Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in Roma - via dei Portoghesi n. 12. Contro la Regione siciliana, in persona del Presidente della giunta regionale in carica per l'impugnazione della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 della Regione siciliana, recante «Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme», con riferimento all'art. 3, comma 2, lettere c) e d), all'art. 6, all'art. 7, comma 2, lettera d), e all'art. 14, comma 3, in quanto tali disposizioni eccedono dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dagli articoli 14 e 17 dello statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), e violano l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, il quale attribuisce (lettera a) alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, tra l'altro, la materia del «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini non appartenenti all'Unione europea» e (lettera b), la materia dell'«immigrazione»; e con riferimento all'art. 13, in quanto tale disposizione viola i principi generali della legislazione statale in materia di «professioni», ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. 1. La legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 della Regione siciliana detta disposizioni in materia di accoglienza e inclusione sociale che, nell'asserito «esercizio delle proprie competenze», si riferiscono ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - ivi compresi i richiedenti e i titolari di protezione internazionale, nonche' i beneficiari di protezione complementare - e agli apolidi dimoranti nel territorio della regione. 2. L'art. 3 di detta legge («funzioni della regione») dispone che la regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla programmazione e alla gestione delle politiche di accoglienza, al fine di favorire l'inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della stessa legge, prevedendo in particolare, al comma 2, per dette finalita', che la regione: «c) valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati sul territorio regionale, garantendo sul medesimo territorio regionale omogeneita' e pari opportunita' di accesso alle diverse prestazioni ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione, anche avvalendosi del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni; d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in materia di accoglienza ed inclusione». 3. L'art. 6 («Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione») prevede che la regione si dota di un Piano per l'accoglienza e l'inclusione, con validita' triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei destinatari della legge. 4. L'art. 7 («Programma annuale») dispone che «sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale, su proposta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, elaborata con le procedure di cui al comma 3 dell'art. 6, la giunta regionale approva il programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalita' di attuazione delle stesse ed individua le priorita' e le risorse finanziarie disponibili» (comma 1). Il comma 2 dispone che la regione, attraverso il programma annuale, promuove l'azione dei comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti dei destinatari della presente legge, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano una serie di servizi, successivamente elencati, al fine di garantire certezza e uniformita' degli interventi su tutto il territorio regionale. Tra questi servizi, la lettera d) del comma 2 individua, in particolare, gli «interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in condizioni di vulnerabilita'». 5. L'art. 13 («Elenco regionale dei mediatori culturali») istituisce presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'elenco regionale dei mediatori culturali, l'iscrizione nel quale e' subordinata al possesso di adeguata professionalita' in materia di mediazione culturale attestata a seguito del conseguimento di una formazione specifica o di comprovate esperienze lavorative. L'art. 13, comma 3 prevede che «l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e disciplina con decreto i requisiti e le modalita' per l'inserimento nell'elenco». 6. L'art. 14 («Assistenza socio-sanitaria»), al comma 3, lettera a), prevede che «l'assessore regionale per la salute promuove: a) l'adozione di strumenti per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici delle persone di cui al comma 1, per il monitoraggio della situazione sanitaria e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche». A) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettere a) e b) della Costituzione. 7. Si premette, in linea generale, che, secondo la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale (cfr., ex multis, sentenza 12 aprile 2010, n. 134), interventi legislativi delle regioni con riguardo al fenomeno dell'immigrazione sono possibili, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero», secondo cui «nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione». 8. La potesta' legislativa regionale non puo' riguardare profili fondamentali di disciplina della materia dell'immigrazione (quali, ad esempio, le politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale) ne' quella del diritto di asilo e della condizione giuridica dei cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, rimessi alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ma «altri ambiti, rientranti nelle competenze regionali, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle regioni (sentenze n. 50 del 2008 e n. 156 del 2006), ovvero l'assistenza in genere e quella sanitaria in particolare, peraltro secondo modalita' (in necessario previo accordo con le prefetture) tali da impedire comunque indebite intrusioni» (sentenza n. 300 del 2005). Secondo l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le disposizioni del citato testo unico «hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». 9. Tanto premesso, la legge regionale in epigrafe appare illegittima, in relazione all'art. 117, comma 2, lettere a) e b) della Costituzione, con riferimento alle seguenti disposizioni, eccedendo queste dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dagli articoli 14 e 17 dello statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). I. In relazione all'art. 3, comma 2, lettere c) e d): violazione dell'art. 117, comma 2, lettere a) e b) e degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norme interposte). 10. L'art. 3 dispone che la regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla programmazione e alla gestione delle politiche di accoglienza, al fine di favorire l'inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della legge regionale. 11. Al comma 2, la lettera c), l'art. 3 prevede che la regione «valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati sul territorio regionale ... effettuando l'analisi e il monitoraggio del fenomeno migratorio ...». 12. Al riguardo si osserva che le valutazioni sull'efficacia ed efficienza degli interventi e il monitoraggio interessano attivita' o interventi disposti dallo Stato per i profili di propria competenza esclusiva, ovvero le prestazioni e i servizi resi nei centri e strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale, con evidente violazione delle prerogative statali in materia. 13. Per quanto riguarda i centri e strutture di accoglienza dei richiedenti asilo, l'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, norma interposta, rimette al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, che si avvale sul territorio anche delle prefetture, il monitoraggio e il controllo della gestione delle strutture di accoglienza previste dal medesimo decreto. 14. Al comma 2, lettera d), l'art. 3 prevede, inoltre, che la regione «promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in materia di accoglienza ed inclusione». 15. Deve tuttavia evidenziarsi che l'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norma interposta), al comma 5, dispone che «il personale che opera nei centri e' adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro». 16. Quest'ultima disposizione, riferita al personale operante dei centri e strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del cennato decreto legislativo, e' espressione della competenza esclusiva statale in subiecta materia, rispetto alla quale non appare conforme al principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione una sovrapposizione da parte della normazione regionale, e in ogni caso in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettere a) e b) della Costituzione. 17. Entrambe le norme dell'art. 3 devono ritenersi costituzionalmente illegittime, dal momento che, a dispetto della formula di stile utilizzata dalla norma («nell'ambito delle proprie competenze»), da esse deriva una indebita invasione della sfera di competenza esclusiva dello Stato, per come delineata dalla norma interposta di cui agli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. II. In relazione all'articolo: violazione dell'art. 117, comma 2, lettere a) e b) e dell'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norma interposta). 18. L'art. 6 prevede che la Regione siciliana si dota di un Piano per l'accoglienza e l'inclusione, con validita' triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei destinatari della legge. 19. Anche questa disposizione determina una indebita invasione della sfera di competenza della normativa statale in materia di immigrazione e diritto di asilo, dal momento che l'art. 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norma interposta), al comma 1, prevede quanto segue: «Il tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, di cui all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati dal tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 20. Il successivo comma 3 prevede che «Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello territoriale attraverso tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11, nonche' i criteri di ripartizione, all'interno della regione, dei posti da destinare alle finalita' di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti gia' attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 14». 21. La disposizione regionale, che prevede una programmazione di «linee strategiche e indirizzi», avulsa dai cennati strumenti di coordinamento, e' suscettibile dunque di incidere illegittimamente sulla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione. III. In relazione all'art. 7, comma 2, lettera d): violazione dell'art. 117, comma 2, lettere a) e b) e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (norme interposte). 22. L'art. 7 («Programma annuale») prevede che, «sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale, su proposta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, elaborata con le procedure di cui al comma 3 dell'art. 6, la giunta regionale approva il programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalita' di attuazione delle stesse ed individua le priorita' e le risorse finanziarie disponibili» (comma 1). Il comma 2 dispone che la regione, attraverso il programma annuale, promuove l'azione dei comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti dei destinatari della presente legge, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano una serie di servizi, successivamente elencati, al fine di garantire certezza e uniformita' degli interventi su tutto il territorio regionale. Tra questi servizi, la lettera d) del comma 2 individua, in particolare, gli «interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in condizioni di vulnerabilita'». 23. Anche questa disposizione si pone in contrapposizione con norme statali adottate dallo Stato nell'ambito della propria competenza esclusiva. 24. L'art. 8 del decreto legislativo n. 142/2015 (norma interposta), rubricato «Sistema di accoglienza», come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, al comma 2, prevede che «Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale». 25. Il successivo comma 3 dispone che «L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e' assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39». 26. L'art. 9 del cennato decreto legislativo, rubricato «Misure di prima accoglienza», al comma 1 prevede che «Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero e' accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno ... secondo la programmazione e i criteri individuati dal tavolo di coordinamento nazionale e dai tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'art. 16 ...». Il comma 2 prevede che «La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere affidata ad enti locali, anche associati ...». 27. L'art. 7, comma 2, lettera d) citato, nel prevedere una programmazione che puo' incidere sui summenzionati aspetti di competenza esclusiva statale, senza alcun riferimento agli strumenti di coordinamento all'uopo istituiti dalla vigente normativa nazionale, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione. 28. Inoltre, appare illegittimo, in quanto invasivo della competenza esclusiva statale, il riferimento alla «prima» accoglienza, atteso che i soggetti vulnerabili sono destinati all'accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 «in via prioritaria» (art. 9, comma 4-bis, decreto legislativo n. 142/2015). IV. In relazione all'art. 14, comma 3: violazione dell'art. 117, comma 2, lettere a) e b). 29. L'art. 14, comma 3 prevede che «L'assessore regionale per la salute promuove: a) l'adozione di strumenti ... per il monitoraggio della situazione sanitaria e degli interventi attuati dagli enti competenti». 30. La formulazione generalizzata della norma rischia di determinare un monitoraggio omnicomprensivo sui centri e sulle strutture di accoglienza, con un evidente impatto sulla competenza esclusiva statale in materia di immigrazione. 31. Cio' deriva, in particolare, dal riferimento generale al monitoraggio «degli interventi attuati dagli enti competenti», che appare configurare un monitoraggio esteso anche all'attivita' poste in essere dagli organi statali, con un'evidente violazione del riparto di competenze delineato dall'art. 117, comma 2, lettere a) e b) della Costituzione. B) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. I. In relazione all'art. 13: violazione dell'art. 117, comma 3 e dell'art. 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (norma interposta). 32. L'art. 13 si propone di favorire l'individuazione dei mediatori culturali operanti sul territorio e promuove una maggiore diffusione di tale figura professionale anche presso i servizi sanitari. 33. In particolare, l'art. 13 istituisce presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'elenco regionale dei mediatori culturali, l'iscrizione nel quale e' subordinata al possesso di adeguata professionalita' in materia di mediazione culturale attestata a seguito del conseguimento di una formazione specifica o di comprovate esperienze lavorative. 34. L'art. 13, comma 3 prevede che «l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e disciplina con decreto i requisiti e le modalita' per l'inserimento nell'elenco». 35. Al riguardo e' opportuno precisare che, in assenza di un'organica disciplina nazionale della figura del mediatore culturale, anche altre regioni hanno assunto iniziative per razionalizzare i percorsi di formazione professionale rivolti all'acquisizione della relativa qualifica, ma l'iniziativa della Regione siciliana non si limita a questa forma di razionalizzazione, inserendo invece tale figura nel repertorio delle qualificazioni professionali. 36. La legge in esame non solo istituisce un elenco regionale, ma attribuisce all'assessore competente la funzione di disciplinare, con proprio decreto, i requisiti di iscrizione a tale elenco. 37. Il riconoscimento della professione del mediatore culturale dipende anche dal fatto che le sue competenze siano richieste, con differenti aree di specializzazione, in settori eterogenei. 38. L'art. 13, con riferimento all'ambito sanitario e socio-sanitario, e' illegittimo per violazione dei principi fissati a livello statale in materia di «professioni» ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. 39. In particolare, l'art. 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 stabilisce che «con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto» nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP). 40. In attuazione di tale disposizione e' stato emanato il decreto del Ministero della salute n. 56 del 2013 che, posto che il legislatore ha individuato nell'INMP il centro di riferimento nazionale per la mediazione transculturale, ha assegnato all'Istituto la funzione di promuovere «l'adozione, a livello nazionale, del curriculum educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario, attraverso la previsione di specifici percorsi formativi specializzanti con il coinvolgimento delle regioni». 41. Le disposizioni normative in materia sono espressione del principio secondo cui «l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale» (Corte costituzionale sentenze n. 98/2013 e n. 47/2018) e, dunque, oltre a poter essere considerate nell'ambito della verifica precedentemente suggerita, convergono verso la necessita' di una stretta e leale collaborazione tra amministrazione regionale e amministrazione statale nell'individuazione di requisiti che possano integrare, in concreto, il profilo professionale del mediatore transculturale in ambito sanitario e socio-sanitario. 42. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto n. 56 del 2013, e' l'INPM a dover promuovere «l'adozione, a livello nazionale, del curriculum educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario, attraverso la previsione di specifici percorsi formativi specializzanti con il coinvolgimento delle regioni». 43. Ne consegue l'illegittimita' costituzionale della norma regionale segnalata nella parte in cui la stessa prevede l'inserimento della figura del mediatore culturale nel repertorio delle qualificazioni professionali e attribuisce all'assessore competente la funzione di disciplinare, con proprio decreto, i requisiti di iscrizione a tale elenco, essendo, invece, tale competenza riservata all'INMP, in contrasto con la normativa statale sopra richiamata, in violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione in materia di «professioni», e contestualmente eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dagli articoli 14 e 17 dello statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).