione denunciata dal Ternullo  non  e'
superabile mediante ottemperanza a cura di commissario  ad  acta,  il
cui intervento confliggerebbe con la disposizione in esame,  e  cioe'
con la norma  che  ha  subordinato  il  soddisfacimento  del  residuo
(meta') del rimborso alla ricapitolazione (per numero e  importi)  di
tutte le istanze e al  loro  soddisfacimento  per  l'altra  meta'  in
misura proporzionale (o in nessuna misura). 
    Pertanto  la  via  della  questione  di  incostituzionalita'   e'
obbligata. 
    In ogni caso, non si  ravvisano  ostacoli  alla  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale di cui infra  in  via  condizionata,  e
cioe' nella parte in cui la disposizione possa implicare ii diniego -
in tutto o in parte - della quota della residua meta' del rimborso. 
    8. Le osservazioni sub 7) comprovano la rilevanza  dell'eccezione
prospettata. 
    9. Riguardo la sua non-manifesta  infondatezza,  occorre  muovere
dalla norma che ha  originato  il  conflitto  e  ha  fatto  riversare
numerosissimi ricorsi nelle CC.TT.PP. di Catania, Ragusa e  Siracusa,
e cioe' l'art. 9, comma 17', legge 289 cit. (v. sub 2). 
    La  Corte  di  cassazione,  adita  per  la  prima  volta  da   un
contribuente che non si' era avvalso delle sospensioni  e  che  agiva
per la restituzione del 90% delle imposte pagate, ha statuito che  la
definizione automatica per gli anni pregressi prevista,  mediante  il
pagamento del dieci per cento dei tributi dovuti, dall'art. 9,  comma
17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, a favore dei soggetti colpiti dal
sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato  le  Province  di
Catania, Ragusa e Siracusa, legittima i contribuenti che abbiano gia'
assolto per intero il debito di imposta a  ripetere  il  novanta  per
cento di quanto versato 
    Questo il passaggio centrale della motivazione: 
        ...  L'introduzione  di  una   innovazione   legislativa   di
carattere agevolativo per il contribuente, incontestabilmente, ha  un
senso storico-normativo se l'esegesi applicativa trova la piu'  ampia
platea di fruitori, ovviamente sempre  nella  completa  verifica  dei
presupposti richiesti. 
    Intendiamo dire che se la legge n. 289 del 2002,  con  l'art.  9,
comma 17, disciplinava  la  possibilita'  di  definizione  automatica
della posizione fiscale del contribuente «relativa  agli  anni  1990,
1991 e 1992» (e siamo  ad  oltre  un  decennio  precedente  la  legge
finanziaria 2003) aveva - gia' ex se' - per cosi'  dire  una  valenza
retroattiva:  in  sintesi,  la  possibilita'  di  definizione  doveva
intervenire entro il «16 marzo 2003» e, dunque,  come  di  ordinario,
disponeva per il futuro quanto all'individuazione dell'arco temporale
di attuazione, ma riguardava il passato,  agevolando  la  definizione
per gli anni 1990 -  1991  -1992  con  il  beneficio  del  versamento
ridotto ad un decimo del dovuto riguardante solo detto triennio. 
    Questo  arco  di  tempo  veniva  privilegiato   fiscalmente   per
riequilibrare - in forza del principio di solidarieta' sociale  -  le
negative conseguenze patrimoniali dell'eccezionale evento sismico del
dicembre 1990. 
    D'altronde, va ribadito che  e'  alquanto  significativo  che  la
rubrica  della  disposizione  -  come  si  e'  gia'  detto  individua
l'oggetto della disciplina come: «Definizione automatica per gli anni
pregressi».; 
        3.2 - La validita' della prospettata esegesi  ha  l'ulteriore
conferma di risultare iscrivibile un'ottica adeguatrice  ai  principi
costituzionali, in particolare a quello di parita' di trattamento  in
situazioni uguali  (art.  3):  ottica  certamente  da  preferire  per
risolvere ogni dubbio esegetico. Infatti, diversamente  opinando,  si
realizzerebbe  una  ingiustificata  disparita'   di   trattamento   -
peraltro, assolutamente iniqua,  in  quanto  (assurdamente)  a  tutto
danno del contribuente piu' diligentemente osservante della  legge  -
tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria:  in  modo
specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato. 
    Invece, in maniera piu' coerente anche con gli immanenti principi
di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti  a  tutti  il  beneficio
della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo. 
    Beneficio che si  attua  concretamente  secondo  due  simmetriche
possibilita' di definizione: in favore di chi non ha  ancora  pagato,
mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il
16 marzo 2003; in  favore  di  chi  ha  gia'  pagato,  attraverso  il
rimborso del 90% di quanto  versato  al  medesimo  titolo,  ancorche'
risultato   parzialmente   non   dovuto   ex   post,   per    effetto
dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il  carattere  di  ius
superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un  indebito
sorto ex lege. E quest'ultima alternativa ricorre, appunto, nel  caso
che ci occupa ... 
    La Suprema Corte, pertanto, ha ammesso  de  plano  la  violazione
dell'art. 3, comma 1' della Costituzione, ribadendola con le pronunce
successive (v. sub 4). 
    Si trascrive il passaggio conclusivo della motivazione:  «...deve
ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del  carico
fiscale de qua ad un decimo. Beneficio  che  si  attua  concretamente
secondo due simmetriche possibilita' di definizione: in favore di chi
non ha  ancora  pagato,  mediante  il  pagamento  solo  del  10%  del
dovuto...; in favore di chi ha gia' pagato,  attraverso  il  rimborso
del 90% di quanto versato al  medesimo  titolo,  ancorche'  risultato
parzialmente non dovuto ex post...». 
    E pero' l'operazione ermeneutica della Corte e' sorprendente  pur
nella varieta' del formante giudiziario. 
    Invero, dal comma 17 dell'art. 9 in esame  non  era  (e  non  e')
argomentabile - nonostante il piu' formidabile impegno -  il  diritto
al rimborso per il contribuente  che  abbia  adempiuto:  sia  per  la
lettera sia per la ratio della disposizione, giusta anche il  limpido
titolo dell'art. 9: definizione automatica per gli anni pregressi. 
    Sul piano della teoria generale e' ormai acquisita la distinzione
fra disposizione e norma  (Crisafulli),  fra  enunciato  normativo  e
regola (Bobbio), fra testo quale costante  e  norma  quale  variabile
(Cordero), e pero' nel caso in esame il diritto al  rimborso  non  e'
suffragato ne' e' suffragatile da alcunche', e  la  disuguaglianza  -
clamorosa, lo si ribadisce - e' stata superata espropriando di  fatto
i poteri del Giudice delle leggi, e cioe' violando il  riparto  della
giurisdizione. 
    In altre parole, e' arduo negare che la disposizione non offre il
minimo appiglio  per  ricavarne  il  diverso  e  nuovo  precetto  sul
rimborso in esame,  e  quindi  non  e'  implausibile  il  dubbio  sul
travalicamento della funzione  giurisdizionale  e  l'invasione  della
funzione legislativa. 
    Ma il punto di maggior rilievo e' un altro. 
    L'omissione del pur lineare  incidente  di  costituzionalita'  da
parte  della  Suprema   corte   ha   consentito   all'Amministrazione
finanziaria di perseverare in  generale  nel  rifiuto  dei  rimborsi,
costantemente   adducendosi   (in   spregio   dell'art.   97    della
Costituzione) la non-vincolativita' degli arresti invocati  oltre  il
caso deciso. 
    In   secondo   luogo,   l'opzione   della   Suprema   corte    ha
involontariamente aperto il varco  al  legislatore,  che  ha  emanato
prima il comma 665 dell'art. 1, legge n. 190 per lo  stanziamento  di
euro 90.000,000,00 nel  triennio  2015/2017,  senza  alcuna  verifica
preventiva e quindi a prescindere dalla sua sufficienza;  poi  l'art.
16-octies, decreto-legge n. 91  cit.  per  il  soddisfacimento  della
meta' del rimborso, cosi' limitando la  tutela  del  contribuente,  e
indirettamente avallando la strenua  resistenza  dell'Amministrazione
finanziaria. 
    E il caso in esame e' esemplare. 
    Dovendosi concludere allora  sul  requisito  della  non-manifesta
infondatezza, per economia si richiama Cassazione 20641/2007, sub 9),
che va integrata con  il  canone  dell'art.  23  della  Costituzione,
tenuto conto altresi' che la disparita'  di  trattamento  de  qua  e'
formidabile. 
    Invero, i contribuenti che hanno fruito delle sospensioni,  hanno
conseguito un doppio vantaggio: conservando la  disponibilita'  delle
somme dovute per le imposte per oltre un decennio  e  adempiendo  poi
nella  misura  -  scandalosamente  modesta  -  del  10%:  addirittura
rateizzatile. 
    Per  i  contribuenti  che  hanno  assolto  le  imposte   (perche'
assoggettati alla ritenuta alla fonte o per non essersi avvalsi delle
sospensioni), il rimborso e' stato seccamente circoscritto alla meta'
del 90% ed e' stata resa incerta la corresponsione dell'altra meta'. 
    I medesimi contribuenti hanno inoltre subito - per la meta'  loro
riconosciuta - il pregiudizio collegato agli  interessi,  poiche'  le
istanze  di  rimborso  sono  state  presentate  dopo   la   succitata
Cassazione 26041/2007; 
  provvedendo d'ufficio;