UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA Il Giudice di pace dell'Ufficio del giudice di pace di Mantova dott. Davide Carletti ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 1336/2017 del ruolo generale per l'anno 2017, cui e' riunita la causa R.G. 1351/2017, promossa da: Coop Alleanza 3.0 Societa' cooperativa, ricorrente - avv.ti Mauro Pacilio e Paolo Bergamaschi; Contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di porto di Chioggia, resistente - S.T.V. Daniele Pasquali. In ordine alle istanze di cui alla riserva del giorno 7 febbraio 2018, il Giudice di pace di Mantova premesso: che la ricorrente Coop Alleanza 3.0. Societa' cooperativa proponeva ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. C638CI001004016 - Reg. S.A. 276 - 16 del 10 aprile 2017, emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di porto di Chioggia, con la quale veniva contestata la violazione dell'art. 58, reg. CE n. 1224 del 22 novembre 2009 e art. 10, comma 1, lettera Z del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, sanzionato dall'art. 11, comma 4 dello stesso decreto .... «Violazione accertata in data 12 ottobre 2016 in Viadana per non essere stato in grado di fornire la documentazione relativa alla tracciabilita' delle specie ittiche: latterini, sarde, acciughe. All'atto del controllo esibiva documento ddt n. 518189 del giorno 11 ottobre 2016 emesso dalla Centrale Adriatica Soc. coop. di Anzola Emilia nel quale risultavano mancanti le informazioni obbligatorie in tutte le fasi di vendita, nello specifico numero di partita peschereccio, data di cattura, codice alpha fao della specie, nome e numero del peschereccio»; che analogo ricorso veniva proposto da Centrale Adriatica Soc. coop. Radicando un giudizio che veniva riunito al primo; che in particolare il ricorrente sosteneva di avere fornito tutta quanta la documentazione e le informazioni richieste nei tempi normalmente occorrenti, in ogni caso mediante la presentazione degli scritti difensivi avverso il verbale di contestazione, ma affermava che la dizione «in qualsiasi momento» di cui al comma quinto dell'art. 67 del regolamento UE 404/2011 (cui aveva fatto riferimento l'opposta nella elevazione della contravvenzione originaria), non poteva essere intesa quale contestualita' e/o immediatezza (cosi' come preteso dall'opposta), ben potendo le informazioni richieste essere fornite comunque in un brevissimo lasso di tempo dalla richiesta; che l'opposta si costituiva, difendendo il proprio operato ed in particolare ricordando che l'art. 67, reg. UE 404/2011 al paragrafo 5 prevedeva che le informazioni relative ai prodotti della pesca e acquacoltura di cui all'art. 58, paragrafo 5 del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Possono essere disponibili utilizzando uno strumento di identificazione e devono essere disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, consentendo alle autorita' competenti di accedervi in qualsiasi momento e che conseguentemente le informazioni ex art. 58, par. 5, lettera A, reg. CE 1224/2009 del Consiglio devono accompagnare fisicamente le partite, restando disponibili in tutte le fasi, consentendo alle autorita' competenti di accedervi «in qualsiasi momento». La mancanza di tale immediata disponibilita' (cosi' come interpretata dalla opposta) comportava la violazione della norma; che all'udienza del 7 febbraio 2018 sulla scorta delle memorie depositate dalle parti concernenti la declaratoria di incostituzionalita' oppure una interpretazione autentica della dicitura «in qualsiasi momento», che definisce la tempistica dei controlli nell'art. 67, comma 5 del regolamento UE 404/2021, l'odierno giudicante si riservava.