IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Prima Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6246 del 2018, proposto da Provincia di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vercelli, via San Cristoforo n. 7; contro Ministero dell'interno e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti della Provincia di Prato, non costituita in giudizio; per l'annullamento del decreto del 19 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2018 del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno e del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze recante il Riparto a favore delle province e delle regioni a statuto ordinario dei contributi di 317 milioni di euro, per l'anno 2018 e di 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56 nella parte in cui non prevede, per la Provincia di Vercelli, in relazione agli anni 2019 e 2020, alcun contributo ai relativi allegati; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 79, comma 1 del codice del processo amministrativo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Considerato in fatto e in diritto 1. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) prevede un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni a favore delle Province e 111 milioni a favore delle citta' metropolitane, nonche', per gli anni 2019 e 2020, 110 milioni e, a decorrere dall'anno 2021, 180 milioni, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1 della legge n. 56/2014. La relativa disciplina e' sancita dall'art. 1, comma 838, della medesima legge: «le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto e' comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di' cui all'art. 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonche' alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non piu' dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50». In data 7 febbraio 2018 si e' tenuta la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in esito alla quale e' stata sancita l'intesa «ai sensi dell'art. 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (...) sui criteri di ripartizione tra le Province delle Regioni a statuto ordinario del contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di 317 milioni di euro per il solo anno 2018». In base alla parte dispositiva del verbale della Conferenza, l'intesa e' da considerarsi limitata al solo anno 2018 con esclusione di quelli successivi. Per questi ultimi, l'UPI, in Conferenza, «con riferimento alla ripartizione dei citati contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali... per gli anni successivi al 2018, ha rappresentato l'esigenza di addivenire ad una proposta di modifica legislativa del... comma 838... affinche' gli stessi possano essere ripartiti in maniera piu' razionale... anche tenendo conto che dall'anno 2019 verranno meno le riduzioni di risorse di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 66 del 2014». Le amministrazioni dello Stato coinvolte hanno recepito la proposta di modifica avanzata dall'UPI impegnandosi, d'intesa con il MEF, «ad avviare un tavolo di confronto con le Province al fine di definire le eventuali proposte normative riguardanti i criteri di riparto dei (...) contributi per gli anni successivi al 2018». Decorso il termine di scadenza del 10 febbraio 2018, fissato dal richiamato art. 1, comma 838, della legge citata, il successivo 19 febbraio 2021 l'Amministrazione ha emanato il decreto previsto, dando atto che, per l'anno 2018, la ripartizione del contributo, pari 317 milioni di euro; sarebbe avvenuta in base alla proposta dell'UPI. Al contrario, per gli anni 2019, 2020 il decreto ministeriale, riscontrando la mancata presentazione della preannunciata proposta di ripartizione da parte dell'UPI, ha applicato il criterio indicato dalla richiamata disposizione della legge finanziaria 2018 per il caso che «l'intesa non sia stata raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta». Il ricorso al criterio ricavabile dalla previsione legislativa viene giustificato con la necessita', da parte delle Province, di predisporre il bilancio di previsione triennale per gli anni 2018, 2019 e 2020, per cui «occorre necessariamente definire la ripartizione del contributo in parola anche per gli anni 2019 e 2020 sulla base del criterio previsto in assenza di proposta dell'UPI». La Provincia di Vercelli, ritenendo che per gli anni successivi al 2018 sia stato adottato un criterio di ripartizione delle risorse (destinate a finanziare l'esercizio delle sue funzioni fondamentali) lesivo della propria autonomia finanziaria e organizzativa in quanto, come da tabella allegata al decreto, per l'anno 2019 e per il 2020 essa non si e' vista riconoscere contributi, ha conseguentemente impugnato il decreto in epigrafe deducendo i seguenti motivi: 1) violazione del comma 838 della legge n. 205/2017; eccesso di potere per contraddittorieta' manifesta e per mancata rispondenza delle premesse del decreto ministeriale 19 febbraio 2018 con le decisioni assunte e gli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Il decreto ha adottato, per gli anni successivi al 2018, un criterio di ripartizione delle risorse destinate a finanziare l'esercizio delle sue funzioni fondamentali riconosciute dai commi 85 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 56/2014 (di riordino delle funzioni amministrative delle Province e citta' metropolitane), che lederebbe la propria autonomia finanziaria e organizzativa. In base al criterio di ripartizione di cui all'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018, per gli anni 2019 e 2020 la Provincia di Vercelli non avrebbe diritto ad alcun contributo. Il decreto ministeriale impugnato non avrebbe tenuto conto degli accordi risultanti dal Verbale dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ove si e' stabilito, per gli anni successivi al 2018, di formulare una proposta di modifica della disposizione di cui al menzionato art. 1, comma 838, con la finalita' di ripartire in maniera piu' razionale il contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province rispetto al criterio prescritto nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza. Alla proposta di modifica avanzata dall'UPI avrebbero prestato un assenso di massima le amministrazioni statali partecipanti le quali si sono impegnate «ad avviare un tavolo di confronto con le Province al fine di definire le eventuali proposte normative riguardanti i criteri di riparto (...) per gli anni successivi al 2018». L'avversato decreto ministeriale avrebbe, invece, disconosciuto le ragioni poste a base della predetta proposta, regolando la distribuzione del contributo sul presupposto di ritenere erroneamente integrate le condizioni (mancato raggiungimento dell'intesa) che legittimavano il Ministero resistente ad avvalersi, nella distribuzione delle risorse alle Province, del criterio legislativo. Cio' in contraddizione con la presa di posizione assunta in seno alla Conferenza, nel senso favorevole alla necessita' di modificare l'art. 1, comma 838, della legge n. 205/2017, previa discussione dei criteri di ripartizione relativi agli anni successivi al 2018. Il decreto non sarebbe giustificabile con la circostanza - cui faceva espresso riferimento - che si rendeva necessario procedere alla ripartizione dei contributi anche per gli anni 2019 e 2020 al fine di consentire alle Province di approvare il bilancio di previsione triennale 2018/2020, poiche' una simile necessita' presupponeva il riconoscimento di un contributo di un certo ammontare per ciascuno degli anni di riferimento, mentre la Provincia istante non aveva ottenuto il riconoscimento di alcun contributo per il 2019 e il 2020. Anzi proprio il mancato riconoscimento di contributi per tali anni avrebbe impedito la predisposizione di un bilancio senza squilibrio fra entrate e uscite, stante l'impossibilita' di prevedere stanziamenti di spesa destinati a finanziare i servizi resi alla collettivita' e collegati all'esercizio delle funzioni fondamentali. Per il 2018 la Provincia di Vercelli avrebbe ricevuto, quindi, solamente euro 1.200.000,00, ossia una somma insufficiente a predisporre il bilancio triennale 2018/2020. Il criterio elaborato dal comma 838, applicato unilateralmente dal decreto impugnato, in virtu' dei suoi immediati riflessi applicativi sulle singole realta' sulle quali e' destinato ad incidere, sarebbe in conflitto con la finalita' della legge statale di bilancio 2018 di rimettere progressivamente in equilibrio i bilanci delle amministrazioni provinciali, che da anni sono state penalizzate per effetto del susseguirsi delle riduzioni e dai risparmi imposti dai decreti-legge nn. 95/2014 e 66/2014 del 2014 e dalla legge n. 190/2014 (legge di bilancio 2015). Il comma 838 non terrebbe conto, per il 2018, dei tagli disposti dai decreti-legge nn. 95/2014 e 66/2014, dando rilevanza solo al prelievo forzoso di cui alla legge n. 190/2014. La mancata considerazione dei tagli e delle riduzioni imposte dai suddetti decreti avrebbe inevitabilmente falsato i parametri utilizzati dal Ministero per arrivare alla quantificazione di quanto dovrebbe spettare a ogni singola Provincia, nonche' indotto una erronea rappresentazione del fabbisogno finanziario dell'Ente che risulta sottostimato. I prelievi forzosi operati con il decreto-legge n. 95/2012 e con il decreto-legge n. 66/2014, basati sul SIOPE (parametro che sarebbe inadatto a determinare gli sprechi degli enti territoriali) avrebbero penalizzato gli enti locali che nell'anno di riferimento avevano remunerato (in modo piu' puntuale di altri) i servizi per le funzioni fondamentali, sottraendo alle medesime Province le risorse destinate ad erogare servizi essenziali per la collettivita', in violazione dell'art. 97 della Costituzione. Tale distorsione, non corretta con il decreto impugnato, avrebbe determinato per la Provincia ricorrente, colpita come altre dai suddetti prelievi, l'attribuzione di minori risorse rispetto ad altri Enti locali, che avevano subito minori pregiudizi dall'applicazione dei predetti decreti legge, pur versando in una situazione finanziaria assai precaria prima ancora di subire tali prelievi. Il criterio che, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 838, della legge n. 205/2017, era stato utilizzato in conseguenza del mancato raggiungimento d'Intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, si baserebbe su un algoritmo matematico in cui assumerebbe rilevanza il fattore della spesa del personale (al netto della riduzione della spesa di personale, di cui al comma 421 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che, di per se', non si presterebbe ad un utilizzo comune su scala nazionale, atteso che ciascuna Regione si e' determinata diversamente nell'attuazione del decentramento amministrativo degli anni 2000, riflettendosi tale disomogeneita' nelle scelte riallocative del personale utilizzato per l'esercizio delle funzioni (non fondamentali) trasferite in capo ad altre amministrazioni per effetto delle diverse leggi regionali approvate in osservanza delle direttive della legge nazionale n. 56/2014. La ripartizione dei contributi statali sulla base dell'algoritmo fondato sul predetto fattore farebbe riferimento ad una situazione (coincidenza fra percentuale di personale trasferito e risparmi realizzati da Stato o Regioni, con conseguente contrazione della spesa relativa alla retribuzione di tale personale) non verificatasi in concreto. Infatti, nei ruoli del personale dipendente della Provincia di Vercelli sarebbero stati inclusi i dipendenti che svolgevano funzioni delegate dalla Regione, che questa avrebbe remunerato con fondi trasferiti alla Provincia medesima, ragion per cui i risparmi derivanti dal processo di riallocazione del predetto personale (e dei relativi fondi) sarebbero di gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti. In definitiva il criterio di distribuzione dei contributi statali di cui all'art. 1, comma 838, della legge n. 205/2017 avrebbe fatto confluire alle amministrazioni provinciali piemontesi risorse di gran lunga inferiori al loro effettivo fabbisogno e a quanto attribuito ad amministrazioni provinciali di altre Regioni (Lombardia, Campania, Veneto), che avevano attuato un decentramento meno incisivo. Il Ministero, pertanto, si sarebbe rappresentato una situazione non corrispondente alla realta', ipotizzando che alla percentuale del personale trasferito dalla Provincia corrispondesse un risparmio della stessa entita' sulla relativa spesa. La Provincia di Vercelli, gia' colpita dai preli evi forzosi di cui al decreto-legge n. 95/2014 e al decreto-legge n. 66/2014, non riceverebbe il contributo in esame, mentre altre Province ne beneficerebbero, in quanto meno incise dalle norme in questione, in contraddizione con la ratio della legge in esame. L'importo riconosciuto alla ricorrente, pari a euro 1.200.000,00, corrisponderebbe solo in misura minima ai reali fabbisogni di bilancio della stessa, i cui equilibri sarebbero stati gia' compromessi dalla sottrazione di risorse operata, anzitutto, dai decreti-legge nn. 95/2012 e 66/2014. Tale preventiva macro-ripartizione avrebbe determinato una irragionevole disparita' di trattamento giacche' alcune Regioni, come, per esempio, Lombardia e Veneto, che avrebbero ricevuto una ingente quantita' di contributo, mentre altre, tra cui il Piemonte, hanno beneficiato di somme inadeguate per finanziare le funzioni amministrative fondamentali delle Province ex legge n. 56/2014. 2) Eccesso di potere per erronea interpretazione della portata preventiva dell'art. 1, comma 838 della legge n. 20512017 (legge di bilancio 2018). Il decreto ministeriale 19 febbraio 2018 avrebbe disposto l'assegnazione del contributo alle singole Province sebbene non sussistessero le condizioni che legittimavano il ricorso al criterio contestato previsto dalla legge. In base al criterio di interpretazione dettato dall'art. 12 delle preleggi al codice civile, il criterio in esame sarebbe meramente sussidiario rispetto a quello principale, rappresentato dalla ripartizione del contributo nei termini dell'intesa raggiunta alla Conferenza. Raggiunta l'intesa non si potrebbe, quindi, dar luogo all'applicazione del criterio sussidiario a meno che l'intesa stessa non consenta espressamente e univocamente l'applicazione di cui si discute. Nel caso di specie, in Conferenza l'UPI avrebbe formulato una proposta di modifica legislativa del comma 838, sulla quale le amministrazioni statali hanno espresso il loro consenso. In nessun caso l'accordo avrebbe previsto che, mentre valeva l'intesa per l'anno 2018, per gli anni successivi sarebbe divenuto effettivo il criterio residuale del comma 838. Il decreto ministeriale, nel forzare l'applicazione del criterio normativo sul ritenuto presupposto della mancata intesa in Conferenza per gli anni successivi al 2018, contrasterebbe con il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie locali, distorcendo i risultati dell'intesa raggiunta in Conferenza, ove si era demandato a futuri accordi la ripartizione delle risorse relative agli anni dal 2019 in avanti. 3) In via incidentale, la ricorrente Provincia di Vercelli chiede di rimettere alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 838, della legge n. 205/2017 per violazione dell'art. 119, commi 1 e 4 Cost. Il decreto sarebbe in contrasto coi principi stabiliti nell'art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione, atteso che il criterio di ripartizione della contribuzione a favore delle Province destinata a finanziare l'esercizio delle funzioni fondamentali ex legge n. 56/2014, nel determinare una sorta di graduatoria tra Province meritevoli di ricevere il beneficio e altre che, per effetto dell'utilizzo dei parametri si calcolo ivi prescritti, non lo ricevono, come nel caso della ricorrente, minerebbe la capacita' effettiva di amministrare le funzioni in questione, elencate dalla legge n. 56/2014, con conseguente compromissione della sfera di autonomia finanziaria di tali enti. La contestata norma statale, riservando un trattamento privilegiato alle amministrazioni provinciali facenti parte di particolari Regioni a statuto ordinario rispetto ad altre (come appunto le amministrazioni provinciali della Regione Piemonte) contrasterebbe con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Inoltre le conseguenze derivanti dall'applicazione del criterio (sussidiario) previsto dall'art. 1, comma 838, della legge n. 205/2017 per il riparto del contributo statale, dimostrerebbero il contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza. A sostegno di tale assunto, da un confronto tra le risorse messe a disposizione della ricorrente per il biennio 2019/2020 e quelle attribuite per lo stesso biennio alle Province di Monza-Brianza (Lombardia) e Prato (Toscana) avuto riguardo al parametro costituito dall'estensione chilometrica della rete stradale, mentre la Provincia di Vercelli con 971 chilometri di strade non si e' vista attribuire nulla, quella di Monza aveva ricevuto euro 7.996.089,04 e la Provincia di Prato, per 78 chilometri di strade, aveva ricevuto euro 2.868.655,64. Nella fattispecie, la Provincia di Vercelli, una volta entrata in vigore la disposizione di cui si discute, avrebbe confidato legittimamente sulla possibilita' di godere di un contributo piu' o meno variabile per l'esercizio delle funzioni fondamentali per tutti gli anni del triennio. Invece, il criterio previsto per la distribuzione del fondo si sarebbe risolto in una applicazione parziale, senza ragioni idonee a giustificare la scelta del legislatore di sacrificare gli equilibri finanziari di alcune Province salvaguardando quelli di altre. 2. Il Ministero dell'interno si e' costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando una memoria con la quale eccepisce la infondatezza della impugnazione, anche alla stregua di una precedente pronuncia di questo Tribunale su una vicenda analoga. 3. Con ordinanza collegiale del 29 ottobre 2019, n. 12444, questo Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Province italiane, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami. La Provincia di Vercelli ha depositato poi documentazione attestante l'avvenuto tempestivo adempimento dell'integrazione del contraddittorio attraverso i pubblici proclami, secondo le prescrizioni dettate dalla Sezione. 4. Con ordinanza collegiale n. 5710 del 28 maggio 2020 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali le amministrazioni hanno adempiuto con note depositate il 5 agosto e 16 settembre 2020. 5. La ricorrente in vista dell'udienza pubblica ha prodotto memorie ribandendo la propria tesi. 6. All'udienza del 27 ottobre 2020 il ricorso a' stato trattenuto in decisione. 7. Viene all'esame del Collegio il ricorso della Provincia di Vercelli avverso il decreto del 19 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2018, con cui il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno e il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze hanno ripartito a favore delle Province e delle Regioni a statuto ordinario i contributi di 317 milioni di euro, per l'anno 2018 e di 110 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nella parte in cui non prevede, per la Provincia di Vercelli, in relazione agli anni 2019 e 2020, alcun contributo. 8. In primo luogo occorre rilevare che il decreto censurato costituisce applicazione dell'art. 1, comma 838, della citata legge n. 205/2017, secondo cui «le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI,) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto e' comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'art. 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonche' alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non piu' dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50». Come puo' rilevarsi, la predetta nonna prevede quale parametro al quale riferirsi per attuare in concreto la ripartizione dei fondi stabiliti per le annualita' in esame (qualora l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali non fosse stata raggiunta, ovvero non fosse stata presentata alcuna proposta) la «differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonche' alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017». Ne deriva che, come si desume dalla lettera della norma richiamata, nessuna discrezionalita' era attribuita all'Amministrazione in ordine al quantum complessivo dei contributi da ripartire tra le Province. 9. Occorre pertanto esaminare la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 1, comma 838, della legge n. 205/2017, per violazione dell'art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione, dedotta dalla ricorrente, la quale sostiene che il criterio di ripartizione della contribuzione a favore delle Province destinato a finanziare l'esercizio delle funzioni fondamentali ex legge n. 56/2014, nel determinare una sorta di graduatoria tra Province meritevoli di ricevere il beneficio e altre che, per effetto dell'utilizzo dei parametri si calcolo ivi prescritti, non lo ricevono, come nel caso della Provincia di Vercelli, minerebbe la capacita' effettiva di amministrare le funzioni in questione, elencate dalla legge n. 5612014, con conseguente compromissione della sfera di autonomia finanziaria di tali Enti. 10. La rilevanza della questione si rivela evidente. E' chiaro, infatti, che la lesione determinata in capo alla Provincia di Vercelli dal criterio di riparto tra le Province ed il conseguente ammontare distribuito (almeno per il 2019 e 2020) e' riferibile unicamente alla disposizione menzionata, di cui il decreto ministeriale gravato costituisce automatica applicazione; cio' posto, in caso di declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, della medesima disposizione, il decreto ministeriale ne sarebbe travolto e verrebbe meno la lesione stessa. 10.1. A conferma di tale assunto, e' possibile richiamare gli incombenti istruttori disposti nel presente giudizio, in esito ai quali il Ministero dell'interno ha comunicato - tra l'altro - che «La circostanza rappresentata che le Province di Monza, della Brianza e di Prato abbiano ricevuto anche per gli anni 2019 e 2020 contributi che non sono stati riconosciuti alla Provincia di Vercelli discende, invece, esclusivamente per le predette successive annualita' 2019 e 2020, dalla integrale applicazione dei criteri residuali legislativamente previsti, come sopra ricordati, e dalla mancata previsione di una soglia minima di contributo per ciascun ente, come stabilito dall'intesa del 7 febbraio 2018, limitatamente a quell'anno». 11. Il Collegio ravvisa, altresi', sotto diversi profili, l'ulteriore elemento della non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalita', per le ragioni illustrate di seguito. 11.1. Innanzi tutto occorre richiamare l'art. 119 Cost., il quale dispone che «I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti». La norma costituzionale riconosce, in capo alle Province, autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 11.2. In proposito e' necessario osservare che essa viene esercitata, in primo luogo, mediante la redazione del bilancio finanziario di previsione che, ai sensi dell'art. 162 del Testo unico degli Enti locali, cosi' come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (decreto delegato dalla legge sul Federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), deve riferirsi ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. L'anno finanziario, il quale rappresenta l'unita' temporale, ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre, con la conseguenza che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. I principi appena enunciati, in materia di redazione del bilancio, sono statuiti espressamente anche dall'art. 10 del menzionato decreto legislativo n. 118/2011. Per poter elaborare ed approvare il bando di previsione, gli enti locali devono conoscere le entrate su cui possono contare per poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa e devono disporre in concreto di risorse utili a sopperire ai propri fabbisogni, calibrati sulle esigenze collegate ai compiti istituzionali a essi affidati dall'ordinamento. 11.3. Cio' posto, risulta evidente come la mancata attribuzione di fondi per gli anni 2019 e 2020 abbia seriamente compromesso la capacita' della Provincia di Vercelli di svolgere le funzioni a essa attribuite dalla legge n. 56/2014. In tal modo, la sfera di autonomia della Provincia, alla quale non e' stato consentito di accedere al contributo per gli anni successivi al 2018 risulta compromesso, atteso che a tale Ente e a tutti quelli che versano nella medesima situazione viene sottratta del tutto la disponibilita' degli strumenti finanziari necessari allo svolgimento delle funzioni ad essi demandate dalla legge di riordino del 2014. Nel quadro ordinamentale attualmente in vigore, alle Province, ridefinite dalla legge n. 56/2014 come enti di area vasta, e' stato attribuito un nucleo minimo di funzioni, definite come fondamentali, per le quali vale il principio, stabilito dal comma 4 della richiamata previsione della Costituzione, che esse debbano essere finanziate, se non integralmente, quanto meno in modo adeguato, al fine di non impedire o rendere troppo difficile lo svolgimento dei compiti e dei servizi che costituiscono esplicazione delle funzioni medesime. 11.4. Nel caso di specie la Provincia di Vercelli ha dedotto, senza essere contestata sul punto, di non aver ricevuto alcun fondo per gli anni 2019 e 2020, ma di aver ricevuto la somma di euro 1.200.000,00 per il solo 2018: circostanza che le avrebbe impedito di redigere il bilancio di previsione per le predette restanti annualita' e di svolgere delle proprie funzioni fondamentali, sebbene per le medesime annualita' (2019 e 2020) altre Regioni e altre Province, individuate dall'istante nelle proprie deduzioni, abbiano ottenuto fondi piu' consistenti. E', percio', evidente che il criterio di ripartizione dettato dal menzionato art. 1, comma 838 della legge n. 205/2017, per come formulato, allo stato vada ad incidere ad incidere significativamente sull'autonomia finanziaria degli Enti locali che ne sono colpiti, come la Provincia ricorrente, che non puo' disporre per il 2019 e 2020 di una quota di contributi importante per lo svolgimento delle predette funzioni. Pertanto appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma in parola, nella parte in cui non consente, in applicazione del criterio ivi individuato, lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ente dal quadro ordinamentale. 11.5. Occorre sottolineare, in particolare, che l'incisione sull'autonomia di spesa si rinviene anche nella scelta - operata dalla norma in esame - di prendere a parametro per la riduzione dei trasferimenti statali un algoritmo matematico in cui assume rilevanza il fattore della spesa del personale (al netto della riduzione della spesa di personale, di cui al comma 421 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che, di per se', non si presta ad un utilizzo comune su scala nazionale, atteso che ogni Regione, nell'attuare il decentramento amministrativo, ha adottato determinazioni diverse con conseguenti disomogeneita' nelle scelte riallocative del personale utilizzato per l'esercizio delle funzioni trasferite in capo ad altre amministrazioni per effetto delle leggi regionali approvate in osservanza delle direttive della legge nazionale n. 56/2014. La ripartizione dei contributi statali basato sul predetto fattore (che si fonda su una coincidenza fra percentuale di personale trasferito e risparmi realizzati da Stato o Regioni, con conseguente contrazione della spesa relativa alla retribuzione di tale personale) ha pregiudicato la Provincia di Vercelli, posto che nei ruoli del proprio personale erano inclusi dipendenti che svolgevano funzioni delegate dalla Regione e per cio' retribuito con fondi da questa trasferiti alla Provincia, per cui i risparmi derivanti dal processo di riallocazione del predetto personale (e dei relativi fondi) sarebbero assai inferiori rispetto a quelli previsti, integrando con cio' una violazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione. In altri termini, poiche' alcune delle funzioni originariamente attribuite alla Provincia di Vercelli erano svolte da personale assegnato e retribuito dalla Regione Piemonte (che aveva decentrato alcune delle proprie attribuzioni), il successivo rientro di tale personale nei ruoli della Regione (cfr. doc. n. 5 ricorrente) non avrebbe fatto conseguire alcun risparmio di spesa per la Provincia, incidendo negativamente su uno dei parametri considerati ai fini della redistribuzione delle risorse. 11.6. La mancata considerazione dei tagli e delle riduzioni imposte dai suddetti provvedimenti legislativi, ha quindi reso irrealistica e comunque non perequata l'assegnazione del contributo a favore della Provincia, inducendo un'erronea rappresentazione del fabbisogno finanziario della Provincia di Vercelli, posto che nulla e' stato ad essa riconosciuto dal decreto impugnato per gli anni successivi al 2018. 12. Sotto tale profilo, quindi, l'autonomia finanziaria di entrata non risulta invero del tutto attuata, atteso che gli Enti locali non possono fondarsi unicamente su entrate proprie per effettuare le spese di loro competenza. Per tale ragione sono previste risorse ulteriori di provenienza statale: per cui, accanto a tributi ed entrate propri, e' prevista la compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al territorio dell'ente unitamente a un fondo perequativo, la cui ratio e' quella di realizzare, a fini perequativi, una compensazione delle risorse tra territori piu' ricchi e territori maggiormente bisognosi. E' evidente, pertanto, che eventuali riduzioni dei trasferimenti, dettati da necessita' di spending review, devono obbedire alla stessa logica, per cui la compensazione, con la correlata perequazione, e' possibile solo se il parametro ha riguardo alla capacita' contributiva degli abitanti degli Enti locali. 13. Non essendo rispettato il suindicato parametro della capacita' contributiva, riferito al contributo in esame, il Collegio ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, per violazione dell'art. 119, comma 3, della Costituzione. 14. La questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata anche in relazione ad altri parametri costituzionali, quali il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza. 14.1. La Provincia di Vercelli, a sostegno di tale assunto, ha evidenziato come da un confronto tra le risorse messe a disposizione della ricorrente per il biennio 2019/2020 e quelle attribuite per lo stesso biennio alle Province di Monza-Brianza (Lombardia) e Prato (Toscana), avuto riguardo al parametro costituito dall'estensione chilometrica della rete stradale, la Provincia di Vercelli, con 971 chilometri di strade, non avrebbe ottenuto alcuna attribuzione, mentre quella di Monza aveva ricevuto euro 7.996.089,04 e la Provincia di Prato, per 78 chilometri di strade, aveva ricevuto euro 2.868 655,64. Pertanto, merita di essere messo in evidenza il fatto che il criterio in discussione da' luogo a disparita' che si rivelano irragionevoli, in quanto, mettendo a confronto le risorse messe a disposizione della ricorrente e quelle delle Province lombarde indicate di Monza-Brianza e di Prato in Toscana, con riferimento al parametro piu' rilevante, vale a dire l'estensione chilometrica della rete stradale, si ottengono risultati palesemente e ingiustificatamente differenti. 15. Le evidenziate anomalie applicative riflettono l'illegittimita' della disposizione sotto il profilo costituzionale, facendo emergere un contrasto con il principio di ragionevolezza, nell'ambito di situazioni del tutto comparabili e, pertanto, suscettibili di essere disciplinate nello stesso modo dal legislatore nell'esercizio della discrezionalita' a lui concessa. Tale criterio, inoltre, appare in contrasto non solo con l'art. 119 Cost., per le ragioni in precedenza esposte, ma altresi' con l'art. 97 della Costituzione, atteso che l'ampia discrezionalita' attribuita all'Amministrazione statale non consente agli Enti locali di garantire il loro buon andamento. 16. Si ritiene, in conclusione, che la questione di legittimita' costituzionale della previsione legislativa in esame sia non manifestamente infondata anche sotto l'aspetto della violazione del principio di leale collaborazione, che pur sempre inerisce a quello piu' generale di buon andamento di cui al menzionato art. 97 della Costituzione. In proposito si evidenzia che la disposizione in esame ha stabilito che la ripartizione dei contributi sarebbe stata determinata unilateralmente con decreto ministeriale, in caso di mancato accordo nell'ambito della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. La mancata previsione, per gli anni di riferimento, di un necessario passaggio per la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e di un intervento ministeriale unilaterale solo nel residuale caso di inerzia di tale organo, appare parimenti in conflitto con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. 17. Del resto, un ulteriore indice sintomatico dell'illogicita' o quanto meno dell' incongruita' del criterio delineato dal legislatore, e' rappresentato dalla circostanza - non contestata tra le parti - che le amministrazioni dello Stato coinvolte hanno recepito la proposta di modifica avanzata dall'UPI impegnandosi, in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, «ad avviare un tavolo di confronto con le Province al fine di definire le eventuali proposte normative riguardanti i criteri di riparto dei (...) contributi per gli anni successivi al 2018»: allo scopo evidente di superare le criticita' emergenti dal criterio delineato dal legislatore, che si erano palesate nel contesto del tentavo di intesa in sede di Conferenza. 18. In conclusione questo Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 838, della legge n. 205/2017 per violazione dell'art. 119 commi 1 e 4 Cost., e per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione nei sensi sopraindicati. 19. Il presente giudizio va pertanto sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in ordine alle spese del giudizio viene riservata alla decisione definitiva.