Ricorso ex articolo 127 della Costituzione nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, recante «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024», pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige n. 31 dell'8 agosto 2022, in virtu' delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 e del 5 ottobre 2022. La Provincia autonoma di Trento ha emanato la legge provinciale in epigrafe indicata (legge provinciale n. 10/2022), il cui articolo 9 non risulta rispettoso degli ambiti costituzionali di competenza provinciale discendenti dalle norme costituzionali e ordinarie (quali parametri interposti) che si andranno a dettagliare nel copro del presente ricorso. Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di doverla impugnare con le delibere indicate in epigrafe, ed a tanto si provvede mediante il presente ricorso. 1. Premessa. 1.1 L'articolo 9 della legge provinciale n. 10/2022, rubricato «Inserimento dell'articolo 60-bis nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997)», ha per l'appunto novellato l'anzidetta legge provinciale n. 7/1997, inserendovi il seguente articolo 60-bis (a propria volta rubricato «Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale»): «La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione statutaria al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina relativa alla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilita' della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio prevista per lo Stato dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fino all'entrata in vigore della norma di attuazione tale verifica e' assicurata esclusivamente dalla Provincia nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica alla stessa attribuite dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia, attraverso il collegio dei revisori dei conti della Provincia, previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino -Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), e istituito dall'articolo 78-bis 4 della legge provinciale di contabilita' 1979; il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica sulla base di una relazione tecnica circa la quantificazione degli oneri predisposta da APRAN». Onde comprendere appieno i motivi del ricorso costituzionale che si andranno a svolgere, appare necessario in via preliminare fornire le seguenti indicazioni sulla evoluzione normativa, nazionale e provinciale, nonche' giurisprudenziale, in materia di controllo della Corte dei conti sui contratti collettivi. 1.2 A livello nazionale, l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 421/1992, ha delegato il Governo a «prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi». In attuazione di tale delega, l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, poi sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 470/1993, ha disposto che «l'autorizzazione governativa di cui al comma 1 e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimita' e la compatibilita' economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi». La legge n. 59/1997, all'articolo 11, comma 4, lettera f), ha poi previsto che «anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: ( ... ) f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 -bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo». In attuazione di tale ultima delega parlamentare, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 396/1997 ha sostituito l'articolo 51 del decreto legislativo n. 29/1993, prevedendo quanto segue, per quanto qui di rilievo, ai commi 4, 5 e 6: «4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e di valutazione da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato - regioni e con la Conferenza Stato - citta'. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti. 5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte dei conti all'ARAN, al Comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto. 6. Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN, sentito il Comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative». L'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 396/1997, inoltre, ha disposto che «all'articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono eliminate le parole: "le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi"», in tal modo escludendo dall'elenco degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimita' proprio le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi. 1.3 Successivamente, la materia e' stata ancora disciplinata dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001, che, con riguardo al controllo della Corte dei conti, nella formulazione vigente, ha previsto quanto segue (commi 5, 6 e 7): «5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte dei conti all'ARAN, al Comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate». 1.4 Con riguardo all'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, inizialmente, in coerenza con la disciplina prevista dalla normativa nazionale sulla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, la legge provinciale n. 7/1997 prevedeva - all'articolo 60, comma 3 - che l'autorizzazione della Giunta provinciale alla sottoscrizione dei contratti collettivi fosse «sottoposta al controllo della Corte dei conti di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470»; e l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, all'epoca, prevedeva la «verifica [del]la legittimita' e [del]la compatibilita' economica», da parte della Corte dei conti, sulla autorizzazione governativa alla sottoscrizione dei contratti collettivi. Con la legge provinciale n. 1/2002, l'anzidetto articolo 60, comma 3, della legge provinciale n. 7/1997, e' stato abrogato, sulla base dell'assunto che detta norma, rinviando all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, prevedesse una tipologia di controllo - quella di legittimita' preventiva - non piu' contemplata dalla sopravvenuta legislazione nazionale. La Corte dei conti - Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige - sede di Trento, con la nota prot. n. 548 del 28 maggio 2001, ha richiesto la sottoposizione al controllo delle Sezioni riunite dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali, e la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n. 42 del 24 luglio 2001, ha affermato la propria competenza a certificare la compatibilita' finanziaria ed economica delle ipotesi di accordo dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali, a prescindere dalla abrogazione della norma che prevedeva il controllo preventivo di legittimita' sulla autorizzazione alla sottoscrizione. La Provincia autonoma di Trento ha quindi proposto un conflitto di attribuzione con riferimento ai predetti atti della Corte dei conti, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171/2005, ha dichiarato non spettare «allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sottoporre, sulla base di una disposizione provinciale non piu' applicabile, alla certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio l'ipotesi di accordo di settore per il personale con la qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento», per conseguenza annullando la nota e la delibera summenzionate. A seguito di tale pronunciamento, la Provincia non ha piu' trasmesso alla Corte dei conti le ipotesi di contratti collettivi relativi ai dipendenti provinciali, ne' ha emanato norme di attuazione o leggi provinciali in materia. 1.5 Piu' di recente, le Sezioni riunite per la Regione Trentino Alto-Adige della Corte dei conti, in sede di relazione per la parifica del rendiconto 2021 della Provincia di Trento, dopo avere ricostruito il surrichiamato quadro normativo, ed evidenziato la significativa evoluzione della giurisprudenza costituzionale, ha riaffermato «la competenza della Corte dei conti a certificare la compatibilita' economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro regionali / provinciali», risultando «indubbio che il potere di adeguamento, in capo alla provincia, della disciplina prevista dall'art. 47, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 vada ricondotto nell'ambito della normativa di dettaglio e, quindi, sia riferito alle modalita' procedimentali finalizzate ad assicurare un percorso strutturato tra Provincia e Corte dei conti, idoneo ad attenuare la rigidita' del modello principio-dettaglio, individuato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale si configura la cedevolezza di eventuali disposizioni statali di dettaglio, rispetto a successivi interventi del legislatore provinciale. La Corte ha viepiu' precisato che «l'adeguamento, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 266 del 1992, puo', pertanto, riguardare tali contenuti, essendo precluso al legislatore provinciale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti, giacche' gli stessi sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato», conseguendone «che trova integrale applicazione la normativa statale, anche per gli aspetti procedimentali, qualora la Provincia non ritenga di adottare una diversa disciplina di dettaglio», e chiosando infine che «il mancato pronunciamento della Corte dei conti sulla compatibilita' dei costi derivanti dalle ipotesi di accordo di contratto collettivo, rispetto alle risorse disponibili, rappresenterebbe, infatti, un vulnus sul controllo della spesa pubblica, considerata anche l'incidenza del costo del personale sui bilanci degli enti del sistema territoriale integrato». Nella medesima occasione, e' stato ulteriormente precisato che, trattandosi di normativa di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica e, comunque, di norme fondamentali di riforma economico-sociale, la Provincia sarebbe stata tenuta a dare tempestiva attuazione all'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001, non potendo l'omessa emanazione delle norme di attuazione o di normativa provinciale tradursi nella elusione dell'obbligatorio controllo della Corte dei conti. 1.6 E' a questo punto intervenuto l'articolo 9 della legge provinciale n. 10/2022, che qui si impugna. Correlativamente, con delibera n. 1494 in data 26 agosto 2022, la Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2019/2021 del personale del Comparto autonomie locali - Area del personale con qualifica di direttore, ancora una volta senza previamente acquisire la certificazione della Corte dei conti sulla attendibilita' della quantificazione dei costi del contratto e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La ricostruzione normativa e giurisprudenziale dianzi offerta giustifica dunque la impugnazione costituzionale della disposizione normativa provinciale di che trattasi, per i seguenti concorrenti motivi. 2. Contrasto dell'articolo 9 della legge provinciale Trento n. 10/2022 con l'articolo 100 e con l'articolo 117, secondo comma, lettere e), f) e l), Cost., con l'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 (Statuto della Regione Trentino-Alto Adige), nonche' con l'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001 (quale norma statale interposta). In prima battuta, va considerata la inidoneita' delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Provincia autonoma di Trento e delle leggi provinciali ad incidere sulle attribuzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti, in ragione del principio di gerarchia delle fonti e della competenza per materia delle stesse, con violazione delle previsioni costituzionali richiamate in epigrafe. 2.1 Con riguardo alle fonti normative, i decreti legislativi che recano le norme di attuazione, chiamate ad attuare le disposizioni statutarie speciali (dunque, di rango costituzionale), sono certamente da qualificarsi come fonti statali «sub-costituzionali», connotate da relazioni, oltre che gerarchiche, anche ed essenzialmente di competenza, sia con la legislazione ordinaria statale che con la legislazione ordinaria provinciale. Pertanto, da un canto, le norme di attuazione potranno intervenire solo nell'ambito di competenze materiali individuate dalla Costituzione e dallo Statuto regionale - che e' per l'appunto norma di rango costituzionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972) - e nei limiti da dette fonti consentiti; d'altro canto, anche la sovraordinazione gerarchica del decreto legislativo recante norme di attuazione rispetto alla normativa statale ordinaria si realizza solo nell'ambito della competenza ad esso riservata. Conseguentemente, le norme di attuazione statutaria e le leggi provinciali non potranno intervenire su materie che, per Costituzione e per Statuto, non rientrano nell'ambito di competenza materiale delle autonomie speciali, tra cui - a maggior ragione - la materia delle attribuzioni della Corte dei conti. 2.2 Se quindi possono trovare una qualche copertura «costituzionale» le disposizioni organizzative necessarie per l'istituzione ed il funzionamento della Corte dei conti in ambito locale, nella misura in cui impattano sull'organizzazione dell'amministrazione territoriale, la interposizione del legislatore «paritetico», e men che meno di quello dell'ente autonomo, non trova adeguata copertura in alcuna disposizione di rango costituzionale, con riguardo alla materia relativa alla attribuzione delle competenze e dei poteri della Corte dei conti. Non puo' infatti attribuirsi alle norme di attuazione dello Statuto alcuna forza derogatoria rispetto alle previsioni costituzionali poste a presidio del ruolo e delle funzioni della Corte dei conti, nonche' dell'autonomia e dell'indipendenza della medesima Corte nei confronti degli altri poteri. In tal senso depongono peraltro, non solo in ragione della natura delle fonti, ma anche in considerazione del ruolo assunto dalla Corte dei conti dopo la riforma costituzionale del 2012, anche i piu' recenti orientamenti della Corte costituzionale, secondo cui «le attribuzioni della Corte dei conti debbono imporsi, in modo uniforme nell'intero territorio nazionale, senza incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale delle regioni e delle province autonome" (cfr. sentenze n. 39 e n. 40/2014). La legge costituzionale n. 1/2012, e le modifiche da essa recate al secondo comma dell'articolo 117 Cost., hanno infatti affidato al solo legislatore statale la materia di cui alla lettera e), relativa alla «armonizzazione dei bilanci pubblici», insieme alla disciplina degli «organi dello Stato» (lettera f), nonche' della «giurisdizione e [delle] norme processuali» (lettera l). 2.3 Peraltro, con specifico riguardo alla tipologia di controllo in discussione, anche a voler ritenere sussistente una competenza legislativa concorrente del legislatore provinciale, che, con norma ordinaria, volesse disciplinare gli aspetti procedimentali di dettaglio della formazione dei contratti collettivi, pure con riguardo alla trasmissione delle ipotesi di contratto alla Corte dei conti per il pertinente controllo, va parimenti osservato che, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001 (norma fondamentale di riforma economico-sociale), il medesimo legislatore provinciale si sarebbe dovuto tempestivamente attivare per adeguare la propria normativa al dettato normativo nazionale, il quale - come evidenziato in premessa - ha affermato il potere della Corte dei conti di certificare l'attendibilita' della quantificazione dei costi dei contratti collettivi e la compatibilita' degli stessi con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Non era al riguardo sufficiente la mera abrogazione dell'articolo 60, comma 3, della legge provinciale n. 7/1997, la quale, prima della vigente normativa, disciplinava il controllo della Corte dei conti sui contratti collettivi provinciali, perche', cosi' facendo, il legislatore provinciale ha, di fatto, eluso i controlli comunque spettanti alla stessa Corte in virtu' delle norme statali. Ed infatti, occorre considerare che, a norma dell'articolo 105 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (come noto approvato con legge costituzionale), «nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato»: pertanto, l'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001 e' immediatamente applicabile anche agli enti regionali e provinciali autonomi, in assenza di normativa provinciale di dettaglio che disciplini il procedimento de quo. L'articolo 105 dello Statuto, infatti, e' stato da subito interpretato dalla Corte costituzionale nel senso che, in base al principio di continuita', le norme statali restano vigenti fino alla entrata in vigore delle leggi regionali e provinciali «sostitutive», poiche' non la mera competenza regionale o provinciale, ma il suo effettivo esercizio, limita la competenza statale (cfr. sentenza n. 13/1974). 2.4 In aggiunta, nell'ottica della leale collaborazione, che reca come corollario l'obbligo per la Provincia di adeguare l'ordinamento territoriale alla Costituzione e ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in coerenza con il rispetto degli obblighi internazionali e degli stessi interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, una conferma si trae anche dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 266/1992 (recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento»), che regola i rapporti tra legislazione statale e legislazione territoriale. La norma, pure non essendo direttamente applicabile al caso di specie, dispone chiaramente che la legislazione provinciale debba essere adeguata a principi e norme costituenti limiti alla legislazione locale, e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito, ed esprime il chiaro principio secondo il quale l'inerzia della amministrazione territoriale non puo' costituire una modalita' di elusione dell'adeguamento della disciplina normativa territoriale ai principi costituzionali e agli altri limiti previsti dallo Statuto speciale regionale. 2.5 Da tutto quanto evidenziato consegue che, per le esposte ragioni di gerarchia e competenza, le norme di attuazione degli statuti speciali nonche' la legislazione degli enti territoriali autonomi (quale la legge provinciale qui impugnata), non sono una fonte normativa idonea a stabilire quali siano le attribuzioni e i poteri della Corte dei conti, non potendo derogare, tra l'altro, ai principi che fondano costituzionalmente le funzioni e il ruolo della stessa. La Provincia autonoma di Trento non ha competenza legislativa, ne' esclusiva ne' concorrente, in materia di attribuzioni della Corte dei conti, e quindi non puo' normare, in generale in materia di attribuzioni della Corte, e in particolare sul potere di certificazione della attendibilita' dei costi dei contratti collettivi provinciali e della compatibilita' degli stessi con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Non puo' pertanto che dirsi costituzionalmente illegittima, per i parametri costituzionali dianzi ricordati, ed anche in virtu' del richiamato articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001 (quale norma interposta nel giudizio di legittimita' costituzionale), ogni norma della tipologia innanzi indicata che incida sulle competenze della Corte dei conti, elidendole, menomandole, o comunque non consentendone l'immediato esercizio, sotto il profilo della inadeguatezza della fonte. Essendo in materia direttamente applicabile l'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001, per quanto supra argomentato, e' per conseguenza costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'articolo 60-bis della legge provinciale n. 7/1997 (introdotta con l'articolo 9 della legge provinciale n. 10/2022), che ha subordinato l'esercizio del controllo intestato alla Corte dei conti sulla spesa per i contratti collettivi provinciali alla emanazione di norme di attuazione, differendone in tal modo l'esercizio a tempo indeterminato, e riservando il predetto controllo, fino alla emanazione delle predette norme, in esclusiva, al collegio dei revisori dei conti (organo di esclusiva emanazione provinciale). 3. Contrasto dell'articolo 9 della legge provinciale Trento n. 10/2022 con gli articoli 81, 97,100,117, secondo comma, lettera l), 119 e 120, Cost. 3.1 Con riguardo al concorrente profilo della violazione delle attribuzioni della Corte dei conti, con particolare riferimento al controllo di certificazione della attendibilita' della quantificazione dei costi dei contratti collettivi provinciali e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, in ragione del ruolo costituzionalmente attribuito a detta, vengono poi di nuovo in autonomo rilievo le prescrizioni costituzionali richiamate in epigrafe. Giova al riguardo premettere che codesta Corte costituzionale ha gia' chiarito (cfr. sent. n. 267/2006), che la «Corte dei conti, in veste di organo terzo (sentenza n. 64 del 2005) a servizio dello «Stato-comunita'» (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997), [garantisce] il rispetto dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessita' di coordinamento della finanza pubblica (...) riguarda pure le regioni e le province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della «finanza pubblica allargata», come gia' affermato da questa Corte (in particolare, sentenza n. 425 del 2004)». 3.2 In tale ottica, preminente rilievo e' da conferirsi alla sentenza n. 39/2014, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che «la disciplina posta dal legislatore statale in materia di controlli sugli enti territoriali ha assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. A tali vincoli, si riconnette essenzialmente la normativa nazionale sul "patto di stabilita' interno", il quale coinvolge regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica scaturenti, appunto, dai richiamati vincoli europei, diversamente modulati negli anni in forza di disposizioni legislative, costantemente qualificate come "principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione" (sentenza n. 267 del 2006). (...) Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da cio' consegue la differenza tra i controlli di regolarita' e legittimita' contabile, attribuiti alla Corte dei conti alfine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilita' degli enti insistenti sul loro territorio e, piu' in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell'interesse della Regione stessa e delle Province autonome, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralita' e indipendenza del controllo di legittimita' della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilita' e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalita' propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali. In questo quadro, occorre anzitutto stabilire se le norme statali impugnate esprimano principi fondamentali idonei a vincolare il legislatore regionale e provinciale, anche se trattasi di enti ad autonomia speciale. Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unita' economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 20 11) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 20 13) - sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Cio' in riferimento alla necessita' di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (articoli 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor piu' pregnanti - da cui consegue la conferma dell'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica - nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama, come gia' osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle regioni, e cioe' nell'ambito di una materia di tipo concorrente, e' naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di regioni e province autonome, nonche' della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, sentenze n. 159 del 2008, n. 169 e n. 162 del 2007, n. 353 e n. 36 del 2004)». 3.3 Con specifico riguardo alle attribuzioni della Corte dei conti negli ordinamenti ad autonomia speciale, codesta Corte, nella medesima sentenza n. 39/2014, ha ancora specificato - in ordine ad una censura delle amministrazioni autonome cola' ricorrenti (la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Sardegna, e la stessa Provincia autonoma di Trento), fondata sul presupposto per cui «i controlli disciplinati dalle norme degli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione esaurirebbero la tipologia dei controlli attribuiti alla Corte dei conti negli ordinamenti delle autonomie speciali» - ha espressamente ritenuto l'erroneita' di detto assunto. La richiamata sentenza n. 39/2014 ha in effetti «precisato che i controlli attribuiti alla Corte dei conti, disciplinati da norme statali analoghe a quelle denunciate, non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle norme statutarie e di attuazione evocate a parametro, atteso che le prime - come del resto quelle impugnate nell'odierno giudizio - disciplinano controlli, dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilita' interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. (tra le tante, sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007), anche in vista della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica». Ne emerge quindi il principio di rango costituzionale per cui i controlli di natura preventiva attribuiti alla competenza della Corte dei conti (categoria cui si ascrive anche la certificazione dei contratti collettivi, qui in discorso) sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio del comparto pubblico, e si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa operato dalle amministrazioni territoriali (cfr. anche sent. n. 60/2013). Cio' in forza del diverso interesse alla legalita' costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unita' economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli della Corte (non soltanto in riferimento all'articolo 100 Cost., ma anche agli articoli 81, 119 e 120 Cost.), rispetto a quelli interni spettanti alle autonomie speciali. Da questi ultimi, infatti, i controlli della Corte dei conti si differenziano, quanto a parametro e finalita' perseguite, in quanto attribuiti ad un organo di garanzia terzo e indipendente, a fini di tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica (cfr. sent. n. 29/1995; nonche' ancora le sentt. n. 39/2014, n. 60/2013, ed anche le sentt. n. 179/2007 e n. 267/2006). E' invero costante, nella giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, l'affermazione secondo cui «legittimamente il legislatore statale conferisce alla Corte dei conti funzioni esercitabili nei confronti non solo delle regioni a statuto ordinario, ma anche delle autonomie speciali (sentenza n. 29 del 1995; in seguito, sentenze n. 60 del 2013; n. 267 del 2006; n. 171 del 2005). Ben si comprende, infatti, che attribuzioni fondate sugli articoli 28, 81 e 97 Cost., anche in riferimento all'art. 119 Cost. ed al coordinamento della finanza pubblica, non possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale, ma si impongano uniformemente, perlomeno nei tratti costitutivi ed essenziali, sull'intero territorio della Repubblica» (cfr. sent. n. 219/2013). 3.4 Ne consegue, con assoluta certezza, la lesione dei parametri costituzionali specificati nell'epigrafe del presente motivo di ricorso, e segnatamente: gli articoli 81 e 97 Cost., laddove prescrivono il principio dell'equilibrio di bilancio di tutte le amministrazioni pubbliche, anche «in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea» (cfr. segnatamente il primo comma dell'articolo 97); l'articolo 100 Cost., e segnatamente il suo terzo comma, che assegna alla Corte dei conti il «controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»; gli articoli 117, secondo comma, lettere e) e l), 119 e 120, Cost., allorche' prescrivono la esclusiva competenza legislativa statale in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» ed «ordinamento civile» (il primo), ed il necessario rispetto dell'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali (il secondo). 4. Contrasto dell'articolo 9 della legge provinciale Trento n. 10/2022 con gli articoli 81, 97 e 117 Cost., con gli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 (Statuto della Regione Trentino-Alto Adige), nonche' con l'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001 (quale norma statale interposta) 4.1 Sotto ulteriore concorrente profilo, la disposizione normativa provinciale in discorso risulta costituzionalmente illegittima anche per violazione dei principi di tutela dell'equilibrio e della sana gestione del bilancio (articoli 81 e 97 Cost.), nonche' per la violazione del parametro (ancora una volta interposto) di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di controllo della Corte dei conti di certificazione della attendibilita' dei costi quantificati e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, nella parte in cui ha riservato - nelle more dell'adozione delle norme di attuazione - il predetto controllo in esclusiva al collegio dei revisori dei conti (si rimarca, organo di emanazione esclusivamente provinciale). La Provincia autonoma, nell'intestare esclusivamente al predetto collegio, organo interno dell'amministrazione, la verifica dell'attendibilita' della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio (potere attribuito dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001 in via esclusiva alla Corte dei conti), rinviando all'approvazione di una specifica norma di attuazione l'introduzione, in ambito provinciale, di una disciplina relativa alla verifica intestata alla Corte dei conti, ha una volta di piu' illegittimamente violato le attribuzioni a quest'ultima riservate dalla Costituzione. 4.2 La Corte dei conti - organo giurisdizionale posto al servizio dello Stato-ordinamento, garante dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva e soggetto terzo rispetto alla amministrazione territoriale -, nell'ambito delle funzioni proprie costituzionalmente garantite, effettua il controllo al fine di assicurare la sana gestione finanziaria, di prevenire squilibri di bilancio e di garantire il rispetto del patto di stabilita' interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'articolo 119 Cost. (cfr. ex plurimis sentenze n. 60/2013 e n. 179/2007), anche in vista della tutela dell'unita' economica della Repubblica, del coordinamento della finanza pubblica e del rispetto degli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea, ed una tale funzione non e' paragonabile al controllo esercitato dal collegio dei revisori. Secondo la consolidata e gia' richiamata giurisprudenza costituzionale, infatti, mentre i controlli interni sono resi nell'interesse della amministrazione territoriale, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali alla tutela dell'unita' economica della Repubblica e al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio, secondo quanto prescritto ai sensi dell'articolo 81 e del primo comma dell'articolo 97 Cost. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, detti controlli possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (cfr. sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che si giustificano in ragione dei caratteri di neutralita' e indipendenza del controllo della Corte dei conti (cfr. sent. n. 226/1976). Tanto riguarda anche la certificazione dei contratti collettivi, ove l'esito non positivo del controllo determina l'impossibilita' di procedere alla sottoscrizione definitiva e la necessita' dell'adeguamento della quantificazione dei costi, nonche' l'inefficacia delle clausole contrattuali non certificate. 4.3 D'altro canto, la disciplina di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001 rinviene la sua origine nella disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 421/1992, che, dopo aver assoggettato i contratti collettivi al controllo di legittimita' e di compatibilita' economica della Corte dei conti, proseguiva, al comma 2, statuendo che «i principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». La natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale dell'articolo 47 citato, si evince peraltro anche dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui «le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». A propria volta, l'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge n. 59/1997, prevede appunto tuttora che «prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia (...) sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti (...).». E' pertanto evidente che anche l'articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001, disponendo che i contratti collettivi siano soggetti al controllo esterno della Corte dei conti, e' riconducibile ai principi fondamentali da fissarsi con legge statale, ed alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, cui, secondo la Costituzione (articolo 117) e gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972), l'ordinamento provinciale e' tenuto a soggiacere. 4.4 Detta verifica, quindi, e' necessariamente intestata, anche per i contratti collettivi della Provincia autonoma di Trento, alla Corte dei conti, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nella sua interezza e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive. La funzione di certificazione, infatti, e' connotata dall'applicazione obiettiva del diritto, dall'imparzialita' del giudicante, dall'esercizio di poteri decisori (anche di tipo preclusivo, con l'inefficacia delle clausole contrattuali per le quali la Corte si sia pronunciata negativamente) e dalla garanzia del contraddittorio. In virtu' del carattere unitario delle funzioni di controllo intestate dalla Costituzione alla Corte dei conti, la legislazione statale espande direttamente la propria efficacia anche nei confronti dell'ordinamento provinciale, senza necessita' di norme di attuazione (cfr. sent. n. 40/2014). La norma provinciale qui impugnata contrasta quindi frontalmente con questa riserva di controlli riconosciuta - per norme costituzionali e leggi statali interposte - alla Corte dei conti, allorche' attribuisce esclusivamente ad un organismo interno la competenza a controllare la compatibilita' economico-finanziaria dei contratti collettivi, precludendo esplicitamente (come si desume dalla chiara lettera della disposizione in oggetto) alla Corte dei conti l'esercizio, sin da subito, delle proprie prerogative al riguardo.