IL GIUDICE DI PACE DELLA SPEZIA All'esito dell'udienza del 13 aprile 2022 nel procedimento contenzioso n. RG. 1858/2021 vertente tra Universita' degli studi Guglielmo Marconi e G.J.C., rappresentati e difesi come in atti, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 703/2021 R.G.1427/2021, emesso dal giudice di pace della Spezia in data 17 settembre 2021; Sciolta la riserva che precede; Letti gli atti processuali; Ha pronunciato la sotto estesa ordinanza di sollevazione della questione non manifestamente infondata d'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, avente ad oggetto la «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. in applicazione delle disposizioni, di cui: all'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43, e recante l'intestazione «Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale», che recita: «La questione d'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione»; all'art. 23, della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, il cui testo normativo integrale recita: «Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziate da illegittimita' costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. La questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od al presidente della giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al presidente del consiglio regionale interessata». Motivazione Ad avviso di questo giudicante la controversia non puo' essere decisa allo stato degli atti. Al riguardo, occorre in via preliminare inquadrare la questione nell'evoluzione legislativa che ha interessato l'istituzione e la normazione delle universita' private non statali e, successivamente, quelle telematiche. Il sistema universitario, inteso come istituto di istruzione superiore e di alta cultura, che nei tempi moderni e' stato designato piu' comunemente con il nome di «universita'», rappresenta una delle istituzioni sociali piu' antiche. Esso, con il passare dei secoli, ha saputo evolversi secondo vari modelli, dapprima di stampo pubblicistico, per poi subire un cambiamento di rotta, soprattutto negli anni piu' recenti, che ne hanno mutato la sua missione originaria di luogo di sperimentazione culturale e di trasmissione del sapere. Tra i vari fenomeni di trasformazione che hanno interessato le universita' italiane, occorre certamente annoverare quello afferente la creazione e l'ampia diffusione delle universita' c.d. non statali. La crescita esponenziale di questi tipi di universita', diverse da quelle statali, ha finito per alimentare, da sempre, sia in dottrina che in giurisprudenza, un vivace dibattito circa la natura giuridica da attribuire a queste istituzioni, senza pero' giungere ad una soluzione circa lo status da conferire ad esse, come dimostrano anche tre sentenze del Tar Lazio [sez. III 15 giugno 2015, n. 8374, n. 8375, n. 8376], e piu' di recente, la sentenza del Consiglio di Stato, [sez. VI, dell'11 luglio 2016 n. 3043], che conferma quanto stabilito dai giudici di primo grado. Il Consiglio di Stato, con la sentenza, dell'11 luglio 2016, sez. VI, n. 3043, nel respingere il ricorso di appello, presentato dalla Autorita' ANAC, ribadisce - perfettamente in linea, peraltro, con la giurisprudenza CEDU - che alle universita' non statali non si applica la disciplina in materia di obblighi di trasparenza e pubblicita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in quanto non rientranti nella nozione di amministrazioni pubbliche. L'individuazione di un ente pubblico, secondo tale giurisprudenza, al fine di determinare la sua natura giuridica e, cosi', l'applicabilita' o meno di una normativa pubblicistica, deve avvenire in base a parametri non «statici» e «formali», ma «dinamici» e «funzionali». In considerazione di cio', e' ormai pacifico ritenere che alle universita' non statali legalmente riconosciute si applica, fin dove compatibile, la disciplina delle universita' statali e cioe' di stampo squisitamente pubblicistico. Esse, pertanto, sono soggette alla disciplina generale contenuta nel regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nella legge 9 maggio 1989, n. 168, nella legge del 2 luglio 1991, n. 243 e nella piu' recente legge n. 240/2010 (c.d. «legge Gelmini») e per il resto da una normativa interna approvata dai propri organi amministrativi. Piu' di recente, nell'ambito delle universita' c.d. non statali ampia diffusione e affermazione hanno registrato le Universita' telematiche. L'universita' telematica e' un istituto di istruzione di ordine superiore che eroga corsi universitari con modalita' a distanza, da remoto, prevalentemente via internet mediante l'impiego di tecnologie di comunicazione innovative (e-learning). Le universita' on-line riconosciute dal MUR (Ministero dell'universita' e la ricerca) sono abilitate al rilascio di lauree on-line e titoli accademici al termine dei percorsi di studio aventi lo stesso valore legale delle lauree dei titoli rilasciati dalle universita' tradizionali. Le universita' on-line italiane, riconosciute dal MUR per operare come atenei on-line, sono 11, e sono: 1) Universita' telematica Guglielmo Marconi; 2) Universita' telematica San Raffaele; 3) Universita' telematica Unitelma Sapienza; 4) Universita' telematica eCampus; 5) Universita' telematica internazionale Uninettuno - UTIU; 6) Universita' telematica Niccolo' Cusano; 7) Universita' telematica Pegaso; 8) Universita' telematica Mercatorum; 9) Universita' telematica degli studi IUL; 10) Universita' telematica Giustino Fortunato; 11) Universita' telematica Leonardo Da Vinci. Nate poco piu' di un decennio fa, superati i pregiudizi iniziali sulle lauree on-line, le universita' telematiche italiane stanno riscuotendo sempre piu' successo, registrando negli ultimi tempi un crescente numero di iscritti, a dimostrazione del fatto che la formazione a distanza e la didattica on-line stiano entrando sempre piu' a far parte della nostra cultura. Gli studenti italiani, piu' o meno giovani, sono sempre piu' consapevoli dei vantaggi offerti dall'universita' telematica e dall'apprendimento on-line, a partire dalla maggiore autonomia nell'organizzazione del proprio percorso di studi, che consente anche a chi gia' lavora o ha degli impegni familiari, o di altro tipo, di poter conseguire l'agognato titolo di studio. Basti pensare a quanto tempo (e denaro) si risparmia evitando gli spostamenti necessari a raggiungere la sede dell'ateneo ogni giorno per seguire le lezioni. Questa ottimizzazione di tempi e costi e la flessibilita' organizzativa tipica delle universita' a distanza che va incontro alle esigenze personali degli studenti rendono la laurea telematica un obiettivo raggiungibile per tutti coloro che desiderano investire su loro stessi e sulle proprie capacita', acquisendo maggiori competenze e titoli. Gli atenei telematici, dalla loro nascita sino ad oggi, sono stati oggetto di numerosi interventi normativi di diversa natura, primaria e secondaria, che, piu' che regolamentare in modo organico la materia, si sono occupati di disciplinarne singoli aspetti dando vita ad un panorama piuttosto frammentario e a tratti non omogeneo. Nell'ambito dell'evoluzione normativa suesposta, con decreto ministeriale del 1° marzo 2004 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004) veniva istituita l'Universita' degli studi Guglielmo Marconi; ateneo non statale legalmente riconosciuto, parte nel presente processo. L'Universita' degli studi Guglielmo Marconi, ai fini dell'accesso ai cc.dd. «contributi pubblici», rientra nel novero delle universita' non statali legalmente riconosciute, di cui alla legge n. 243/1991. A tal riguardo, fermo restando quanto gia' esposto, occorre evidenziare che gli atenei privati e tra questi anche quelli c.d. telematici, pur rientrando nel regime normativo di tipo pubblicistico applicabile alle universita' statali, non accedono tuttavia ai capitoli di finanza pubblica dello Stato, non percependo il c.d. «FFO» (c.d. «Fondo di finanziamento ordinario» ai sensi di quanto previsto, da ultimo, dall'art. 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123). Orbene, al fine di colmare tale grave lacuna normativa-finanziaria e di dotare gli enti universitari e le istituzioni di fondi di dotazione idonei a garantire il diritto allo studio delle persone dichiarate gravemente disabili o vincitrici di borsa di studio, era promulgato il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, gli enti universitari sono tenuti ad esonerare dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari tutti gli studenti che risultano vincitori di borsa di studio o versano in uno stato di handicap appurato e quantificato in una soglia pari o superiore al 66%. In particolare, e' previsto testualmente quanto segue: «le istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilita', con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidita' pari o superiore al sessantasei per cento». In considerazione di quanto sopra, in data 11 aprile 2016, con nota prot. 16/377/RET/S, l'Ateneo chiedeva al MUR particolari chiarimenti in relazione all'applicazione del contenuto normativo ivi disciplinato, nonche' informazioni circa l'obbligatorieta' (in capo al medesimo) del rispetto di quanto da essa prescritto in merito all'esonero del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari per tutti gli studenti vincitori di borsa di studio o portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%. In data 28 aprile 2016, per tutta risposta, il MUR (per il tramite del direttore generale), con la nota prot. n. 10963, riscontrava la predetta comunicazione, rappresentando come l'obbligo di esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e dai contributi universitari per gli studenti vincitori di borsa di studio o portatori di handicap, trovasse applicazione senza distinzione alcuna nei confronti di tutte le universita' a prescindere dalla natura pubblicistica piuttosto che privatistica delle stesse. Nella medesima nota di riscontro, lo stesso Ministero, a riprova dell'applicazione anche nelle universita' non statali dell'art. 9, comma 2 cit., evidenziava l'esistenza, prevista dal medesimo art. 9, di un sistema di riequilibrio integrato dall'erogazione di specifici incentivi - afferenti alle tematiche in discussione - in favore delle universita' non statali legalmente riconosciute secondo quanto prescritto dalla normativa di cui all'art. 9, comma 12 del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012. Quest'ultimo, infatti, ha stabilito che «Al fine di garantire alle universita' non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministero definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000-2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio di cui all'art. 8». E' evidente, tuttavia, che proprio l'applicazione del citato art. 9, comma 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 all'odierna opponente - istituita con decreto ministeriale 1° marzo 2004 - preclude gravemente nei suoi confronti l'applicazione dell'art. 9, comma 12, di cui trattasi e conseguentemente una adeguata copertura degli oneri finanziari, determinando la disparita' di trattamento tra le varie universita' istituite prima dell'anno accademico 2000-2001, con una inevitabile ricaduta di effetti negativi e pregiudizievoli rispetto al diritto allo studio dei vincitori di borsa di studio e dei soggetti portatori di handicap. Se da un lato, infatti, occorre prendere atto di come la norma in questione preveda la determinazione/ quantificazione economica degli incentivi programmati calcolando «l'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000-2001, ...», e' altrettanto vero che, proprio in applicazione di questa norma, e' preclusa all'Universita' degli studi Guglielmo Marconi ogni rimborso sulla base della impossibilita' di calcolare il rapporto di crescita degli esoneri totali in mancanza del parametro iniziale di riferimento, vale a dire il computo degli esoneri nell'anno accademico 2000-2001, in quanto tale universita' veniva istituita nell'anno 2004. Ebbene, e' proprio tale dato temporale, previsto per legge, che determina la disparita' di trattamento censurato in questa sede. Nel corso del tempo, l'odierna opponente presentava diverse richieste di ammissione ai rimborsi, rappresentato la disparita' di trattamento e la incongruita' della norma nei termini sopra illustrati. Il MUR, in data 3 aprile 2019, replicava alla richiesta di chiarimenti oltre che di erogazione degli incentivi poc'anzi illustrata, dopo aver ricordato - in virtu' dei decreti di ripartizione 2017 e 2018 - come «codesta Istituzione non e' rientrata tra le destinatarie di' detto intervento e pertanto le richieste di rimborso non possono essere accolte», garantendo, in ogni caso, che, «considerati gli elementi forniti da codesto ateneo che sottolinea l'incremento di studenti portatori di handicap sara' cura della scrivente direzione portare all'attenzione del decisore politico uno specifico intervento che, a decorrere dall'anno 2019, possa essere utile a individuare dei finanziamenti specifici anche a favore delle universita' che sono state istituite successivamente all'a.a. 2000/2001 con specifico riferimento agli studenti diversamente abili». Ad oggi, tuttavia, non solo non e' stato adottato alcuno specifico intervento da parte del «decisore politico» (ovverosia proprio il citato MUR), volto a sopperire alla carenza normativa-regolamentare di cui si discute, ma al contrario, il decreto ministeriale da ultimo adottato (n. 1174/2019 del 23 dicembre 2019) esclude definitivamente le universita' telematiche dal novero dei beneficiari sia delle somme stanziate a titolo di incentiviex art. 4, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 che, inoltre, delle somme corrisposte a titolo di «quota base» e «quota premiale» che, viceversa, nei precedenti decreti ministeriali le vedeva ricomprese. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale Il giudicante chiamato a delibare la rilevanza dell'eccezione di incostituzionalita' qui proposta nella presente controversia e' tenuto ad apprezzare il danno che ne deriverebbe all'ateneo dall'applicazione della predetta normativa e, conseguentemente, la rilevanza che ha nella presente controversia l'applicazione dell'art. 9, comma 12, predetto nella sua portata incostituzionale. L'Universita' degli studi Guglielmo Marconi in ragione dell'aberrante risultato applicativo delle citate norme sarebbe per un verso, obbligata a procedere ai rimborsi degli studenti vincitori di borsa di studio, tra i quali va certamente annoverato il sig. ..., o con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e, per altro verso, non avrebbe diritto all'incentivo pubblico previsto dall'art. 9, comma 12 del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 per la menzionata carenza del parametro abilitante al calcolo dell'incremento degli studenti esonerati rinvenibile solo in ratione temporis, vale a dire nello specifico computando gli studenti disabili nell'anno accademico 2000-2001 e cioe' in un'epoca ampiamente anteriore alla data di costituzione dell'ateneo in questione. Ne consegue l'assoluta e grave rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale che ci occupa non avendo l'ateneo nella propria disponibilita' le risorse finanziarie specificate per legge da destinare allo scopo e non avendo facolta' di distrarre da altri capitolo di spesa le rilevanti somme necessarie a coprire il fabbisogno finanziario descritto. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale Sotto altro e diverso profilo, questo giudicante dovra' valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in relazione alla violazione delle norme costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 33, comma 4 della Costituzione, nell'applicazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 alla fattispecie che ci occupa. L'art. 2 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalita' e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale». Per quanto riguarda l'articolo in questione, esso e' sicuramente uno dei piu' importanti, almeno a livello dichiarativo, di tutta la Costituzione. I diritti inviolabili sono infatti quelle posizioni giuridiche da ritenersi essenziali per qualsiasi forma di convivenza associata. Esse sono insite nella stessa natura umana e vengono tutelate a prescindere da qualsiasi legge, costituzionale o meno. I diritti inviolabili sono dunque imprescindibili, ed ogni modifica atta a limitarli non rappresenterebbe una semplice revisione costituzionale, bensi' un vero e proprio sovvertimento dello Stato repubblicano. L'art. 2 e' una vera e propria norma di apertura, che consente di attribuire i connotati di diritto fondamentale anche ad altre liberta' e valori personali non espressamente tutelati dalla Costituzione che, per i mutati costumi sociali, richiedono un riconoscimento pari a quello dei diritti espressamente delineati. Tra questi si annovera certamente il diritto allo studio dei vincitori di borsa di studio o dei portatori di handicap che deve essere riconosciuto e garantito non solo in funzione della norma specifica in tema e cioe' gli articoli 33 e 34 della Costituzione, ma anche e soprattutto in forza dall'articolo in commento. Tale riconoscimento, peraltro, per essere reale ed effettivo, non puo' essere demandato soltanto alle Universita' statali o a quello non statali gia' istituite antecedentemente al 2001, perche' cosi' facendo si parcellizza e mortifica la portata certamente generale ed assoluta del diritto allo studio dei soggetti portatori di handicap inteso come diritto inviolabile dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita' e precludendo, in modo tanto artificioso quanto irrazionale ed incomprensibile - l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale che spettano sia alle Universita' statali che alle Universita' non statali e telematiche, indipendentemente dal loro anno di istituzione. L'art. 3 della Costituzione stabilisce che «Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale (1) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.». La salvaguardia e l'effettiva tutela del principio di eguaglianza prevede altresi' il trattamento differenziato di situazioni diverse; la complessita' spesso crea diseguaglianze latenti, ma che esigono trattamenti razionali e paritari, onde non sconfinare in diseguaglianza di fatto. Diversamente, quindi, dovranno applicarsi i meccanismi del giudizio di eguaglianza e del giudizio di ragionevolezza: ossia, la verifica della ragione di una differenziazione normativa o di una assimilazione costituzionalmente possibile. Il principio di ragionevolezza e' infatti un naturale corollario del principio di uguaglianza ed esige che le norme dell'ordinamento, in tutte le loro forme, siano adeguate al fine perseguito. Esso rappresenta pertanto uno stringente limite alla discrezionalita' del legislatore. Le norme giuridiche possono essere infatti oggetto di falcidia costituzione anche e soprattutto per irragionevolezza. Alla luce di quanto sopra, risulta evidente come la pedissequa applicazione alla fattispecie in esame del combinato disposto dell'art. 9, comma 2 e comma 12 del decreto legislativo 2012, n. 68, violi apertamente il disposto del art. 3 della Costituzione, predetto. E' chiaro, infatti, che l'Universita' degli studi Guglielmo Marconi in ragione dell'aberrante risultato applicativo delle citate norme sarebbe per un verso, obbligata a procedere ai rimborsi degli studenti vincitori di borsa di studio o con disabilita' riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, e per altro verso, non avrebbe diritto all'incentivo pubblico previsto dall'art. 9, comma 12 del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 per la menzionata carenza del parametro abilitante al calcolo dell'incremento degli studenti esonerati rinvenibile solo in ratione temporis, vale a dire nello specifico computando gli studenti disabili nell'anno accademico 2000-2001. La disposizione sopracitata - art. 9, comma 12, decreto legislativo n. 68/2012 opera, pertanto, in violazione di qualsiasi criterio di ragionevolezza - e pertanto di uguaglianza - nell'escludere innanzitutto le universita' non statali e quelle telematiche non istituite prima dell'anno accademico 2000/2001 e, conseguentemente - si direbbe ancor piu' gravemente - nell'escludere gli studenti universitari di questi atenei ed, in specie, coloro che sono vincitori di borsa di studio o portatori di handicap, dai benefici previsti per legge e normalmente riconosciuti alle altre universita' e agli altri studenti. E' evidente, infatti, l'irragionevolezza della preclusione e del danno conseguente procurato all'ateneo e ai suoi studenti vincitori di borsa di studio e/o portatori di handicap per il solo fatto di non poter ottenere dallo Stato il contributo pubblico a ristoro delle somme rimborsate agli studenti riconosciuta soltanto per non essere stato istituito prima dell'anno accademico 2000-2001. In relazione all'art. 33, comma 4 della Costituzione, che stabilisce «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.». La prima parte della Costituzione italiana - come sopra si e' rappresentato - racchiude nel suo seno quel sistema dei principi e delle liberta' fondamentali in cui confluiscono diritti e doveri dei cittadini, intesi come situazioni giuridiche soggettive e dove ogni individuo-persona puo' ritrovare la sua massima espressione nonche' sentirsi realmente partecipe della vita culturale dello Stato democratico nello spirito della solidarieta' politica, economica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione. Il sistema delle liberta' che ne derivano si condensa, in particolare, nel titolo II, intitolato rapporti etico-sociali, nell'ambito del quale e' collocato l'art. 33 della Costituzione, che spinge tale sistema all'interno della triade inscindibile arte-scienza-insegnamento. Tale triade rappresenta, indubbiamente, una forma di attuazione della stessa formula aperta contenuta nell'art. 2 della Costituzione, sui diritti inviolabili della persona umana. Nel caso di specie, in relazione alla questione posta, occorre prendere in considerazione il principio del pluralismo culturale. Tale principio si concretizza nell'art. 33, commi 3 e 4 della Costituzione, che riconosce ai privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato, facendo venir meno il monopolio pubblico nel campo dell'istruzione. La liberta' della scuola puo' assumere, dunque, due significati distinti seppur tra loro connessi: in primo luogo, essa sta a significare la liberta' per i soggetti privati di istituire e gestire scuole diverse da quelle statali; in secondo luogo, indica anche la liberta' per gli utenti di scegliere una scuola diversa da quella statale. In questa logica di integrazione tra pubblico e privato e di garanzia della qualita' dell'istruzione, come servizio oggettivamente pubblico, si giustifica la relazione tra riconoscimento della parita' e possesso di taluni imprescindibili requisiti necessari ad assicurare alla collettivita' che il servizio pubblico reso dalle scuole paritarie e', sotto il profilo qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle scuole private. Alla luce di quanto sopra esposto ed in particolare del dovere costituzionalmente previsto di assicurare alle scuole private e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.» che deve essere letta la disposizione di cui all'art. 9, commi 2 e 12, in esame. Orbene, risulta evidente che il combinato le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 12, in palese violazione dell'art. 33, comma 4 della Costituzione, fa si che l'Universita' degli studi Guglielmo Marconi risulti, per un verso, obbligata a procedere ai rimborsi degli studenti vincitori di borsa di studio e con disabilita' riconosciuta e, per altro verso, non abbia diritto all'incentivo pubblico (previsto dall'art. 9, comma 12 del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012) per la menzionata carenza del parametro abilitante al calcolo dell'incremento degli studenti esonerati rinvenibile solo in ratione temporis, vale a dire nello specifico computando gli studenti disabili nell'anno accademico 2000-2001.