Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12. 
    Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente  della
Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma  2,  della  legge  regionale  della
Valle d'Aosta n. 8  del  30  maggio  2022  recante  «Disposizioni  in
materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di  edilizia
residenziale pubblica», come da delibera del Consiglio  dei  ministri
del 28 luglio 2022. 
    Sul BUR n. 30 del 7 giugno 2022 della  Valle  d'Aosta,  e'  stata
pubblicata la legge  regionale  n.  8  del  30  maggio  2022  recante
«Disposizioni  in  materia  di  interventi  di  riqualificazione  del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica». 
    L'art. 3 comma  2  della  citata  l.r.  viola  norme  e  principi
costituzionali direttamente applicabili anche alle autonomie speciali
eccedendo comunque dalle competenze  attribuite  alla  Regione  Valle
d'Aosta dallo statuto  speciale  di  autonomia  approvato  con  legge
costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948. 
    L'art. 3 comma 2 recita: 
        «Al  fine  di  assicurare  il  reclutamento   del   personale
necessario per il funzionamento della struttura di progetto di cui al
comma 1 in tempi compatibili con  l'avvio  degli  interventi  di  cui
all'art. 1, limitatamente all'anno 2022, e' autorizzata l'assunzione,
da parte dell'ARER, di due unita' di  personale  non  dirigenziale  a
tempo determinato, per un periodo massimo di trentasei mesi,  in  via
straordinaria e urgente, anche in deroga alla disciplina prevista dal
Reg. reg. 12 febbraio 2013, n. 1  (Nuove  disposizioni  sull'accesso,
sulle  modalita'  e  sui  criteri  per  l'assunzione  del   personale
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione del Reg. reg. 11  dicembre  1996,  n.  6),
fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua  francese
o italiana ai sensi dell'art. 16 del medesimo regolamento  regionale.
L'assunzione  avviene  mediante  indizione  di   apposite   procedure
selettive con modalita'  semplificate  di  svolgimento  delle  prove,
assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova  orale
nella quale e' accertato anche il possesso di conoscenze informatiche
e  digitali.  I  bandi  delle  predette  procedure   selettive   sono
pubblicati, entro il 31 dicembre 2022,  nell'Albo  notiziario  e  nel
sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che la suddetta  disposizione
sia in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera l),  97
e 3 Cost. e, pertanto, viene impugnata ai sensi dell'art.  127  Cost.
per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    Illegittimita' dell'art. 3, comma 2, della l.r. Valle d'Aosta  n.
8/2022 per contrasto con gli articoli 117, secondo comma lettera  l),
97 e 3 Cost. e, quali norme interposte, con gli articoli 35, comma 3,
lettera a) e 35-quater del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
nonche' con l'art. 2, comma 1, lettera a) dello statuto  speciale  di
autonomia, approvato con legge costituzionale n. 4  del  26  febbraio
1948. 
    L'art. 3, comma 2, della l.r. impugnata stabilisce  che,  per  il
funzionamento della struttura di progetto,  in  via  straordinaria  e
urgente, e' autorizzata l'assunzione, da parte dell'Azienda regionale
edilizia residenziale - ARER (1) , di due  unita'  di  personale  non
dirigenziale a tempo determinato, con procedura selettiva per  titoli
ed una prova orale. 
    La norma prevede che i bandi delle predette  procedure  selettive
siano pubblicati, entro il 31 dicembre 2022, nell'Albo  notiziario  e
nel sito istituzionale dell'ARER per quindici giorni consecutivi. 
    Tale  disposizione  si  discosta  da  quanto  previsto  dall'art.
35-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  n.  165  del
2001, recentemente introdotto dal decreto-legge 30  aprile  2022,  n.
36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, a norma del quale i
concorsi  per  l'assunzione  di  personale  non  dirigenziale   delle
amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2  dello  stesso  decreto
legislativo n. 165/2001 devono prevedere l'espletamento di almeno una
prova scritta, anche a  contenuto  teorico-pratico  e  di  una  prova
orale, comprendente l'accertamento della  conoscenza  di  almeno  una
lingua straniera (2) . 
    E' del pari illegittimo l'ultimo periodo del comma 2, del  citato
art.  3,  relativo  alla  pubblicazione  dei  bandi  delle  procedure
selettive nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER, in
quanto tali  forme  di  pubblicazione  non  garantiscono  un'adeguata
pubblicita' e capacita' di diffusione dell'informazione. 
    Infatti, non prevedendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
quantomeno di un avviso di concorso contenente gli estremi del  bando
e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle
domande, la disposizione e' in contrasto con la disciplina  dell'art.
4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487
(«Regolamento  recante  norme  sull'accesso   agli   impieghi   nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi») (3) , il quale prevede che: 
        «1. Le domande di ammissione al concorso,  redatte  in  carta
semplice, devono essere indirizzate e  presentate  direttamente  o  a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i
concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine  perentorio  di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
        1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione  del
bando nella  Gazzetta  Ufficiale  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
sostituita dalla pubblicazione di un avviso  di  concorso  contenente
gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine  per
la presentazione delle domande». 
    Anche ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo  n.
165/2001: 
        «Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni
si conformano ai seguenti principi: 
          a) adeguata pubblicita'  della  selezione  e  modalita'  di
svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'    e    assicurino
economicita' e celerita' di espletamento,...» 
    Adeguata pubblicita' della selezione che,  invece,  nel  caso  di
specie,  non   appare   sufficientemente   assicurata   mediante   la
pubblicazione  dei  bandi  nel  solo  Albo  notiziario  e  nel   sito
istituzionale dell'ARER, dal  momento  che  non  tutti  i  potenziali
candidati potrebbero venirne a conoscenza (4) . 
    Si richiama  al  riguardo  quanto  precisato  dalla  Corte  nella
sentenza n. 190/2022: 
        «La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato
che la disciplina del rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  pubblici
rientra  nella  materia  "ordinamento  civile",  attribuita  in   via
esclusiva  al  legislatore  statale  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10  del  2019).  Cio'
comporta  che  le  Regioni  non  possono  alterare  le   regole   che
disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza  n.  282  del
2004). 
    Questa Corte ha inoltre ribadito,  anche  recentemente,  che  "la
materia  dell'ordinamento  civile,  riservata  in  via  esclusiva  al
legislatore statale, investe la disciplina del trattamento  economico
e  giuridico  dei  dipendenti  pubblici  e   ricomprende   tutte   le
disposizioni che incidono sulla regolazione del  rapporto  di  lavoro
(ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del  2016,  n.
180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257  del
2020)" (sentenza n. 25 del 2021). 
    La   giurisprudenza   costituzionale   e',   altresi',   costante
nell'affermare che i principi desumibili dal decreto  legislativo  n.
165  del   2001   costituiscono   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale della Repubblica. I  principi  desumibili  da  tali
norme  si  impongono,  proprio  in  ragione  della   loro   rilevanza
economico-sociale, anche alle  Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
Province autonome di Trento e Bolzano (in tal senso, sentenze  n.  93
del 2019, n. 201 e n. 178 del 2018). 
    Con riguardo alla disciplina dei rapporti di  lavoro  pubblico  e
alla loro contrattualizzazione, e' stato affermato  da  questa  Corte
che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono
tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa  al
precetto costituzionale di eguaglianza,  di  garantire  l'uniformita'
nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di  diritto  che
disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono  anche
alle Regioni a statuto speciale ..." (sentenza n. 154 del 2019; nello
stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del  2017,  n.
225 e n. 77 del 2013)». 
    Ne risulta che la competenza regionale incontra,  secondo  quanto
previsto dallo stesso statuto della Valle d'Aosta, limiti analoghi  a
quelli   derivanti    dalle    norme    fondamentali    di    riforma
economico-sociale della Repubblica (cfr. la sentenza n. 172/2018)  e,
conseguentemente, quelli specificati dalle citate norme interposte. 
    Tra l'altro, l'esigenza che le Regioni  rispettino  la  ordinaria
disciplina dettata anche per le procedure selettive pubbliche e' gia'
stata affermata dalla Corte: 
        «Nella giurisprudenza  costituzionale  e'  stata  piu'  volte
sancita l'indefettibilita'  del  concorso  pubblico  come  canale  di
accesso   pressoche'   esclusivo   nei    ruoli    delle    pubbliche
amministrazioni, "in linea con il principio di uguaglianza e i canoni
di imparzialita' e di buon andamento [...] ex articoli 3 e 97  Cost."
(ex plurimis, sentenza n. 28 del 2013). Gia' in passato questa  Corte
ha ritenuto ingiustificato il mancato ricorso a detta forma, generale
e  ordinaria,  di   reclutamento   del   personale   della   pubblica
amministrazione» (sentenza n. 227/2013, par. 4). 
    Per quanto esposto, le disposizioni dell'art. 3, comma 2  violano
i principi relativi alla parita' di accesso alle procedure  selettive
e alla garanzia di un adeguato livello  di  competenze,  contrastando
con  le  disposizioni  nazionali  richiamate,  in  violazione   degli
articoli 117, secondo comma, lettera l), 97 e 3 Cost. 
    Sebbene,  dunque,  la  Regione  autonoma  Valle   d'Aosta   abbia
competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e  degli
enti dipendenti dalla Regione e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale (art. 2, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 26
febbraio  1948,  n.  4  (5)  ,  tuttavia  nell'esercizio  delle   sue
competenze e' tenuta - ai  sensi  dell'art.  2  dello  statuto  -  al
rispetto delle disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  n.
165/2001   che   costituiscono   norme   fondamentali   di    riforma
economico-sociale della Repubblica. 
    In ragione  di  quanto  sopra  esposto  si  ritiene,  dunque  che
sussistano i presupposti per la declaratoria  di  incostituzionalita'
dell'art. 3, comma 2, della l.r. Valle d'Aosta  n.  8  del  2022  per
contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera l),  il  quale
riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di  ordinamento
civile, nonche' per contrasto con gli articoli 97 (principio del buon
andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione) e 3 (principi di
uguaglianza  e  di  parita'  di  accesso  alle  procedure   pubbliche
selettive) Cost., anche per violazione degli articoli 35  comma  3  e
35-quater comma 1, lettera a), del decreto legislativo  n.  165/2001,
quali norme interposte. 

(1) L'ARER della Valle d'Aosta  e'  costituito  quale  ente  pubblico
    economico,  strumentale  della  Regione,   dotato   di   autonoma
    personalita'  giuridica.  L'azienda  e'  stata   istituita,   per
    trasformazione  dello  IACP  (Istituto  autonomo  per   le   case
    popolari), con legge regionale 9 settembre 1999,  n.  30  con  il
    compito di svolgere funzioni tese a soddisfare il  fabbisogno  di
    edilizia residenziale pubblica, nel quadro  della  programmazione
    regionale e degli enti locali. 

(2) L'art. 35-quater del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
    (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
    amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
    maggio 2001, n. 106, S.O., recante Procedimento per  l'assunzione
    del personale non dirigenziale, dispone che «1.  I  concorsi  per
    l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni
    di cui all'art. 1, comma 2,  ivi  inclusi  quelli  indetti  dalla
    Commissione per l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione
    delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma
    5, ed esclusi quelli relativi al personale  di  cui  all'art.  3,
    prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a
    contenuto teorico-pratico, e di  una  prova  orale,  comprendente
    l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai
    sensi dell'art.  37.  Le  prove  di  esame  sono  finalizzate  ad
    accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle
    conoscenze e  delle  capacita'  logico-tecniche,  comportamentali
    nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
    devono  essere  specificate  nel  bando  e  definite  in  maniera
    coerente  con  la  natura  dell'impiego,  ovvero  delle  abilita'
    residue nel caso dei soggetti di cui all'art. 1, comma  1,  della
    legge  12  marzo  1999,  n.  68.  Per  profili  iniziali  e   non
    specializzati,  le  prove  di  esame  danno  particolare  rilievo
    all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse  quelle
    relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame  e
    le  relative  modalita'  di  svolgimento  e   correzione   devono
    contemperare l'ampiezza e la profondita' della valutazione  delle
    competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare  tempi
    rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai  principi
    espressi nel comma 2». 

(3) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994  e'  stato
    emanato in attuazione dell'art. 41  del  decreto  legislativo  n.
    29/1993, decreto poi trasfuso nel successivo decreto  legislativo
    n. 165/2001, il quale, all'art. 1 comma 3, espressamente  dispone
    che  «3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono
    principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione.
    Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto
    delle  peculiarita'  dei  rispettivi  ordinamenti.   I   principi
    desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  e
    successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15
    marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
    costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale  e  per
    le Province autonome di Trento e di Bolzano,  norme  fondamentali
    di riforma economico-sociale della Repubblica». 

(4) Per il futuro, peraltro, l'art. 35-ter del decreto legislativo n.
    165/2001 dispone al comma 2-bis che «A decorrere  dall'anno  2023
    la  pubblicazione  delle  procedure  di  reclutamento  nei   siti
    istituzionali e sul Portale unico  del  reclutamento  esonera  le
    amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali,  dall'obbligo
    di  pubblicazione  delle  selezioni  pubbliche   nella   Gazzetta
    Ufficiale», con cio' implicitamente affermando che fino ad allora
    la Gazzetta Ufficiale si pone  quale  mezzo  idoneo  di  adeguata
    pubblicita' della procedura selettiva. 

(5) L'art. 2 primo comma lettera a)  della  legge  costituzionale  26
    febbraio  1948,  n.  4  prevede  che  «2.  In  armonia   con   la
    Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento  giuridico   della
    Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali  e  degli
    interessi  nazionali,  nonche'  delle  norme  fondamentali  delle
    riforme  economico-sociali  della  Repubblica,  la   Regione   ha
    potesta' legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli
    uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed
    economico del personale».