UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA 
 
    Il Giudice di pace dell'Ufficio del giudice di  pace  di  Mantova
dott.  Davide  Carletti  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di
remissione alla Corte  costituzionale  nella  causa  iscritta  al  n.
1336/2017 del ruolo generale per l'anno 2017, cui e' riunita la causa
R.G. 1351/2017, promossa da: 
        Coop Alleanza 3.0 Societa' cooperativa, ricorrente  -  avv.ti
Mauro Pacilio e Paolo Bergamaschi; 
    Contro  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   -
Capitaneria  di  porto  di  Chioggia,  resistente  -  S.T.V.  Daniele
Pasquali. 
    In ordine alle istanze di cui alla riserva del giorno 7  febbraio
2018, il Giudice di pace di Mantova premesso: 
        che la ricorrente Coop  Alleanza  3.0.  Societa'  cooperativa
proponeva ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n.  C638CI001004016
- Reg. S.A. 276 - 16 del 10 aprile 2017, emessa dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di  porto  di  Chioggia,
con la quale veniva contestata la violazione dell'art. 58, reg. CE n.
1224 del 22 novembre 2009 e art. 10, comma 1, lettera Z  del  decreto
legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, sanzionato dall'art. 11, comma 4
dello stesso decreto .... «Violazione accertata in  data  12  ottobre
2016 in  Viadana  per  non  essere  stato  in  grado  di  fornire  la
documentazione relativa alla  tracciabilita'  delle  specie  ittiche:
latterini, sarde, acciughe. All'atto del controllo esibiva  documento
ddt n. 518189 del  giorno  11  ottobre  2016  emesso  dalla  Centrale
Adriatica Soc. coop. di Anzola Emilia nel quale risultavano  mancanti
le informazioni obbligatorie in  tutte  le  fasi  di  vendita,  nello
specifico numero di partita peschereccio,  data  di  cattura,  codice
alpha fao della specie, nome e numero del peschereccio»; 
        che analogo ricorso veniva  proposto  da  Centrale  Adriatica
Soc. coop. Radicando un giudizio che veniva riunito al primo; 
        che in particolare il ricorrente sosteneva di  avere  fornito
tutta quanta la documentazione e le informazioni richieste nei  tempi
normalmente occorrenti, in ogni caso mediante la presentazione  degli
scritti difensivi avverso il verbale di contestazione,  ma  affermava
che la  dizione  «in  qualsiasi  momento»  di  cui  al  comma  quinto
dell'art. 67 del regolamento UE 404/2011 (cui aveva fatto riferimento
l'opposta nella elevazione  della  contravvenzione  originaria),  non
poteva essere intesa quale  contestualita'  e/o  immediatezza  (cosi'
come preteso dall'opposta), ben  potendo  le  informazioni  richieste
essere fornite  comunque  in  un  brevissimo  lasso  di  tempo  dalla
richiesta; 
        che l'opposta si costituiva, difendendo il proprio operato ed
in  particolare  ricordando  che  l'art.  67,  reg.  UE  404/2011  al
paragrafo 5 prevedeva che le informazioni relative ai prodotti  della
pesca e acquacoltura di cui all'art. 58, paragrafo 5 del  regolamento
sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio
della partita oppure mediante un documento commerciale che accompagna
fisicamente la partita. Possono essere  disponibili  utilizzando  uno
strumento di identificazione  e  devono  essere  disponibili  durante
tutte  le  fasi  di  produzione,  trasformazione   e   distribuzione,
consentendo alle  autorita'  competenti  di  accedervi  in  qualsiasi
momento e che conseguentemente le informazioni ex art.  58,  par.  5,
lettera A,  reg.  CE  1224/2009  del  Consiglio  devono  accompagnare
fisicamente le  partite,  restando  disponibili  in  tutte  le  fasi,
consentendo alle autorita'  competenti  di  accedervi  «in  qualsiasi
momento». La mancanza di tale immediata  disponibilita'  (cosi'  come
interpretata dalla opposta) comportava la violazione della norma; 
        che all'udienza  del  7  febbraio  2018  sulla  scorta  delle
memorie  depositate  dalle  parti  concernenti  la  declaratoria   di
incostituzionalita'  oppure  una  interpretazione   autentica   della
dicitura «in qualsiasi momento»,  che  definisce  la  tempistica  dei
controlli  nell'art.  67,  comma  5  del  regolamento  UE   404/2021,
l'odierno giudicante si riservava.