Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  nell'interesse   del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della
Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587),  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (cod.  fiscale
80224030587), presso i cui uffici in Roma - via dei Portoghesi n.  12
-  e'  domiciliato  (numero   fax   06.96.51.40.00,   indirizzo   PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  nei  confronti   della   Regione
Siciliana, in persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  pro
tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  della
legge regionale 8 aprile  2022,  n.  6,  recante  «Istituzione  della
giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908», pubblicata
nel B.U.R.  Sicilia  n.  17  del  15  aprile  2022  in  virtu'  della
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2022. 
    La Regione Siciliana ha emanato la legge  regionale  in  epigrafe
indicata, la quale - nel  suo  complesso  -  non  risulta  rispettosa
dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi  di  spesa  di  cui
all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di  doverla
impugnare, ed a tanto in effetti si  provvede  mediante  il  presente
ricorso. 
    Contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, nonche'
con l'art. 19, comma 2, della legge n. 196/2009,  e  con  l'art.  38,
comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011. 
    1. La legge regionale in parola dispone testualmente come segue: 
        «Art.  1.  Istituzione  della  giornata  della  memoria   del
terremoto di Messina del 1908. 
        1. La regione, al fine di non perdere la memoria  storica  di
quanti perirono a causa del terremoto e del maremoto che colpirono la
citta' di Messina nel 1908, istituisce la giornata della memoria  del
terremoto di Messina del 1908, che sara' celebrata il 28 dicembre  di
ogni anno. 
        Art. 2. Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre
1908. 
        1. In occasione  della  giornata  della  memoria  la  regione
promuove,  anche  mediante  concessione   del   proprio   patrocinio,
l'organizzazione di  manifestazioni,  cerimonie  e  altre  iniziative
nonche' momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle  scuole
di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la
conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908. 
        2. In occasione della  giornata  della  memoria  e'  promossa
anche  la  rievocazione   della   storia   di   grande   solidarieta'
internazionale che ha contraddistinto il soccorso ai  superstiti  nei
giorni immediatamente successivi all'evento. 
        Art. 3. Valorizzazione della ricorrenza. 
        1.  Il  Museo  interdisciplinare  regionale  di  Messina   e'
autorizzato, nell'ambito delle proprie prerogative  e  competenze,  a
intraprendere  le  opportune  iniziative  al  fine  di  una  maggiore
valorizzazione del ricordo del terremoto del 1908,  in  raccordo  con
l'Assessorato  regionale  dei   beni   culturali   e   dell'identita'
siciliana. 
        Art. 4. Entrata in vigore. 
        1.  La  presente  legge  sara'  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera'  in  vigore  il  giorno
stesso della sua pubblicazione. 
        2. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di
farla osservare come legge della regione». 
        L'art. 2 dianzi trascritto prevede invero - nell'ambito della
istituzione della «Giornata della memoria del  terremoto  di  Messina
del 1908» i seguenti interventi: la concessione del patrocinio  della
regione,  l'organizzazione  di  manifestazioni,  cerimonie  e   altre
iniziative, momenti di riflessione  e  approfondimento,  anche  nelle
scuole di ogni ordine e grado e  nelle  sedi  istituzionali,  atti  a
favorire la conoscenza  dei  fatti  storici  del  28  dicembre  1908,
nonche' iniziative per la promozione della rievocazione della  storia
di solidarieta' internazionale che ha contraddistinto il soccorso  ai
superstiti nei giorni immediatamente successivi all'evento. 
        La legge regionale, a fronte di tale iniziative «rievocative»
di vario genere che saranno assunte annualmente (in  occasione  della
giornata istituita per il 28 dicembre di ogni  anno)  non  ne  indica
tuttavia, nemmeno in via presuntiva, la quantificazione dei  relativi
oneri finanziari a  carico  dell'Ente  Regionale,  gravando  comunque
sulla spesa del bilancio regionale, ne' indica  le  risorse  con  cui
farvi fronte. 
        Pertanto la legge  regionale  de  qua,  comportando  oneri  a
carico del bilancio regionale non quantificati, si pone in  contrasto
con l'obbligo di copertura finanziaria delle norme (anche  regionali)
che comportino nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci  pubblici,
e quindi viola l'art. 81, terzo comma, della  Costituzione,  a  mente
del quale - giova  ricordare  -  «ogni  legge  che  importi  nuovi  o
maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». 
    2.  Quali  norme  nazionali  attuative  dell'anzidetto   precetto
costituzionale, e  dunque  quali  norme  interposte  nell'ambito  del
presente giudizio, vengono qui ad interesse: 
        l'art. 19, comma 2, della legge  n.  196/2009,  a  mente  del
quale, «ai sensi dell'art. 81, terzo comma,  della  Costituzione,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  a
indicare la copertura finanziaria alle leggi che  prevedano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza  di  altre
amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento  di  nuove
funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse  attribuite»,  e  per
cui «a tal fine  utilizzano  le  metodologie  di  copertura  previste
dall'art. 17»; 
        l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n.  118/2011,  in
base al quale «le leggi regionali che  prevedono  spese  a  carattere
continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione  e  indicano  l'onere  a
regime (...)». 
    Lo stesso «Testo coordinato delle norme in materia di bilancio  e
contabilita'  applicabili  alla  Regione  Siciliana»,  approvato  con
decreto del presidente della regione in data 17 marzo  2004,  prevede
diffusamente all'art. 14 quanto segue: 
        «1. Le leggi della regione che  importino  nuove  o  maggiori
spese, ovvero minori entrate, devono indicare la  relativa  copertura
finanziaria che e' determinata esclusivamente attraverso le  seguenti
modalita': 
          a) mediante l'utilizzo delle somme  accantonate  nei  fondi
globali  previsti  dall'art.  10,  restando  precluso  l'utilizzo  di
accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; 
          b)  mediante   riduzione   di   precedenti   autorizzazioni
legislative di spesa; 
          c) mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso
esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti  con  entrate
in conto capitale. 
        2.  I  disegni  di  legge  di  iniziativa   governativa   che
comportino nuove o maggiori  spese,  ovvero  minori  entrate,  devono
essere  corredati  di  una  relazione   tecnica   predisposta   dalle
amministrazioni competenti e  verificata  dall'Assessorato  regionale
del bilancio e delle  finanze  per  la  quantificazione  degli  oneri
recati  da  ciascuna  disposizione   e   delle   relative   coperture
finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente  e  per  le
minori entrate, degli oneri annuali  fino  alla  completa  attuazione
delle norme e, per la spesa  in  conto  capitale,  della  modulazione
relativa agli anni compresi nel  bilancio  pluriennale  e  dell'onere
complessivo. 
        3. Per i disegni di  legge  di  iniziativa  parlamentare  che
comportino nuove o maggiori  spese  ovvero  minori  entrate,  esitati
dalle competenti commissioni  di  merito,  la  Commissione  bilancio,
finanze e programmazione, preliminarmente all'esame,  deve  acquisire
da parte del Governo regionale la relazione di cui  al  comma  2,  ai
fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri. 
        4. La Commissione bilancio, finanze  e  programmazione  deve,
altresi',  richiedere  al  Governo  l'aggiornamento  della  relazione
tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di cui ai commi 2 e  3
abbiano subito modifiche o emendamenti comportanti nuovi  o  maggiori
oneri. 
        5. Le leggi della regione che autorizzano spese per  un  solo
anno  indicano   la   relativa   copertura   finanziaria   a   carico
dell'esercizio cui si riferiscono. 
        6. Le leggi della regione  che  autorizzano  spese  in  conto
capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare complessivo
della spesa per tutto il periodo della  loro  efficacia,  nonche'  le
quote di competenza relative al primo anno e quelle  a  carico  degli
anni  successivi  considerati  nel  bilancio   pluriennale   vigente;
indicano altresi' la copertura finanziaria per gli anni medesimi  che
deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge
di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le  quote
ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale
possono  essere  rimodulate  nei  limiti  dell'ammontare  complessivo
autorizzato dalle relative leggi di spesa. 
        7. L'amministrazione regionale  puo'  stipulare  contratti  o
comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle
leggi pluriennali di cui al comma precedente.  I  relativi  pagamenti
devono comunque essere  contenuti  nei  limiti  delle  autorizzazioni
annuali di cassa. 
        8. Le leggi della regione che autorizzano  spese  correnti  a
carattere  permanente  quantificano  l'onere  annuale  previsto   per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale  vigente  e  ne
indicano la relativa copertura  finanziaria  a  carico  del  bilancio
medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in
cui  non  si  tratti  di  spese  obbligatorie,  possono  rinviare  la
quantificazione dell'onere  annuo  alla  legge  di  approvazione  del
bilancio. 
        9. Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30  novembre
non  possono  recare  oneri  a  carico  del  bilancio  di  competenza
dell'esercizio  in  corso,  salvo  casi  di  particolare  urgenza   e
necessita'». 
    Tale articolo costituisce la riscrittura dell'art. 7 della  legge
regionale Sicilia n. 47/1977. 
    3. Giova anche rammentare, al fine dell'accoglimento del presente
ricorso,  che  codesta  Corte  costituzionale,  in  altra   consimile
vertenza attivata nei confronti della stessa  Regione  Siciliana,  ha
sancito quanto segue (sentenza n. 226 del 2 dicembre 2021): 
        «9.4. - Questa Corte, anche con particolare riferimento  alla
Regione  Siciliana,  ha  affermato  che  il   canone   costituzionale
dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione "opera direttamente,  a
prescindere  dall'esistenza  di  norme  interposte"   (ex   plurimis,
sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti
territoriali ad autonomia speciale, precisando inoltre che lo  stesso
statuto  della  Regione  Siciliana,  nell'attribuire   alla   regione
competenza  legislativa  esclusiva  su  determinate  materie  e,  tra
queste, quella dello stato giuridico ed economico degli  impiegati  e
funzionari della regione (art. 14, lettera q), ne ammette l'esercizio
"nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato" (sentenza. n. 235
del 2020). 
        9.5.  -  Tra  le  disposizioni  direttamente  attuative   del
precetto costituzionale deve rammentarsi in  primo  luogo  l'art.  19
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica) in forza del quale si prescrive, anche nei confronti  delle
regioni, la previa  quantificazione  della  spesa  quale  presupposto
della copertura finanziaria ("per  l'evidente  motivo  che  non  puo'
essere assoggettata a  copertura  un'entita'  indefinita":  cosi'  la
sentenza n. 147 del 2018),  con  rinvio,  quanto  alle  modalita'  di
copertura, all'art. 17 della medesima legge di  contabilita'.  Devono
poi  richiamarsi  le  disposizioni  -   ulteriormente   specificative
dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione - contenute nel decreto
legislativo n. 118 del 2011 e, in particolare, nell'art. 38, comma 1,
a mente del quale "le leggi regionali che prevedono spese a carattere
continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione  e  indicano  l'onere  a
regime..."; solamente  nel  caso  in  cui  non  si  tratti  di  spese
obbligatorie possono rinviare  le  quantificazioni  dell'onere  annuo
alla legge di bilancio. 
        La suddetta regola,  peraltro,  e'  gia'  da  tempo  presente
nell'ordinamento regionale, considerato che anche la legge  regionale
n. 47 del 1977, all'art. 7, comma 8,  prevede  che  "le  leggi  della
regione  che  autorizzano  spese  correnti  a  carattere   permanente
quantificano  l'onere  annuale  previsto  per  ciascuno  degli   anni
compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano  la  relativa
copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo.  Esse  indicano
inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui  non  si  tratti  di
spese obbligatorie, possono rinviare  la  quantificazione  dell'onere
annuo alla legge di approvazione del bilancio"».