UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE Catanzaro Il giudice di pace di Catanzaro avv. Raffaella Zappia, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 1988/2019 R.G. promossa con citazione presentata da dott. Palermo Francesco, c.f. PLRFNC57T01B118A, (avv. G. M. Ietto del Foro di Reggio Calabria) - attore; Contro Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore (Avvocatura distrettuale dello Stato di CZ) - convenuto; Oggetto: azione di indebito arricchimento ex art. 2041 del codice civile; Fatto e svolgimento del processo 1. L'attore e' magistrato onorario con funzioni di giudice di pace di Reggio Calabria; 2. Nel dicembre 2016 ha maturato una indennita' mensile pari ad euro 6.347,22, ma tale importo e' stato decurtato dell'importo di euro 2.294,07 (che pertanto non veniva corrisposto) in quanto l'attore aveva gia' superato il limite annuo massimo di euro 72.000,00 (lordi) di indennita' previsto dall'art. 11, comma 4-ter della legge n. 374/1991, come da nota del 6 dicembre 2017 emessa dalla d.ssa M. C. Spinella n.q. di funzionario delegato del GdP di RC ex articoli 64 e 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (esclusa dal calcolo l'indennita' di coordinamento che e' stata corrisposta per intero); 3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore deduce che venti sentenze da lui depositate nell'ultima decade del mese di dicembre 2016 non sono state indennizzate, e lamenta che: a) l'ufficio mandati non l'ha avvisato che si approssimava il limite massimo di cui alla norma succitata, e cio' per consentirgli di valutare il deposito delle sentenze nel successivo mese di gennaio 2017; b) l'ufficio non gli ha erogato la suddetta indennita' neanche nel successivo anno 2017, anno in cui l'indennita' complessiva da lui percepita e' rimasta sotto tale limite e pari ad euro 47.831,91, come da certificazione del 19 ottobre 2018 prodotta, e chiede la condanna del convenuto Ministero alla corresponsione in suo favore della somma di euro 2.294,07, indennita' ex art. 11 della legge n. 374/1991 gia' da lui maturata, al lordo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonche' le spese del giudizio; 4. Il Ministero della giustizia si e' costituito in giudizio ed ha contestato la domanda chiedendone il rigetto, con il favore delle spese; in particolare ha dedotto: in ordine alla censura di cui al punto a), che l'ufficio non aveva alcun obbligo di avvisare l'attore dell'approssimarsi del limite massimo, anche perche' non puo' conoscere a priori il numero di sentenze depositate, ma doveva essere lo stesso attore a controllare se, con la sua attivita', stava per superare il limite di indennita' previsto dalla legge; in ordine alla censura di cui al punto b), che il pagamento delle indennita' del giudice di pace deve avvenire «in conto competenze» con riguardo all'anno di deposito delle sentenze, non potendosi riportare l'indennita' maturata «in conto residui» dell'anno successivo; 5. Il giudizio e' stato inizialmente incardinato dinanzi al GdP di RC, ma il suddetto GdP si dichiarava incompetente ex art. 30-bis del codice di procedura civile con ordinanza del 7 marzo 2019; 6. Alla prima udienza questo GdP ha sollevato d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374/1991 (norma abrogata dal decreto legislativo n. 116/2017 a decorrere dal 15 agosto 2021), ed invitava le parti ad esprimere sul punto le loro valutazioni mediante note scritte. Diritto 7. Questo giudice ritiene che nelle argomentazioni illustrate dall'attore in citazione, a sostegno della sua domanda di pagamento, sia ravvisabile una questione - rilevante e non manifestamente infondata - di incostituzionalita' della norma invocata (art. 11 della legge n. 374/1991) tenuto conto delle considerazioni che in appresso si vanno ad esporre. 8. Preliminarmente occorre chiarire l'inquadramento temporale della fattispecie: il fatto dedotto in citazione attiene alla mensilita' di dicembre 2016, alla quale va applicato l'art. 11 della legge n. 374/1991, e cio' ai sensi della normativa transitoria, poiche' l'art. 31, primo comma, decreto legislativo n. 116/2017, di riforma della magistratura onoraria e dei giudici di pace (in attuazione della legge delega n. 57/2016) prevede espressamente che la pregressa normativa si continuera' ad applicare ai giudici di pace gia' in servizio al momento della riforma - come l'odierno attore - sino al 15 agosto 2021, quando entrera' in vigore anche per loro il nuovo sistema di indennita'. 9. L'art. 11, comma 4-ter, legge n. 374/1991 e' stato costantemente interpretato nel senso che lo stesso pone un tetto massimo alle indennita' annue percepibili da un giudice di pace, per cui - se da una parte detta soglia non puo' essere superata, dall'altra la norma non indica una soluzione per l'attivita' svolta da un giudice di pace oltre la suddetta soglia, per cui l'unica possibilita' praticabile e' che l'attivita' del giudice di pace extrasoglia rimanga priva di indennita' (rectius priva di retribuzione). 10. Cio' chiarito, ritiene questo giudicante che l'art. 11, comma 4-ter della legge n. 374/1991, come interpretato dal diritto vivente, presti il fianco a censure di incostituzionalita', in relazione: all'art. 36 della Costituzione nella parte in cui non prevede che l'attivita' del giudice di pace (lavoratore) extra-soglia sia comunque soggetta a retribuzione (essendo in sostanza una retribuzione l'indennita' di cui alla citata norma), poiche' viene violato il diritto alla retribuzione proporzionale alla quantita' del lavoro svolto (perche' emettere sentenze in nome del popolo italiano e' un lavoro in senso tecnico, i giudici di pace percepiscono l'indennita' di euro 56,81 per ogni sentenza emessa o fascicolo definito, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, legge n. 374/1991); all'art 97 della Costituzione poiche' una interpretazione che proponga di procrastinate il deposito delle sentenze extra-soglia al successivo mese di gennaio, sarebbe certamente contraria al buon andamento dell'amministrazione della giustizia (non si puo' da una parte censurare l'eccessiva durata del processo civile e dall'altra richiedere al giudice condotte dilatorie, sol perche' si e' raggiunto il limite massimo di spesa per l'anno in corso). 11. Tutto cio' considerato, ritiene questo giudicante che l'attuale formulazione dell'art. 11, comma 4-ter, legge n. 374/1991 surrichiamato, nel prevedere la non corresponsione dell'indennita' al giudice di pace per attivita' svolta oltre la soglia di euro 72.000,00 lordi annui, prospetti una questione non manifestamente infondata di costituzionalita'. 12. Questo GdP precisa di non poter pervenire direttamente, come auspicato dall'attore in citazione, ad una interpretazione della norma in argomento differente da quella dianzi prospettata, costituzionalmente orientata, segnatamente nel senso di consentire il pagamento dell'indennita' annua eccedente il limite di euro 72.000,00 nel successivo anno solare, e cio' in ragione della lettera della norma stessa - che vuole chiaramente porre un tetto ai compensi annui elargiti ai giudici di pace, di guisa che una interpretazione che consenta il superamento di tale tetto massimo, con elargizione dell'indennita' nel successivo mese di gennaio, si tradurrebbe in una forzatura della norma. 13. La questione di costituzionalita' che si solleva con la presente ordinanza risulta poi rilevante ai fini del decidere, dal momento che il tetto all'indennita' annua da corrispondersi ai giudici di pace - come prevista dall'art. 11, comma 4-ter, legge n. 374/1991 - lascia priva di retribuzione (rectius di indennita') l'attivita' svolta extrasoglia (nel caso de quo l'attore non ha percepito alcuna indennita' per venti sentenze depositate a dicembre 2016, in violazione dell'art. 36 della Costituzione), ed anche se la norma suindicata e' stata abrogata, la stessa continuera' ad applicarsi sino al 15 agosto 2021 come sopra detto, e certamente - in ossequio al principio tempus regit actum - dovra' applicarsi alla presente controversia; 14. Di qui la necessita' di proporre la questione di legittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione e nel seguente dispositivo, sollevata d'ufficio.