Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex-lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Molise, in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge Molise n. 2 del 25 marzo 2022 pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 4 aprile 2022. Sul B.U.R. Molise del 4 aprile 2022 n. 17 e' stata pubblicata la legge regionale n. 2 del 25 marzo 2022 recante «Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schermi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modificazioni». L'art. 2 della legge in esame recita: «1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 50.565,92, per l'anno 2021, si' provvede mediante variazione compensativa di spesa anno 2021, in competenza ed in cassa dal programma 1 - missione 20 - titolo 1 - macroaggregato 110 - capitolo 80003 - Accantonamento annuale per il fondo rischi legali (fondo rischi da contenzioso) (-euro 50.565,92) ai capitoli di spesa: programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 101 - capitolo 34167 - Finanziamenti vincolati FSN - legge n. 662/96 - collaborazioni coordinate a progetto (euro 43.402,71); programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 101 - capitolo 34172 - Finanziamenti vincolati FSN - legge n. 662/96 - altri contributi sociali effettivi N.A.C. (euro 5.219,17); programma 1 - missione 13 - titolo 1 - macroaggregato 102 - capitolo 34168 Finanziamenti vincolati FSN - legge n. 662/96 - imposta regionale sulle attivita' produttive IRAP (euro 1.944,04). 2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari della presente legge, le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.» La norma in esame individua la copertura degli oneri relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti all'art. 1 della medesima legge, derivanti da sentenze esecutive, sulle risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, pur essendo tale esercizio ormai decorso. Tale disposizione, individuando la copertura con riferimento all'esercizio 2021, e' in contrasto con il principio contabile dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e viola pertanto l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Cost., riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Si impugna pertanto la suddetta disposizione, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per il seguente Motivo 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 2 del 25 marzo 2022 della Regione Molise per violazione dell'art. 117 comma 2 lettera e) della Costituzione in relazione all'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e, in particolare, al principio contabile dell'annualita' del bilancio espresso nel principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2021 in materia di debiti fuori bilancio. Occorre premettere che, con deliberazione di giunta regionale n. 406 del 30 novembre 2021 e' stata disposta la variazione di bilancio mediante utilizzo dell'accantonamento annuale per il fondo rischi legali. Successivamente, con deliberazione della giunta regionale n. 479 in data 29 dicembre 2021 (pubblicata sul B.U.R. Molise n. 2 del 15 gennaio 2022 parte I, pag. 75 e ss.gg.) e' stata approvata la proposta di legge di riconoscimento del debito fuori bilancio in parola. Solo con la successiva legge in esame n. 2 del 2022 pero' il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge. Secondo la regione la richiamata variazione compensativa dovrebbe intendersi come gia' effettuata nel 2021 e, pertanto, sebbene la legge n. 2 sia stata promulgata n. 2022, l'art. 2 della stessa poteva limitarsi a far riferimento, piu' semplicemente, alla copertura finanziaria gia' disposta con riguardo all'esercizio 2021. Considerata la natura e l'esercizio contabile della copertura (utilizzo fondo rischi legali per esercizio 2021), nonche' la natura del debito (sentenze esecutive), l'Ente sostiene di aver provveduto all'impegno di spesa nell'esercizio 2021 in data 31 dicembre, ritenendo che la scadenza dell'obbligazione ricadesse nell'esercizio di emersione del debito e vincolando il solo pagamento all'avvenuto riconoscimento del debito stesso da parte del Consiglio regionale. Tuttavia, sebbene il comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 consenta il riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) (sentenze esecutive) sia al Consiglio regionale sia alla Giunta regionale, la Regione Molise, con la promulgazione della legge in esame, ha attribuito la competenza del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in questione al Consiglio regionale che, dunque, solo con la legge 2 del 2022 ha riconosciuto la legittimita' dei debiti fuori bilancio della Regione Molise. L'art. 1 della suddetta legge recita, infatti, testualmente: «1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, con la presente legge e' riconosciuta la legittimita' dei debiti fuori bilancio della Regione Molise, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 50.565,92, elencati nella tabella A allegata alla presente legge». Occorre allora richiamare quanto prevede il principio applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2021 in materia di debiti fuori bilancio. L'anzidetta disposizione statale prevede che «L'emersione di debiti, assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione e' sorta, comporta la necessita' di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa e' impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio e' riconosciuto». La Regione, in altri termini, non poteva impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio, e il riconoscimento, nel caso in esame, e' avvenuto solo con la legge regionale de qua. L'intera operazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve, pertanto, essere imputata al 2022, ovvero attribuendo tanto gli oneri quanto le rispettive variazioni di bilancio (e relativi impegni di spesa) all'esercizio in cui i debiti sono riconosciuti con legge regionale in argomento (esercizio 2022). Cio' comporta che gli impegni gia' imputati all'esercizio 2021 debbano essere cancellati, utilizzando gli accantonamenti che vi hanno fornito copertura per le variazioni relative al 2022. Gli impegni registrati nel 2021, prima del riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio, non dovranno risultare nel rendiconto 2021.