Ricorso ex art. 127 della Costituzione, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (codice fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it). Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 9, recante «Disciplina modalita' di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)», pubblicata sul B.U.R. Abruzzo n. 73 del 15 giugno 2022 in virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2022. La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale in epigrafe indicata (legge regionale n. 9/2022), il cui art. 2 non risulta rispettoso degli ambiti costituzionali di competenza regionale discendenti dall'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di doverla impugnare, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso. Contrasto con l'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, ed all'art. 12 della direttiva UE n. 2006/123 in data 12 dicembre 2006 del Parlamento e del Consiglio. 1. La legge regionale Abruzzo n. 9/2022 e' stata promulgata onde dare espressa attuazione all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, norma nazionale la quale - a propria volta - costituisce «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica». L'art. 2 della legge regionale de qua e' rubricato «Ambito di esclusione», e dispone testualmente al comma 1 come segue: «Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare almeno l'80 per cento del consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999. Il mancato rispetto della percentuale di cui al presente comma per due annualita' del triennio di riferimento, comporta la decadenza dal diritto a derivare e autorizzare l'acqua pubblica a fini idroelettrici per autoproduzione». Tale disposizione, pertanto, sottrae dall'ambito applicativo della legge regionale medesima talune grandi concessioni di derivazione idroelettrica, con l'effetto che dette concessioni possono essere automaticamente soggette a rinnovo in favore del concessionario uscente, anziche' essere oggetto delle procedure ad evidenza pubblica nelle forme disciplinate dalla legge regionale medesima. Il fatto che detta esclusione dall'ambito di applicazione della legge regionale sia circoscritta alle grandi concessioni di derivazione elettrica solo quando vi sia la finalita' di soddisfare per almeno l'80% il consumo elettrico annuo del soggetto «autoproduttore», non e' tale da assurgere a motivazione idonea a sottrarre le concessioni al regime della gara, cosi' derogando al principio, eurounitario e nazionale, per effetto del quale un bene pubblico deve connotarsi in termini di massima contendibilita' tra gli operatori del settore. La norma regionale esclude invero tale tipologia di concessioni dalla stessa disciplina concorrenziale che la legge regionale reca in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999. 2. Giova richiamare anzitutto l'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, il quale - rubricato «Concessioni idroelettriche» - detta la disciplina statale relativa all'assegnazione di tutte le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, prevedendo per un verso una delega espressa alle regioni perche', a loro volta, ne disciplinino con legge «le modalita' e le procedure di assegnazione», e prescrivendo poi che le leggi regionali di attuazione si muovano «nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo» (comma 1-ter). Di seguito si riporta il testo vigente del richiamato art. 12, qui di rilievo (commi 1, 1-bis e 1-ter): «1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni, in stato di regolare funzionamento. (...) 1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa' partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis; b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1 -bis; c) i criteri di ammissione e di assegnazione; d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a carico del concessionario subentrante; e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi: 1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW; 2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilita' di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n); f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento; g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilita' di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene; h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione; l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; m) le modalita' di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; n) l'utilizzo dei beni di cui all'art. 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri: 1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente; 2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attivita' negoziale tra le parti; 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato; p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione». 3. Occorre altresi' precisare che il sovratrascritto testo della norma statale deriva dalla interpolazione di recente operata dall'art. 11-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 135/2018 (convertito con legge n. 12/2019), al dichiarato scopo «di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'art. 6, comma 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775». Pertanto, l'attuale testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 recepisce, nello specifico settore delle concessioni idroelettriche, la direttiva UE n. 2006/123 in data 12 dicembre 2006 del Parlamento e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno (la c.d. «Direttiva servizi»). Il campo di applicazione oggettivo della direttiva servizi riguarda, tra l'altro, i «regimi di autorizzazione», intesi come «qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorita' competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attivita' di servizio o al suo esercizio» (art. 4, n. 6). La direttiva servizi si applica infatti a tutte quelle «autorizzazioni, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorita' nazionali al fine di poter esercitare la loro attivita' economica» (§ 41 della Corte di giustizia UE, sentenza 14 luglio 2016, nella causa C-458/14, Promoimpresa, relativa al caso italiano delle concessioni demaniali marittime). In particolare, trattandosi di provvedimenti abilitativi allo sfruttamento economico di un bene pubblico quantitativamente «scarso» (quale i corsi d'acqua), ed essendo pertanto limitato il numero di «autorizzazioni» disponibili, le concessioni in parola risultano direttamente interessate dall'applicazione dell'art. 12 della direttiva servizi, rubricato «Selezione tra diversi candidati», il quale prevede: che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivita' sia limitato per via della scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» (paragrafo 1); che «nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione e' rilasciata per una durata limitata adeguata e non puo' prevedere la procedura di rinnovo automatico ne' accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami» (paragrafo 2). 4. Cosi' delineata la normativa statale ed unionale applicabile alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica, occorre aggiungere che essa non opera alcun richiamo e alcuna distinzione per le concessioni che abbiano la finalita' di soddisfare in percentuale considerevole il consumo elettrico annuo del soggetto autoproduttore: in altri termini, nessuna deroga e' ivi prevista per la fattispecie oggetto della norma regionale qui impugnata, men che meno con riguardo alla necessita' di procedere all'assegnazione di siffatte concessioni mediante procedure concorrenziali. Pertanto, «le modalita' e le procedure di assegnazione» delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, le quali devono essere effettuate «nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo» (comma 1-ter dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999), e che le leggi regionali di attuazione sono delegate a disciplinare nel rispetto dell'anzidetto art. 12, riguardano indiscutibilmente anche le concessioni de quibus, indebitamente escluse dal legislatore regionale abruzzese dall'ambito di applicazione della legge regionale n. 9/2022, e - si rimarca - dalle procedure concorrenziali ivi previste. La disposizione regionale impugnata viola quindi l'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 - di cui la legge regionale abruzzese costituisce attuazione - nella parte in cui quest'ultimo, nel delegare le regioni a disciplinare con legge le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione, non consente la suddetta esclusione. 5. Devesi fin d'ora evidenziare che non soccorre, al fine di escludere la prospettata illegittimita' costituzionale della norma regionale impugnata, il successivo comma 2 dell'art. 2 della medesima legge regionale n. 9/2022, il quale cosi' testualmente dispone: «Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) in materia di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico che, per le grandi derivazioni destinate all'autoproduzione, costituiscono l'attuazione di quanto delegato al legislatore regionale dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999. Nel caso in cui pervengano piu' domande concorrenti di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, a parita' di condizioni e' preferita quella volta a soddisfare il maggior fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attivita' produttive del soggetto richiedente con riferimento al fabbisogno gia' esistente alla data della richiesta di rilascio e/o rinnovo». Secondo il primo periodo di tale previsione, dunque, alle concessioni «escluse» dall'applicazione della legge regionale n. 9/2022, si applicherebbe il regolamento regionale abruzzese n. 3/2007, il quale tuttavia disciplina esclusivamente «i procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee», senza prevedere in alcun modo - neppure per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche destinate in quota significativa alla autoproduzione, che qui interessano - lo svolgimento di procedure concorrenziali per la loro assegnazione. Occorre precisare che l'anzidetto regolamento regionale n. 3/2007, sebbene menzioni in alcune sue parti il decreto legislativo n. 79/1999, non consta avere contenuti conformi con il testo recentemente rinnovato dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo n. 79/1999 (dianzi trascritto), come detto da ultimo significativamente modificato dal decreto-legge n. 135/2018 (convertito con legge n. 12/2019) al fine di renderlo aderente alla disciplina eurounitaria in materia di concorrenza (segnatamente alla summenzionata «Direttiva servizi»). Anzi. L'art. 45, comma 1, del regolamento regionale n. 3/2007 dispone come segue: «Il rinnovo della concessione e' subordinato alla presentazione della relativa domanda prima di sei mesi della scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalita' indicate all'art. 11. Tale disposto non si applica alle grandi derivazioni idroelettriche per le quali si rinvia all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni». Consta dunque che lo stesso regolamento abruzzese del 2007 faccia salva - con riguardo al rinnovo di tutte le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (e quindi anche di quelle «escluse» dall'applicazione della legge regionale n. 9/2022) - proprio l'operativita' del testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, di cui la legge regionale n. 9/2022 costituisce attuazione, e dunque delle procedure concorrenziali ivi previste. La legge regionale risulta dunque aver provocato, con le disposizioni richiamate nel presente ricorso, una sorta di «corto circuito» normativo tra le varie disposizioni applicabili. Ma che l'intento del legislatore regionale fosse quello di escludere - per le concessioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2022 - le procedure concorrenziali chiaramente prescritte dall'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999, e' comunque chiaramente desumibile dal secondo periodo del comma 2, il quale ipotizza che pervengano alla valutazione dell'Amministrazione regionale piu' contestuali domande di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, fuori dunque dalle invece necessarie procedure di evidenza pubblica. Anche sotto tale riguardo, pertanto, risulta confermata la illegittimita' costituzionale della normativa regionale qui denunciata. 6. Alla luce di tutto quanto innanzi dettagliato, l'esclusione operata dalla disposizione in discorso (appunto il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2022) dall'ambito di applicazione della legge regionale, comporta l'esclusione delle grandi concessioni di derivazione idroelettrica ivi precisate (si rimarca: quelle «volte a soddisfare almeno l'80 per cento del consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore») dal campo di applicazione delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla stessa legge regionale. E' per tale ragione che la norma impugnata integra con certezza: la violazione dell'art. 12 della richiamata direttiva n. 2006/123, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui quest'ultimo vincola la potesta' legislativa regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounionale; al contempo, e per quanto innanzi detto, anche la violazione dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 79/1999, da considerarsi - per quanto fin qui detto - espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e dunque parametro di costituzionalita' interposto ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. E' appena il caso di rimarcare come la materia «tutela della concorrenza» sia - pacificamente - di competenza del legislatore statale (cfr. da ultimo Corte costituzionale, sentenza n. 112/2022), escludendosi dunque che la legislazione regionale, anche ove delegata, possa avere contenuti difformi e di impatto inferiore rispetto alle regole concorrenziali rispetto a quella nazionale, ed altresi' che, viepiu' nel settore delle concessioni pubbliche, la materia della concorrenza si imponga anche in applicazione della normativa eurounionale (arg. ex Corte costituzionale, sentenza n. 4/2022).