Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  contro  la  Regione  Molise,  in
persona del Presidente della giunta  regionale  pro  tempore  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli  1  e  2
della legge della Regione Molise n. 14 del 4 agosto 2022,  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise  n.  41  del  5  agosto
2022, recante «Riconoscimento della  legittimita'  dei  debiti  fuori
bilancio ai sensi dell'art. 73, comma  1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da
Trenitalia S.p.a. nell'anno 2020)», come da  delibera  del  Consiglio
dei ministri del 28 settembre 2022. 
    In  data  5  agosto  2022  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Molise n. 41 la legge regionale n. 14  del  4
agosto 2022, recante «Riconoscimento della  legittimita'  dei  debiti
fuori bilancio ai sensi  dell'art.  73,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
ed integrazioni (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi
da Trenitalia S.p.a. nell'anno 2020)». 
    Il provvedimento in esame,  agli  articoli  1  e  2  si  pone  in
contrasto con diverse disposizioni costituzionali. 
    Pertanto, con il presente atto, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri impugna la citata legge regionale n. 14/2022,  affinche'  ne
sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  sulla  base  del
seguente motivo: 
        Articoli  1  e  2   della   legge   regionale   n.   14/2022:
illegittimita' per violazione degli articoli  numeri  117,  comma  2,
lettera e) ed 81, terzo comma della Costituzione, nonche' dell'art  3
del decreto legislativo n. 118/2011 e  del  principio  applicato  9.1
dell'allegato  4/2  al  decreto  legislativo.  n.   118/2011   (norme
interposte). 
    L'art. 1 («Riconoscimento  della  legittimita'  di  debito  fuori
bilancio in assenza di preventivo  impegno  di  spesa»)  della  legge
regionale n. 14/2022 cosi' dispone: 
        1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1,  lettera  e)  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  «Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta  la  legittimita'  del
debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo
di  euro  21.517.387,21,  derivante  dai  servizi   per   il   T.P.L.
ferroviario resi da Trenitalia S.p.a. nell'anno 2020». 
    L'art. 2 («Norma finanziaria») della legge regionale  n.  14/2022
cosi' dispone: 
        «1.  Al  finanziamento  dei  debiti  di   cui   all'art.   1,
dell'importo complessivo di euro 21.517.387,21 si  provvede  mediante
utilizzo del bilancio di previsione 2021-2023,  esercizio  2021,  con
prelievo da: 
 
         ===================================================
         |                             |    Capitolo di    |
         |       Importo debito        |     bilancio      |
         +=============================+===================+
         |20.445.772,42                |70029              |
         +-----------------------------+-------------------+
         |1.071.664,79                 |19405              |
         +-----------------------------+-------------------+
         |21.517.387,21                |TOTALE             |
         +-----------------------------+-------------------+
 
    Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con gli articoli
numeri 117, comma secondo, lettera  e),  ed  81,  terzo  comma  della
Costituzione, poiche' incidono sulla potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato  in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,
nonche' sulla copertura  finanziaria,  in  violazione  dell'art.  81,
terzo comma della  Costituzione,  attuati  dall'art.  3  del  decreto
legislativo  n.  118/2011,  nonche'  dal  principio   applicato   9.1
dell'Allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo n. 118/2011 - norme
interposte. 
    In particolare, l'art. 2 (Norma finanziaria) della l.r. individua
la copertura degli oneri discendenti dal  riconoscimento  del  debito
fuori bilancio di cui all'art. 1 a valere sulle risorse del  bilancio
di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ormai decorso. 
    Tale  modalita'  di  copertura  finanziaria  viola  il  principio
contabile dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del  decreto
legislativo. n. 118/2011, il quale recita: 
        «1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di   cui   all'art.   2,
conformano  la  propria  gestione  ai  principi  contabili   generali
contenuti nell'allegato 1... ». 
    L'allegato 1 espone al § 1 il suddetto principio contabile: 
        «1. Principio della annualita'. I documenti  del  sistema  di
bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono  predisposti
con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi  di  gestione
coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di
bilancio, le previsioni di ciascun  esercizio  sono  elaborate  sulla
base di  una  programmazione  di  medio  periodo,  con  un  orizzonte
temporale almeno triennale».. 
    Si richiama, inoltre, quanto previsto dal principio applicato 9.1
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011  in  materia  di
debiti fuori bilancio, per il quale, «L'emersione di  debiti  assunti
dall'ente e non registrati quando l'obbligazione e' sorta comporta la
necessita' di attivare la procedura amministrativa di  riconoscimento
del  debito  fuori  bilancio,  prima  di  impegnare  le   spese   con
imputazione  all'esercizio  in  cui  le  relative  obbligazioni  sono
esigibili.   Nel   caso   in   cui   il   riconoscimento   intervenga
successivamente  alla  scadenza  dell'obbligazione,   la   spesa   e'
impegnata  nell'esercizio  in  cui  il  debito  fuori   bilancio   e'
riconosciuto.» 
    Come confermato anche dalla regione, la copertura indicata  nelle
norme finanziarie della legge  in  esame  e'  costituita  da  risorse
rinvenienti nel bilancio di  previsione  2021/2023,  esercizio  2021,
mentre avrebbe dovuto fare riferimento all'anno 2022,  nel  quale  il
debito fuori bilancio e' stato riconosciuto. 
    Non spetta alla regione disciplinare unilateralmente  il  sistema
contabile e di bilancio, in quanto non possono essere sottratte  alla
competenza  esclusiva  statale  le  materie  «sistema  tributario   e
contabile dello  Stato»,  «armonizzazione  dei  bilanci  pubblici»  e
«perequazione delle risorse finanziarie», laddove  la  sede  di  tale
disciplina e' individuata  nel  testo  del  decreto  legislativo.  n.
118/2011. 
    Il   legislatore   nazionale,   nell'esercizio   della   potesta'
legislativa esclusiva in materia di contabilita' pubblica ex art. 117
lettera e) della Costituzione, ha assegnato infatti  alla  richiamata
fonte legislativa una posizione di assoluta preminenza  nel  contesto
dell'armonizzazione contabile. 
    Pertanto, atteso che la legge in esame  e'  stata  approvata  dal
consiglio regionale nel 2022, la copertura  degli  oneri  discendenti
dalle predette leggi viola il principio contabile dell'annualita' del
bilancio di cui all'art. 3 del decreto legislativo. n. 118/2011,  che
disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
bilancio delle  regioni,  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e) della Costituzione, riguardante  la  potesta'  legislativa
esclusiva dello  Stato  in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci
pubblici. 
    Conseguentemente, la legge regionale in argomento  risulta  anche
priva di copertura finanziaria, in  violazione  dell'art.  81,  terzo
comma della Costituzione. 
    Le disposizioni in esame, infatti, riguardanti una  modalita'  di
copertura   finanziaria   che   viola    il    principio    contabile
dell'annualita'  del  bilancio  di  cui  all'art.   3   del   decreto
legislativo. n. 118/2011, comportano di conseguenza nuovi e  maggiori
oneri, sforniti della correlata fonte di finanziamento. 
    Sotto tale profilo, va ricordato che, ai sensi  del  citato  art.
81, comma, 3 della Costituzione, ogni  disposizione  legislativa  che
importi nuovi o maggiori  oneri  deve  indicare  i  mezzi  per  farvi
fronte, considerato che «il principio in esame,  in  quanto  presidio
degli  equilibri  di  finanza   pubblica,   opera   direttamente,   a
prescindere dall'esistenza di norme interposte, sostanziandosi in una
vera e propria clausola  generale  in  grado  di  colpire  tutti  gli
enunciati normativi causa di effetti  perturbanti  la  sana  gestione
finanziaria e contabile. Pertanto, il sindacato di  costituzionalita'
sulle  modalita'  di  copertura  finanziaria  delle  spese  coinvolge
direttamente il precetto costituzionale, a  prescindere  dalle  varie
declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo»  (sentenza  n.  244
del 2020). 
    Ai sensi, altresi', dell'art. 19 della legge n. 196 del 2009  «le
leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche  sotto  forma  di
minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni  pubbliche
devono contenere la  previsione  dell'onere  stesso  e  l'indicazione
della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,  annuali  e
pluriennali». 
    Tale quantificazione deve rispettare la fondamentale esigenza  di
chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si
ispira e a cui il legislatore regionale non  puo'  sottrarsi,  ragion
per  cui  la  copertura  di  nuove  spese  deve   essere   credibile,
sufficientemente sicura, conforme al modello legale, non arbitraria o
irrazionale e in equilibrato rapporto con la  spesa  che  si  intende
effettuare in esercizi futuri. 
    La giurisprudenza della Corte  ha,  peraltro,  precisato  che  le
citate  disposizioni  statali  sono   meramente   specificative   del
principio  dell'equilibrio  di   bilancio,   sicche'   questo   opera
direttamente, a prescindere da norme interposte (sentenze n. 244  del
2020 e n. 26 del 2013 e, da ultimo, sentenza n. 124/2022). 
    Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati,  gli
articoli in  esame  sono,  pertanto,  da  ritenersi  illegittimi  per
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  e)  (armonizzazione
dei bilanci  pubblici)  e  con  l'art.  81,  terzo  comma  (copertura
finanziaria) della Costituzione.