Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in  Roma  -  via  dei
Portoghesi n. 12. 
    Contro la Regione siciliana,  in  persona  del  Presidente  della
giunta regionale in carica per l'impugnazione della  legge  regionale
29 luglio  2021,  n.  20  della  Regione  siciliana,  recante  «Legge
regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme»,  con
riferimento all'art. 3,  comma  2,  lettere  c)  e  d),  all'art.  6,
all'art. 7, comma 2, lettera d), e all'art. 14, comma  3,  in  quanto
tali disposizioni eccedono dalle competenze attribuite  alla  Regione
siciliana dagli articoli  14  e  17  dello  statuto  speciale  (regio
decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.  455,  convertito  in  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), e violano l'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, il  quale  attribuisce  (lettera  a)  alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato, tra l'altro,  la  materia
del «diritto di  asilo  e  condizione  giuridica  dei  cittadini  non
appartenenti  all'Unione  europea»  e   (lettera   b),   la   materia
dell'«immigrazione»; e con riferimento all'art. 13,  in  quanto  tale
disposizione viola i principi generali della legislazione statale  in
materia di «professioni», ai  sensi  dell'art.  117,  comma  3  della
Costituzione. 
    1. La legge  regionale  29  luglio  2021,  n.  20  della  Regione
siciliana detta disposizioni in materia di accoglienza  e  inclusione
sociale che, nell'asserito «esercizio delle proprie  competenze»,  si
riferiscono ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
-  ivi  compresi  i  richiedenti   e   i   titolari   di   protezione
internazionale, nonche' i beneficiari di protezione complementare - e
agli apolidi dimoranti nel territorio della regione. 
    2. L'art. 3 di detta legge («funzioni della regione») dispone che
la regione, nell'ambito delle proprie competenze,  contribuisce  alla
programmazione e alla gestione delle  politiche  di  accoglienza,  al
fine  di  favorire  l'inclusione  sociale,  culturale  e  civile  dei
destinatari della stessa legge, prevedendo in particolare,  al  comma
2, per dette finalita', che la regione: 
        «c)  valuta  l'efficacia  e  l'efficienza  degli   interventi
attuati sul territorio regionale, garantendo sul medesimo  territorio
regionale omogeneita' e pari opportunita'  di  accesso  alle  diverse
prestazioni ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del  fenomeno
migratorio,  al   fine   di   evitare   episodi   e   situazioni   di
discriminazione,  anche   avvalendosi   del   Centro   regionale   di
coordinamento   per   la   prevenzione   ed   il   contrasto    delle
discriminazioni; 
        d) promuove la formazione e l'aggiornamento  degli  operatori
della pubblica amministrazione  e  delle  associazioni  ed  enti  che
svolgono servizi specifici in materia di accoglienza ed inclusione». 
    3. L'art. 6 («Piano triennale per l'accoglienza e  l'inclusione»)
prevede che la regione si  dota  di  un  Piano  per  l'accoglienza  e
l'inclusione, con validita' triennale, con il quale sono definiti gli
indirizzi e le linee strategiche relativi agli  interventi  idonei  a
favorire l'accoglienza e l'inclusione dei destinatari della legge. 
    4. L'art. 7 («Programma annuale») dispone che «sulla  base  degli
indirizzi contenuti nel Piano triennale, su  proposta  dell'assessore
regionale per  la  famiglia,  le  politiche  sociali  ed  il  lavoro,
elaborata con le procedure di cui al comma 3 dell'art. 6,  la  giunta
regionale approva il programma annuale, il quale definisce le  azioni
di settore, stabilisce le modalita' di  attuazione  delle  stesse  ed
individua le priorita' e le risorse finanziarie  disponibili»  (comma
1). Il comma 2  dispone  che  la  regione,  attraverso  il  programma
annuale, promuove l'azione dei comuni che, anche in forma  associata,
favoriscono l'esercizio dei diritti dei  destinatari  della  presente
legge, la loro partecipazione alla vita pubblica e,  in  particolare,
attivano una serie di servizi, successivamente elencati, al  fine  di
garantire  certezza  e  uniformita'  degli  interventi  su  tutto  il
territorio regionale. Tra questi servizi, la lettera d) del  comma  2
individua, in particolare, gli «interventi di assistenza e  di  prima
accoglienza per coloro che versano in condizioni di vulnerabilita'». 
    5.  L'art.  13  («Elenco  regionale  dei  mediatori   culturali»)
istituisce  presso  l'Assessorato  regionale  della  famiglia,  delle
politiche sociali e  del  lavoro  l'elenco  regionale  dei  mediatori
culturali, l'iscrizione nel  quale  e'  subordinata  al  possesso  di
adeguata  professionalita'  in  materia   di   mediazione   culturale
attestata a seguito del conseguimento di una formazione  specifica  o
di comprovate esperienze lavorative. L'art. 13, comma 3  prevede  che
«l'assessore regionale per la famiglia, le  politiche  sociali  e  il
lavoro e disciplina con  decreto  i  requisiti  e  le  modalita'  per
l'inserimento nell'elenco». 
    6. L'art. 14 («Assistenza socio-sanitaria»), al comma 3,  lettera
a), prevede che «l'assessore regionale per  la  salute  promuove:  a)
l'adozione di strumenti per il riconoscimento e  la  valutazione  dei
bisogni di salute specifici delle persone di cui al comma 1,  per  il
monitoraggio della situazione sanitaria e  degli  interventi  attuati
dagli enti competenti, anche al  fine  di  promuovere  la  diffusione
delle migliori pratiche». 
A)  Violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lettere  a)  e  b)  della
Costituzione. 
    7. Si premette, in linea generale, che, secondo la giurisprudenza
di codesta Corte costituzionale (cfr., ex multis, sentenza 12  aprile
2010, n. 134), interventi legislativi delle regioni con  riguardo  al
fenomeno dell'immigrazione  sono  possibili,  nei  limiti  di  quanto
previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo  n.  286/1998,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la  disciplina
dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   giuridica   dello
straniero», secondo cui  «nelle  materie  di  competenza  legislativa
delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione». 
    8. La potesta' legislativa regionale non puo' riguardare  profili
fondamentali di disciplina della materia dell'immigrazione (quali, ad
esempio, le politiche di programmazione dei flussi di ingresso  e  di
soggiorno nel territorio nazionale) ne' quella del diritto di asilo e
della condizione giuridica dei cittadini degli Stati non appartenenti
all'Unione europea, rimessi alla potesta' legislativa esclusiva dello
Stato, ma «altri ambiti, rientranti nelle competenze regionali,  come
il diritto allo studio  o  all'assistenza  sociale,  attribuiti  alla
competenza concorrente e residuale delle regioni (sentenze n. 50  del
2008 e n. 156 del 2006),  ovvero  l'assistenza  in  genere  e  quella
sanitaria in particolare, peraltro secondo modalita'  (in  necessario
previo accordo con le prefetture) tali da impedire comunque  indebite
intrusioni» (sentenza n. 300 del 2005). Secondo l'art.  1,  comma  4,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le  disposizioni  del
citato testo unico «hanno il valore di norme fondamentali di  riforma
economico-sociale della Repubblica». 
    9.  Tanto  premesso,  la  legge  regionale  in  epigrafe   appare
illegittima, in relazione all'art. 117, comma  2,  lettere  a)  e  b)
della  Costituzione,  con  riferimento  alle  seguenti  disposizioni,
eccedendo queste dalle competenze attribuite alla  Regione  siciliana
dagli  articoli  14  e  17  dello  statuto  speciale  (regio  decreto
legislativo  15  maggio   1946,   n.   455,   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). 
I. In relazione all'art. 3, comma 2,  lettere  c)  e  d):  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettere a) e b) e degli articoli 10 e 20  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norme interposte). 
    10. L'art. 3 dispone che la regione,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, contribuisce alla programmazione e  alla  gestione  delle
politiche di accoglienza, al fine di favorire  l'inclusione  sociale,
culturale e civile dei destinatari della legge regionale. 
    11. Al comma 2, la lettera c), l'art. 3 prevede  che  la  regione
«valuta l'efficacia  e  l'efficienza  degli  interventi  attuati  sul
territorio regionale ... effettuando l'analisi e il monitoraggio  del
fenomeno migratorio ...». 
    12. Al riguardo si osserva che le valutazioni  sull'efficacia  ed
efficienza degli interventi e il monitoraggio interessano attivita' o
interventi disposti dallo Stato per i profili di  propria  competenza
esclusiva, ovvero le prestazioni  e  i  servizi  resi  nei  centri  e
strutture di  accoglienza  presenti  nel  territorio  regionale,  con
evidente violazione delle prerogative statali in materia. 
    13. Per quanto riguarda i centri e strutture di  accoglienza  dei
richiedenti asilo, l'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
n.  142,  norma  interposta,  rimette  al  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, che  si  avvale
sul territorio anche delle prefetture, il monitoraggio e il controllo
della gestione delle strutture di accoglienza previste  dal  medesimo
decreto. 
    14. Al comma 2, lettera d), l'art. 3  prevede,  inoltre,  che  la
regione «promuove la formazione  e  l'aggiornamento  degli  operatori
della pubblica amministrazione  e  delle  associazioni  ed  enti  che
svolgono servizi specifici in materia di accoglienza ed inclusione». 
    15.  Deve  tuttavia  evidenziarsi  che  l'art.  10  del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norma interposta),  al  comma  5,
dispone che «il personale  che  opera  nei  centri  e'  adeguatamente
formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni
riguardanti i richiedenti presenti nel centro». 
    16. Quest'ultima disposizione, riferita al personale operante dei
centri e strutture di accoglienza di cui agli articoli  9  e  11  del
cennato  decreto  legislativo,  e'   espressione   della   competenza
esclusiva statale in subiecta materia, rispetto alla quale non appare
conforme  al  principio  di  buon  andamento  e  imparzialita'  della
pubblica  amministrazione  una   sovrapposizione   da   parte   della
normazione regionale, e in ogni caso in  contrasto  con  l'art.  117,
comma 2, lettere a) e b) della Costituzione. 
    17.   Entrambe   le   norme   dell'art.   3   devono    ritenersi
costituzionalmente illegittime, dal momento  che,  a  dispetto  della
formula di stile utilizzata dalla norma («nell'ambito  delle  proprie
competenze»), da esse deriva una indebita invasione  della  sfera  di
competenza esclusiva dello Stato,  per  come  delineata  dalla  norma
interposta di cui agli articoli 10 e 20 del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142. 
II. In relazione all'articolo: violazione  dell'art.  117,  comma  2,
lettere a) e b) e dell'art. 16  del  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n. 142 (norma interposta). 
    18. L'art. 6 prevede che la Regione siciliana si dota di un Piano
per l'accoglienza e l'inclusione, con  validita'  triennale,  con  il
quale sono definiti gli indirizzi e  le  linee  strategiche  relativi
agli interventi idonei a favorire l'accoglienza  e  l'inclusione  dei
destinatari della legge. 
    19. Anche questa disposizione determina  una  indebita  invasione
della sfera di competenza  della  normativa  statale  in  materia  di
immigrazione e diritto di  asilo,  dal  momento  che  l'art.  16  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142  (norma  interposta),  al
comma 1, prevede quanto segue: «Il tavolo di coordinamento nazionale,
insediato presso il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le
liberta' civili e l'immigrazione, di cui all'art. 29,  comma  3,  del
decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.   251,   e   successive
modificazioni, individua  le  linee  di  indirizzo  e  predispone  la
programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il  sistema  di
accoglienza previsto dal presente  decreto,  compresi  i  criteri  di
ripartizione regionale dei  posti  da  destinare  alle  finalita'  di
accoglienza di cui al presente decreto.  I  criteri  di  ripartizione
regionale  individuati  dal  tavolo  sono  fissati  d'intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281». 
    20. Il successivo comma 3 prevede che «Le linee di indirizzo e la
programmazione predisposti dal tavolo di cui al comma 1 sono  attuati
a livello territoriale attraverso tavoli di  coordinamento  regionale
insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo  del
capoluogo di regione, che individuano, i  criteri  di  localizzazione
delle strutture di cui agli articoli 9 e 11,  nonche'  i  criteri  di
ripartizione, all'interno della regione, dei posti da destinare  alle
finalita' di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei
posti gia' attivati, nel territorio di riferimento,  nell'ambito  del
Sistema di protezione  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati  di  cui
all'art. 14». 
    21. La disposizione regionale, che prevede una programmazione  di
«linee strategiche e indirizzi»,  avulsa  dai  cennati  strumenti  di
coordinamento, e' suscettibile dunque  di  incidere  illegittimamente
sulla competenza esclusiva  statale  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettere a) e b) della Costituzione. 
III. In  relazione  all'art.  7,  comma  2,  lettera  d):  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettere a) e b) e degli articoli 8  e  9  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dell'art.  1-sexies  del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (norme interposte). 
    22. L'art. 7 («Programma annuale») prevede che, «sulla base degli
indirizzi contenuti nel Piano triennale, su  proposta  dell'assessore
regionale per  la  famiglia,  le  politiche  sociali  ed  il  lavoro,
elaborata con le procedure di cui al comma 3 dell'art. 6,  la  giunta
regionale approva il programma annuale, il quale definisce le  azioni
di settore, stabilisce le modalita' di  attuazione  delle  stesse  ed
individua le priorita' e le risorse finanziarie  disponibili»  (comma
1). Il comma 2  dispone  che  la  regione,  attraverso  il  programma
annuale, promuove l'azione dei comuni che, anche in forma  associata,
favoriscono l'esercizio dei diritti dei  destinatari  della  presente
legge, la loro partecipazione alla vita pubblica e,  in  particolare,
attivano una serie di servizi, successivamente elencati, al  fine  di
garantire  certezza  e  uniformita'  degli  interventi  su  tutto  il
territorio regionale. Tra questi servizi, la lettera d) del  comma  2
individua, in particolare, gli «interventi di assistenza e  di  prima
accoglienza per coloro che versano in condizioni di vulnerabilita'». 
    23. Anche questa disposizione si  pone  in  contrapposizione  con
norme  statali  adottate  dallo  Stato  nell'ambito   della   propria
competenza esclusiva. 
    24.  L'art.  8  del  decreto  legislativo  n.   142/2015   (norma
interposta), rubricato  «Sistema  di  accoglienza»,  come  sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre  2020,
n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 173, al comma 2, prevede che «Le funzioni di prima assistenza sono
assicurate nei centri di cui agli articoli 9  e  11,  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 10-ter del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di  identificazione  dei
cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale». 
    25.  Il  successivo  comma  3  dispone  che  «L'accoglienza   dei
richiedenti protezione internazionale e' assicurata, nei  limiti  dei
posti disponibili, nelle  strutture  del  Sistema  di  accoglienza  e
integrazione, di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39». 
    26. L'art. 9 del cennato decreto legislativo,  rubricato  «Misure
di prima accoglienza», al comma 1 prevede che  «Per  le  esigenze  di
prima accoglienza e per l'espletamento  delle  operazioni  necessarie
alla definizione della posizione giuridica, lo straniero  e'  accolto
nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del
Ministro dell'interno ...  secondo  la  programmazione  e  i  criteri
individuati dal tavolo di coordinamento nazionale  e  dai  tavoli  di
coordinamento regionale ai  sensi  dell'art.  16  ...».  Il  comma  2
prevede che «La gestione dei centri di cui al  comma  1  puo'  essere
affidata ad enti locali, anche associati ...». 
    27. L'art. 7, comma 2,  lettera  d)  citato,  nel  prevedere  una
programmazione  che  puo'  incidere  sui  summenzionati  aspetti   di
competenza esclusiva statale, senza alcun riferimento agli  strumenti
di  coordinamento  all'uopo   istituiti   dalla   vigente   normativa
nazionale, ponendosi cosi'  in  contrasto  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettere a) e b) della Costituzione. 
    28.  Inoltre,  appare  illegittimo,  in  quanto  invasivo   della
competenza   esclusiva   statale,   il   riferimento   alla   «prima»
accoglienza,  atteso  che  i  soggetti  vulnerabili  sono   destinati
all'accoglienza nel Sistema di  accoglienza  e  integrazione  di  cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 «in  via
prioritaria» (art. 9, comma 4-bis, decreto legislativo n. 142/2015). 
IV. In relazione all'art. 14,  comma  3:  violazione  dell'art.  117,
comma 2, lettere a) e b). 
    29. L'art. 14, comma 3 prevede che «L'assessore regionale per  la
salute promuove: a) l'adozione di strumenti ... per  il  monitoraggio
della situazione sanitaria e  degli  interventi  attuati  dagli  enti
competenti». 
    30.  La  formulazione  generalizzata  della  norma   rischia   di
determinare  un  monitoraggio  omnicomprensivo  sui  centri  e  sulle
strutture di accoglienza, con un evidente  impatto  sulla  competenza
esclusiva statale in materia di immigrazione. 
    31. Cio' deriva, in  particolare,  dal  riferimento  generale  al
monitoraggio «degli interventi attuati dagli  enti  competenti»,  che
appare configurare un monitoraggio esteso anche  all'attivita'  poste
in essere  dagli  organi  statali,  con  un'evidente  violazione  del
riparto di competenze delineato dall'art. 117, comma 2, lettere a)  e
b) della Costituzione. 
B) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. 
I. In relazione all'art. 13: violazione  dell'art.  117,  comma  3  e
dell'art. 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158
(norma interposta). 
    32.  L'art.  13  si  propone  di  favorire  l'individuazione  dei
mediatori culturali operanti sul territorio e promuove  una  maggiore
diffusione di  tale  figura  professionale  anche  presso  i  servizi
sanitari. 
    33. In particolare, l'art.  13  istituisce  presso  l'Assessorato
regionale della  famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del  lavoro
l'elenco regionale dei mediatori culturali, l'iscrizione nel quale e'
subordinata al possesso di adeguata professionalita'  in  materia  di
mediazione culturale attestata a seguito  del  conseguimento  di  una
formazione specifica o di comprovate esperienze lavorative. 
    34. L'art. 13, comma 3 prevede che «l'assessore regionale per  la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro e disciplina con decreto i
requisiti e le modalita' per l'inserimento nell'elenco». 
    35. Al  riguardo  e'  opportuno  precisare  che,  in  assenza  di
un'organica  disciplina  nazionale   della   figura   del   mediatore
culturale,  anche  altre  regioni  hanno   assunto   iniziative   per
razionalizzare  i  percorsi  di  formazione   professionale   rivolti
all'acquisizione della  relativa  qualifica,  ma  l'iniziativa  della
Regione siciliana non si limita a questa forma di  razionalizzazione,
inserendo invece tale  figura  nel  repertorio  delle  qualificazioni
professionali. 
    36. La legge in esame non solo istituisce un elenco regionale, ma
attribuisce all'assessore competente la funzione di disciplinare, con
proprio decreto, i requisiti di iscrizione a tale elenco. 
    37. Il riconoscimento della professione del  mediatore  culturale
dipende anche dal fatto che le sue competenze  siano  richieste,  con
differenti aree di specializzazione, in settori eterogenei. 
    38.  L'art.  13,   con   riferimento   all'ambito   sanitario   e
socio-sanitario, e' illegittimo per violazione dei principi fissati a
livello statale in materia di «professioni» ai sensi  dell'art.  117,
comma 3 della Costituzione. 
    39. In particolare, l'art. 14,  comma  4,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158 stabilisce che «con decreto del Ministro della
salute,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono disciplinati il funzionamento e l'organizzazione  dell'Istituto»
nazionale per la promozione della salute delle  popolazioni  migranti
ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP). 
    40. In attuazione  di  tale  disposizione  e'  stato  emanato  il
decreto del Ministero della salute n. 56 del 2013 che, posto  che  il
legislatore  ha  individuato  nell'INMP  il  centro  di   riferimento
nazionale per la mediazione transculturale, ha assegnato all'Istituto
la funzione di  promuovere  «l'adozione,  a  livello  nazionale,  del
curriculum educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito
sanitario, attraverso la previsione di specifici  percorsi  formativi
specializzanti con il coinvolgimento delle regioni». 
    41. Le disposizioni normative in  materia  sono  espressione  del
principio secondo cui «l'individuazione delle  figure  professionali,
con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il  suo
carattere necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella
competenza  delle  regioni  la  disciplina  di  quegli  aspetti   che
presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta'  regionale»
(Corte costituzionale sentenze n. 98/2013 e n.  47/2018)  e,  dunque,
oltre  a  poter  essere  considerate   nell'ambito   della   verifica
precedentemente suggerita, convergono  verso  la  necessita'  di  una
stretta  e  leale  collaborazione  tra  amministrazione  regionale  e
amministrazione statale nell'individuazione di requisiti che  possano
integrare,  in  concreto,  il  profilo  professionale  del  mediatore
transculturale in ambito sanitario e socio-sanitario. 
    42. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto n.  56
del 2013,  e'  l'INPM  a  dover  promuovere  «l'adozione,  a  livello
nazionale,   del   curriculum   educativo-formativo   del   mediatore
transculturale in  ambito  sanitario,  attraverso  la  previsione  di
specifici percorsi formativi  specializzanti  con  il  coinvolgimento
delle regioni». 
    43.  Ne  consegue  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma
regionale  segnalata  nella  parte   in   cui   la   stessa   prevede
l'inserimento della figura del  mediatore  culturale  nel  repertorio
delle  qualificazioni  professionali  e   attribuisce   all'assessore
competente la  funzione  di  disciplinare,  con  proprio  decreto,  i
requisiti  di  iscrizione  a  tale  elenco,  essendo,  invece,   tale
competenza riservata all'INMP, in contrasto con la normativa  statale
sopra richiamata, in violazione  dell'art.  117,  terzo  comma  della
Costituzione in materia di «professioni», e contestualmente eccedendo
dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dagli articoli  14
e 17 dello statuto speciale  (regio  decreto  legislativo  15  maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2).