UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
                              Catanzaro 
 
    Il giudice  di  pace  di  Catanzaro  avv.  Raffaella  Zappia,  ha
pronunciato la seguente  ordinanza  nella  causa  n.  1988/2019  R.G.
promossa con citazione presentata da dott.  Palermo  Francesco,  c.f.
PLRFNC57T01B118A, (avv. G. M. Ietto del Foro  di  Reggio  Calabria) -
attore; 
    Contro Ministero della giustizia  in  persona  del  Ministro  pro
tempore (Avvocatura distrettuale dello Stato di CZ) - convenuto; 
    Oggetto: azione di indebito arricchimento ex art. 2041 del codice
civile; 
 
                  Fatto e svolgimento del processo 
 
    1. L'attore e' magistrato onorario con  funzioni  di  giudice  di
pace di Reggio Calabria; 
    2. Nel dicembre 2016 ha maturato una indennita' mensile  pari  ad
euro 6.347,22, ma tale importo e'  stato  decurtato  dell'importo  di
euro  2.294,07  (che  pertanto  non  veniva  corrisposto)  in  quanto
l'attore  aveva  gia'  superato  il  limite  annuo  massimo  di  euro
72.000,00 (lordi) di indennita' previsto dall'art.  11,  comma  4-ter
della legge n. 374/1991, come da nota  del  6  dicembre  2017  emessa
dalla d.ssa M. C. Spinella n.q. di funzionario delegato del GdP di RC
ex articoli 64 e 186 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
115/2002 (esclusa dal calcolo l'indennita' di  coordinamento  che  e'
stata corrisposta per intero); 
    3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore  deduce
che venti sentenze da lui depositate nell'ultima decade del  mese  di
dicembre 2016 non sono state indennizzate, e lamenta che: 
        a) l'ufficio mandati non l'ha avvisato che si approssimava il
limite massimo di cui alla norma succitata, e cio'  per  consentirgli
di valutare il deposito delle sentenze nel successivo mese di gennaio
2017; 
        b) l'ufficio  non  gli  ha  erogato  la  suddetta  indennita'
neanche  nel  successivo  anno  2017,  anno   in   cui   l'indennita'
complessiva da lui percepita e' rimasta sotto tale limite e  pari  ad
euro 47.831,91, come da certificazione del 19 ottobre 2018 prodotta, 
    e chiede la condanna del convenuto Ministero alla  corresponsione
in suo favore della somma di euro 2.294,07,  indennita'  ex  art.  11
della legge n.  374/1991  gia'  da  lui  maturata,  al  lordo,  oltre
interessi e rivalutazione monetaria, nonche' le spese del giudizio; 
    4. Il Ministero della giustizia si e' costituito in  giudizio  ed
ha contestato la domanda chiedendone il rigetto, con il favore  delle
spese; in particolare ha dedotto: 
        in ordine alla censura di cui al punto a), che l'ufficio  non
aveva alcun  obbligo  di  avvisare  l'attore  dell'approssimarsi  del
limite massimo, anche perche' non puo' conoscere a priori  il  numero
di  sentenze  depositate,  ma  doveva  essere  lo  stesso  attore   a
controllare se, con la sua attivita', stava per superare il limite di
indennita' previsto dalla legge; 
        in ordine alla censura di cui al punto b), che  il  pagamento
delle  indennita'  del  giudice  di  pace  deve  avvenire  «in  conto
competenze» con riguardo all'anno di  deposito  delle  sentenze,  non
potendosi  riportare  l'indennita'  maturata   «in   conto   residui»
dell'anno successivo; 
    5. Il giudizio e' stato inizialmente incardinato dinanzi  al  GdP
di RC, ma il suddetto GdP si dichiarava incompetente ex  art.  30-bis
del codice di procedura civile con ordinanza del 7 marzo 2019; 
    6. Alla prima  udienza  questo  GdP  ha  sollevato  d'ufficio  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  4-ter,
della legge n. 374/1991 (norma abrogata dal  decreto  legislativo  n.
116/2017 a decorrere dal 15 agosto 2021), ed  invitava  le  parti  ad
esprimere sul punto le loro valutazioni mediante note scritte. 
 
                               Diritto 
 
    7. Questo giudice ritiene  che  nelle  argomentazioni  illustrate
dall'attore in citazione, a sostegno della sua domanda di  pagamento,
sia ravvisabile  una  questione  -  rilevante  e  non  manifestamente
infondata - di incostituzionalita'  della  norma  invocata  (art.  11
della legge n. 374/1991) tenuto conto  delle  considerazioni  che  in
appresso si vanno ad esporre. 
    8. Preliminarmente  occorre  chiarire  l'inquadramento  temporale
della  fattispecie:  il  fatto  dedotto  in  citazione  attiene  alla
mensilita' di dicembre 2016, alla quale va applicato l'art. 11  della
legge n. 374/1991, e  cio'  ai  sensi  della  normativa  transitoria,
poiche' l'art. 31, primo comma, decreto legislativo n.  116/2017,  di
riforma della  magistratura  onoraria  e  dei  giudici  di  pace  (in
attuazione della legge delega n. 57/2016) prevede  espressamente  che
la pregressa normativa si continuera' ad applicare ai giudici di pace
gia' in servizio al momento della riforma - come l'odierno  attore  -
sino al 15 agosto 2021, quando entrera' in vigore anche per  loro  il
nuovo sistema di indennita'. 
    9.  L'art.  11,  comma  4-ter,  legge  n.   374/1991   e'   stato
costantemente interpretato nel senso che  lo  stesso  pone  un  tetto
massimo alle indennita' annue percepibili da un giudice di pace,  per
cui - se  da  una  parte  detta  soglia  non  puo'  essere  superata,
dall'altra la norma non indica una soluzione per  l'attivita'  svolta
da un giudice di pace oltre  la  suddetta  soglia,  per  cui  l'unica
possibilita' praticabile e'  che  l'attivita'  del  giudice  di  pace
extrasoglia  rimanga  priva   di   indennita'   (rectius   priva   di
retribuzione). 
    10. Cio' chiarito, ritiene questo giudicante che l'art. 11, comma
4-ter della legge n. 374/1991, come interpretato dal diritto vivente,
presti il fianco a censure di incostituzionalita', in relazione: 
        all'art. 36 della Costituzione nella parte in cui non prevede
che l'attivita' del giudice di  pace  (lavoratore)  extra-soglia  sia
comunque  soggetta  a   retribuzione   (essendo   in   sostanza   una
retribuzione l'indennita' di cui alla citata  norma),  poiche'  viene
violato il diritto alla retribuzione proporzionale alla quantita' del
lavoro svolto (perche' emettere sentenze in nome del popolo  italiano
e' un lavoro  in  senso  tecnico,  i  giudici  di  pace  percepiscono
l'indennita' di euro 56,81  per  ogni  sentenza  emessa  o  fascicolo
definito, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, legge n. 374/1991); 
        all'art 97 della Costituzione poiche' una interpretazione che
proponga di procrastinate il deposito delle sentenze extra-soglia  al
successivo mese di gennaio,  sarebbe  certamente  contraria  al  buon
andamento dell'amministrazione della giustizia (non si  puo'  da  una
parte censurare l'eccessiva durata del processo civile  e  dall'altra
richiedere al giudice condotte dilatorie, sol perche' si e' raggiunto
il limite massimo di spesa per l'anno in corso). 
    11.  Tutto  cio'  considerato,  ritiene  questo  giudicante   che
l'attuale formulazione dell'art. 11, comma 4-ter, legge  n.  374/1991
surrichiamato, nel prevedere la non corresponsione dell'indennita' al
giudice di  pace  per  attivita'  svolta  oltre  la  soglia  di  euro
72.000,00 lordi annui, prospetti  una  questione  non  manifestamente
infondata di costituzionalita'. 
    12. Questo GdP precisa di non poter pervenire direttamente,  come
auspicato dall'attore in  citazione,  ad  una  interpretazione  della
norma  in  argomento  differente  da   quella   dianzi   prospettata,
costituzionalmente orientata, segnatamente nel senso di consentire il
pagamento dell'indennita' annua eccedente il limite di euro 72.000,00
nel successivo anno solare, e cio' in  ragione  della  lettera  della
norma stessa - che vuole chiaramente porre un tetto ai compensi annui
elargiti ai giudici di pace, di guisa  che  una  interpretazione  che
consenta il  superamento  di  tale  tetto  massimo,  con  elargizione
dell'indennita' nel successivo mese di gennaio, si tradurrebbe in una
forzatura della norma. 
    13. La questione di  costituzionalita'  che  si  solleva  con  la
presente ordinanza risulta poi rilevante ai fini  del  decidere,  dal
momento che  il  tetto  all'indennita'  annua  da  corrispondersi  ai
giudici di pace - come prevista dall'art. 11, comma 4-ter,  legge  n.
374/1991 - lascia  priva  di  retribuzione  (rectius  di  indennita')
l'attivita' svolta extrasoglia (nel  caso  de  quo  l'attore  non  ha
percepito alcuna indennita' per venti sentenze depositate a  dicembre
2016, in violazione dell'art. 36 della Costituzione), ed anche se  la
norma  suindicata  e'  stata  abrogata,  la  stessa  continuera'   ad
applicarsi sino al 15 agosto 2021 come sopra detto, e certamente - in
ossequio al principio tempus regit actum  -  dovra'  applicarsi  alla
presente controversia; 
    14. Di qui la necessita' di proporre la questione di legittimita'
costituzionale, nei termini di cui  in  motivazione  e  nel  seguente
dispositivo, sollevata d'ufficio.