IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
                     Sezione staccata di Brescia 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  965  del  2021,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da E. S.p.a.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore  e  G.  R.,  in  proprio  e  nella  sua  qualita'  di  legale
rappresentate pro tempore della E.  S.p.a.,  rappresentati  e  difesi
dagli avvocati Andrea Martelli e Mara Chilosi, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia; 
    contro il Comune di Monticelli Brusati, in  persona  del  Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Salvemini,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    la Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella
Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio fisico eletto in Brescia, Palazzo Broletto - piazza Paolo
VI n. 29; 
    l'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione   dell'Ambiente   della
Lombardia (ARPA) - Dipartimento di Brescia; 
    la Regione Lombardia; 
    l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS); 
    P. S.r.l. in liquidazione e; 
    L. P. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, non costituiti in giudizio; 
    per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
 
                         per l'annullamento: 
 
      -  della  determinazione  del  Responsabile  Area  dei  Servizi
Tecnici e Gestione  del  territorio  (Area  Tecnica)  del  Comune  di
Monticelli Brusati (BS), n... del...,  nonche'  di  ogni  altro  atto
presupposto, preparatorio, consequenziale,  connesso  e  conseguente,
anche non noto, fra i quali,  in  particolare,  per  quanto  occorrer
possa e comunque nei limiti dell'interesse dei ricorrenti: 
      -   dell'atto   dirigenziale   del   Direttore   del    Settore
dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia  di  Brescia,
n...; 
      - del verbale della Conferenza di Servizi del...; 
      - del parere, prot... del..., reso del  Responsabile  dell'U.O.
Bonifiche e attivita' estrattive del Dipartimento  di  Brescia  (gia'
Dipartimenti di Brescia e  Mantova)  dell'Agenzia  Regionale  per  la
Protezione dell'Ambiente (ARPA); 
      - della nota del Comune di Monticelli Brusati (BS)  prot.  n...
ottobre 2021. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  dai  ricorrenti
il 3 marzo 2022: 
      per  l'annullamento  in  parte  qua,  ove  occorrer  possa   e,
comunque, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti: 
        - delle note del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
Monticelli Brusati (BS), prot... nn... e ... del... nonche'  di  ogni
altro atto  presupposto,  preparatorio,  consequenziale,  connesso  e
conseguente, anche non noto. 
    Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  dai  ricorrenti
il 21 marzo 2022: per l'annullamento: 
      - del provvedimento  del  Responsabile  dell'Area  Tecnica  del
Comune di Monticelli Brusati (BS),  prot.  n...  del...  nonche'  per
quanto occorrer possa e,  comunque,  nei  limiti  dell'interesse  dei
ricorrenti: 
      - della nota del Responsabile dell'Area Tecnica del  Comune  di
Monticelli Brusati, prot... n...; 
      - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale,
connesso e conseguente, anche non noto, tra i quali, in  particolare,
per quanto occorrer possa, la nota del Responsabile dell'Area Tecnica
del Comune di Monticelli Brusati (BS), prot... n... 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  Comune  di
Monticelli Brusati e della Provincia di Brescia; 
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87; 
    Visto l'art. 79, comma 1, del codice di procedura amministrativa; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del 13 luglio 2022 il  dott.  Luca
Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 
    1.  La  E.  S.p.a.  svolse,  dal  1966  fino  a  tutto  il  1999,
all'interno di un sito produttivo ubicato nel  comune  di  Monticelli
Brusati, attivita' di  fusione  della  ghisa  per  la  produzione  di
componenti per radiatori e,  al  termine  dell'attivita',  comunico',
alla Provincia  e  al  Comune,  che  avrebbe  realizzato  un'indagine
ambientale dell'area, art. 9 - decreto ministeriale n. 471/1999. 
    2. Il... venne  redatta  una  prima  relazione  sullo  stato  dei
luoghi, dalla quale emerse che nel sito erano state depositate scorie
di fonderia. 
    3. Il... il sito venne ceduto alla societa' cooperativa  «L.  P.»
che avvio' lo smantellamento degli impianti industriali. 
    4. Il... la societa' presento' un piano di caratterizzazione  che
confermava la presenza sia di depositi di terre e scorie di fonderia,
utilizzate  come  sottofondo  dei  piazzali,  sia  di  scarti   della
lavorazione  della  ghisa  sulla  superficie  e  nei   primi   strati
dell'area. 
    5. Il... la P. S.r.l., proprietaria del sito dal..., comunico' la
propria intenzione di presentare l'indagine preliminare, ex art.  265
decreto legislativo n. 152/2006. 
    6. Il... la locale  ARPA  sollecito'  il  Comune  ad  intervenire
affinche' la nuova proprietaria proseguisse la bonifica del sito, nel
frattempo interrotta a seguito del  passaggio  di  proprieta'  e,  il
successivo  ...,  si  riuni'  un  tavolo  tecnico  per  valutare  gli
interventi di messa in sicurezza dell'area. 
    7. Il... pervennero ad ARPA i certificati di analisi dei terreni,
dei sedimenti e delle  acque  sotterranee  del  2003,  dai  quali  si
evinceva che queste ultime erano contaminate da manganese. 
    L'agenzia  chiese  allora   un'integrazione   delle   analisi   e
sollecito' il Comune ad attivarsi per  assicurare  la  ripresa  delle
attivita' di bonifica. 
    8.  Il...   la   P.   S.r.l.   invio'   il   proprio   piano   di
caratterizzazione dell'area, che integrava quello dalla propria dante
causa, in cui venne anche dato atto della presenza di diversi rifiuti
fuori terra suddivisi in cumuli all'aperto (rottami metallici,  travi
in cemento) e al coperto, costituiti  principalmente  da  residui  da
demolizione della pavimentazione. 
    Il piano venne approvato con  prescrizioni  nella  conferenza  di
servizi del... 
    9. Il... e il successivo... la locale ARPA, dopo aver  confermato
che le acque sotterranee erano contaminate da manganese e da  cloruro
di vinile, chiese che  venissero  attivate  le  misure  di  messa  in
sicurezza del sito. 
    10. Il... il Comune convoco' una conferenza di servizi decisoria,
durante la quale l'ASL di Brescia escluse che  la  contaminazione  si
fosse estesa all'acquedotto comunale, mentre la Provincia di  Brescia
chiese  la  consegna  di  tutta  la  documentazione  necessaria   per
individuare il responsabile dell'inquinamento. 
    11. Nella conferenza di servizi del... il Comune prese atto della
contaminazione  delle  acque  sotterranee,  mentre  la  Provincia  di
Brescia chiese alla proprietaria del sito (P. S.r.l.) di attivare  le
misure di prevenzione previste dall'art. 245,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 152/2006. 
    12. Il... il Comune approvo' le risultanze  delle  conferenze  di
servizi del ... e del ... e intimo' alla P.  S.r.l.  di  attivare  le
misure di  prevenzione  previste  dall'art.  245,  comma  2,  decreto
legislativo n. 152/2006. 
    13. Il... la Provincia avvio', nei confronti  di  E.  S.p.a.,  il
procedimento volto all'emissione di un'ordinanza ex art. 244, decreto
legislativo n. 152/2006 e, il successivo..., la Provincia ritenne  la
E.   S.p.a.   responsabile   dell'inquinamento   ed   emano'   l'atto
dirigenziale n..., avente ad oggetto «Diffida con ordinanza  motivata
all'attuazione delle procedure previste  per  la  bonifica  dei  siti
contaminati ex art. 244, comma 3, decreto legislativo n.  152/2006  a
carico della societa' E. S.p.a.» che venne impugnato con  il  ricorso
numero 262/17,  notificato  il  16  febbraio  2017  e  depositato  il
successivo 10 marzo, oggetto di separata sentenza. 
    14. Il... ARPA invio' alla Provincia i risultati del monitoraggio
acque  del...  e,  poiche'  essi  confermavano   che   vi   era   una
contaminazione in atto, l'Agenzia invito'  gli  enti  interessati  ad
adottare tutte le misure necessarie per rimuoverne le cause. 
    15. Il ..., la societa' E.  presento'  al  Comune  una  relazione
tecnica  avente  ad  oggetto  «Considerazioni  finali   sulle   acque
circolanti nel sito», la  quale  fu  esaminata  nella  conferenza  di
servizi del..., all'esito  della  quale  la  locale  ARPA  chiese  la
realizzazione di nuovi piezometri. 
    Le  conclusioni  della  conferenza  di  servizi  de  qua  vennero
approvate dal Comune con la determinazione n... e i  risultati  delle
nuove analisi furono trasmessi nel mese di... 
    16. Il...,  si  svolse  una  conferenza  di  servizi  finalizzata
all'esame della «Relazione tecnica  di  aggiornamento  del  piano  di
caratterizzazione con considerazioni finali  sulle  acque  circolanti
nel  Sito»  nella  quale  la   E.   S.p.a.   chiese,   tra   l'altro,
l'archiviazione  del  procedimento  instaurato  a  suo   carico   per
insussistenza dei presupposti. 
    La conferenza si concluse  prendendo  atto  della  necessita'  di
sollecitare  un  parere  tecnico  dell'ARPA  sulla  sussistenza   dei
presupposti tecnici per  l'applicazione  delle  norme  contenute  nel
Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006. 
    17. Il..., tale parere tecnico fu trasmesso a  tutti  i  soggetti
coinvolti affinche' potessero esprimere le loro considerazioni. 
    18. Il... il Comune  ha  ordinato  alla...  S.r.l.  (che  avrebbe
curato le demolizioni per conto della societa' L.  P.),  alla  L.  P.
S.c.r.l. e alla P. S.r.l. di rimuovere e smaltire i rifiuti  presenti
sulla superficie sito. 
    Il provvedimento e'  stato  impugnato  dalla  P.  S.r.l.  con  il
ricorso numero 1010, depositato il 20  dicembre  2021  e  oggetto  di
separata decisione. 
    19. Il..., il Comune ha adottato la determinazione  n...  con  la
quale, a conclusione  della  conferenza  di  servizi  svoltasi  il...
(sopra sub 16), ha rigettando le proposte avanzate dalla E. S.p.a.  e
ha ordinato alla  stessa  di  rimuovere  i  rifiuti  interrati  e  di
bonificare l'area. 
    Il provvedimento e' stato impugnato con il  ricorso  introduttivo
del presente giudizio,  proposto  da  E.  S.p.a.  e  dal  suo  legale
rappresentante, anche in proprio, notificato il 25  novembre  2021  e
depositato il successivo 10 dicembre. 
    20. Il...  la  E.  S.p.a.  ha  rappresentato  all'amministrazione
comunale la propria intenzione di presentare un documento di  analisi
di rischio e ha chiesto l'annullamento della determinazione  n...  o,
quanto meno, la sua sospensione sino all'esito degli  approfondimenti
istruttori richiesti. 
    21. Il... la E. S.p.a.  ha  depositato  un  documento  denominato
«Relazione tecnica preliminare alla  elaborazione  del  documento  di
analisi di rischio sanitario e ambientale sito  specifica  contenente
la descrizione delle attivita' da compiersi in campo». 
    22. Il... il Comune, anche alla luce delle considerazioni di ARPA
sul  punto,  ha  comunicato  i   motivi   ostativi   all'accoglimento
dell'istanza del 19 novembre 2021. 
    23.  Il...il  Responsabile  dell'area  tecnica  del   Comune   di
Monticelli Brusati ha, con le  note  nn.  ...,  indetto  un  incontro
tecnico per il successivo ... per effettuare una  preventiva  analisi
dei dati raccolti in vista di una futura conferenza di servizi. 
    Le menzionate convocazioni  sono  state  impugnate  con  i  primi
motivi aggiunti, depositati il 3 marzo  2022,  perche',  a  dire  dei
ricorrenti, il  Comune,  fraintendendo  la  loro  richiesta,  avrebbe
fissato un incontro tecnico in luogo di una conferenza di servizi. 
    24.  Il  successivo...,  il   Comune   ha   rigettato,   con   il
provvedimento numero ..., l'istanza del... (con la quale i ricorrenti
avevano chiesto, tra  l'altro,  l'annullamento  in  autotutela  della
determinazione comunale n...). 
    25. Il... si e'  tenuto  l'incontro  tecnico  programmato  tra  i
soggetti coinvolti, all'esito  del  quale  e'  stato  richiesto  agli
odierni ricorrenti la predisposizione di una  proposta  operativa  di
bonifica del sito. 
    26. Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 21 marzo 2022, i
ricorrenti  hanno  impugnato  il   provvedimento   prot.   n...   del
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune con  cui,  come  visto,  il
Comune ha rigettato l'stanza  di  annullamento  della  determinazione
n... nonche' la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
Monticelli Brusati, prot. n... in cui e' stato riportato  il  verbale
dell'incontro tecnico del... 
    27. Il... il presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche'
legale  rappresentante  della  E.  S.p.a.,  ha   depositato,   presso
l'Amministrazione comunale, una  nota  avente  ad  oggetto  «proposta
tecnica  (con  riserva)  per  la  sistemazione/messa   in   sicurezza
definitiva dell'area denominata "..., Monticelli  Brusati  (BS)"  con
rimozione della copertura del torrente "valle fontana bruna"» che  e'
stata esaminata il successivo il... 
    Durante  l'incontro  il  tecnico  degli  odierni  ricorrenti   ha
precisato che la societa' non avrebbe presentato  alcun  progetto  di
bonifica sino all'esito delle richieste indagini integrative. 
    28.  In  prossimita'  dell'udienza  di  merito  le  parti   hanno
depositato la documenti,  memorie  conclusionali  e  di  replica  nei
termini di rito. 
    29.  Si  puo'  cosi'  passare  a  esaminare   il   merito   della
controversia, e, per ragioni di  maggiore  chiarezza  espositiva,  si
prenderanno anzitutto in considerazione i primi e  i  secondi  motivi
aggiunti, e solo successivamente il ricorso principale. 
    30. Il Collegio ritiene  allo  stato  inammissibili  per  difetto
d'interesse i primi motivi aggiunti depositati il 3 marzo 2022, con i
quali i ricorrenti hanno impugnato le note del Responsabile dell'Area
Tecnica del Comune di Monticelli Brusati (BS), prot. nn. ... perche',
a loro dire, il Comune avrebbe fissato un incontro tecnico  in  luogo
della richiesta conferenza di servizi. 
    Si tratta, infatti, di atti  meramente  endoprocedimentali,  come
del  resto  ammesso  dagli   stessi   ricorrenti,   i   quali   hanno
espressamente affermato che l'impugnazione e'  stata  effettuata  per
«mero tuziorismo difensivo (trattandosi, infatti, com'e' evidente, di
atti endoprocedimentali e  comunque  di  dubbia  autonoma  lesivita',
stante  l'assenza  di  portata  precettiva)»:  e  per  consolidato  e
condivisibile   orientamento   giurisprudenziale,   infatti,    «sono
inammissibili  i  motivi  aggiunti,  allorquando:  -  siano  proposti
avverso atti  aventi  natura  non  provvedimentale,  bensi'  soltanto
interlocutoria e, quindi, privi di portata lesiva per  la  situazione
giuridica azionata da parte ricorrente» (ex multis  T.A.R.  Campania,
Salerno, sez. II, 25 luglio 2019, n. 1420). 
    31. Parzialmente inammissibili  sembrano  essere  poi  i  secondi
motivi aggiunti depositati il 21 marzo 2022, e cio'  nella  parte  in
cui impugnano la nota del Responsabile dell'Area Tecnica  del  Comune
di  Monticelli   Brusati,   prot.   n...   (contenente   il   verbale
dell'incontro  tecnico  del...)  posto  che  anch'esso  e'  un   atto
meramente endoprocedimentale privo di immediata efficacia lesiva. 
    Nella  parte  ammissibile  dei  motivi  aggiunti  de  quibus,   i
ricorrenti,  oltre  a  ribadire  le  censure  contenute  nel  ricorso
introduttivo,  deducono  l'illegittimita'  del   provvedimento   n...
perche' l'amministrazione avrebbe rigettato l'istanza del...  con  la
quale era stato chiesto, tra l'altro, l'annullamento in autotutela la
determinazione del Responsabile Area dei Servizi Tecnici  e  Gestione
del territorio (Area Tecnica) del Comune di Monticelli Brusati  (BS),
n..., impugnata con il ricorso introduttivo. 
    32.  Con  il  ricorso  introduttivo  sono  stati   impugnati   la
determinazione del Responsabile Area dei Servizi Tecnici  e  Gestione
del territorio (Area Tecnica) del Comune di Monticelli Brusati  (BS),
n..., nonche' tutti gli atti ad essa  propedeutici,  censurando,  tra
l'altro: 
      a)  il  travisamento  delle  risultanze  dell'istruttoria,  con
particolare riferimento al parere della locale ARPA; 
      b)  l'illegittimita'  derivata  del  provvedimento   impugnato,
perche' si fonderebbe sulle risultanze  dell'atto  dirigenziale  n...
del Direttore del Settore dell'Ambiente  e  della  Protezione  Civile
della Provincia di Brescia; 
      c) il  difetto  di  motivazione,  posto  che  l'amministrazione
procedente non avrebbe  congruamente  motivato  sulla  necessita'  di
rimuovere i materiali rivenuti anziche' limitarsi ad isolarli; 
      d) l'incompetenza dell'amministrazione procedente,  qualora  il
provvedimento venisse interpretato come ordine di bonifica; 
      e) l'illegittimita' dell'atto impugnato, se  interpretato  come
ordinanza ex art. 192 del decreto legislativo  n.  152/2006,  perche'
emanato in difetto dei presupposti normativi; 
      f) la violazione delle garanzie partecipative al  procedimento,
soprattutto  con  riferimento  al  fatto  che  non  sarebbero   stati
comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,  ex  art.
10-bis, legge n. 241/1990; 
      g) l'esiguita' del termine per eseguire l'ordinanza; 
      h) l'illegittimita' della reiterazione dell'ordine  di  pulizia
dei piazzali, imposto con la determinazione... 
    33. Tuttavia, il principale thema  decidendum  e'  contenuto  nel
sesto motivo del ricorso introduttivo, in cui si chiede  al  Collegio
di sollevare questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5
della legge Regione Lombardia, 27 dicembre 2006, n. 30,  nella  parte
in cui ha  disposto  che  «sono  trasferite  ai  comuni  le  funzioni
relative alle  procedure  operative  e  amministrative  inerenti  gli
interventi di  bonifica,  di  messa  in  sicurezza  e  le  misure  di
riparazione  e  di  ripristino  ambientale  dei  siti  inquinati  che
ricadono interamente nell'ambito del territorio di  un  solo  comune,
concernenti:  a)  la  convocazione  della  conferenza   di   servizi,
l'approvazione del piano della caratterizzazione  e  l'autorizzazione
all'esecuzione dello stesso, di cui all'art. 242, commi 3 e  13,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale);  b)  la  convocazione  della  conferenza  di  servizi  e
l'approvazione del documento di analisi di rischio, di  cui  all'art.
242, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006; c)  l'approvazione
del piano di monitoraggio, di cui all'art. 242, comma 6, del  decreto
legislativo n. 152/2006;  d)  la  convocazione  della  conferenza  di
servizi, l'approvazione del progetto operativo  degli  interventi  di
bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali  ulteriori  misure
di riparazione e di ripristino ambientale,  nonche'  l'autorizzazione
all'esecuzione dello stesso, di cui all'art. 242, commi 7 e  13,  del
decreto legislativo n. 152/2006;  e)  l'accettazione  della  garanzia
finanziaria per la  corretta  esecuzione  e  il  completamento  degli
interventi autorizzati, di cui all'art. 242,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 152/2006; f) l'approvazione del progetto  di  bonifica
di aree contaminate di ridotte dimensioni,  di  cui  all'art.  249  e
all'allegato 4 del decreto legislativo n. 152/2006». 
    La norma sarebbe in contrasto con l'art. 117,  comma  2,  lettera
s), della Costituzione  (come  sostituito  dall'art.  3  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai sensi del quale lo Stato ha
legislazione esclusiva nella  materia  della  «tutela  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali», in relazione all'art. 242  del
decreto legislativo n. 152/2006, nella parte in cui attribuisce  tali
competenze alle regioni. 
    I ricorrenti  prospettano,  quindi,  il  dubbio  di  legittimita'
costituzionale  della  predisposizione,  da  parte  del   legislatore
regionale,  di  un  modello   di   distribuzione   delle   competenze
decisionali, che individua  nel  Comune  territorialmente  competente
l'ente al quale e' assegnata la cura del procedimento  amministrativo
di bonifica di un sito inquinato, ex art. 242 del decreto legislativo
n.  152/2006,  che  contrasterebbe  con  la  volonta'  espressa   del
legislatore nazionale che, invece, ha  attribuito  tale  potere  alle
Regioni. 
    A loro dire, infatti, in ragione dell'assoluta inderogabilita' da
parte della legislazione regionale del principio  espresso  dall'art.
117 della Costituzione  sulla  materia  della  tutela  dell'ambiente,
sarebbe precluso alle Regioni  allocare  ad  un  diverso  livello  di
governo le suddette funzioni. 
    34. Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente  infondata
la  questione  di   legittimita'   costituzionale   prospettata   dai
ricorrenti. 
    35. Per cio' che attiene alla rilevanza nel presente giudizio, il
Collegio osserva come la censura su cui la questione di  legittimita'
costituzionale prospettata si riverbera sia evidentemente prioritaria
e assorbente, rispetto a ogni altra dedotta. 
    Il suo carattere pregiudiziale e', infatti, dato della  tipologia
del vizio censurato,  vale  a  dire  la  compatibilita'  della  norma
attributiva del potere esercitato dal Comune  di  Monticelli  Brusati
(BS)  con  la  Carta  costituzionale   e,   quindi,   la   competenza
dell'amministrazione comunale ad adottare gli atti impugnati, con  la
logica   conseguenza   che   il   suo   accoglimento    implicherebbe
necessariamente quello del  ricorso  introduttivo  e  dei  successivi
motivi  aggiunti  (nella  parte  ritenuta  ammissibile,  riferita   a
provvedimenti comunali) per tale profilo, con  assorbimento  di  ogni
altra censura formulata. 
    36. Tale conclusione e' del resto coerente con  quanto  affermato
dal Consiglio di Stato per cui lo stesso  potere  del  ricorrente  di
graduare i  motivi  di  ricorso  incontra  un  limite  nel  vizio  di
incompetenza per cui «l'accoglimento del ricorso giurisdizionale  per
la  riconosciuta  sussistenza  del  vizio  di  incompetenza  comporta
l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, in  quanto  la
valutazione del merito  della  controversia  si  risolverebbe  in  un
giudizio meramente ipotetico sull'ulteriore attivita'  amministrativa
dell'organo competente,  cui  spetta  l'effettiva  valutazione  della
vicenda e  che  potrebbe  emanare,  o  non,  l'atto  in  questione  e
comunque, provvedere con un contenuto diverso»  (cosi'  Consiglio  di
Stato adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5). 
    37. La rilevanza della questione diviene ancor  piu'  evidente  a
seguito dell'analisi della determinazione n...,  posto  che  dal  suo
tenore letterale emerge inequivocabilmente che il Comune  non  si  e'
limitato  ad  emanare  un  mero  ordine  di  rimozione  dei   rifiuti
abbandonati, ex art. 192 del codice  dell'ambiente,  che  sarebbe  di
competenza del Sindaco, ma  ha  imposto  ai  ricorrenti  una  vera  e
propria  bonifica  dell'area,  comprensiva  anche   dell'obbligo   di
predisporre  una  successiva  analisi  del  rischio  «come   previsto
dall'art. 242, comma 4, decreto legislativo n. 152/2006,  che  dovra'
tenere conto delle risultanze derivanti dalle analisi poste in essere
successivamente alle operazioni di cui al punto precedente». 
    38.  Quanto  al   concorrente   profilo   della   non   manifesta
infondatezza  della  questione,  il   Collegio   ritiene   necessario
riepilogare brevemente il contesto normativo di riferimento. 
    La Regione Lombardia, con l'art.  5,  della  legge  regionale  n.
30/2006, ha delegato ai Comuni «le funzioni relative  alle  procedure
operative e amministrative inerenti gli interventi  di  bonifica,  di
messa in sicurezza  e  le  misure  di  riparazione  e  di  ripristino
ambientale dei siti inquinati che  ricadono  interamente  nell'ambito
del territorio di un solo comune» mentre, a livello nazionale, l'art.
242 del decreto legislativo n. 152/06 attribuisce  tale  potere  alle
Regioni che lo devono esercitare di concerto  con  le  Province  e  i
Comuni interessati; nello specifico, questi ultimi  sono  tenuti,  ai
sensi del precedete art. 198, «ad  esprimere  il  proprio  parere  in
ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei  siti  inquinati
rilasciata dalle regioni». 
    Cio' posto, il Collegio  -  ritenuto  che  l'art.  117,  comma  2
lettera s), della Costituzione e le norme statali passate in rassegna
confermano che i Comuni, nella loro  qualita'  di  enti  esponenziali
della relativa comunita', non sono titolari, in  materia  ambientale,
di  funzioni  amministrative  proprie  -  e'   dell'avviso   che   il
legislatore regionale  della  Lombardia,  nel  attribuire  ai  propri
Comuni le funzioni specificate all'art. 5, della legge  regionale  n.
30/2006 abbia introdotto un modello di distribuzione delle competenze
decisionali  che  viola  la  riserva  della  competenza   legislativa
esclusiva   statale   in   materia   di   tutela   dell'ambiente    e
dell'ecosistema, in quanto contrastante con gli articoli  198  e  242
del  decreto  legislativo  n.  152/2006  che,  nel  disciplinare   le
procedure operative ed amministrative in materia di siti contaminati,
assegnano alla Regione il compito di approvare tutti gli  atti  della
procedura, previa convocazione di un'apposita conferenza di  servizi:
e'  quindi  pregiudicata  «la  legittimazione  del  solo  legislatore
nazionale a definire l'organizzazione delle  corrispondenti  funzioni
amministrative anche attraverso l'allocazione  di  competenze  presso
enti diversi dai Comuni -  ai  quali  devono  ritenersi  generalmente
attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118,  primo  comma,
della Costituzione - tutte le volte in cui  l'esigenza  di  esercizio
unitario  della  funzione  trascenda  tale  ambito  territoriale   di
governo» (cfr. Corte costituzionale, 7 ottobre 2021, n. 189). 
    L'art. 117,  comma  2,  lettera  s),  della  Costituzione,  nello
stabilire che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia  della
«tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei   beni   culturali»,
fornisce una chiara e univoca  indicazione  della  fonte  legislativa
legittimata ad operare, in  via  esclusiva,  la  distribuzione  delle
connesse funzioni amministrative tra  i  vari  livelli  territoriali,
sicche' deve escludersi che il Codice  dell'ambiente,  nel  conferire
alle Regioni  la  relativa  competenza,  ne  abbia  anche  consentito
l'allocazione ad  un  diverso  livello  amministrativo:  va  esclusa,
pertanto, la possibilita' di delegare tali funzioni ai Comuni  costi'
insistenti, anche qualora il fenomeno  inquinante  abbia  un  rilievo
meramente locale. 
    Depone, in tal senso, anche una lettura combinata con l'art.  118
della Costituzione, il quale prevede, infatti, che  in  generale  «le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni»,  a  meno  che  le
stesse  «per  assicurare  l'esercizio  unitario,  siano  conferite  a
Provincie, Citta' metropolitane, Regioni  e  Stato,  sulla  base  dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza»:  in  tal
modo il legislatore costituzionale ha inteso introdurre  un  elemento
di  elasticita'  nell'attribuzione  delle  funzioni   amministrative,
correlato alle esigenze  unitarie  di  esercizio  «sovraterritoriale»
delle medesime, attraverso la valorizzazione dei predetti  canoni  di
sussidiarieta'  verticale,  differenziazione  e  adeguatezza,   quali
criteri guida della diversa distribuzione delle competenze. 
    A supporto della dedotta incompatibilita' milita anche la recente
decisione della Corte costituzionale (7 ottobre 2021, n. 189),  sopra
citata, la quale, in omaggio  ad  un  orientamento  giurisprudenziale
consolidato,  ha  ribadito  che   nelle   materie   riservate   dalla
Costituzione alla competenza legislativa dello Stato,  una  discrasia
normativa tra la norma statale (che stabilisce un determinato assetto
di attribuzione delle funzioni) e la norma regionale (che finisce per
alterarne,  entro  il  proprio  ambito  territoriale,   il   riparto)
giustifica di per se' l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima
per violazione dell'art. 117, comma 2,  lettera  s),  che  a  livello
costituzionale ne attribuisce la disciplina al legislatore nazionale. 
    Quanto fin qui osservato  induce  a  concludere  nuovamente  che,
nella materia della «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  non
possono  essere  ammesse  iniziative  del  legislatore  regionale  di
regolamentazione, nel proprio  ambito  territoriale,  delle  funzioni
amministrative  che  modifichino  l'assetto  delle  competenze   come
delineato dalla legge statale, ponendosi la relativa normativa  quale
limite   inderogabile   anche   da   parte   Regioni   (cfr.    Corte
costituzionale, n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008). 
    Alla luce  delle  considerazioni  sin  qui  esposte  il  Collegio
sottopone alla Corte  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
concernente il contrasto dell'art. 5 della legge regionale n.  30/06,
con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, nella  parte
in  cui  attribuisce  alle  amministrazioni  comunali   le   funzioni
amministrative, in materia di bonifica dei  siti  inquinati,  che  il
legislatore statale ha, con l'art. 242  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, attribuito esclusivamente alle Regioni. 
    39.  Alla  luce  di  quanto  esposto,  il  Collegio  dispone   la
sospensione del presente giudizio  e  la  rimessione  della  predetta
questione alla Corte costituzionale,  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87.