Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  nell'interesse  del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (cod.  fiscale
80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi  n.  12
e'   domiciliato   (numero   fax   06.96.51.40.00,   indirizzo    PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  nei  confronti  de  la   Regione
Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,
per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  23
della legge regionale 30 novembre 2022, n. 30, recante  «Assestamento
e variazione al bilancio di previsione  per  l'esercizio  finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024», pubblicata nel B.U.R.  Puglia  n.  131
del 1° dicembre 2022 in virtu' della deliberazione del Consiglio  dei
ministri in data 30 gennaio 2023. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    La Regione Puglia ha  emanato  la  legge  regionale  in  epigrafe
indicata, il cui art. 23 (rubricato  «Indirizzi  applicativi  di  cui
alla delib. G.R. n. 736  del  16  maggio  2017»)  cosi'  testualmente
dispone: 
      «1. Vista la conformazione morfologica della Regione Puglia che
presenta un territorio lungo e densamente  popolato  solo  in  alcuni
centri, con diverse realta' territoriali ubicate in zone disagiate  e
scarsamente popolate, il valore soglia di efficienza  delle  duecento
mila  prestazioni  che  le  strutture  private   accreditate   devono
garantire   ai   fini    della    contrattualizzazione    all'interno
dell'aggregazione secondo il modello A) e' riferito alla aggregazione
e non gia' alla singola struttura. 
      2. Le strutture che si evolvono o si sono gia' evolute verso il
modello B1) mantengono i tetti di  spesa  gia'  assegnati  nel  corso
dell'anno   2022,   a   condizione   che   mantengano   i   requisiti
organizzativi, fatte salve eventuali dimissioni per ragioni di limiti
di eta'». 
    In sostanza, la disposizione di  cui  al  comma  1  dell'art.  23
applica il requisito del «valore-soglia» di 200.000  prestazioni/anno
previsto per i laboratori di analisi (in virtu' dell'Accordo in  data
23 marzo 2011 sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni,  su  cui
piu' diffusamente infra) al fine dell'accreditamento istituzionale al
Servizio  sanitario  nazionale  e  dell'aggregazione  delle  relative
strutture  sanitarie,  anziche'  per   singola   struttura,   facendo
riferimento alle condizioni orografiche e demografiche della  regione
pugliese. 
    Tale previsione contrasta, nei termini che si vanno di seguito ad
esplicare, con l'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione,  e  con
l'art. 1, comma 796, lettera o),  della  legge  n.  296/2006,  e  con
l'art. 29 del decreto-legge  n.  73/2021  (convertito  con  legge  n.
106/2021), quali norme interposte. 
    Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di  doverla
impugnare, ed a tanto in effetti si  provvede  mediante  il  presente
ricorso. 
 
                          Motivo di diritto 
 
    Contrasto dell'art. 23, comma 1, della legge regionale Puglia  n.
30/2022 con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonche'  con
l'art. 1, comma 796, lettera o),  della  legge  n.  296/2006,  e  con
l'art. 29 del decreto-legge  n.  73/2021  (convertito  con  legge  n.
106/2021), quali norme interposte. 
    1. La norma regionale che qui si impugna impinge l'ampia tematica
della riorganizzazione  della  rete  di  offerta  di  diagnostica  di
laboratorio, finalizzata ad attivare meccanismi di reale aggregazione
fra strutture,  allo  scopo  di  realizzare  un  miglioramento  della
qualita' complessiva, oltre che un incremento  dell'efficienza  delle
strutture coinvolte, nonche' l'uso ottimale delle risorse pubbliche. 
    A tale riguardo, occorre  ricordare  che  l'art.  1,  comma  796,
lettera o), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per  il  2007)
ha da tempo previsto quanto segue: 
      «Per garantire il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  per  un  patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha  espresso
la propria condivisione: (...) o) (...) le regioni provvedono,  entro
il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione  della
rete  delle  strutture  pubbliche  e  private  accreditate   eroganti
prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio,  al  fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti
con i processi  di  incremento  dell'efficienza  resi  possibili  dal
ricorso a metodiche automatizzate. ( ... )». 
    Tale disposizione ha trovato attuazione tramite apposito  accordo
sancito il 23 marzo 2011 in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano (c.d. Conferenza Stato - Regioni: Rep. atti n. 61  /CSR),  il
quale  ha  approvato  il  documento  denominato   «Criteri   per   la
riorganizzazione  delle   reti   di   offerta   di   diagnostica   di
laboratorio», condiviso appunto  tra  Stato  e  regioni,  e  divenuto
quindi cogente per tutte  le  amministrazioni  regionali,  competenti
alla organizzazione e gestione dei rispettivi SS.S.R.. 
    Tale documento: 
      da  un  lato,  e'  stato  adottato  al   dichiarato   fine   di
corrispondere  alla   esigenza   di   «aumentare   le   esigenze   di
standardizzazione, di  confrontabilita'  dei  risultati,  nonche'  di
omogeneita' dei livelli di riferimento e dei criteri interpretativi»,
nel presupposto che, «in carenza di queste condizioni, la spesa sara'
destinata ad aumentare  in  modo  inappropriato  per  ripetizione  di
esami, tempi di risposta ed errori», e ritenendo che «la  risposta  a
questi problemi e' un diverso sistema di  governance  clinica  basato
sulla creazione di reti  e  di  network  di  strutture,  pubbliche  e
private, che siano in grado di  dare  risposte  coerenti  ai  bisogni
clinici dei cittadini, sia in regime di ricovero  che  ambulatoriale»
(cfr. pag. 1); 
      sotto  altro  profilo,  al  parimenti   dichiarato   scopo   di
perseguire «il superamento  della  frammentazione  per  garantire  la
qualita'  delle  prestazioni»  (cfr.  pag.  1),  ha  introdotto,  tra
l'altro, la previsione per cui, «nei criteri di  accreditamento  [dei
laboratori di diagnostica] dovra' essere prevista una  soglia  minima
di attivita', al  di  sotto  della  quale  non  si  puo'  riconoscere
l'idoneita'  al  riconoscimento  di  produttore   accreditato   e   a
contratto. La soglia minima proposta come riferimento e' di un volume
di  attivita'  di  200.000  esami  di  laboratorio   complessivamente
erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service» (cfr. pag. 3). 
    2. Piu' di  recente,  l'art.  29  del  decreto-legge  n.  73/2021
(convertito con legge n. 106/2021), rubricato «Incentivo al  processo
di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio  sanitario
nazionale», ha disposto quanto segue (sottolineati nostri): 
      «1. Al  fine  di  adeguare  gli  standard  organizzativi  e  di
personale ai processi di incremento  dell'efficienza  resi  possibili
dal ricorso a metodiche  automatizzate,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano  favoriscono  il  completamento  dei
processi di riorganizzazione della rete delle strutture  pubbliche  e
private  accreditate  eroganti  prestazioni   specialistiche   e   di
diagnostica di  laboratorio,  attivati  mediante  l'approvazione  dei
piani previsti dall'art. 1, comma 796, lettera  o),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli
istituti  di  ricerca  con  comprovata  esperienza  in   materia   di
sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e  2022,
le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
riconoscere  alle  strutture  che  si  adeguano  progressivamente  ai
predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, alfine di  garantire
la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio  e  di
prestazioni  specialistiche  o  di  5.000  campioni  analizzati   con
tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con  provvedimento  della
regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al
comma 2. 
      2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 1,  alle  regioni  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano e' assegnato, a  valere
sulle risorse di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23
novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e di 23 milioni di euro per  l'anno  2022,  al  cui  riparto  si
provvede con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
      3. Le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione  dei  livelli  di
assistenza, di cui all'art. 9 dell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  data  23  marzo  2005,   il
cronoprogramma di cui  al  comma  1  ai  fini  degli  adempimenti  di
competenza in  materia  di  accesso  alla  quota  premiale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,  n.
191. L'erogazione delle risorse di cui  al  comma  2  e'  subordinata
all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di  cui  al
primo periodo e alla relativa positiva attuazione». 
    3. All'anzidetta disposizione di legge del  2021  e'  stata  data
attuazione attraverso il decreto ministeriale Salute del 30  dicembre
2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
1° marzo 2022,  n.  50,  rubricato  «Ripartizione  dell'incentivo  al
processo di riorganizzazione della rete dei laboratori  del  Servizio
sanitario  nazionale»),  il  quale,  nel  provvedere  alla  anzidetta
ripartizione: 
      ha espressamente  richiamato  in  premessa  «l'Accordo  sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2011 (Rep. atti
n. 61/CSR), con cui e' stato  approvato  il  documento  contenente  i
criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica  di
laboratorio,  come  peraltro  gia'  prescritto  a  livello  normativo
dall'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, nella  parte  in  cui  espressamente  prevede  che  "le  regioni
provvedono entro il  28  febbraio  2007  ad  approvare  un  piano  di
riorganizzazione della rete di strutture di laboratorio  pubbliche  e
private  accreditate  eroganti  prestazioni   specialistiche   e   di
diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento  degli  standard
organizzativi e di personale coerenti con i  processi  di  incremento
dell'efficienza   resi   possibili   dal    ricorso    a    metodiche
automatizzate"»; 
      ha ricordato, sempre in relazione all'Accordo Stato  -  Regioni
del  23  marzo  2011,  che  i  criteri  della  riorganizzazione   ivi
contemplati, «che devono essere seguiti nel processo di riordino e di
aggregazione, prevedono il  raggiungimento  della  soglia  minima  di
efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al netto dei  prelievi),
sulla base della quota di produzione resa dalle singole strutture  di
laboratorio, sia rendicontate in  proprio  che  fornite  in  service»
(sottolineato nostro); 
      ha chiarito inoltre - all'art. 2, lettera b) -  la  definizione
di produzione» di una struttura  pubblica  o  privata  accreditata  e
contrattualizzata con il Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)»,  per
tale  dovendosi  intendere  «il  volume  di  esami  analizzati,   sia
rendicontati in proprio che forniti in service, comprensiva anche  di
esami erogati in  regime  privatistico  e  non  posti  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale». 
    4. Dalla normativa statale sin qui richiamata, e dalla disciplina
attuativa datane con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 2011
e con il decreto ministeriale Salute del  30  dicembre  2021,  emerge
dunque che la soglia  minima  annuale  di  prestazioni  richieste  ai
laboratori di diagnostica, e' divenuta al  tempo  stesso  presupposto
per  la  riorganizzazione  della  rete  e  requisito  per   mantenere
l'accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario nazionale. 
    Detta soglia minima prevista dal legislatore statale e' - appunto
-  di  un  volume  di  attivita'  di  200.000  esami  di  laboratorio
complessivamente erogati/anno, ed e' da intendersi come riferita alla
attivita'  di   ciascuna   singola   struttura   sanitaria   erogante
prestazioni di diagnostica di laboratorio. 
    E'  appena  il  caso  di  evidenziare   che   il   processo   «di
riorganizzazione della  rete  delle  strutture  pubbliche  e  private
accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di  diagnostica  di
laboratorio» - in origine previsto dal richiamato art. 1, comma  796,
lettera o), della legge  n.  296/2006,  quale  obbligo  imposto  alle
singole regioni e province autonome  gestrici  di  SS.S.R.,  e  dipoi
incentivato con successivi interventi normativi di settore  (tra  cui
il richiamato art. 29  del  decreto-legge  n.  73/2021,  che  ha  tra
l'altro previsto la destinazione di specifiche  risorse  pubbliche  a
tal  fine)  -  costituisce  un  principio  fondamentale   posto   dal
legislatore statale  al  fine  dell'efficientamento  complessivo  del
Servizio sanitario nazionale, secondo le  direttrici  evidenziate  in
sede di Accordo Stato - Regioni del 23 marzo 2011. 
    5. La disposizione  della  legge  regionale  qui  impugnata,  nel
prevedere  che  l'anzidetta  soglia  di   200.000   prestazioni/anno,
definito come  «valore  soglia  di  efficienza  delle  duecento  mila
prestazioni che le strutture private accreditate devono garantire  ai
fini della contrattualizzazione all'interno dell'aggregazione», possa
essere «riferito alla aggregazione e non gia' alla singola struttura»
(cosi' testualmente). 
    Essa si pone dunque in frontale contrasto con tutte le previsioni
normative dianzi richiamate (del 2006 e del 2021), e con l'attuazione
che di esse e' stata data, in primo luogo con il  richiamato  Accordo
Stato - Regioni del 23 marzo 2011, che ha appunto previsto la  soglia
minima di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno,
e da ultimo con il decreto ministeriale Salute del 30 dicembre  2021,
il quale - come anticipato - ha parimenti  chiarito  che  la  «soglia
minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni» vada calcolata
«sulla base della quota di produzione resa dalle singole strutture di
laboratorio». 
    Trattasi,  con  ogni  evidenza,  per  le   ragioni   piu'   sopra
dettagliate,  di  disposizioni  e  prescrizioni   che   costituiscono
principi fondamentali posti dal  legislatore  statale  nella  materia
concorrente della «tutela della salute» di cui  all'art.  117,  terzo
comma, della  Costituzione:  ad  esso  e'  dunque  da  ascriversi  il
principio fondamentale secondo cui la soglia minima di attivita'  dei
laboratori di diagnostica (fissata per  perseguire  l'efficienza  del
settore) deve essere riferita  a  ciascuna  struttura  sanitaria,  in
ragione delle ripercussioni,  in  sede  applicativa,  che  lo  stesso
principio ha in termini di  efficienza  del  sistema,  ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse strumentali  e  risparmio  sui  costi  di
gestione del Servizio sanitario nazionale.