Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma - via dei Portoghesi n. 12 - contro la Regione Molise, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Molise n. 15 del 4 agosto 2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 5 agosto 2022, recante «Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, derivante dal servizio fonia e connettivita' reso da Fastweb S.p.a. nell'anno 2020», come da delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022. In data 5 agosto 2022 e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2022, recante «Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, derivante dal servizio fonia e connettivita' reso da Fastweb S.p.a. nell'anno 2020». Il provvedimento in esame, agli articoli 1 e 2 si pone in contrasto con diverse disposizioni costituzionali. Pertanto, con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la citata legge regionale n. 15/2022, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, sulla base del seguente Motivo Articoli 1 e 2 della legge regionale n. 15/2022: illegittimita' per violazione degli articoli 117, comma 2, lettera e) ed 81, terzo comma della Costituzione, nonche' dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e del principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 (norme interposte). L'art. 1 della legge regionale n. 15/2022 cosi' dispone: «Riconoscimento della legittimita' di debito fuori bilancio in assenza di preventivo impegno di spesa. 1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta la legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo di euro 304.654,10, derivante dal servizio di fonia e connettivita' reso da Fastweb S.p.a. nell'anno 2020». L'art. 2 («Norma finanziaria») della legge regionale n. 15/2022 cosi' dispone: «Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, derivante dal servizio fonia e connettivita' reso da Fastweb S.p.a. nell'anno 2020». 1. Al finanziamento dei debiti di cui all'art. 1, dell'importo complessivo di euro 304.654,10 si provvede mediante utilizzo del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, con prelievo da: ===================================================================== | Importo debito | Capitolo di bilancio | +============================+======================================+ |304.654,10 |61052 | +----------------------------+--------------------------------------+ |304.654,10 |Totale | +----------------------------+--------------------------------------+ Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con gli articoli 117, comma secondo, lettera e), ed 81, terzo comma della Costituzione, poiche' incidono sulla potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonche' sulla copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma della Costituzione, attuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, nonche' dal principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 allo stesso decreto legislativo n. 118/2011 - norme interposte. In particolare, l'art. 2 (Norma finanziaria) della legge regionale individua la copertura degli oneri discendenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 1 a valere sulle risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ormai decorso. Tale modalita' di copertura finanziaria viola il principio contabile dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, il quale recita: «1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ...». L'allegato 1 espone al § 1 il suddetto principio contabile: «1. Principio della annualita'. I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale». Si richiama, inoltre, quanto previsto dal principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 in materia di debiti fuori bilancio, per il quale, «L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione e' sorta comporta la necessita' di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa e' impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio e' riconosciuto.». Come confermato dalla regione, la copertura indicata nelle norme finanziarie della legge in esame e' costituita da risorse rinvenienti nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, mentre avrebbe dovuto fare riferimento all'anno 2022, nel quale il debito fuori bilancio e' stato riconosciuto. Non spetta alla regione disciplinare unilateralmente il sistema contabile e di bilancio, in quanto non possono essere sottratte alla competenza esclusiva statale le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «armonizzazione dei bilanci pubblici» e «perequazione delle risorse finanziarie», laddove la sede di tale disciplina e' individuata nel testo del decreto legislativo n. 118/2011. Il legislatore nazionale, nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva in materia di contabilita' pubblica ex art. 117, lettera e) della Costituzione, ha assegnato infatti alla richiamata fonte legislativa una posizione di assoluta preminenza nel contesto dell'armonizzazione contabile. Pertanto, atteso che la legge in esame e' stata approvata dal consiglio regionale nel 2022, la copertura degli oneri discendenti dalle predette leggi viola il principio contabile dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Conseguentemente, la legge regionale in argomento risulta anche priva di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma della Costituzione. Le disposizioni in esame, infatti, riguardanti una modalita' di copertura finanziaria che viola il principio contabile dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, comportano di conseguenza nuovi e maggiori oneri, sforniti della correlata fonte di finanziamento. Sotto tale profilo, va ricordato che, ai sensi del citato art. 81, comma 3 della Costituzione, ogni disposizione legislativa che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte, considerato che «il principio in esame, in quanto presidio degli equilibri di finanza pubblica, opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. Pertanto, il sindacato di costituzionalita' sulle modalita' di copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo» (sentenza n. 244 del 2020). Ai sensi, altresi', dell'art. 19 della legge n. 196 del 2009 «le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Tale quantificazione deve rispettare la fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si ispira e a cui il legislatore regionale non puo' sottrarsi, ragion per cui la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, conforme al modello legale, non arbitraria o irrazionale e in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. La giurisprudenza della Corte ha, peraltro, precisato che le citate disposizioni statali sono meramente specificative del principio dell'equilibrio di bilancio, sicche' questo opera direttamente, a prescindere da norme interposte (da ultimo, sentenza n. 124/2022). Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, gli articoli in esame sono, pertanto, da ritenersi illegittimi per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) (armonizzazione dei bilanci pubblici) e con l'art. 81, terzo comma (copertura finanziaria) della Costituzione.