IL GIUDICE DI PACE Nella causa n. 3561/2020 R.G. promossa da B. G. contro la Prefettura di F. -C. avente ad oggetto opposizione avverso il provvedimento del Prefetto di in tema di sospensione della patente di guida in seguito a violazione dell'art. 186, comma 2, lettera c) del codice della strada; Letti gli atti del procedimento; Sentite le parti all'udienza tenutasi il 25 marzo 2021; A scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza; Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. In fatto Il in G. B. veniva fermata mentre conduceva il proprio autoveicolo e denunciata per violazione dell'art. 186, commi 2, lettera c) e 2-sexies e septies del codice della strada. In via cautelare il Prefetto di emetteva ordinanza di sospensione della patente di guida per mesi sei. Tratta a giudizio, il Tribunale di Forli' accoglieva l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale e, visto il positivo svolgimento della prova, in data 14 dicembre 2017 emetteva sentenza di non luogo a procedere per l'estinzione del reato e disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto di per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 224 del codice della strada. A seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale, il Prefetto di in data 13 ottobre 2020 emetteva ordinanza di sospensione della patente di guida per ulteriori mesi sei, dopo aver detratto i sei mesi gia' scontati in fase cautelare dal minimo edittale fissato in un anno dall'art. 186, comma 2, lettera c) del codice della strada. B. G. proponeva allora opposizione al provvedimento del Prefetto di , assumendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3 del codice della strada, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La Prefettura di si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 25 marzo 2021 il giudice di pace si riservava. In diritto Il caso concreto sottoposto all'attenzione del giudicante pone una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Si pone effettivamente una questione di disparita' di trattamento tra l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza che abbia ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova (ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale, secondo la procedura di cui all'art. 464-bis del codice di procedura penale) e l'imputato del medesimo reato che, dopo la condanna, sia stato ammesso al lavoro di pubblica utilita' (ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis del codice della strada). In entrambi i casi il giudice, valutato l'esito positivo della prova e del lavoro di pubblica utilita', dichiara l'estinzione del reato, ma soltanto in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilita' l'art. 186, comma 9-bis del codice della strada prevede la riduzione alla meta' della sospensione della patente di guida (e la revoca della confisca del veicolo), mentre alcun corrispondente beneficio e' previsto per l'imputato che abbia svolto positivamente la prova. In altre parole, l'esito positivo della messa alla prova non produce alcun effetto premiale nei confronti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In relazione alla misura accessoria della confisca del veicolo, e' gia' intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 75/2020, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6 del codice della strada, «nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziche' disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova». Nell'esame della vicenda sottoposta alla sua attenzione, la Corte costituzionale ha rilevato come l'introduzione dell'art. 224-ter del codice della strada sia stato contestuale all'aggiunta dell'art. 186, comma 9-bis del codice della strada (le due norme sono state introdotte con la legge n. 120/2010), che prevede gli effetti «premiali» conseguenti all'estinzione del reato per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'istituto della messa alla prova e' invece successivo a queste modifiche normative, in quanto introdotto con la legge n. 67/2014, che non e' intervenuto sulla portata applicativa dell'art. 224-ter, comma 6 del codice della strada. La disparita' di trattamento e' ancora piu' evidente, se si considera l'affinita' fra i due istituti della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilita'. In entrambi casi e' prevista la prestazione di attivita' lavorativa non remunerata in favore della collettivita' ed anzi la messa alla prova presenta caratteristiche piu' «afflittive», prevedendo il risarcimento del danno cagionato e l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di apposito programma. Appare pertanto irragionevole che, nonostante lo svolgimento in entrambi i casi del lavoro di pubblica utilita', l'imputato che abbia concluso positivamente la messa alla prova non possa usufruire della stessa premialita' prevista dall'art. 186, comma 9-bis del codice della strada, ottenendo dal Prefetto il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida. L'irragionevolezza e' ancor piu' evidente se si considera che nel caso di messa alla prova dell'imputato manca anche l'accertamento della responsabilita' penale dell'imputato, mentre il lavoro di pubblica utilita' e' frutto della conversione della pena inflitta dal giudice. Pare dunque rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3 del codice della strada, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, oltre che per contrasto con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il Prefetto non possa procedere al dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ove sussistano le condizioni di legge per la sua applicazione. La questione posta presenta evidente rilevanza nel presente giudizio di impugnazione dell'ordinanza prefettizia, che non puo' essere definito senza preliminarmente risolvere la questione della conformita' alla Costituzione dell'art. 224, comma 3 del codice della strada, in rapporto alla disciplina approntata dall'art. 186, comma 9-bis del codice della strada, per un caso sostanzialmente identico.