IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA-ROMAGNA in Bologna Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori: Dott.ssa. Anna Filocamo - Presidente Relatore; Dott.ssa Carmela Italiano - Giudice; Dott.ssa Daniela Di Fine - Giudice Onorario; Dott. Federico Cioli - Giudice Onorario; ha pronunciato la seguente ordinanza Fatti di causa Con ricorso del 29.10.2020 M. M., nato a..., ha chiesto di adottare ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/83, la minore M.V.E., nata a...il..., figlia biologica di V.S.; ha richiesto altresi' al Tribunale di riconoscere, quale effetto consequenziale della sentenza di adozione, il legame di parentela pieno anche con gli ascendenti ed i parenti tutti del ricorrente. Dal ricorso e dalla documentazione allegata, nonche' dalle dichiarazioni rese in udienza dal ricorrete M. e da V. S., padre biologico della minore, si evince che: il M. ed V. si conoscevano a... nel... e da subito stringevano una relazione di grande intesa, tant'e' che dopo sei mesi il Sig. V. si trasferiva nella abitazione del Sig. M. a..., per poi trasferirsi insieme in centro a ... Sin dall'inizio, la coppia viveva la propria relazione apertamente, ben accolta dalle famiglie d'origine di entrambi e dalle rispettive amicizie. Dopo alcuni anni di rapporto stabile e di consapevole e determinata condivisione di scelte e di impegni l'uno verso l'altro, anche di tipo economico, iniziavano a ragionare sulla possibilita' concreta di realizzare il loro piu' grande desiderio, vale a dire avere dei figli e prendersi insieme cura di loro. Nel dicembre ... contattavano l'associazione di genitori omosessuali "Famiglie Arcobaleno", alla quale si iscrivevano subito come coppia, convinti di poter trovare un supporto per concretizzare il loro desiderio di genitorialita'. Raccoglievano quindi informazioni circa la possibilita' di accedere alle pratiche di fecondazione assistita all'estero. Nel ... , la coppia si rivolgeva ad un'agenzia ... che li aiuto' a trovare una donna portatrice con la quale intendevano mantenere nel tempo una relazione stabile. I Signori V. e M. si recavano dunque in F... ove davano inizio alla procedura di procreazione medicalmente assistita. In occasione dello stesso viaggio negli ... il ... i due signori si univano in matrimonio, che veniva poi trascritto e riconosciuto come unione civile agli atti dello stato civile del Comune di ... nel ... (cfr. certificato di unione civile del ... ). Il ... a ... nasceva la loro prima figlia ... , legata biologicamente al Sig. M. , che recava da subito il doppio cognome M. V. , e che e' oggetto di un altro procedimento di adottabilita' proposto dal Sig. V. (cfr. procedimento di adottabilita' ex art. 44 lett. D) l. 184/83 n. 456/2019). Il loro desiderio di avere una famiglia con due figli, li portava ad intraprendere nuovamente il percorso di fecondazione assistita, questa volta a ... , che si concludeva con la nascita di E. M. V., legata biologicamente al Sig. V. e oggetto dell'odierno procedimento di adottabilita'. La nascita di Z., e successivamente anche quella di E., venivano ben accolte non solo dai genitori ma anche dalle loro famiglie di origine e dai loro colleghi e amici. In sede di udienza, l'adottante ha dichiarato di sentirsi il padre di E., occupandosi di lei dal punto di vista affettivo, educativo ed economico, sin da quando e' nata e ha ribadito la volonta' di adottarla, assolvendo gia', di fatto, alle funzioni proprie della figura genitoriale. Anche il padre biologico, il Sig.ra V., ha prestato il suo consenso all'adozione della figlia da parte del Sig. M. (cfr. verbale di udienza del 25/03/2021); Oggetto della decisione Il Tribunale deve decidere : - sulla richiesta di adozione ex atr 44 lett d) L 184/83 di M. V. E. da parte di M. M. - sulla richiesta, formulata ex art 277 cc, di dichiarare il legame di parentela tra l'adottato M. V. E. ed i parenti dell'adottante M. M. Alla luce delle circostanze dedotte dal ricorrente ed ampiamente confermate dal padre biologico della minore, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso in punto di richiesta di adozione ex art 44 lett d) L 184/83, per le motivazioni che verranno di seguito specificate. Sulla richiesta ex art 277 cc, finalizzata al riconoscimento del legame di parentela tra adottato e parenti dell'adottante, il Tribunale sospende il giudizio e propone questione di legittimita' costituzionale dell' artt 55 L 184/83 integrato dall'art 300 comma 2 cc. Per quanto riguarda la prima richiesta, si rileva che la fattispecie di cui all'art 44 lett d) puo' trovare applicazione anche in caso di impossibilita' giuridica di affidamento preadottivo, da interpretarsi non gia', restrittivamente, come impossibilita' "di fatto", bensi' come impossibilita' "di diritto", cosi' da comprendere anche minori non in stato di abbandono ma relativamente ai quali sia nato l'interesse al riconoscimento di rapporti di genitorialita'. In virtu' della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 20 legge n. 76 del 2016, l'ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 puo' trovare applicazione anche in caso di impossibilita' giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma puo' pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso. Sul punto si e' autorevolmente pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962) e l'approdo giurisprudenziale, in conformita' con note sentenze della CEDU, e' ormai consolidato, atteso che numerose altre decisioni sono state pronunciate in tal senso. In tempi piu' recenti in relazione alle istanze delle coppie omoaffettive rivolte alla realizzazione della genitorialita' all'interno di un nucleo relazionale stabile e prevalentemente sostenuto da un riconoscimento giuridico in Italia o all'estero e' stata individuata proprio nel modello adottivo indicato nell'art 44 lett d) L n 184/83 la forma di riconoscimento minimo e residuale anche per i minori venuti al mondo all'esito di n accordo di surrogazione di maternita' ( v Cass SU 12193 del 2019). Pertanto, nessuna questione sul riconoscimento dell'adozione "c.d non legittimante" della minore M. V. E. da parte del genitore intenzionale Sig M. M. - Il Collegio non puo' invece accogliere, allo stato della legislazione vigente, la richiesta di accertare e pronunciare, quale effetto della sentenza di adozione, il legame di parentela con gli ascendenti e discendenti dell'adottante, ostando la previsione dell'ari 55 L 184/83 in collegamento con l'ari 300 cc e sul punto specifico intende sollevare la questione di legittimita' costituzionalita'. Rilevanza e fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 55 L 184/83 come integrato dall art 300 cc. Il Tribunale, essendoci specifica domanda sul punto, deve pronunciarsi anche sugli effetti consequenziali della sentenza che dichiara la filiazione ( art 277 cc) ed in particolare in relazione al legame parentale tra ... adottato e parenti dell'adottante, in quanto pronuncia da cui discendono importanti effetti per la tutela degli interessi patrimoniali del figlio, quanto meno sul piano ereditario. Nel pronunciare sul punto il Tribunale deve applicare necessariamente la norma di cui all'art 55 L 184/83 in combinato disposto con l art 300 comma secondo cc che specifica che nei casi di adozione in casi particolari " l' adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottato ed i parenti dell'adottante" e sulla base di tale disposizione dovrebbe respingere il ricorso in punto di dichiarazione degli effetti consequenziali della sentenza di adozione relativamente al rapporto di parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante. Nel caso in esame la minore M. V. E. per effetto della pronuncia di adozione ex art 44 lett d) L 184/83 si troverebbe rispetto al genitore adottivo (M. M. ) in condizione differenziata rispetto al genitore biologico (V. S. ), non potendo godere di uno "status filitionis" di eguale portata. Ed infatti nei confronti del genitore biologico ella e' considerata " figlia" a tutti gli effetti, mentre nei confronti del genitore adottivo vedrebbe declassato il suo stato di figlia a causa della previsione normativa dell'art 55 L 184/83 che, richiamando l'art 300 comma 2 cc, afferma che "l'adozione non induce alcun rapporto civile tra adottato ed i parenti dell'adottante". L' applicazione della norma citata appare pero' contrastare con i principi di eguaglianza sostanziale e con il principio di parita' di trattamento tra tutti i figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio e adottivi, che trova la sua fonte costituzionale negli art 3 e 31 Cost ed stato inverato dalla riforma sulla filiazione (l 219/2012) e dal rinnovato art 74 cc che ha reso unico senza distinzioni il vincolo di parentela che scaturisce dagli status filiali con la sola eccezione dell'adozione del maggiorenne, ingenerando ancor piu' perplessita' sulla compatibilita' costituzionale della conservazione di un regime differenziato nei diversi regime di genitorialita' adottiva previsti dal nostro ordinamento. Tale differenziazione si giustificava, nel progetto inziale della legge, allorquando l'adozione in casi particolari si riferiva a situazioni in cui il minore, non versando in stato di abbandono, aveva comunque alle spalle una famiglia di origine con la quale non interrompeva il legame familiare; il legame adottivo, dunque, non si sostituiva, ma si aggiungeva al legame con la famiglia di origine, arricchendo il ventaglio delle relazioni familiari del minore e costituiva una soluzione sancita nell'interesse del minore. Nell'attuale diritto vivente, rappresentato dalla evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata che ha esteso la possibilita' di ricorrere all'adozione in casi particolari lett d) a situazioni in cui non vi e' alcun legame familiare preesistente da preservare, il regime differenziato non si giustifica piu' ed anzi appare una vera e propria discriminazione. Impossibilita' di procedere con una interpretazione costituzionalmente orientata. Non appare possibile interpretare in maniera conforme alla Costituzione l'art 55 L 184/83, integrato dall'art 300 comma 2cc, essendo la norma formulata in termini perentori, tali da non lasciare spazio ad interpretazioni alternative ("l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottato ed i parenti dell' adottante"). Nel quadro legislativo cosi' delineato non appare neppure corretto sostenere una " abrogazione tacita" della norma di cui all'art 55 L 84/83 per effetto della disciplina introdotta dalla l 219/ 2012, atteso che ricorre il caso di abrogazione tacita solo quando tra due norme si crea una incompatibilita' tale da rendere impossibile la loro simultanea applicazione, mentre il legislatore del 2016 ha inteso rimarcare la differenza tra le due forme di adozione, mantenendo chiaramente in vita i due regimi differenziati. Infatti, alla luce dell'art 1 comma 20 L 76 2016 appare evidente la volonta' del legislatore di mantenere distinta l'adozione piena e legittimante, accessibile solo alle coppie unite in matrimonio, rispetto all'adozione casi particolari lett d) accessibile alle coppie non unite in matrimonio ( art l comma 20 L 76/2016 "al solo fine di assicurare l' effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti"). Il legislatore ha inteso dunque escludere l'unione civile dalla adozione piena e legittimante, lasciando aperta la possibilita' alle unioni civili di intraprendere la strada dell'adozione in casi particolari lett d), secondo le "norme vigenti" e secondo il diritto vivente come forgiato dalle sentenze della Cassazione di cui sopra si e' detto. Tuttavia la forma di adozione lett d) non crea un vero rapporto di filiazione, ma il riconoscimento di una situazione affettiva cui attribuisce diritti e doveri, negando comunque al figlio e all'adottante il diritto ad una relazione pienamente equiparata alla filiazione e pone il genitore non biologico in una situazione di inferiorita' rispetto al genitore biologico Profili di illegittimita' costituzionale L'art 55 L 184/83 come integrato dall'art 300 comma 2 cc, in quanto applicabile, per effetto della evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata, a fattispecie adottive sostanzialmente identiche a quelle disciplinate dall'adozione c.d legittimante, appare in contrasto con gli artt 3, 31 Cost, in quanto crea una ingiustificata disparita' di trattamento tra i figli adottivi di coppie unite in matrimonio ed i figli adottivi di coppie unite civilmente; appare altresi' in contrasto con l'art 8 CEDU , in quanto impedisce al minore inserito nella famiglia costituita dall'unione civile di godere pienamente della sua "vita privata e familiare" intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalita' e dignita' della persona ed anche del diritto alla identita' dell'individuo. In questa prospettiva si e' sempre piu' chiaramente affermata una valorizzazione dei legami familiari secondo i principi di uguaglianza e di bigenitorialita'.