CORTE D'ASSISE DI BOLOGNA 
 
      
    Proc. n. 12219/2020 R.G.N.R. n. 3/2021 R.G. Assise, 
      
    imputato G... N... 
      
 
           Ordinanza allegata al verbale 17 novembre 2021 
 
      
    La Corte, 
      
    sulle questioni di illegittimita'  costituzionale  sollevate  dai
difensori dell'imputato osserva quanto segue. 
      
    1. Il procedimento 
      
    Il giudice per le indagini preliminari in sede ha emesso  decreto
di giudizio immediato  nei  confronti  di  G...  N...,  imputato  del
delitto p. e p. dagli articoli 575 e 577, comma 1, n. 1)  del  codice
penale per aver cagionato la morte  del  padre  Domenico,  colpendolo
ripetutamente alla testa con una mazzetta, in ... 
      
    L'imputato, rappresentato dai difensori procuratori speciali,  ha
tempestivamente e ritualmente proposto istanza di procedersi con rito
abbreviato avanti il giudice per  le  indagini  preliminari,  istanza
respinta sul rilievo ostativo della preclusione posta dall'art.  438,
comma 1-bis del codice penale per i delitti, quali quello oggetto del
procedimento per i quali v'e' comminatoria dell'ergastolo. 
      
    Nella  fase  preliminare  all'apertura  del  dibattimento  avanti
questa Corte l'istanza e' stata riproposta,  previo  accoglimento  di
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 17 e  22  del
codice penale e 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale. 
      
    Per quanto ora di rilievo e' sufficiente solo aggiungere che G...
N... e' sottoposto agli arresti domiciliari  presso  la  Residenza  a
trattamento intensivo «...», e che egli,  nel  corso  delle  indagini
preliminari, e' stato sottoposto con incidente probatorio  a  perizia
psichiatrica, che ha ritenuto di accertare sia affetto, e lo fosse al
momento del fatto da ... con gravi manifestazioni  psicotiche  (...),
infermita' questa che,  in  conseguenza  delle  percezioni  deliranti
rendeva  N...  in  stato  di  capacita'  di  intendere  e  di  volere
grandemente  scemata  con   specifico   riferimento   alla   condotta
incriminata. 
      
    La difesa dubita della legittimita' degli articoli 17  e  22  del
codice  penale,  in  relazione  agli  articoli  3,  27  e  32   della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  escludono   l'applicazione
dell'ergastolo al soggetto che al momento del fatto  era  affetto  da
vizio parziale o totale di mente ex  articoli  88  e  89  del  codice
penale, nonche' dell'art. 438, comma  1-bis  del  codice  penale,  in
relazione agli articoli 3, 27,  32,  111  della  Costituzione,  nella
parte in cui  nega  l'accesso  al  rito  abbreviato  all'imputato  di
delitto punito con l'ergastolo e che  sia  risultato,  a  seguito  di
incidente probatorio, totalmente o parzialmente incapace di intendere
e di volere ex articoli 88 e 89 del codice  penale,  per  le  ragioni
oltre meglio  riprese  e  sviluppate,  e  che  questa  Corte  ritiene
fondate,  limitatamente  alle  ipotesi   fattuali   ricadenti   nella
previsione posta dall'art. 89 del codice penale. 
      
    2. Pena dell'ergastolo in relazione all'imputabilita' 
      
    Con sentenza n. 168 del 1994 la Corte costituzionale ha  statuito
l'illegittimita' degli articoli 17 e  22  del  codice  penale,  nella
parte in cui non escludevano l'applicazione della pena dell'ergastolo
al minorenne imputabile, nonche' dell'art. 69,  comma  4  del  codice
penale, nella parte in cui prevedeva l'applicabilita' del primo comma
dell'art.  69  al  minorenne  imputabile  nel  caso  di  concorso  di
circostanze aggravanti comportanti comminatoria dell'ergastolo. 
      
    Cio' in quanto: 
      
        anteriormente alla legge n. 220/1974 le circostanze  inerenti
alla persona del colpevole - segnatamente la minore eta' ex  art.  98
del codice penale, ma ora e' di interesse richiamare anche l'art.  89
del codice penale - erano  escluse  dal  giudizio  di  bilanciamento,
sicche' nel sistema previgente al  1974  era  inapplicabile  la  pena
dell'ergastolo per i minorenni imputabili: la pena dell'ergastolo  si
poneva in contrasto con gli articoli 27 e 31 della  Costituzione  che
imponevano, alla lettura della Corte, una  incisiva  diversificazione
rispetto al sistema punitivo-rieducativo  generale,  del  trattamento
penalistico dei minorenni. 
      
    Tale lettura costituzionale delle norme inerenti  il  trattamento
sanzionatorio doveva intendersi sintonica con gli approdi  dottrinali
e della letteratura scientifica sulla peculiarita' non solo del  fine
riabilitativo, ma  anche  della  colpevolezza  riguardo  un  soggetto
agente dalla personalita', intesa in tutti i riflessi  soggettivi  di
coscienza, volonta', spinte  emotive  e  freni  inibitori,  struttura
esperienziale, consolidamento dei principi morali e di  comportamento
- non (ancora) pienamente sviluppata. 
      
    3. Imputabilita' e vizio di mente 
      
    Alla infermita' psichica che comporti la  totale  incapacita'  di
intendere e di voler segue la non imputabilita'. 
      
    A norma dell'art. 89 del codice penale, all'infermita'  psichica,
che   comprometta   grandemente   la    pienezza    mentale,    segue
l'imputabilita', con diminuzione della pena. 
      
    Ancorche' formalmente equiparata ad una  attenuante  inerente  la
persona del colpevole, la ratio di questa peculiarissima  circostanza
soggettiva e'  nella  «attenuata  rimproverabilita'»  della  condotta
penalmente rilevante tenuta dall'agente in stato di mente compromesso
da una patologia psichiatrica; tant'e' vero  che  e'  ricorrente,  in
materia, il ricorso al termine di «semi  imputabilita'»  e  di  «semi
imputabile». 
      
    La Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 73  del  2020,
ha definito la previsione posta dall'art. 89 del codice  penale  «una
circostanza    attenuante    espressiva    ....     della     ridotta
rimproverabilita' soggettiva dell'autore;  ridotta  rimproverabilita'
che deriva dal suo minore grado di discernimento circa  il  disvalore
della propria condotta e della sua minore capacita' di controllo  dei
propri impulsi, in ragione delle patologie che lo affliggono». 
      
    Tuttavia,  sul  piano  sanzionatorio,  la  devianza   penale   in
condizione di ridotta rimproverabilita' e di semi  imputabilita',  in
caso di concorso  di  circostanze  aggravante,  puo'  avere  riflesso
sanzionatorio pieno, o eliso, o  totalmente  pretermesso,  a  seconda
dell'esito del giudizio  di  bilanciamento  ex  art.  69  del  codice
penale, giudizio di bilanciamento che appunto con la citata  sentenza
n. 73/2020 e' stato ritenuto incostituzionale nel rigido  automatismo
introdotto con la novella sulla recidiva dal legislatore del 2005. 
      
    L'assimibilita',       in       ragione       della       ridotta
rimproverabilita'/colpevolezza,  per  le   conseguenze   del   vaglio
costituzionale  delle   conseguenze   sanzionatorie   con   finalita'
retributiva-rieducativa,  ovvero  preventive  ma   limitative   della
liberta' personale, tra non piena colpevolezza (presunta  per  legge)
del minorenne imputabile e del seminfermo  di  mente,  trova  precisi
riferimenti nelle decisioni della Corte costituzionale. 
      
    Nella sentenza  n.  253  del  2003  v'e'  specifico  riferimento,
riguardo le conseguenze della pericolosita', ai casi dell'infermo  di
mente e del minore non imputabile quali situazioni soggettive per  le
quali  rigidi  automatismi   di   misure   «infrangono   l'equilibrio
costituzionalmente  necessario  e  violano  esigenze  essenziali   di
protezione dei diritti della persona, nella specie del  diritto  alla
salute di cui all'art. 32 della Costituzione». 
      
    Identica violazione del principio di ragionevolezza e del diritto
alla salute, sul richiamo espresso  della  sentenza  n.  253/2003  e'
stato ravvisato nella sentenza n. 367/2004. 
      
    Ancora  il  principio  di  ragionevolezza  e'   richiamato,   con
specifico riferimento al vizio parziale di mente, dalla  sentenza  n.
73 del 2003: 
      
        «Il principio di proporzionalita' della pena desumibile dagli
articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. esige insomma, in  via  generale,
che al minor grado di rimproverabilita'  soggettiva  corrisponda  una
pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parita' di
disvalore oggettivo dei fatto, "in modo da assicurare altresi' che la
pena appaia una risposta - oltre che non  sproporzionata  -  il  piu'
possibile "individualizzata", e dunque calibrata sulla situazione del
singolo condannato,  in  attuazione  del  mandato  costituzionale  di
"personalita'" della responsabilita' penale di cui all'art. 27, primo
comma, Cost." (sentenza n. 222 del 2018).». 
      
    Lo stesso legislatore del  2019  ha  dimostrato  di  avere  piena
consapevolezza   dei   su   richiamati   principi    fissati    dalla
giurisprudenza costituzionale  e  della  necessita'  di  declinare  i
principi di ragionevolezza ed uguaglianza nelle comminatorie riguardo
i semi imputabili per eta' ovvero per infermita'  psichica,  laddove,
novellando  il  bilanciamento  di  circostanze  per  il  delitto   di
omicidio, ha escluso dal divieto di prevalenza  sia  l'attenuante  ex
art. 89 del codice penale, sia quella ex art. 98  del  codice  penale
(art. 577, comma 3 del codice penale, aggiunto dalla legge 19  luglio
2019, n. 69). 
      
    4.  Disparita'  di  trattamento  nelle  ipotesi  di   non   piena
imputabilita' 
      
    Poste   queste   premesse   l'ordinamento   pone   una    marcata
asimmetricita'  di  conseguenze  sanzionatorie  per  le   ipotesi   -
totalmente assimilabili riguardo il disvalore soggettivo, la  ridotta
rimproverabilita' ed il peso peculiare, nelle  tutele  costituzionali
in gioco, del diritto alla tutela della salute (in essa compresi  sia
i profili inerenti ad esigenze terapeutiche, nel  caso  di  patologia
psichiatrica, sia quelli  inerenti  alla  corretta  formazione  della
persona minorenne) - del reo seminfermo di mente e del reo minorenne. 
      
    Ben vero che nel primo  caso,  la  possibilita'  di  comparazione
delle circostanze, ex art. 69 del codice penale consente  al  giudice
di  considerare  adeguatamente  il  rilievo  del  ridotto   disvalore
soggettivo,  escludendo  nel  caso  concreto  in  giudizio  la   pena
dell'ergastolo. 
      
    Tuttavia  la  distonia  di  possibile  trattamento  sanzionatorio
finale, con riferimento alla pena detentiva, emerge a  seguito  della
novella  dell'art.  438  del  codice  di  procedura  penale,  per  la
negatoria dei ricorso  al  giudizio  abbreviato,  e  della  specifica
riduzione di pena per la diminuente  processuale,  posta  sempre  dal
legislatore del 2019 (art. 438, comma 1-bis, introdotto  dalla  legge
12 aprile 2019, n. 33), diminuente applicabile al semi imputabile per
eta', e non al semi imputabile per vizio di mente.  Detta  negatoria,
nell'ipotesi in cui sia stata accertata  nelle  forme  dell'incidente
probatorio l'infermita' mentale dell'imputato  -  e  quindi  superato
l'unico elemento di differenziazione, processuale, e non sostanziale,
tra la «ridotta rimproverabilita'» (secondo la definizione piu' volte
richiamata della Corte costituzionale) per eta', presunta per  legge,
e quella per infermita' di mente,  da  accertarsi  per  lo  specifico
soggetto agente - costituisce una forma di trattamento disomogeneo di
situazioni omogenee, che non rispetta il principio di  ragionevolezza
ed il presidio posto dall'art. 3 della Costituzione. 
      
    Questa Corte ha considerato, nella materia di interesse circa  il
giudizio abbreviato, l'insegnamento offerto dal giudice  delle  leggi
con  la  recente  sentenza   (n.   260/2020)   riguardo   la   tenuta
costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis del  codice  penale,  quale
norma rientrante negli spazi di discrezionalita' del legislatore. 
      
    Peraltro la richiamata pronuncia tratta  di  fattispecie  diverse
(diversita'  di  trattamento  tra   diverse   ipotesi   di   omicidio
circostanziato), ed e'  imperniata  sul  rilievo  delle  legittimita'
della scelta normativa, dipesa da apprezzamenti di politica criminale
insindacabili e non irragionevoli, di escludere il rito speciale  per
i reati che, per effetto di un'aggravante comportante la comminatoria
dell'ergastolo, comportino un «disvalore della  fattispecie  astratta
marcatamente superiore  a  quello  che  connota  la  fattispecie  non
aggravata,  e  cio'  indipendentemente  dalla  sussistenza  nel  caso
concreto  di  circostanze  attenuanti,  che   ben   potranno   essere
considerate dal giudice...». 
      
    In sostanza, quindi,  il  disvalore  oggettivo  e'  parametro  di
razionalita'  e  di   giustificata   discrezionalita'   della   norma
(processuale), e le attenuazioni  concrete  del  fatto  eventualmente
espresse  dalle  circostanze  consentono  un   adeguato   trattamento
sanzionatorio. 
      
    Si e' visto tuttavia che le circostanze attenuanti previste dagli
articoli 98 ed 89 del codice penale esprimono sia  una  identita'  di
ratio che porta, nel resto del sistema  penale,  ad  eccezione  della
materia che ci occupa, a conseguenze sanzionatone simmetriche  (anche
sub specie della finalita'  della  pena),  sia  una  peculiarita'  di
genere che le assegna  alla  figura  del  reato  circostanziato  solo
formalmente, ma  che  di  fatto  riguarda  la  categoria  della  semi
imputabilita' e della «ridotta colpevolezza/rimproverabilita'». 
      
    Se il reato e' un fatto tipico, antigiuridico e  colpevole  e  la
colpevolezza non e' soltanto dolo o colpa ma anche  riprovevolezza  e
rimproverabilita', l'imputabilita', come insegna la dottrina, e'  ben
di piu' che non una semplice condizione soggettiva  di  riferibilita'
della conseguenza del reato data dalla pena, divenendo  piuttosto  la
«condizione dell'autore che rende possibile la rimproverabilita'  del
fatto». 
      
    Donde la attenuata colpevolezza/rimproverabilita', vuoi per eta',
vuoi per malattia psichica, si pone su un  piano  del  tutto  diverso
rispetto a quello delle circostanze soggettive e, sebbene  riferibile
alla personalita' del soggetto autore del reato, esprime nondimeno un
evidente rilievo attenuativo della gravita' oggettiva, nonche'  sulla
immediata  percezione  del  disvalore  oggettivo  del   fatto   nella
comunita' ragione della legge n. 33/2019,  rilievo  che  consente  la
presente sollecitazione ad un vaglio di  costituzionalita'  dell'art.
438, comma 1-bis del codice penale, anche nell'alveo di  quanto  gia'
statuito con la sentenza n. 260/2020 della Corte costituzionale. 
      
    5. Questioni di costituzionalita' 
      
    Per quanto considerato  questa  Corte  d'Assise  ritiene  che  la
preclusione all'accesso al rito abbreviato, per i delitti puniti  con
la pena dell'ergastolo, ma commessi da persona  semi  imputabile  per
vizio parziale di mente, violi i presidi espressi dagli art.  3,  per
irragionevole disparita' di trattamento rispetto al  semi  imputabile
per eta', e  27,  comma  3-32  della  Costituzione,  che  impone  una
decisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, dei
soggetti infermi di mente. 
      
    Le  questioni  di  incostituzionalita',  nei   sensi   precisati,
sollevate dalla Difesa, non si presentano quindi infondate. 
      
    La prospettazione difensiva si estende anche  al  disposto  degli
articoli 17 e 22 del codice penale. 
      
    E' da ritenersi invece che detta comminatoria, grazie al  sistema
codicistico di bilanciamento, anche in prevalenza, delle circostanze,
ed alla specifica eccezione al divieto di prevalenza posta  dall'art.
577, u. c. del codice penale, non possa andare incontro a rilievi per
il trattamento sanzionatorio di fatto adeguatamente  modulabile,  sia
per i concreti effetti sull'entita' di pena in simmetria con il  semi
imputabile per eta', sia quindi riguardo  gli  articoli  27-32  della
Costituzione. 
      
    E' invece nella negatoria, rigida ed  assoluta,  dell'accesso  al
rito speciale ed alla ulteriore diminuente processuale  ex  art.  438
del codice di procedura penale,  che  si  ravvisa  la  necessita'  di
sollecitare il vaglio della Corte costituzionale,  per  quanto  sopra
esposto. 
      
    Anche  l'ulteriore  profilo  di  prospettata  incostituzionalita'
dell'art.  438,  comma  1-bis,  in  relazione  all'art.   111   della
Costituzione  si  presenta  manifestamente  infondato,  dovendosi  al
riguardo richiamare  quanto  precisato  dalla  Corte  costituzionale,
nella sentenza n. 260/2020 (par. 10), circa la  discrezionalita'  del
Legislatore  sulle  scelte  processuali,  nel  pieno  rispetto  delle
garanzie  di  difesa,  e  sull'opportunita'  di  celebrare   processi
pubblici per i reati puniti con l'ergastolo.  Ne'  la  prospettazione
difensiva   del   particolare   «danno   da   processo»   cagionabile
all'imputato (che ha gia' compiuto atti suicidari) dalla  pubblicita'
e solennita' (per la presenza dei giudici popolari)  dell'udienza,  e
cagionabile anche alle persone  offese,  nella  specie  figlie  della
vittima e sorelle dell'imputato (che  hanno  inviato  una  missiva  a
motivare la loro decisione di non presenziare, per non  rinnovare  la
loro sofferenza anche riguardo la condizione del  fratello  imputato)
sposta i termini della questione gia'  esaminata,  da  valutarsi  per
l'art. 111 della Costituzione esclusivamente in  riferimento  ad  una
eventualmente irragionevole  ed  assai  consistente  dilatazione  dei
tempi processuali. 
      
    Le parallele  questioni  di  legittimita'  costituzionale  svolte
dalla difesa riguardo la disciplina conseguente al  vizio  totale  di
mente ed all'art. 88 del  codice  penale  non  sono  in  primo  luogo
rilevanti nel presente procedimento, non essendovi allo  stato  degli
atti  accertamento  istruttorio  cristallizzato  in  tal  senso  ne',
comunque, l'eventuale condivisione  della  tesi  difensiva  in  punto
(sussistenza vizio totale di mente), porterebbe a decisioni di merito
sulla quale l'opzione per il rito possa incidere. 
      
    La rilevanza della questione che si solleva nel  dispositivo  che
segue e' di immediata evidenza:  l'imputato  e'  persona,  come  gia'
accertato con perizia psichiatrica svolta  con  incidente  probatorio
nel corso delle indagini preliminari, dalla capacita' di intendere  e
di volere grandemente scemata per infermita' psichica. 
      
    Ove ammesso al rito abbreviato (o dovuto ammettere,  per  effetto
della declaratoria costituzionale), ed ove condannato, la conseguente
diminuente processuale in  ogni  caso  si  riverberera'  sull'entita'
della pena, anche in ragione del disposto dell'art. 438, comma  6-ter
del codice penale.