IL GIUDICE DI PACE DI FORLI' 
 
    Il giudice di pace, nella persona dell'avv. Guglielmo Giuliano, a
scioglimento della riserva  formulata  all'udienza  del  25  novembre
2022; 
    Nel ricorso avverso l'ordinanza di revoca della patente di  guida
promosso  da  A...  E...contro  Prefettura  di   Forli'   Cesena   ha
pronunciato  la  seguente  ordinanza,  il  ricorrente   ha   proposto
opposizione avverso l'ordinanza di  revoca  della  patente  di  guida
n. ... emessa dal Prefetto di Forli' Cesena  in  data  in  forza  del
verbale n. ... del... con il quale  la  polizia  stradale  di  Forli'
aveva  accertato e contestato al ricorrente la  violazione  dell'art.
213, comma 8, c.d.s. dal momento che il ricorrente  medesimo  si  era
messo alla guida del veicolo  tg.  ....,  di  cui  aveva  assunto  la
custodia, nonostante  detto  veicolo  fosse  sottoposto  alla  misura
cautelare del sequestro amministrativo, giusta  verbale  n.  ...  del
....della Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare, emesso  per  la
violazione dell'art. 193,comma 2, c.d.s. 
    Il ricorrente impugnando l'ordinanaza ingiunzione  del  Prefetto,
sopra   richiamata,   ha   sollevato   questione   di    legittimita'
costituzionale  dell'art.   213,   comma   8,   decreto   legislativo
n. 285/1992 e ss.mm per contrasto con l'art. 3 della  Costituzione  e
per violazione del principio del «ne bis in idem». 
    Si  osserva  che  effettivamente  l'art.  213,  comma  8,  citato
prevede: 
    «Il soggetto che ha assunto la  custodia  il  quale,  durante  il
periodo in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto  al  sequestro,  circola
abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi  circolino
abusivamente e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 1.984 ad euro  7.937.  Si  applica  la  sanzione
amministrativa accessoria della revoca  della  patente.  L'organo  di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo  trasporto
presso uno dei soggetti di cui all'articolo  214-bis. Il  veicolo  e'
trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri
per l'erario. 
    Pertanto,  l'autore  della  condotta  descritta  dalla  norma  e'
soggetto alla sanzione pecuniaria,  alla  sanzione  accessoria  della
revoca della patente di guida e, inoltre, il veicolo  di  cui  ha  la
custodia  viene  trasferito  in  proprieta'  ad  uno   dei   soggetti
individuati dall'art. 214-bis c.d.s. Queste ultime conseguenze  della
violazione sono previste in via automatica. 
    Cio' premesso si dubita della costituzionalita' della  norma  per
il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Infatti, se e' vero che la sanzione accessoria della revoca della
patente e' prevista con finalita' preventiva  e  di  deterrenza  allo
scopo di scongiurare il rischio  della  circolazione  abusiva  di  un
veicolo  posto  sotto  sequestro  amministrativo,  si  ritiene   tale
sanzione  eccessivamente   afflittiva   e   sproporzionata   rispetto
all'effettiva  offensivita'  della  fattispecie  sanzionata   e   con
riferimento alle condotte - per le  quali  e'  prevista  la  sanzione
accessoria della revoca della patente - che si presentano, almeno  in
astratto, molto piu'  gravi  per  il  pericolo  che  ne  deriva  alla
sicurezza della circolazione e all'incolumita' dell'individuo. 
     Va infatti tenuto presente che la ratio della norma  di  cui  si
chiede  il  sindacato  di   costituzionalita'  risiede  nella  tutela
dell'osservanza degli obblighi del  custode  a  cui  e'  affidato  il
veicolo posto sotto sequestro. 
    Quale tertium comparationis,  valga  il  richiamo  all'art.  186,
comma 2, del codice  della  strada  che  nelle  tre  fattispecie  ivi
sanzionate a diverso livello (tutte da ritenersi piu' gravi di quella
oggetto della presente controversia e, peraltro, le  ipotesi  di  cui
alla lettera b) ed  alla  lettera  c)  costituiscono  fattispecie  di
reato), pur rappresentando degli obiettivi pregiudizi alla  sicurezza
della circolazione di gravita' crescente, sono punite con la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida. Solo l'  ipotesi
piu'  grave  di  cui  alla  lettera  c),  unitamente   all'aggravante
dell'aver provocato un incidente stradale di cui al comma 2-bis o  in
caso di recidiva o per le qualita' soggettive del trasgressore  (art.
186-bis), comporta la revoca della patente di guida. 
    Pertanto,  si  puo'  agevolmente  concludere  che,  a  fronte  di
fattispecie obiettivamente molto piu'  gravi  di  quella  oggetto  di
esame, cioe' aver contravvenuto all'obligo di  custodia  mediante  la
messa in circolazione del veicolo sequestrato, ipotesi  di  ben  piu'
lieve gravita', e' prevista la piu' severa delle sanzioni  accessorie
quale e' la revoca  della patente di guida, con  la  possibilita'  di
conseguirne una nuova solo dopo due anni. 
    La sanzione della revoca deve  ritenersi,  inoltre,  ancora  piu'
afflittiva laddove prevede un'applicazione assolutamente  automatica,
senza che il giudice possa  valutare  in  concreto  la  condotta  del
trasgressore,  consentendogli  una  graduazione  della  sanzione   da
applicare (sotto questo profilo, la sanzione della sospensione  della
patente di guida da un periodo minimo  ad  uno  massimo  risulterebbe
idonea ad adeguare la fattispecie astratta al caso concreto da  parte
di chi ne deve curare l'applicazione). 
    Del resto, nella fattispecie del rifiuto di assumere la  custodia
di cui allo stesso art. 213  c.d.s.,  al  comma  5,  e'  prevista  la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da l a 3
mesi. Vi e', quindi, il dubbio che vi sia contrasto  della  norma  di
legge sottoposta al  sindacato  di  legittimita'  costituzionale  con
l'art. 3 della Costituzione. 
    Come  detto,  la  previsione  dell'art.  213,  comma   stabilisce
l'applicazione automatica di una  sanzione  accessoria  prevista  per
condotte affatto eterogenee e connotate da un maggiore disvalore. 
    Cio' contrasta con il principio  di  uguaglianza  che  impone  di
trattare in modo  diverso  condotte  o  situazioni  differenti,  come
innumerevoli pronunce della Corte Costituzionale hanno stabilito.  Ne
deriva che la disposizione censurata  (art.  213,  comma  8,  secondo
periodo, «Si applica la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
revoca   della   patente»)   si   presenta   come   irragionevole   e
sproporzionata nella parte in  cui  prevede  la  sanzione  accessoria
della revoca della patente di guida in luogo della sospensione  della
patente di guida, o, in alternativa, ove la  stessa  non  prevede  il
potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della  gravita'
del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida. 
    Un  simile  ragionamento  e'   stato   effettuato   dalla   Corte
costituzionale gia' con riferimento all'art. 222, comma 2, c.d.s. con
la nota sentenza n. 88/2019, la quale, pur esprimendosi in materia di
sanzione  amministrativa  della  revoca  della   patente   di   guida
conseguente a reati, ha ritenuto: «[.  .]  Invece,  per  la  sanzione
amministrativa  della  revoca  della  patente  di  guida  vi  e'   un
indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce  possibile
indice di disparita' di trattamento e irragionevolezza intrinseca. 
    In generale, questa Corte (sentenza n. 50 del 1980) ha  affermato
che «in linea  di  principio,  previsioni  sanzionatorie  rigide  non
appaiono ... in armonia con il  "volto  costituzionale"  del  sistema
penale, ed il dubbio d'illegittimita' costituzionale  potra'  essere,
caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito
sanzionato e per la  misura  della  sanzione  prevista,  quest'ultima
appaia ragionevolmente ''proporzionata" rispetto all'intera gamma  di
comportamenti  riconducibili allo specifico tipo di reato». 
    Piu' recentemente, tali principi sono stati  ribaditi  da  questa
Corte (sentenza n.  222 del  2018)  che,  con  riferimento  ai  reati
fallimentari, ha evidenziato  che  la  gravita' dei  fatti  concreti,
riconducibili  alle  fattispecie  penali,  puo'  essere  marcatamente
differente, censurando proprio  la  «rigidita'  applicativa»  di  una
sanzione accessoria fissa. 
    In particolare, un profilo  di  irragionevolezza  e'  gia'  stato
rilevato da questa Corte in un'ipotesi di automatismo della  «revoca»
amministrativa della patente di guida, prevista dall'art. 120,  comma
2, cod strada (sentenza n. 22 del 2018). 
    Orbene, nell'art. 222 cod. strada  l'automatismo  della  risposta
sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarita' del caso,
puo' giustificarsi solo per  le  piu'  gravi  violazioni  contemplate
dalle  due  citate  disposizioni,  quali   previste,   come   ipotesi
aggravate, sanzionate con le pene  rispettivamente  piu'  gravi,  dal
secondo e dal  terzo  comma  sia  dell'art.  589-bis,  sia  dell'art.
590-bis cod. pen. Porsi alla guida  in  stato  di  ebbrezza  alcolica
(oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo
comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto
l'effetto di  stupefacenti  costituisce  un  comportamento  altamente
pericoloso per la vita e l'incolumita' delle persone, posto in essere
in  spregio  del  dovuto  rispetto  di  tali  beni  fondamentali;  e,
pertanto,  si  giustifica  una  radicale  misura  preventiva  per  la
sicurezza stradale consistente nella  sanzione  amministrativa  della
revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio  stradale,  sia  di
lesioni personali gravi o gravissime. 
    Al  di  sotto  di  questo  livello  vi  sono  comportamenti   pur
gravemente  colpevoli,  ma  in  misura  inferiore  sicche'   non   e'
compatibile con i  principi  di  eguaglianza  e  proporzionalita'  la
previsione della  medesima  sanzione  amministrativa.  In  tal  caso,
l'automatismo della sanzione amministrativa piu' non  sigiustifica  e
deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. [. ..]». 
    Il caso affrontato in detta sentenza  puo'  essere  assimilato  a
quello  di  specie  in  relazione  alle  considerazioni  in  tema  di
automatismo della applicazione  della  sanzione  della  revoca  della
patente e di soluzione adottata  dalla  stessa  Corte  costituzionale
(sentenza cd. «manipolati va» additiva). La questione  e'  rilevante,
giacche' dalla sua soluzione dipende evidentemente la decisione della
controversia, non  essendovi  altre  possibili  soluzioni  giuridiche
adottabili neppure in via interpretativa,  e  non  e'  manifestamente
infondata per le ragioni sopra esposte.