Ricorso per la Regione Campania (c.f.  80011990636),  in  persona
del Presidente della Giunta regionale, on.le Vincenzo De Luca,  quale
legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avvocati  Almerina
Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z) e Maria Imparato (c.f. MPRMRA69S64H703N)
dell'Avvocatura regionale (pec:  almerinabove@pec.regione.campania.it
- m.imparato@pec.regione.campania.it  -  fax  0817963684  presso  cui
desiderano  ricevere  ogni  comunicazione   ex   art.   136   c.p.c.)
domiciliati in Roma, alla via Poli,  n.  29,  in  virtu'  di  procura
speciale in formato PDF immagine ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 40/2016, allegata al  presente  atto  e
provvedimento autorizzativo; 
    contro la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  nella  persona
del  Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,   rapp.to   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex  lege  in  Roma,
alla via dei Portoghesi, n. 12; 
    per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.  7
della legge 15 luglio 2022, n. 106 recante «Delega al Governo e altre
disposizioni in materia di spettacolo» per violazione degli  articoli
117, commi 3 e 4, 81, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
 
                                Fatto 
 
    1. La legge 15 luglio 2022, n. 106 recante «Delega al  Governo  e
altre  disposizioni  in  materia  di  spettacolo»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  180  del  3  agosto  2022,
stabilisce, tra l'altro: 
        all'art. 5 (Osservatorio dello spettacolo) che: «1.  Al  fine
di promuovere le  iniziative  nel  settore  dello  spettacolo,  anche
mediante la disponibilita' di informazioni, nel rispetto dei principi
di trasparenza, completezza e affidabilita', e' istituito  presso  il
Ministero  della  cultura   l'Osservatorio   dello   spettacolo.   2.
L'Osservatorio  raccoglie  e  pubblica  nel  proprio  sito   internet
istituzionale:  a)  i  dati  aggiornati   e   le   notizie   relativi
all'andamento delle attivita' di spettacolo, nelle sue diverse forme,
in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le
fondazioni lirico-sinfoniche; b) gli  elementi  di  conoscenza  sulla
spesa annua complessiva in Italia, compresa quella  delle  regioni  e
degli  enti  locali,  e   all'estero,   destinata   al   sostegno   e
all'incentivazione dello spettacolo; c)  informazioni  relative  alla
normativa  in   materia   di   condizioni   di   lavoro,   mobilita',
disoccupazione, previdenza  e  assistenza,  anche  sanitaria,  per  i
lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonche'  informazioni
sui datori di lavoro o i prestatori  di  servizi  che  assumono  tali
lavoratori e professionisti; d) informazioni concernenti le procedure
per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in  Italia  e
all'estero, anche con riferimento alle aree  pubbliche  attrezzate  e
disponibili per le installazioni delle  attivita'  circensi  e  dello
spettacolo viaggiante; e) informazioni  riguardanti  l'andamento  del
mercato  del  lavoro  e  le  relative  evoluzioni,  con   particolare
riferimento all'utilizzo delle  diverse  tipologie  contrattuali.  3.
L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e  analisi  dei  dati  e
delle informazioni di cui al comma 2, che consentano  di  individuare
le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli
settori  nei  mercati  nazionali  e  internazionali.   L'Osservatorio
promuove altresi' il coordinamento con le attivita' degli osservatori
istituiti dalle regioni con finalita'  analoghe,  anche  al  fine  di
favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative  scientifiche
in tema di promozione nel settore dello spettacolo. 4. L'Osservatorio
provvede alla realizzazione del Sistema informativo  nazionale  dello
spettacolo,  al  quale  concorrono  tutti   i   sistemi   informativi
esistenti,  aventi  carattere  di  affidabilita',  tracciabilita'   e
continuita'  delle  fonti  di  dati.  5.  Presso  l'Osservatorio   e'
istituita una  Commissione  tecnica  che  provvede  alla  tenuta  del
registro nazionale dei  professionisti  operanti  nel  settore  dello
spettacolo, di  cui  all'art.  3.  Ai  componenti  della  Commissione
tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque  denominati.  6.  La  composizione  e  le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno  o
piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il  Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  previo  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che  si  pronunciano
entro quaranta giorni dalla trasmissione  degli  schemi  di  decreto,
trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza
del parere. Con i medesimi decreti sono  stabilite  le  modalita'  di
raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma  2  e  di
tenuta del registro di cui al comma  5,  le  modalita'  operative  di
realizzazione,  gestione  e  funzionamento  del  Sistema  informativo
nazionale dello spettacolo, nonche' la composizione e le modalita' di
funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione
tecnica di cui al  comma  5.  7.  L'Osservatorio  puo'  avvalersi  di
esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo
pari ad euro 7.000  pro  capite,  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e
contributivi a carico dell'amministrazione, e  stipulare  convenzioni
di collaborazione con enti pubblici e  privati.  L'Osservatorio  puo'
altresi' stipulare convenzioni con le universita' e le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di  ospitare
tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di
laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio  2005,  n.
212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun
modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.  8.
Le spese per lo svolgimento dei  compiti  dell'Osservatorio,  nonche'
per gli incarichi agli esperti e per  le  collaborazioni  di  cui  al
comma 7, sono a carico del Fondo  unico  per  lo  spettacolo  di  cui
all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 9. Fino alla  data  di
entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di  cui
al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all'art. 5  della
legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'art.
5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato.»; 
        all'art. 6 (Sistema nazionale a rete degli osservatori  dello
spettacolo) che: «1. Al fine di assicurare omogeneita'  ed  efficacia
all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo  dal  vivo  e  di
supporto pubblico alle relative attivita', e'  istituito  il  Sistema
nazionale a rete  degli  osservatori  dello  spettacolo,  di  seguito
denominato "Sistema nazionale", del quale fanno parte  l'Osservatorio
dello spettacolo, di cui all'art.  5,  e  gli  osservatori  regionali
dello spettacolo, di cui all'art. 7.  2.  Con  decreto  del  Ministro
della cultura, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
di coordinamento e di indirizzo  dell'Osservatorio  dello  spettacolo
nell'ambito del Sistema  nazionale.  Con  il  medesimo  decreto  sono
stabiliti: a) le modalita' operative per lo svolgimento di  attivita'
a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con  essi,
nel  territorio  di  rispettiva  competenza;  b)  le  modalita',  gli
strumenti e i criteri  per  il  monitoraggio  delle  attivita'  dello
spettacolo, nonche' per la raccolta, la valutazione e  l'analisi  dei
relativi dati, anche a supporto delle  attivita'  di  programmazione,
monitoraggio  e  valutazione  degli  interventi;  c)   le   modalita'
operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.  3.
Entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,  il  Ministro  della  cultura
trasmette una relazione sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente
dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei  ministri,  che
provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo
e' predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere  del
Consiglio superiore dello spettacolo. 4. All'attuazione del  presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
gia' disponibili a legislazione vigente.»; 
        all'art. 7 (Osservatori regionali dello spettacolo)  che  «1.
Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, le regioni, in  applicazione  dei
principi di sussidiarieta', adeguatezza,  prossimita'  ed  efficacia,
concorrono all'attuazione dei principi generali  di  cui  all'art.  1
della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali  ai
sensi dell'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione.  Le  regioni,
sulla base di criteri  stabiliti  con  accordi  sanciti  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano: 
          a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali  dello
spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni
sulle attivita' dello spettacolo dal vivo; 
          b) verificano, anche attraverso gli  osservatori  regionali
dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio
rispetto ai  risultati  conseguiti,  anche  attraverso  attivita'  di
monitoraggio e  valutazione,  in  collaborazione  con  l'Osservatorio
dello spettacolo; 
          c) promuovono  e  sostengono,  attraverso  gli  osservatori
regionali  dello  spettacolo,  anche  con  la  partecipazione   delle
province, delle citta' metropolitane e dei comuni, direttamente o  in
concorso con lo Stato, le attivita' dello spettacolo dal vivo.»; 
    2. Il citato art. 7  della  legge  15  luglio  2022,  n.  106  e'
costituzionalmente illegittimo in quanto lede la sfera di  competenza
delle regioni e, in particolare, della  ricorrente  Regione  Campania
per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
I. Violazione dell'art. 117, comma 3 e comma 4 della Costituzione. 
    I.1. La materia dello spettacolo, comprensiva sia del  cosiddetto
spettacolo dal vivo (attivita' teatrali, musicali, di danza, circo  e
spettacoli  viaggianti)   che   delle   attivita'   cinematografiche,
costituisce  oggetto,  come  noto,   della   competenza   legislativa
concorrente tra Stato e regioni, in quanto ascritta alla  «promozione
e organizzazione di attivita' culturali» di cui all'art.  117,  terzo
comma della Costituzione. Ed invero, con sentenza  n.  255  del  2004
codesta ecc.ma Corte ha  chiarito  che  «La  materia  concernente  la
"valorizzazione dei  beni  culturali  e  ambientali  e  promozione  e
organizzazione di attivita' culturali",  affidata  alla  legislazione
concorrente di Stato e regioni,  infatti,  ricomprende  senza  dubbio
nella sua seconda  parte,  nell'ambito  delle  piu'  ampie  attivita'
culturali, anche le azioni di sostegno  degli  spettacoli.  ...  Cio'
comporta che ora  le  attivita'  culturali  di  cui  al  terzo  comma
dell'art.  117  della  Costituzione  riguardano  tutte  le  attivita'
riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che
vi possa essere spazio per ritagliarne  singole  partizioni  come  lo
spettacolo. Questo riparto di materie evidentemente accresce molto le
responsabilita'  delle  regioni,  dato  che  incide  non  solo  sugli
importanti e  differenziati  settori  produttivi  riconducibili  alla
cosiddetta industria culturale, ma anche  su  antiche  e  consolidate
istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore (come,
ad esempio e limitandosi al solo settore dello spettacolo,  gli  enti
lirici o i teatri stabili); con la conseguenza, inoltre, di un  forte
impatto sugli stessi strumenti di  elaborazione  e  diffusione  della
cultura (cui la Costituzione, non a caso  all'interno  dei  "principi
fondamentali", dedica un significativo riferimento all'art. 9)»  (sul
punto, cfr. anche sentenze n. 256 del 2004, n. 285 del 2005,  n.  153
del 2011). 
    Cio' posto, l'art. 7  (Osservatori  regionali  dello  spettacolo)
della legge 15 luglio 2022, n. 106, testualmente  riportato  innanzi,
lede gravemente le prerogative costituzionali delle regioni e risulta
adottato in patente violazione del riparto di competenze tra Stato  e
regioni in quanto non si limita a delineare, in termini generali,  il
perimetro nel cui ambito le regioni provvedono a dettare prescrizioni
dettagliate  e  specifiche,  bensi'  prescrive  specifiche  attivita'
invadendo la sfera di competenza regionale. 
    Con riferimento a tale disposizione, non a  caso  la  Commissione
cultura della Conferenza delle regioni  e  province  autonome,  nella
seduta  del  7  giugno  2022,  ha  espresso  «dubbi   e   particolari
preoccupazioni in ordine al rispetto del riparto costituzionale delle
competenze», rilevando che «premesso che gli articoli 5 e 6 gia'  ben
descrivono l'articolazione e il  funzionamento  del  sistema  a  rete
nazionale, costituito anche dagli osservatori regionali, l'art.  7  a
questi dedicato non sembra tener conto della  competenza  legislativa
concorrente delle regioni, risultando in parte  ultroneo  rispetto  a
quanto gia' definito dagli articoli  precedenti  ma  anche  improprio
rispetto al citato riparto di competenze» (cfr. nota approvata  dalla
Commissione  cultura  della  Conferenza  delle  regioni  e   province
autonome nella seduta del 7 giugno 2022). 
    L'art.  7  in  menzione  afferisce,  infatti,  agli   osservatori
regionali  dello  spettacolo  ed  impone  alle  regioni  le  seguenti
specifiche azioni: 
        la promozione dell'istituzione di osservatori regionali dello
spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni
sulle attivita' dello spettacolo dal vivo (lettera a)); 
        la verifica, anche mediante gli osservatori  regionali  dello
spettacolo, dell'efficacia dell'intervento  pubblico  nel  territorio
alla luce dei risultati conseguiti. Ai  fini  di  tale  verifica,  le
regioni possono svolgere attivita' di monitoraggio e  valutazione  in
collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo (lettera b)); 
        la promozione  e  il  sostegno,  attraverso  gli  osservatori
regionali  dello  spettacolo,  anche  con  la  partecipazione   delle
province, delle citta' metropolitane e dei comuni, direttamente o  in
concorso con lo Stato, delle  attivita'  dello  spettacolo  dal  vivo
(lettera c)). 
    I.2. Ne',  ad  escludere  il  vulnus  arrecato  alle  prerogative
regionali, vale la circostanza che il medesimo art. 7 stabilisca  che
le regioni attendano alle  indicate  azioni  sulla  base  di  criteri
stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 
    Ed invero, l'impugnato art. 7, pur prevedendo un accordo in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano,  al  fine  di  stabilire  i
criteri sulla base dei quali le regioni promuovono  l'istituzione  di
osservatori regionali dello spettacolo, introduce un criterio cogente
fortemente limitativo della competenza regionale, tale  da  escludere
alla radice la possibilita' di introdurre in  sede  di  accordo  ogni
diversa   scelta   organizzativa   che   le   regioni    intendessero
intraprendere. 
    Si e' sopra rilevato come, in base a consolidata  giurisprudenza,
il rapporto tra normativa di principio e normativa di  dettaglio  «va
inteso  nel  senso  che  l'una  e'  volta  a  prescrivere  criteri  e
obiettivi, mentre all'altra spetta l'individuazione  degli  strumenti
concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n.
272/2013, n. 16/2010, n. 237/2009 e n. 181/2006);  invece,  l'art.  7
della  legge  n.  106/2022  presenta  un  contenuto   specifico   con
conseguente  violazione  della   potesta'   legislativa   concorrente
prevista dall'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione  per  la
materia «promozione ed  organizzazione  delle  attivita'  culturali»,
solo all'apparenza rispettato. 
    I.3 La disposizione impugnata presenta un  ulteriore  profilo  di
illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117,  comma  4
della Costituzione in quanto interviene pesantemente  sulla  potesta'
legislativa   delle   regioni,   in   materia   di   «ordinamento   e
organizzazione amministrativa  regionale»,  di  competenza  regionale
residuale. Il vulnus  arrecato  sotto  tale  profilo  alla  sfera  di
attribuzione  della  Regione  Campania  emerge  evidente  laddove  si
consideri che con legge regionale 15 giugno 2007, n. 6,  all'art.  11
(Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione
qualitativa)  era  stato  istituito  l'osservatorio  regionale  sullo
spettacolo. La disposizione e' stata poi abrogata dall'art. 1,  comma
1,  lettera  n)  della  legge  regionale  15  luglio  2020,   n.   27
nell'esercizio di una legittima scelta  di  natura  organizzativa  di
semplificazione. Parimenti, altre regioni hanno istituito  con  legge
regionale osservatori dello spettacolo (a titolo  esemplificativo  LR
n. 17/2019 Veneto, LR n. 37/2014 Basilicata, LR  n.  6/2004  Puglia),
mentre in altre ancora risultano  istituite  strutture  che  svolgono
analoghe  funzioni  in  materia   di   spettacolo,   nell'ambito   di
attribuzioni piu' ampie (si vedano, ad  esempio,  la  LR  n.  25/2016
Lombardia, LR n. 4/2010 Marche, LR n. 17/2004 Umbria). 
    Ne deriva anche sotto tale profilo la chiara illegittimita' della
disposizione impugnata. 
II.  Violazione  degli  articoli  81,  comma  3,  118  e  119   della
Costituzione nonche' del principio di  leale  collaborazione  di  cui
all'art. 120 della Costituzione. 
    II.1.  L'art.  7  della   legge   n.   106/2022   e',   altresi',
costituzionalmente  illegittimo  in  quanto  lesivo  della  sfera  di
competenza delle regioni ed in contrasto con gli articoli 81, comma 3
e 119 della Costituzione, delle  quali  compromette  l'equilibrio  di
bilancio e l'autonomia finanziaria nella allocazione delle spese. 
    La disposizione impugnata, infatti, pur comportando nuovi oneri a
carico delle regioni, non  prevede  i  mezzi  per  farvi  fronte  ne'
dispone alcuna copertura finanziaria. 
    Ebbene, alla luce di  tali  elementi  la  disposizione  impugnata
risulta in palese contrasto con il precetto posto dall'art. 81, terzo
comma, della Costituzione che, come chiarito da codesta ecc.ma  Corte
nella recente sentenza n. 187 del 2022, «sancisce l'obbligo per  ogni
legge comportante nuovi  oneri  di  provvedere  ai  mezzi  per  farvi
fronte.  La  giurisprudenza  di  questa  Corte  e'  infatti  costante
nell'affermare che l'art. 81, terzo comma, della Costituzione "impone
che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa,
anche solo in  via  ipotetica,  determinare  nuove  spese,  occorr[e]
sempre indicare i mezzi per farvi fronte" (sentenza n. 163 del  2020;
nello stesso senso, sentenza n. 307  del  2013),  fermo  restando  la
necessita' della relazione tecnica». 
    Tale illegittimita' ridonda, a tutta  evidenza,  in  danno  delle
regioni, le quali si trovano a dover sopportare  oneri  economici  in
assenza di indicazioni delle risorse destinate a farvi fronte. 
    II.2. L'art. 7 della  legge  n.  106/2022  viola,  altresi',  gli
articoli 118 e 120 della Costituzione, in quanto impone alle regioni,
titolari delle  funzioni  e  competenze  amministrative  in  subiecta
materia, la scelta organizzativa della  istituzione  e  conformazione
degli osservatori regionali, in tal guisa,  ledendone  gravemente  le
attribuzioni. 
    La  disposizione   impugnata,   invero,   appare   essenzialmente
caratterizzata -come sopra  rilevato-  quale  normativa  completa  ed
autoapplicativa, senza distinzione fra principi e dettagli ed  incide
sull'esercizio   delle   funzioni   amministrative   delle    regioni
delineandone il modello di gestione. 
    Inoltre, le indicate  disposizioni  in  materia  di  Osservatorio
regionale impongono la partecipazione delle  province,  delle  citta'
metropolitane e dei comuni (lettera c) in tal guisa  violando,  anche
sotto un ulteriore profilo, gli articoli 117, terzo comma e 118 della
Costituzione. 
    Tra l'altro, ove il legislatore statale avesse inteso intervenire
mediante una «chiamata in sussidiarieta'» della organizzazione  delle
funzioni  amministrative,   cio'   avrebbe   richiesto,   ormai   per
consolidata  giurisprudenza  di  codesta  Corte,  quanto  meno   «una
disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le
attivita' concertative e di coordinamento orizzontale,  ovverosia  le
intese, che devono essere condotte in base al principio  di  lealta'»
(sentenza n. 303 del 2003; ma analogamente cfr. anche sentenze n. 242
del 2005, n. 255 e n. 6 del 2004). 
    La disposizione impugnata, invece, non  prescrive  alcuna  intesa
delle  regioni  in  merito  alla  scelta  di  istituire  o  meno  gli
osservatori regionali dello  spettacolo  per  le  attivita'  relative
all'intervento pubblico regionale per la promozione  ed  il  sostegno
delle attivita' dello spettacolo dal vivo. 
    Stante, dunque, la mancanza di qualsivoglia coinvolgimento in tal
senso delle regioni, e' evidente la violazione della  relativa  sfera
di autonomia costituzionalmente garantita dagli articoli 117, commi 3
e 4; 118; 119 e 120 della Costituzione.