Ricorso ex art. 127 della Costituzione per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma - via dei Portoghesi n. 12 - fax 06-96514000, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022 pubblicata nel BUR n. 129 del 7 luglio 2022 recante: «Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria». Con delibera del 4 agosto 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato la determinazione di impugnare la legge della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022 pubblicata nel BUR n. 129 del 7 luglio 2022 recante: «Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria». Con il presente atto, pertanto, si propone ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione avverso la legge predetta, che presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. I) Premessa La legge della Regione Calabria n. 22 del 7 luglio 2022 pubblicata nel B.U.R. n. 129 del 7 luglio 2022 recante «Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria.», presenta profili di illegittimita' costituzionale nelle disposizioni che vengono di seguito indicate e descritte, che violano l'art. 3, l'art. 117, secondo comma, lettera I) della Costituzione in materia di ordinamento civile e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di «professioni», per i seguenti motivi. II) Le censure di incostituzionalita' L'art. 2 della legge in oggetto disciplina alcune misure temporanee per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria e consente alle Aziende del servizio sanitario regionale di conferire ai medici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Tuttavia, presentano profili di criticita' le seguenti disposizioni contenute nell'articolo 2 in esame: il secondo periodo del comma 3, nel quale si prevede che «Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potra' essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine»; il comma 4, nel quale si prevede che «Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potra' procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalita' di inserimento degli stessi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili con il tutoraggio del personale strutturato»; il comma 5, nel quale si prevede che «La regione organizza e riconosce percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione»; il comma 6, nel quale si prevede che «Il diploma di specializzazione e' sempre richiesto per le specialita' di anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia». Tutte le suddette norme si pongono in contrasto con le disposizioni di legge statali che, a fronte delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, hanno previsto la possibilita' per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare, tra gli altri, i medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi (cosi' l'art. 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui due termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52). La possibilita' di conferire incarichi di lavoro a medici specializzandi e', pertanto, gia' prevista dalla legge statale in base e a fronte di presupposti specifici, rispetto ai quali le su citate disposizioni regionali - che consentono l'attribuzione di incarichi a soggetti in possesso di specializzazioni affini o equipollenti (comma 3) e addirittura a soggetti privi di specializzazione (comma 4 e comma 6) - si pongono in contrasto. Tali disposizioni determinano, pertanto, a fronte della identita' di problematiche gia' affrontate dalla legislazione statale in via d'urgenza, una irragionevole disparita' di disciplina nell'ambito territoriale di riferimento, in aperta violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Con specifico riferimento alla disposizione di cui al comma 5, la stessa viola direttamente le competenze statali laddove sovrappone agli ordinari meccanismi di valutazione dell'esperienza formativa - come tali rimessi alle scuole di specializzazione nell'ambito del sistema universitario - un'attivita' di formazione dei medici da parte della Regione con potere di «riconoscimento» dei relativi risultati. A tali elementi, relativi ad un profilo piu' prettamente sostanziale delle suddette disposizioni, si aggiunge poi l'argomento formale legato al fatto che le disposizioni regionali intervengono a disciplinare una materia di diretta derivazione europea e, quindi, inevitabilmente rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. Cio' determina, pertanto, una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera I) della Costituzione in materia di ordinamento civile, nonche' dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di «professioni». Per le ragioni sopra esposte le disposizioni regionali sopra indicate vengono impugnate con il presente ricorso dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2022, che si deposita.