Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 11 del 6 luglio 2022 pubblicata sul BUR n. 30 del 7 luglio 2022, recante: «Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attivita' di contrasto alla pandemia da Covid-19». Premessa La legge della Regione Sardegna n. 11 del 6 luglio 2022 pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 7 luglio 2022, recante «Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attivita' di contrasto alla pandemia da Covid-19», presenta profili di illegittimita' costituzionale; come da delibera del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2022 viene pertanto proposto il presente ricorso ex art. 127 Cost. per i seguenti motivi. Sull'articolo 2, comma 2 L'art. 2 («Norme in materia di specialistica ambulatoriale») della legge in epigrafe si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed eccede dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale per la Sardegna: la norma in esame prevede che: «1. Le risorse di cui all'art. 8 della L.R. n. 48/2018, come modificato dalla L.R. n. 16 art. 1, comma 2 lettera c) destinate per le annualita' 2019, 2020 e 2021 all'integrazione delle risorse del capitolo SC05.6003 al fine di incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa, e non spese dall'A.T.S. sono destinate, fino ad un massimo di 8 mln di euro, all'integrazione del fondo per l'accordo integrativo per gli specialisti ambulatoriali (missione 13-programma 03 - titolo i - cap. S C05.6003) per il riconoscimento, previo accordo regionale, delle prestazioni aggiuntive degli specialisti ambulatoriali. 2. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, tenendo conto dei criteri relativi al necessario riequilibrio territoriale. Per le risorse di cui al periodo precedente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e del successivo decreto-legge n. 124a019, art. 45, comma 1-ter.». L'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 impone, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, in misura percentuale che varia negli anni. Nella sola ipotesi disciplinata dall'art. 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il legislatore nazionale consente di derogare all'art. 15, comma 14 suddetto; infatti, la disposizione cosi' recita: «277. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A dell' allegato 4 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma. La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all' art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.». Nel dettaglio, l'art. 2, comma 2 della legge in esame, nel riconoscere, per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, la possibilita' di derogare ai limiti posti dall'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prescinde dalle condizioni alla sola presenza delle quali l'art. 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (liste di attesa) consente di derogare al richiamato art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95/2012. Dal quadro normativo sopra delineato, emerge chiaramente che, laddove il legislatore statale ha voluto derogare alla disciplina concernente il contenimento dei tetti di spesa per l'acquisto delle prestazioni da strutture private accreditate, lo ha fatto con apposite disposizioni normative (applicabili anche nelle regioni a statuto speciale come la regione Sardegna), disciplinando specifiche fattispecie e senza prevedere la possibilita' per le regioni di individuarne in modo autonomo di ulteriori. Ne deriva che l'art. 2, comma 2 della legge regionale in esame, violando la normativa nazionale richiamata, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione regionale eccede, peraltro, dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale per la Sardegna (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) in quanto, sebbene l'art. 4, lettera i) affidi alla regione la competenza a legiferare in materia di «igiene e sanita' pubblica», circoscrive tale competenza «nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato». Per i motivi esposti, la legge regionale in epigrafe, limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, viene con il presente atto impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost., come da attestazione della delibera del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2022 che si deposita, unitamente alla proposta di impugnativa.