Ricorso ex articolo 127  della  Costituzione  nell'interesse  del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della
Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587),  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (cod.  fiscale
80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.  12,
e'   domiciliato   (numero   fax   06.96.51.40.00,   indirizzo    PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona  del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore; 
    per   la   dichiarazione   di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, recante
«Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma  di
Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024»,  pubblicata  nel  B.U.
Trentino-Alto Adige  n.  31  dell'8  agosto  2022,  in  virtu'  delle
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 e  del
5 ottobre 2022. 
    La Provincia autonoma di Trento ha emanato la  legge  provinciale
in epigrafe indicata (legge provinciale n. 10/2022), il cui  articolo
9 non risulta rispettoso degli ambiti  costituzionali  di  competenza
provinciale discendenti dalle norme costituzionali e ordinarie (quali
parametri interposti) che si andranno a  dettagliare  nel  copro  del
presente ricorso. 
    Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di  doverla
impugnare con le  delibere  indicate  in  epigrafe,  ed  a  tanto  si
provvede mediante il presente ricorso. 
1. Premessa. 
    1.1 L'articolo 9 della legge provinciale  n.  10/2022,  rubricato
«Inserimento dell'articolo 60-bis nella legge  provinciale  3  aprile
1997, n. 7 (legge  sul  personale  della  provincia  1997)»,  ha  per
l'appunto  novellato  l'anzidetta  legge   provinciale   n.   7/1997,
inserendovi il seguente articolo 60-bis (a  propria  volta  rubricato
«Disposizioni  relative  alla  certificazione  della   contrattazione
collettiva provinciale»): 
        «La Provincia promuove l'approvazione di una specifica  norma
di attuazione statutaria al fine di introdurre in ambito  provinciale
una disciplina relativa alla verifica da parte della Corte dei  conti
dell'attendibilita'   della   quantificazione   dei    costi    della
contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e di  bilancio  prevista  per  lo
Stato dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001.  Fino
all'entrata in vigore della norma  di  attuazione  tale  verifica  e'
assicurata  esclusivamente  dalla  Provincia   nell'esercizio   delle
funzioni  di  coordinamento  della  finanza  pubblica   alla   stessa
attribuite dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia, attraverso il
collegio  dei  revisori   dei   conti   della   Provincia,   previsto
dall'articolo 6,  comma  3-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per la regione Trentino -Alto Adige per l'istituzione  delle
sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di  Bolzano  e
per il personale ad esse addetto), e istituito dall'articolo 78-bis 4
della  legge  provinciale  di  contabilita'  1979;  il  collegio  dei
revisori dei conti effettua la verifica sulla base di  una  relazione
tecnica circa la quantificazione degli oneri predisposta da APRAN». 
    Onde comprendere appieno i motivi del ricorso costituzionale  che
si andranno a svolgere, appare necessario in via preliminare  fornire
le seguenti  indicazioni  sulla  evoluzione  normativa,  nazionale  e
provinciale, nonche' giurisprudenziale, in materia di controllo della
Corte dei conti sui contratti collettivi. 
    1.2 A livello nazionale, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge n. 421/1992,  ha  delegato  il  Governo  a  «prevedere  che  la
legittimita'  e  la  compatibilita'   economica   dell'autorizzazione
governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti,  che
dovra' pronunciarsi entro un  termine  certo,  decorso  il  quale  il
controllo si intende effettuato senza rilievi». 
    In attuazione di tale delega, l'articolo 51, comma 2, del decreto
legislativo n. 29/1993, poi sostituito dall'articolo 18  del  decreto
legislativo  n.   470/1993,   ha   disposto   che   «l'autorizzazione
governativa di cui al comma 1 e' sottoposta al controllo della  Corte
dei conti, la quale ne verifica la legittimita' e  la  compatibilita'
economica entro quindici giorni dalla data di  ricezione,  decorsi  i
quali il controllo si intende effettuato senza rilievi». 
    La legge n. 59/1997, all'articolo 11, comma 4, lettera f), ha poi
previsto che «anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,  alle
disposizioni  della  presente  legge  recanti  principi   e   criteri
direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo, ulteriori disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,
possono essere emanate entro il  31  ottobre  1998.  A  tal  fine  il
Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si  attiene  ai
principi contenuti negli articoli 97  e  98  della  Costituzione,  ai
criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre  1992,
n. 421, a partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita'  di
direzione   delle   amministrazioni,   nonche',   ad    integrazione,
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi  e  criteri
direttivi:  (  ...  )  f)  prevedere  che,  prima  della   definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,    limitatamente    alla
certificazione   delle   compatibilita'   con   gli   strumenti    di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 -bis della legge 5
agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,  alla  Corte  dei
conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo  di  tre  esperti,  designati,  per  ciascuna   certificazione
contrattuale, con provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;  prevedere  che  la
Corte dei conti si pronunci entro  il  termine  di  quindici  giorni,
decorso il quale la certificazione si intende  effettuata;  prevedere
che la certificazione e il  testo  dell'accordo  siano  trasmessi  al
comitato di settore  e,  nel  caso  di  amministrazioni  statali,  al
Governo; prevedere che, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione
senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN  abbia
mandato di sottoscrivere il contratto  collettivo  il  quale  produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte  le   procedure   necessarie   per   consentire   all'ARAN   la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il  termine
di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi
di accordo». 
    In attuazione di tale ultima delega  parlamentare,  l'articolo  4
del decreto legislativo n. 396/1997 ha sostituito l'articolo  51  del
decreto legislativo n. 29/1993, prevedendo quanto segue,  per  quanto
qui di rilievo, ai commi 4, 5 e 6: 
        «4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi  di  accordo,
il giorno successivo l'ARAN trasmette la  quantificazione  dei  costi
contrattuali alla Corte dei conti ai  fini  della  certificazione  di
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di  bilancio  di
cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,  n.  468  e  successive
modificazioni. La Corte  dei  conti  certifica  l'attendibilita'  dei
costi quantificati e la loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a  tal  fine  elementi
istruttori e di valutazione da tre esperti designati  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. La designazione  degli
esperti,  per  la  certificazione  dei  contratti  collettivi   delle
amministrazioni delle regioni e degli  enti  locali,  avviene  previa
intesa con la Conferenza Stato - regioni e con la Conferenza Stato  -
citta'. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo  sia
trasmessa alla Corte dei conti. 
        5. La Corte dei conti delibera entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi  i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente.  L'esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte dei conti all'ARAN,
al Comitato  di  settore  e  al  Governo.  Se  la  certificazione  e'
positiva, il  Presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il
contratto. 
        6.  Se  la  certificazione  della  Corte  dei  conti  non  e'
positiva, l'ARAN, sentito il Comitato di settore o il Presidente  del
Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per  adeguare
la   quantificazione   dei   costi   contrattuali   ai   fini   della
certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca  le
organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative». 
    L'articolo  9  dello  stesso  decreto  legislativo  n.  396/1997,
inoltre, ha disposto che «all'articolo 4, comma  3,  secondo  periodo
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  sono  eliminate  le
parole:  "le  autorizzazioni  alla   sottoscrizione   dei   contratti
collettivi"»,  in  tal  modo  escludendo   dall'elenco   degli   atti
sottoposti  a  controllo  preventivo  di  legittimita'   proprio   le
autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi. 
    1.3 Successivamente, la  materia  e'  stata  ancora  disciplinata
dall'articolo 47  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  che,  con
riguardo al controllo  della  Corte  dei  conti,  nella  formulazione
vigente, ha previsto quanto segue (commi 5, 6 e 7): 
        «5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi  di  accordo,
nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate  sulla
copertura degli  oneri  contrattuali,  il  giorno  successivo  l'ARAN
trasmette la quantificazione dei costi contrattuali  alla  Corte  dei
conti  ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita'  con   gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei
conti certifica l'attendibilita' dei costi  quantificati  e  la  loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio.  La
Corte dei conti delibera entro  quindici  giorni  dalla  trasmissione
della quantificazione dei costi  contrattuali,  decorsi  i  quali  la
certificazione si intende  effettuata  positivamente.  L'esito  della
certificazione viene comunicato dalla Corte dei  conti  all'ARAN,  al
Comitato di settore e al Governo. Se la certificazione  e'  positiva,
il Presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il  contratto
collettivo. 
        6. La Corte dei conti puo' acquisire  elementi  istruttori  e
valutazioni sul contratto collettivo  da  parte  di  tre  esperti  in
materia di relazioni sindacali e costo  del  lavoro  individuati  dal
ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite  il
Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con  il  Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  nell'ambito
di un elenco definito di concerto con  il  ministro  dell'economia  e
delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41,
comma 2, la designazione di due esperti viene  effettuata  dall'ANCI,
dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
        7. In caso di certificazione non  positiva  della  Corte  dei
conti le parti contraenti non possono procedere  alla  sottoscrizione
definitiva  dell'ipotesi  di  accordo.  Nella  predetta  ipotesi,  il
Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore,
che puo' dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle
trattative ed alla sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di  accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. Nel caso
in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma
restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non  positivamente
certificate». 
    1.4 Con riguardo  all'ordinamento  della  Provincia  autonoma  di
Trento, inizialmente, in coerenza con la  disciplina  prevista  dalla
normativa  nazionale  sulla  contrattualizzazione  del  rapporto   di
pubblico  impiego,  la  legge  provinciale  n.  7/1997  prevedeva   -
all'articolo  60,  comma  3  -  che  l'autorizzazione  della   Giunta
provinciale  alla  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi   fosse
«sottoposta al controllo della Corte dei conti di  cui  all'art.  51,
comma 2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  come
sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 18 novembre 1993,  n.
470»; e l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo  n.  29/1993,
all'epoca, prevedeva la  «verifica  [del]la  legittimita'  e  [del]la
compatibilita' economica», da parte  della  Corte  dei  conti,  sulla
autorizzazione  governativa   alla   sottoscrizione   dei   contratti
collettivi. 
    Con la legge provinciale  n.  1/2002,  l'anzidetto  articolo  60,
comma 3, della legge provinciale n. 7/1997, e' stato abrogato,  sulla
base dell'assunto che detta norma, rinviando all'articolo  51,  comma
2, del decreto legislativo n. 29/1993, prevedesse  una  tipologia  di
controllo - quella di legittimita' preventiva - non piu'  contemplata
dalla sopravvenuta legislazione nazionale. 
    La Corte dei  conti  -  Sezione  di  controllo  per  il  Trentino
Alto-Adige - sede di Trento, con la nota prot. n. 548 del  28  maggio
2001, ha richiesto  la  sottoposizione  al  controllo  delle  Sezioni
riunite  dei  contratti   collettivi   di   lavoro   dei   dipendenti
provinciali, e la Corte dei  conti  -  Sezioni  riunite  in  sede  di
controllo, con la delibera n. 42 del 24 luglio 2001, ha affermato  la
propria competenza a certificare  la  compatibilita'  finanziaria  ed
economica delle ipotesi di accordo dei contratti collettivi di lavoro
dei dipendenti provinciali, a  prescindere  dalla  abrogazione  della
norma che prevedeva il controllo  preventivo  di  legittimita'  sulla
autorizzazione alla sottoscrizione. 
    La Provincia autonoma di Trento ha quindi proposto  un  conflitto
di attribuzione con riferimento ai  predetti  atti  della  Corte  dei
conti, e la Corte costituzionale, con la  sentenza  n.  171/2005,  ha
dichiarato non spettare «allo Stato, e per esso alla Corte dei conti,
sottoporre, sulla base  di  una  disposizione  provinciale  non  piu'
applicabile, alla certificazione di compatibilita' con gli  strumenti
di programmazione e di bilancio l'ipotesi di accordo di  settore  per
il personale con la qualifica di direttore della  Provincia  autonoma
di  Trento»,  per  conseguenza  annullando  la  nota  e  la  delibera
summenzionate. 
    A seguito di  tale  pronunciamento,  la  Provincia  non  ha  piu'
trasmesso alla Corte dei conti le  ipotesi  di  contratti  collettivi
relativi  ai  dipendenti  provinciali,  ne'  ha  emanato   norme   di
attuazione o leggi provinciali in materia. 
    1.5 Piu' di recente, le Sezioni riunite per la  Regione  Trentino
Alto-Adige della Corte  dei  conti,  in  sede  di  relazione  per  la
parifica del rendiconto 2021 della Provincia di  Trento,  dopo  avere
ricostruito il surrichiamato  quadro  normativo,  ed  evidenziato  la
significativa  evoluzione  della  giurisprudenza  costituzionale,  ha
riaffermato «la competenza della Corte dei  conti  a  certificare  la
compatibilita'  economico-finanziaria  dei  contratti  collettivi  di
lavoro regionali / provinciali», risultando «indubbio che  il  potere
di adeguamento, in capo alla  provincia,  della  disciplina  prevista
dall'art. 47, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del  2001  vada
ricondotto nell'ambito della normativa di dettaglio  e,  quindi,  sia
riferito alle modalita' procedimentali finalizzate ad  assicurare  un
percorso strutturato tra Provincia  e  Corte  dei  conti,  idoneo  ad
attenuare la rigidita' del modello  principio-dettaglio,  individuato
dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale si configura la
cedevolezza di eventuali disposizioni statali di dettaglio,  rispetto
a successivi interventi del legislatore provinciale. 
    La Corte ha viepiu'  precisato  che  «l'adeguamento,  secondo  le
procedure previste dal decreto legislativo n.  266  del  1992,  puo',
pertanto, riguardare tali contenuti, essendo precluso al  legislatore
provinciale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti,
giacche' gli stessi sono riservati alla  competenza  esclusiva  dello
Stato», conseguendone «che trova integrale applicazione la  normativa
statale, anche per gli aspetti procedimentali, qualora  la  Provincia
non ritenga di adottare  una  diversa  disciplina  di  dettaglio»,  e
chiosando infine che «il mancato pronunciamento della Corte dei conti
sulla compatibilita' dei costi derivanti dalle ipotesi di accordo  di
contratto   collettivo,   rispetto    alle    risorse    disponibili,
rappresenterebbe,  infatti,  un  vulnus  sul  controllo  della  spesa
pubblica, considerata anche l'incidenza del costo del  personale  sui
bilanci degli enti del sistema territoriale integrato». 
    Nella medesima occasione, e' stato ulteriormente  precisato  che,
trattandosi di normativa di principio  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica e, comunque, di norme fondamentali di  riforma
economico-sociale,  la  Provincia  sarebbe  stata   tenuta   a   dare
tempestiva attuazione all'articolo  47  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, non potendo l'omessa emanazione delle norme di attuazione o
di normativa provinciale tradursi  nella  elusione  dell'obbligatorio
controllo della Corte dei conti. 
    1.6 E' a  questo  punto  intervenuto  l'articolo  9  della  legge
provinciale n. 10/2022, che qui si impugna. 
    Correlativamente, con delibera n. 1494 in data 26 agosto 2022, la
Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione  dell'ipotesi  di
accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale  del
Comparto autonomie locali -  Area  del  personale  con  qualifica  di
direttore,  ancora  una  volta   senza   previamente   acquisire   la
certificazione della  Corte  dei  conti  sulla  attendibilita'  della
quantificazione dei costi del contratto e della  loro  compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e di bilancio. 
    La ricostruzione normativa  e  giurisprudenziale  dianzi  offerta
giustifica dunque la impugnazione costituzionale  della  disposizione
normativa provinciale di che trattasi,  per  i  seguenti  concorrenti
motivi. 
2. Contrasto  dell'articolo  9  della  legge  provinciale  Trento  n.
10/2022 con l'articolo 100  e  con  l'articolo  117,  secondo  comma,
lettere e), f) e l),  Cost.,  con  l'articolo  105  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  670/1972  (Statuto  della  Regione
Trentino-Alto  Adige),  nonche'  con  l'articolo   47   del   decreto
legislativo n. 165/2001 (quale norma statale interposta). 
    In prima battuta, va considerata la inidoneita'  delle  norme  di
attuazione dello Statuto speciale della Provincia autonoma di  Trento
e  delle   leggi   provinciali   ad   incidere   sulle   attribuzioni
costituzionalmente intestate alla Corte dei  conti,  in  ragione  del
principio di gerarchia delle fonti e  della  competenza  per  materia
delle  stesse,  con  violazione   delle   previsioni   costituzionali
richiamate in epigrafe. 
    2.1 Con riguardo alle fonti normative, i decreti legislativi  che
recano le norme di attuazione, chiamate ad  attuare  le  disposizioni
statutarie  speciali  (dunque,   di   rango   costituzionale),   sono
certamente da qualificarsi come fonti  statali  «sub-costituzionali»,
connotate   da   relazioni,   oltre   che   gerarchiche,   anche   ed
essenzialmente di  competenza,  sia  con  la  legislazione  ordinaria
statale che con la legislazione ordinaria provinciale. 
    Pertanto,  da  un  canto,  le  norme   di   attuazione   potranno
intervenire solo  nell'ambito  di  competenze  materiali  individuate
dalla Costituzione e dallo Statuto regionale - che e'  per  l'appunto
norma  di  rango  costituzionale  (decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 670/1972) - e nei limiti  da  dette  fonti  consentiti;
d'altro canto,  anche  la  sovraordinazione  gerarchica  del  decreto
legislativo recante  norme  di  attuazione  rispetto  alla  normativa
statale ordinaria si realizza solo nell'ambito  della  competenza  ad
esso riservata. 
    Conseguentemente, le norme di attuazione statutaria  e  le  leggi
provinciali non potranno intervenire su materie che, per Costituzione
e per Statuto, non  rientrano  nell'ambito  di  competenza  materiale
delle autonomie speciali, tra cui - a maggior ragione  -  la  materia
delle attribuzioni della Corte dei conti. 
    2.2   Se   quindi   possono   trovare   una   qualche   copertura
«costituzionale»  le  disposizioni   organizzative   necessarie   per
l'istituzione ed il funzionamento della Corte  dei  conti  in  ambito
locale,   nella   misura   in   cui   impattano   sull'organizzazione
dell'amministrazione territoriale, la interposizione del  legislatore
«paritetico», e men che meno di quello dell'ente autonomo, non  trova
adeguata copertura in alcuna disposizione  di  rango  costituzionale,
con riguardo alla materia relativa alla attribuzione delle competenze
e dei poteri della Corte dei conti. Non puo' infatti attribuirsi alle
norme di attuazione dello Statuto alcuna forza  derogatoria  rispetto
alle previsioni costituzionali poste a presidio  del  ruolo  e  delle
funzioni  della   Corte   dei   conti,   nonche'   dell'autonomia   e
dell'indipendenza della medesima  Corte  nei  confronti  degli  altri
poteri. 
    In tal senso depongono peraltro, non solo in ragione della natura
delle fonti, ma anche in considerazione del ruolo assunto dalla Corte
dei conti dopo la riforma  costituzionale  del  2012,  anche  i  piu'
recenti orientamenti della  Corte  costituzionale,  secondo  cui  «le
attribuzioni della Corte dei conti debbono imporsi, in modo  uniforme
nell'intero territorio nazionale, senza incontrare i limiti peculiari
dell'autonomia speciale delle  regioni  e  delle  province  autonome"
(cfr. sentenze n. 39 e n. 40/2014). 
    La legge costituzionale n. 1/2012, e le modifiche da essa  recate
al secondo comma dell'articolo 117 Cost., hanno infatti  affidato  al
solo legislatore statale la materia di cui alla lettera e),  relativa
alla «armonizzazione dei bilanci pubblici», insieme  alla  disciplina
degli «organi dello Stato» (lettera f), nonche' della  «giurisdizione
e [delle] norme processuali» (lettera l). 
    2.3 Peraltro, con specifico riguardo alla tipologia di  controllo
in discussione, anche a voler  ritenere  sussistente  una  competenza
legislativa concorrente del legislatore provinciale, che,  con  norma
ordinaria,  volesse  disciplinare  gli  aspetti   procedimentali   di
dettaglio  della  formazione  dei  contratti  collettivi,  pure   con
riguardo alla trasmissione delle ipotesi di contratto alla Corte  dei
conti per il pertinente controllo, va parimenti osservato  che,  dopo
l'entrata in vigore  dell'articolo  47  del  decreto  legislativo  n.
165/2001  (norma  fondamentale  di  riforma  economico-sociale),   il
medesimo legislatore provinciale si  sarebbe  dovuto  tempestivamente
attivare per adeguare  la  propria  normativa  al  dettato  normativo
nazionale, il quale - come evidenziato in premessa - ha affermato  il
potere della Corte dei conti di  certificare  l'attendibilita'  della
quantificazione   dei   costi   dei   contratti   collettivi   e   la
compatibilita' degli stessi con gli strumenti di programmazione e  di
bilancio. 
    Non era al riguardo sufficiente la mera abrogazione dell'articolo
60, comma 3, della legge provinciale n. 7/1997, la quale, prima della
vigente normativa, disciplinava il controllo della  Corte  dei  conti
sui contratti collettivi  provinciali,  perche',  cosi'  facendo,  il
legislatore provinciale ha, di  fatto,  eluso  i  controlli  comunque
spettanti alla stessa Corte in virtu' delle norme statali. 
    Ed infatti, occorre considerare che, a  norma  dell'articolo  105
dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (come noto  approvato
con legge costituzionale), «nelle materie attribuite alla  competenza
della regione o della provincia, fino a quando non  sia  diversamente
disposto con leggi regionali o provinciali,  si  applicano  le  leggi
dello Stato»: pertanto, l'articolo  47  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 e' immediatamente applicabile anche agli  enti  regionali  e
provinciali  autonomi,  in  assenza  di  normativa   provinciale   di
dettaglio che disciplini il procedimento de quo. 
    L'articolo  105  dello  Statuto,  infatti,  e'  stato  da  subito
interpretato dalla Corte costituzionale nel senso  che,  in  base  al
principio di continuita', le norme statali restano vigenti fino  alla
entrata in vigore delle leggi regionali e provinciali  «sostitutive»,
poiche' non la mera competenza regionale o  provinciale,  ma  il  suo
effettivo esercizio, limita la competenza statale (cfr.  sentenza  n.
13/1974). 
    2.4 In aggiunta, nell'ottica della leale collaborazione, che reca
come corollario l'obbligo per la Provincia di adeguare  l'ordinamento
territoriale  alla  Costituzione  e  ai   principi   dell'ordinamento
giuridico  della  Repubblica,  in  coerenza  con  il  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli stessi interessi  nazionali,  nonche'
delle norme fondamentali di riforma economico-sociale,  una  conferma
si trae anche dall'articolo 2 del  decreto  legislativo  n.  266/1992
(recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di  indirizzo  e  coordinamento»),  che   regola   i   rapporti   tra
legislazione statale e legislazione territoriale. 
    La norma, pure non essendo direttamente applicabile  al  caso  di
specie, dispone chiaramente che  la  legislazione  provinciale  debba
essere  adeguata  a  principi  e  norme   costituenti   limiti   alla
legislazione locale, e recati da atto legislativo dello Stato entro i
sei mesi  successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella
Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine  da  esso  stabilito,  ed
esprime  il  chiaro  principio  secondo  il  quale  l'inerzia   della
amministrazione territoriale non puo'  costituire  una  modalita'  di
elusione dell'adeguamento della disciplina normativa territoriale  ai
principi costituzionali e agli altri limiti  previsti  dallo  Statuto
speciale regionale. 
    2.5 Da tutto quanto evidenziato  consegue  che,  per  le  esposte
ragioni di gerarchia e  competenza,  le  norme  di  attuazione  degli
statuti speciali nonche'  la  legislazione  degli  enti  territoriali
autonomi (quale la legge provinciale qui  impugnata),  non  sono  una
fonte normativa idonea a stabilire quali siano le  attribuzioni  e  i
poteri della Corte dei conti, non potendo derogare, tra  l'altro,  ai
principi che fondano costituzionalmente le funzioni e il ruolo  della
stessa.  La  Provincia  autonoma  di   Trento   non   ha   competenza
legislativa,  ne'  esclusiva   ne'   concorrente,   in   materia   di
attribuzioni della Corte dei conti, e quindi  non  puo'  normare,  in
generale in materia di attribuzioni della Corte, e in particolare sul
potere di certificazione della attendibilita' dei costi dei contratti
collettivi provinciali e della compatibilita' degli  stessi  con  gli
strumenti di programmazione e di bilancio. 
    Non puo' pertanto che dirsi costituzionalmente illegittima, per i
parametri costituzionali dianzi ricordati, ed  anche  in  virtu'  del
richiamato articolo 47 del decreto  legislativo  n.  165/2001  (quale
norma interposta nel giudizio di legittimita'  costituzionale),  ogni
norma della tipologia innanzi indicata che  incida  sulle  competenze
della Corte  dei  conti,  elidendole,  menomandole,  o  comunque  non
consentendone  l'immediato  esercizio,   sotto   il   profilo   della
inadeguatezza della fonte. 
    Essendo in materia direttamente  applicabile  l'articolo  47  del
decreto legislativo n. 165/2001, per quanto supra argomentato, e' per
conseguenza costituzionalmente illegittima  la  disposizione  di  cui
all'articolo 60-bis della legge provinciale n. 7/1997 (introdotta con
l'articolo 9 della legge provinciale n. 10/2022), che ha  subordinato
l'esercizio del controllo intestato alla Corte dei conti sulla  spesa
per i contratti collettivi provinciali alla emanazione  di  norme  di
attuazione,  differendone   in   tal   modo   l'esercizio   a   tempo
indeterminato,  e  riservando  il  predetto  controllo,   fino   alla
emanazione delle  predette  norme,  in  esclusiva,  al  collegio  dei
revisori dei conti (organo di esclusiva emanazione provinciale). 
3. Contrasto  dell'articolo  9  della  legge  provinciale  Trento  n.
10/2022 con gli articoli 81, 97,100,117, secondo comma,  lettera  l),
119 e 120, Cost. 
    3.1 Con riguardo al concorrente profilo  della  violazione  delle
attribuzioni della Corte dei conti, con  particolare  riferimento  al
controllo    di    certificazione    della    attendibilita'    della
quantificazione dei costi  dei  contratti  collettivi  provinciali  e
della loro compatibilita' con gli strumenti di  programmazione  e  di
bilancio, in ragione del ruolo costituzionalmente attribuito a detta,
vengono  poi  di  nuovo   in   autonomo   rilievo   le   prescrizioni
costituzionali richiamate in epigrafe. 
    Giova al riguardo premettere che codesta Corte costituzionale  ha
gia' chiarito (cfr. sent. n. 267/2006), che la «Corte dei  conti,  in
veste di organo terzo (sentenza n. 64  del  2005)  a  servizio  dello
«Stato-comunita'» (sentenze n. 29  del  1995  e  n.  470  del  1997),
[garantisce]  il  rispetto  dell'equilibrio  unitario  della  finanza
pubblica complessiva. Del resto, la necessita' di coordinamento della
finanza pubblica (...) riguarda pure le  regioni  e  le  province  ad
autonomia differenziata, non potendo  dubitarsi  che  anche  la  loro
finanza sia parte  della  «finanza  pubblica  allargata»,  come  gia'
affermato da questa  Corte  (in  particolare,  sentenza  n.  425  del
2004)». 
    3.2 In tale ottica, preminente  rilievo  e'  da  conferirsi  alla
sentenza n. 39/2014, nella quale la Corte costituzionale ha affermato
che «la disciplina  posta  dal  legislatore  statale  in  materia  di
controlli sugli  enti  territoriali  ha  assunto  maggior  rilievo  a
seguito   dei   vincoli   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo  imposto  agli
Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo  del
bilancio nazionale. A tali vincoli, si riconnette  essenzialmente  la
normativa nazionale sul  "patto  di  stabilita'  interno",  il  quale
coinvolge regioni ed enti locali nella realizzazione degli  obiettivi
di finanza  pubblica  scaturenti,  appunto,  dai  richiamati  vincoli
europei, diversamente modulati negli anni in  forza  di  disposizioni
legislative, costantemente qualificate  come  "principi  fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione"  (sentenza  n.
267 del 2006). 
    (...) Il rispetto  dei  vincoli  europei  discende  direttamente,
oltre che dai  principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,
dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge
costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del  principio  del
pareggio di bilancio nella  Carta  costituzionale),  che,  nel  comma
premesso all'art. 97 Cost., richiama  il  complesso  delle  pubbliche
amministrazioni,  ad  assicurare  in   coerenza   con   l'ordinamento
dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del
debito pubblico (sentenza n.  60  del  2013).  Da  cio'  consegue  la
differenza tra i controlli di regolarita' e  legittimita'  contabile,
attribuiti alla Corte dei conti  alfine  di  prevenire  squilibri  di
bilancio, e i controlli  istituiti  dalle  autonomie  speciali  sulla
contabilita' degli enti insistenti sul loro  territorio  e,  piu'  in
generale, sulla  finanza  pubblica  di  interesse  regionale.  Mentre
questi ultimi sono resi nell'interesse della Regione stessa  e  delle
Province  autonome,  quelli  affidati  alla  Corte  dei  conti   sono
strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato  ha  assunto  nei
confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche  di  bilancio.
In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento  e  di
armonizzazione dei conti pubblici, essi possono  essere  accompagnati
anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della
previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e  n.
60 del 2013), che ben si giustificano in  ragione  dei  caratteri  di
neutralita' e indipendenza del controllo di legittimita' della  Corte
dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in
un esito alternativo, nel senso che  devono  decidere  se  i  bilanci
preventivi  e  successivi  degli  enti  territoriali  siano  o   meno
rispettosi del patto di stabilita'  e  del  principio  di  equilibrio
(sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno,  essi  non
impingono nella discrezionalita' propria della particolare  autonomia
di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono  mirati
unicamente a garantire la sana  gestione  finanziaria,  prevenendo  o
contrastando   pratiche   non   conformi   ai   richiamati   principi
costituzionali. 
    In questo quadro, occorre anzitutto stabilire se le norme statali
impugnate esprimano  principi  fondamentali  idonei  a  vincolare  il
legislatore regionale e provinciale, anche se  trattasi  di  enti  ad
autonomia speciale. 
    Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza  di  questa
Corte, la quale ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla
legislazione statale  in  materia  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica» - funzionali anche ad assicurare il rispetto del  parametro
dell'unita' economica della Repubblica (sentenze n. 104,  n.  79,  n.
51, n. 28 del 2013, n. 78 del 20  11)  e  a  prevenire  squilibri  di
bilancio (sentenza n. 60 del 20 13) -  sono  applicabili  anche  alle
regioni a statuto speciale ed alle province  autonome  (ex  plurimis,
sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Cio'  in
riferimento    alla    necessita'    di    preservare    l'equilibrio
economico-finanziario del complesso delle  amministrazioni  pubbliche
in riferimento a parametri costituzionali (articoli  81,  119  e  120
Cost.)  e  ai   vincoli   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione  europea  (articoli  11  e  117,  primo   comma,   Cost.):
equilibrio e vincoli oggi ancor piu' pregnanti - da cui  consegue  la
conferma dell'estensione alle  autonomie  speciali  dei  principi  di
coordinamento della finanza pubblica - nel quadro delineato dall'art.
2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che  nel  comma
premesso  all'art.  97  Cost.,  richiama,  come  gia'  osservato,  il
complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in  coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e  la
sostenibilita' del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). 
    Dinanzi ad un intervento  legislativo  statale  di  coordinamento
della finanza pubblica riferito alle regioni, e cioe' nell'ambito  di
una materia di tipo concorrente, e' naturale che da esso derivi  una,
per quanto parziale,  compressione  degli  spazi  entro  cui  possano
esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di regioni  e
province autonome, nonche'  della  stessa  autonomia  di  spesa  loro
spettante (fra le molte, sentenze n. 159 del 2008, n. 169  e  n.  162
del 2007, n. 353 e n. 36 del 2004)». 
    3.3 Con specifico riguardo  alle  attribuzioni  della  Corte  dei
conti negli ordinamenti ad autonomia speciale, codesta  Corte,  nella
medesima sentenza n. 39/2014, ha ancora specificato -  in  ordine  ad
una censura  delle  amministrazioni  autonome  cola'  ricorrenti  (la
Regione Friuli-Venezia Giulia,  la  Regione  Sardegna,  e  la  stessa
Provincia autonoma di Trento), fondata sul  presupposto  per  cui  «i
controlli disciplinati dalle norme degli  statuti  speciali  e  dalle
relative norme di attuazione esaurirebbero la tipologia dei controlli
attribuiti alla Corte dei conti  negli  ordinamenti  delle  autonomie
speciali» - ha espressamente ritenuto l'erroneita' di detto assunto. 
    La richiamata sentenza n. 39/2014 ha in effetti «precisato che  i
controlli attribuiti alla Corte  dei  conti,  disciplinati  da  norme
statali analoghe a  quelle  denunciate,  non  si  sovrappongono  alle
funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali  dalle  norme
statutarie e di attuazione evocate a parametro, atteso che le prime -
come del resto quelle impugnate nell'odierno giudizio -  disciplinano
controlli, dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione
finanziaria  degli  enti  territoriali,  a  prevenire  squilibri   di
bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilita' interno  e
del vincolo in  materia  di  indebitamento  posto  dall'ultimo  comma
dell'art. 119 Cost. (tra le tante, sentenze n. 60 del 2013 e  n.  179
del 2007), anche in vista della tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica». 
    Ne emerge quindi il principio di rango costituzionale per  cui  i
controlli di natura preventiva attribuiti alla competenza della Corte
dei conti (categoria cui  si  ascrive  anche  la  certificazione  dei
contratti collettivi, qui in discorso) sono  finalizzati  ad  evitare
danni irreparabili all'equilibrio di bilancio del comparto  pubblico,
e si collocano pertanto su un piano distinto  rispetto  al  controllo
sulla   gestione   amministrativa   operato   dalle   amministrazioni
territoriali (cfr. anche sent. n. 60/2013). Cio' in forza del diverso
interesse alla legalita'  costituzionale-finanziaria  e  alla  tutela
dell'unita'  economica  della  Repubblica  perseguito  dai   suddetti
controlli della Corte (non soltanto in riferimento  all'articolo  100
Cost., ma anche agli articoli 81, 119 e 120 Cost.), rispetto a quelli
interni spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi, infatti,
i  controlli  della  Corte  dei  conti  si  differenziano,  quanto  a
parametro e finalita' perseguite, in quanto attribuiti ad  un  organo
di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di
coordinamento della finanza pubblica (cfr. sent. n. 29/1995;  nonche'
ancora le sentt. n. 39/2014,  n.  60/2013,  ed  anche  le  sentt.  n.
179/2007 e n. 267/2006). 
    E'  invero  costante,  nella  giurisprudenza  di  codesta   Corte
costituzionale,  l'affermazione  secondo   cui   «legittimamente   il
legislatore  statale  conferisce  alla  Corte  dei   conti   funzioni
esercitabili  nei  confronti  non  solo  delle  regioni   a   statuto
ordinario, ma anche delle autonomie  speciali  (sentenza  n.  29  del
1995; in seguito, sentenze n. 60 del 2013; n. 267 del  2006;  n.  171
del 2005). Ben si comprende, infatti, che attribuzioni fondate  sugli
articoli 28, 81 e 97 Cost., anche in riferimento all'art.  119  Cost.
ed al coordinamento della finanza pubblica, non possano incontrare  i
limiti   peculiari   dell'autonomia   speciale,   ma   si   impongano
uniformemente,  perlomeno  nei  tratti  costitutivi  ed   essenziali,
sull'intero territorio della Repubblica» (cfr. sent. n. 219/2013). 
    3.4 Ne consegue, con assoluta certezza, la lesione dei  parametri
costituzionali  specificati  nell'epigrafe  del  presente  motivo  di
ricorso, e segnatamente: 
        gli articoli 81 e 97 Cost., laddove prescrivono il  principio
dell'equilibrio di bilancio di tutte  le  amministrazioni  pubbliche,
anche «in  coerenza  con  l'ordinamento  dell'Unione  europea»  (cfr.
segnatamente il primo comma dell'articolo 97); 
        l'articolo 100 Cost., e segnatamente il suo terzo comma,  che
assegna alla Corte dei conti il «controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»; 
        gli articoli 117, secondo comma, lettere e) e l), 119 e  120,
Cost., allorche'  prescrivono  la  esclusiva  competenza  legislativa
statale in  materia  di  «armonizzazione  dei  bilanci  pubblici»  ed
«ordinamento  civile»  (il  primo),   ed   il   necessario   rispetto
dell'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali (il secondo). 
4. Contrasto  dell'articolo  9  della  legge  provinciale  Trento  n.
10/2022 con gli articoli 81, 97 e 117 Cost., con gli articoli 4  e  8
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  670/1972  (Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige), nonche'  con  l'articolo  47  del
decreto legislativo n. 165/2001 (quale norma statale interposta) 
    4.1  Sotto  ulteriore  concorrente   profilo,   la   disposizione
normativa  provinciale   in   discorso   risulta   costituzionalmente
illegittima   anche   per   violazione   dei   principi   di   tutela
dell'equilibrio e della sana gestione del bilancio (articoli 81 e  97
Cost.), nonche' per la violazione del  parametro  (ancora  una  volta
interposto)  di  cui  all'articolo  47  del  decreto  legislativo  n.
165/2001,  in  materia  di  controllo  della  Corte  dei   conti   di
certificazione della attendibilita' dei costi  quantificati  e  della
loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione  e   di
bilancio, nella parte in cui ha riservato - nelle more  dell'adozione
delle norme di attuazione - il predetto  controllo  in  esclusiva  al
collegio dei revisori dei conti (si  rimarca,  organo  di  emanazione
esclusivamente provinciale). 
    La Provincia autonoma, nell'intestare esclusivamente al  predetto
collegio,   organo   interno   dell'amministrazione,   la    verifica
dell'attendibilita'   della   quantificazione   dei    costi    della
contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e di bilancio (potere  attribuito
dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001 in via esclusiva
alla Corte dei conti), rinviando all'approvazione  di  una  specifica
norma di attuazione l'introduzione, in  ambito  provinciale,  di  una
disciplina relativa alla verifica intestata alla Corte dei conti,  ha
una  volta  di  piu'  illegittimamente  violato  le  attribuzioni   a
quest'ultima riservate dalla Costituzione. 
    4.2 La Corte dei conti - organo giurisdizionale posto al servizio
dello  Stato-ordinamento,  garante  dell'equilibrio  unitario   della
finanza  pubblica  complessiva  e  soggetto   terzo   rispetto   alla
amministrazione territoriale -, nell'ambito  delle  funzioni  proprie
costituzionalmente  garantite,  effettua  il  controllo  al  fine  di
assicurare la sana gestione finanziaria, di  prevenire  squilibri  di
bilancio e di garantire il rispetto del patto di stabilita' interno e
del vincolo in  materia  di  indebitamento  posto  dall'ultimo  comma
dell'articolo 119 Cost. (cfr. ex plurimis sentenze n.  60/2013  e  n.
179/2007), anche in vista della tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica, del coordinamento della finanza pubblica e  del  rispetto
degli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea, ed  una  tale
funzione non e' paragonabile al controllo esercitato dal collegio dei
revisori. 
    Secondo  la  consolidata   e   gia'   richiamata   giurisprudenza
costituzionale,  infatti,  mentre  i  controlli  interni  sono   resi
nell'interesse della amministrazione  territoriale,  quelli  affidati
alla  Corte  dei  conti  sono  strumentali  alla  tutela  dell'unita'
economica della Repubblica e al rispetto degli obblighi che lo  Stato
ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche
di bilancio, secondo quanto prescritto ai sensi  dell'articolo  81  e
del primo comma dell'articolo 97 Cost. 
    In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento  e
di armonizzazione dei conti pubblici, detti controlli possono  essere
accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche  contrarie  ai
principi della previa copertura e dell'equilibrio di  bilancio  (cfr.
sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che si giustificano in ragione dei
caratteri di neutralita' e indipendenza del controllo della Corte dei
conti (cfr. sent. n. 226/1976). 
    Tanto riguarda anche la certificazione dei contratti  collettivi,
ove l'esito non positivo del controllo determina l'impossibilita'  di
procedere   alla   sottoscrizione   definitiva   e   la    necessita'
dell'adeguamento   della   quantificazione   dei    costi,    nonche'
l'inefficacia delle clausole contrattuali non certificate. 
    4.3 D'altro canto, la  disciplina  di  cui  all'articolo  47  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  rinviene  la  sua  origine  nella
disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della  legge
n. 421/1992, che, dopo aver assoggettato i  contratti  collettivi  al
controllo di legittimita' e di compatibilita' economica  della  Corte
dei  conti,  proseguiva,  al  comma  2,  statuendo  che  «i  principi
desumibili dalle disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono
altresi' per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome
di   Trento   e   di   Bolzano   norme   fondamentali   di    riforma
economico-sociale della Repubblica». 
    La natura di  norma  fondamentale  di  riforma  economico-sociale
dell'articolo 47 citato, si evince peraltro  anche  dall'articolo  1,
comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  secondo  cui  «le
disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni  a  statuto
ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle  peculiarita'  dei
rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo  2  della
legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo 11, comma 4, della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per
le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, norme fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
Repubblica». 
    A propria volta, l'articolo 11, comma 4, lettera f), della  legge
n. 59/1997, prevede  appunto  tuttora  che  «prima  della  definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia (...) sottoposta, limitatamente alla  certificazione
delle  compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione  e  di
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, alla Corte dei conti (...).». 
    E'  pertanto  evidente  che  anche  l'articolo  47  del   decreto
legislativo n. 165/2001, disponendo che i contratti collettivi  siano
soggetti al controllo esterno della Corte dei conti, e' riconducibile
ai principi fondamentali da fissarsi con legge statale, ed alle norme
fondamentali di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica,  cui,
secondo la Costituzione (articolo 117) e gli articoli  4  e  8  dello
Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige  (decreto  del
Presidente della Repubblica n. 670/1972),  l'ordinamento  provinciale
e' tenuto a soggiacere. 
    4.4 Detta verifica, quindi, e' necessariamente  intestata,  anche
per i contratti collettivi della Provincia autonoma di  Trento,  alla
Corte   dei   conti,   quale   garante   imparziale   dell'equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico nella sua interezza e,  in
particolare, della corretta gestione  delle  risorse  collettive.  La
funzione di certificazione, infatti, e'  connotata  dall'applicazione
obiettiva   del   diritto,   dall'imparzialita'    del    giudicante,
dall'esercizio di poteri decisori  (anche  di  tipo  preclusivo,  con
l'inefficacia delle clausole contrattuali per le quali  la  Corte  si
sia pronunciata negativamente) e dalla garanzia del contraddittorio. 
    In virtu' del carattere  unitario  delle  funzioni  di  controllo
intestate dalla Costituzione alla Corte dei  conti,  la  legislazione
statale espande direttamente la propria efficacia anche nei confronti
dell'ordinamento provinciale, senza necessita' di norme di attuazione
(cfr. sent. n. 40/2014). 
    La norma provinciale qui impugnata contrasta quindi  frontalmente
con  questa  riserva  di   controlli   riconosciuta   -   per   norme
costituzionali e leggi statali interposte -  alla  Corte  dei  conti,
allorche' attribuisce  esclusivamente  ad  un  organismo  interno  la
competenza a controllare la compatibilita' economico-finanziaria  dei
contratti collettivi,  precludendo  esplicitamente  (come  si  desume
dalla chiara lettera della disposizione in oggetto)  alla  Corte  dei
conti l'esercizio,  sin  da  subito,  delle  proprie  prerogative  al
riguardo.