IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 965 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da E. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e G. R., in proprio e nella sua qualita' di legale rappresentate pro tempore della E. S.p.a., rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Martelli e Mara Chilosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Monticelli Brusati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Brescia, Palazzo Broletto - piazza Paolo VI n. 29; l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA) - Dipartimento di Brescia; la Regione Lombardia; l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS); P. S.r.l. in liquidazione e; L. P. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento: - della determinazione del Responsabile Area dei Servizi Tecnici e Gestione del territorio (Area Tecnica) del Comune di Monticelli Brusati (BS), n... del..., nonche' di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale, connesso e conseguente, anche non noto, fra i quali, in particolare, per quanto occorrer possa e comunque nei limiti dell'interesse dei ricorrenti: - dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia, n...; - del verbale della Conferenza di Servizi del...; - del parere, prot... del..., reso del Responsabile dell'U.O. Bonifiche e attivita' estrattive del Dipartimento di Brescia (gia' Dipartimenti di Brescia e Mantova) dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA); - della nota del Comune di Monticelli Brusati (BS) prot. n... ottobre 2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 3 marzo 2022: per l'annullamento in parte qua, ove occorrer possa e, comunque, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti: - delle note del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati (BS), prot... nn... e ... del... nonche' di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale, connesso e conseguente, anche non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 21 marzo 2022: per l'annullamento: - del provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati (BS), prot. n... del... nonche' per quanto occorrer possa e, comunque, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti: - della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati, prot... n...; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale, connesso e conseguente, anche non noto, tra i quali, in particolare, per quanto occorrer possa, la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati (BS), prot... n... Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monticelli Brusati e della Provincia di Brescia; Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto l'art. 79, comma 1, del codice di procedura amministrativa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 13 luglio 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1. La E. S.p.a. svolse, dal 1966 fino a tutto il 1999, all'interno di un sito produttivo ubicato nel comune di Monticelli Brusati, attivita' di fusione della ghisa per la produzione di componenti per radiatori e, al termine dell'attivita', comunico', alla Provincia e al Comune, che avrebbe realizzato un'indagine ambientale dell'area, art. 9 - decreto ministeriale n. 471/1999. 2. Il... venne redatta una prima relazione sullo stato dei luoghi, dalla quale emerse che nel sito erano state depositate scorie di fonderia. 3. Il... il sito venne ceduto alla societa' cooperativa «L. P.» che avvio' lo smantellamento degli impianti industriali. 4. Il... la societa' presento' un piano di caratterizzazione che confermava la presenza sia di depositi di terre e scorie di fonderia, utilizzate come sottofondo dei piazzali, sia di scarti della lavorazione della ghisa sulla superficie e nei primi strati dell'area. 5. Il... la P. S.r.l., proprietaria del sito dal..., comunico' la propria intenzione di presentare l'indagine preliminare, ex art. 265 decreto legislativo n. 152/2006. 6. Il... la locale ARPA sollecito' il Comune ad intervenire affinche' la nuova proprietaria proseguisse la bonifica del sito, nel frattempo interrotta a seguito del passaggio di proprieta' e, il successivo ..., si riuni' un tavolo tecnico per valutare gli interventi di messa in sicurezza dell'area. 7. Il... pervennero ad ARPA i certificati di analisi dei terreni, dei sedimenti e delle acque sotterranee del 2003, dai quali si evinceva che queste ultime erano contaminate da manganese. L'agenzia chiese allora un'integrazione delle analisi e sollecito' il Comune ad attivarsi per assicurare la ripresa delle attivita' di bonifica. 8. Il... la P. S.r.l. invio' il proprio piano di caratterizzazione dell'area, che integrava quello dalla propria dante causa, in cui venne anche dato atto della presenza di diversi rifiuti fuori terra suddivisi in cumuli all'aperto (rottami metallici, travi in cemento) e al coperto, costituiti principalmente da residui da demolizione della pavimentazione. Il piano venne approvato con prescrizioni nella conferenza di servizi del... 9. Il... e il successivo... la locale ARPA, dopo aver confermato che le acque sotterranee erano contaminate da manganese e da cloruro di vinile, chiese che venissero attivate le misure di messa in sicurezza del sito. 10. Il... il Comune convoco' una conferenza di servizi decisoria, durante la quale l'ASL di Brescia escluse che la contaminazione si fosse estesa all'acquedotto comunale, mentre la Provincia di Brescia chiese la consegna di tutta la documentazione necessaria per individuare il responsabile dell'inquinamento. 11. Nella conferenza di servizi del... il Comune prese atto della contaminazione delle acque sotterranee, mentre la Provincia di Brescia chiese alla proprietaria del sito (P. S.r.l.) di attivare le misure di prevenzione previste dall'art. 245, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. 12. Il... il Comune approvo' le risultanze delle conferenze di servizi del ... e del ... e intimo' alla P. S.r.l. di attivare le misure di prevenzione previste dall'art. 245, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006. 13. Il... la Provincia avvio', nei confronti di E. S.p.a., il procedimento volto all'emissione di un'ordinanza ex art. 244, decreto legislativo n. 152/2006 e, il successivo..., la Provincia ritenne la E. S.p.a. responsabile dell'inquinamento ed emano' l'atto dirigenziale n..., avente ad oggetto «Diffida con ordinanza motivata all'attuazione delle procedure previste per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244, comma 3, decreto legislativo n. 152/2006 a carico della societa' E. S.p.a.» che venne impugnato con il ricorso numero 262/17, notificato il 16 febbraio 2017 e depositato il successivo 10 marzo, oggetto di separata sentenza. 14. Il... ARPA invio' alla Provincia i risultati del monitoraggio acque del... e, poiche' essi confermavano che vi era una contaminazione in atto, l'Agenzia invito' gli enti interessati ad adottare tutte le misure necessarie per rimuoverne le cause. 15. Il ..., la societa' E. presento' al Comune una relazione tecnica avente ad oggetto «Considerazioni finali sulle acque circolanti nel sito», la quale fu esaminata nella conferenza di servizi del..., all'esito della quale la locale ARPA chiese la realizzazione di nuovi piezometri. Le conclusioni della conferenza di servizi de qua vennero approvate dal Comune con la determinazione n... e i risultati delle nuove analisi furono trasmessi nel mese di... 16. Il..., si svolse una conferenza di servizi finalizzata all'esame della «Relazione tecnica di aggiornamento del piano di caratterizzazione con considerazioni finali sulle acque circolanti nel Sito» nella quale la E. S.p.a. chiese, tra l'altro, l'archiviazione del procedimento instaurato a suo carico per insussistenza dei presupposti. La conferenza si concluse prendendo atto della necessita' di sollecitare un parere tecnico dell'ARPA sulla sussistenza dei presupposti tecnici per l'applicazione delle norme contenute nel Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006. 17. Il..., tale parere tecnico fu trasmesso a tutti i soggetti coinvolti affinche' potessero esprimere le loro considerazioni. 18. Il... il Comune ha ordinato alla... S.r.l. (che avrebbe curato le demolizioni per conto della societa' L. P.), alla L. P. S.c.r.l. e alla P. S.r.l. di rimuovere e smaltire i rifiuti presenti sulla superficie sito. Il provvedimento e' stato impugnato dalla P. S.r.l. con il ricorso numero 1010, depositato il 20 dicembre 2021 e oggetto di separata decisione. 19. Il..., il Comune ha adottato la determinazione n... con la quale, a conclusione della conferenza di servizi svoltasi il... (sopra sub 16), ha rigettando le proposte avanzate dalla E. S.p.a. e ha ordinato alla stessa di rimuovere i rifiuti interrati e di bonificare l'area. Il provvedimento e' stato impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto da E. S.p.a. e dal suo legale rappresentante, anche in proprio, notificato il 25 novembre 2021 e depositato il successivo 10 dicembre. 20. Il... la E. S.p.a. ha rappresentato all'amministrazione comunale la propria intenzione di presentare un documento di analisi di rischio e ha chiesto l'annullamento della determinazione n... o, quanto meno, la sua sospensione sino all'esito degli approfondimenti istruttori richiesti. 21. Il... la E. S.p.a. ha depositato un documento denominato «Relazione tecnica preliminare alla elaborazione del documento di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica contenente la descrizione delle attivita' da compiersi in campo». 22. Il... il Comune, anche alla luce delle considerazioni di ARPA sul punto, ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del 19 novembre 2021. 23. Il...il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Monticelli Brusati ha, con le note nn. ..., indetto un incontro tecnico per il successivo ... per effettuare una preventiva analisi dei dati raccolti in vista di una futura conferenza di servizi. Le menzionate convocazioni sono state impugnate con i primi motivi aggiunti, depositati il 3 marzo 2022, perche', a dire dei ricorrenti, il Comune, fraintendendo la loro richiesta, avrebbe fissato un incontro tecnico in luogo di una conferenza di servizi. 24. Il successivo..., il Comune ha rigettato, con il provvedimento numero ..., l'istanza del... (con la quale i ricorrenti avevano chiesto, tra l'altro, l'annullamento in autotutela della determinazione comunale n...). 25. Il... si e' tenuto l'incontro tecnico programmato tra i soggetti coinvolti, all'esito del quale e' stato richiesto agli odierni ricorrenti la predisposizione di una proposta operativa di bonifica del sito. 26. Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 21 marzo 2022, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prot. n... del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune con cui, come visto, il Comune ha rigettato l'stanza di annullamento della determinazione n... nonche' la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati, prot. n... in cui e' stato riportato il verbale dell'incontro tecnico del... 27. Il... il presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' legale rappresentante della E. S.p.a., ha depositato, presso l'Amministrazione comunale, una nota avente ad oggetto «proposta tecnica (con riserva) per la sistemazione/messa in sicurezza definitiva dell'area denominata "..., Monticelli Brusati (BS)" con rimozione della copertura del torrente "valle fontana bruna"» che e' stata esaminata il successivo il... Durante l'incontro il tecnico degli odierni ricorrenti ha precisato che la societa' non avrebbe presentato alcun progetto di bonifica sino all'esito delle richieste indagini integrative. 28. In prossimita' dell'udienza di merito le parti hanno depositato la documenti, memorie conclusionali e di replica nei termini di rito. 29. Si puo' cosi' passare a esaminare il merito della controversia, e, per ragioni di maggiore chiarezza espositiva, si prenderanno anzitutto in considerazione i primi e i secondi motivi aggiunti, e solo successivamente il ricorso principale. 30. Il Collegio ritiene allo stato inammissibili per difetto d'interesse i primi motivi aggiunti depositati il 3 marzo 2022, con i quali i ricorrenti hanno impugnato le note del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati (BS), prot. nn. ... perche', a loro dire, il Comune avrebbe fissato un incontro tecnico in luogo della richiesta conferenza di servizi. Si tratta, infatti, di atti meramente endoprocedimentali, come del resto ammesso dagli stessi ricorrenti, i quali hanno espressamente affermato che l'impugnazione e' stata effettuata per «mero tuziorismo difensivo (trattandosi, infatti, com'e' evidente, di atti endoprocedimentali e comunque di dubbia autonoma lesivita', stante l'assenza di portata precettiva)»: e per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, «sono inammissibili i motivi aggiunti, allorquando: - siano proposti avverso atti aventi natura non provvedimentale, bensi' soltanto interlocutoria e, quindi, privi di portata lesiva per la situazione giuridica azionata da parte ricorrente» (ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 25 luglio 2019, n. 1420). 31. Parzialmente inammissibili sembrano essere poi i secondi motivi aggiunti depositati il 21 marzo 2022, e cio' nella parte in cui impugnano la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monticelli Brusati, prot. n... (contenente il verbale dell'incontro tecnico del...) posto che anch'esso e' un atto meramente endoprocedimentale privo di immediata efficacia lesiva. Nella parte ammissibile dei motivi aggiunti de quibus, i ricorrenti, oltre a ribadire le censure contenute nel ricorso introduttivo, deducono l'illegittimita' del provvedimento n... perche' l'amministrazione avrebbe rigettato l'istanza del... con la quale era stato chiesto, tra l'altro, l'annullamento in autotutela la determinazione del Responsabile Area dei Servizi Tecnici e Gestione del territorio (Area Tecnica) del Comune di Monticelli Brusati (BS), n..., impugnata con il ricorso introduttivo. 32. Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati la determinazione del Responsabile Area dei Servizi Tecnici e Gestione del territorio (Area Tecnica) del Comune di Monticelli Brusati (BS), n..., nonche' tutti gli atti ad essa propedeutici, censurando, tra l'altro: a) il travisamento delle risultanze dell'istruttoria, con particolare riferimento al parere della locale ARPA; b) l'illegittimita' derivata del provvedimento impugnato, perche' si fonderebbe sulle risultanze dell'atto dirigenziale n... del Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia; c) il difetto di motivazione, posto che l'amministrazione procedente non avrebbe congruamente motivato sulla necessita' di rimuovere i materiali rivenuti anziche' limitarsi ad isolarli; d) l'incompetenza dell'amministrazione procedente, qualora il provvedimento venisse interpretato come ordine di bonifica; e) l'illegittimita' dell'atto impugnato, se interpretato come ordinanza ex art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, perche' emanato in difetto dei presupposti normativi; f) la violazione delle garanzie partecipative al procedimento, soprattutto con riferimento al fatto che non sarebbero stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10-bis, legge n. 241/1990; g) l'esiguita' del termine per eseguire l'ordinanza; h) l'illegittimita' della reiterazione dell'ordine di pulizia dei piazzali, imposto con la determinazione... 33. Tuttavia, il principale thema decidendum e' contenuto nel sesto motivo del ricorso introduttivo, in cui si chiede al Collegio di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge Regione Lombardia, 27 dicembre 2006, n. 30, nella parte in cui ha disposto che «sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune, concernenti: a) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del piano della caratterizzazione e l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'art. 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) la convocazione della conferenza di servizi e l'approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all'art. 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006; c) l'approvazione del piano di monitoraggio, di cui all'art. 242, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006; d) la convocazione della conferenza di servizi, l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonche' l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, di cui all'art. 242, commi 7 e 13, del decreto legislativo n. 152/2006; e) l'accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006; f) l'approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'art. 249 e all'allegato 4 del decreto legislativo n. 152/2006». La norma sarebbe in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione (come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», in relazione all'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006, nella parte in cui attribuisce tali competenze alle regioni. I ricorrenti prospettano, quindi, il dubbio di legittimita' costituzionale della predisposizione, da parte del legislatore regionale, di un modello di distribuzione delle competenze decisionali, che individua nel Comune territorialmente competente l'ente al quale e' assegnata la cura del procedimento amministrativo di bonifica di un sito inquinato, ex art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006, che contrasterebbe con la volonta' espressa del legislatore nazionale che, invece, ha attribuito tale potere alle Regioni. A loro dire, infatti, in ragione dell'assoluta inderogabilita' da parte della legislazione regionale del principio espresso dall'art. 117 della Costituzione sulla materia della tutela dell'ambiente, sarebbe precluso alle Regioni allocare ad un diverso livello di governo le suddette funzioni. 34. Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata dai ricorrenti. 35. Per cio' che attiene alla rilevanza nel presente giudizio, il Collegio osserva come la censura su cui la questione di legittimita' costituzionale prospettata si riverbera sia evidentemente prioritaria e assorbente, rispetto a ogni altra dedotta. Il suo carattere pregiudiziale e', infatti, dato della tipologia del vizio censurato, vale a dire la compatibilita' della norma attributiva del potere esercitato dal Comune di Monticelli Brusati (BS) con la Carta costituzionale e, quindi, la competenza dell'amministrazione comunale ad adottare gli atti impugnati, con la logica conseguenza che il suo accoglimento implicherebbe necessariamente quello del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti (nella parte ritenuta ammissibile, riferita a provvedimenti comunali) per tale profilo, con assorbimento di ogni altra censura formulata. 36. Tale conclusione e' del resto coerente con quanto affermato dal Consiglio di Stato per cui lo stesso potere del ricorrente di graduare i motivi di ricorso incontra un limite nel vizio di incompetenza per cui «l'accoglimento del ricorso giurisdizionale per la riconosciuta sussistenza del vizio di incompetenza comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, in quanto la valutazione del merito della controversia si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull'ulteriore attivita' amministrativa dell'organo competente, cui spetta l'effettiva valutazione della vicenda e che potrebbe emanare, o non, l'atto in questione e comunque, provvedere con un contenuto diverso» (cosi' Consiglio di Stato adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5). 37. La rilevanza della questione diviene ancor piu' evidente a seguito dell'analisi della determinazione n..., posto che dal suo tenore letterale emerge inequivocabilmente che il Comune non si e' limitato ad emanare un mero ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati, ex art. 192 del codice dell'ambiente, che sarebbe di competenza del Sindaco, ma ha imposto ai ricorrenti una vera e propria bonifica dell'area, comprensiva anche dell'obbligo di predisporre una successiva analisi del rischio «come previsto dall'art. 242, comma 4, decreto legislativo n. 152/2006, che dovra' tenere conto delle risultanze derivanti dalle analisi poste in essere successivamente alle operazioni di cui al punto precedente». 38. Quanto al concorrente profilo della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio ritiene necessario riepilogare brevemente il contesto normativo di riferimento. La Regione Lombardia, con l'art. 5, della legge regionale n. 30/2006, ha delegato ai Comuni «le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune» mentre, a livello nazionale, l'art. 242 del decreto legislativo n. 152/06 attribuisce tale potere alle Regioni che lo devono esercitare di concerto con le Province e i Comuni interessati; nello specifico, questi ultimi sono tenuti, ai sensi del precedete art. 198, «ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni». Cio' posto, il Collegio - ritenuto che l'art. 117, comma 2 lettera s), della Costituzione e le norme statali passate in rassegna confermano che i Comuni, nella loro qualita' di enti esponenziali della relativa comunita', non sono titolari, in materia ambientale, di funzioni amministrative proprie - e' dell'avviso che il legislatore regionale della Lombardia, nel attribuire ai propri Comuni le funzioni specificate all'art. 5, della legge regionale n. 30/2006 abbia introdotto un modello di distribuzione delle competenze decisionali che viola la riserva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto contrastante con gli articoli 198 e 242 del decreto legislativo n. 152/2006 che, nel disciplinare le procedure operative ed amministrative in materia di siti contaminati, assegnano alla Regione il compito di approvare tutti gli atti della procedura, previa convocazione di un'apposita conferenza di servizi: e' quindi pregiudicata «la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni - ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118, primo comma, della Costituzione - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo» (cfr. Corte costituzionale, 7 ottobre 2021, n. 189). L'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, nello stabilire che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», fornisce una chiara e univoca indicazione della fonte legislativa legittimata ad operare, in via esclusiva, la distribuzione delle connesse funzioni amministrative tra i vari livelli territoriali, sicche' deve escludersi che il Codice dell'ambiente, nel conferire alle Regioni la relativa competenza, ne abbia anche consentito l'allocazione ad un diverso livello amministrativo: va esclusa, pertanto, la possibilita' di delegare tali funzioni ai Comuni costi' insistenti, anche qualora il fenomeno inquinante abbia un rilievo meramente locale. Depone, in tal senso, anche una lettura combinata con l'art. 118 della Costituzione, il quale prevede, infatti, che in generale «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni», a meno che le stesse «per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Provincie, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza»: in tal modo il legislatore costituzionale ha inteso introdurre un elemento di elasticita' nell'attribuzione delle funzioni amministrative, correlato alle esigenze unitarie di esercizio «sovraterritoriale» delle medesime, attraverso la valorizzazione dei predetti canoni di sussidiarieta' verticale, differenziazione e adeguatezza, quali criteri guida della diversa distribuzione delle competenze. A supporto della dedotta incompatibilita' milita anche la recente decisione della Corte costituzionale (7 ottobre 2021, n. 189), sopra citata, la quale, in omaggio ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che nelle materie riservate dalla Costituzione alla competenza legislativa dello Stato, una discrasia normativa tra la norma statale (che stabilisce un determinato assetto di attribuzione delle funzioni) e la norma regionale (che finisce per alterarne, entro il proprio ambito territoriale, il riparto) giustifica di per se' l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), che a livello costituzionale ne attribuisce la disciplina al legislatore nazionale. Quanto fin qui osservato induce a concludere nuovamente che, nella materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», non possono essere ammesse iniziative del legislatore regionale di regolamentazione, nel proprio ambito territoriale, delle funzioni amministrative che modifichino l'assetto delle competenze come delineato dalla legge statale, ponendosi la relativa normativa quale limite inderogabile anche da parte Regioni (cfr. Corte costituzionale, n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). Alla luce delle considerazioni sin qui esposte il Collegio sottopone alla Corte la questione di legittimita' costituzionale concernente il contrasto dell'art. 5 della legge regionale n. 30/06, con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative, in materia di bonifica dei siti inquinati, che il legislatore statale ha, con l'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006, attribuito esclusivamente alle Regioni. 39. Alla luce di quanto esposto, il Collegio dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione della predetta questione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.