IL GIUDICE DI PACE DI UDINE Letto il ricorso per l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida depositato in data 29 aprile 2022 dal sig. A. V. nato a ..., rappresentato, difeso e domiciliato da e presso l'avv. Emanuele Iori con studio a Udine, via Marangoni n. 56; Rilevato che il provvedimento di revoca della patente e' stato emesso dalla Prefettura UTG Udine a seguito della sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67; Rilevato che la predetta sentenza n. 699/2021 e' divenuta irrevocabile in data 29 giugno 2021; Rilevato, altresi', che nel provvedimento di revoca della prefettura UTG Udine notificato in data ... non e' stabilito il termine da cui decorre il triennio per il conseguimento della nuova patente di guida, secondo il parere della Avvocatura generale dello Stato (circolare n. 15224 del 9 novembre 2020 del Ministero dell'interno); Rilevato che, tuttavia, secondo l'Avvocatura generale dello Stato termine triennale di cui all'art. 219, comma 3-ter del codice della strada per conseguire nuovamente la patente di guida, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; Rilevato che nel caso di messa alla prova la sentenza e' di estinzione del reato e non di accertamento del reato; Rilevato che qualora il legislatore avesse voluto ritenere che il termine per il conseguimento di una nuova patente di guida decorresse dalla irrevocabilita' della sentenza avrebbe specificato tale decorrenza, come ad esempio nell'art. 224, C.d.S., dove si fa riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna ed alla definitivita' del decreto penale di condanna; Rilevato, quindi, che per accertamento del reato, e, quindi, per la decorrenza del termine triennale, si deve fare riferimento o alla data del fatto (ipotesi piu' favorevole all'interessato) o dalla data in cui il provvedimento prefettizio di revoca della patente diventa definitivo (ipotesi piu' sfavorevole per l'interessato).