TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
                         Sezione XVI civile 
 
    Il giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva  quanto
segue. 
    1. Il giudizio a quo. 
    Con  citazione  ritualmente  notificata,  la   sig.ra   Francesca
Scoccimarro conveniva in giudizio la Vantage Group S.r.l. deducendo: 
        di aver stipulato con la convenuta, in data 25  luglio  2017,
un contratto «No Cost» per l'acquisto di un'autovettura  Ford  Fiesta
Plus di colore bianco al prezzo di euro 16.700,00.=  presso  la  Fast
Automotive S.r.l.s.; 
        che il predetto contratto prevedeva che  per  l'acquisto  del
mezzo l'istante potesse avvalersi di  un  finanziamento  di  60  rate
mensili accordato da una  societa'  finanziaria  scelta  direttamente
dalla convenuta; 
        che la vettura  doveva  essere  obbligatoriamente  di  colore
bianco per rendere piu' visibili gli adesivi pubblicitari da  apporre
nel corso del rapporto negoziale; 
        che il finanziamento per l'acquisto  dell'autovettura  veniva
richiesto alla Santander  Consumer  Bank  S.p.A.,  con  contratto  n.
14037945/PA del 25 maggio 2017 per un  importo  totale  accordato  di
euro 19.442,50.= da rimborsarsi  tramite  60  rate  mensili  da  euro
386,00.= l'una, con decorrenza dal 1° luglio 2017 al 1° giugno 2022; 
        che, incluse nelle rate mensili pagate dall'attrice, vi era -
oltre alla somma per l'acquisto dell'automobile - anche l'importo  di
curo 5.500,00.= a titolo di installazione dell'accessorio «wrapping»,
richiesto dalla Vantage Group S.r.l., per consentire l'inserimento  e
la rimozione di pellicole adesive sulle vetture senza cagionare danni
alla verniciatura; 
        che la convenuta si impegnava a rimborsare un importo massimo
dell'autovettura pari ad euro  9.500,00.=  I.V.A.  compresa  oltre  a
quanto previsto dall'art. 18 del contratto  in  forza  del  quale  la
Vantage  Group  S.r.l.  si  obbligava  a  corrispondere  alla  sig.ra
Scoccimarro l'importo annuale  di  euro  3.480,00.=  al  netto  delle
imposte, da corrispondersi in rate mensili di euro 290,00.=, oltre ad
un  rimborso  mensile  delle   spese   assicurative   per   la   sola
responsabilita' civile pari ad euro  100,00.=,  nonche'  un  rimborso
forfettario di euro 50,00.= per le spese di carburante; 
        che, pertanto, la  convenuta  si  impegnava  a  corrispondere
all'attrice l'importo di circa 440,00.= al mese per  l'intera  durata
del contratto; 
        di aver ricevuto dalla convenuta, per i  primi  mesi,  alcuni
bonifici mensili di euro 378,10.=; 
        di non aver piu' ricevuto, dal mese  di  settembre  2018,  il
pagamento di quanto ad essa spettante; 
        di aver versato alla convenuta, per  accedere  al  contratto,
l'ulteriore importo di euro 1.200,00.= in contanti  per  una  polizza
fideiussoria; 
        che, a fronte di tale ultimo pagamento, non veniva rilasciato
alcun documento relativo alla predetta polizza; 
        che, all'art. 19 del contratto, veniva previsto  il  rilascio
da parte della Vantage  Group  S.r.l.,  a  garanzia  dell'adempimento
delle obbligazioni  del  contratto,  una  garanzia  fideiussoria  nei
limiti di euro 26.400,00.=, al  netto  delle  imposte,  per  l'intera
durata del contratto, operante nel  caso  in  cui  la  convenuta  non
avesse rispettato il pagamento di sei rate; 
        che, nonostante la diffida inviata in data  8  marzo  2019  e
regolarmente ricevuta, la Vantage Group  S.r.l.  non  comunicava  gli
estremi di tale polizza fideiussoria; 
        che, negli articoli da 6 a 15,  il  contratto  prevedeva  una
serie di obbligazioni a carico della  sig.ra  Scoccimarro,  quali  la
sottoscrizione di una lettera di incarico alle vendite, l'apposizione
gratuita sulla propria autovettura del logo  della  convenuta  e  dei
marchi delle partnership commerciali  prescelte,  il  ricovero  della
vettura presso il centro «Pit Stop» ogni trenta giorni per permettere
il cambio delle pellicole riguardanti il logo della  societa'  o  gli
altri marchi pubblicizzati di volta in volta,  l'iscrizione  servizio
«Back Office», la circolazione del mezzo almeno venticinque giorni al
mese, il parcheggio dell'automobile in  aree  visibili  a  terzi,  il
ricovero in garage soltanto  nelle  ore  notturne,  il  cambio  degli
pneumatici presso fornitori indicati dalla convenuta, l'esecuzione di
riparazioni presso officine indicate dalla convenuta, lo scatto di  4
fotografie della vettura, per due volte  alla  settimana,  aventi  ad
oggetto le scritte pubblicitarie al fine di  pubblicarle  sui  social
network; 
        che la convenuta aveva effettuato, in favore dell'istante,  i
primi bonifici per euro 378,10.=, anziche' di euro 440,00.=; 
        che, dal settembre 2018, la Vantage Group  S.r.l.  non  aveva
piu' rimborsato alcunche'; 
        di essersi vista costretta,  pertanto,  nel  marzo  2019,  ad
estinguere anticipatamente il finanziamento, con un esborso  di  euro
133,00.=; 
        di  trovarsi  a  corrispondere,  a  seguito  di   una   nuova
negoziazione del finanziamento con la  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.,  una
rata mensile di euro 170,00.= dal 1° maggio 2019, per dieci anni; 
        di aver inviato alla convenuta, in  data  25  marzo  2019,  a
mezzo dell'avvocata Francesca Segarelli, una diffida al pagamento dei
rimborsi mensili ed alla comunicazione degli  estremi  della  polizza
fideiussoria, senza ricevere riscontro; 
        di versare in condizioni economiche  disagiate  e  di  essere
stata indotta alla  conclusione  del  contratto  solo  in  vista  dei
rimborsi da parte della convenuta; 
        che  la   tipologia   del   contratto   stipulato   risultava
squilibrata a sfavore dei consumatori; 
        il carattere vessatorio di alcune clausole di cui all'accordo
(esonero della responsabilita' della convenuta per il  ritardo  nella
consegna  del  mezzo  e  per  eventuali  variazioni   apportate   dal
costruttore all'autovettura; penale di euro 1.450,00.= a  carico  del
cliente in caso di mancato ritiro del  veicolo  entro  trenta  giorni
dalla comunicazione  di  disponibilita'  dello  stesso;  recesso  del
cliente in un termine  eccessivamente  anticipato;  diritto  solo  in
favore della convenuta di trattenere, in caso di  recesso,  le  somme
versate dall'altra parte; competenza  esclusiva  del  Foro  di  Roma;
scarsa chiarezza sulle condizioni relative alle modalita' ed ai costi
di riparazione e manutenzione, da accettarsi a pena  di  perdita  dei
benefici contrattuali); 
        l'asserita  inoperativita'  della  polizza  rilasciata  dalla
convenuta; 
        il pregiudizio subito dalla stessa attrice. 
    Chiedeva,  pertanto,  la   sig.ra   Francesca   Scoccimarro:   1)
accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al rimborso di nove  rate
mensili di euro 440,00.=, per complessivi  euro  3.960,00.=,  nonche'
delle rate a scadere;  2)  accertarsi  e  dichiararsi  l'operativita'
della  polizza  fideiussoria  a  garanzia  delle  obbligazioni  della
convenuta; 3) in caso di inoperativita' di detta polizza, condannarsi
la convenuta alla  restituzione,  in  favore  dell'attrice,  di  euro
1.200,00.= versati al momento della stipulazione del contratto ovvero
di altro importo ritenuto di giustizia; 4) condannarsi  la  convenuta
alla restituzione, in favore dell'attrice, di euro 5.500,00.= versati
per  l'accessorio  wrapping  ovvero  di  altro  importo  ritenuto  di
giustizia;  5)  condannarsi  la  convenuta  al  pagamento   di   euro
12.000,00.=, in favore dell'attrice, a  titolo  di  risarcimento  del
danno  patrimoniale  di  euro  5.500,00.=  ovvero  di  altro  importo
ritenuto di giustizia; 6) con vittoria di spese e compensi di lite. 
    Radicatosi il contraddittorio, si  costituiva  la  Vantage  Group
S.r.l., deducendo: 
        che il  contratto  in  esame  riguardava  non  l'acquisto  di
un'autovettura, bensi'  lo  scambio  tra  servizi  di  pubblicita'  e
statistici - a carico dell'attrice, quale driver (o incaricata) -  ed
un corrispettivo, consistente nel rimborso delle spese previste per i
ratei  di  finanziamento  dell'autoveicolo,  rapporto  al  quale   la
convenuta rimaneva estranea; 
        che l'istante non  rivestiva  la  qualita'  di  consumatrice,
consistendo  la  prestazione   caratteristica   del   contratto   non
nell'acquisto di beni o servizi dalla Vantage Group S.r.l., ma  nella
fornitura di servizi - principalmente di diffusione  pubblicitaria  -
da parte della sig.ra Scoccimarro, a fronte del rimborso  delle  rate
per   il   finanziamento    dell'acquisto    dell'autovettura    come
controprestazione a carico della convenuta; 
        che l'acquisto dell'autovettura non  costituiva  oggetto  del
contratto, riguardando esclusivamente i rapporti tra il driver ed  il
concessionario; 
        che non sussistevano le condizioni  per  la  risoluzione  del
contratto, essendovi non inadempimento da parte della  convenuta,  ma
un'impossibilita'    sopravvenuta    della    prestazione,     dovuta
all'interpretazione fornita da varie autorita' locali alla  normativa
sulla circolazione stradale (articoli 23 del decreto  legislativo  n.
285/1992  e  57  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
495/1992); 
        che  tale  elemento,  completamente   taciuto   dall'attrice,
vietava la principale prestazione del contratto, vale a  dire  quella
di circolare consentendo la trasformazione del veicolo  in  un  mezzo
per la diffusione della pubblicita'; 
        che, pertanto, l'attrice non poteva vantare alcun  credito  -
per qualsivoglia titolo o ragione - nei confronti della Vantage Group
S.r.l.; 
        che la giurisprudenza di  merito,  espressasi  sul  contratto
intercorrente tra il driver e  la  Vantage  Group  S.r.l.,  ne  aveva
rilevato d'ufficio la nullita' (tribunale di Roma,  R.G.  37059/2019,
ordinanza 15-19 luglio 2019;  tribunale  di  Roma,  R.G.  21911/2019,
ordinanza 17 maggio 2019), escludendo cosi' alla radice la debenza di
qualsiasi somma da parte della  convenuta,  attesa  la  nullita'  del
titolo; 
        che  le  prestazioni  contrattuali  a  carico  della   sig.ra
Scoccimarro, tra l'altro, consistevano: 
          nell'obbligo di apporre sulle fiancate della sua nuova auto
acquistata i c.d. wrapping no cost, nell'apposizione, cioe'  -  senza
corrispettivo, ma  compensata  dal  rimborso  per  il  rateo  per  il
finanziamento dell'acquisto dell'autoveicolo - del logo della Vantage
Group S.r.l. e dei marchi o slogan di altre  aziende  in  partnership
commerciale con la convenuta; 
          nella  circolazione  per  almeno  un   numero   di   giorni
prefissato nel corso del mese (elemento completamente  assente  dalla
prospettazione attorea); 
          nel  fotografare  l'autovettura  con  cadenza  settimanale,
condividendo le relative foto sui social network secondo le modalita'
stabilite nel contratto ed effettuando cosi' i servizi di statistica; 
        che,  a  sua  volta,  la  Vantage  Group  S.r.l.,  dopo  aver
effettuato i controlli  previsti,  avrebbe  provveduto  a  rimborsare
entro il  giorno  venti  di  ogni  mese,  la  somma  contrattualmente
pattuita; 
        che  l'attrice  non  aveva  affermato  di  aver  regolarmente
adempiuto le obbligazioni a suo  carico,  in  particolare  quella  di
circolare; 
        che l'istante aveva percepito 17 ratei di rimborso,  per  una
somma complessiva pari ad euro 7.480,00.=, consentendole di non  aver
alcun costo per il  finanziamento  dell'acquisto  del  mezzo  durante
tutta  la  fase   di   percezione   regolare   dei   rimborsi;   che,
successivamente    alla    conclusione    del    contratto,    alcune
amministrazioni comunali, attraverso gli organi  di  Polizia  locale,
avevano iniziato ad elevare  sanzioni  amministrative  a  carico  dei
driver ai sensi degli articoli 23 del decreto legislativo n. 285/1992
e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992; 
        di aver iniziato una  sistematica  attivita'  di  opposizione
alle sanzioni  amministrative  irrogate,  a  tutela  delle  legittime
ragioni dei driver, ottenendo varie pronunce favorevoli; 
        che, comunque, al fine di evitare l'irrogazione  di  sanzioni
amministrative, una gran parte dei driver non  adempiva  regolarmente
alle predette obbligazioni contrattuali; che, quindi, la  prestazione
a carico dei  driver  era  inesigibile,  esponendo  questi  ultimi  a
sanzioni di entita' ben superiore  rispetto  alla  controprestazione,
per il mero fatto di circolare; 
        che, dalla presenza di obbligazioni contrattuali  dei  driver
quali presupposto della controprestazione della Vantage Group  S.r.l.
e dalla impossibilita' sopravvenuta del loro adempimento, derivavano: 
          la non  debenza  della  controprestazione  da  parte  della
Vantage Group S.r.l., atteso l'inadempimento dei driver  al  fine  di
evitare le sanzioni amministrative; 
          l'inesigibilita' delle prestazioni  a  carico  dei  driver,
atteso che l'esecuzione di tali prestazioni avrebbe  potuto  arrecare
ai driver medesimi danni  ben  superiori  dal  rimborso  delle  spese
pattuito come controprestazione; 
          la risolubilita' del contratto ai sensi dell'art. 1463  del
codice civile, in caso di definitiva impossibilita' della prestazione
ex art. 1256 del codice civile; 
          la conseguente inesigibilita' della  prestazione  a  carico
della convenuta; 
        che non sussisteva alcuna ragione di credito in favore  della
sig.ra Scoccimarro; 
        la nullita' del contratto - rilevabile d'ufficio ex art. 1421
del codice civile - ai sensi del combinato  disposto  degli  articoli
1346  e  1418,  II  comma  del  codice  civile,  per   impossibilita'
originaria della prestazione oggetto dell'accordo (cfr. tribunale  di
Roma, R.G. 21911/2019, ordinanza 17 maggio 2019); 
        l'intenzione di presentare istanza ex art. 23 della legge  n.
87/1953,  con  richiesta  di  voler   sollevare   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  comma  2  del   decreto
legislativo n. 285/1992 - con riferimento all'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica n.  495/1992  -  per  contrasto  con  gli
articoli 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione; 
        che, anche in caso di fondatezza della  tesi  della  nullita'
del contratto per contrarieta' a norme imperative - gia'  pronunciata
dal  Tribunale  di  Roma  in  riferimento  alla  medesima   tipologia
contrattuale - non vi  sarebbero  state  conseguenze  restitutorie  e
risarcitorie a carico della Vantage Group S.r.l., atteso che: 
          la nullita', nei contratti di durata, non  aveva  l'effetto
di determinare un indebito oggettivo, venendo le prestazioni eseguite
nell'arco temporale; 
          nel caso in cui le prestazioni non fossero  state  eseguite
non per inadempimento, ma per impossibilita'  delle  stesse,  non  vi
sarebbe stato l'obbligo del  corrispettivo,  dato  che,  in  caso  di
irrogazione di sanzioni amministrative,  la  prestazione  del  driver
sarebbe divenuta inesigibile, con  conseguente  inesigibilita'  anche
della controprestazione a carico della Vantage Group S.r.l.; 
          non essendovi inadempimento da parte  della  Vantage  Group
S.r.l., non sarebbe potuta esservi alcuna  condanna  al  risarcimento
del danno; 
        che   le   ulteriori   conseguenze    risarcitorie    pretese
dall'attrice - tra le quali quella della corresponsione  della  somma
di euro 12.000,00.= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale -
erano ingiustificate, non  essendo  specificato  a  quale  titolo  la
Vantage Group S.r.l. veniva chiamata a rispondere  di  tale  voce  di
danno; 
        che, con  riferimento  alla  polizza  fideiussoria  emessa  a
garanzia delle obbligazioni a carico della convenuta, il  fideiussore
non era stato evocato in giudizio per una libera  scelta  processuale
dell'attrice,  con  conseguente  inammissibilita',  per  carenza   di
integrita' del contraddittorio,  della  domanda  tesa  ad  «accertare
l'operativita' della polizza fideiussoria  rilasciata  dalla  Confidi
Centro Italia in favore della Vantage Group S.r.l.»; 
        che, comunque, la Vantage Group S.r.l  rimaneva  estranea  al
rapporto tra l'attrice ed il fideiussore; 
        che la polizza fideiussoria sarebbe risultata operativa  solo
in caso di validita' del contratto e conseguente inadempimento  delle
obbligazioni da  parte  della  Vantage  Group  S.r.l.,  non,  invece,
qualora vi fosse stata impossibilita' sopravvenuta della  prestazione
del driver e la conseguente non debenza  della  controprestazione  da
parte della convenuta  ovvero  per  impossibilita'  originaria  della
prestazione stessa e conseguente nullita' del contratto; 
        che, al momento della  conclusione  del  contratto,  non  era
prevedibile il consolidamento  della  prassi  amministrativa  tesa  a
vietare l'attivita' dei driver, essendo l'affermazione di tale prassi
amministrativa successiva alla conclusione del contratto; 
        che, con parere in data 5 febbraio 2019, il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  forniva   chiarimenti   in   senso
preclusivo della validita' del contratto, ritenendo che la  causa  di
tale accordo - scambio tra  diffusione  pubblicitaria  e  rimborso  -
fosse incompatibile con norme imperative; 
        che, pertanto, la prassi sanzionatoria rendeva impossibile la
regolare esplicazione degli effetti del contratto in esame; 
        che, ai fini della determinazione del compenso per il driver,
il calcolo dell'attrice non teneva conto  della  previsione  pattizia
secondo cui la  convenuta  riconosceva,  a  titolo  di  rimborso  per
l'esecuzione dell'incarico, un importo massimo dell'autovettura  pari
ad euro 9.500,00, I.V.A. compresa, escludendo rimborsi ulteriori; 
        che,   inoltre,   occorreva   tener   conto   dei    rimborsi
effettivamente percepiti, consistenti in 17 ratei di rimborso di euro
440,00.= (7 per il 2017; 10 per il 2018), per un importo  complessivo
pari ad euro 7.480,00.=; 
        che, nel caso  di  sussistenza  del  diritto  del  driver  al
risarcimento del danno, quest'ultimo avrebbe dovuto essere rapportato
al limite di euro 9.500,00.=, e, quindi, non avrebbe potuto  superare
la cifra di euro 2.020,00.= (9.500.00.= - 7. 480,00.=). 
    Chiedeva, quindi, la Vantage Group S.r.l.: a) in via  preliminare
(rectius: pregiudiziale), sollevarsi, ai  sensi  dell'art.  23  della
legge  n.  87/1953,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
relativa all'art. 23, comma 2 del decreto  legislativo  n.  285/1992,
con  riferimento  all'art.  57  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 495/1992, per contrasto con gli articoli 3, 21, 41,  42
e 76 della Costituzione, con sospensione, per l'effetto, del giudizio
in corso; b) in via principale, dichiararsi inammissibile la  domanda
attorea tesa ad «accertare l'operativita' della polizza  fideiussoria
rilasciata dalla Confidi Centro Italia in favore della Vantage  Group
S.r.l.», per difetto dell'integrita' del contraddittorio; c) in  caso
di acclarata impossibilita' definitiva  della  prestazione  a  carico
dell'istante,  dichiararsi   la   risoluzione   del   contratto   per
impossibilita' sopravvenuta; d) in ogni caso, rigettarsi  le  domande
dell'attrice; e) con vittoria di spese e compensi di lite. 
    2. L'istanza ex art. 23 della legge n. 87/1953. 
    Con istanza depositata il 23  novembre  2020,  la  Vantage  Group
S.r.l. rappresentava: 
        che l'attrice aveva fondato la propria domanda sul richiamato
contratto, che, in altri giudizi dinanzi al  Tribunale  di  Roma  con
analogo thema decidendum, era stato costantemente dichiarato nullo ai
sensi dell'art. 1418 del codice civile; 
        che la declaratoria di nullita' anche nel  presente  giudizio
avrebbe  comportato  un  effetto  preclusivo  della  stessa   domanda
attorea, attesa  l'assoluta  inidoneita'  del  contratto  nullo  alla
produzione di effetti; 
        che, dunque, la Vantage Group S.r.l. intendeva  chiedere  che
le norme del codice della strada - dalle quali derivava  la  nullita'
contrattuale  -  fossero  oggetto  di   sindacato   di   legittimita'
costituzionale; 
        che l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo  n.  285/1992,
con  riferimento  all'art.  57  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  495/1992  -  che,  secondo  l'interpretazione   delle
amministrazioni  comunali,  rendeva  impossibile  l'esplicazione  del
contratto - non aveva alcuna attinenza con la materia della sicurezza
stradale, rimanendo del tutto indifferente, per tale  finalita',  che
la pubblicita'  sugli  autoveicoli  fosse  riconducibile  o  meno  al
proprietario dell'autoveicolo,  come  pure  che  la  sua  apposizione
risultasse a titolo gratuito o oneroso; 
        che il divieto, oltre che  irragionevole  -  con  conseguente
contrasto con l'art. 3 della Costituzione - violava  la  liberta'  di
manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione),  la  tutela
dell'iniziativa economica privata (art. 41  della  Costituzione),  la
tutela della proprieta' privata (art. 42 della  Costituzione),  senza
alcuna plausibile giustificazione; 
        che, inoltre, nella legge delega - in forza della  quale  era
stato emanato il decreto legislativo n. 285/1992 - era assente -  sia
dall'identificazione dell'oggetto della delega, sia  dai  principi  e
criteri  direttivi  -  la  regolamentazione   della   materia   della
pubblicita' (cfr. art. 2 della legge n.  190/1991),  con  conseguente
violazione anche dell'art. 76 della Costituzione; che, il  vaglio  di
costituzionalita' della normativa di divieto  -  rilevante,  data  la
diretta incidenza sulla validita' del contratto, e non manifestamente
infondato, stanti il percepibile contrasto con gli  articoli  3,  21,
41, 42 e 76  della  Costituzione  -  si  rendeva  indispensabile,  ad
elementare tutela delle reciproche posizioni delle parti del giudizio
a quo; 
        che non risultavano precedenti in termini, essendo  stato  il
decreto  legislativo  n.   285/1992   sottoposto   a   scrutinio   di
legittimita' costituzionale: 
          nell'ordinanza della Corte costituzionale, 4  luglio  2006,
n. 264, in ordine alla supposta incostituzionalita' dell'art. 186, II
comma, con riferimento all'art. 25 della Costituzione,  in  relazione
alla competenza del tribunale in tema di guida in stato di ebbrezza; 
          nell'ordinanza della Corte costituzionale, 20 luglio  2006,
n. 307, in ordine alla presunta  incostituzionalita'  dell'art.  201,
comma 1-bis, lettere e) ed f), con riferimento agli articoli 3  e  24
della  Costituzione,  in  relazione  alle  eccezioni  all'obbligo  di
contestazione immediata; 
          nell'ordinanza  della  Corte  costituzionale,  14  novembre
2006, n. 376,  in  ordine  alla  asserita  incostituzionalita'  degli
articoli 171, II e III comma, e 213,  comma  2-sexies,  in  relazione
all'obbligo di indossare il casco per i conducenti di  ciclomotori  e
motoveicoli; 
        che il divieto di pubblicita'  sugli  autoveicoli  per  conto
terzi, a fronte dell'opposta soluzione che ammetteva  la  pubblicita'
di prodotti o servizi  riconducibili  al  proprietario  del  veicolo,
nonche' la rilevanza del titolo - oneroso o meno -  della  diffusione
pubblicitaria erano in contrasto con il principio di  eguaglianza  di
cui all'art. 3 della Costituzione; 
        che, ai fini della sicurezza stradale, non  rivestiva  alcuna
importanza ne' la riconducibilita' del messaggio pubblicitario ad  un
soggetto  piuttosto  che  ad  un  altro,  ne'  il  titolo  della  sua
diffusione, rilevando solo le  modalita'  operative  dell'apposizione
delle scritte pubblicitarie, in  modo  da  evitare  pericoli  per  la
circolazione; 
        che, pertanto, i requisiti  stabiliti  dalle  predette  norme
determinavano una discriminazione non ragionevole tra il soggetto che
intendesse diffondere propria pubblicita' e quello che pubblicizzasse
un'impresa altrui, nonche' tra la  pubblicita'  a  titolo  oneroso  e
quella a titolo gratuito; 
        che,  dunque,  era  evidente   l'irragionevolezza   di   tale
situazione, in base al  parametro  dell'art.  3  della  Costituzione,
ingiustificatamente  trattando  la  disposizione  in  modo  diseguale
fattispecie  uguali  nell'ottica  della  circolazione  stradale,   in
contrasto con il principio di eguaglianza; 
        che l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo  n.  285/1992,
in relazione all'art. 57 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 495/1992,  risultava  in  contrasto  anche  con  l'art.  21  della
Costituzione, sotto il profilo della liberta' di  manifestazione  del
pensiero sotteso alla diffusione della pubblicita'; 
        che, in proposito, il fenomeno della diffusione  al  pubblico
di messaggi promozionali  non  potesse  ritenersi  limitato  all'area
dell'iniziativa  economica  privata  (art.  41  della  Costituzione),
riguardando  anche  aree  di  interesse  specifico  e  diretto  della
liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione),
quali la pubblicita' sociale o il c.d.  «corporate  speech»,  vale  a
dire l'attivita' dell'impresa di  promozione  di  determinati  valori
etici o sociali alla base dell'iniziativa imprenditoriale stessa; 
        che,  quindi,   anche   sotto   tale   aspetto,   i   profili
discriminanti presi in considerazione dagli articoli 23, comma 2  del
decreto legislativo n. 285/1992 e 57 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992 - vale a dire la riconducibilita'  o  meno  al
proprietario del veicolo  nonche'  il  titolo,  oneroso  o  gratuito,
dell'apposizione della scritta - non sembravano  compatibili  con  la
liberta' di manifestazione del pensiero, limitando  irragionevolmente
l'attivita' di diffusione di un messaggio rivolto  al  pubblico,  non
necessariamente afferente all'area dell'iniziativa economica privata; 
        che il richiamato combinato disposto degli articoli 23, comma
2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495/1992 risultava  in  ulteriore  contrasto  con
l'art. 41 della Costituzione, che, dopo aver posto, al  primo  comma,
il  principio  generale  della  liberta'  dell'iniziativa   economica
privata, al secondo comma, individuava nell'utilita' sociale e  nella
tutela dal pregiudizio alla sicurezza, alla liberta' ed alla dignita'
umana i limiti tassativi a tale liberta', riservando alla legge,  nel
terzo  comma,  il  compito  di  fissare  programmi  e  controlli  per
l'indirizzo e  il  coordinamento,  a  fini  sociali,  dell'iniziativa
economica privata; 
        che  la  riconducibilita'  del  fenomeno  della   pubblicita'
commerciale all'area oggetto di  tutela  di  cui  all'art.  41  della
Costituzione  era  stata  espressamente  riconosciuta   dalla   Corte
costituzionale con la sentenza n. 355 del 2002, che  aveva  precisato
che ogni limite dettato alla normativa in tema di pubblicita' dovesse
risultare «non irragionevole, preordinato com'e' alla salvaguardia di
una pluralita' di beni di rilievo costituzionale,  quali  l'ambiente,
l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilita'»; 
        che, nel  caso  in  esame,  il  divieto  legale  limitava  la
liberta' di iniziativa economica privata, introducendo dei  requisiti
di  legittimita'  della  diffusione  pubblicitaria   che   in   nulla
riguardavano la sicurezza della circolazione dei veicoli; 
        che l'idea di sfruttare il  veicolo  in  movimento  periscopi
pubblicitari aveva creato l'opportunita', per la Vantage Group S.r.l.
e per i  driver,  rispettivamente  di  creare  un  parco  di  veicoli
circolante, quale mezzo per la diffusione  della  pubblicita',  e  di
ottenere un consistente rimborso per le spese  per  l'acquisto  o  il
noleggio dell'autoveicolo; 
        che tale operazione avrebbe comportato un indiretto beneficio
degli  utenti  dei  servizi  pubblicitari,   che   avrebbero   potuto
beneficiare, a regime, di un'offerta di spazi pubblicitari innovativa
ed in concorrenza con le tradizionali forme di pubblicita' tabellare,
riducendo quindi i costi complessivi,  a  carico  degli  utenti,  per
l'accesso ai servizi di pubblicita'; 
        che, dunque,  tale  normativa  costituiva  un  ostacolo  alla
tendenza, caratteristica dell'economia moderna,  di  valorizzare  gli
aspetti dell'uso dei beni rispetto alle piu'  tradizionali  forme  di
appartenenza proprietaria,  senza  alcuna  giustificazione  sotto  il
profilo della sicurezza stradale; 
        che  le  disposizioni  in  esame  avevano,  in   particolare,
limitato l'autonomia contrattuale e  di  iniziativa  economica  delle
parti; 
        che, analogamente,  le  norme  in  questione  risultavano  in
contrasto con la tutela costituzionale della proprieta'  privata,  di
cui all'art. 42 della Costituzione; 
        che, al riguardo, essendo l'autoveicolo un bene  privato,  la
regolamentazione sulla pubblicita' sui veicoli incideva anche su tale
diverso profilo di rilevanza costituzionale, limitando l'esercizio di
una  delle  facolta'  caratteristiche  del  diritto  di   proprieta',
consistente nella cessione in godimento a terzi; 
        che,  basandosi  l'economia   moderna   sempre   piu'   sulla
valorizzazione dell'elemento dell'uso dei beni, lo sfruttamento delle
potenzialita' di un parco di veicoli  circolanti  per  la  diffusione
pubblicitaria rappresentava un'utilita' - per il mercato in  generale
- mediante la  quale  i  proprietari  dei  veicoli  avrebbero  potuto
rendere  economicamente  sostenibili  gli  oneri  di   proprieta'   e
locazione degli stessi, sfruttando un'utilita' della circolazione che
la normativa di divieto irragionevolmente comprimeva; 
        che la materia della regolamentazione della pubblicita'  era,
inoltre, assente sia dall'oggetto della delega, sia  dai  principi  e
criteri  direttivi  fissati  dalla  legge  delega,  con   conseguente
violazione dell'art. 76 della Costituzione, atteso  che,  trattandosi
di materia oggetto di tutela costituzionale, ai  sensi  dell'art.  41
della Costituzione - soggetta a riserva di legge per  l'attivita'  di
indirizzo e coordinamento, nell'ottica dell'utilita' sociale ex  art.
41, III comma, della Costituzione - la sua  regolamentazione  avrebbe
dovuto essere contenuta in una fonte legislativa, adottata,  in  caso
di  esercizio  di  una  delega,  in  conformita'  all'art.  76  della
Costituzione; 
        che, non avendo la legge delega contemplato la materia  della
pubblicita'   ne'   nell'individuazione   dell'oggetto,   ne'   nella
determinazione dei principi  e  dei  criteri  direttivi,  si  era  in
presenza di  un  diverso  e  concorrente  profilo  di  illegittimita'
costituzionale, relativo all'esercizio della funzione legislativa; 
        che,  sotto  il  profilo  della  rilevanza,  avendo   chiesto
l'attrice nel giudizio a quo l'adempimento di un contratto ed  avendo
il Tribunale di Roma dichiarato la nullita'  del  contratto  ex  art.
1418, I comma, del codice civile, per contrarieta'  dell'oggetto  del
contratto a norme imperative (gli articoli 23, comma  2  del  decreto
legislativo n.  285/1992  e  57  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 495/1992), ove  tali  norme  fossero  state  dichiarate
costituzionalmente illegittime, il contratto sarebbe risultato valido
e l'attivita' di diffusione della pubblicita' avrebbe  potuto  essere
legittimamente esercitata. 
    Chiedeva, pertanto, la Vantage Group S.r.l.,  previa  sospensione
del giudizio di  merito,  (nuovamente)  sollevarsi  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  comma  2  del   decreto
legislativo n. 285/1992, con riferimento all'art. 57 del decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  495/1992,  per  contrasto  con  gli
articoli 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, nella parte in cui la
predetta normativa imponeva, come  requisito  di  legittimita'  della
pubblicita' sui veicoli di pubblicita' non luminosa,  il  non  essere
effettuata per conto di terzi a titolo oneroso, e, sulle  autovetture
ad uso privato, consentiva unicamente  l'apposizione  del  marchio  e
della ragione sociale della ditta cui apparteneva il veicolo. 
    3. La rilevanza della questione  di  legittimita'  costituzionale
nel  giudizio  a  quo.  Come  rappresentato   dalla   convenuta,   le
disposizioni sulle quali  si  chiede  il  sindacato  di  legittimita'
costituzionale  incidono  direttamente  sulla  fonte   del   rapporto
negoziale tra le parti, oggetto del presente giudizio di merito. 
    Va, anzitutto, premesso  che  l'art.  23,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 285/1992, nel prevedere i limiti e le  condizioni  per
l'apposizione delle scritte/insegne pubblicitarie sulle  autovetture,
richiama espressamente - ancorche' in modo generico - il  regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada, il decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  495/1992.   In   particolare,   la
disposizione   che   stabilisce   specificamente   i   parametri   di
legittimita' delle insegne pubblicitarie sui veicoli e' l'art. 57 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992. 
    Ne  segue  che  la  richiesta  di   sindacato   di   legittimita'
costituzionale  ha  ad  oggetto  l'art.  23,  comma  2  del   decreto
legislativo n. 285/1992, letto in combinato disposto  con  l'art.  57
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  495/1992,  che  ne
integra il contenuto. 
    L'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992
- ancorche' di natura regolamentare - attraverso il richiamo  operato
dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.  285/1992,  diviene,
pertanto,  esso  stesso  norma  di  rango   legislativo,   risultando
contenutisticamente «assorbito» dalla disposizione di legge (rectius:
del decreto legislativo). 
    Sul punto, l'Eccellentissima  Corte  costituzionale  si  e'  gia'
espressa  con  la  sentenza  n.  344/2010,  con  la  quale  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale  di  una  norma  di  legge
(regionale) nella parte relativa al richiamo a norme regolamentari. 
    Cio' posto, la disposizione in esame  (rectius:  la  combinazione
delle due disposizioni) ha decisamente natura imperativa. 
    Come e' noto, pur non esistendo una  definizione  normativa,  per
disposizione imperativa (o cogente) si intende  pacificamente  quella
la cui applicazione e' imposta  dall'ordinamento  prescindendo  dalla
volonta' dei singoli, per lo piu' a tutela di un interesse pubblico. 
    Il testo  dell'art.  23,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
285/1992 recita: 
    «E' vietata l'apposizione  di  scritte  o  insegne  pubblicitarie
luminose sui veicoli. E'  consentita  quella  di  scritte  o  insegne
pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti  dal
regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento  o  di
distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli  altri
veicoli». 
    L'art.  57  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
495/1992,  ad  integrazione  del  contenuto  della  disposizione  ora
riportata, prevede: 
    «1. L'apposizione sui veicoli  di  pubblicita'  non  luminosa  e'
consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente  se  non
effettuata per conto terzi a  titolo  oneroso  e  se  realizzata  con
sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie  del  veicolo
sulla  quale  sono  applicate,  fermi  restando  i  limiti   di   cui
all'articolo 61 del codice.  Sulle  autovetture  ad  uso  privato  e'
consentita unicamente  l'apposizione  del  marchio  e  della  ragione
sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 
    2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita  sui
veicoli adibiti al trasporto di linea e non di  linea  alle  seguenti
condizioni: 
        a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; 
        b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; 
        c)  che  sulle  altre  parti  del  veicolo  sia  posizionata,
rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione  ed
alle targhe, in  modo  tale  da  non  ridurre  la  visibilita'  e  la
percettibilita' degli stessi; 
        d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; 
        e) che,  se  realizzata  mediante  pannelli  aggiuntivi,  gli
stessi non sporgano di oltre 3  cm  rispetto  alla  superficie  sulla
quale sono applicati. 
    3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita  sui
veicoli adibiti al servizio taxi unicamente  se  effettuata  mediante
scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e  simboli,  ed
alle seguenti ulteriori condizioni: 
        a)  che  sia  realizzata  con  pannello  rettangolare   piano
bifacciale,  saldamente  ancorato  al  di  sopra  dell'abitacolo  del
veicolo e posto  in  posizione  parallela  al  senso  di  marcia.  Il
pannello  deve  avere  le  dimensioni  esterne  di  75×35  cm  e   la
pubblicita' non deve essere realizzata con messaggi variabili; 
        b) che sia  realizzata  tramite  l'applicazione  sul  lunotto
posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100×12 cm; 
        c) che sia realizzata  tramite  l'applicazione  di  pellicola
sulle superfici del veicolo  ad  esclusione  di  quelle  vetrate.  Le
esposizioni  pubblicitarie  di  cui  alle  lettere  a)  e   c)   sono
alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio  taxi  sui  quali
sono esposti messaggi pubblicitari di cui  al  capo  a)  non  possono
circolare sulle autostrade. 
    4. L'apposizione di scritte e messaggi  pubblicitari  rifrangenti
e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: 
        a) che  la  pellicola  utilizzata  abbia  caratteristiche  di
rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; 
        b) che la superficie della parte rifrangente non occupi  piu'
di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia  superiore
a 3 mq; 
        c) che il  colore  bianco  sia  contenuto  nella  misura  non
superiore ad 1/6 della superficie; 
        d) che sia esposta  unicamente  sui  fianchi  del  veicolo  a
distanza non inferiore  a  70  cm  dai  dispositivi  di  segnalazione
visiva; 
        e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 
    5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la  combinazione  dei
colori non devono generare confusione con i segnali  stradali  e,  in
particolare, non devono avere forme di  disco  o  di  triangolo,  ne'
disegni confondibili con i  simboli  e'  regolamentari  di  pericolo,
obbligo, prescrizione o indicazione. 
    6. All'interno dei veicoli e' proibita  ogni  scritta  o  insegna
luminosa   pubblicitaria   che   sia   visibile,    direttamente    o
indirettamente, dal  conducente  o  che  comunque  possa  determinare
abbagliamento  o  motivo  di  confusione   con   i   dispositivi   di
segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 
    7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate  ai  sensi
dell'art. 9 del codice». 
    Ora, dalla lettura delle riportate  disposizioni,  si  evince  il
carattere inderogabile delle stesse.  Le  norme  in  esame,  infatti,
impongono all'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie limiti
e divieti che devono essere  osservati  senza  che  la  volonta'  dei
destinatari  delle   norme   stesse   possa   incidere   sulla   loro
applicazione. 
    A titolo esemplificativo, si  osserva  che  l'estrema  precisione
nella descrizione delle misure e  delle  modalita'  di  realizzazione
delle inserzioni esclude  che  i  singoli  possano  derogare  a  tali
parametri. 
    Ricorre, inoltre, la ratio della tutela di un interesse pubblico,
evidentemente  consistente   nella   sicurezza   della   circolazione
stradale,  come  enunciato  nell'art.  23,  comma   2   del   decreto
legislativo n. 285/1992 («... purche' sia  escluso  ogni  rischio  di
abbagliamento o di distrazione  dell'attenzione  nella  guida  per  i
conducenti degli  altri  veicoli»)  e  -  addirittura  piu'  volte  -
nell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n.  495/1992
(«... in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita'
...»; «... le scritte, i simboli e la  combinazione  dei  colori  non
devono generare confusione con i segnali stradali e, in  particolare,
non  devono  avere  forme  di  disco  o  di  triangolo,  ne'  disegni
confondibili con i simboli e'  regolamentari  di  pericolo,  obbligo,
prescrizione  o  indicazione»;  «...   comunque   possa   determinare
abbagliamento  o  motivo  di  confusione   con   i   dispositivi   di
segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessa»). 
    E' evidente, quindi, la natura cogente - vale a dire imperativa e
non derogabile - del combinato disposto in esame. 
    Cio' stabilito, si rileva come l'art. 23,  comma  2  del  decreto
legislativo  n.  285/1992  consenta   l'apposizione   di   inserzioni
pubblicitarie non luminose «nei limiti e  alle  condizioni  stabiliti
dal regolamento». 
    In particolare, con riferimento a tali limiti - per quanto e' qui
di interesse - l'art. 57, comma 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 495/1992 -  il  richiamato  regolamento,  appunto,  che
integra il contenuto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.
285/1992 - consente la pubblicita' non luminosa  «se  non  effettuata
per conto terzi a  titolo  oneroso»,  con  l'ulteriore  precisazione,
inerente alle autovetture ad uso privato, che la pubblicita' riguardi
«unicamente l'apposizione del marchio e della ragione  sociale  della
ditta cui appartiene il veicolo». 
    Come illustrato  al  punto  1.  del  presente  provvedimento,  il
giudizio di merito ha ad oggetto un contratto in cui  le  prestazioni
delle parti consistono, da  un  lato,  nell'apposizione,  su  veicoli
privati, di pubblicita' relative a soggetti diversi  dai  proprietari
dei mezzi stessi, a fronte di  un  rimborso  del  prezzo  pagato  per
l'acquisto dei veicoli. 
    Ricorrono, dunque, nel contratto de quo i seguenti elementi: 
        a) l'apposizione delle inserzioni su veicoli privati; 
        b)  l'inerenza  delle  inserzioni  a  soggetti  diversi   dai
proprietari dei veicoli; 
        c) il titolo oneroso. 
    Tali elementi, dunque, violano apertamente i limiti previsti  dal
combinato disposto degli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo
n. 285/1992 e 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1992, ponendosi, pertanto,  in  contrasto  con  tali  precetti
imperativi. 
    Se cosi' e', ricorre una ipotesi di nullita' c.d. «virtuale»  del
contratto, prevista dal primo comma dell'art. 1418 del codice civile,
vale a dire proprio quella  relativa  al  conflitto  del  regolamento
negoziale con norme cogenti. 
    Tale tipo di invalidita', come e' noto, e' rilevabile ex  officio
dal  giudicante,  ai  sensi  dell'art.  1421   del   codice   civile,
indipendentemente, quindi, da qualsivoglia rilievo di parte e persino
per una causa diversa da quella prospettata dalle parti, con il  solo
limite rappresentato dal giudicato (cfr. Cass. civ., 6 dicembre 2019,
n. 31930; Cass. civ., ordinanza 17 ottobre 2019,  n.  26495).  Ed  e'
proprio cio' che  e'  accaduto  nei  provvedimenti  richiamati  dalla
convenuta (tribunale di Roma, R.G.  37059/2019,  ordinanza  15  -  19
luglio 2019; tribunale di Roma, R.G. 21911/2019, ordinanza 17  maggio
2019), con i quali e' stata dichiarata la nullita'  di  un  contratto
identico a quello per cui e' causa esattamente per contrarieta'  alle
medesime norme cogenti. 
    Non sembra, dunque, potersi  dubitare  che,  anche  nel  caso  in
esame, il giudicante debba procedere alla  declaratoria  di  nullita'
del contratto intercorso tra le parti,  a  mente  dell'art.  1418,  I
comma, del codice civile, per evidente  contrasto  dello  stesso  con
norme imperative, non potendosi pronunciare  sulla  domanda  attorea,
fondata proprio su quell'accordo negoziale. 
    Diversamente,    ove    fosse     dichiarata     l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli articoli 23, comma 2  del
decreto legislativo n.  285/1992  e  57,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495/1992  -  nella  parte  in  cui  si
consente la pubblicita' non luminosa  solo  «se  non  effettuata  per
conto  terzi  a  titolo  oneroso»  e  se  essa  riguardi  «unicamente
l'apposizione del marchio e della ragione  sociale  della  ditta  cui
appartiene il  veicolo»  -  il  contratto  risulterebbe  valido,  con
conseguente possibilita' di esame, da  parte  del  giudicante,  delle
richieste delle parti nella specificita' del rapporto intercorso  tra
le stesse. 
    In  sostanza,  si  ritiene  che  la  questione  di   legittimita'
costituzionale delle richiamate disposizioni sia essenziale  ai  fini
della definizione  della  presente  causa,  dovendosi  il  giudicante
arrestare all'accertamento della nullita' del contratto, in  caso  di
permanente vigenza di dette norme  nell'ordinamento,  ovvero  potendo
procedere all'esame delle domande  proposte  nel  presente  giudizio,
nell'ipotesi di declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  dei
menzionati precetti. 
    Da ultimo - e solo per completezza - si  ritiene  irrilevante  la
questione di legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni,
sollevata anche con riferimento alla nullita' c.d. «strutturale»  del
contratto, ai sensi del combinato  disposto  degli  articoli  1346  e
1418, II comma, del codice civile, per impossibilita' dell'oggetto. 
    L'impossibilita'  della  prestazione,  infatti,  attiene  ad   un
profilo di materiale, oggettiva ed originaria  irrealizzabilita'  del
risultato del contratto (cfr. Cass. civ., 22.11.2011, n. 28430; Cass.
civ., 21.5.2001, n. 6927; Cass. civ., 20 luglio 1987, n. 6362;  Cass.
civ., 18 dicembre 1978, n. 6066; Cass. civ.,  15  dicembre  1971,  n.
369). 
    Nel caso di specie, i  comportamenti  diretti  all'adempimento  -
come descritti negli  atti  delle  parti  -  sono  non  materialmente
ineseguibili, ma semplicemente sanzionabili. 
    Ne segue che, sotto questo aspetto, il contratto non risulterebbe
nullo a mente del combinato disposto degli articoli 1346 e  1418,  II
comma, del codice civile, atteso che la realizzazione  del  risultato
sarebbe possibile, ancorche' contra legem. 
    4. La non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale sollevata. 
    Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione
sollevata,  occorre  confrontare  l'art.  23,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 285/1992 - letto in combinato disposto con l'art.  57,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - con
le disposizioni costituzionali menzionate dalla convenuta. 
    A) Va, anzitutto, esaminato il possibile contrasto con l'art.  3,
I comma, della Costituzione. 
    Come e' noto, tale norma  enuncia  il  principio  di  uguaglianza
formale dei soggetti dinanzi alla legge, che comporta  la  necessita'
di uguale trattamento  di  situazioni  uguali  e,  per  converso,  di
regolamentazione diversa di situazioni differenti. 
    Il corollario di tale principio - logicamente insito nella  norma
costituzionale  in  esame   -   e'   costituito   dal   criterio   di
«ragionevolezza» della disciplina applicabile ad una fattispecie. 
    In  particolare,  la  regolamentazione  risulta   «irragionevole»
quando una fattispecie viene disciplinata in modo diverso rispetto  a
quello con il quale viene regolamentata una fattispecie  identica  o,
comunque, uguale negli  elementi  essenziali;  ovvero  allorche'  una
fattispecie viene disciplinata in modo identico a quello con il quale
viene  regolamentata  una  fattispecie   completamente   diversa   o,
comunque, differente nei tratti fondamentali. Nel caso in  esame,  il
combinato disposto degli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo
n. 285/1992 e 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1992 consente la pubblicita' non luminosa sui veicoli «se  non
effettuata per conto terzi a titolo oneroso» e, per cio' che  attiene
alle autovetture ad uso privato, permette  «unicamente  l'apposizione
del marchio e della ragione sociale della  ditta  cui  appartiene  il
veicolo». 
    Dunque, la disposizione in esame del codice della  strada,  letta
unitamente a quella del relativo regolamento di esecuzione: 
        per un verso, disciplina in modo diverso la  pubblicita'  non
luminosa sui veicoli non eseguita per conto terzi  a  titolo  oneroso
(consentita) e quella effettuata per conto  terzi  a  titolo  oneroso
(vietata); 
        per altro verso - con riferimento  alle  autovetture  ad  uso
privato  -  regolamenta  in   maniera   differente   la   pubblicita'
consistente nell'apposizione del  marchio  e  della  ragione  sociale
della ditta cui appartiene il veicolo (consentita) e  quella  in  cui
l'apposizione del marchio e della ragione sociale  riguarda  soggetti
diversi dal proprietario del veicolo (vietata). 
    Ora, la ratio della disposizione in esame - vale a  dire  la  sua
funzione tipica, nonche' la finalita' specifica da essa perseguita  -
consiste nella sicurezza della circolazione stradale. Tale  scopo  si
evince, da un lato, dal  testo  della  disposizione  medesima,  nella
parte in cui si consente la pubblicita' sui veicoli «... purche'  sia
escluso   ogni   rischio   di   abbagliamento   o   di    distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti  degli  altri  veicoli»;
dall'altro, dalle finalita' dell'atto normativo nel suo  complesso  -
il decreto legislativo n. 285/1992 (il codice della strada,  appunto)
- nel quale, nell'enunciazione dei principi generali di cui  all'art.
1,  I  comma,  prevede  che  la  sicurezza   delle   persone,   nella
circolazione stradale, rientri tra le finalita'  primarie  perseguite
dallo Stato. 
    Se,  dunque,  lo  scopo  della  norma  -  e,  piu'  in   generale
dell'intero codice della  strada,  nonche'  del  suo  regolamento  di
esecuzione - consiste nella  tutela  dell'incolumita'  delle  persone
nell'ambito della circolazione stradale, non si comprende -  rectius:
risulta «irragionevole» - la differente disciplina della  pubblicita'
non luminosa sui veicoli  non  eseguita  per  conto  terzi  a  titolo
oneroso (consentita) rispetto a quella effettuata per conto  terzi  a
titolo oneroso (vietata). 
    Ed infatti, non vi e' ragione di ritenere che l'esistenza  di  un
corrispettivo per l'apposizione di un'inserzione pubblicitaria su  un
veicolo renda la stessa pubblicita' piu' pericolosa per la  sicurezza
stradale di una pubblicita' a titolo gratuito. 
    Parimenti e' incomprensibile  -  rectius:  «irragionevole»  -  in
relazione   alle   autovetture   ad   uso   privato,    la    diversa
regolamentazione della pubblicita' consistente  nell'apposizione  del
marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo
(consentita) e quella  in  cui  l'apposizione  del  marchio  e  della
ragione  sociale  riguarda  soggetti  diversi  dal  proprietario  del
veicolo (vietata). 
    Anche in questo caso, non si ravvisa alcun motivo  per  il  quale
l'appartenenza o  meno  dell'autovettura  al  soggetto  pubblicizzato
incida sulla sicurezza nella circolazione stradale. 
    In entrambe le ipotesi, pertanto, o la pubblicita' sui veicoli e'
un rischio (perche', ad esempio, provoca distrazioni  nell'utenza)  o
non  lo  e',  indipendentemente  dalla  sussistenza  di  un  rapporto
sinallagmatico ovvero dall'appartenenza del mezzo. 
    L'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - letto in
combinato disposto con l'art. 57, comma 1 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 495/1992  -  detta,  dunque,  una  disciplina  in
contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza  -  quale  naturale
sviluppo di quello  di  uguaglianza  -  previsto  dall'art.  3  della
Costituzione, in relazione  alla  ratio  specifica  della  norma  del
codice della strada. 
    B) Non si condivide, invece, la tesi -  avanzata  dall'istante  -
del contrasto del combinato disposto degli articoli 23, comma  2  del
decreto legislativo n.  285/1992  e  57,  comma  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  495/1992  con  l'art.   21   della
Costituzione, che enuncia il principio di liberta' di  manifestazione
del pensiero. 
    Si ritiene, infatti, che la pubblicita' - almeno quella di cui si
tratta nel presente giudizio  -  attenga  non  tanto  ad  una  libera
espressione    dell'opinione    individuale,    quanto,    piuttosto,
all'esercizio di un'iniziativa economica. 
    Pur reputando piuttosto debole il nesso - conflittuale -  tra  la
richiamata norma del codice della strada e la  tutela  costituzionale
della liberta' di esternazione del pensiero, questo giudicante -  nel
rispetto dell'iniziativa dell'istante e tenuto conto che  il  compito
di pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della  disposizione
de qua spetta ad un organo di gran lunga piu' competente - si rimette
alla   valutazione   dell'Eccellentissima    Corte    costituzionale,
limitandosi  a  riprodurre  le  ragioni  esposte  sul   punto   dalla
convenuta. 
    «4. Art. 232 del decreto legislativo n. 285/1992 (con riferimento
all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n.  495/1992)
e art. 21 della Costituzione. 
    Ulteriore  ipotesi  di  illegittimita'   costituzionale   attiene
all'art. 21 della Costituzione, in ragione al profilo della  liberta'
di  manifestazione  del  pensiero  sotteso  alla   diffusione   della
pubblicita'. 
    E' infatti noto che il fenomeno della diffusione al  pubblico  di
messaggi  promozionali   non   puo'   ritenersi   limitato   all'area
dell'iniziativa economica privata (art. 41  della  Costituzione),  ma
riguarda anche aree che interessano in via  specifica  e  diretta  la
liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione),
quali  la  pubblicita'  sociale  o  il   c.d.   «corporate   speech»,
l'attivita' dell'impresa di promozione di determinati valori etici  o
sociali che si collocano alla  base  dell'iniziativa  imprenditoriale
stessa,  non  rientrando  nella  semplice  comunicazione  commerciale
diretta al pubblico e relativa ai prodotti immessi sul mercato. 
    In altri termini, la limitazione ai messaggi diffusi al  pubblico
mediante l'apposizione di  scritte  sugli  autoveicoli  incide  anche
sulla liberta' di manifestazione del pensiero, in tutte le ipotesi in
cui il contenuto di tali messaggi  esuli  dalla  semplice  iniziativa
economica privata. 
    Anche sotto questo profilo, il profilo discriminante  individuato
dalle norme richiamate (art. 232 del decreto legislativo n. 285/1992;
art. 57 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  495/1992)
nella riconducibilita' al proprietario del  veicolo  o  meno,  e  nel
titolo, oneroso o meno, dell'apposizione della  scritta,  non  sembra
affatto compatibile con la liberta' di manifestazione  del  pensiero,
in quanto limita irragionevolmente l'attivita' di  diffusione  di  un
messaggio rivolto al pubblico, non necessariamente afferente all'area
dell'iniziativa economica privata». 
    C) In ordine al parametro di cui all'art. 41 della  Costituzione,
si rileva - una volta di piu' - come l'art. 23, comma 2  del  decreto
legislativo n. 285/1992 -  nel  suo  riferimento  al  regolamento  di
esecuzione ed, in particolare, all'art. 57, comma 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495/1992 - consenta la pubblicita' non
luminosa «se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso» e,  per
cio' che riguarda la pubblicita' sulle autovetture  ad  uso  privato,
permetta  «unicamente  l'apposizione  del  marchio  e  della  ragione
sociale  della  ditta  cui  appartiene  il  veicolo».  Cio',  dunque,
significa,  a  contrariis,  che  la  norma  (rectius:  il   combinato
disposto) in esame vieta la pubblicita' non luminosa  effettuata  per
conto terzi a titolo oneroso nonche' l'apposizione, sulle auto ad uso
privato, di marchi e di  ragioni  sociali  di  soggetti  diversi  dal
proprietario del veicolo. 
    Tali  divieti,  dunque,   si   traducono   in   una   limitazione
all'autonomia contrattuale privata, atteso che viene impedita: 
        per un verso, la conclusione di contratti di pubblicita'  per
conto terzi sui veicoli a fronte di un corrispettivo; 
        per altro verso, la stipulazione di accordi  commerciali  che
prevedano l'apposizione, sui veicoli ad uso privato, di marchi  e  di
ragioni sociali di soggetti diversi dal proprietario del veicolo. 
    Dette limitazioni all'autonomia negoziale si traducono  in  un  -
seppur  circoscritto  -  impedimento  all'iniziativa  economica   dei
soggetti, che  vedono  ridotto  il  proprio  raggio  di  operativita'
commerciale. 
    Ora, l'art. 41 della Costituzione,  prendendo  le  mosse  da  una
generalizzata liberta' di  iniziativa  privata  (I  comma),  prevede,
peraltro, la possibilita' che  vengano  posti  vincoli  all'attivita'
imprenditoriale: 
        a) di carattere negativo - consistenti, cioe', in  divieti  -
mirati  ad  impedire  che  l'iniziativa   economica   contrasti   con
l'utilita' sociale e/o pregiudichi  la  sicurezza,  la  liberta',  la
dignita' dei singoli (II comma); 
        b) di carattere positivo - con programmi e controlli  -  allo
scopo di  indirizzare  l'attivita'  economica  a  fini  sociali  (III
comma). 
    Come sopra esaminato, tuttavia, gli  articoli  23,  comma  2  del
decreto legislativo n.  285/1992  e  57,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495/1992 - e,  piu'  in  generale,  il
codice della strada ed il suo regolamento di  esecuzione  nella  loro
interezza - perseguono finalita' relative  alla  sicurezza  stradale,
completamente diverse, dunque,  da  quelle  prese  in  considerazione
dall'art.  41   della   Costituzione   nel   vincolare   l'iniziativa
imprenditoriale. 
    Non  si  comprende,  pertanto,  in  quale  modo  una  limitazione
all'autonomia negoziale dei privati possa avere ricadute, in  termini
positivi, sulla tutela dell'incolumita' nella circolazione  stradale,
dal momento che i divieti riguardano non la pubblicita' tout court  -
in  quanto,  ad  esempio,  ritenuta  fattore  di  distrazione   nella
circolazione stradale - ma solo ove essa tragga titolo da determinate
fonti  (i  contratti  sinallagmatici)  ovvero  riguardi   determinati
soggetti (quelli diversi dai proprietari dei veicoli sui quali  venga
apposta). 
    Le  limitazioni  di  cui  all'art.  23,  comma  2   del   decreto
legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - si pongono, dunque,  in
contrasto con  il  generale  principio  di  liberta'  dell'iniziativa
economica di cui l'art. 41 della Costituzione, posto  che  i  divieti
all'autonomia negoziale dei privati, previsti dal combinato  disposto
in  esame,  rimangono  estranei  alla  ratio  della  sicurezza  nella
circolazione stradale, propria delle norme di  cui  al  codice  della
strada ed al regolamento di esecuzione. 
    D) In stretta connessione con quanto appena  osservato  -  attesa
l'evidente analogia delle materie - con riferimento al contrasto  con
l'art. 42, II comma, della Costituzione,  va  sottolineato  che  tale
disposizione, nel muovere da un generale principio  di  tutela  della
proprieta' privata -  e,  quindi,  anche  del  suo  godimento,  quale
facolta' ad essa inerente - prevede la possibilita' di  porre  limiti
legislativi ad essa, allo scopo di assicurane la funzione  sociale  e
renderla accessibile a tutti. 
    Come piu' volte ripetuto, peraltro, gli articoli 23, comma 2  del
decreto legislativo n.  285/1992  e  57,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495/1992 perseguono una  finalita'  di
tutela nella circolazione stradale, non di garanzia di scopi  sociali
della proprieta' privata. 
    Non e' dato comprendere, pertanto, per quale motivo il  combinato
disposto de quo impedisca l'apposizione, a  scopi  pubblicitari,  del
marchio e della ragione sociale di soggetti diversi dal  proprietario
del veicolo. 
    In questo senso, l'art. 23, comma 2 del  decreto  legislativo  n.
285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495/1992 - nel  limitare  ingiustificatamente  un
particolare uso di un veicolo di proprieta' privata  -  vale  a  dire
l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi
dal proprietario del mezzo - confligge con il generale  principio  di
libera fruibilita' della proprieta' privata, di cui all'art.  42,  II
comma, della Costituzione. 
    E) Da ultimo, va esaminato il possibile contrasto  dell'art.  23,
comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - nel suo riferimento  al
regolamento di esecuzione ed, in particolare, all'art.  57,  comma  1
del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - con  l'art.
76 della Costituzione. 
    Come  e'  noto,  tale  disposizione  costituzionale  prevede   la
necessita' che la delega  legislativa  conferita  dal  Parlamento  al
Governo sia circoscritta e determinata nell'enunciazione dei principi
e dei criteri direttivi con i quali la  delega  stessa  debba  essere
esercitata. 
    Ora, la legge n. 190/1991, con la quale le Camere hanno  delegato
al Governo l'esercizio  della  funzione  legislativa  in  materia  di
circolazione stradale prevede, all'art. 2, i principi  ed  i  criteri
direttivi per l'esercizio di tale funzione. 
    Si riporta, per esigenze di chiarezza, il  testo  del  menzionato
articolo: 
    «Art. 2. - 1. Il Codice della strada dovra' essere informato alle
esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi  e
criteri direttivi: 
        a) adeguamento della disciplina della motorizzazione e  della
circolazione  stradale  alla  normativa  comunitaria,  agli   accordi
internazionali, all'evoluzione tecnica ed all'aumentata  complessita'
del traffico, specialmente nei centri urbani,  prevedendo,  altresi',
la  redazione  e  l'attuazione,  da   parte   delle   amministrazioni
competenti, di piani di circolazione e di traffico armonizzati con le
indicazioni degli strumenti urbanistici; 
        b) semplificazione e snellimento delle procedure  eliminando,
anche in funzione  della  prevalente  natura  degli  istituti  e  dei
provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed  i
concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva
ai singoli Ministri  per  l'emanazione  e  modifica  di  disposizioni
tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita
ed economica l'azione amministrativa; 
        c) disciplina piu' dettagliata del potere di ordinanza  degli
enti proprietari o concessionari delle strade per la regolamentazione
del traffico e previsione del potere  sostitutivo  del  Ministro  dei
lavori pubblici in caso di inosservanza delle norme; 
        d) previsione della  facolta'  dell'ente  proprietario  della
strada di subordinare  il  parcheggio  e  la  sosta  dei  veicoli  al
pagamento di una somma; 
        e) disciplina del registro delle strade e del censimento  del
traffico, nel quadro  delle  funzioni  relative  all'assetto  e  alla
pianificazione del territorio, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
        f) disciplina delle fasce di rispetto, degli  accessi,  delle
diramazioni e di ogni forma di occupazione del suolo stradale,  anche
in  relazione  alla  classificazione  delle   strade,   nonche'   dei
dispositivi rallentatori di velocita' e di dissuasione alla sosta nei
centri urbani; 
        g) disciplina della velocita' in coerenza  con  la  normativa
comunitaria finalizzata alla tutela della Vita umana, dell'ambiente e
del risparmio energetico; 
        h) determinazione dei casi  di  rimozione  dei  veicoli,  con
attribuzione agli enti proprietari o concessionari delle  strade  del
relativo  potere  di  rimozione  e  con  previsione  dell'obbligo  di
pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia; 
        i) determinazione  dei  dispositivi  di  equipaggiamento  dei
veicoli, con rinvio al regolamento di esecuzione per  la  definizione
delle caratteristiche costruttive e funzionali, riservando a  decreti
ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive; 
        j)  determinazione  dell'installazione  di   dispositivi   di
monitoraggio  per  il  rilevamento   dell'inquinamento   acustico   e
atmosferico da  collocare  nei  punti  di  maggiore  congestione  del
traffico; 
        k) introduzione di nuove  categorie  di  veicoli,  previsione
della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento  della  disciplina
delle macchine agricole ed operatrici; 
        l) disciplina dei pesi e delle dimensioni dei veicoli nonche'
dei veicoli e dei trasporti  eccezionali,  con  previsione  di  oneri
supplementari a carico degli utenti di trasporti eccezionali  per  il
rinforzo, l'adeguamento e l'usura delle  infrastrutture,  nonche'  di
norme per il controllo e l'accertamento delle infrazioni; 
        m) previsione di una adeguata e specifica disciplina relativa
al  trasporto  di   materiali   pericolosi,   ivi   compresi   quelli
radioattivi, e alla circolazione dei relativi veicoli, a  tutela  del
conducente  del  veicolo  e  degli  addetti  al  trasporto,   nonche'
dell'ambiente esterno; 
        n) aggiornamento delle norme per l'ammissione e la cessazione
della  circolazione  dei  veicoli,  per  la  distinzione  della  loro
utilizzazione in uso proprio e  in  uso  di  terzi,  nonche'  per  la
disciplina,  ai  fini  della  circolazione,  della  locazione   senza
conducente anche con facolta' di acquisto; revisione della disciplina
delle vendite con patto di riservato dominio; 
        o) aggiornamento delle norme per la revisione periodica degli
autoveicoli; 
        p) revisione della disciplina della  patente  di  guida,  con
semplificazione delle  procedure  e  coordinamento  delle  competenze
amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed  in
particolare  della  sicurezza  individuale  e   collettiva,   nonche'
previsione di una patente di servizio per il personale che esplica il
servizio di polizia stradale per la guida dei  veicoli  immatricolati
per tale esclusivo impiego; 
        q) previsione di una particolare disciplina per  il  rilascio
del  certificato  anamnestico  limitato  alla  sola  attestazione  di
malattie o infermita' pregiudizievoli al conseguimento della patente; 
        r) introduzione di norme  e  dispositivi  che  facilitino  la
mobilita' dei non vedenti e dei portatori di handicap; 
        s) previsione, durante i primi  tre  anni  dal  conseguimento
della patente di guida, di una limitazione nella guida determinata in
rapporto alla capacita' di  velocita'  massima  e  al  rapporto  peso
potenza dell'autoveicolo; 
        t) riesame della disciplina del ritiro, della  sospensione  e
della revoca  della  patente  di  guida,  anche  con  riferimento  ai
soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale  e  a  misure  di
prevenzione; 
        u) determinazione dei casi  in  cui  la  marcia  dei  veicoli
costituisca,  per  le  condizioni  degli  stessi,  pericolo  per   la
sicurezza della circolazione ed attribuzione, agli organi di  polizia
stradale, del potere di adottare misure idonee ad eliminare  in  tali
casi lo stato di pericolo; 
        v) previsione di misure  cautelari  per  le  violazioni  piu'
gravi  qualora  commesse  da  conducenti  di  veicoli   immatricolati
all'estero o muniti di targa per escursionisti esteri; 
        w) previsione di limiti di durata  dell'illecito  consistente
nella sosta vietata; 
        x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi
delle infrazioni spettanti ad organi  dello  Stato  da  devolvere  ai
competenti organi ministeriali per studi, ricerche  e  propaganda  ai
fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani  urbani  di
traffico e per finalita' di educazione stradale;  previsione  che  il
Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  dei
trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote  dei  proventi
da destinare alle suddette finalita'; 
        y) aggiornamento delle norme per il rilascio del documento di
circolazione,  per  l'immatricolazione,  per   i   trasferimenti   di
proprieta', di residenza o di abitazione, nonche' per  la  radiazione
dei veicoli a motore o destinati ad essere da essi rimorchiati,  che,
nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi  rispettivamente
al Ministero dei trasporti ed al pubblico  registro  automobilistico,
persegua un modello organizzativo tendenzialmente omogeneo che  eviti
eventuali duplicazioni  e  dispersioni  di  attivita'  amministrative
dirette al medesimo fine, mediante l'armonizzazione  delle  procedure
operative  e  prevedendo  comunque  forme  di  immediata  provvisoria
registrazione da parte del pubblico registro automobilistico,  valide
a  tutti  gli  effetti  di  legge,  salvo  prova  contraria,   e   da
perfezionare definitivamente entro termini non superiori a tre  mesi;
cio' anche allo scopo di effettuare una  puntuale  rilevazione  della
composizione del parco circolante; 
        z) disciplina della targatura e verifica della  riserva  allo
Stato della fabbricazione,  vendita  e  distribuzione  delle  targhe,
nonche' previsione che per i ciclomotori, ferma restando la natura di
bene  mobile  non  registrato,  sia  adottato  un   contrassegno   di
identificazione del veicolo con rilascio semplificato e contemporaneo
all'acquisto; 
        aa)  istituzione  di  un'anagrafe  ai  fini  della  sicurezza
stradale che includa incidenti e infrazioni; 
        bb) riserva al Ministero dell'interno del  coordinamento  dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati; 
        cc) previsione di una  normativa  diretta  alla  salvaguardia
dell'ambiente  dagli  effetti  nocivi   dell'inquinamento   acustico,
dell'aria e del suolo, conseguenti  alla  circolazione  dei  veicoli,
nonche'  previsione  di   norme   per   l'adozione   di   dispositivi
appositamente utilizzabili a tal fine, nel rispetto  delle  direttive
comunitarie; 
        dd)  revisione   del   sistema   vigente   delle   infrazioni
amministrative e relative sanzioni e previsione di nuove  ipotesi  in
conseguenza della nuova disciplina  della  circolazione,  nonche'  di
misure cautelari a garanzia del  credito  erariale  per  le  predette
sanzioni, stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime  nei  limiti
di lire trentamila per il minimo e di lire  quattro  milioni  per  il
massimo;   previsione   anche   della   possibilita'   di    sanzioni
amministrative accessorie  consistenti  nella  sospensione  o  revoca
della patente di guida  in  rapporto  alla  somma  progressiva  delle
diverse violazioni; 
        ee) previsione, per le infrazioni ai limiti di velocita',  di
tre diverse fasce  di  sanzioni  amministrative,  a  seconda  che  la
violazione dei limiti sia contenuta entro i dieci  chilometri  orari,
ovvero sia compresa fra i dieci e i quaranta chilometri orari, ovvero
sia superiore ai quaranta chilometri orari; qualora la violazione del
limite di velocita' sia di  oltre  quaranta  chilometri  orari  sara'
prevista la sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da
lire cinquecentomila a lire due milioni e dell'immediata  sospensione
da uno a tre mesi della patente di guida; 
        ff) previsione  di  criteri  e  modalita'  per  il  periodico
aggiornamento delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario; 
        gg) previsione, nelle ipotesi piu' gravi di comportamento, da
cui derivi pericolo o  pregiudizio  per  la  circolazione  e  per  la
sicurezza individuale e collettiva, di nuovi reati e  modifica  delle
sanzioni penali vigenti, purche' non superino nel massimo per le pene
detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire due
milioni». 
    Come si puo' notare, tra i principi e  i  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega legislativa non vi e' alcun riferimento alla
regolamentazione della materia pubblicitaria, sotto  il  profilo  del
titolo  dal  quale  abbia  origine  la  pubblicita'  (ad  esempio,  i
contratti sinallagmatici) ovvero dei soggetti  pubblicizzati  (quelli
diversi dai proprietari dei veicoli sui quali venga apposta),  atteso
che i parametri della legge delega attengono  complessivamente  -  ed
esclusivamente - alla finalita' della  sicurezza  nella  circolazione
stradale, come, del resto, enunciato all'inizio dello stesso  art.  2
della legge n. 191/1990. 
    Vale ribadire, infatti,  che  l'art.  23,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - nel  dettare  i  limiti
alla pubblicita' sui veicoli, prevede restrizioni che  non  attengono
al profilo della  sicurezza  stradale,  atteso  che  esse  precludono
unicamente la possibilita'  di  un  corrispettivo  per  l'apposizione
della pubblicita' sui veicoli e pongono il divieto di inserzioni, sui
veicoli ad uso privato,  del  marchio  e  della  ragione  sociale  di
soggetti diversi dai proprietari dei mezzi. 
    Il  delegato,  nell'esercizio  della  funzione  legislativa,  ha,
dunque,  travalicato   i   limiti   dettati   dalla   legge   delega,
disciplinando una materia (la pubblicita') del  tutto  estranea  alla
ratio della normativa delegata o, comunque, aspetti al di fuori delle
finalita' per le quali e' stata conferita la delega. 
    Ne  deriva  il  conflitto  dell'art.  23,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 495/1992 -  con  l'art.  76  della
Costituzione, ponendosi la norma delegata al di fuori dei principi  e
dei criteri direttivi dettati dalla legge delega. 
    5. Impossibilita' di una lettura costituzionalmente orientata. 
    Deve, infine, segnalarsi -  sulla  base  dei  risultati  ottenuti
tramite i principali strumenti di ricerca a  disposizione  di  questo
giudicante (uno su tutti, «Italgiureweb») - l'assenza  di  precedenti
giurisprudenziali  che  abbiano  formulato  un'interpretazione  delle
norme  in  esame  tale  da  non  contrastare  con   le   disposizioni
costituzionali sopra richiamate. 
    Tale  irreperibilita',  invero,  non  appare  casuale,  dovendosi
ritenere che il tenore testuale dell'art. 23,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - non consenta  in  alcun
modo una lettura «costituzionalmente orientata» della medesima norma. 
    Come  osservato,  il  richiamo  ai  «limiti  e  alle   condizioni
stabiliti dal regolamento», operato dall'art. 23, comma 2 del decreto
legislativo n. 285/1992, rimanda al testo dell'art. 57, comma  1  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  495/1992  che  vieta
espressamente la pubblicita' non luminosa «effettuata per conto terzi
a titolo oneroso» e, per cio' che attiene  alle  autovetture  ad  uso
privato, quella che consista nell'apposizione  del  marchio  e  della
ragione sociale di ditte diverse da quelle alle quali appartengano  i
veicoli. 
    Si e', tuttavia,  avuto  modo  di  illustrare  che  proprio  tali
preclusioni realizzano un insanabile contrasto: 
        1) con l'art. 3 della Costituzione, attesa l'irragionevolezza
dei predetti limiti in relazione alla precipua finalita' di  garanzia
della  sicurezza  nella  circolazione  stradale,   cui   tendono   le
disposizioni in esame e, piu' in generale, il codice della strada  ed
il suo regolamento di esecuzione; 
        2) con l'art.  41  della  Costituzione,  dato  che  impongono
limitazioni all'iniziativa economica  privata,  senza  alcun  effetto
migliorativo sulla sicurezza stradale; 
        3) con l'art. 42, II comma,  della  Costituzione,  posto  che
limitano la libera fruibilita' della  proprieta'  privata,  anche  in
questo caso senza alcuna giustificazione in ordine alla tutela  nella
circolazione stradale; 
        4)  con  l'art.  76  della  Costituzione,  attesa   la   loro
esorbitanza rispetto ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla
legge delega. 
    Con riferimento ad un possibile conflitto  con  l'art.  21  della
Costituzione, si richiama quanto esposto al punto  4.,  sub  E),  del
presente provvedimento. 
    E', dunque, la stessa lettera dell'art. 23, comma 2  del  decreto
legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  495/1992  -  a  determinare  il
contrasto con le menzionate norme della Costituzione. 
    Ne segue che solo un'interpretazione «abrogativa» del testo - che
pone tali limitazioni - delle disposizioni in  esame  potrebbe  dirsi
conforme al dettato costituzionale. 
    Tutto  quanto  sopra  considerato,  si  reputano  sussistenti   i
presupposti di  rilevanza  e  di  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23,  comma  2  del
decreto legislativo n. 285/1992 - come integrato dall'art. 57,  comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  495/1992  -  nella
parte in cui consente la pubblicita' non luminosa sui veicoli «se non
effettuata per conto terzi a titolo oneroso» e, per cio' che  attiene
alle autovetture ad uso privato, permette  «unicamente  l'apposizione
del marchio e della ragione sociale della  ditta  cui  appartiene  il
veicolo», in quanto in contrasto con gli articoli  3,  41,  42  e  76
della    Costituzione,    rimettendo    all'Eccellentissima     Corte
costituzionale la valutazione dell'eventuale  contrasto  (anche)  con
l'art. 21 della Costituzione. 
    Conseguentemente, si  ritiene  necessario  trasmettere  gli  atti
all'Eccellentissima Corte costituzionale, disponendo  la  sospensione
del   presente   giudizio,   atteso   il   rappresentato   nesso   di
pregiudizialita'   della   predetta   questione    di    legittimita'
costituzionale rispetto al thema decidendum della causa  civile  R.G.
33016/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Roma.