LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
 
                           Sezione lavoro 
 
    Composta dagli ill.mi magistarti: 
      dott. Antonio Manna - Presidente 
      dott. Annalisa Di Paolantonio - Consigliere 
      dott. Caterina Marotta - Consigliere 
      dott. Francesca Spena - Rel. Consigliere 
      dott. Roberto Belle' - Consigliere 
    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
1689-2018 proposto da: 
    Autorita'  di  sistema  portuale  del  mare  di  Sardegna   (gia'
Autorita' portuale di Cagliari), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura  generale
dello stato, presso i cui uffici domicilia  in  Roma,  alla  via  dei
Portoghesi n. 12;  ricorrente; 
    contro Boggio Alessandro,  domiciliato  in  Roma,  piazza  Cavour
presso  la   cancelleria   della   Corte   Suprema   di   cassazione,
rappresentato   e   difeso    dall'avvocato    Luca    De    Angelis;
controricorrente; 
    avverso  la  sentenza  n.  234/2017  della  Corte  D'Appello   di
Cagliari, depositata il 12 ottobre 2017 R.G.N. 329/2016; 
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
11 maggio 2022 dal Consigliere dott. Francesca Spena; 
    il  pubblico  ministero  in  persona  del  sostituto  procuratore
generale dott.  Roberto  Mucci  visto  l'art.  23,  comma  8-bis  del
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito  con  modificazioni
nella legge 18  dicembre  2020  n.  176,  ha  depositato  conclusioni
scritte. 
 
                            Rilevato che: 
 
      1. Con sentenza del  20  settembre/12  ottobre  2017  la  Corte
d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale  della
stessa sede, dichiarava il diritto di Alessandro  Boggio,  dipendente
dell'autorita'  di  sistema  portuale  del  mare  di  Sardegna  (gia'
Autorita' portuale di Cagliari), inquadrato nel livello  secondo  del
Contratto collettivo nazionale del lavoro dei lavoratori  dei  porti,
all'inquadramento  superiore  di  quadro  B  del  medesimo  Contratto
collettivo nazionale del lavoro dei lavoratori dal 1° luglio  2005  e
condannava il datore di  lavoro  al  pagamento  delle  differenze  di
retribuzione maturate dal 1° luglio 2004. 
      2. La  Corte  territoriale  esponeva  che  il  Tribunale  aveva
accertato io svolgimento  da  parte  del  Boggio  delle  mansioni  di
«agente della sicurezza degli impianti portuali» dal 1° luglio 2004 e
ritenuto che dette mansioni dovessero essere inquadrate  nel  livello
primo della categoria impiegati; aveva, tuttavia, respinto la domanda
di riconoscimento della qualifica superiore, ritenendo applicabile la
disciplina dell'art. 52 decreto legislativo n. 165/2001. 
      3. Il giudice del gravame accoglieva l'appello del  Boggio  sia
in ordine alla  ascrivibilita'  delle  mansioni  alla  categoria,  di
livello ancora superiore, di quadro B sia  quanto  all'applicabilita'
al rapporto di lavoro del diritto alla acquisizione  della  qualifica
in via automatica. 
      4. Osservava che l'art. 4 del  Contratto  collettivo  nazionale
del lavoro dei lavoratori dei lavoratori dei porti per il quadriennio
2005/2008, pacificamente applicabile in causa, prevedeva  -  al  pari
dell'art. 2103 codice  civile -  la  definitivita'  dell'assegnazione
alle mansioni superiori dopo sei mesi per la qualifica  di  quadro  e
dopo tre mesi per gli altri lavoratori (salvo il caso di sostituzione
di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto). 
      5.  Non   condivideva   la   valutazione   del   Tribunale   di
applicabilita'  dell'art.  52  decreto   legislativo   n.   165/2001,
evidenziando che le Autorita'  portuali  -  pur  essendo,  fin  dalla
istituzione, pubbliche amministrazioni - erano sottratte,  quanto  ai
rapporti di lavoro dipendente  instaurati,  al  regime  del  pubblico
impiego privatizzato, per quanto disposto  dall'art.  6,  comma  due,
della legge istitutiva (legge n. 84/1994). 
      6. La inapplicabilita' dell'art. 52 del decreto legislativo  n.
165/2001 era confermata, secondo il giudice dell'appello,  dal  testo
dello stesso art. 6 successivo al decreto  legislativo  n.  169/2016,
secondo il quale (comma  cinque)  alle  nuove  Autorita'  di  sistema
portuale si applicavano i principi di cui al titolo primo del decreto
legislativo n. 165/2001, titolo che non comprendeva l'art. 52. 
      7. Per tali ragioni, il  collegio  d'appello  riteneva  di  non
adeguarsi ai principi posti a base delle sentenze delle Sezioni unite
di questa Corte n. 17930/2013 e n. 3733/2016. 
      8.  Ha  proposto  ricorso  per  la  Cassazione  della  sentenza
l'Autorita' di sistema portuale del mare di Sardegna, subentrata alla
Autorita' portuale di Cagliari, articolato  in  un  unico  motivo  di
censura, cui Alessandro Boggio ha resistito  con  controricorso.  Con
ordinanza del 13 gennaio 2022 la causa, gia' avviata alla trattazione
in Camera di consiglio, e'  stata  rinviata  a  nuovo  ruolo  per  la
fissazione della udienza pubblica. Il controricorrente ha  depositato
memoria sia per la Camera di consiglio che  per  l'udienza  pubblica;
l'Autorita' di sistema portuale del mare di  Sardegna  ha  depositato
memoria per l'udienza pubblica. 
      9. IL PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
 
                           Considerato che 
 
    Sintesi del ricorso: 
      1. Con l'unico motivo di censura la parte ricorrente ha dedotto
- ai sensi dell'art. 360 n. 3 codice procedura civile - la violazione
e falsa applicazione  dell'art.  6  legge  28  gennaio  1994  n.  84;
dell'art. 1, comma 993, legge 27 dicembre 2006 n. 296;  dell'art.  52
decreto legislativo 30 marzo  2001  n.  165;  dell'art.  2103  codice
civile; dell'art. 4 del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei
lavoratori dei porti 2005/2008. 
      2. L'ente ricorrente  ha  richiamato  la  giurisprudenza  dalle
Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale dalla  qualificazione
delle Autorita' portuali come enti pubblici non economici consegue la
loro   riconduzione    all'ambito    soggettivo    delle    pubbliche
amministrazioni  indicate  dal!'  art.  1,  comma  due,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e la applicazione, ai  fini  del  riparto  di
giurisdizione, dell'art. 63,  comma  quattro,  dello  stesso  decreto
legislativo. 
      3. Secondo la difesa di parte, in coerenza con tale  principio,
si  applicherebbe  al  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze   delle
Autorita' Portuali l'art. 52 del  decreto  legislativo  n.  165,  con
conseguente impossibilita' di  conseguire  l'inquadramento  superiore
per effetto dell'esercizio delle relative mansioni. 
    Sulla rilevanza 
      4. Giova premettere che - per quanto accertato  nella  sentenza
impugnata e non piu'  contestato  -  al  controricorrente  Alessandro
Boggio,  dipendente  dell'allora  Autorita'  portuale   di   Cagliari
inquadrato nel livello secondo, vennero conferite in data  1°  luglio
2004 le mansioni superiori di «agente della sicurezza degli  impianti
portuali», riconducibili al livello di quadro B. 
      5.  L'accertamento  del  diritto  a   percepire   le   relative
differenze di retribuzione, in mancanza di impugnazione, e'  divenuto
definitivo; questa Corte e' chiamata, invece,  a  pronunciarsi  sulla
applicabilita' alla allora Autorita' portuale di Cagliari, del regime
di  promozione  automatica  previsto  dall'art.  2103  codice  civile
nonche' dall'art. 4 del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei
lavoratori per i lavoratori dei porti 2005/2008, vigente nel  periodo
di causa. 
      6. La fattispecie e' regolata dalla legge 28 gennaio 1994 n.84,
recante «Riordino della  legislazione  in  materia  portuale»,  nella
formulazione anteriore alla ulteriore  riorganizzazione  operata  dal
decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169. Tale legge, all'art. 6,  ha
istituito in alcuni porti italiani, tra i quali quello  di  Cagliari,
una Autorita' portuale, con compiti di indirizzo  e  controllo  delle
operazioni  portuali  e  delle   altre   attivita'   commerciali   ed
industriali esercitate nei porti,  manutenzione  delle  parti  comuni
nell'ambito portuale, affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura agli utenti portuali, a titolo oneroso, di servizi  di
interesse generale, non coincidenti ne'  strettamente  connessi  alle
operazioni portuali. 
      7. Il richiamato art. 6, al comma due - (nel  testo  modificato
dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.  647
e, successivamente, dall'art. 8-bis, lettera b, del decreto-legge  30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1998, n. 30) - ha stabilito che: 
        «L'autorita' portuale ha personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico ed  e'  dotata  di  autonomia  amministrativa  salvo  quanto
disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria
nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo  1975,  n.  70  e  successive
modificazioni nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
fatta eccezione  per  quanto  specificamente  previsto  dal  comma  2
dell'art. 23 della presente legge» 
      8. Il suddetto art. 23, comma due,  non  rileva  in  causa,  in
quanto riguarda la applicazione  al  personale  delle  organizzazioni
portuali trasferito alle dipendenze delle  Autorita'  portuali  della
disciplina della mobilita' (verso altre Autorita' portuali,  in  caso
di esubero rispetto all'organico). 
      9. Il quadro normativo di riferimento  e'  integrato  dall'art.
10, comma sei, della stessa legge n. 84/1994. 
      10. La norma nel testo  sostituito  dall'  art.  2,  comma  11,
decreto-legge n. 535/1996, conv. con  mod.  in  legge  n.  647/1996 -
recita: 
        «Il rapporto di lavoro del personale delle Autorita' portuali
e' di diritto privato  ed  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  del
codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II -capo  I,
e dalle leggi sui rapporti di  lavoro  subordinato  nell'impresa.  Il
suddetto rapporto e' regolato da contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro, sulla base di criteri  generali  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener  conto
anche della compatibilita' con le risorse economiche,  finanziarie  e
di  bilancio;  detti  contratti  sono   stipulati   dall'associazione
rappresentativa delle Autorita' portuali per  la  parte  datoriale  e
dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative
del personale delle Autorita' portuali per la parte sindacale». 
      11. In applicazione di tale disposizione, il rapporto di lavoro
dei  dipendenti  delle  Autorita'  Portuali  e'  stato  regolato  dal
Contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro  dei   lavoratori   dei
lavoratori dei porti. 
      12. E' pacifico che tale  Contratto  collettivo  nazionale  del
lavoro dei lavoratori, per  il  periodo  di  causa,  all'art.  4,  ha
previsto,  in  caso  di   esercizio   di   mansioni   superiori,   la
definitivita' della assegnazione (salva l'ipotesi di sostituzione  di
un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto)  dopo
il decorso di un periodo di sei mesi per la qualifica di quadro e  di
tre mesi per tutti gli altri lavoratori. 
      13. Questa  Corte  e'  chiamata,  dunque,  ad  interpretare  la
disciplina speciale di cui all'art. 10, comma sei, legge n.  84/1994,
in combinato disposto con l'art. 6, comma due,  della  stessa  legge,
nel testo sopra  trascritto,  applicabile  ratione  temporis  ed,  in
particolare, a stabilire se da  tali  norme  derivi  il  diritto  dei
dipendenti della Autorita' portuale  alla  promozione  automatica  ex
art. 2103 codice civile - cosi' come ritenuto dalle parti  collettive
ed affermato nella sentenza impugnata - o se,  piuttosto,  nonostante
il rinvio alle norme privatistiche e la qualificazione  del  rapporto
di  lavoro  come  di  diritto  privato,  si  applichi  la  disciplina
dell'art. 52 decreto legislativo n. 165/2001. 
      14. Di qui la diretta rilevanza, ai fini  della  decisione  del
ricorso, del dubbio di  legittimita'  costituzionale  delle  medesime
norme di legge, come di seguito illustrato. 
      15. Per mere esigenze di completezza si ricorda  che  in  epoca
successiva ai fatti di causa il decreto legislativo 4 agosto 2016  n.
169 (di riorganizzazione, razionalizzazione e  semplificazione  della
disciplina concernente le Autorita' portuali) ha modificato la  legge
n. 84/1994. 
      16. Per effetto della riforma, le Autorita' portuali sono state
ridotte nel  numero  ed  hanno  assunto  la  nuova  denominazione  di
«Autorita' di sistema portuale», che sono state classificate ex  lege
come enti pubblici non economici (art. 6, comma 5, legge  n.  84/1994
come  sostituito  dall'art.  7,  comma  1,  decreto  legislativo   n.
169/2016). 
      17.  Nella  formulazione  successiva  alla  novella,  il  testo
dell'art. 6, comma 5, legge n. 84/1994, dispone che alle Autorita' di
sistema portale si applicano  principi  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, limitatamente al titolo I (che non comprende l'art. 52). 
      18. La norma dell'art. 10,  comma  sei,  legge  n.  84/1994  e'
rimasta sostanzialmente Invariata nel testo  modificato  dal  decreto
legislativo  n.  169/2016  (art.  12,  comma  1,  lettera  g),  salvo
adattamenti formali. 
    Sulla non manifesta infondatezza 
      19. Questa Corte ritiene non manifestamente infondato il dubbio
di  conformita'  dell'art.  10,  comma  sei,  legge  n.  84/1994,  in
combinato disposto con l'art. 6, comma due, della stessa legge -  nel
testo sopra trascritto ed applicabile in  causa  ratione  temporis  -
alla  disposizione  dell'art.  97  Cost.,  nella  parte  in  cui,  in
violazione della regola del concorso pubblico, tali norme  consentono
ai dipendenti della Autorita' portuale l'accesso in via automatica ad
una qualifica superiore per  effetto  dell'esercizio  delle  relative
mansioni. 
      20. Punto di partenza e' la natura delle Autorita' portuali  di
enti pubblici non economici,  al  pari  delle  Autorita'  di  Sistema
portuale di cui alla successiva riforma del 2016. 
      21. La legge 27 dicembre 2006, n.  296  (finanziaria  2007)  ha
dato come presupposta tale classificazione delle Autorita'  portuali,
disponendo, all'art. 1,  comma  993,  che  gli  atti  di  concessione
demaniale rilasciati dalle Autorita'  portuali  restano  assoggettati
alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni  non
costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'IVA  «in  ragione
ella natura di enti pubblici non economici delle autorita' medesime». 
      22. La natura di enti pubblici non  economici  delle  Autorita'
portuali e' stata affermata dalla sezione tributaria di questa  Corte
nell'arresto  del  27  febbraio  2013,  n.  4925  e   definitivamente
riconosciuta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a  partire  da
Cassazione SU 24 luglio 2013 n. 17930, che ha segnato il  superamento
del diverso orientamento  espresso  dalla  sezione  lavoro  in  epoca
precedente. 
      23. Le Sezioni Unite, pronunciandosi in punto di giurisdizione,
hanno ricondotto le Autorita' portuali nell'ambito  soggettivo  delle
Pubbliche  amministrazioni  indicate  dal  decreto   legislativo   n.
165/2001, art. 1, comma 2, con  conseguente  devoluzione  al  giudice
amministrativo delle controversie relative alle procedure concorsuali
di assunzione del personale, ai sensi dell'art. 63,  comma  4,  dello
stesso decreto legislativo (la fattispecie esaminata in tale  arresto
aveva ad oggetto l'impugnazione  dinanzi  al  giudice  amministrativo
della graduatoria del concorso per l'assunzione di un dirigente della
Autorita' portuale di Cagliari). 
      24. Si e', in sostanza, ritenuto che la definizione legislativa
delle Autorita' portuali come enti pubblici non economici,  contenuta
nella legge n. 296/2006, non e' innovativa ma rientra nell'ambito  di
una  riperimetrazione  delle  funzioni   delle   Autorita'   portuali
desumibile gia' dalla legge  di  riordino  del  1994,  nel  senso  di
privilegiare  la  funzione  della  Autorita'  portuale  di   soggetto
regolatore e non di produttore dei servizi portuali. 
      25. La natura di ente pubblico non  economico  della  Autorita'
portuale e' stata in seguito ribadita da Cassazione  SU  25  febbraio
2016 n. 3733, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione. 
      26. Secondo la ricostruzione operata da Cassazione SU 24 luglio
2013 n. 17930,  costituente  diritto  vivente,  l'ente  pubblico  non
economico-Autorita'   portuale   costituisce   rapporti   di   lavoro
subordinato che nella fase del reclutamento sono regolati dal diritto
pubblico, in ossequio all'art. 97 Cost. e nella  fase  successiva  di
gestione  del  rapporto,  una   volta   costituito,   sono   regolati
interamente dal diritto privato. 
      27. La distinzione tra la fase del reclutamento e la fase della
gestione del rapporto  di  lavoro  e'  stata  valorizzata  da  questa
sezione  lavoro,  nella  ordinanza  25  giugno  2020  n.  12627,  per
escludere che il contratto  di  lavoro  a  termine  concluso  da  una
Autorita' portuale  possa  dare  luogo,  in  ipotesi  di  illegittima
apposizione del termine, ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato; si e' affermato che le  medesime  ragioni  che  stanno
alla base del decreto legislativo n. 165/2001, art.  36,  impediscono
la instaurazione di rapporti  di  lavoro  stabili  con  le  Autorita'
portuali  che  non  tengano  conto   dell'effettivo   fabbisogno   di
personale,  delle  esigenze  finanziarie   dell'ente   pubblico   non
economico, della necessaria pubblicita' delle forme di  reclutamento,
cioe' degli interessi pubblici e dei principi consacrati dall'art. 97
Cost. 
      28. Sulla base dello stesso principio, nel  successivo  arresto
del 6 ottobre 2020 n. 21484, questa Corte ha escluso che la qualifica
di dirigente della Autorita' portuale possa essere acquisita  in  via
automatica, ai sensi dell'art. 2103 codice civile e dell'art. 6 legge
n. 190/1985. 
      29.  La  richiamata  ordinanza  ha  applicato  alla   Autorita'
portuale, in ragione della sua natura di ente pubblico non economico,
il principio secondo cui il passaggio dall'inquadramento  nelle  aree
funzionali  di'  una  amministrazione  pubblica  alla  qualifica   di
dirigente della stessa amministrazione e'  del  tutto  equiparato  al
reclutamento dall'esterno (Cass. sez. lav. 21 febbraio 2007 n. 4012). 
      30.  Di  tale  principio  e'  stata  rinvenuta  conferma  nella
specifica disciplina fissata dal decreto legislativo n. 165/2001  per
l'accesso ai ruoli della dirigenza pubblica privatizzata (art. 23  ed
articoli  da  28  a  29)  rispetto  alla   generale   disciplina   di
reclutamento  del  personale,  prevista  dall'art.  35  del  medesimo
decreto legislativo. 
      31. Si e' aggiunto che le Sezioni  Unite,  nelle  pronunce  qui
citate, hanno ascritto alla  fase  prodromica  regolata  dal  diritto
pubblico,  distintamente,  il  reclutamento  del  personale   ed   il
reclutamento  dei  dirigenti,  ritenendoli  entrambi  soggetti   allo
strumento concorsuale, in ossequio al disposto di'  cui  all'art.  97
Cost. (sent. n. 17930/2013, punto 11). 
      32. Si e' anche osservato che il testo dell'art. 6, comma  sei,
legge n. 84/1994 sostituito (successivamente ai fatti di  causa)  dal
decreto legislativo n. 169/2016, art. 7, comma 1 - a tenore del quale
il  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale   delle   istituite
Autorita' di Sistema Portuale e' assunto mediante procedure selettive
di natura comparativa,  secondo  principi  di  adeguata  pubblicita',
imparzialita', oggettivita' e trasparenza,  in  coerenza  con  quanto
stabilito dall'art. 10, comma  6 -  costituisce  enunciazione  di  un
principio ricavabile dal sistema gia' in epoca precedente. 
      33.  E'  stata,  in  definitiva,  accolta  per  l'accesso  alla
qualifica dirigenziale una interpretazione degli  articoli  6,  comma
due e 10, comma sei, legge n. 84/1994  orientata  al  rispetto  della
regola del concorso di cui all'art. 97 Cost. 
      34.  Ritiene  la  Corte  che   una   analoga   interpretazione,
costituzionalmente  conforme,  non  sia  predicabile  nella  ipotesi,
ricorrente in causa, in cui l'esercizio di mansioni superiori avvenga
nell'ambito dei  sistema  di  classificazione  professionale  operato
dalla contrattazione collettiva del personale dei  porti,  comune  ad
operai, impiegati e quadri. 
      35. Ed invero soltanto la qualifica dirigenziale  e'  connotata
da un  regime  normativo  speciale,  di  legge  e  di  contrattazione
collettiva (ai dirigenti  della  Autorita'  portuale  si  applica  il
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti  di  aziende
produttrici di  beni  e  di  servizi,  firmato  tra  Confindustria  e
Federmanager). 
      36. Inoltre, in caso di  passaggi  di  livello  nell'ambito  di
categorie non dirigenziali non viene in rilievo la specialita'  della
disciplina   di   reclutamento   dei   dirigenti    della    pubblica
amministrazione posta in luce da Cassazione n. 21484/2020. 
      37. Del resto, l'art. 10, comma sei, della legge n. 84/1994  ha
rinviato per la regolamentazione del rapporto di lavoro ai  contratti
collettivi nazionali di lavoro; come si e' detto, le parti collettive
nel contratto dei lavoratori dei porti, applicabile in  causa  -  sui
presupposto della piena operativita' dell'art. 2103 codice  civile  e
dall'art. 6 legge 13 maggio 1985 n. 190 (nel  testo  vigente  catione
temporis) - hanno fissato il periodo con  il  decorso  del  quale  la
assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva (sei mesi per  i
quadri e tre mesi per gli altri lavoratori). 
      38. L'opzione interpretativa sostenuta in ricorso - di ritenere
applicabile ai rapporto di  lavoro  dei  dipendenti  della  Autorita'
portuale l'art. 52 decreto legislativo n. 165/2001  -  collide,  poi,
con il testo dell'art. 6, comma due, legge n. 84/1994, che esclude la
applicazione alla Autorita' portuale delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  con  l'unica  eccezione  di  quanto  previsto  nel
successivo art. 23. 
      39. L'art. 6, anche nella versione successiva alla riforma  del
2016, non ha invece in alcun modo richiamato la regola  dell'art.  52
decreto legislativo n. 165/2001, che esclude promozioni automatiche. 
      40. Deve  dunque  affermarsi  che  l'assegnazione  di  mansioni
superiori,  con  l'unica  eccezione  della  dirigenza,  attiene  alla
gestione  del  rapporto  di'  lavoro  -  piuttosto   che   alla   sua
costituzione - per la quale l'art. 10, comma sei, legge n. 84/1994 fa
rinvio  alle  disposizioni  delle  leggi  sui  rapporti   di   lavoro
subordinato nell'impresa e del codice civile, libro V  (del  lavoro),
titolo  I  -  capi  II  e  III  e  titolo  H-  capo  I,  quest'ultimo
comprendente l'art. 2103 codice civile. 
      41. In conclusione,  la  disciplina  speciale  contenuta  negli
articoli 10, comma sei, e  2,  comma  due,  legge  n.  84/1994,  come
vigente ratione temporis, deve  essere  interpretata  nel  senso  che
dalla espressa esclusione  della  applicabilita'  dello  statuto  del
pubblico impiego contrattualizzato, dalla qualificazione del rapporto
di lavoro come di  diritto  privato  e  dal  rinvio  alla  disciplina
generale del rapporto di lavoro subordinato  nell'impresa  deriva  la
applicazione della regola di acquisizione automatica della  qualifica
superiore, di cui all'art. 2103 codice civile (con l'unica  eccezione
del passaggio alla qualifica dirigenziale). 
      42. Di qui il  sospetto  di  incostituzionalita'  delle  stesse
norme per violazione dell'art. 97 Cost. 
      43. Secondo  la  costante  giurisprudenza  costituzionale  (per
tutte: Corte costituzionale 17 marzo 2015 n. 37 e giurisprudenza  ivi
citata) nell'ambito di  un'amministrazione  pubblica  la  regola  del
concorso di cui all'art. 97 Cost. si applica non  solo  nel  caso  di
nuovo inquadramento nella qualifica dirigenziale di  dipendenti  gia'
in servizio ma anche  per  il  passaggio  ad  una  fascia  funzionale
superiore. 
      44. Anche in questo caso si verifica, infatti, l'accesso ad  un
nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate  sicche'
esso e' soggetto, quale  figura  di  reclutamento,  alla  regola  del
pubblico concorso. 
      45. Al concorso pubblico deve,  in  sostanza,  riconoscersi  un
ambito di applicazione ampio,  tale  da  non  includere  soltanto  le
ipotesi di  assunzione  di  soggetti  precedentemente  estranei  alle
pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento  di
dipendenti gia' in servizio (Corte costituzionale 13  settembre  2012
n. 217) 
      46. Inoltre, sempre per costante giurisprudenza  costituzionale
(tra le tante: Corte costituzionale, 2 dicembre 2021, nr .227;  Corte
costituzionale, 27 luglio  2020,  n.  166;  Corte  costituzionale  13
settembre 2012 n. 217 e giurisprudenza ivi citata), la  facolta'  del
legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso,
di cui all'art. 97 Cost., comma tre, deve essere delimitata  in  modo
rigoroso, potendo tali  deroghe  essere  considerate  legittime  solo
quando   siano   funzionali   esse   stesse   al    buon    andamento
dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e   straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a  giustificarle  e,  comunque,
sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il
personale  assunto  abbia   la   professionalita'   necessaria   allo
svolgimento dell'incarico. 
      47. In altri termini, se e' vero che il  legislatore  ordinario
puo' contemplare deroghe rispetto alla regola generale  del  pubblico
concorso, cio' deve avvenire entro i limiti  derivanti  dalla  stessa
esigenza di garantire il buon andamento  dell'amministrazione,  fermo
il necessario vaglio di ragionevolezza e  la  rigorosa  delimitazione
dell'area delle eccezioni al concorso (Corte costituzionale 6  luglio
2020, n. 133). 
      48. Le norme sospettate di  illegittimita'  costituzionale  non
sembrano rispondere ai principi di cui all'art. 97 Costituzione. 
      49. Nonostante la  natura  di  pubblica  amministrazione  della
Autorita' portuale, ente  pubblico  non  economico  con  funzione  di
regolazione dei servizi portuali, esse consentono in via generale - a
prescindere dal vaglio dei requisiti di professionalita' richiesti  e
dal ricorrere di una specifica esigenza pubblica- di accedere ad  una
qualifica  superiore  in  deroga  alla  regola   costituzionale   del
concorso, che riguarda anche  la  acquisizione  di  un  inquadramento
superiore. 
      50.  Ne'  sembra  idonea  a  giustificare,  sotto  il   profilo
costituzionale, la applicazione della regola di promozione automatica
ex art. 2103 codice civile la qualificazione del rapporto  di  lavoro
alle dipendenze della Autorita' portuale  come  rapporto  di  diritto
privato. 
      51. Tale qualificazione, per non essere  elusiva  della  regola
costituzionale del concorso pubblico, dovrebbe essa stessa rispettare
i limiti e le condizioni fissati al legislatore dalla  giurisprudenza
costituzionale nell' interpretare l'art. 97, comma tre, Cost. 
      52. La qualificazione come rapporti  interamente  regolati  dal
diritto privato riguarda, invece, tutti i  rapporti  di  lavoro  alle
dipendenze   della   Autorita'   portuale,   senza   una    specifica
delimitazione dell'area della eccezione alla regola  del  concorso  (
eccezione che deriva dalla applicazione dell'art. 2103 codice civile)
e senza alcun collegamento con una esigenza specifica e straordinaria
di buon andamento dell'amministrazione. 
      53. Il  giudizio  deve  essere  pertanto  sospeso  e  gli  atti
rinviati alla Corte costituzionale affinche' verifichi la  fondatezza
del dubbio di costituzionalita' in questa sede esposto