Ricorso ex art. 127 della Costituzione nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (codice fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 25 e 26 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24, recante «Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali nn. 9/2022, 10/2022 e 11/20022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 122 del 26 agosto 2022 in virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2022. La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale in epigrafe indicata (legge regionale n. 24/2022), i cui articoli 25 e 26 non risultano rispettosi degli ambiti costituzionali di competenza regionale discendenti dall'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, e dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009 (quale norma statale interposta), nonche' dell'art. 3 della Costituzione. Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di doverla impugnare, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso. 1. Premessa 1.1 Va anzitutto ricordato, in via preliminare, che la Regione Abruzzo e' impegnata, sin dal 2007, nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario in forza dell'Accordo siglato il 6 marzo 2007 tra la Regione e i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, poi recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 13 marzo 2007. Per tale ragione, essa e' tenuta a realizzare una serie di interventi volti al recupero del disavanzo sanitario e alla concomitante riorganizzazione del S.S.R. nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (cc.dd. L.E.A.). La Regione e' quindi soggetta alla normativa vigente in materia, ed in particolare alle disposizioni dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009, in merito alla cogenza e vincolativita' degli interventi individuati dal Piano di rientro. Essa e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano, peraltro tenendo conto della compatibilita' economica dei provvedimenti che si adottano con la cornice economico-finanziaria del S.S.R. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009, il Piano di rientro 2007-2009 e' proseguito attraverso il programma operativo 2010 (decreto del Commissario ad acta n. 77/2010 del 22 dicembre 2010), ed e' oggi in vigore il programma operativo 2019-2021 (approvato con D.G.R. n. 880 del 22 dicembre 2021). 1.2 La legge finanziaria del 2005 (legge n. 311/2004) e l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 hanno previsto il ricorso a forme di affiancamento, da parte del Governo centrale, alle Regioni che hanno sottoscritto gli accordi contenenti i Piani di rientro. Detto affiancamento, assicurato dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (c.d. SiVeAS), si espleta anche attraverso attivita' relative alla preventiva approvazione dei provvedimenti predisposti dalle singole Regioni in attuazione di quanto previsto nei rispettivi Piani di rientro. Cio' posto, nell'ambito dell'affiancamento cui anche la Regione Abruzzo e' sottoposta, non risulta correttamente seguito l'iter procedurale per l'approvazione e la promulgazione della legge regionale in esame, considerato che il relativo disegno di legge regionale non risulta essere stato regolarmente trasmesso ai ministeri affiancanti in sede di valutazione preventiva. 1.3 Tanto premesso, e prima ancora di procedere alla impugnazione puntuale delle specifiche disposizioni regionali della legge regionale n. 24/2022, si osserva, in linea generale, come gli interventi delineati dalla stessa devono essere valutati alla luce degli obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione del S.S.R., proprio in ragione della sottoposizione della Regione Abruzzo alla disciplina del Piano di rientro dal disavanzo sanitario. In altri termini, deve necessariamente trattarsi di interventi coerenti con il quadro economico programmatico complessivo per il triennio 2022-2024, pena la violazione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, di cui e' da considerarsi espressione il programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro, la vincolativita' delle cui previsioni e' da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 130/2020), in forza del gia' richiamato art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009, a norma del quale - si rimarca - gli interventi individuati dal Piano di rientro sono assolutamente obbligatori per la Regione sottopostavi. Codesta Corte ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario» (cfr. sentenze n. 91/2012 e n. 193/2007). Pertanto, il legislatore statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91/2012, n. 163/2011 e n. 52/2010). Su queste premesse, si e' anche piu' volte ribadito che tanto l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), quanto l'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), possono essere qualificati «come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della funzione pubblica» (cfr. sentenze n. 91/2012, nn. 163 e 123/2011, nn. 141 e 100/2010). Tali norme, infatti, hanno reso vincolanti per le Regioni gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato (sentenza n. 91/2012). 1.4 In concreto, il provvedimento legislativo regionale de quo compromette i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Abruzzo, ed e' conseguentemente incostituzionale, nei termini che seguono. 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge regionale Abruzzo n. 24/2022, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione e con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009 (quale norma statale interposta) L'art. 25 della legge regionale n. 24/2022 sostituisce integralmente l'art. 23 della legge regionale Abruzzo n. 5/2022 (recante «Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni»). I primi due commi del ridetto art. 23 della legge regionale n. 5/2022 sono conseguentemente cosi' riformulati: «1. La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attivita' di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) e' rifinanziata, nell'ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2022/2024, per l'importo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 e per l'importo di euro 250.000, 00 per ciascuna delle annualita' 2023 e 2024. 2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dello stanziamento denominato «Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici», alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024». Le prestazioni ivi indicate non sono incluse tra le prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale. Ancorche' la Regione Abruzzo garantisca tali prestazioni con risorse non destinate alla sanita', bensi' al settore sociale, essa si configura comunque quale misura di assistenza «supplementare» (c.d. extra L.E.A.), in palese contrasto con l'obiettivo dichiarato del Piano di rientro dal disavanzo sanitario di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza (sentenza costituzionale n. 32/2012), che la Regione pertanto non potrebbe erogare. Sul punto, codesta Corte costituzionale ha in piu' di un'occasione affermato che l'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilita' di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie (sentenze nn. 142 e 36/2021, e n. 166/2020). E' stato altresi' chiarito che i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, cfr. sentenze n. 36/2021, nn. 130 e 62/2020, e n. 197/2019). In definitiva, in costanza del Piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilita' di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato (cfr. sentenza costituzionale n. 161/2022). Come anche da ultimo rilevato dalla giurisprudenza di codesta Corte con la sentenza n. 190/2022, "l'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)», stabilisce altresi' che gli interventi individuati dal piano di rientro sono assolutamente obbligatori. Ne consegue che l'effettuazione di altre spese, in una condizione di risorse contingentate, pone anche il problema della congruita' della copertura della spesa «necessaria» (art. 81, terzo comma, della Costituzione), posto che un impiego di risorse per prestazioni «non essenziali» verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali". La norma regionale de qua si pone pertanto in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Abruzzo, e conseguentemente con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di potesta' legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e di «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009 (a valere quale parametro interposto di costituzionalita'). La disposizione, sulla base delle premesse prima esposte, contrasta infine anche con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione atteso il problema della congruita' della copertura della spesa «necessaria», posto che un impiego di risorse per prestazioni «non essenziali» verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali. 3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge regionale Abruzzo n. 24/2022, per contrasto: con l'art. 3 della Costituzione e con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione agli articoli 40 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001 (quali norme statali interposte); con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009 (quale norma statale interposta). Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 24/2022 (rubricato «Contributo una tantum per lavoratrici e lavoratori delle ASP e contributo alle RP private)» prevede, al fine di ampliare le attivita' di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, la concessione di un contributo «una tantum» non inferiore a euro 1.000,00 in favore di ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) abruzzesi nelle attivita' di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 3.1 In via preliminare, si rileva che il tenore letterale della norma non consente di definire con chiarezza la platea dei destinatari dell'intervento, e quindi se la disposizione in esame si riferisca soltanto ai lavoratori e alle lavoratrici «dipendenti» delle ASP, ovvero anche ad altre tipologie di lavoro intercorrenti con le aziende de quibus, e conseguentemente se il rapporto di lavoro dei medesimi sia da ricondurre (unicamente o meno) all'impiego pubblico contrattualizzato. L'art. 11 del decreto legislativo n. 207/2001, e l'art. 15 della legge regionale Abruzzo n. 17/2011 [quest'ultima recante «Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)»], prevedono che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle anzidette aziende pubbliche di servizi alla persona abbia natura privatistica. In particolare, l'art. 11 del decreto legislativo n. 207/2001 dispone che la disciplina di tale rapporto di lavoro avvenga, previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, secondo i criteri e le modalita' di cui al Titolo III - Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale del decreto legislativo n. 29/1993. Tuttavia, l'art. 3 del CCNQ del 3 agosto 2021 include nel comparto delle funzioni locali anche i dipendenti di ASP che svolgano prevalentemente attivita' assistenziali. Cio' posto, considerato che i dipendenti delle ASP sono ricompresi nell'alveo dei dipendenti pubblici contrattualizzati, l'attribuzione a tali dipendenti di un emolumento economico, seppure «una tantum», integra una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile». In particolare la disposizione in esame, nell'attribuire il suddetto emolumento economico aggiuntivo a dipendenti pubblici, integra una violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, segnatamente degli articoli 40 e 45, che riconducono la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, nonche' la determinazione del trattamento economico spettante, alla contrattazione collettiva, configurando quindi - merce' le anzidette norme interposte - una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. E' inoltre leso il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, alla luce della disparita' di trattamento - che verrebbe ad essere determinata dalla norma in esame - con la restante categoria di personale operante presso le ASP di riferimento e di altri territori regionali. 3.2 In aggiunta, il contributo una tantum di cui alla norma in esame non risulta parimenti coerente con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario cui la Regione Abruzzo e' sottoposta (v. premessa), ne' con le norme nazionali che non prevedono tale contributo per il 2022 per i dipendenti di altre ASP italiane: esso pertanto risulta integrare un livello ulteriore di assistenza che la Regione Abruzzo, essendo in Piano di rientro dal disavanzo sanitario, non puo' assicurare, pur se erogata a carico del Titolo 1, Missione 12, Programma 03, ai sensi del comma 4, lettera a), del medesimo art. 26 della legge regionale n. 24/2022. Vale anche per tale previsione normativa regionale il principio per cui, in costanza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, rimane inibita alla Regione Abruzzo, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilita' di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato (cfr. le surrichiamate sentenze costituzionali n. 161 e n. 190/2022). Essa si pone pertanto in contrasto (anche) con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento di finanza pubblica e tutela della salute, e con l'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009, per le medesime ragioni esplicitate in relazione al motivo di ricorso sub n. 2), da intendersi qui integralmente richiamate. 4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge regionale Abruzzo n. 24/2022, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione e con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 (quale norma statale interposta) L'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 24/2022, prevede, dichiaratamente al medesimo scopo di cui al comma 1 (e quindi al fine di ampliare le attivita' di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale), l'erogazione di un contributo (per vero non meglio specificato quanto alla sua consistenza) anche «alle Residenze protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell'allegato 1C alla deliberazione di Giunta Regionale n. 656 dell'11 ottobre 2021». La copertura dei relativi oneri, per euro 500.000,00, e' assicurata - ai sensi del comma 4, lettera c), del medesimo art. 26, mediante le risorse stanziate al Titolo 1, Missione 12, Programma 03. Le residenze protette private interessate dalla norma sono per l'appunto quelle indicate nell'allegato 1C alla D.G. n. 656/2021, allegato che di seguito si riproduce: Parte di provvedimento in formato grafico Anche tale previsione normativa e' incostituzionale. Occorre ricordare che, in base alla legislazione nazionale, i rapporti del Servizio sanitario nazionale con gli erogatori privati «accreditati» sono regolati da appositi accordi contrattuali, ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, ed i predetti accordi remunerano le prestazioni rese dai privati accreditati attraverso la corresponsione di tariffe omnicomprensive, ai sensi dell'art. 8-sexies del medesimo decreto legislativo. n. 502/1992: (1) non sono pertanto remunerabili i singoli fattori produttivi delle imprese sanitarie che vengano a convenzionarsi con il S.S.R., ivi compreso il costo del personale. Le regioni, infatti, secondo la normativa statale (art. 4, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020 (2) , sono state autorizzate - in correlazione con la pandemia da Covid-19 - a riconoscere esclusivamente incrementi tariffari, nei limiti della tariffa massima nazionale, ovvero un incremento di budget determinato dall'acquisto di un maggior numero di prestazioni nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del S.S.R. Anche per tale profilo, dunque, le norme in questione si pongono in ulteriore contrasto con l'art. 81 e con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e con l'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992, quale norma statale interposta. (1) Art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 - «Remunerazione»: «Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento». (2) Art. 4, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 34/2020: «5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da Covid-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del novanta per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita' ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del novanta per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata. Il presente comma si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parita' rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del novanta per cento del budget deve intendersi riferito al novanta per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture e' regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per la compensazione della mobilita' sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022. 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresi' agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020».)