Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione,  nell'interesse  del
Presidente del Consiglio dei ministri  pro  tempore  (codice  fiscale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   n.   80188230587),
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato
(cod. fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma,  Via  dei
Portoghesi n. 12 e domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00,  indirizzo
pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it). 
    Nei confronti della Regione Abruzzo, in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 2  della  legge  regionale  9
giugno 2022, n. 9,  recante  «Disciplina  modalita'  di  assegnazione
delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a  uso
idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante  norme
comuni per il mercato interno  dell'energia  elettrica)»,  pubblicata
sul B.U.R.  Abruzzo  n.  73  del  15  giugno  2022  in  virtu'  della
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2022. 
    La Regione Abruzzo ha emanato  la  legge  regionale  in  epigrafe
indicata (legge regionale n. 9/2022),  il  cui  art.  2  non  risulta
rispettoso  degli  ambiti  costituzionali  di  competenza   regionale
discendenti dall'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera  e),
della Costituzione. 
    Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di  doverla
impugnare, ed a tanto in effetti si  provvede  mediante  il  presente
ricorso. 
Contrasto con l'art. 117, primo comma, e secondo comma,  lettera  e),
della Costituzione, in relazione all'art. 12 del decreto  legislativo
n. 79/1999, ed all'art. 12 della direttiva UE n. 2006/123 in data  12
dicembre 2006 del Parlamento e del Consiglio. 
    1. La legge regionale Abruzzo n. 9/2022 e' stata promulgata  onde
dare espressa attuazione  all'art.  12  del  decreto  legislativo  n.
79/1999, norma nazionale la quale - a  propria  volta  -  costituisce
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica». 
    L'art. 2 della legge regionale de qua  e'  rubricato  «Ambito  di
esclusione», e dispone  testualmente  al  comma  1  come  segue:  «Le
disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle  grandi
concessioni di derivazione idroelettrica volte  a  soddisfare  almeno
l'80  per  cento  del   consumo   energetico   annuo   del   soggetto
autoproduttore, secondo quanto disposto dall'art.  2,  comma  2,  del
decreto legislativo  n.  79  del  1999.  Il  mancato  rispetto  della
percentuale di cui al presente comma per due annualita' del  triennio
di riferimento, comporta  la  decadenza  dal  diritto  a  derivare  e
autorizzare   l'acqua   pubblica    a    fini    idroelettrici    per
autoproduzione». 
    Tale  disposizione,  pertanto,  sottrae  dall'ambito  applicativo
della  legge  regionale  medesima  talune   grandi   concessioni   di
derivazione  idroelettrica,  con  l'effetto  che  dette   concessioni
possono essere automaticamente  soggette  a  rinnovo  in  favore  del
concessionario uscente, anziche' essere oggetto  delle  procedure  ad
evidenza pubblica nelle  forme  disciplinate  dalla  legge  regionale
medesima. 
    Il fatto che detta esclusione dall'ambito di  applicazione  della
legge  regionale  sia  circoscritta  alle   grandi   concessioni   di
derivazione elettrica solo quando vi sia la finalita'  di  soddisfare
per  almeno  l'80%  il   consumo   elettrico   annuo   del   soggetto
«autoproduttore», non e' tale da assurgere  a  motivazione  idonea  a
sottrarre le concessioni al regime della  gara,  cosi'  derogando  al
principio, eurounitario e nazionale, per effetto del  quale  un  bene
pubblico deve connotarsi in termini di  massima  contendibilita'  tra
gli operatori del settore. 
    La norma regionale esclude invero tale tipologia  di  concessioni
dalla stessa disciplina concorrenziale che la legge regionale reca in
attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999. 
    2. Giova richiamare anzitutto l'art. 12 del  decreto  legislativo
n. 79/1999, il quale - rubricato «Concessioni idroelettriche» - detta
la  disciplina  statale  relativa  all'assegnazione   di   tutte   le
concessioni di grande derivazione a scopo  idroelettrico,  prevedendo
per un verso una delega espressa alle regioni perche', a loro  volta,
ne  disciplinino  con  legge  «le  modalita'  e   le   procedure   di
assegnazione»,  e  prescrivendo  poi  che  le  leggi   regionali   di
attuazione si  muovano  «nel  rispetto  dell'ordinamento  dell'Unione
europea  e  degli  accordi  internazionali,  nonche'   dei   principi
fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui  al
presente articolo» (comma 1-ter). 
    Di seguito si riporta il testo vigente del  richiamato  art.  12,
qui di rilievo (commi 1, 1-bis e 1-ter): 
        «1. Alla scadenza delle  concessioni  di  grandi  derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le  opere  di  cui
all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto  11
dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta'  delle
regioni, in stato di regolare funzionamento. (...) 
        1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,  incompatibile  con
il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono  assegnare  le
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei
requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter, lettera d): 
          a)   ad   operatori   economici   individuati    attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
          b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali
il socio privato e' scelto  attraverso  l'espletamento  di  gare  con
procedure ad evidenza pubblica; 
          c) mediante forme di partenariato ai sensi  degli  articoli
179 e seguenti del codice di cui al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50.  L'affidamento  a  societa'  partecipate  deve  comunque
avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
        1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento  dell'Unione  europea  e
degli  accordi  internazionali,  nonche'  dei  principi  fondamentali
dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di  assegnazione  delle
concessioni di grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,
stabilendo in particolare: 
          a) le modalita'  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di
assegnazione di cui al comma 1-bis; 
          b) i termini di avvio delle procedure di  cui  al  comma  1
-bis; 
          c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
          d) la previsione che  l'eventuale  indennizzo  e'  posto  a
carico del concessionario subentrante; 
          e) i requisiti di capacita'  finanziaria,  organizzativa  e
tecnica  adeguata  all'oggetto   della   concessione   richiesti   ai
partecipanti e i criteri di valutazione delle  proposte  progettuali,
prevedendo quali requisiti minimi: 
1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' organizzativa  e
tecnica, l'attestazione di  avvenuta  gestione,  per  un  periodo  di
almeno cinque anni, di  impianti  idroelettrici  aventi  una  potenza
nominale media pari ad almeno 3 MW; 
2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' finanziaria,  la
referenza di due istituti di credito o societa' di  servizi  iscritti
nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino  che
il partecipante ha la possibilita' di  accedere  al  credito  per  un
importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di
assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per  i  beni  di
cui alla lettera n); 
          f) i termini di durata delle  nuove  concessioni,  comprese
tra venti anni e  quaranta  anni;  il  termine  massimo  puo'  essere
incrementato fino ad un massimo di  dieci  anni,  in  relazione  alla
complessita' della  proposta  progettuale  presentata  e  all'importo
dell'investimento; 
          g)   gli   obblighi   o    le    limitazioni    gestionali,
subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento
e utilizzo delle opere e delle acque,  compresa  la  possibilita'  di
utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per  fronteggiare
situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene; 
          h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza
di generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle
opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua  e
degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica
con riferimento agli obiettivi strategici  nazionali  in  materia  di
sicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la
possibilita' di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato
dell'energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di
trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete
elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 11  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; 
          i)  i  livelli  minimi  in  termini  di   miglioramento   e
risanamento ambientale  del  bacino  idrografico  di  pertinenza,  in
coerenza con gli strumenti di pianificazione  a  scala  di  distretto
idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23   ottobre   2000,   determinando
obbligatoriamente    una    quota    degli     introiti     derivanti
dall'assegnazione, da destinare al  finanziamento  delle  misure  dei
piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla
tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati  dalla
derivazione; 
          l) le misure di compensazione  ambientale  e  territoriale,
anche a carattere finanziario, da destinare ai territori  dei  comuni
interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi
tra i punti  di  presa  e  di  restituzione  delle  acque  garantendo
l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; 
          m)    le    modalita'    di    valutazione,    da     parte
dell'amministrazione competente, dei  progetti  presentati  in  esito
alle  procedure  di  assegnazione,  che  avviene  nell'ambito  di  un
procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali
presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione  di  impatto
ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti  di
importanza    comunitaria    interessati    e     dell'autorizzazione
paesaggistica, nonche' di ogni altro atto  di  assenso,  concessione,
permesso, licenza o  autorizzazione,  comunque  denominato,  previsto
dalla normativa  statale,  regionale  o  locale;  a  tal  fine,  alla
valutazione delle proposte progettuali partecipano,  ove  necessario,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali e gli enti gestori delle aree  naturali  protette
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli  aspetti  connessi
alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.
584, e all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002,  n.  166,
al   procedimento   valutativo   partecipa   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti; 
          n) l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25,  secondo  comma,
del testo unico di cui  al  regio  decreto  n.  1775  del  1933,  nel
rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri: 
1) per i beni mobili di cui si prevede  l'utilizzo  nel  progetto  di
concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto
del subentro, un prezzo, in termini di  valore  residuo,  determinato
sulla base dei  dati  reperibili  dagli  atti  contabili  o  mediante
perizia asseverata; in caso di mancata  previsione  di  utilizzo  nel
progetto di concessione, per tali beni si procede  alla  rimozione  e
allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a  cura  ed  onere  del
proponente; 
2) per i  beni  immobili  dei  quali  il  progetto  proposto  prevede
l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto,  all'atto
del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla  base  dei
dati reperibili dagli atti contabili o  mediante  perizia  asseverata
sulla base di attivita' negoziale tra le parti; 
3) i beni  immobili  dei  quali  il  progetto  proposto  non  prevede
l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; 
          o) la previsione, nel  rispetto  dei  principi  dell'Unione
europea,  di  specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la
stabilita' occupazionale del personale impiegato; 
          p) le specifiche modalita'  procedimentali  da  seguire  in
caso  di  grandi  derivazioni  idroelettriche  che   interessano   il
territorio di due o  piu'  regioni,  in  termini  di  gestione  delle
derivazioni, vincoli amministrativi e  ripartizione  dei  canoni,  da
definire  d'intesa  tra   le   regioni   interessate;   le   funzioni
amministrative  per  l'assegnazione   della   concessione   sono   di
competenza della  regione  sul  cui  territorio  insiste  la  maggior
portata di derivazione d'acqua in concessione». 
    3. Occorre altresi' precisare che il sovratrascritto testo  della
norma  statale  deriva  dalla  interpolazione  di   recente   operata
dall'art. 11-quater,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  n.
135/2018 (convertito con legge n. 12/2019), al dichiarato  scopo  «di
definire una disciplina efficiente e  coerente  con  le  disposizioni
dell'ordinamento dell'Unione europea in tema  di  assegnazione  delle
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'art.  6,
comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775». 
    Pertanto, l'attuale testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
79/1999  recepisce,  nello  specifico   settore   delle   concessioni
idroelettriche, la direttiva UE n. 2006/123 in data 12 dicembre  2006
del Parlamento e del  Consiglio,  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno (la c.d. «Direttiva servizi»). 
    Il  campo  di  applicazione  oggettivo  della  direttiva  servizi
riguarda, tra l'altro, i  «regimi  di  autorizzazione»,  intesi  come
«qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o  un  destinatario  a
rivolgersi ad un'autorita' competente  allo  scopo  di  ottenere  una
decisione formale o una decisione implicita relativa  all'accesso  ad
un'attivita' di servizio o al suo  esercizio»  (art.  4,  n.  6).  La
direttiva servizi si applica infatti a tutte quelle  «autorizzazioni,
qualunque sia la loro qualificazione nel  diritto  nazionale,  che  i
prestatori devono ottenere dalle autorita' nazionali al fine di poter
esercitare  la  loro  attivita'  economica»  (§  41  della  Corte  di
giustizia  UE,  sentenza  14  luglio  2016,  nella  causa   C-458/14,
Promoimpresa, relativa al caso italiano delle  concessioni  demaniali
marittime). 
    In particolare, trattandosi  di  provvedimenti  abilitativi  allo
sfruttamento economico di un bene pubblico quantitativamente «scarso»
(quale i corsi d'acqua), ed essendo pertanto limitato  il  numero  di
«autorizzazioni» disponibili,  le  concessioni  in  parola  risultano
direttamente  interessate  dall'applicazione   dell'art.   12   della
direttiva servizi, rubricato «Selezione tra  diversi  candidati»,  il
quale prevede: 
        che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per  una
determinata attivita' sia limitato  per  via  della  scarsita'  delle
risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili,  gli  Stati
membri  applicano  una  procedura  di  selezione  tra   i   candidati
potenziali, che presenti garanzie di imparzialita' e di trasparenza e
preveda, in particolare,  un'adeguata  pubblicita'  dell'avvio  della
procedura e del suo svolgimento e completamento» (paragrafo 1); 
        che «nei casi di  cui  al  paragrafo  1  l'autorizzazione  e'
rilasciata per una durata limitata adeguata e non puo'  prevedere  la
procedura di rinnovo  automatico  ne'  accordare  altri  vantaggi  al
prestatore uscente o  a  persone  che  con  tale  prestatore  abbiano
particolari legami» (paragrafo 2). 
    4. Cosi' delineata la normativa statale ed  unionale  applicabile
alle  grandi  concessioni  di  derivazione   idroelettrica,   occorre
aggiungere che essa non opera alcun richiamo e alcuna distinzione per
le concessioni che abbiano la finalita' di soddisfare in  percentuale
considerevole il consumo elettrico annuo del soggetto autoproduttore:
in altri termini, nessuna deroga e' ivi prevista per  la  fattispecie
oggetto della  norma  regionale  qui  impugnata,  men  che  meno  con
riguardo alla necessita' di procedere  all'assegnazione  di  siffatte
concessioni mediante procedure concorrenziali. 
    Pertanto, «le modalita' e le  procedure  di  assegnazione»  delle
concessioni di grandi derivazioni  idroelettriche,  le  quali  devono
essere effettuate «nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea
e degli accordi internazionali,  nonche'  dei  principi  fondamentali
dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo» (comma  1-ter  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.
79/1999), e che le leggi regionali  di  attuazione  sono  delegate  a
disciplinare  nel  rispetto  dell'anzidetto   art.   12,   riguardano
indiscutibilmente  anche  le  concessioni  de  quibus,  indebitamente
escluse  dal   legislatore   regionale   abruzzese   dall'ambito   di
applicazione della legge regionale n. 9/2022, e - si rimarca -  dalle
procedure concorrenziali ivi previste. 
    La disposizione regionale impugnata viola quindi  l'art.  12  del
decreto legislativo n. 79/1999 - di cui la legge regionale  abruzzese
costituisce  attuazione  -  nella  parte  in  cui  quest'ultimo,  nel
delegare le regioni a  disciplinare  con  legge  le  modalita'  e  le
procedure di assegnazione delle concessioni  di  grande  derivazione,
non consente la suddetta esclusione. 
    5. Devesi fin d'ora evidenziare che  non  soccorre,  al  fine  di
escludere la prospettata illegittimita'  costituzionale  della  norma
regionale impugnata, il successivo comma 2 dell'art. 2 della medesima
legge regionale n. 9/2022, il quale cosi' testualmente dispone: 
        «Alle concessioni sottratte al campo  di  applicazione  della
presente legge ai sensi del comma 1 si applicano le  disposizioni  di
cui al regolamento emanato con decreto del  Presidente  della  Giunta
regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei  procedimenti  di
concessione di derivazione di acqua  pubblica,  di  riutilizzo  delle
acque reflue e di  ricerche  di  acque  sotterranee)  in  materia  di
rilascio  e/o  rinnovo  delle  concessioni  di  derivazione   d'acqua
pubblica  a  scopo  idroelettrico  che,  per  le  grandi  derivazioni
destinate all'autoproduzione, costituiscono  l'attuazione  di  quanto
delegato  al  legislatore  regionale   dall'art.   12   del   decreto
legislativo n. 79/1999. Nel  caso  in  cui  pervengano  piu'  domande
concorrenti di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico,  a  parita'
di condizioni e' preferita  quella  volta  a  soddisfare  il  maggior
fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attivita'  produttive
del soggetto richiedente con riferimento al fabbisogno gia' esistente
alla data della richiesta di rilascio e/o rinnovo». 
    Secondo  il  primo  periodo  di  tale  previsione,  dunque,  alle
concessioni «escluse»  dall'applicazione  della  legge  regionale  n.
9/2022,  si  applicherebbe  il  regolamento  regionale  abruzzese  n.
3/2007, il quale tuttavia disciplina esclusivamente  «i  procedimenti
di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo  delle
acque reflue e di ricerche di acque sotterranee», senza prevedere  in
alcun modo  -  neppure  per  le  concessioni  di  grandi  derivazioni
idroelettriche destinate in quota significativa alla  autoproduzione,
che qui interessano - lo svolgimento di procedure concorrenziali  per
la loro assegnazione. 
    Occorre  precisare  che  l'anzidetto  regolamento  regionale   n.
3/2007, sebbene menzioni in alcune sue parti il  decreto  legislativo
n.  79/1999,  non  consta  avere  contenuti  conformi  con  il  testo
recentemente rinnovato dell'art. 12 dello stesso decreto  legislativo
n.   79/1999   (dianzi   trascritto),   come    detto    da    ultimo
significativamente   modificato   dal   decreto-legge   n.   135/2018
(convertito con legge n. 12/2019) al fine di renderlo  aderente  alla
disciplina eurounitaria in materia di concorrenza (segnatamente  alla
summenzionata «Direttiva servizi»). 
    Anzi. 
    L'art. 45, comma 1, del regolamento regionale n.  3/2007  dispone
come  segue:  «Il  rinnovo  della  concessione  e'  subordinato  alla
presentazione della relativa domanda prima di sei mesi della scadenza
naturale  del  titolo,  da  presentarsi  con  le  modalita'  indicate
all'art. 11. Tale disposto non si  applica  alle  grandi  derivazioni
idroelettriche per  le  quali  si  rinvia  all'art.  12  del  decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79  e  successive   modifiche   ed
integrazioni». 
    Consta dunque che lo stesso regolamento abruzzese del 2007 faccia
salva - con riguardo al rinnovo di tutte  le  concessioni  di  grandi
derivazioni  idroelettriche  (e  quindi  anche  di  quelle  «escluse»
dall'applicazione  della  legge  regionale  n.  9/2022)   -   proprio
l'operativita' del testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
n.  79/1999,  di  cui  la  legge  regionale  n.  9/2022   costituisce
attuazione, e dunque delle procedure concorrenziali ivi previste.  La
legge regionale risulta dunque aver provocato,  con  le  disposizioni
richiamate nel  presente  ricorso,  una  sorta  di  «corto  circuito»
normativo tra le varie disposizioni applicabili. 
    Ma che  l'intento  del  legislatore  regionale  fosse  quello  di
escludere - per le concessioni di cui al comma 1  dell'art.  2  della
legge regionale n. 9/2022 - le procedure  concorrenziali  chiaramente
prescritte dall'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  e'
comunque chiaramente desumibile dal secondo periodo del comma  2,  il
quale ipotizza che pervengano alla  valutazione  dell'Amministrazione
regionale piu' contestuali domande di  derivazione  d'acqua  a  scopo
idroelettrico, fuori dunque  dalle  invece  necessarie  procedure  di
evidenza pubblica. 
    Anche  sotto  tale  riguardo,  pertanto,  risulta  confermata  la
illegittimita'   costituzionale   della   normativa   regionale   qui
denunciata. 
    6. Alla luce di tutto quanto  innanzi  dettagliato,  l'esclusione
operata dalla disposizione in discorso (appunto il comma 1  dell'art.
2 della legge regionale n. 9/2022) dall'ambito di applicazione  della
legge regionale, comporta l'esclusione delle  grandi  concessioni  di
derivazione idroelettrica ivi precisate (si rimarca: quelle «volte  a
soddisfare almeno l'80 per cento del  consumo  energetico  annuo  del
soggetto autoproduttore») dal campo di applicazione  delle  procedure
ad evidenza pubblica previste dalla stessa legge regionale. 
    E' per tale ragione che la norma impugnata integra con certezza: 
        la violazione dell'art.  12  della  richiamata  direttiva  n.
2006/123, quale parametro interposto ai sensi  dell'art.  117,  primo
comma, Cost., nella parte in cui  quest'ultimo  vincola  la  potesta'
legislativa   regionale   al   rispetto   dei    vincoli    derivanti
dall'ordinamento eurounionale; 
        al contempo, e per quanto innanzi detto, anche la  violazione
dell'art.  12  del  predetto  decreto  legislativo  n.  79/1999,   da
considerarsi  -  per  quanto  fin  qui  detto  -  espressione   della
competenza esclusiva statale in materia di tutela della  concorrenza,
e dunque parametro di costituzionalita' interposto ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    E' appena il caso di rimarcare  come  la  materia  «tutela  della
concorrenza» sia - pacificamente  -  di  competenza  del  legislatore
statale (cfr. da ultimo Corte costituzionale, sentenza n.  112/2022),
escludendosi  dunque  che  la  legislazione  regionale,   anche   ove
delegata, possa avere  contenuti  difformi  e  di  impatto  inferiore
rispetto alle regole concorrenziali rispetto a quella  nazionale,  ed
altresi' che, viepiu' nel settore  delle  concessioni  pubbliche,  la
materia della concorrenza si  imponga  anche  in  applicazione  della
normativa eurounionale (arg. ex  Corte  costituzionale,  sentenza  n.
4/2022).