IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso avente numero di registro generale 9227 del 2020, proposto dal Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro il signor Giovanni Serra, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 8783/2020, resa tra le parti e concernente partecipazione a concorso per Commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021, tenutasi con modalita' da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni; Nessuno presente in udienza per le parti; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. 1.1 - Con atto d'appello recante istanza cautelare, notificato il 9 novembre 2020 al signor Giovanni Serra presso i suoi difensori in primo grado e depositato in data 27 novembre 2020, il Ministero dell'interno ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 8783/2020, pubblicata il 27 luglio 2020 e notificata in data 1 ottobre 2020, la quale ha accolto, compensando le spese, il ricorso n. 9530/2019 proposto da Lucia Petrillo, Valentina Sena, Chiara Longo, Chiara Petrocchi, Giovanni Serra, Maria Carmela Rosa, Isabella Remigio, Maria Domenica Liliana Montereale, e proseguito dal suddetto signor Giovanni Serra (avendo gli altri ricorrenti in primo grado successivamente dichiarato di non avere piu' interesse alla definizione deli giudizio) per l'annullamento, con gli atti connessi: del bando di concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 maggio 2019 per il conferimento di 19 posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, nella parte in cui, all'art. 3 («Requisiti di partecipazione e cause di esclusione»), prevede quale requisito di partecipazione non aver compiuto il trentesimo anno di eta'; della comunicazione del Ministero dell'interno, diretta singolarmente a ognuno dei ricorrenti, con cui e' stata negata espressamente la partecipazione al concorso per il superamento del limite di eta' di 30 anni; dell'art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato», nella parte in cui prevede il limite di eta' al trentesimo anno per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato; dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 («Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», nella parte in cui stabilisce il limite massimo di eta' di trenta anni per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato; nonche' per l'accertamento: del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso de quo e quindi allo svolgimento delle relative prove selettive; in subordine, ove cio' divenisse impossibile, del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi come conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dall'Amministrazione, da determinarsi in via equitativa. L'appello reca le censure di seguito indicate. 1) La decisione risulta anzitutto affetta, in tesi di parte appellante, da violazione dell'art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, giacche' e' proprio questa disposizione, di rango legislativo, che prevede il limite anagrafico dei trenta anni per la partecipazione alla procedura concorsuale in argomento. 2) Nel merito, la pronuncia non avrebbe correttamente considerato la peculiarita' della figura ed i compiti commessi al funzionario di polizia appartenente ai ruoli tecnici, al quale tra l'altro l'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 («Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica») attribuisce la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, sia pure «limitatamente alle funzioni esercitate». 3) Riguardo al rilievo secondo cui risulterebbe «irragionevole l'applicazione al tecnico psicologo di un limite di eta' inferiore addirittura di cinque anni rispetto a quello previsto per gli altri funzionari civili, tenuto anche conto della sproporzione e contraddittorieta' emergente dalla disciplina laddove l'art. 4, comma 1, del predetto DM n. 103 del 2018 prevede per l'accesso del personale medico il limite di trentacinque anni.», il giudice di prime cure avrebbe effettuato un paragone non correttamente proponibile, in tesi di parte, con i funzionari dei ruoli civili del Ministero dell'interno. 4) Risulterebbe errato, poi, che vi sia un contrasto delle disposizioni del bando di concorso indicato in oggetto e del predetto d.m. n. 103/2018 con la Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE. 5) Viene infine sottolineata, da parte appellante, la piena ragionevolezza e giustificazione del limite di eta' in questione. Il signor Giovanni Serra non si e' costituito. Con ordinanza n. 156/2021 e' stata accolta l'istanza cautelare, e fissata per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 20 aprile 2021. Il Ministero appellante ha depositato una memoria in data 11 marzo 2021. La causa e' passata in decisione all'udienza pubblica del 20 aprile 2021, tenutasi con modalita' da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni. Giova premettere alla trattazione in diritto il rilievo di come anche la sentenza appellata si richiami alla discrezionalita' del legislatore relativamente alla previsione dei limiti di eta' per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato. Ivi si afferma infatti: «Non vi e' dubbio che il decreto legislativo n. 29 maggio 2017, n. 95 ha inteso migliorare la funzionalita' della Polizia di Stato mediante la modernizzazione e la semplificazione del proprio ordinamento, nonche' la definizione di un nuovo modello organizzativo volto ad assicurare il potenziamento delle attivita' istituzionali ed ha adottato la revisione dei ruoli della P.S. In tale ambito la previsione di limiti d'eta' per l'accesso alle qualifiche iniziali dei diversi ruoli del personale addetto al servizio di P.S. risponde all'esigenza dell'Amministrazione di disporre di personale piu' giovane per lo svolgimento dei compiti istituzionali e costituisce una scelta del legislatore da ritenere non irragionevole tenuto conto della finalita' di garantire il buon andamento della PA con la selezione di personale piu' giovane e piu' efficiente fisicamente da impiegare sul campo per l'attivita' di intervento per la pubblica sicurezza.» Nondimeno, rispetto a tale disciplina legislativa sui limiti di eta' in argomento, appare singolare che il primo giudice non abbia ritenuto di dover prospettare dubbi di legittimita' costituzionale, avendo invece ritenuto tout court illegittima la norma regolamentare di al decreto del Ministero dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, laddove ha stabilito all'art. 3 il limite di eta' anche per i funzionari tecnici, come gli psicologi, senza tener conto della particolare «natura del servizio» svolto da questi ultimi e senza indicare la ragione giustificatrice della limitazione anagrafica riguardo a tale specifico personale. Sembra invece evidente che la suddetta norma regolamentare, di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2018, numero 103, non abbia operato alcuna deroga a norme di rango superiore: il regolamento ha infatti semplicemente applicato la suddetta disposizione di rango legislativo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale stabilisce che per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia ... il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ritiene dunque il Collegio che lo scrutinio di legittimita' (necessariamente costituzionale, nella specie) vada dunque effettuato non gia' con riferimento alla norma regolamentare teste' citata, bensi', alla luce dei principi costituzionali di cui infra, alla norma di rango legislativo contenuta nel citato articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000. Non si disconosce, naturalmente, che un orientamento pur relativamente recente (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 02989/2012), collocandosi nel solco della tradizione, «rammenta, conclusivamente, che la Corte costituzionale ha costantemente affermato, in passato, che "rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire i requisiti d'eta' per l'accesso ai pubblici impieghi, purche' essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole" ribadendo che "dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilita' di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, anche attraverso la fissazione di un limite massimo di eta' posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purche' sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici." (ex multis, si veda Corte costituzionale, 22 luglio 1999, n. 357).» Ne' che la stessa Corte costituzionale, ancora con la sentenza n. 275 del 2020, ribadisca come «gia' in epoca risalente questa Corte ha affermato, sia pure con riferimento al diverso requisito di accesso rappresentato dall'eta', che rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire criteri per l'accesso ai pubblici impieghi, purche' i "requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole" (sentenza n. 466 del 1997, punto 3 del Considerato in diritto) e costituiscano "opzione non obbligata sul piano costituzionale", ben potendo essere perseguite altre soluzioni, in vista di un trattamento uniforme tra i concorrenti (sentenza n. 466 del 1997, punto 4 del Considerato in diritto)». Ne' (con la sentenza n. 466 del 1997) che «nella specie (concorso per l'accesso a posto di ruolo di insegnante statale) il legislatore ha stabilito con una scelta, immune da irragionevolezza e non arbitraria, di estendere i requisiti minimi di eta' fissati in via generale per gli impiegati civili dello Stato (con rinvio ricettizio mobile) alle relative norme che tradizionalmente richiedono il diciottesimo anno di eta'», ponendo sempre in evidenza che (Corte costituzionale, ordinanza 22 luglio 1999, n. 357) «, inoltre, rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire i requisiti d'eta' per l'accesso ai pubblici impieghi purche' i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del 1988)». Nondimeno il Collegio, a meglio scansionare la peculiarita' della presente vicenda, ritiene sembrino sussistere ulteriori ragioni che, con esclusivo riferimento alla normativa primaria che tale limite di eta' applica ai funzionari del ruolo tecnico degli psicologi, inducono a ritenere non manifestamente infondata, oltre che con piena evidenza rilevante, la questione di legittimita' costituzionale della prefata disposizione legislativa. A dimostrazione della rilevanza della questione qui proposta, basti rilevare che gli atti regolamentari impugnati unitamente al bando concorsuale, da cui deriva l'obbligo per l'amministrazione di porre il limite di eta' di anni 30 per l'accesso al concorso di cui qui trattasi, necessariamente stanno e cadono insieme alla norma di legge che impone tale limite massimo: sicche' e' giocoforza concludere che la legittimita' di tutti tali atti - e con essi l'esito stesso del presente ricorso giurisdizionale - e' diretta conseguenza dell'esito della verifica, che si richiede con la presente ordinanza, della legittimita' costituzionale del ridetto art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000. Di tal che' l'esito dell'invocato sindacato del giudice delle leggi su detta norma primaria non potra' che risultare dirimente, rispetto all'esito della presente controversia; e, a mezzo di esso, della stessa possibilita' per l'odierno appellato - che si e' peraltro classificato al primo posto della graduatoria concorsuale, in esito alle prove selettive svolte grazie alle misure cautelari disposte dal giudice di prime cure - di essere assunto nel ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato. Invece, circa la non manifesta infondatezza della questione medesima il Collegio ritiene debba osservarsi quanto segue. A) Il Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 23 aprile 2021, n. 3272, ha dichiarato (intentando un procedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Unione europea) di dubitare funditus della conformita' al diritto unionale di ogni normativa nazionale che fissa limiti di eta' per l'accesso ai ruoli - non soltanto a quello tecnico di funzionario psicologo, di cui qui trattasi; ma anche a quelli dei funzionari da considerarsi «operativi» rispetto allo svolgimento delle funzioni effettivamente «di polizia» - direttivi della Polizia di Stato: e, peraltro, cio' ha fatto con considerazioni che, astrattamente, potrebbero attagliarsi anche ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti. Giova chiarire subito che questo Collegio non ritiene di far propri siffatti dubbi «sistemici». Esso e' infatti ben convinto che - proprio in ragione della specificita' delle funzioni cui sono chiamati (eppero' concretamente ed effettivamente; non solo astrattamente e nominalmente) non solo gli agenti e gli assistenti, ma anche gli ispettori e pure i funzionari del ruolo «normale» della Polizia di Stato - rispetto a tutto il personale cui si e' teste' fatto cenno siano ravvisabili esigenze specifiche, peculiari ed effettive che rendano del tutto giustificabile (e, per vero, pure rispetto al diritto europeo) la previsione, a livello di legislazione statale primaria, di limitazioni anche stringenti in punto di eta' massima richiesta per l'accesso dall'esterno ai ruoli della Polizia di Stato: non oltre trenta anni, o anche meno. Si possono condividere, sul punto, i puntuali rilievi che sono stati prospettati dalla difesa erariale: «In primo luogo, la ... direttiva n. 2000/78/CE, all'art. 6 (rubricato "Giustificazione delle disparita' di trattamento collegate all'eta'") stabilisce che "Gli stati membri possono prevedere che le disparita' di trattamento in ragione dell'eta' non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalita' legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalita' siano appropriati e necessari". In secondo luogo, la Corte di giustizia UE ha di recente affermato che la citata direttiva n. 2000/78/CE e' rispettata nel caso di concorsi che prevedono un limite di eta' massimo per accedere in settori che richiedono lo svolgimento di attivita' operative ed esecutive e, quindi, non meramente amministrative (Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 15 novembre 2016, causa C-258/15, relativamente alla decisione dell'Academia Vasca de Policia y Emergencias di pubblicare un bando di concorso contenente il requisito dell'eta' massima di 35 anni per i candidati ai posti di agenti della Polizia della comunita' autonoma dei Paesi Baschi) e, ancora, la stessa ha affermato che le previsioni contenute nella suddetta direttiva n. 2000/78/CE non ostano ad una normativa interna la quale preveda che i candidati ad impieghi particolari, che svolgono funzioni operative o esecutive peculiari, non debbano aver compiuto un determinato limite massimo di eta' (Corte giustizia UE, grande sezione, sentenza 12 gennaio 2010, con riferimento all'eta' massima di trent'anni stabilita dalla Stadt Frankfurt am Main per l'accesso alla carriera del servizio di medio livello del corpo dei vigili del fuoco professionali del Land dell'Assia).» B) Nondimeno, il Collegio ritiene che - diversamente dai funzionari di Polizia del ruolo che potremmo definire «normale», ossia quelli che istituzionalmente e principalmente «espletano funzioni di polizia» - sia ben difficile sostenere la tesi che, quantomeno ordinariamente, le funzioni svolte dai funzionari del ruolo tecnico, degli psicologi della Polizia di Stato (in disparte la formale attribuzione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza) consistano effettivamente e concretamente, di norma, nello «svolgimento di attivita' operative ed esecutive», ovvero di «funzioni operative ed esecutive peculiari». Il Collegio ritiene invece che, all'evidenza, sia esattamente il contrario: ossia che le funzioni ordinariamente richieste al funzionario psicologo non sono tali da giustificare quella deroga di cui si e' detto al principio della generale non ragionevolezza di stringenti limitazioni all'accesso in funzione dell'eta'. Se, dunque, per l'accesso tramite concorso dall'esterno agli equivalenti ruoli dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia del tutto correttamente e legittimamente (almeno ad avviso di questo Collegio) l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente alla data del bando di concorso (e anche nel testo vigente tuttora, introdotto dall'art. 7, comma l, lett. c), n. 1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172) prevede il limite di eta' di 30 anni, non sembra viceversa corretto, ragionevole, proporzionato e - in ultima istanza - manifestamente conforme a Costituzione (oltre che al diritto europeo, nei sensi gia' espressi, pur se forse in termini troppo generali, dalla prefata ordinanza n. 3272/2021) che identico limite di eta' sia esteso anche ai funzionari tecnici del ruolo degli psicologi dal qui controverso art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000. Il quale, nel testo vigente alla data del 2 maggio 2019 (ossia a quella del bando di concorso e, percio', rilevante ai fini della presente decisione giurisdizionale), cosi' disponeva: «1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Il Collegio evidenzia che, sebbene successivamente la norma sia stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, anche nel testo attualmente vigente detto limiti di eta' e' rimasto tuttavia immutato. C) Il Collegio ritiene debba ulteriormente rappresentarsi che siffatto limite di 30 anni per l'accesso dall'esterno non sussiste (e, soprattutto, non sussisteva alla data del bando del concorso di cui qui trattasi: 2 maggio 2019), quanto agli omologhi ruoli degli ufficiali psicologi, ne' per l'Arma dei carabinieri, ne' per la Guardia di finanza. Cio' in quanto, per l'accesso dall'esterno al ruolo tecnico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (in cui sono compresi gli ufficiali psicologi) e' previsto il piu' elevato limite di eta' di 32, anni, ex art. 664 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): neppure risultano, quanto alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, diversita' fra i ruoli normali e i ruoli tecnici dell'Arma (articoli 178 e 179 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010). Mentre, per l'accesso dall'esterno al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza (in cui sono compresi gli ufficiali psicologi) alla data, qui rilevante, del 2 maggio 2019 era previsto (in luogo del previgente limite di eta' di 32 anni, ex art. 9, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69) il ben piu' elevato limite di eta' di 35 anni, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. i), nn. 1.1) e 1.2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (che ha elevato detto limite a 35 anni), poi sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che ha tuttavia mantenuto quel limite a 35 anni (solo successivamente l'art. 27, comma 1, lett. f), nn. 1.1) e 1.2), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, ha riportato il limite a 32 anni). D) Ulteriore e forse ancor piu' rilevante argomento, ad avviso del Collegio, per l'incostituzionalita' della norma qui censurata si trae dalla constatazione che, nell'ambito della stessa Polizia di Stato, sussiste una diversa disciplina dei limiti di eta' per i medici e per i medici veterinari: infatti, per la partecipazione al concorso di accesso alle relative qualifiche iniziali e' previsto piu' elevato limite massimo di eta' (non superiore a trentacinque anni) dall'art. 46 del citato decreto legislativo n. 334 del 2000 (poi declinato dall'art. 4, D.M. 103 del 2018, ma a livello di fonte secondaria, in 35 anni per i medici e 32 anni per i veterinari). Ritiene il Collegio che, pur al netto dell'ovvia diversita' delle relative professioni, e' in sede di confronto con l'eta' stabilita con i ruoli operativi della Polizia di Stato (ruolo dei commissari di polizia, solo per il quale il limite, fissato in 30 anni, pare al Collegio pianamente ragionevole) che si appalesi in modi assai evidenti il qui denunziato profilo di irragionevolezza e di ingiustificata disparita' di trattamento del diverso limite (di soli 30 anni) fissato per gli psicologi. Appare al Collegio, infatti, che anche per gli psicologi, come che per i medici e i veterinari, si tratti di funzioni caratterizzate da una prestazione di carattere professionale specializzata e, soprattutto, tecnica, strutturalmente diversa da quella richiesta ai funzionari in servizio di polizia. E) Cio' stante, e cosi' ricostruito l'assetto normativo relativo ai c.d. ruoli tecnici sia presso la stessa Polizia di Stato, sia presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, il Collegio - pur volendo tenere nettamente distinta, nei sensi predetti, la propria valutazione rispetto a quella svolta dalla citata ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 3272/2021 - ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita', che per l'effetto solleva d'ufficio, del citato art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nel testo in vigore alla data del bando di concorso di cui qui trattasi (e dunque a esso applicabile), nella parte in cui tale disposizione di rango primario impone (al legislatore secondario e all'Amministrazione) un limite massimo di trenta anni per la partecipazione al concorso dall'esterno anche per l'accesso al ruolo tecnico dei funzionari psicologi dell Polizia di Stato, per il triplice profilo di cui appresso: 1) per intrinseca irragionevolezza (e in violazione, dunque, del parametro di cui art. 3, comma 1, della Costituzione), stante la non particolare necessita' per l'accesso a tale ruolo di un'eta' anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso; 2) per irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai diversi limiti di eta' previsti, senza che vi sia alcuna ragione giustificativa della non irrilevante differenza, per l'accesso agli altri ruoli tecnici (medici e veterinari) della stessa Polizia di Stato (dove, a livello di normativa primaria, il limite e' fissato a 35 armi); sia ai ruoli, che al Collegio appaiono degli omologhi, dei funzionari psicologi dell'Arma dei carabinieri e della. Guardia di finanza (rispettivamente: 32 e 35 anni) alla stregua delle relative succitate disposizioni legislative (da considerare, a questo fine, quali norme interposte rispetto al parametro costituito dal medesimo art. 3, comma l, della Costituzione); 3) per irragionevole equiparazione del limite di eta' (sempre di trenta anni, ma in questo caso ben ragionevolmente, ad avviso del Collegio) previsto (dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: da considerare anch'esso quale norma interposta rispetto al parametro costituito dal medesimo art. 3, comma 1, della Costituzione) per l'accesso ai ruoli dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Tale ultimo profilo in particolare da' luogo secondo il Collegio a un'irragionevole equiparazione di situazioni intrinsecamene diverse, che avrebbero percio' richiesto un trattamento normativo adeguatamente differenziato anche sotto il profilo che qui viene in rilievo, e si sostanzia a sua volta in un doppio difetto di adeguata considerazione da parte del legislatore. Non e' stata infatti adeguatamente considerata la specificita' dei funzionari del ruolo tecnico degli psicologi, soprattutto quanto alle diverse funzioni che essi sono ordinariamente e concretamente chiamati a svolgere, rispetto ai funzionari che, pur se parigrado, svolgono invece funzioni di polizia. Ritiene il Collegio che se puo' apparire ragionevole la ratio della previsione della limitazione anagrafica per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato impegnato nella attivita' di pubblica sicurezza in azioni sul campo, altrettanto ragionevole e logica non puo' apparire invece la scelta della previsione normativa limitativa per il personale tecnico quale gli psicologi, da selezionare con il concorso in questione, da impiegare in attivita' che non necessitano di una particolare preparazione fisica ed eta'; ed infatti il personale da assumere nel ruolo degli psicologi, al contrario, e' destinato a svolgere l'attivita' professionale per la quale risulta specializzato e abilitato all'esercizio della professione, seppur all'interno della P.S., con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione, come meglio definite dall'art. 30 del decreto legislativo n. 334 del 2000. Cio' analogamente a medici e veterinari: per i quali infatti il limite legale massimo e' posto a 35 anni e non a 30. Appare rilevante al Collegio che la funzione di tecnico psicologo, seppure svolta all'interno della P.S., non costituisce una funzione di «pubblica sicurezza» per assicurare i servizi di polizia con funzioni operative e di intervento abitualmente «sul campo», nei sensi predetti, ma quella di un funzionario tecnico svolgente attivita' professionale per la quale risulta specializzato e abilitato all'esercizio della professione, con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione (come definite dall'art. 30 del decreto legislativo n. 334 del 2000), e quindi una attivita' tecnico professionale di ausilio al personale di polizia (ovvero alla relativa selezione in ingresso), necessitante di competenza ed esperienza acquisita, anche post lauream, in ambito sia universitario sia lavorativo, stante il richiesto possesso dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo professionale (sotto tale profilo analoga a quella dei medici e dei medici veterinari, per cui infatti, pur tenendo conto delle diverse caratteristiche dei relativi percorsi, e' fissato in 35 anni il limite massimo di eta' per l'accesso). Pare dunque palese al Collegio che non sia stata adeguatamente considerata la piu' lunga formazione post lauream ordinariamente e ragionevolmente occorrente (peraltro anche nello stesso interesse della Polizia di Stato alla miglior qualita' tecnica del proprio personale) per la qualificazione professionale ed esperienziale degli psicologi, rispetto ai laureati in giurisprudenza destinati allo svolgimento delle funzioni di polizia (periodo di formazione che - evidentemente e correttamente - e' stato tenuto invece nella dovuta considerazione per i medici e per i medici veterinari della stessa Polizia di Stato). In conclusione, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del prefato art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nella parte in cui esso fissa il limite massimo di eta' di anni trenta per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un limite piu' elevato da individuarsi nell'eta' di anni 35, alla stregua di quanto gia' previsto alla stessa data per l'accesso all'omologa qualifica della Guardia di finanza; ovvero, comunque, di almeno 33 anni (secondo ragionevolezza e per quanto assume concretamente rilevanza ai fini della presente controversia (l'odierno appellato avendo 32 anni al momento della partecipazione al concorso), per sospetta violazione dell'articolo 3 della Costituzione e dei coessenziali principi di ragionevolezza, di uguaglianza nel trattamento normativa di situazioni eguali o simili, e altresi' di adeguata differenziazione nella disciplina normativa di situazioni tra loro oggettivamente diverse. Vanno conseguentemente disposte la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, secondo le modalita' indicate in dispositivo.