Ricorso ex art. 127 della Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato    e    difeso    ex-lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro  la  Regione
Molise, in persona del Presidente della giunta regionale  pro-tempore
per la declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
Molise n. 2 del 25 marzo 2022 pubblicata  nel  B.U.R.  n.  17  del  4
aprile 2022. 
    Sul B.U.R. Molise del 4 aprile 2022 n. 17 e' stata pubblicata  la
legge regionale n. 2 del 25 marzo 2022 recante «Riconoscimento  della
legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.  73,  comma
1, lettera a), del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,
concernente: «Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schermi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42» e successive modificazioni». 
    L'art. 2 della legge in esame recita: 
        «1. Agli oneri derivanti dalla presente  legge,  quantificati
in complessivi euro 50.565,92, per l'anno 2021, si' provvede mediante
variazione compensativa di spesa anno 2021, in competenza ed in cassa
dal programma 1 - missione 20 -  titolo  1  -  macroaggregato  110  -
capitolo 80003 - Accantonamento annuale per il  fondo  rischi  legali
(fondo rischi da contenzioso) (-euro 50.565,92) ai capitoli di spesa:
programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 101 -  capitolo
34167  -  Finanziamenti  vincolati  FSN   -   legge   n.   662/96   -
collaborazioni coordinate a progetto (euro 43.402,71); programma 1  -
missione 13 - titolo 1  -  macroaggregato  101  -  capitolo  34172  -
Finanziamenti vincolati FSN - legge  n.  662/96  -  altri  contributi
sociali effettivi N.A.C. (euro 5.219,17); programma 1 - missione 13 -
titolo  1  -  macroaggregato  102  -  capitolo  34168   Finanziamenti
vincolati FSN - legge n. 662/96 - imposta regionale  sulle  attivita'
produttive IRAP (euro 1.944,04). 
        2. A seguito dell'attuazione  dei  profili  finanziari  della
presente  legge,  le  strutture  regionali  competenti   adottano   i
provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti
ai sensi dell'art. 1.» 
    La norma in esame individua la copertura degli oneri relativi  ai
debiti fuori bilancio riconosciuti all'art. 1 della  medesima  legge,
derivanti da  sentenze  esecutive,  sulle  risorse  del  bilancio  di
previsione 2021-2023, esercizio  2021,  pur  essendo  tale  esercizio
ormai decorso. 
    Tale disposizione,  individuando  la  copertura  con  riferimento
all'esercizio 2021,  e'  in  contrasto  con  il  principio  contabile
dell'annualita'  del  bilancio  di  cui  all'art.   3   del   decreto
legislativo n. 118/2011 e viola pertanto l'art. 117,  secondo  comma,
lettera e) della Cost., riguardante la potesta' legislativa esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Si impugna pertanto la suddetta disposizione, ai sensi  dell'art.
127 della Costituzione, per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 2 del
25 marzo 2022 della Regione Molise per violazione dell'art. 117 comma
2 lettera e) della Costituzione in relazione all'art. 3  del  decreto
legislativo n. 118/2011 e, in  particolare,  al  principio  contabile
dell'annualita' del bilancio espresso  nel  principio  applicato  9.1
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2021  in  materia  di
debiti fuori bilancio. 
    Occorre premettere che, con deliberazione di giunta regionale  n.
406 del 30 novembre 2021 e' stata disposta la variazione di  bilancio
mediante utilizzo dell'accantonamento annuale  per  il  fondo  rischi
legali. 
    Successivamente, con deliberazione della giunta regionale n.  479
in data 29 dicembre 2021 (pubblicata sul B.U.R. Molise n.  2  del  15
gennaio 2022 parte I,  pag.  75  e  ss.gg.)  e'  stata  approvata  la
proposta di legge di riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  in
parola. Solo con la successiva legge in esame n. 2 del 2022 pero'  il
Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge. 
    Secondo la regione la richiamata variazione compensativa dovrebbe
intendersi come gia' effettuata nel  2021  e,  pertanto,  sebbene  la
legge n. 2 sia stata promulgata n. 2022, l'art. 2 della stessa poteva
limitarsi a  far  riferimento,  piu'  semplicemente,  alla  copertura
finanziaria gia' disposta con riguardo all'esercizio 2021. 
    Considerata la natura e  l'esercizio  contabile  della  copertura
(utilizzo fondo rischi legali per esercizio 2021), nonche' la  natura
del debito (sentenze esecutive), l'Ente sostiene di  aver  provveduto
all'impegno  di  spesa  nell'esercizio  2021  in  data  31  dicembre,
ritenendo che la scadenza dell'obbligazione ricadesse  nell'esercizio
di emersione del debito e vincolando il solo  pagamento  all'avvenuto
riconoscimento del debito stesso da parte del Consiglio regionale. 
    Tuttavia, sebbene il comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo
n. 118/2011 consenta il riconoscimento della legittimita' dei  debiti
fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) (sentenze esecutive) sia
al Consiglio regionale sia alla Giunta regionale, la Regione  Molise,
con  la  promulgazione  della  legge  in  esame,  ha  attribuito   la
competenza del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in  questione
al Consiglio regionale che, dunque, solo con la legge 2 del  2022  ha
riconosciuto la legittimita' dei debiti fuori bilancio della  Regione
Molise. 
    L'art. 1 della suddetta legge recita, infatti, testualmente: 
        «1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a),  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  e  successive
modificazioni, con la presente legge e' riconosciuta la  legittimita'
dei debiti fuori bilancio della Regione Molise, derivanti da sentenze
esecutive, per il valore  complessivo  di  euro  50.565,92,  elencati
nella tabella A allegata alla presente legge». 
    Occorre allora richiamare quanto prevede il  principio  applicato
9.1 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2021  in  materia
di debiti fuori bilancio. L'anzidetta  disposizione  statale  prevede
che «L'emersione di debiti, assunti dall'ente e non registrati quando
l'obbligazione e'  sorta,  comporta  la  necessita'  di  attivare  la
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio,
prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in  cui  le
relative  obbligazioni  sono  esigibili.   Nel   caso   in   cui   il
riconoscimento    intervenga    successivamente     alla     scadenza
dell'obbligazione, la spesa e' impegnata  nell'esercizio  in  cui  il
debito fuori bilancio e' riconosciuto». 
    La Regione, in altri termini, non  poteva  impegnare  le  risorse
prima  del  riconoscimento  del   debito   fuori   bilancio,   e   il
riconoscimento, nel caso in esame, e'  avvenuto  solo  con  la  legge
regionale de qua. 
    L'intera operazione di riconoscimento dei debiti  fuori  bilancio
deve, pertanto, essere imputata al 2022, ovvero attribuendo tanto gli
oneri quanto le rispettive variazioni di bilancio (e relativi impegni
di spesa) all'esercizio in cui i debiti sono riconosciuti  con  legge
regionale in argomento (esercizio 2022). 
    Cio' comporta che gli impegni gia'  imputati  all'esercizio  2021
debbano essere cancellati,  utilizzando  gli  accantonamenti  che  vi
hanno fornito copertura per  le  variazioni  relative  al  2022.  Gli
impegni registrati nel 2021, prima del  riconoscimento  dei  relativi
debiti fuori bilancio, non dovranno risultare nel rendiconto 2021.