IL GIUDICE DI PACE DELLA SPEZIA 
 
    All'esito  dell'udienza  del  13  aprile  2022  nel  procedimento
contenzioso n. RG. 1858/2021 vertente  tra  Universita'  degli  studi
Guglielmo Marconi e G.J.C., rappresentati  e  difesi  come  in  atti,
avente ad oggetto l'opposizione  a  decreto  ingiuntivo  n.  703/2021
R.G.1427/2021, emesso dal giudice di pace della  Spezia  in  data  17
settembre 2021; 
    Sciolta la riserva che precede; 
    Letti gli atti processuali; 
    Ha pronunciato la sotto estesa ordinanza  di  sollevazione  della
questione    non    manifestamente     infondata     d'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 12 del decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, avente ad oggetto la «Revisione della normativa di
principio in materia di diritto  allo  studio  e  valorizzazione  dei
collegi universitari legalmente  riconosciuti,  in  attuazione  della
delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo,  e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i  principi  e  i
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. 
        in applicazione delle disposizioni, di cui: 
          all'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,  n.
1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio  1948,  n.  43,  e
recante   l'intestazione   «Norme   sui   giudizi   di   legittimita'
costituzionale  e   sulle   garanzie   d'indipendenza   della   Corte
costituzionale»,   che   recita:   «La   questione   d'illegittimita'
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge  della
Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da  una  delle  parti  nel
corso di un  giudizio  e  non  ritenuta  dal  giudice  manifestamente
infondata,  e'  rimessa  alla  Corte  costituzionale   per   la   sua
decisione»; 
          all'art. 23, della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, il
cui testo normativo integrale  recita:  «Nel  corso  di  un  giudizio
dinanzi ad  una  autorita'  giurisdizionale  una  delle  parti  o  il
pubblico  ministero  possono  sollevare  questione  di   legittimita'
costituzionale  mediante   apposita   istanza,   indicando:   a)   le
disposizioni della legge o dell'atto  avente  forza  di  legge  dello
Stato o di una regione, viziate da illegittimita' costituzionale;  b)
le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali,  che
si assumono violate. L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio
non possa essere definito indipendentemente dalla  risoluzione  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  o  non  ritenga  che  la
questione sollevata sia manifestamente  infondata,  emette  ordinanza
con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu
sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    La  questione  di   legittimita'   costituzionale   puo'   essere
sollevata, di ufficio, dall'autorita'  giurisdizionale  davanti  alla
quale verte il  giudizio  con  ordinanza  contenente  le  indicazioni
previste alle lettere a) e b) del primo comma e  le  disposizioni  di
cui al comma precedente. 
    L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura  della  Cancelleria
l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  sia
notificata,  quando  non  se  ne  sia  data  lettura   nel   pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando  il
suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del  Consiglio
dei ministri od al presidente della giunta regionale  a  seconda  che
sia in questione una legge o un atto  avente  forza  di  legge  dello
Stato o di una regione. 
    L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai  Presidenti
delle due  Camere  del  Parlamento  o  al  presidente  del  consiglio
regionale interessata». 
 
                             Motivazione 
 
    Ad avviso di questo giudicante la controversia  non  puo'  essere
decisa allo stato degli atti. 
    Al riguardo, occorre in via preliminare inquadrare  la  questione
nell'evoluzione legislativa che ha  interessato  l'istituzione  e  la
normazione delle universita' private non statali e,  successivamente,
quelle telematiche. 
    Il sistema universitario,  inteso  come  istituto  di  istruzione
superiore e di alta cultura, che nei tempi moderni e' stato designato
piu' comunemente con il nome di «universita'», rappresenta una  delle
istituzioni sociali piu' antiche. Esso, con il passare dei secoli, ha
saputo  evolversi  secondo   vari   modelli,   dapprima   di   stampo
pubblicistico, per poi subire un cambiamento  di  rotta,  soprattutto
negli anni  piu'  recenti,  che  ne  hanno  mutato  la  sua  missione
originaria di luogo di sperimentazione culturale  e  di  trasmissione
del sapere. 
    Tra i vari fenomeni di trasformazione che  hanno  interessato  le
universita' italiane, occorre certamente annoverare quello  afferente
la creazione e l'ampia diffusione delle universita' c.d. non statali. 
    La crescita esponenziale di questi tipi di  universita',  diverse
da quelle statali, ha  finito  per  alimentare,  da  sempre,  sia  in
dottrina che in giurisprudenza, un vivace dibattito circa  la  natura
giuridica da attribuire a queste istituzioni, senza pero' giungere ad
una soluzione circa lo status da conferire ad esse,  come  dimostrano
anche tre sentenze del Tar Lazio [sez. III 15 giugno 2015,  n.  8374,
n. 8375, n. 8376], e piu' di recente, la sentenza  del  Consiglio  di
Stato, [sez. VI, dell'11 luglio 2016 n. 3043],  che  conferma  quanto
stabilito dai giudici di primo grado. 
    Il Consiglio di Stato, con la sentenza, dell'11 luglio 2016, sez.
VI, n. 3043, nel respingere il ricorso di appello,  presentato  dalla
Autorita' ANAC, ribadisce - perfettamente in linea, peraltro, con  la
giurisprudenza CEDU - che alle universita' non statali non si applica
la disciplina in materia di obblighi di trasparenza e pubblicita'  di
cui al decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  in  quanto  non
rientranti    nella    nozione    di    amministrazioni    pubbliche.
L'individuazione di un ente pubblico, secondo tale giurisprudenza, al
fine   di   determinare   la   sua   natura   giuridica   e,   cosi',
l'applicabilita' o meno di una normativa pubblicistica, deve avvenire
in base a parametri  non  «statici»  e  «formali»,  ma  «dinamici»  e
«funzionali». 
    In considerazione di cio', e' ormai pacifico  ritenere  che  alle
universita' non statali legalmente riconosciute si applica, fin  dove
compatibile, la disciplina  delle  universita'  statali  e  cioe'  di
stampo squisitamente pubblicistico.  Esse,  pertanto,  sono  soggette
alla disciplina generale contenuta nel regio decreto 31 agosto  1933,
n. 1592, nella legge 9 maggio 1989, n. 168, nella legge del 2  luglio
1991, n. 243 e nella piu' recente  legge  n.  240/2010  (c.d.  «legge
Gelmini») e per il resto  da  una  normativa  interna  approvata  dai
propri organi amministrativi. 
    Piu' di recente, nell'ambito delle universita' c.d.  non  statali
ampia diffusione  e  affermazione  hanno  registrato  le  Universita'
telematiche. 
    L'universita' telematica e' un istituto di istruzione  di  ordine
superiore che eroga corsi universitari con modalita' a  distanza,  da
remoto, prevalentemente via internet mediante l'impiego di tecnologie
di comunicazione innovative (e-learning). 
    Le  universita'   on-line   riconosciute   dal   MUR   (Ministero
dell'universita' e la ricerca) sono abilitate al rilascio  di  lauree
on-line e titoli accademici al termine dei percorsi di studio  aventi
lo stesso valore legale delle  lauree  dei  titoli  rilasciati  dalle
universita' tradizionali. 
    Le universita' on-line italiane, riconosciute dal MUR per operare
come atenei on-line, sono 11, e sono: 
        1) Universita' telematica Guglielmo Marconi; 
        2) Universita' telematica San Raffaele; 
        3) Universita' telematica Unitelma Sapienza; 
        4) Universita' telematica eCampus; 
        5) Universita' telematica internazionale Uninettuno - UTIU; 
        6) Universita' telematica Niccolo' Cusano; 
        7) Universita' telematica Pegaso; 
        8) Universita' telematica Mercatorum; 
        9) Universita' telematica degli studi IUL; 
        10) Universita' telematica Giustino Fortunato; 
        11) Universita' telematica Leonardo Da Vinci. 
    Nate poco piu' di un decennio fa, superati i pregiudizi  iniziali
sulle lauree on-line,  le  universita'  telematiche  italiane  stanno
riscuotendo sempre piu' successo, registrando negli ultimi  tempi  un
crescente numero di  iscritti,  a  dimostrazione  del  fatto  che  la
formazione a distanza e la didattica on-line stiano  entrando  sempre
piu' a far parte della nostra cultura. Gli studenti italiani, piu'  o
meno giovani, sono  sempre  piu'  consapevoli  dei  vantaggi  offerti
dall'universita' telematica e dall'apprendimento on-line,  a  partire
dalla maggiore autonomia nell'organizzazione del proprio percorso  di
studi, che consente anche a  chi  gia'  lavora  o  ha  degli  impegni
familiari, o di altro tipo, di poter conseguire l'agognato titolo  di
studio. Basti pensare a quanto tempo (e denaro) si risparmia evitando
gli spostamenti necessari a  raggiungere  la  sede  dell'ateneo  ogni
giorno per seguire le lezioni. Questa ottimizzazione di tempi e costi
e la flessibilita' organizzativa tipica delle universita' a  distanza
che va incontro alle esigenze personali  degli  studenti  rendono  la
laurea telematica un obiettivo raggiungibile  per  tutti  coloro  che
desiderano investire  su  loro  stessi  e  sulle  proprie  capacita',
acquisendo maggiori competenze e titoli. Gli atenei telematici, dalla
loro nascita sino ad oggi, sono stati oggetto di numerosi  interventi
normativi di diversa natura, primaria e  secondaria,  che,  piu'  che
regolamentare in modo  organico  la  materia,  si  sono  occupati  di
disciplinarne singoli aspetti dando vita  ad  un  panorama  piuttosto
frammentario e a tratti non omogeneo. 
    Nell'ambito  dell'evoluzione  normativa  suesposta,  con  decreto
ministeriale del 1° marzo 2004 (pubblicato nel Supplemento  ordinario
n. 48 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  18  marzo  2004)  veniva
istituita l'Universita' degli studi  Guglielmo  Marconi;  ateneo  non
statale legalmente riconosciuto, parte nel presente processo. 
    L'Universita' degli studi Guglielmo Marconi, ai fini dell'accesso
ai cc.dd. «contributi pubblici», rientra nel novero delle universita'
non statali legalmente riconosciute, di cui alla legge n. 243/1991. 
    A tal riguardo,  fermo  restando  quanto  gia'  esposto,  occorre
evidenziare che gli atenei privati e tra  questi  anche  quelli  c.d.
telematici, pur rientrando nel regime normativo di tipo pubblicistico
applicabile  alle  universita'  statali,  non  accedono  tuttavia  ai
capitoli di finanza pubblica dello  Stato,  non  percependo  il  c.d.
«FFO» (c.d. «Fondo di finanziamento ordinario»  ai  sensi  di  quanto
previsto,  da  ultimo,  dall'art.  12,  comma  2,  lettera   a)   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123). 
    Orbene,    al    fine    di    colmare    tale    grave    lacuna
normativa-finanziaria  e  di  dotare  gli  enti  universitari  e   le
istituzioni di fondi di dotazione idonei a garantire il diritto  allo
studio delle persone dichiarate gravemente disabili o  vincitrici  di
borsa di studio, era promulgato il decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68. 
    Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n.  68  del
29 marzo 2012, gli enti universitari sono  tenuti  ad  esonerare  dal
pagamento  delle  tasse  e  dei  contributi  universitari  tutti  gli
studenti che risultano vincitori di borsa di studio o versano in  uno
stato di handicap appurato  e  quantificato  in  una  soglia  pari  o
superiore al 66%. In particolare,  e'  previsto  testualmente  quanto
segue: «le istituzioni e le universita'  esonerano  totalmente  dalla
tassa di iscrizione e dai contributi universitari  gli  studenti  che
presentino i requisiti di eleggibilita' per  il  conseguimento  della
borsa di studio e gli studenti con disabilita', con riconoscimento di
handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 5  febbraio  1992,
n. 104, o con un'invalidita' pari  o  superiore  al  sessantasei  per
cento». 
    In considerazione di quanto sopra, in data 11  aprile  2016,  con
nota  prot.  16/377/RET/S,  l'Ateneo  chiedeva  al  MUR   particolari
chiarimenti in relazione all'applicazione del contenuto normativo ivi
disciplinato, nonche' informazioni circa l'obbligatorieta'  (in  capo
al medesimo) del rispetto di quanto  da  essa  prescritto  in  merito
all'esonero del pagamento delle tasse di iscrizione e dei  contributi
universitari per tutti gli studenti vincitori di borsa  di  studio  o
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%. 
    In data 28 aprile 2016,  per  tutta  risposta,  il  MUR  (per  il
tramite  del  direttore  generale),  con  la  nota  prot.  n.  10963,
riscontrava la predetta comunicazione, rappresentando come  l'obbligo
di esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e  dai  contributi
universitari  per  gli  studenti  vincitori  di  borsa  di  studio  o
portatori di handicap, trovasse applicazione senza distinzione alcuna
nei confronti di tutte le  universita'  a  prescindere  dalla  natura
pubblicistica piuttosto che privatistica delle stesse. Nella medesima
nota di riscontro, lo stesso Ministero, a  riprova  dell'applicazione
anche nelle universita'  non  statali  dell'art.  9,  comma  2  cit.,
evidenziava l'esistenza, prevista dal medesimo art. 9, di un  sistema
di riequilibrio integrato dall'erogazione di  specifici  incentivi  -
afferenti alle tematiche in discussione - in favore delle universita'
non statali legalmente riconosciute secondo quanto  prescritto  dalla
normativa di cui all'art. 9, comma 12 del decreto legislativo  n.  68
del 29 marzo 2012. 
    Quest'ultimo, infatti, ha stabilito che  «Al  fine  di  garantire
alle universita' non statali  legalmente  riconosciute  una  adeguata
copertura   degli   oneri   finanziari   che   ad    esse    derivano
dall'applicazione del presente decreto, nel  riparto  dei  contributi
previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il  Ministero  definisce
specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle
politiche per il diritto allo  studio,  con  particolare  riferimento
all'incremento del numero degli  esoneri  totali,  rispetto  all'anno
accademico 2000-2001, dalla tassa  di  iscrizione  e  dai  contributi
universitari  degli  studenti   che   presentino   i   requisiti   di
eleggibilita' per il conseguimento  della  borsa  di  studio  di  cui
all'art. 8». 
    E' evidente, tuttavia, che proprio l'applicazione del citato art.
9, comma 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  all'odierna
opponente - istituita  con  decreto  ministeriale  1°  marzo  2004  -
preclude gravemente nei suoi confronti  l'applicazione  dell'art.  9,
comma 12, di cui trattasi e conseguentemente una  adeguata  copertura
degli oneri finanziari, determinando la disparita' di trattamento tra
le varie universita' istituite prima dell'anno accademico  2000-2001,
con una inevitabile ricaduta di effetti  negativi  e  pregiudizievoli
rispetto al diritto allo studio dei vincitori di borsa  di  studio  e
dei soggetti portatori di handicap. 
    Se da un lato, infatti, occorre prendere atto di come la norma in
questione preveda la determinazione/ quantificazione economica  degli
incentivi  programmati  calcolando  «l'incremento  del  numero  degli
esoneri totali, rispetto  all'anno  accademico  2000-2001,  ...»,  e'
altrettanto vero che, proprio in applicazione  di  questa  norma,  e'
preclusa all'Universita' degli studi Guglielmo Marconi ogni  rimborso
sulla base della impossibilita' di calcolare il rapporto di  crescita
degli  esoneri  totali  in  mancanza  del   parametro   iniziale   di
riferimento,  vale  a  dire  il  computo  degli   esoneri   nell'anno
accademico 2000-2001, in quanto  tale  universita'  veniva  istituita
nell'anno 2004. 
    Ebbene, e' proprio tale dato temporale, previsto per  legge,  che
determina la disparita' di trattamento censurato in questa sede. 
    Nel corso  del  tempo,  l'odierna  opponente  presentava  diverse
richieste di ammissione ai rimborsi, rappresentato la  disparita'  di
trattamento  e  la  incongruita'  della  norma  nei   termini   sopra
illustrati. 
    Il MUR, in data  3  aprile  2019,  replicava  alla  richiesta  di
chiarimenti  oltre  che  di  erogazione  degli   incentivi   poc'anzi
illustrata,  dopo  aver  ricordato  -  in  virtu'  dei   decreti   di
ripartizione 2017 e 2018 - come «codesta Istituzione non e' rientrata
tra le destinatarie di' detto intervento e pertanto le  richieste  di
rimborso non possono essere accolte», garantendo, in ogni caso,  che,
«considerati gli elementi forniti da codesto  ateneo  che  sottolinea
l'incremento di studenti  portatori  di  handicap  sara'  cura  della
scrivente direzione portare all'attenzione del decisore politico  uno
specifico intervento che, a decorrere dall'anno  2019,  possa  essere
utile a individuare dei finanziamenti specifici anche a favore  delle
universita'  che  sono  state  istituite   successivamente   all'a.a.
2000/2001  con  specifico  riferimento  agli  studenti   diversamente
abili». 
    Ad  oggi,  tuttavia,  non  solo  non  e'  stato  adottato  alcuno
specifico intervento da  parte  del  «decisore  politico»  (ovverosia
proprio  il   citato   MUR),   volto   a   sopperire   alla   carenza
normativa-regolamentare di  cui  si  discute,  ma  al  contrario,  il
decreto ministeriale da ultimo adottato (n. 1174/2019 del 23 dicembre
2019) esclude definitivamente le universita' telematiche  dal  novero
dei beneficiari sia delle somme stanziate  a  titolo  di  incentiviex
art. 4, comma 2 del decreto-legge 25  settembre  2002,  n.  212  che,
inoltre, delle somme corrisposte a titolo di «quota  base»  e  «quota
premiale» che, viceversa,  nei  precedenti  decreti  ministeriali  le
vedeva ricomprese. 
 
   Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
 
    Il giudicante chiamato a delibare la rilevanza dell'eccezione  di
incostituzionalita'  qui  proposta  nella  presente  controversia  e'
tenuto  ad  apprezzare  il  danno  che  ne   deriverebbe   all'ateneo
dall'applicazione della predetta normativa  e,  conseguentemente,  la
rilevanza che ha nella presente controversia l'applicazione dell'art.
9, comma 12, predetto nella sua portata incostituzionale. 
    L'Universita'  degli   studi   Guglielmo   Marconi   in   ragione
dell'aberrante risultato applicativo delle citate norme  sarebbe  per
un verso, obbligata a procedere ai rimborsi degli studenti  vincitori
di borsa di studio, tra i quali va certamente annoverato il sig. ...,
o con disabilita' riconosciuta ai sensi  dell'art.  9,  comma  2  del
decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e, per altro  verso,  non
avrebbe diritto all'incentivo pubblico previsto dall'art. 9, comma 12
del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo  2012  per  la  menzionata
carenza del parametro abilitante  al  calcolo  dell'incremento  degli
studenti esonerati rinvenibile solo in ratione temporis, vale a  dire
nello specifico computando gli studenti disabili nell'anno accademico
2000-2001 e cioe' in  un'epoca  ampiamente  anteriore  alla  data  di
costituzione dell'ateneo in questione. 
    Ne consegue l'assoluta  e  grave  rilevanza  della  questione  di
illegittimita' costituzionale che ci occupa non avendo l'ateneo nella
propria disponibilita' le risorse finanziarie specificate  per  legge
da destinare allo scopo e non avendo facolta' di distrarre  da  altri
capitolo  di  spesa  le  rilevanti  somme  necessarie  a  coprire  il
fabbisogno finanziario descritto. 
 
Sulla non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
                           costituzionale 
 
    Sotto altro e diverso profilo, questo giudicante dovra'  valutare
la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale   in   relazione   alla   violazione    delle    norme
costituzionali  di  cui  agli  articoli  2,  3,  33,  comma  4  della
Costituzione, nell'applicazione dell'art.  9,  comma  2  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 alla fattispecie che ci occupa. 
    L'art.  2  della  Costituzione  stabilisce  che  «La   Repubblica
riconosce e garantisce  i  diritti  inviolabili  dell'uomo  sia  come
singolo sia nelle formazioni ove si  svolge  la  sua  personalita'  e
richiede  l'adempimento  dei  doveri  inderogabili  di   solidarieta'
politica, economica e sociale». 
    Per quanto riguarda l'articolo in questione, esso e'  sicuramente
uno dei piu' importanti, almeno a livello dichiarativo, di  tutta  la
Costituzione. I diritti inviolabili  sono  infatti  quelle  posizioni
giuridiche da ritenersi essenziali per qualsiasi forma di  convivenza
associata. Esse sono insite  nella  stessa  natura  umana  e  vengono
tutelate a prescindere da qualsiasi legge, costituzionale o  meno.  I
diritti inviolabili sono dunque  imprescindibili,  ed  ogni  modifica
atta  a  limitarli  non  rappresenterebbe  una   semplice   revisione
costituzionale, bensi' un vero e proprio  sovvertimento  dello  Stato
repubblicano. L'art. 2 e' una vera e propria norma di  apertura,  che
consente di attribuire i connotati di diritto fondamentale  anche  ad
altre liberta' e valori personali non  espressamente  tutelati  dalla
Costituzione  che,  per  i  mutati  costumi  sociali,  richiedono  un
riconoscimento pari a quello dei diritti espressamente delineati. Tra
questi si annovera certamente il diritto allo studio dei vincitori di
borsa  di  studio  o  dei  portatori  di  handicap  che  deve  essere
riconosciuto e garantito non solo in funzione della  norma  specifica
in tema e cioe' gli articoli 33 e 34 della Costituzione, ma  anche  e
soprattutto in forza dall'articolo in commento. Tale  riconoscimento,
peraltro, per essere reale ed effettivo, non  puo'  essere  demandato
soltanto alle  Universita'  statali  o  a  quello  non  statali  gia'
istituite  antecedentemente  al  2001,  perche'  cosi'   facendo   si
parcellizza e mortifica la portata certamente  generale  ed  assoluta
del diritto allo studio dei soggetti  portatori  di  handicap  inteso
come diritto inviolabile  dell'uomo,  sia  come  singolo,  sia  nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'  e  precludendo,
in modo tanto artificioso quanto  irrazionale  ed  incomprensibile  -
l'adempimento  dei  doveri  inderogabili  di  solidarieta'  politica,
economica e sociale che spettano sia  alle  Universita'  statali  che
alle Universita' non statali  e  telematiche,  indipendentemente  dal
loro anno di istituzione. 
    L'art. 3 della Costituzione stabilisce  che  «Tutti  i  cittadini
hanno pari dignita' sociale (1) e sono  eguali  davanti  alla  legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di  lingua,  di  religione,  di
opinioni politiche, di condizioni personali  e  sociali.  E'  compito
della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine  economico  e
sociale, che, limitando di fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei
cittadini, impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e
l'effettiva partecipazione di tutti i  lavoratori  all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.». 
    La salvaguardia e l'effettiva tutela del principio di eguaglianza
prevede altresi' il trattamento differenziato di situazioni  diverse;
la complessita' spesso crea diseguaglianze latenti,  ma  che  esigono
trattamenti  razionali   e   paritari,   onde   non   sconfinare   in
diseguaglianza di fatto. Diversamente, quindi, dovranno applicarsi  i
meccanismi  del  giudizio  di   eguaglianza   e   del   giudizio   di
ragionevolezza:   ossia,   la   verifica   della   ragione   di   una
differenziazione normativa o di una assimilazione  costituzionalmente
possibile. Il principio di  ragionevolezza  e'  infatti  un  naturale
corollario del  principio  di  uguaglianza  ed  esige  che  le  norme
dell'ordinamento, in tutte le loro  forme,  siano  adeguate  al  fine
perseguito. Esso rappresenta  pertanto  uno  stringente  limite  alla
discrezionalita' del legislatore. Le norme giuridiche possono  essere
infatti oggetto di falcidia  costituzione  anche  e  soprattutto  per
irragionevolezza. Alla luce di quanto sopra, risulta evidente come la
pedissequa applicazione  alla  fattispecie  in  esame  del  combinato
disposto dell'art. 9, comma 2 e  comma  12  del  decreto  legislativo
2012,  n.  68,  violi  apertamente  il  disposto  del  art.  3  della
Costituzione, predetto. E' chiaro, infatti, che  l'Universita'  degli
studi  Guglielmo  Marconi   in   ragione   dell'aberrante   risultato
applicativo delle citate norme sarebbe  per  un  verso,  obbligata  a
procedere ai rimborsi degli studenti vincitori di borsa di  studio  o
con disabilita' riconosciuta, ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2  del
decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, e per altro  verso,  non
avrebbe diritto all'incentivo pubblico previsto dall'art. 9, comma 12
del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo  2012  per  la  menzionata
carenza del parametro abilitante  al  calcolo  dell'incremento  degli
studenti esonerati rinvenibile solo in ratione temporis, vale a  dire
nello specifico computando gli studenti disabili nell'anno accademico
2000-2001. La disposizione sopracitata - art. 9,  comma  12,  decreto
legislativo n. 68/2012 opera, pertanto, in  violazione  di  qualsiasi
criterio  di  ragionevolezza  -   e   pertanto   di   uguaglianza   -
nell'escludere innanzitutto  le  universita'  non  statali  e  quelle
telematiche non istituite prima  dell'anno  accademico  2000/2001  e,
conseguentemente - si direbbe ancor piu' gravemente -  nell'escludere
gli studenti universitari di questi atenei ed, in specie, coloro  che
sono vincitori di borsa  di  studio  o  portatori  di  handicap,  dai
benefici previsti per legge e  normalmente  riconosciuti  alle  altre
universita' e agli altri studenti. 
    E' evidente, infatti, l'irragionevolezza della preclusione e  del
danno conseguente procurato all'ateneo e ai suoi  studenti  vincitori
di borsa di studio e/o portatori di handicap per il solo fatto di non
poter ottenere dallo Stato il contributo  pubblico  a  ristoro  delle
somme rimborsate agli studenti riconosciuta soltanto per  non  essere
stato istituito prima dell'anno accademico 2000-2001. 
    In  relazione  all'art.  33,  comma  4  della  Costituzione,  che
stabilisce «La legge, nel fissare i  diritti  e  gli  obblighi  delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare  ad  esse
piena  liberta'  e  ai  loro   alunni   un   trattamento   scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.». 
    La prima parte della Costituzione italiana -  come  sopra  si  e'
rappresentato - racchiude nel suo seno quel sistema  dei  principi  e
delle liberta' fondamentali in cui confluiscono diritti e doveri  dei
cittadini, intesi come situazioni giuridiche soggettive e  dove  ogni
individuo-persona puo' ritrovare la sua massima  espressione  nonche'
sentirsi  realmente  partecipe  della  vita  culturale  dello   Stato
democratico nello spirito della solidarieta'  politica,  economica  e
sociale di cui  all'art.  2  della  Costituzione.  Il  sistema  delle
liberta' che ne derivano si condensa, in particolare, nel titolo  II,
intitolato rapporti etico-sociali, nell'ambito del quale e' collocato
l'art. 33 della Costituzione, che  spinge  tale  sistema  all'interno
della  triade  inscindibile  arte-scienza-insegnamento.  Tale  triade
rappresenta, indubbiamente, una  forma  di  attuazione  della  stessa
formula aperta contenuta nell'art. 2 della Costituzione, sui  diritti
inviolabili della persona umana. Nel caso  di  specie,  in  relazione
alla questione posta, occorre prendere in considerazione il principio
del pluralismo culturale. Tale principio si concretizza nell'art. 33,
commi 3 e 4 della Costituzione, che riconosce ai privati  il  diritto
di istituire scuole ed istituti di  educazione  senza  oneri  per  lo
Stato,  facendo  venir  meno  il   monopolio   pubblico   nel   campo
dell'istruzione. La liberta' della scuola puo' assumere, dunque,  due
significati distinti seppur tra loro connessi: in primo  luogo,  essa
sta a significare la liberta' per i soggetti privati di  istituire  e
gestire scuole diverse da quelle statali; in  secondo  luogo,  indica
anche la liberta' per gli utenti di scegliere una scuola  diversa  da
quella statale. In questa  logica  di  integrazione  tra  pubblico  e
privato e di garanzia della qualita' dell'istruzione,  come  servizio
oggettivamente   pubblico,   si   giustifica   la    relazione    tra
riconoscimento della parita' e  possesso  di  taluni  imprescindibili
requisiti necessari ad assicurare alla collettivita' che il  servizio
pubblico  reso  dalle  scuole  paritarie   e',   sotto   il   profilo
qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle  scuole
private. 
    Alla luce di quanto sopra esposto ed in  particolare  del  dovere
costituzionalmente previsto di assicurare alle scuole  private  e  ai
loro alunni un trattamento scolastico  equipollente  a  quello  degli
alunni di scuole statali.» che deve essere letta la  disposizione  di
cui all'art. 9, commi 2 e 12, in esame. Orbene, risulta evidente  che
il combinato le disposizioni di cui all'art. 9,  commi  2  e  12,  in
palese violazione dell'art. 33, comma 4 della Costituzione, fa si che
l'Universita' degli studi Guglielmo Marconi risulti,  per  un  verso,
obbligata a procedere ai rimborsi degli studenti vincitori  di  borsa
di studio e con disabilita' riconosciuta  e,  per  altro  verso,  non
abbia diritto all'incentivo pubblico (previsto dall'art. 9, comma  12
del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012)  per  la  menzionata
carenza del parametro abilitante  al  calcolo  dell'incremento  degli
studenti esonerati rinvenibile solo in ratione temporis, vale a  dire
nello specifico computando gli studenti disabili nell'anno accademico
2000-2001.