IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso avente numero di
registro generale 9227 del 2020, proposto dal Ministero  dell'interno
in  persona  del  Ministro  pro  tempore,  rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro il signor Giovanni Serra, non costituito in giudizio;  per
la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale  per
il Lazio, sede di Roma, n. 8783/2020, resa tra le parti e concernente
partecipazione a concorso per Commissario tecnico psicologo del ruolo
degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici  della  Polizia
di Stato. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore il Cons. Giancarlo  Luttazi  nell'udienza  pubblica  del
giorno 20 aprile 2021, tenutasi con  modalita'  da  remoto  ai  sensi
della normativa emergenziale di cui all'art. 25 del decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni; 
    Nessuno presente in udienza per le parti; 
    Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. 
    1.1 - Con atto d'appello recante istanza cautelare, notificato il
9 novembre 2020 al signor Giovanni Serra presso i suoi  difensori  in
primo grado e depositato in  data  27  novembre  2020,  il  Ministero
dell'interno ha impugnato la sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio n. 8783/2020, pubblicata il 27 luglio  2020  e
notificata in data 1 ottobre 2020, la quale ha  accolto,  compensando
le spese,  il  ricorso  n.  9530/2019  proposto  da  Lucia  Petrillo,
Valentina Sena, Chiara Longo, Chiara Petrocchi, Giovanni Serra, Maria
Carmela Rosa, Isabella Remigio, Maria Domenica Liliana Montereale,  e
proseguito dal suddetto  signor  Giovanni  Serra  (avendo  gli  altri
ricorrenti in primo grado successivamente  dichiarato  di  non  avere
piu' interesse alla definizione deli  giudizio)  per  l'annullamento,
con gli atti connessi: 
        del bando di concorso,  per  titoli  ed  esami,  indetto  con
decreto del Capo della Polizia del 2 maggio 2019 per il  conferimento
di  19  posti  di  commissario  tecnico  psicologo  del  ruolo  degli
psicologi della carriera dei  funzionari  tecnici  della  Polizia  di
Stato, nella parte in cui, all'art. 3 («Requisiti di partecipazione e
cause di esclusione»), prevede quale requisito di partecipazione  non
aver compiuto il trentesimo anno di eta'; 
        della  comunicazione  del  Ministero  dell'interno,   diretta
singolarmente a ognuno  dei  ricorrenti,  con  cui  e'  stata  negata
espressamente la partecipazione al concorso per  il  superamento  del
limite di eta' di 30 anni; 
        dell'art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,
recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della
Polizia di Stato», nella parte in cui prevede il limite  di  eta'  al
trentesimo anno per l'accesso alla qualifica iniziale della  carriera
dei funzionari tecnici della Polizia di Stato; 
        dell'art. 3 del decreto del Ministero dell'interno 13  luglio
2018, n. 103 («Regolamento recante  norme  per  l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia  di  Stato»,
nella parte in cui stabilisce il limite massimo  di  eta'  di  trenta
anni per la partecipazione ai concorsi pubblici  per  l'accesso  alla
qualifica di commissario e di  direttore  tecnico  della  Polizia  di
Stato; 
nonche' per l'accertamento: 
        del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al  concorso  de
quo e quindi allo svolgimento delle relative prove selettive; 
        in subordine, ove cio' divenisse impossibile, del diritto  al
risarcimento  dei   danni   subiti   e   subendi   come   conseguenza
dell'illegittima    condotta    tenuta    dall'Amministrazione,    da
determinarsi in via equitativa. 
    L'appello reca le censure di seguito indicate. 
    1) La decisione risulta  anzitutto  affetta,  in  tesi  di  parte
appellante, da violazione dell'art.  31  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334, giacche' e'  proprio  questa  disposizione,  di
rango legislativo, che prevede il limite anagrafico dei  trenta  anni
per la partecipazione alla procedura concorsuale in argomento. 
    2) Nel merito, la pronuncia non avrebbe correttamente considerato
la peculiarita' della figura ed i compiti commessi al funzionario  di
polizia appartenente ai ruoli tecnici, al quale  tra  l'altro  l'art.
42, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 337 («Ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
espleta attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica»)  attribuisce  la
qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale  di  polizia
giudiziaria, sia pure «limitatamente alle funzioni esercitate». 
    3) Riguardo al rilievo secondo  cui  risulterebbe  «irragionevole
l'applicazione al tecnico psicologo di un limite  di  eta'  inferiore
addirittura di cinque anni rispetto a quello previsto per  gli  altri
funzionari  civili,  tenuto  anche   conto   della   sproporzione   e
contraddittorieta' emergente dalla disciplina laddove l'art. 4, comma
1, del predetto  DM  n.  103  del  2018  prevede  per  l'accesso  del
personale medico il limite di  trentacinque  anni.»,  il  giudice  di
prime  cure  avrebbe  effettuato  un   paragone   non   correttamente
proponibile, in tesi di parte, con i funzionari dei ruoli civili  del
Ministero dell'interno. 
    4) Risulterebbe errato,  poi,  che  vi  sia  un  contrasto  delle
disposizioni del bando di concorso indicato in oggetto e del predetto
d.m. n. 103/2018 con la Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000,  n.
2000/78/CE. 
    5) Viene infine  sottolineata,  da  parte  appellante,  la  piena
ragionevolezza e giustificazione del limite di eta' in questione. 
    Il signor Giovanni Serra non si e' costituito. 
    Con ordinanza n. 156/2021 e' stata accolta l'istanza cautelare, e
fissata per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 20 aprile
2021. 
    Il Ministero appellante ha depositato  una  memoria  in  data  11
marzo 2021. 
    La causa e' passata in  decisione  all'udienza  pubblica  del  20
aprile  2021,  tenutasi  con  modalita'  da  remoto  ai  sensi  della
normativa emergenziale  di  cui  all'art.  25  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche e integrazioni. 
    Giova premettere alla trattazione in diritto il rilievo  di  come
anche la sentenza appellata si  richiami  alla  discrezionalita'  del
legislatore relativamente alla previsione  dei  limiti  di  eta'  per
l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato. 
    Ivi si  afferma  infatti:  «Non  vi  e'  dubbio  che  il  decreto
legislativo n.  29  maggio  2017,  n.  95  ha  inteso  migliorare  la
funzionalita' della Polizia di Stato mediante la modernizzazione e la
semplificazione del proprio ordinamento, nonche' la definizione di un
nuovo modello organizzativo  volto  ad  assicurare  il  potenziamento
delle attivita' istituzionali ed ha adottato la revisione  dei  ruoli
della P.S.  In  tale  ambito  la  previsione  di  limiti  d'eta'  per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei diversi  ruoli  del  personale
addetto    al    servizio    di    P.S.     risponde     all'esigenza
dell'Amministrazione di disporre di personale  piu'  giovane  per  lo
svolgimento dei compiti istituzionali e costituisce  una  scelta  del
legislatore  da  ritenere  non  irragionevole  tenuto   conto   della
finalita' di garantire il buon andamento della PA con la selezione di
personale piu' giovane e piu' efficiente fisicamente da impiegare sul
campo per l'attivita' di intervento per la pubblica sicurezza.» 
    Nondimeno, rispetto a tale disciplina legislativa sui  limiti  di
eta' in argomento, appare singolare che il primo  giudice  non  abbia
ritenuto di dover prospettare dubbi di  legittimita'  costituzionale,
avendo invece ritenuto tout court illegittima la norma  regolamentare
di al decreto del Ministero dell'interno  13  luglio  2018,  n.  103,
laddove ha stabilito all'art.  3  il  limite  di  eta'  anche  per  i
funzionari tecnici, come  gli  psicologi,  senza  tener  conto  della
particolare «natura del servizio» svolto da  questi  ultimi  e  senza
indicare la  ragione  giustificatrice  della  limitazione  anagrafica
riguardo a tale specifico personale. 
    Sembra invece evidente che la suddetta  norma  regolamentare,  di
cui al decreto ministeriale 13 luglio 2018,  numero  103,  non  abbia
operato alcuna deroga a norme di rango superiore: il  regolamento  ha
infatti semplicemente applicato la  suddetta  disposizione  di  rango
legislativo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo
n. 334 del 2000, il quale stabilisce che per l'accesso alla qualifica
iniziale della carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  ...  il
limite di eta' per la partecipazione al  concorso,  non  superiore  a
trenta  anni,  e'  stabilito  dal  regolamento  adottato   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    Ritiene dunque il  Collegio  che  lo  scrutinio  di  legittimita'
(necessariamente costituzionale, nella specie) vada dunque effettuato
non gia' con riferimento  alla  norma  regolamentare  teste'  citata,
bensi', alla luce dei principi  costituzionali  di  cui  infra,  alla
norma di rango legislativo contenuta nel citato articolo 31, comma 1,
del decreto legislativo n. 334/2000. 
    Non  si  disconosce,  naturalmente,  che  un   orientamento   pur
relativamente recente (Consiglio di Stato, Sez. IV,  n.  02989/2012),
collocandosi nel solco della tradizione, «rammenta,  conclusivamente,
che la Corte costituzionale ha costantemente affermato,  in  passato,
che "rientra  nella  discrezionalita'  del  legislatore  stabilire  i
requisiti d'eta' per l'accesso ai pubblici impieghi, purche' essi non
siano determinati in modo arbitrario o irragionevole"  ribadendo  che
"dal riconoscimento dell'importanza  costituzionale  del  lavoro  non
deriva  l'impossibilita'  di  prevedere  condizioni  e   limiti   per
l'esercizio del relativo diritto, anche attraverso la  fissazione  di
un  limite  massimo  di  eta'  posto  a  tutela   di   altri   valori
costituzionalmente  garantiti,  purche'  sempre  nel  rispetto  della
ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi
pubblici." (ex multis, si veda Corte costituzionale, 22 luglio  1999,
n. 357).» 
    Ne' che la stessa Corte costituzionale, ancora con la sentenza n.
275 del 2020, ribadisca come «gia' in epoca risalente questa Corte ha
affermato, sia pure con riferimento al diverso requisito  di  accesso
rappresentato  dall'eta',  che  rientra  nella  discrezionalita'  del
legislatore stabilire criteri per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi,
purche' i "requisiti non  siano  determinati  in  modo  arbitrario  o
irragionevole" (sentenza n. 466 del 1997, punto 3 del Considerato  in
diritto)  e  costituiscano   "opzione   non   obbligata   sul   piano
costituzionale", ben potendo essere perseguite  altre  soluzioni,  in
vista di un trattamento uniforme tra i concorrenti (sentenza  n.  466
del 1997, punto 4 del Considerato in diritto)». 
    Ne' (con la sentenza n. 466 del 1997) che «nella specie (concorso
per l'accesso a posto di ruolo di insegnante statale) il  legislatore
ha stabilito  con  una  scelta,  immune  da  irragionevolezza  e  non
arbitraria, di estendere i requisiti minimi di eta'  fissati  in  via
generale per gli impiegati civili dello Stato (con rinvio  ricettizio
mobile)  alle  relative  norme  che  tradizionalmente  richiedono  il
diciottesimo anno di eta'», ponendo sempre  in  evidenza  che  (Corte
costituzionale, ordinanza 22 luglio 1999, n. 357) «, inoltre, rientra
nella discrezionalita' del legislatore stabilire i  requisiti  d'eta'
per l'accesso ai pubblici impieghi  purche'  i  detti  requisiti  non
siano determinati in modo arbitrario o irragionevole (v., per  tutte,
le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del 1988)». 
    Nondimeno il Collegio, a meglio scansionare la peculiarita' della
presente vicenda, ritiene sembrino sussistere ulteriori ragioni  che,
con esclusivo riferimento alla normativa primaria che tale limite  di
eta'  applica  ai  funzionari  del  ruolo  tecnico  degli  psicologi,
inducono a ritenere non manifestamente infondata, oltre che con piena
evidenza rilevante, la questione di legittimita' costituzionale della
prefata disposizione legislativa. 
    A dimostrazione della rilevanza  della  questione  qui  proposta,
basti rilevare che gli atti  regolamentari  impugnati  unitamente  al
bando concorsuale, da cui deriva l'obbligo per  l'amministrazione  di
porre il limite di eta' di anni 30 per l'accesso al concorso  di  cui
qui trattasi, necessariamente stanno e cadono insieme alla  norma  di
legge  che  impone  tale  limite  massimo:  sicche'   e'   giocoforza
concludere che la legittimita' di  tutti  tali  atti  -  e  con  essi
l'esito stesso del presente  ricorso  giurisdizionale  -  e'  diretta
conseguenza  dell'esito  della  verifica,  che  si  richiede  con  la
presente ordinanza, della  legittimita'  costituzionale  del  ridetto
art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000. 
    Di tal che' l'esito dell'invocato  sindacato  del  giudice  delle
leggi su detta norma primaria non  potra'  che  risultare  dirimente,
rispetto all'esito della presente controversia; e, a mezzo  di  esso,
della stessa  possibilita'  per  l'odierno  appellato  -  che  si  e'
peraltro classificato al primo posto della  graduatoria  concorsuale,
in esito alle prove selettive svolte  grazie  alle  misure  cautelari
disposte dal giudice di prime cure -  di  essere  assunto  nel  ruolo
tecnico degli psicologi della Polizia di Stato. 
    Invece, circa  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione
medesima il Collegio ritiene debba osservarsi quanto segue. 
    A) Il Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 23 aprile 2021, n.  3272,
ha dichiarato (intentando un  procedimento  di  rinvio  pregiudiziale
alla Corte di giustizia della Unione europea)  di  dubitare  funditus
della conformita' al diritto unionale di ogni normativa nazionale che
fissa limiti di eta' per l'accesso ai ruoli - non soltanto  a  quello
tecnico di funzionario psicologo, di cui qui  trattasi;  ma  anche  a
quelli dei  funzionari  da  considerarsi  «operativi»  rispetto  allo
svolgimento delle funzioni effettivamente «di  polizia»  -  direttivi
della Polizia di Stato: e, peraltro, cio' ha fatto con considerazioni
che, astrattamente,  potrebbero  attagliarsi  anche  ai  ruoli  degli
ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti. 
    Giova chiarire subito che questo  Collegio  non  ritiene  di  far
propri siffatti dubbi «sistemici». 
    Esso e' infatti ben convinto  che  -  proprio  in  ragione  della
specificita' delle funzioni cui sono chiamati (eppero'  concretamente
ed effettivamente; non solo astrattamente e  nominalmente)  non  solo
gli agenti e  gli  assistenti,  ma  anche  gli  ispettori  e  pure  i
funzionari del ruolo «normale» della Polizia di Stato  -  rispetto  a
tutto il personale cui si e' teste'  fatto  cenno  siano  ravvisabili
esigenze specifiche, peculiari ed effettive  che  rendano  del  tutto
giustificabile (e, per vero, pure rispetto  al  diritto  europeo)  la
previsione,  a  livello  di   legislazione   statale   primaria,   di
limitazioni anche stringenti in punto di eta' massima  richiesta  per
l'accesso dall'esterno ai ruoli della Polizia  di  Stato:  non  oltre
trenta anni, o anche meno. 
    Si possono condividere, sul punto, i puntuali  rilievi  che  sono
stati prospettati dalla difesa erariale: 
      «In primo luogo, la ... direttiva  n.  2000/78/CE,  all'art.  6
(rubricato "Giustificazione delle disparita' di trattamento collegate
all'eta'") stabilisce che "Gli stati membri possono prevedere che  le
disparita' di trattamento  in  ragione  dell'eta'  non  costituiscano
discriminazione laddove esse siano oggettivamente  e  ragionevolmente
giustificate, nell'ambito del diritto  nazionale,  da  una  finalita'
legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di
mercato del lavoro e di formazione professionale, e i  mezzi  per  il
conseguimento di tale finalita' siano appropriati e necessari". 
      In secondo luogo, la  Corte  di  giustizia  UE  ha  di  recente
affermato che la citata direttiva n.  2000/78/CE  e'  rispettata  nel
caso di concorsi che prevedono un limite di eta' massimo per accedere
in settori che richiedono lo svolgimento di  attivita'  operative  ed
esecutive e, quindi, non meramente  amministrative  (Corte  giustizia
UE, grande  sezione,  sentenza  15  novembre  2016,  causa  C-258/15,
relativamente  alla  decisione  dell'Academia  Vasca  de  Policia   y
Emergencias  di  pubblicare  un  bando  di  concorso  contenente   il
requisito dell'eta' massima di 35 anni per i candidati  ai  posti  di
agenti della Polizia della comunita' autonoma dei  Paesi  Baschi)  e,
ancora, la stessa ha affermato  che  le  previsioni  contenute  nella
suddetta direttiva n. 2000/78/CE non ostano ad una normativa  interna
la quale  preveda  che  i  candidati  ad  impieghi  particolari,  che
svolgono funzioni operative o esecutive peculiari, non  debbano  aver
compiuto un determinato limite massimo di eta' (Corte  giustizia  UE,
grande sezione, sentenza 12 gennaio 2010,  con  riferimento  all'eta'
massima di trent'anni stabilita dalla Stadt  Frankfurt  am  Main  per
l'accesso alla carriera del servizio di medio livello del  corpo  dei
vigili del fuoco professionali del Land dell'Assia).» 
    B)  Nondimeno,  il  Collegio  ritiene  che  -  diversamente   dai
funzionari di Polizia del  ruolo  che  potremmo  definire  «normale»,
ossia  quelli  che  istituzionalmente  e  principalmente   «espletano
funzioni di polizia» - sia  ben  difficile  sostenere  la  tesi  che,
quantomeno ordinariamente, le  funzioni  svolte  dai  funzionari  del
ruolo tecnico, degli psicologi della Polizia di Stato (in disparte la
formale  attribuzione  delle  qualifiche  di  ufficiale  di   polizia
giudiziaria o di  pubblica  sicurezza)  consistano  effettivamente  e
concretamente, di norma, nello «svolgimento di attivita' operative ed
esecutive», ovvero di «funzioni operative ed esecutive peculiari». 
    Il Collegio ritiene invece che, all'evidenza, sia esattamente  il
contrario:  ossia  che  le  funzioni  ordinariamente   richieste   al
funzionario psicologo non sono tali da giustificare quella deroga  di
cui si e' detto al principio della  generale  non  ragionevolezza  di
stringenti limitazioni all'accesso in funzione dell'eta'. 
    Se, dunque, per  l'accesso  tramite  concorso  dall'esterno  agli
equivalenti ruoli dei funzionari della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia del tutto correttamente e legittimamente  (almeno
ad avviso di questo Collegio) l'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente alla  data  del
bando di concorso (e anche  nel  testo  vigente  tuttora,  introdotto
dall'art. 7, comma l, lett. c), n. 1),  del  decreto  legislativo  27
dicembre 2019, n. 172) prevede il limite di  eta'  di  30  anni,  non
sembra viceversa corretto, ragionevole, proporzionato e -  in  ultima
istanza -  manifestamente  conforme  a  Costituzione  (oltre  che  al
diritto europeo, nei sensi gia' espressi, pur  se  forse  in  termini
troppo generali, dalla prefata ordinanza n. 3272/2021)  che  identico
limite di eta' sia esteso anche ai funzionari tecnici del ruolo degli
psicologi  dal  qui  controverso  art.  31,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 334 del 2000. 
    Il quale, nel testo vigente alla data del 2 maggio 2019 (ossia  a
quella del bando di concorso e,  percio',  rilevante  ai  fini  della
presente decisione giurisdizionale), cosi' disponeva: 
      «1.  L'accesso  alla  qualifica  di   commissario,   ai   sensi
dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene  mediante  concorso
pubblico, per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
cittadini italiani che godono dei diritti  politici  e  che  sono  in
possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi  di  quanto
previsto dal comma 2. Il limite di  eta'  per  la  partecipazione  al
concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito  dal  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto  regolamento.
Le  qualita'  morali  e  di  condotta  sono  quelle  previste   dalle
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165». 
    Il Collegio evidenzia che, sebbene successivamente la  norma  sia
stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1),  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 172,  anche  nel  testo  attualmente
vigente detto limiti di eta' e' rimasto tuttavia immutato. 
    C) Il Collegio ritiene  debba  ulteriormente  rappresentarsi  che
siffatto limite di 30 anni per l'accesso  dall'esterno  non  sussiste
(e, soprattutto, non sussisteva alla data del bando del  concorso  di
cui qui trattasi: 2 maggio 2019), quanto agli  omologhi  ruoli  degli
ufficiali psicologi, ne' per  l'Arma  dei  carabinieri,  ne'  per  la
Guardia di finanza. 
    Cio' in quanto, per l'accesso dall'esterno al ruolo tecnico degli
ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  (in  cui  sono  compresi  gli
ufficiali psicologi) e' previsto il piu' elevato limite  di  eta'  di
32, anni, ex art. 664 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66
(Codice dell'ordinamento militare): neppure  risultano,  quanto  alle
qualifiche  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  e  di   pubblica
sicurezza, diversita' fra i ruoli normali e i ruoli tecnici dell'Arma
(articoli 178 e 179 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010). 
    Mentre,     per     l'accesso     dall'esterno      al      ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia  di  finanza
(in cui  sono  compresi  gli  ufficiali  psicologi)  alla  data,  qui
rilevante, del 2 maggio 2019 era previsto (in  luogo  del  previgente
limite di  eta'  di  32  anni,  ex  art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69) il ben piu' elevato limite di  eta'
di 35 anni, ai sensi dell'art. 34, comma 1,  lett.  i),  nn.  1.1)  e
1.2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (che  ha  elevato
detto limite a 35 anni), poi sostituito dall'art. 9, comma  1,  lett.
d), n. 1), del decreto legislativo 5 ottobre 2018,  n.  126,  che  ha
tuttavia mantenuto quel limite a 35 anni (solo successivamente l'art.
27, comma 1, lett. f), nn. 1.1) e 1.2), del  decreto  legislativo  27
dicembre 2019, n. 172, ha riportato il limite a 32 anni). 
    D) Ulteriore e forse ancor piu' rilevante  argomento,  ad  avviso
del Collegio, per l'incostituzionalita' della norma qui censurata  si
trae dalla constatazione che, nell'ambito  della  stessa  Polizia  di
Stato, sussiste una diversa disciplina  dei  limiti  di  eta'  per  i
medici e per i medici veterinari: infatti, per la  partecipazione  al
concorso di accesso alle relative  qualifiche  iniziali  e'  previsto
piu' elevato limite massimo di eta'  (non  superiore  a  trentacinque
anni) dall'art. 46 del citato decreto legislativo  n.  334  del  2000
(poi declinato dall'art. 4, D.M. 103 del 2018, ma a livello di  fonte
secondaria, in 35 anni per i medici e 32 anni per i veterinari). 
    Ritiene il Collegio che, pur al netto dell'ovvia diversita' delle
relative professioni, e' in sede di confronto  con  l'eta'  stabilita
con i ruoli operativi della Polizia di Stato (ruolo dei commissari di
polizia, solo per il quale il limite, fissato in  30  anni,  pare  al
Collegio pianamente  ragionevole)  che  si  appalesi  in  modi  assai
evidenti  il  qui  denunziato  profilo  di  irragionevolezza   e   di
ingiustificata disparita' di trattamento del diverso limite (di  soli
30 anni) fissato per gli psicologi. 
    Appare al Collegio, infatti, che anche per  gli  psicologi,  come
che per i medici e i veterinari, si tratti di funzioni caratterizzate
da  una  prestazione  di  carattere  professionale  specializzata  e,
soprattutto, tecnica, strutturalmente diversa da quella richiesta  ai
funzionari in servizio di polizia. 
    E) Cio' stante, e cosi' ricostruito l'assetto normativo  relativo
ai c.d. ruoli tecnici sia presso la  stessa  Polizia  di  Stato,  sia
presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, il
Collegio  -  pur  volendo  tenere  nettamente  distinta,  nei   sensi
predetti, la propria  valutazione  rispetto  a  quella  svolta  dalla
citata ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 3272/2021 -  ritiene
non manifestamente infondata la questione di  legittimita',  che  per
l'effetto solleva d'ufficio, del citato art. 31, comma 1, del decreto
legislativo n. 334 del 2000, nel testo in vigore alla data del  bando
di concorso di cui qui trattasi (e dunque a esso applicabile),  nella
parte  in  cui  tale  disposizione  di  rango  primario  impone   (al
legislatore secondario e all'Amministrazione) un  limite  massimo  di
trenta anni per la partecipazione al concorso dall'esterno anche  per
l'accesso al ruolo tecnico dei funzionari psicologi dell  Polizia  di
Stato, per il triplice profilo di cui appresso: 
        1) per intrinseca irragionevolezza (e in violazione,  dunque,
del parametro di cui art. 3, comma 1, della Costituzione), stante  la
non particolare necessita' per l'accesso  a  tale  ruolo  di  un'eta'
anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una
speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso; 
        2) per irragionevole disparita' di  trattamento  rispetto  ai
diversi limiti di eta' previsti, senza  che  vi  sia  alcuna  ragione
giustificativa della non irrilevante differenza, per  l'accesso  agli
altri ruoli tecnici (medici e veterinari)  della  stessa  Polizia  di
Stato (dove, a livello di normativa primaria, il limite e' fissato  a
35 armi); sia ai ruoli, che al Collegio appaiono degli omologhi,  dei
funzionari psicologi dell'Arma dei carabinieri e  della.  Guardia  di
finanza (rispettivamente: 32 e 35 anni) alla stregua  delle  relative
succitate disposizioni legislative (da considerare,  a  questo  fine,
quali norme interposte rispetto al parametro costituito dal  medesimo
art. 3, comma l, della Costituzione); 
        3) per irragionevole equiparazione del limite di eta' (sempre
di trenta anni, ma in questo caso ben ragionevolmente, ad avviso  del
Collegio) previsto (dall'articolo 3, comma 1,  del  medesimo  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: da  considerare  anch'esso  quale
norma interposta rispetto al parametro costituito dal  medesimo  art.
3, comma 1, della Costituzione) per l'accesso ai ruoli dei funzionari
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. 
    Tale ultimo profilo in particolare da' luogo secondo il  Collegio
a  un'irragionevole  equiparazione   di   situazioni   intrinsecamene
diverse, che avrebbero percio'  richiesto  un  trattamento  normativo
adeguatamente differenziato anche sotto il profilo che qui  viene  in
rilievo, e si sostanzia a sua volta in un doppio difetto di  adeguata
considerazione da parte del legislatore. 
    Non e' stata infatti adeguatamente  considerata  la  specificita'
dei funzionari del ruolo tecnico degli psicologi, soprattutto  quanto
alle diverse funzioni che essi sono  ordinariamente  e  concretamente
chiamati a svolgere, rispetto ai funzionari che,  pur  se  parigrado,
svolgono invece funzioni di polizia. 
    Ritiene il Collegio che se puo'  apparire  ragionevole  la  ratio
della previsione della limitazione anagrafica per l'accesso ai  ruoli
del personale della Polizia di Stato  impegnato  nella  attivita'  di
pubblica sicurezza in azioni sul  campo,  altrettanto  ragionevole  e
logica non puo' apparire invece la scelta della previsione  normativa
limitativa  per  il  personale  tecnico  quale  gli   psicologi,   da
selezionare con il concorso in questione, da impiegare  in  attivita'
che non necessitano di una particolare preparazione fisica  ed  eta';
ed infatti il personale da assumere nel  ruolo  degli  psicologi,  al
contrario, e' destinato a svolgere l'attivita' professionale  per  la
quale  risulta  specializzato   e   abilitato   all'esercizio   della
professione, seppur all'interno  della  P.S.,  con  funzioni  tecnico
scientifiche inerenti ai compiti istituzionali  dell'Amministrazione,
come meglio definite dall'art. 30 del decreto legislativo n. 334  del
2000. 
    Cio' analogamente a medici e veterinari: per i quali  infatti  il
limite legale massimo e' posto a 35 anni e non a 30. 
    Appare  rilevante  al  Collegio  che  la  funzione   di   tecnico
psicologo, seppure svolta all'interno della P.S., non costituisce una
funzione di «pubblica sicurezza» per assicurare i servizi di  polizia
con funzioni operative e di intervento abitualmente «sul campo»,  nei
sensi  predetti,  ma  quella  di  un  funzionario  tecnico  svolgente
attivita'  professionale  per  la  quale  risulta   specializzato   e
abilitato  all'esercizio  della  professione,  con  funzioni  tecnico
scientifiche inerenti ai compiti  istituzionali  dell'Amministrazione
(come definite dall'art. 30 del decreto legislativo n. 334 del 2000),
e quindi una attivita' tecnico professionale di ausilio al  personale
di polizia (ovvero alla relativa selezione in ingresso), necessitante
di competenza ed esperienza acquisita, anche post lauream, in  ambito
sia  universitario  sia  lavorativo,  stante  il  richiesto  possesso
dell'abilitazione e  dell'iscrizione  all'albo  professionale  (sotto
tale profilo analoga a quella dei medici e dei medici veterinari, per
cui infatti, pur tenendo  conto  delle  diverse  caratteristiche  dei
relativi percorsi, e' fissato in 35 anni il limite  massimo  di  eta'
per l'accesso). 
    Pare dunque palese al Collegio che non  sia  stata  adeguatamente
considerata la piu' lunga formazione post  lauream  ordinariamente  e
ragionevolmente occorrente (peraltro  anche  nello  stesso  interesse
della Polizia di Stato alla  miglior  qualita'  tecnica  del  proprio
personale) per la qualificazione professionale ed esperienziale degli
psicologi, rispetto ai  laureati  in  giurisprudenza  destinati  allo
svolgimento delle funzioni di polizia (periodo di  formazione  che  -
evidentemente e correttamente - e' stato tenuto invece  nella  dovuta
considerazione per i medici e per i medici  veterinari  della  stessa
Polizia di Stato). 
    In conclusione, il Collegio ritiene non manifestamente  infondata
la questione di legittimita'  costituzionale  del  prefato  art.  31,
comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nella parte in  cui
esso  fissa  il  limite  massimo  di  eta'  di  anni  trenta  per  la
partecipazione al concorso per  l'accesso  al  ruolo  dei  funzionari
tecnici psicologi della Polizia di Stato, in luogo di un limite  piu'
elevato da individuarsi nell'eta' di anni 35, alla stregua di  quanto
gia' previsto alla stessa data per  l'accesso  all'omologa  qualifica
della Guardia  di  finanza;  ovvero,  comunque,  di  almeno  33  anni
(secondo ragionevolezza e per quanto assume  concretamente  rilevanza
ai fini della presente controversia (l'odierno  appellato  avendo  32
anni al momento  della  partecipazione  al  concorso),  per  sospetta
violazione dell'articolo 3  della  Costituzione  e  dei  coessenziali
principi di ragionevolezza, di uguaglianza nel trattamento  normativa
di   situazioni   eguali   o   simili,   e   altresi'   di   adeguata
differenziazione nella disciplina normativa di  situazioni  tra  loro
oggettivamente diverse. 
    Vanno  conseguentemente  disposte  la  sospensione  del  presente
giudizio e la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
secondo le modalita' indicate in dispositivo.