IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sezione prima Ha pronunciato la presente sentenza ex art. 60 del codice di procedura amministrativa; Sul ricorso numero di registro generale 430 del 2022, proposto da A. Z., rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo D'Angelo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia; Contro il Comune di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Marcella Tombesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Per l'annullamento previa sospensione del verbale n. ... della Commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Ascoli Piceno dell'8 giugno 2022, depositato il 9 giugno 2022 nel fascicolo del procedimento R.G. ... innanzi al T.A.R. Marche, che ha confermato la determinazione dirigenziale n. ... del ... del Servizio politiche abitative del Comune di Ascoli Piceno riguardante la formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'elenco definitivo dei non ammessi nella parte in cui include il sig. Z. A. nell'elenco dei non ammessi e della relativa comunicazione prot. n. ... del ... con il quale al ricorrente veniva comunicata l'esclusione. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice di procedura amministrativa; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto e Diritto 1. Il sig. Z. A., cittadino marocchino regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, risiede nel territorio marchigiano da molti anni (e precisamente dal 17 settembre 2004 al 12 novembre 2005 ad Ascoli Piceno, dal 12 novembre 2005 al 15 aprile 2015 a Castel di Lama, dal 14 aprile 2016 al 13 luglio 2017 a Castorano, dal 13 luglio 2017 ad oggi ancora ad Ascoli Piceno, in via ...). In considerazione di cio', egli presentava domanda al Comune di Ascoli Piceno per l'assegnazione di un alloggio E.R.P., in relazione al bando pubblicato dallo stesso comune il 28 ottobre 2020. In data ... gli veniva preannunciata l'esclusione dalla graduatoria e gli venivano chiesti chiarimenti, prontamente forniti. In data 31 gennaio 2022 veniva approvata la graduatoria provvisoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi e l'elenco definitivo dei concorrenti non ammessi, fra i quali ultimi figurava anche il sig. Z ... . L'esclusione dell'odierno ricorrente veniva disposta in quanto egli sarebbe risultato non in possesso del requisito «... della residenza nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi...» come previsto dell'art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale Marche n. 36/2005. L'esclusione veniva impugnata dal sig. Z ... con ricorso iscritto al N.R.G. ... di questo T.A.R.; in accoglimento della domanda cautelare, il Tribunale ordinava al Comune di Ascoli Piceno di riesaminare la domanda, fissando per la prosecuzione la Camera di consiglio del 22 giugno 2022. Il 9 giugno 2022 il Comune di Ascoli Piceno depositava, nell'ambito del predetto giudizio, il verbale n. ... della Commissione assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, recante la conferma dell'esclusione a seguito di rinnovata istruttoria. 2. Il sig. Z ..., in luogo di proporre motivi aggiunti al ricorso n. ... R.G., ha ritenuto di impugnare il provvedimento confermativo dell'esclusione con ricorso autonomo, a premessa del quale ha evidenziato l'impossibilita' di notificare l'atto ad almeno un controinteressato in quanto la graduatoria e' stata pubblicata anonimizzando i dati identificativi dei concorrenti ammessi, e chiedendo dunque di essere ammesso all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. 3. Si e' costituito in giudizio il Comune di Ascoli Piceno, eccependo preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito. Con ordinanza n. 515/2022 il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dettando i conseguenti adempimenti sia a carico del comune che, a pena di improcedibilita' del ricorso, dell'interessato e fissando per la prosecuzione la Camera di consiglio del 6 dicembre 2022. L'incombente e' stato assolto nel termine stabilito dal Tribunale. Alla Camera di consiglio del 6 dicembre 2022 il Collegio, confermando l'intento gia' espresso nella citata ordinanza n. 515/2022 circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 c.p.a., ha dato avviso alle parti della possibilita' di definire il giudizio in questa sede con sentenza resa in forma immediata, non riscontrando opposizioni o riserve. 4. Con la presente sentenza non definitiva il Collegio ritiene di poter decidere solo uno dei motivi di ricorso, mentre per quanto concerne la questione dedotta in via logicamente subordinata la decisione della causa non puo' prescindere dall'incidente di costituzionalita' dell'art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale Marche n. 36/2005 (circa la possibilita' che la c.d. sentenza breve possa decidere anche solo una parte della controversia si veda la sentenza di questo Tribunale n. 56/2020). 5. Questo impone al Tribunale di esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dalla difesa comunale in merito all'inammissibilita' del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del bando di concorso e, quantomeno, per omessa impugnazione della lex specialis. Tali eccezioni vanno disattese alla luce delle seguenti considerazioni. 5.1. Partendo dal secondo profilo evidenziato dalla difesa comunale, l'eccezione e' infondata in quanto, in disparte il tenore letterale del ricorso (ed in particolare dell'epigrafe e delle conclusioni), in realta' le censure di parte ricorrente si appuntano tanto sulla norma di legge regionale che sulla (identica) clausola del bando. Pertanto, e seppure il difensore del ricorrente non ha utilizzato la tralatizia formula «...tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti...» (formula che, peraltro, non e' di per se' dirimente) ed ha utilizzato una tecnica redazionale che e' piu' attagliata al rito processuale civile, nella sostanza il bando e' da considerare oggetto di gravame. Ma, ad ogni buon conto, va considerato che, secondo un orientamento giurisprudenziale che il Tribunale non condivide del tutto ma che e' comunque diffuso (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sezione IV, decisione n. 109/1996), nel processo amministrativo e' ritenuta inammissibile la proposizione di una questione di legittimita' costituzionale «secca», essendo onere del ricorrente impugnare un qualsiasi atto che faccia in qualche modo applicazione della norma sospetta di incostituzionalita' e, in quella sede, dedurre la questione di costituzionalita'. Ebbene, in questo caso il sig. Z. ... ha utilizzato proprio tale strategia processuale, avendo impugnato un provvedimento che applica in sostanza (e sia pure con l'intermediazione di un regolamento comunale) la norma regionale in argomento e dunque il ricorso, sotto questo profilo, va ritenuto ammissibile. 5.2. Quanto al primo profilo su cui poggiano le presenti eccezioni, e ribadite le conclusioni di cui al precedente paragrafo, va invece osservato che: il ricorrente assume di essere comunque in possesso del requisito della stabile residenza almeno quinquennale nel territorio regionale; pertanto, laddove il Tribunale condividesse le relative censure, il ricorso andrebbe accolto solo per questo profilo e la questione relativa alla legittimita' della clausola del bando e della presupposta norma regionale diverrebbe irrilevante; per tali ragioni il bando non andava impugnato tempestivamente, la lesivita' essendosi manifestata solo nel momento in cui l'amministrazione ha ritenuto insussistente il requisito in parola. 5.3. Da ultimo va chiarito che l'interesse ad agire del ricorrente non riguarda solo il presente bando, ma anche quelli che il Comune di Ascoli Piceno emanera' nei prossimi anni; infatti, ai sensi dell'art. 14, lettera A) Condizioni soggettive, n. 9), del regolamento comunale sull'assegnazione degli alloggi E.R.P., e' prevista l'attribuzione di un massimo di cinque punti anche per la «...presenza continuativa nelle graduatorie...», di talche', anche se non fosse assegnatario di un alloggio a valere sul presente bando, il sig. Zennayi ha interesse a rientrare in graduatoria al fine di ottenere, nelle future selezioni, il punteggio de quo. 6. Cio' detto, e passando a trattare della questione relativa alla residenza, in punto di fatto dagli atti di causa e dal procedimento di riesame disposto dal T.A.R. nell'ambito del connesso giudizio n. 249/2022 R.G. emerge che: in primo luogo, la Questura di Ascoli Piceno ha chiarito che la comunicazione datata 24 marzo 2022, prot. n. 14169 (che il ricorrente ritiene pienamente probatoria della continuita' residenziale) si basava sulla sola consultazione degli archivi interni relativi alle istanze di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, precisando altresi' di non detenere alcuna documentazione che comprovi il requisito della continuita' residenziale; in secondo luogo, il sig. Z. ... era stato cancellato dai registri anagrafici del Comune di Castel di Lama dal 15 aprile 2014 (ma sembrerebbe che in realta' l'interessato abbia di fatto lasciato il Comune gia' dal 2012). In sede di audizione personale del difensore avv. D'Angelo il Comune ha invitato il ricorrente a produrre eventuale altra documentazione probatoria, la quale e' consistita unicamente in: i) un certificato di ricovero presso una struttura sanitaria di San Benedetto del Tronto dal maggio al luglio 2016; ii) una dichiarazione di un cittadino macedone che attesta di averlo ospitato presso la propria abitazione in Ascoli Piceno fra il 2015 e il 2016; iii) un verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dello stato di invalido civile datato 30 maggio 2012. La Commissione Alloggi, alla luce di tali elementi, ha ritenuto che: la comunicazione della Questura enfatizzata in ricorso non ha alcuna valenza probatoria, e cio' proprio a seguito dei chiarimenti forniti dalla stessa Questura; il verbale della visita collegiale del maggio 2012 e' del tutto irrilevante, visto che esso risale ad un periodo in cui la residenza anagrafica a Castel di Lama era incontestata; analogamente irrilevante e' il ricovero del 2016, visto che all'epoca il ricorrente era gia' iscritto all'anagrafe di Castorano ed aveva dunque riacquistato la «regolarita' anagrafica» della residenza dalla precedente irreperibilita'; la dichiarazione di ospitalita' del cittadino macedone non ha alcun valore probatorio. Il Collegio ritiene corretto l'operato della Commissione, visto che, data la delicatezza della materia (che investe un bisogno primario di cittadini appartenenti a classi sociali disagiate), considerata la conseguente necessita' di assicurare la parita' delle armi a tutti i concorrenti e dovendosi evitare possibili abusi (soprattutto con riguardo alla posizione di cittadini extracomunitari, i quali, come e' noto, sono soggetti a notevole «mobilita'» sul territorio nazionale, in relazione alle opportunita' lavorative che molto spesso si presentano loro), il requisito della residenza deve essere dimostrato attraverso le risultanze dei registri anagrafici comunali, salvo che non si sia in presenza di altre attestazioni ufficiali aventi il medesimo valore probatorio. E cosi', ad esempio, potrebbero rilevare periodi trascorsi in stato di detenzione oppure ricoveri ospedalieri di lunga durata debitamente certificati oppure dichiarazioni di ospitalita' che siano state pero' presentate tempestivamente al comune e/o all'Autorita' di P.S. Nella specie, la dichiarazione di ospitalita' del cittadino macedone (sulla cui veridicita' non si discute in questa sede) non possiede alcuna valenza probatoria per il semplice fatto che essa e' datata 6 giugno 2022 e non e' suffragata da alcun elemento che possa in qualche modo confermarla. Peraltro, la dichiarazione riguarda, genericamente, il periodo «... tra il 2015 e il 2016...» (per cui essa non coprirebbe comunque il periodo che va dal 15 aprile al 31 dicembre 2014) e dal suo tenore letterale sembra emergere che l'ospitalita' sia stata in realta' intermittente (il cittadino macedone afferma infatti di avere ospitato «...spesso...» il ricorrente). In parte qua, dunque, il ricorso va respinto. 7. Passando invece a trattare della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale n. 36/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, la stessa diviene rilevante una volta respinto il predetto motivo di ricorso. La norma in questione, come integrata dall'art. 13 della legge regionale Marche n. 49/2018, prevede, per quanto di interesse, che «1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti: a) [ ...] a-bis) avere la residenza o prestare attivita' lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi...». Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che la Corte costituzionale, occupandosi di norme analoghe previste da altre leggi regionali (si veda, per tutte, la sentenza n. 44 del 2020), ha avuto modo di statuire che: «...il diritto all'abitazione «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» ed e' compito dello Stato garantirlo, contribuendo cosi' «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignita' umana» (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benche' non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010) e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi «bene di primaria importanza» (sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009) ....» e che «... L'edilizia residenziale pubblica rientra ... nell'ambito dei «servizi sociali» di cui all'art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e all'art. 128, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ... »; «... i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento - fra finalita' del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari - e' operato ... secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto»; «Nel caso in esame, l'esito di tale verifica conduce a conclusioni di irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP. Se infatti non vi e' dubbio che la ratio del servizio e' il soddisfacimento del bisogno abitativo, e' agevole constatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione (sentenze n. 166 del 2018 e n. 168 del 2014). Parallelamente, l'esclusione di coloro che non soddisfano il requisito della previa residenza quinquennale nella regione determina conseguenze incoerenti con quella stessa funzione. Mentre si possono immaginare requisiti di accesso sicuramente coerenti con la funzione - l'esclusione dal servizio, ad esempio, dei soggetti che dispongono gia' di un proprio alloggio idoneo si pone in linea con la sua ratio, che e' appunto quella di dotare di un alloggio chi ne e' privo - risulta con essa incongrua l'esclusione di coloro che non abbiano risieduto nella regione nei cinque anni precedenti la domanda di alloggio, non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare. Il requisito stesso si risolve cosi' semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli). Cio' e' incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli (sentenza n. 107 del 2018, che cita l'art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000)»; «Non e' idoneo a superare la descritta incoerenza l'argomento [...] secondo cui il requisito della residenza protratta per piu' di cinque anni servirebbe «a garantire un'adeguata stabilita' nell'ambito della regione prima della concessione dell'alloggio» di edilizia residenziale pubblica, cioe' di un «beneficio di carattere continuativo». La previa residenza ultraquinquennale non e' di per se' indice di un'elevata probabilita' di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben piu' significativi altri elementi sui quali si puo' ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialita'. In altri termini, la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale e' la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il «rischio di instabilita'» del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilita' di permanenza per il futuro. In ogni caso, si deve osservare che lo stesso «radicamento» territoriale, quand'anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. Data la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica, e' irragionevole che anche i soggetti piu' bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perche' non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilita'. La prospettiva della stabilita' puo' rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria [...] ma non puo' costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio, giacche' ne risulterebbe negata in radice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica. Questa Corte ha gia' osservato che, «a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed e' un requisito che ciascun soggetto puo' soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che puo' precludere in concreto a un determinato soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non e' piu' residente)», con la conseguenza che le norme che introducono tale requisito vanno «vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza» (sentenza n. 107 del 2018)» (considerazioni analoghe, secondo la Corte, valgono anche per il requisito previsto in alternativa dalle norme in commento, ossia lo svolgimento di attivita' lavorativa nel territorio regionale per almeno cinque anni consecutivi, ma nella specie tale requisito non viene in rilievo, visto lo stato di invalidita' al 100% del sig. ...); sono pertanto incostituzionali, per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, e con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, norme regionali che fissano il requisito della residenza (o dell'occupazione) ultraquinquennale nel territorio regionale come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. 8. Il Tribunale, in considerazione del fatto che la norma regionale delle Marche oggetto del presente giudizio contiene una previsione che ricalca esattamente quelle analoghe gia' piu' volte censurate dalla Corte costituzionale, non puo' che condividere le considerazioni del Giudice delle leggi riportate supra e pertanto, sulla base di tali argomenti, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale Marche n. 36/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. In conclusione, dunque, il ricorso va in parte respinto, mentre per la restante parte il giudizio va sospeso fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della decisione della Corte costituzionale sulla questione indicata, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e 80 del codice di procedura amministrativa ed all'art. 295 del codice di procedura civile. Ogni ulteriore decisione, nel merito e sulle spese, e' riservata al definitivo.