Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  nell'interesse   del
Presidente del Consiglio dei ministri  pro  tempore  (codice  fiscale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   n.   80188230587),
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato
(codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo
PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti della  Regione
Abruzzo,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  pro
tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  degli
articoli 25 e 26 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24, recante
«Disposizioni contabili  per  la  gestione  del  bilancio  2022/2024,
modifiche alle leggi regionali nn.  9/2022,  10/2022  e  11/20022  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione  ed   ulteriori
disposizioni urgenti ed  indifferibili»,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo n. 122 del 26 agosto 2022  in  virtu'
della deliberazione del Consiglio dei ministri  in  data  19  ottobre
2022. 
    La Regione Abruzzo ha emanato  la  legge  regionale  in  epigrafe
indicata (legge regionale n. 24/2022), i cui articoli  25  e  26  non
risultano  rispettosi  degli  ambiti  costituzionali  di   competenza
regionale discendenti dall'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  e
terzo comma, della Costituzione, e dell'art. 2, comma 80, della legge
n. 191/2009 (quale norma statale  interposta),  nonche'  dell'art.  3
della Costituzione. 
    Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di  doverla
impugnare, ed a tanto in effetti si  provvede  mediante  il  presente
ricorso. 
1. Premessa 
    1.1 Va anzitutto ricordato, in via preliminare,  che  la  Regione
Abruzzo e'  impegnata,  sin  dal  2007,  nel  Piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario in forza dell'Accordo siglato il 6 marzo 2007 tra
la Regione e  i  Ministeri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze, poi recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 224
del 13 marzo 2007. Per tale ragione, essa e' tenuta a realizzare  una
serie di interventi volti al recupero del disavanzo sanitario e  alla
concomitante riorganizzazione del S.S.R. nel rispetto dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza (cc.dd. L.E.A.). 
    La Regione e' quindi soggetta alla normativa vigente in  materia,
ed in particolare alle disposizioni  dell'art.  2,  comma  80,  della
legge n. 191/2009, in merito  alla  cogenza  e  vincolativita'  degli
interventi individuati dal Piano di  rientro.  Essa  e'  obbligata  a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di
nuovi, che  siano  di  ostacolo  alla  piena  attuazione  del  Piano,
peraltro   tenendo   conto   della   compatibilita'   economica   dei
provvedimenti che si adottano con  la  cornice  economico-finanziaria
del S.S.R. 
    Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 88, della legge n.
191/2009, il Piano di rientro 2007-2009 e' proseguito  attraverso  il
programma operativo 2010 (decreto del Commissario ad acta n.  77/2010
del 22 dicembre 2010), ed e' oggi in vigore  il  programma  operativo
2019-2021 (approvato con D.G.R. n. 880 del 22 dicembre 2021). 
    1.2 La legge finanziaria del 2005 (legge n. 311/2004) e  l'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 hanno previsto il ricorso a forme  di
affiancamento, da parte del Governo centrale, alle Regioni che  hanno
sottoscritto  gli  accordi  contenenti  i  Piani  di  rientro.  Detto
affiancamento, assicurato dal Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  del  Sistema
nazionale di verifica e  controllo  sull'assistenza  sanitaria  (c.d.
SiVeAS),  si  espleta  anche  attraverso  attivita'   relative   alla
preventiva approvazione dei provvedimenti predisposti  dalle  singole
Regioni in attuazione di quanto  previsto  nei  rispettivi  Piani  di
rientro. 
    Cio' posto, nell'ambito dell'affiancamento cui anche  la  Regione
Abruzzo e'  sottoposta,  non  risulta  correttamente  seguito  l'iter
procedurale  per  l'approvazione  e  la  promulgazione  della   legge
regionale in esame, considerato che  il  relativo  disegno  di  legge
regionale  non  risulta  essere  stato  regolarmente   trasmesso   ai
ministeri affiancanti in sede di valutazione preventiva. 
    1.3 Tanto premesso, e prima ancora di procedere alla impugnazione
puntuale  delle  specifiche  disposizioni   regionali   della   legge
regionale n.  24/2022,  si  osserva,  in  linea  generale,  come  gli
interventi delineati dalla stessa devono essere  valutati  alla  luce
degli  obiettivi  di  risanamento  dei  conti,   riorganizzazione   e
riqualificazione del S.S.R., proprio in ragione della  sottoposizione
della Regione Abruzzo  alla  disciplina  del  Piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario. 
    In altri termini, deve necessariamente  trattarsi  di  interventi
coerenti con il quadro economico  programmatico  complessivo  per  il
triennio 2022-2024, pena la  violazione  del  principio  fondamentale
diretto  al  contenimento  della  spesa  pubblica  sanitaria  e   del
correlato principio di coordinamento della finanza pubblica,  di  cui
e' da considerarsi espressione il programma operativo di prosecuzione
del Piano di rientro, la vincolativita' delle cui  previsioni  e'  da
tempo riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza
n. 130/2020), in forza del gia' richiamato art. 2,  comma  80,  della
legge n. 191/2009, a norma del quale - si rimarca  -  gli  interventi
individuati dal Piano di rientro sono assolutamente  obbligatori  per
la Regione sottopostavi. 
    Codesta  Corte  ha  ripetutamente  affermato   che   «l'autonomia
legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela  della
salute ed in particolare  nell'ambito  della  gestione  del  servizio
sanitario puo' incontrare limiti  alla  luce  degli  obiettivi  della
finanza pubblica e del contenimento  della  spesa»,  peraltro  in  un
«quadro di  esplicita  condivisione  da  parte  delle  Regioni  della
assoluta necessita' di contenere i disavanzi del  settore  sanitario»
(cfr. sentenze n. 91/2012 e n. 193/2007).  Pertanto,  il  legislatore
statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla  spesa
corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza  pubblica
complessiva,  in  connessione  con  il  perseguimento  di   obiettivi
nazionali, condizionati anche da obblighi  comunitari»  (sentenze  n.
91/2012, n. 163/2011 e n. 52/2010). 
    Su queste premesse, si e' anche piu'  volte  ribadito  che  tanto
l'art. 1, comma 796, lettera  b),  della  legge  n.  296/2006  (Legge
finanziaria 2007), quanto l'art. 2, commi 80 e  95,  della  legge  n.
191/2009 (Legge finanziaria 2010), possono essere  qualificati  «come
espressione di un  principio  fondamentale  diretto  al  contenimento
della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato
principio di coordinamento della funzione pubblica» (cfr. sentenze n.
91/2012, nn. 163  e  123/2011,  nn.  141  e  100/2010).  Tali  norme,
infatti,  hanno  reso  vincolanti  per  le  Regioni  gli   interventi
individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180,  della  legge
n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005),  finalizzati  a  realizzare  il
contenimento della spesa sanitaria ed  a  ripianare  i  debiti  anche
mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello  Stato
(sentenza n. 91/2012). 
    1.4 In concreto, il provvedimento legislativo  regionale  de  quo
compromette i vincoli  posti  dal  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario   della   Regione   Abruzzo,   ed    e'    conseguentemente
incostituzionale, nei termini che seguono. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 25 della  legge  regionale
Abruzzo n. 24/2022, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione  e
con  l'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009  (quale  norma  statale
interposta) 
    L'art.  25  della  legge   regionale   n.   24/2022   sostituisce
integralmente l'art. 23  della  legge  regionale  Abruzzo  n.  5/2022
(recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  del  principio  di  leale
collaborazione ed ulteriori disposizioni»). 
    I primi due commi del ridetto art. 23 della  legge  regionale  n.
5/2022 sono conseguentemente cosi' riformulati: 
      «1. La legge regionale 21 dicembre 2021, n.  28  (Contributo  a
sostegno dell'acquisto  di  dispositivi  per  contrastare  l'alopecia
secondaria e attivita' di supporto in favore dei pazienti  oncologici
sottoposti a chemioterapia) e' rifinanziata, nell'ambito del bilancio
regionale di previsione finanziario 2022/2024, per l'importo di  euro
100.000,00 per l'esercizio 2022 e per l'importo di euro  250.000,  00
per ciascuna delle annualita' 2023 e 2024. 
      2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con  le
risorse   dello   stanziamento   denominato   «Contributo    acquisto
dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici»,
alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio regionale 2022-2024». 
    Le prestazioni ivi indicate non sono incluse tra  le  prestazioni
garantite dal Servizio  sanitario  nazionale.  Ancorche'  la  Regione
Abruzzo garantisca tali prestazioni con risorse  non  destinate  alla
sanita', bensi' al settore sociale, essa si configura comunque  quale
misura di assistenza «supplementare» (c.d. extra L.E.A.),  in  palese
contrasto  con  l'obiettivo  dichiarato  del  Piano  di  rientro  dal
disavanzo sanitario di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli
essenziali di assistenza (sentenza costituzionale n. 32/2012), che la
Regione pertanto non potrebbe erogare. 
    Sul  punto,  codesta  Corte  costituzionale   ha   in   piu'   di
un'occasione affermato che l'assoggettamento ai vincoli dei piani  di
rientro  dal  disavanzo  sanitario  impedisce  la   possibilita'   di
incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia
delle prestazioni essenziali e per spese,  dunque,  non  obbligatorie
(sentenze nn. 142 e  36/2021,  e  n.  166/2020).  E'  stato  altresi'
chiarito che i predetti vincoli  in  materia  di  contenimento  della
spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione  di  un  principio
fondamentale di coordinamento della finanza  pubblica  (ex  plurimis,
cfr. sentenze n. 36/2021, nn. 130 e 62/2020, e n. 197/2019). 
    In definitiva, in costanza del Piano di rientro,  rimane  inibita
alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in  materia
di tutela della salute, la  possibilita'  di  introdurre  prestazioni
comunque  afferenti  al  settore  sanitario  ulteriori  e  ampliative
rispetto a quelle previste dallo Stato (cfr. sentenza  costituzionale
n. 161/2022). 
    Come anche da ultimo rilevato  dalla  giurisprudenza  di  codesta
Corte con la sentenza n. 190/2022, "l'art. 2, comma 80,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»,
stabilisce altresi' che  gli  interventi  individuati  dal  piano  di
rientro   sono   assolutamente   obbligatori.   Ne    consegue    che
l'effettuazione  di  altre  spese,  in  una  condizione  di   risorse
contingentate,  pone  anche  il  problema  della   congruita'   della
copertura della spesa  «necessaria»  (art.  81,  terzo  comma,  della
Costituzione), posto che un impiego di risorse per  prestazioni  «non
essenziali» verrebbe a ridurre  corrispondentemente  le  risorse  per
quelle essenziali". 
    La norma regionale de qua si pone pertanto in  contrasto  con  il
Piano di rientro dal disavanzo sanitario  della  Regione  Abruzzo,  e
conseguentemente con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  in
materia di potesta' legislativa concorrente  in  materia  di  «tutela
della  salute»  e  di  «coordinamento  della  finanza  pubblica»,  in
relazione all'art. 2, comma 80, della legge  n.  191/2009  (a  valere
quale parametro interposto di costituzionalita'). 
    La  disposizione,  sulla  base  delle  premesse  prima   esposte,
contrasta infine anche con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione
atteso il problema  della  congruita'  della  copertura  della  spesa
«necessaria», posto che un impiego di risorse  per  prestazioni  «non
essenziali» verrebbe a ridurre  corrispondentemente  le  risorse  per
quelle essenziali. 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1,  della  legge
regionale Abruzzo n. 24/2022, per contrasto: 
  con l'art. 3 della Costituzione e con l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione, in relazione agli articoli  40  e  45
del decreto legislativo n. 165/2001 (quali norme statali interposte); 
  con l'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009  (quale  norma  statale
interposta). 
    Il  comma  1  dell'art.  26  della  legge  regionale  n.  24/2022
(rubricato «Contributo una tantum per lavoratrici e lavoratori  delle
ASP e contributo alle RP private)» prevede, al fine  di  ampliare  le
attivita' di rilevamento dei contagi  da  SARS-CoV-2  nel  territorio
regionale, la concessione di un contributo «una tantum» non inferiore
a euro  1.000,00  in  favore  di  ciascun  lavoratore  e  lavoratrice
impiegato nelle Aziende  pubbliche  di  servizi  alla  persona  (ASP)
abruzzesi nelle attivita' di contrasto  all'emergenza  epidemiologica
da Covid-19. 
    3.1 In via preliminare, si rileva che il tenore  letterale  della
norma  non  consente  di  definire  con  chiarezza  la   platea   dei
destinatari dell'intervento, e quindi se la disposizione in esame  si
riferisca soltanto ai  lavoratori  e  alle  lavoratrici  «dipendenti»
delle ASP, ovvero anche ad altre tipologie  di  lavoro  intercorrenti
con le aziende de quibus, e conseguentemente se il rapporto di lavoro
dei medesimi  sia  da  ricondurre  (unicamente  o  meno)  all'impiego
pubblico contrattualizzato. 
    L'art. 11 del decreto legislativo n. 207/2001, e l'art. 15  della
legge regionale Abruzzo n. 17/2011  [quest'ultima  recante  «Riordino
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficienza  (IPAB),  e
disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla  persona  (ASP)»],
prevedono che il rapporto di lavoro dei  dipendenti  delle  anzidette
aziende pubbliche di servizi alla persona abbia natura  privatistica.
In particolare, l'art. 11 del decreto legislativo n. 207/2001 dispone
che  la  disciplina  di  tale  rapporto  di  lavoro  avvenga,  previa
istituzione di un autonomo  comparto  di  contrattazione  collettiva,
secondo  i  criteri  e  le  modalita'  di  cui  al   Titolo   III   -
Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale del  decreto
legislativo n. 29/1993. Tuttavia, l'art. 3 del CCNQ del 3 agosto 2021
include nel comparto delle funzioni locali anche i dipendenti di  ASP
che svolgano prevalentemente attivita' assistenziali. 
    Cio'  posto,  considerato  che  i  dipendenti  delle   ASP   sono
ricompresi  nell'alveo  dei  dipendenti  pubblici  contrattualizzati,
l'attribuzione a tali dipendenti di un emolumento economico,  seppure
«una tantum», integra una  violazione  della  competenza  legislativa
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  «ordinamento  civile».   In
particolare la disposizione in  esame,  nell'attribuire  il  suddetto
emolumento economico aggiuntivo a dipendenti  pubblici,  integra  una
violazione delle disposizioni del decreto  legislativo  n.  165/2001,
segnatamente degli articoli 40 e 45, che  riconducono  la  disciplina
del  rapporto   di   lavoro   pubblico   privatizzato,   nonche'   la
determinazione   del   trattamento    economico    spettante,    alla
contrattazione collettiva, configurando quindi - merce' le  anzidette
norme interposte -  una  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione. 
    E' inoltre leso il principio di uguaglianza  di  cui  all'art.  3
della Costituzione, alla luce della disparita' di trattamento  -  che
verrebbe ad essere determinata dalla norma in esame - con la restante
categoria di personale operante presso le ASP  di  riferimento  e  di
altri territori regionali. 
    3.2 In aggiunta, il contributo una tantum di cui  alla  norma  in
esame non risulta parimenti coerente con  il  Piano  di  rientro  dal
disavanzo  sanitario  cui  la  Regione  Abruzzo  e'  sottoposta   (v.
premessa),  ne'  con  le  norme  nazionali  che  non  prevedono  tale
contributo per il 2022 per i dipendenti di altre ASP  italiane:  esso
pertanto risulta integrare un livello ulteriore di assistenza che  la
Regione Abruzzo, essendo in Piano di rientro dal disavanzo sanitario,
non puo' assicurare, pur se erogata a carico del Titolo  1,  Missione
12, Programma 03, ai sensi del comma 4, lettera a), del medesimo art.
26 della legge regionale n. 24/2022. 
    Vale anche per tale previsione normativa regionale  il  principio
per cui, in costanza del Piano di rientro  dal  disavanzo  sanitario,
rimane inibita alla Regione Abruzzo, nell'esercizio della  competenza
concorrente in materia di tutela della  salute,  la  possibilita'  di
introdurre  prestazioni  comunque  afferenti  al  settore   sanitario
ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo  Stato  (cfr.
le surrichiamate sentenze costituzionali n. 161 e n. 190/2022). 
    Essa si pone pertanto in contrasto (anche) con l'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione, in materia  di  coordinamento  di  finanza
pubblica e tutela della salute, e con l'art. 2, comma 80, della legge
n. 191/2009, per le medesime  ragioni  esplicitate  in  relazione  al
motivo  di  ricorso  sub  n.  2),  da  intendersi  qui  integralmente
richiamate. 
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 2,  della  legge
regionale Abruzzo n. 24/2022,  per  contrasto  con  l'art.  81  della
Costituzione e con l'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art.  8-sexies  del  decreto  legislativo  n.  502/1992
(quale norma statale interposta) 
    L'art. 26, comma 2, della legge regionale  n.  24/2022,  prevede,
dichiaratamente al medesimo scopo di cui al comma 1 (e quindi al fine
di ampliare le attivita' di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel
territorio regionale), l'erogazione di un contributo  (per  vero  non
meglio specificato quanto alla sua consistenza) anche «alle Residenze
protette   private,   accreditate   e   contrattualizzate,   indicate
nell'allegato 1C  alla  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  656
dell'11 ottobre 2021». 
    La  copertura  dei  relativi  oneri,  per  euro  500.000,00,   e'
assicurata - ai sensi del comma 4, lettera c), del medesimo art.  26,
mediante le risorse stanziate al Titolo 1, Missione 12, Programma 03. 
    Le residenze protette private interessate dalla  norma  sono  per
l'appunto quelle indicate nell'allegato 1C  alla  D.G.  n.  656/2021,
allegato che di seguito si riproduce: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
     Anche tale previsione normativa e' incostituzionale. 
    Occorre ricordare che, in base  alla  legislazione  nazionale,  i
rapporti del Servizio sanitario nazionale con gli  erogatori  privati
«accreditati» sono regolati  da  appositi  accordi  contrattuali,  ai
sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, ed i
predetti  accordi  remunerano  le  prestazioni   rese   dai   privati
accreditati attraverso la corresponsione di tariffe  omnicomprensive,
ai sensi dell'art. 8-sexies  del  medesimo  decreto  legislativo.  n.
502/1992:  (1) non  sono  pertanto  remunerabili  i  singoli  fattori
produttivi delle imprese sanitarie che vengano a  convenzionarsi  con
il S.S.R., ivi compreso il costo del personale. 
    Le regioni, infatti, secondo la normativa statale (art. 4,  commi
5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge  n.
77/2020  (2) , sono  state  autorizzate  -  in  correlazione  con  la
pandemia  da  Covid-19  -  a  riconoscere  esclusivamente  incrementi
tariffari, nei limiti della  tariffa  massima  nazionale,  ovvero  un
incremento di budget determinato dall'acquisto di un  maggior  numero
di prestazioni nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del
S.S.R. 
    Anche per tale profilo, dunque, le norme in questione si  pongono
in ulteriore contrasto con l'art. 81 e con l'art. 117,  terzo  comma,
della Costituzione, e con l'art. 8-sexies del decreto legislativo  n.
502/1992, quale norma statale interposta. 

(1) Art.   8-sexies   del   decreto   legislativo   n.   502/1992   -
    «Remunerazione»: «Le strutture che erogano assistenza ospedaliera
    e ambulatoriale a carico del Servizio  sanitario  nazionale  sono
    finanziate secondo  un  ammontare  globale  predefinito  indicato
    negli  accordi  contrattuali  di  cui  all'art.   8-quinquies   e
    determinato in base alle funzioni assistenziali e alle  attivita'
    svolte  nell'ambito  e  per  conto  della  rete  dei  servizi  di
    riferimento». 

(2) Art. 4, commi  5-bis  e  5-ter,  del  decreto-legge  n.  34/2020:
    «5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
    che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da Covid-19, hanno
    sospeso, anche per il  tramite  dei  propri  enti,  le  attivita'
    ordinarie possono riconoscere alle strutture private  accreditate
    destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo
    del novanta per cento  del  budget  assegnato  nell'ambito  degli
    accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies  del  decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno  2020,
    ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio
    sanitario regionale.  Il  predetto  riconoscimento  tiene  conto,
    pertanto, sia delle attivita' ordinariamente  erogate  nel  corso
    dell'anno  2020  di  cui  deve  essere  rendicontata  l'effettiva
    produzione, sia, fino a concorrenza del predetto  limite  massimo
    del novanta per cento del budget, di  un  contributo  una  tantum
    legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province
    autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget,
    a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura
    privata accreditata e rendicontati dalla  stessa  struttura  che,
    sulla base di uno specifico provvedimento regionale,  ha  sospeso
    le attivita' previste dai relativi accordi e contratti  stipulati
    per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del
    budget assegnato per l'anno  2020,  in  caso  di  produzione  del
    volume  di  attivita'  superiore  al  90  per  cento  e  fino   a
    concorrenza  del  budget  previsto  negli  accordi  e   contratti
    stipulati per  l'anno  2020,  come  rendicontato  dalla  medesima
    struttura interessata. Il presente comma si applica,  laddove  ne
    sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture  di
    cui all'art. 4, comma 13, del  decreto  legislativo  30  dicembre
    1992, n. 502, in condizioni di parita'  rispetto  alle  strutture
    sanitarie private accreditate. Ai soli  fini  del  riconoscimento
    del ristoro ai sensi del  presente  comma,  nei  confronti  delle
    strutture di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30
    dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite  del  novanta
    per cento del budget deve  intendersi  riferito  al  novanta  per
    cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019.  A
    tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle  predette
    strutture e' regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per
    la compensazione della mobilita' sanitaria, a seguito di apposita
    conferenza di servizi di cui all'art. 14  della  legge  7  agosto
    1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato  in
    sede di riparto per il Servizio sanitario  nazionale  per  l'anno
    2022. 5-ter. La disposizione di cui al  comma  5-bis  si  applica
    altresi' agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola
    parte  a  rilevanza  sanitaria  con  riferimento  alle  strutture
    private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato
    nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020».)