Ricorso ex art. 127 della Costituzione  per  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), in persona del  Presidente
p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici  domicilia  ex  lege  in
Roma  -  via  dei  Portoghesi  n.  12   -   fax   06-96514000,   pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  -  nei  confronti  della  Regione
Calabria, in persona del Presidente pro tempore; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022 pubblicata nel BUR  n.
129 del 7 luglio 2022 recante: «Misure per fronteggiare la situazione
emergenziale sanitaria». 
    Con delibera del 4 agosto  2022  il  Consiglio  dei  ministri  ha
approvato la determinazione  di  impugnare  la  legge  della  Regione
Calabria n. 22 del 7 luglio 2022 pubblicata nel  BUR  n.  129  del  7
luglio  2022  recante:  «Misure  per   fronteggiare   la   situazione
emergenziale sanitaria». 
    Con il presente atto,  pertanto,  si  propone  ricorso  ai  sensi
dell'art. 127 della  Costituzione  avverso  la  legge  predetta,  che
presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 
I) Premessa 
    La  legge  della  Regione  Calabria  n.  22  del  7  luglio  2022
pubblicata nel B.U.R. n. 129 del 7 luglio 2022  recante  «Misure  per
fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria.», presenta profili
di illegittimita' costituzionale nelle disposizioni  che  vengono  di
seguito indicate e descritte,  che  violano  l'art.  3,  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  I)  della  Costituzione   in   materia   di
ordinamento civile e l'art. 117, terzo comma, della  Costituzione  in
materia di «professioni», per i seguenti motivi. 
II) Le censure di incostituzionalita' 
    L'art.  2  della  legge  in  oggetto  disciplina  alcune   misure
temporanee per fronteggiare la situazione  emergenziale  sanitaria  e
consente alle Aziende del servizio sanitario regionale  di  conferire
ai medici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. 
    Tuttavia,  presentano   profili   di   criticita'   le   seguenti
disposizioni contenute nell'articolo 2 in esame: 
        il secondo periodo del comma 3,  nel  quale  si  prevede  che
«Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di  medici
in possesso della specializzazione  richiesta,  la  selezione  potra'
essere  estesa  anche  a   medici   in   possesso   di   diploma   di
specializzazione in disciplina equipollente o affine»; 
        il comma 4, nel quale si prevede che «Qualora il  reperimento
di professionisti risulti infruttuoso  anche  con  l'estensione  alle
discipline equipollenti o affini, si potra' procedere al reclutamento
di medici privi del diploma di specializzazione sulla base  di  linee
di indirizzo regionali che definiscano le  modalita'  di  inserimento
degli   stessi   all'interno   delle   strutture   aziendali   e   di
individuazione  degli  ambiti  di  autonomia  esercitabili   con   il
tutoraggio del personale strutturato»; 
        il comma 5, nel quale si prevede che «La regione organizza  e
riconosce percorsi formativi dedicati all'acquisizione di  competenze
teorico pratiche negli ambiti di potenziale impiego di  medici  privi
del diploma di specializzazione»; 
        il  comma  6,  nel  quale  si  prevede  che  «Il  diploma  di
specializzazione e' sempre richiesto per le specialita' di anestesia,
rianimazione e terapia intensiva e  del  dolore,  medicina  nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia». 
    Tutte  le  suddette  norme  si  pongono  in  contrasto   con   le
disposizioni  di  legge  statali  che,  a   fronte   delle   esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,
hanno previsto la possibilita' per le aziende e gli enti del Servizio
sanitario  nazionale  di  reclutare,  tra   gli   altri,   i   medici
specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle
scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata  e  continuativa,  di  durata  non
superiore a sei mesi (cosi' l'art. 2-bis del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, i cui due  termini  sono  stati  prorogati  fino  al  31
dicembre 2022, dall'art. 10, comma  1,  del  decreto-legge  24  marzo
2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022,
n. 52). 
    La  possibilita'  di  conferire  incarichi  di  lavoro  a  medici
specializzandi e', pertanto, gia' prevista  dalla  legge  statale  in
base e a fronte di presupposti specifici, rispetto  ai  quali  le  su
citate disposizioni regionali  -  che  consentono  l'attribuzione  di
incarichi  a  soggetti  in  possesso  di  specializzazioni  affini  o
equipollenti  (comma  3)  e   addirittura   a   soggetti   privi   di
specializzazione (comma 4 e comma 6) - si pongono in contrasto. 
    Tali disposizioni determinano, pertanto, a fronte della identita'
di problematiche gia' affrontate dalla legislazione  statale  in  via
d'urgenza, una irragionevole  disparita'  di  disciplina  nell'ambito
territoriale di riferimento, in aperta violazione  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Con specifico riferimento alla disposizione di cui al comma 5, la
stessa viola direttamente le competenze  statali  laddove  sovrappone
agli ordinari meccanismi di valutazione dell'esperienza  formativa  -
come tali rimessi alle scuole  di  specializzazione  nell'ambito  del
sistema universitario - un'attivita'  di  formazione  dei  medici  da
parte della Regione  con  potere  di  «riconoscimento»  dei  relativi
risultati. 
    A  tali  elementi,  relativi  ad  un  profilo  piu'   prettamente
sostanziale delle suddette disposizioni, si aggiunge poi  l'argomento
formale legato al fatto che le disposizioni regionali intervengono  a
disciplinare una materia di diretta derivazione  europea  e,  quindi,
inevitabilmente rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. 
    Cio' determina, pertanto, una violazione dell'art.  117,  secondo
comma, lettera  I)  della  Costituzione  in  materia  di  ordinamento
civile, nonche' dell'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione  in
materia di «professioni». 
    Per le ragioni sopra  esposte  le  disposizioni  regionali  sopra
indicate vengono impugnate con il presente ricorso dinanzi alla Corte
costituzionale ai sensi dell'art. 127  della  Costituzione,  come  da
delibera del Consiglio dei ministri in data 4  agosto  2022,  che  si
deposita.