LA CORTE DEI CONTI 
             Sezione regionale di controllo per il Lazio 
 
    Antonio Mezzera, Presidente; 
    Laura d'Ambrosio, componente; 
    Francesco Sucameli, componente relatore; 
    Ottavio Caleo, componente; 
    Marinella Colucci, componente; 
    Nel giudizio ai sensi degli articoli 20 della legge n.  243/2012,
243-quater, comma 7, del Tuel, 148-bis del Tuel e 11,  comma  6,  del
codice di giustizia contabile sul Piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale (Prfp) e lo stato  degli  equilibri  economico-finanziari
del Comune di Fara in Sabina  (RI),  in  persona  della  sindaca  pro
tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.   Gennaro   Terracciano
(gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org),            elettivamente
domiciliato in Roma, piazza San Bernardo n. 101; 
    Ha emanato la presente 
 
                              Ordinanza 
 
    Visti  gli  articoli  100,  comma  2,  e  103,  comma  2,   della
Costituzione; 
    Vista la legge costituzionale n. 1/2012, art. 5, comma 1, lettera
a), e l'art. 20 della legge n. 243/2012; 
    Visto il decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  conv.,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 26 agosto 2016,
n. 174, codice di giustizia contabile; 
    Vista l'istanza n. 5783 del 1° ottobre  2022,  con  la  quale  il
relatore ha chiesto il  deferimento  al  Collegio  dell'affare  e  la
trattazione in adunanza pubblica degli esiti istruttori del controllo
effettuato ai sensi dell'art. 20 della  legge  n.  243/2012,  con  le
modalita' di cui agli articoli 243-quater, comma  7,  e  148-bis  del
Tuel; 
    Vista l'ordinanza presidenziale n. 37/2022; 
    Viste le memorie depositate il 9 novembre 2022; 
    Visti tutti gli atti del giudizio; 
    Uditi, nell'adunanza pubblica, con  l'assistenza  del  segretario
d'udienza  Stefano  D'Amico,  il  difensore  dell'ente  avv.  Gennaro
Terracciano, la sindaca  Roberta  Cuneo,  e  il  segretario  generale
Claudio Santarelli; 
    Udito il relatore cons. Francesco Sucameli, 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; 
 
                                Fatto 
 
    1. Con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del  23  maggio
2017, il Comune di Fara in Sabina ha fatto ricorso alla procedura  di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  (Prfp)  prevista  dagli  art.
243-bis e seguenti del Tuel. 
    Con la successiva deliberazione n. 35 del 18 agosto 2017 -  entro
i novanta giorni previsti dalla  legge -  il  consiglio  comunale  ha
determinato il contenuto del Prfp e indicato le misure  di  copertura
della massa  passiva,  quantificando  obiettivo  finale  e  obiettivi
intermedi per raggiungere il risanamento  nell'arco  di  cinque  anni
(esercizi  2017-2021);  il  Prfp  ha  ricevuto  il  parere   positivo
dall'organo di revisione. 
    2. Il Prfp allegato alla deliberazione,  strutturato  secondo  lo
schema predisposto dalla Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei
conti, ha indicato nella prima parte un «obiettivo  di  riequilibrio»
di  3.825.280,65  euro,  costituente  il  saldo  finale   pari   alle
«passivita'» prive di copertura  derivanti:  a)  dal  saldo  negativo
conseguente alla  riedizione  del  riaccertamento  straordinario,  ai
sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n.  118/2011;  b)
dalla collaterale emersione di debiti fuori bilancio. L'obiettivo  di
riequilibrio corrisponde a un risultato di  amministrazione  presunto
negativo determinato alla data del 31 dicembre 2016. 
    2.1. La seconda parte del Prfp ha indicato le misure di  ripiano,
tra cui il fondo di rotazione prevista dall'art 243-ter  del  Tuel  e
gli obiettivi intermedi del Prfp (clusters), cioe' la percentuale  di
ripiano da raggiungere in ciascuna annualita'. 
    2.2.  Il  Piano  e'  stato   modificato   due   volte;   inoltre,
l'amministrazione si e'  avvalsa  della  facolta'  di  richiedere  un
anticipo del fondo di rotazione introdotta dall'art.  1,  comma  960,
della legge n. 145/2018 e, con deliberazione della giunta comunale n.
5/2019, e' stato richiesto un acconto, che il Ministero  dell'interno
ha erogato nel 2019 per 2.061.300 euro (reversale  n.  1.929  del  20
novembre 2019). 
    3. Le modifiche del Prfp hanno interessato sia gli obiettivi  che
i mezzi di copertura. 
    3.1. Nella  versione  originaria,  il  ricorso  all'indebitamento
costituiva il 100 per cento del fabbisogno di copertura, quantificato
con l'obiettivo di riequilibrio. Segnatamente, il Piano prevedeva: a)
all'«azione n. 5», il ricorso al fondo di rotazione ex  art.  243-ter
del Tuel (impiegato  ai  sensi  dell'art.  43  del  decreto-legge  n.
133/2014) per un ammontare iniziale di 2.952.230,16 euro, ossia il 77
per  cento  delle  risorse  necessarie  a  coprire   l'obiettivo   di
riequilibrio; b) in  secondo  luogo,  con  l'«azione  n.  6»,  l'ente
prevedeva di contrarre un «mutuo in deroga», collegato  a  un  debito
fuori  bilancio  in  conto  capitale,  con  le  forme  e   condizioni
contemplate dall'art. 194 del Tuel. Il Prfp prevedeva di  autorizzare
un mutuo di 897.533,31 euro, ossia il restante  23  per  cento  delle
coperture necessarie. Venivano, inoltre, previste collaterali  azioni
di spending review (azioni numeri 2, 3, 8) e  di  innalzamento  delle
entrate (azione n. 1), nonche' entrate straordinarie da trasferimenti
regionali (azione n. 9) e da alienazioni immobiliari (azione n. 7) 
    3.2. La seconda versione del Piano, approvata  con  deliberazione
n. 61 del 30 novembre 2018, a fronte dell'emersione di  nuovi  debiti
fuori bilancio, aumentava  l'obiettivo  di  ripiano  (incrementato  a
4.120.044,15 euro) e  modificava  l'assetto  delle  coperture,  senza
variarne la durata. L'azione n. 6 della  versione  originaria  veniva
sostituita  con  una  «quota  aggiuntiva  fondo  di  rotazione»   per
1.103.469,84 euro. In tal modo, nella seconda versione del  Prfp,  il
totale delle coperture da fondo di rotazione (azioni numeri 5 e 6) e'
stato  aumentato  a  4.055.700  euro,  pari  al  98  per  cento   del
complessivo obiettivo di riequilibrio. 
    3.3. La terza versione del Piano e'  stata  approvata  a  seguito
delle consultazioni  amministrative  del  21  e  22  settembre  2020,
avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 243-bis, comma  5,  del
Tuel. La deliberazione del consiglio comunale n. 4  del  19  febbraio
2021 ha  aggiunto  nuovi  e  ulteriori  debiti  fuori  bilancio  (per
2.348.642,03 euro) e ha rimodulato i tempi di rientro, estendendo  il
Prfp a dieci anni  (2017-2026).  Nelle  more,  il  nuovo  sindaco  ha
presentato istanza al Ministero dell'interno  (nota  n.  5749  del  7
marzo 2022)  per  ottenere  il  saldo  del  fondo  di  rotazione  per
1.900.719,10 euro, onde provvedere al  pagamento  nei  confronti  dei
creditori individuati nel piano modificato. 
    4. La Commissione ministeriale  ex  art.  155  Tuel  (Cosfel)  ha
concluso la propria istruttoria a maggio 2022, a distanza  di  cinque
anni dall'inizio della procedura, pronunciandosi sulla terza versione
del Prfp approvata con  la  deliberazione  consiliare  n.  4  del  19
febbraio 2021. La  relazione,  nel  rilasciare  parere  positivo,  ha
concluso affermando che il Piano non e' stato soltanto rimodulato, ma
anche riformulato, con l'aumento  dell'obiettivo  di  riequilibrio  a
-7.206.004,76 euro. Per effetto di tali modifiche il  peso  specifico
del fondo di rotazione sull'obiettivo di riequilibrio si e' attestato
al 56 per cento. 
    5. Pervenuto  il  parere  della  Cosfel,  in  ragione  del  tempo
trascorso dal momento della approvazione  della  prima  versione  del
Prfp, la Sezione ha emesso un'ordinanza di aggiornamento  istruttorio
(Sez. reg. contr. Lazio, delib. n. 91 del 28 luglio 2022),  chiedendo
informazioni aggiuntive sull'evoluzione della situazione  finanziaria
e chiarimenti sui metodi di rappresentazione contabile del  fondo  di
rotazione gia' percepito, cui l'ente ha risposto in data 30 settembre
2020. 
    6.  Le  informazioni  rese  hanno  confermato  che  il  fondo  di
rotazione e' stato contabilizzato a titolo di copertura, senza alcuna
posta di neutralizzazione, alla stregua di un mutuo. In  particolare,
ne' i residui passivi, ne' i fondi  di  riga  B-D  del  risultato  di
amministrazione contabilizzano per intero  l'importo  del  fondo  che
deve essere ancora restituito. 
    7. Il magistrato istruttore,  all'esito  di  tali  riscontri,  ha
nuovamente  deferito  la  questione  al  Collegio,  evidenziando   la
necessita' di decidere sull'effettiva sussistenza dell'equilibrio  di
bilancio  (art.  148-bis  Tuel);  in  particolare,   ha   evidenziato
l'impatto   qualitativo   e   quantitativo   delle    modalita'    di
contabilizzazione e  dell'uso  a  fini  di  copertura  del  fondo  di
rotazione ex art. 243-ter del Tuel. Tale  fondo,  infatti,  e'  stato
contabilizzato solo  ai  sensi  dell'art.  43  del  decreto-legge  n.
133/2014,  con  un  automatico  miglioramento  del  saldo  di   parte
disponibile (riga E dell'allegato n. 10 del  decreto  legislativo  n.
118/2011). Il comune ha potuto cosi' coprire  direttamente  i  debiti
fuori   bilancio   e,   contemporaneamente,   ha   beneficiato    del
miglioramento del risultato di  amministrazione  per  conseguire  gli
obiettivi intermedi del Prfp. 
    8. Con ordinanza presidenziale n.  37  del  19  ottobre  2022,  a
garanzia del diritto di difesa, e' stata fissata una pubblica udienza
e un termine per il deposito di memorie. 
    9. Il comune, nelle memorie depositate,  ha  evidenziato  che  la
concessione del fondo, seppure soddisfi  gli  originari  creditori  e
liberi «immediatamente il bilancio  dalle  relative  passivita',  non
esaurisce, per lo stesso  importo,  l'esigenza  di  riequilibrio  del
piano, il quale viene gravato dei conseguenti oneri restitutori per i
successivi dieci anni. Dunque, nella  massa  passiva,  agli  iniziali
debiti  soddisfatti  con  le  risorse  del   fondo   si   sostituisce
l'obbligazione restitutoria, nuova nel soggetto creditore (lo  Stato)
e nelle modalita' di adempimento, da eseguire non in unica soluzione,
ma sulla base di rate semestrali in un periodo massimo di dieci  anni
(art. 243-ter, comma 2, e art. 5, comma 1, del  d.m.)».  Infatti,  il
comune «ha utilizzato tutti i mezzi  e  le  risorse  disponibili  per
procedere  al  recupero  dell'originario   disavanzo»,   avvalendosi,
«altresi', per la copertura» dei debiti fuori bilancio, del «fondo di
rotazione ai sensi  dell'art.  43  del  decreto-legge  n.  133/2014».
Diversamente  «dal  convincimento   del   magistrato   relatore,   la
possibilita' di utilizzare il fondo di rotazione sia  in  termini  di
cassa che di competenza ha un suo riscontro» in tale disposizione, la
quale prevede che «gli enti locali che hanno  deliberato  il  ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale [...]  possono
prevedere, tra le misure di cui alla  lettera  c)  del  comma  6  del
medesimo art. 243-bis necessarie per  il  ripiano  del  disavanzo  di
amministrazione accertato e per il  finanziamento  dei  debiti  fuori
bilancio, l'utilizzo delle risorse a valere sul "fondo  di  rotazione
per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti  locali"  di  cui
all'art. 243-ter del d.lgs. n. 267/2000». 
    9.1. La memoria prosegue respingendo la possibilita' di procedere
a  una  interpretazione   costituzionalmente   conforme   nel   senso
prospettato dal magistrato istruttore,  secondo  l'orientamento  gia'
manifestato  dalla  Sezione  della  decisione  n.  108/2021/PRP.  Gli
argomenti contro tale tesi sono due: a) il chiaro tenore letterale di
due disposizioni (l'art. 43 del decreto-legge n.  133/2014  e  l'art.
53, comma 4, del decreto-legge n. 104/2020), b) la sussistenza di  un
diritto  vivente   di   segno   contrario,   basata   su   autorevole
giurisprudenza  contabile,  tra  l'altro  codificata   in   un   atto
regolamentare adottato ai sensi dell'art. 3,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 118/2011 (paragrafo 3.20-bis del  principio  contabile
applicato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, introdotto  con
regolamento di delegificazione decreto ministeriale 1° agosto 2019). 
    9.2. Quanto alla lettera della  legge,  l'ente  ha  ribadito  che
l'art. 43  del  decreto-legge  n.  133/2014,  conv.  dalla  legge  n.
164/2014, prevede espressamente  l'uso  della  risorsa  a  titolo  di
copertura, laddove la norma  chiaramente  afferma  che  il  fondo  di
rotazione puo' essere incluso nel Prfp «tra le  misure  di  cui  alla
lett. c) del comma 6 del medesimo art. 243-  bis  necessarie  per  il
ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il
finanziamento dei debiti fuori bilancio»; le misure evocate dall'art.
243-bis, comma 6, infatti, sono i mezzi del riequilibrio, le  risorse
predisposte per conseguire l'obiettivo di riequilibrio in termini  di
risultato di amministrazione. 
    9.3. Il comune ha anche evidenziato che tale  interpretazione  e'
resa  vincolante  dai  principi  contabili   applicati   al   decreto
legislativo  n.  118/2011.  Il  paragrafo  3.20-bis   del   principio
contabile applicato n. 4/2 del detto decreto legislativo, infatti, e'
richiamato integralmente dall'art. 53, comma 4, del decreto-legge  n.
104/2020. La disposizione contrappone la contabilizzazione del  fondo
utilizzato ai sensi del solo art. 243-ter del Tuel - che deve  essere
conforme   a    Sezione    delle    autonomie,    deliberazione    n.
14/SEZAUT/2013/QMIG - e quella prevista nel  caso  dell'art.  43  del
decreto-legge n. 104/2020, che deve avvenire secondo quanto precisato
dalla «delibera  n.  6  del  2018  della  Corte  dei  conti,  Sezione
regionale di controllo per il Lazio». 
    10. All'udienza del 17 novembre 2022, la difesa  del  controllato
ha ribadito le argomentazioni sopra riportate. 
    10.1.  Ha  altresi'  aggiunto  che  l'art.  53,  comma   4,   del
decreto-legge n. 104/2020 non puo' essere utilizzato, come fatto  nel
precedente di questa Sezione n. 108/2021/PRSP, per  trarre  argomenti
interpretativi a favore dell'omogeneo trattamento contabile dell'art.
43 del decreto-legge n. 133/2014 e dell'art. 243-ter del Tuel. Se  di
norma interpretativa si tratta, infatti, il  comma  4  e'  una  norma
interpretativa  di   senso   contrario,   in   quanto   conferma   la
contrapposizione tra il trattamento contabile generale (che impone la
neutralizzazione del fondo di rotazione a mezzo di un  accantonamento
nel risultato di amministrazione) e quello peculiare  adottabile  nel
caso di  «fondo-copertura».  La  lettera  della  legge,  infatti,  e'
inequivocabile nel limitare il criterio generale soltanto ai fondi di
rotazione alimentati dalle risorse di cui al comma 3. 
    10.2. Il  Collegio  ha  chiesto  di  precisare  se  il  fondo  di
rotazione richiesto e/o percepito rientri nella  casistica  contabile
dell'art. 53, comma  3,  del  decreto-legge  n.  104/2020,  ricevendo
risposta  negativa,  cosa  confermata  dal  decreto  ministeriale  25
novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 16  dicembre  2021)  che
non include il Comune di Fara in Sabina tra i destinatari  dei  fondi
ex art. 53, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020. 
    10.3. La difesa del comune, pertanto, ha concluso  chiedendo:  a)
di omologare il Prfp, visto che l'uso del  fondo  di  rotazione  come
risorsa di copertura e' conforme agli articoli 43  del  decreto-legge
n. 133/2014, 53 del decreto-legge n. 104/2020, nonche'  al  paragrafo
3.20-bis  del  principio  contabile  applicato  n.  4/2  del  decreto
legislativo n. 118/2011; b) in  subordine,  ove  il  Collegio  avesse
ritenuto incostituzionale  tale  l'uso,  di  non  ritenere  possibile
l'interpretazione conforme nei sensi della  precedente  decisione  n.
108/2021  e  di  sollevare  incidente  di   costituzionalita',   onde
ripristinare  condizioni  di  certezza  del  diritto  e  parita'   di
trattamento tra tutti gli enti locali che hanno  avuto  accesso,  sul
territorio nazionale, al fondo di rotazione. 
    11. Trattenuta la causa in decisione, il Collegio si e'  ritirato
in Camera di consiglio. 
 
                               Diritto 
 
  I. Le norme sottoposte al sindacato di costituzionalita'. 
    1. Il  Collegio  accoglie  l'istanza  di  parte  e  di  sollevare
questione di legittimita' costituzionale sia sull'art. 43, commi 1  e
2, del decreto-legge n. 133/2014 (conv. dalla legge n. 164/2014)  che
sulla connessa disposizione contenuta  nell'art.  53,  comma  4,  del
decreto-legge n. 104/2020 (conv. dalla legge n. 126/2020). 
    1.1. L'art. 43 del decreto-legge n. 133  dispone  che  gli  «enti
locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale, ai sensi dell'art.  243-bis  del  d.lgs.  18
agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le  misure  di  cui  alla
lettera c) del comma 6 del medesimo art. 243-bis  necessarie  per  il
ripiano  del  disavanzo  di  amministrazione  accertato  e   per   il
finanziamento dei debiti fuori  bilancio,  l'utilizzo  delle  risorse
agli stessi enti attribuibili a valere sul "fondo  di  rotazione  per
assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli  enti  locali"  di  cui
all'art.  243-ter  del  d.lgs.   n.   267   del   2000.   A   seguito
dell'approvazione del piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
da parte della competente Sezione regionale della  Corte  dei  conti,
qualora l'ammontare delle risorse attribuite a  valere  sul  predetto
'fondo di rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
enti locali' risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente,
l'ente locale interessato  e'  tenuto,  entro sessanta  giorni  dalla
ricezione della comunicazione di approvazione  del  piano  stesso,  a
indicare misure alternative di  finanziamento  per  un  importo  pari
all'anticipazione non attribuita» (comma  1)  e  che,  nel  «caso  di
utilizzo delle risorse del "fondo  di  rotazione  per  assicurare  la
stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter del
d.lgs. n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli  enti
locali interessati iscrivono  le  risorse  ottenute  in  entrata  nel
titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice  Siope  2102.
La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo
primo, intervento 05, voce economica 15, codice  Siope  1570»  (comma
2). 
    1.2. L'art. 53, comma 4, del decreto-legge  n.  104/2020  dispone
che le «risorse di cui al comma 3», che dispone un  incremento  delle
risorse del bilancio dello Stato per  il  fondo  di  rotazione,  «non
possono essere utilizzate secondo le modalita' previste dall'art.  43
del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv., con  modificazioni,  dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164,  e  sono  contabilizzate  secondo  le
modalita' previste dal paragrafo  3.20-bis  del  principio  applicato
della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al  d.lgs.  23
giugno 2011, n.  118.  La  quota  del  risultato  di  amministrazione
accantonata nel fondo anticipazione di  liquidita'  e'  applicata  al
bilancio di previsione anche da parte  degli  enti  in  disavanzo  di
amministrazione». 
    1.2.1. Il contenuto normativo della prima disposizione,  infatti,
e'  stato  definito  e   limitato   per   via   legislativa   e   per
contrapposizione  dalla  seconda.  Essa,   infatti,   ha   introdotto
un'ulteriore eccezione all'art. 43,  stabilendo  che  il  trattamento
contabile previsto, in generale, dal paragrafo 3.20-bis del principio
contabile n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011,  si  applica  -
oltre che al caso gia' previsto dallo stesso principio contabile (uso
a scopo di anticipazione, ai  sensi  dell'art.  243-ter  Tuel)  -  al
prestito pubblico alimentato dagli stanziamenti aggiuntivi  dell'art.
53, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020. 
    1.3. Piu' nel dettaglio, l'art. 43 ha previsto la facolta'  degli
enti locali che hanno aderito al Prfp di contabilizzare il  fondo  di
rotazione quale risorsa di copertura. Che si tratti di  una  facolta'
emerge dalla dizione «possono». Sul piano letterale, la  possibilita'
di utilizzazione del fondo di rotazione tanto come strumento di cassa
che come  risorsa  di  copertura  si  ricava,  invece,  dal  richiamo
dell'art. 243-bis, comma 6, lettera c), del Tuel. 
    1.3.1. Che il comma 1  istituisca  una  facolta'  alternativa  di
impiego del fondo come cassa  o  come  copertura  e'  confermata  dal
paragrafo 3.20-bis del  principio  contabile  applicato  n.  4/2  del
decreto legislativo  n.  118/2011,  il  quale  prevede  che  per  «le
anticipazioni di liquidita' concesse a valere sul fondo di  rotazione
di cui all'art. 243-ter, gli enti locali applicano  le  modalita'  di
contabilizzazione definite dalla deliberazione  della  Sezione  delle
autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi  di  cui  all'art.  43  del
decreto-legge n. 133 del 2014 [...].  Al  riguardo,  si  richiama  la
delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti,  Sezione  regionale  di
controllo per il Lazio»; l'art. 43  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133 ha successivamente  riconosciuto  agli  enti  locali  la
possibilita'  di  impiegare  il  fondo  non  solo  con  finalita'  di
anticipazione  di  cassa,  ma  anche  con  funzione   di   copertura,
espressamente prevedendo l'utilizzo delle  relative  risorse  tra  le
misure  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  6  dell'art.  243-bis
necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e  per  il
finanziamento dei debiti fuori bilanci. Contrapponendo il trattamento
contabile tra  fondo  di  rotazione  utilizzato  ai  sensi  dell'art.
243-ter del Tuel  e  quello  impiegato  ai  sensi  dell'art.  43  del
decreto-legge n. 133/2014, il principio  contabile  conferma  che  il
regime normativo dell'art. 243-ter del  Tuel  rimane  vigente  ed  e'
applicabile in base a una scelta discrezionale dell'ente stesso. 
    1.4. Viene altresi' denunciato il comma 2 dell'art. 43, il  quale
e' stato emanato con lo scopo  di  declassificare  la  qualificazione
contabile del  fondo  ex  art.  243-ter  del  Tuel  da  indebitamento
pluriennale  a  mero  «trasferimento»  utilizzabile  come  copertura.
Coerentemente (e strumentalmente) con il comma 1, infatti, il comma 2
spezza  il  collegamento  tra  erogazione  e  obbligo   restituzione,
imponendo di registrare i due flussi  finanziari,  in  entrata  e  in
spesa, come due trasferimenti tra loro non comunicanti,  prima  dallo
Stato all'ente locale (titolo secondo, categoria 01,  voce  economica
00, codice Siope 2102, ossia «trasferimenti correnti» - «proventi  da
servizi pubblici» - «diritti di istruttoria») e poi dall'ente  locale
allo Stato (titolo primo, intervento 05, voce  economica  15,  codice
Siope 1570, ossia «trasferimenti correnti a Stato»). 
    1.5. Non vengono denunciati i commi successivi (commi 3 e  3-ter)
relativi al patto di stabilita', implicitamente abrogati dall'art. 1,
comma 821,  della  legge  n.  145/2018,  ferma  restando  la  vigenza
dell'art. 9 della legge n. 243/2012 («pareggio di bilancio», Ss. rr.,
delib. n. 20/SSRRCO/QMIG/2019). 
    1.6. La questione viene sollevata, altresi', sull'art. 53,  comma
4, del decreto-legge n. 104/2020, in quanto l'eliminazione  del  solo
art. 43 del decreto-legge n. 133/2014 non priverebbe di  legittimita'
un eventuale uso  del  fondo  di  rotazione  a  scopo  di  copertura.
Infatti,  la  disposizione  «legifica»  il  contenuto  normativo  del
principio  contabile  richiamato,  che,  a  sua  volta,  riproduce  i
contenuti dell'art. 43 e lo intrepreta nel senso che  esso  autorizza
l'utilizzabilita' del fondo a scopo di copertura. 
    1.6.1. La disposizione, del resto, da un lato, richiama lo stesso
art. 43 e, dall'altro, lo  contrappone  al  trattamento  diversamente
previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio contabile  n.  4/2  del
decreto  legislativo  n.  118/2011.  Il  doppio  richiamo  normativo,
quindi,  espone  l'art.  53,   comma   4,   agli   stessi   vizi   di
incostituzionalita'  delle  norme  richiamate.   In   proposito,   il
paragrafo 3.20-bis, pur inserito nel contesto dei principi  contabili
applicati  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  e'   una   norma
subprimaria, introdotta attraverso un regolamento di  delegificazione
(emanato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del  decreto  legislativo  n.
118/2011, con decreto ministeriale 1° agosto 2019). 
    1.6.2. In disparte la questione sulla legittimita' costituzionale
di un meccanismo di delegificazione siffatto in una  materia  coperta
da riserva assoluta  di  legge  (dubbio  che  sarebbe  rilevante  ove
possibile la disapplicazione), l'art. 53,  comma  4,  richiamando  il
paragrafo 3.20-bis, ha «rilegificato» le disposizioni  del  principio
nella parte in cui tratta del fondo di  rotazione;  in  questo  modo,
esso ha  mutato  la  «forma»  delle  disposizioni  regolamentari  sul
trattamento del fondo di rotazione  che  assumono  nuovamente  valore
primario  e  diventano  sindacabili  soltanto  in  un   giudizio   di
costituzionalita',  impedendo  il  sindacato  diffuso   della   norma
subprimaria da parte del giudice a quo. 
    1.6.3. Di conseguenza, questo  giudice  non  puo'  avvalersi  dei
propri poteri di disapplicazione normativa  ai  sensi  dell'art.  101
della Costituzione, degli articoli 4 e 5 della  legge  abolitiva  del
contenzioso e dell'art. 1 delle preleggi come gia' operato  in  altri
casi (Sezione reg. contr.  Campania,  n.  11/2020/PRSP  e  Sez.  reg.
contr. Lazio, numeri 30,  31  e  34/2022);  tale  impossibilita'  gli
impedisce di ripristinare il principio di costituzionalita'  mediante
il proprio sindacato diffuso, secondo  il  costante  insegnamento  di
codesto giudice  delle  leggi  (ex  plurimis,  Corte  costituzionale,
numeri   72/1968   e   200/2018).   Per   l'effetto,   la   questione
dell'illegittimita'  delle  disposizioni  richiamate,  contenute  nel
paragrafo 3.20- bis, deve essere rimessa al sindacato accentrato  del
giudice delle leggi, in  ragione  della  sopravvenuta  interposizione
legislativa dell'art. 53, comma 4, del decreto-legge n. 104/2020. 
    1.6.4.  In  definitiva,  il  comma  4  ha  un  duplice  contenuto
normativo: a) «legifica»  le  opzioni  interpretative  contenute  nel
richiamato   paragrafo   3.20-bis;   b)   interpreta    l'art.    43,
contrapponendo in modo inequivocabile la  regola  contabile  generale
valevole per le anticipazioni straordinarie  di  liquidita'  (cui  e'
conforme l'art. 243-ter Tuel) a quella  peculiare  dell'art.  43  del
decreto-legge n. 133/2014. 
    1.7. Ne consegue che nel presente incidente di  costituzionalita'
vengono denunciate tre norme, per il mezzo  di  due  disposizioni  di
legge: le prime due  certamente  di  valore  primario  (art.  43  del
decreto-legge n. 133/2014; art. 53, comma  4,  del  decreto-legge  n.
104/2020), la terza di valore originariamente secondario e, tuttavia,
sindacabile e rilevante nella questione  di  costituzionalita'  delle
prime due, in quanto assorbita dal regime normativo dell'atto  avente
«forza di legge»; in altri termini, il  paragrafo  3.20-bis  (decreto
ministeriale 1° agosto 2019), deve essere anch'esso sottoposto  a  un
sindacato di legittimita' costituzionale, sia pure «indiretto». 
    1.8.  Infatti,   come   gia'   affermato   dalla   giurisprudenza
costituzionale  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.  344/2010),  la
disposizione regolamentare puo' essere sindacata  dal  giudice  delle
leggi quando il  suo  contenuto  e'  stato  assorbito  in  una  norma
primaria, per effetto di  un  rinvio  recettizio.  Tanto  accade  con
l'art. 53, comma 4, in ragione del richiamo  al  paragrafo  3.20-bis,
limitatamente alla parte  che  tratta  del  fondo  di  rotazione.  Il
regolamento   rileva,   altresi',   complessivamente,   anche   senza
l'intermediazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 104/2020, in base
alla particolare relazione normativa che l'art. 43 del  decreto-legge
n. 133/2014 ha con  il  decreto  ministeriale  1°  agosto  2019,  che
definisce in  generale  il  trattamento  contabile  del  genus  delle
anticipazioni  straordinarie  di  liquidita',  di  cui  il  fondo  di
rotazione e' una species. E' evidente,  quindi,  che  il  regolamento
ministeriale concorre a definire i  contenuti  della  norma  primaria
denunciata, i quali  si  traggono  dal  peculiare  «rapporto  che  si
determina tra la norma avente valore di legge e la  fonte  secondaria
che ne concretizza il  preciso  significato»  (Corte  costituzionale,
sentenza n.  456/1994).  Le  norme  contabili,  infatti,  per  essere
uniformemente  e  correttamente  eseguite,  richiedono  un  grado  di
dettaglio che, nel  caso  di  specie,  e'  fornito  dal  regolamento,
generando un diritto vivente di origine regolamentare. 
    1.9. Ne consegue che la norma denunciata e' la  risultante  della
combinazione  della  formulazione   originaria   dell'art.   43   del
decreto-legge n. 133/2014 e dell'effetto interpretativo/legificatorio
dell'art. 53 del decreto-legge n. 104/2020, che assorbe  i  contenuti
del paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato n.  4/2  del
decreto   legislativo   n.   118/2011.   Tale   norma   consente   di
contabilizzare il fondo di rotazione come risorsa di copertura  (art.
43, comma 1, decreto-legge n. 133/2014), a  titolo  di  trasferimento
(comma 2), idonea a finanziare il rientro dal saldo negativo  oggetto
del Prfp (quantificato ai sensi dei commi 5 e 6, lett. c),  dell'art.
243-bis  Tuel),  senza  procedere  a  «neutralizzazione»   ai   sensi
dell'art. 243-ter del Tuel, in combinato disposto con l'art. 3, comma
17, della legge n. 350/2003. 
  II. La legittimazione. 
    2. Il presente  giudizio  e'  stato  attivato  sulla  base  della
relazione del magistrato istruttore, che  ha  chiesto  al  presidente
della Sezione di deferire al Collegio la trattazione della situazione
di bilancio del Comune di Fara in Sabina, sia con  riguardo  al  Prfp
(art. 243-quater, comma 7 Tuel) sia con riferimento  al  bilancio  in
corso di esecuzione (art. 148-bis Tuel). 
    2.1. I due controlli si svolgono  ai  sensi  dell'art.  20  della
legge n. 243/2012, nello stesso procedimento, che, in punto di forma,
come affermato da giurisprudenza consolidata, si svolge in due  fasi,
dinanzi a due giudici diversi, nell'ambito  di  un  unico  grado  (ex
multis, Sez. riun. spec. comp., sentenze  numeri  9,  10  e  20/2021,
ordinanze numeri 5 e 6/2021  e  ordinanze  numeri  numeri  1,  7,  8,
9/2021; Sez. reg. contr. Campania, nn. 11/2020/PRSP e  113/2020/PRSP;
Sez. reg. contr. Lazio, numeri 60 e 108/2021/PRSP nonche' numeri  30,
31 e n. 97/2022). Tale forma consente di integrare le  modalita'  del
controllo entro le garanzie della giurisdizione, ai  sensi  dell'art.
103 della Costituzione  (Ss.rr.  spec.  comp.,  sentenza  n.  2/2013;
Cassazione  Ss.  Uu.,  ordinanza  13  marzo  2014,  n.  5805;   Corte
costituzionale sentenza n. 18/2019). 
    2.2. Tanto premesso sulla procedura in corso, le attribuzioni qui
svolte costituiscono espressione di un  controllo-garanzia,  previsto
da   norme   costituzionali,   segnatamente   dall'art.   100   della
Costituzione e dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge cost. n.
1/2012, come gia' affermato con riguardo al giudizio di parificazione
(Corte costituzionale, n. 184/2022  e  Ss.uu.,  ordinanza  9  gennaio
2023, n. 304); in merito, rileva la  consolidata  giurisprudenza  che
riconosce la sussistenza dei  preposti  oggettivi  e  soggettivi  per
l'attivazione dell'incidente di costituzionalita'  nell'ambito  delle
attribuzioni di controllo previste dalla Costituzione. 
    2.3. Per quanto riguarda  il  presupposto  soggettivo  (ossia  la
presenza di un giudice), si e' costantemente affermato che le Sezioni
di controllo della Corte dei conti sono composte da magistrati  «che,
analogamente ai magistrati dell'ordine  giudiziario,  si  distinguono
tra loro» solo per diversita' di funzioni (art. 10,  legge  21  marzo
1953, n. 161)". Si tratta infatti di  una  magistratura  «annoverata,
accanto [a quella] ordinaria e al Consiglio di Stato, tra le "supreme
magistrature" (art. 135 della  Costituzione)»  Corte  costituzionale,
sentenza n. 226/1976). Le attribuzioni di controllo di  cui  all'art.
100 della Costituzione, inoltre, sono strettamente  interrelate  alla
funzione giurisdizionale intestata alla Corte dei conti, partecipando
delle stesse garanzie soggettive: «a  norma  dell'art.  103,  secondo
comma, della Costituzione, la Corte dei conti  e',  infatti,  l'unico
organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una  diretta
garanzia in sede costituzionale»  (ibidem).  Tale  status,  pertanto,
sussiste anche nei casi in cui manca il  requisito  oggettivo  di  un
giudizio (Corte costituzionale, sentenze numeri 29/1995  e  37/2011).
Inoltre, la riconoscibilita' di un giudice e' stata confermata  anche
con   riguardo   alle   Sezioni   regionali   di   controllo   (Corte
costituzionale, sentenze numeri 181/2015, 89/2017, 18/2019, 105/2019,
115/2020 e 80/2021). Dal punto di vista  dell'oggetto  del  giudizio,
inoltre,   il   giudice    del    controllo    e'    un'articolazione
dell'ordinamento giudiziario contabile diverso dal pubblico ministero
(art. 108 della Costituzione) e che si trova, rispetto alle  parti  e
ai soggetti controllati in posizione neutrale (Corte  costituzionale,
sentenza n. 60/2013). 
    2.4. Per il presupposto oggettivo del giudizio, la Consulta lo ha
ritenuto sussistente: a)  nell'ambito  del  controllo  preventivo  di
legittimita'  sugli  atti  del  Governo  (sentenze  numeri  226/1976,
384/1991, 25/1993, nonche' ordinanze numeri 295/1988 e 310/1998),  le
cui forme sono stabilite dagli articoli 21 e seguenti del testo unico
n.  1214/1934;  b)  nell'ambito  dei  controlli   successivi   e   di
legittimità-regolarita' sul bilancio. In particolare, b.1) in sede di
giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e delle
regioni, in cui vi e' un pieno rinvio alle forme giurisdizionali,  ai
sensi dell'art. 40 del testo unico n. 1214/1934 (ex multis,  sentenze
numeri 165/1963, 121/1966,  244/1995,  213/2008,  181/2015,  89/2017,
196/2018, 138/2019, 146/2019, 112/2020, 215/2021 e 233/2022); b.2) in
sede di controllo di legittimità-regolarita' sui bilanci  degli  enti
locali (sentenza n. 18/2019 che richiama  le  sentenze  numeri  39  e
40/2014 e 60/2013) e degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
(sentenza n. 157/2020), nonche' con riguardo ai controlli in  materia
di approvazione e attuazione del piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale (sentenze numeri 18/2019, 105/2019, 115/2020 e 80/2021). 
    2.5.  La  sussistenza  del  presupposto   oggettivo,   piu'   nel
dettaglio, sussiste quando le attribuzioni di controllo dell'art. 100
della Costituzione presentano precisi  requisiti  di  sostanza  e  di
forma, in base  alla  legge  che  li  disciplina.  Tali  contrassegni
positivi consistono, in primo  luogo,  nel  parametro  del  riscontro
stabilito  esclusivamente  in  norme  giuridiche   (sentenze   numeri
226/1976  e  60/20113).  Tali  controlli  devono  percio'  costituire
controlli  di  «legittimità-regolarita'».  Sul  piano   formale,   si
caratterizzano: a) per la «forma-sentenza» della pronuncia  (sentenza
n. 18/2019) la quale, applicando il diritto a un  caso  concreto,  si
svolge attraverso un sillogismo giudiziario  che  si  chiude  con  un
dispositivo dicotomico (sentenze numeri 60/2013 e 40/2014); b) per un
procedimento  in   cui   viene   assicurata   adeguata   tutela   del
contraddittorio (sentenza  n.  226/1976)  per  i  soggetti  che  sono
destinatari degli effetti della pronuncia. 
    2.5.1. Il  grado  di  tipicita'  delle  forme  e  di  tutele  del
controllato richiesto dalla giurisprudenza costituzionale,  peraltro,
varia in ragione degli  effetti  del  controllo.  Le  formalita'  del
«giudizio» richieste, infatti,  sono  assai  piu'  penetranti  quando
dalla pronuncia di controllo possono derivare effetti pregiudizievoli
per il controllato o per terzi  (Corte  costituzionale,  sentenze  n.
39/2014, cons. dir. 6.3.4.3.3.;  n.  89/2017).  In  particolare,  nei
controlli successivi di legittimità-regolarita' previsti dall'art. 20
della legge  n.  243/2012  -  le  cui  modalita'  sono  concretamente
disciplinate dal previgente decreto-legge n. 174/2012  -  considerato
che la legge prevede che dalla pronuncia  possano  scaturire  effetti
limitativi  della  sfera  giuridica   del   controllato,   e'   stato
predisposta  una  peculiare  forma,  ossia   un   apposito   «sistema
giustiziale»  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.   18/2019),   che
garantisce il diritto di difesa  in  due  fasi,  rispettivamente,  di
«controllo  e  impugnazione»  (Corte  costituzionale,   sentenza   n.
184/2022). Tale sistema consente: a) di garantire un'adeguata  tutela
del diritto di difesa gia' in sede di controllo; b) di  impugnare  il
giudizio che ne scaturice; c) di introdurre la presenza del  pubblico
ministero contabile, il quale: c.1) e' parte  necessaria  della  fase
dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (articoli 124 e
127  c.g.c.);  c.2)  e'  legittimato  a  impugnare  le  decisioni  di
controllo anche quando favorevoli alla pubblica amministrazione (art.
243-quater, comma 4, Tuel e Ss.rr. spec. comp,. sentenza n. 32/2020). 
    2.5.2. Un adeguato standard di tutela del diritto di difesa, gia'
in fase di controllo, viene assicurato per  effetto  dell'unitarieta'
del procedimento in unico grado,  che  determina  l'estensione  delle
regole processuali, applicando il principio di tipicita'  processuale
e del giusto processo. Piu' nel dettaglio, in caso di lacune, vengono
applicate in via analogica le  norme  processuali  sul  giudizio  sui
conti, ad  eccezione  di  quelle  che  sono  strettamente  funzionali
all'accertamento di responsabilita' personali (per i giudizi ex  art.
148-bis  Tuel,  Sez.  reg.  contr.  Lazio,  numeri   60/2021/PRSP   e
105/2022/PRSP e Sez. reg. contr. Abruzzo,  n.  305/2022/PRSP;  per  i
giudizi sugli enti sanitari, Sez. reg.  contr.  Lazio,  nn.  30,  31,
34/2022/PRSP; per i Prfp, Sez. reg. contr. Lazio, n. 108/2021/PRSP  e
Sez. reg. contr.  Abruzzo  n.  248/2022/PRSP).  E'  in  base  a  tale
interpretazione analogica, infatti, che il comune ha partecipato alla
fase orale del giudizio  con  la  rappresentanza  processuale  di  un
avvocato del libero foro, il quale ha chiesto di sollevare  questione
di costituzionalita'. 
    2.6. Coerentemente con queste premesse, la  Sezione  territoriale
e' legittimata a  sollevare  questione  incidentale  di  legittimita'
costituzionale, in quanto ricorrono entrambi  i  presupposti  di  cui
all'art. 1 della legge  costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1,  e
all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    2.6.1. La Corte costituzionale, infatti, ha gia' riconosciuto  la
legittimazione a sollevare  un  incidente  di  costituzionalita'  nel
giudizio in unico grado sui Prfp (sentenze numeri 18/2019,  105/2019,
115/2020 e 80/2021) e  per  quello  di  verifica  dell'equilibrio  di
bilancio degli enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 3
e 7, decreto-legge n. 174/2012,  Corte  costituzionale,  sentenza  n.
157/2020). 
    2.6.2. Tale legittimazione sussiste, di conseguenza, anche per il
giudizio ex art. 148-bis del Tuel. Infatti, il controllo del bilancio
in corso di esecuzione degli enti locali e'  del  tutto  speculare  a
quello previsto dall'art. 1,  commi  3  e  7,  del  decreto-legge  n.
174/2012,  per  il  bilancio  degli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale. Del resto e' altresi' evidente: a) che il giudizio si basa
esclusivamente su parametri normativi, richiamati dall'art.  148-bis,
comma 1, del Tuel, che, a sua volta, evoca i criteri di  legittimita'
del  bilancio  e  delle  sue  poste,  stabiliti  oggi   dal   decreto
legislativo n. 118/2011 e dalla legge n. 243/2012; b) la decisione ha
«forma-sentenza»  consistendo  in  un  accertamento  (comma   3)   di
illegittimita'   idoneo   a   pregiudicare   anche   in   prospettiva
l'equilibrio di bilancio; c) il giudizio emesso in sede di  controllo
e' impugnabile dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione,
ai sensi degli articoli 11, comma 6, lettera e), e 123-129 del codice
di giustizia contabile; c1) il diritto  di  difesa  e'  adeguatamente
garantito  gia'  in  fase  di  controllo,   mediante   l'applicazione
analogica dalle norme del codice di giustizia contabile. 
  III. La rilevanza. 
    3. Le disposizioni  denunciate  sono  rilevanti  ai  sensi  degli
articoli 23 e 24 della legge n. 87/953, in quanto i giudizi in  corso
(riuniti in  un  unico  procedimento)  non  possono  essere  definiti
indipendentemente dallo scioglimento dei  dubbi  di  legittimita'  di
seguito prospettati. 
    3.1. Infatti, l'art. 43 del decreto-legge n. 133/2014 dispone  la
possibilita' di utilizzare il fondo come misura per il ripiano  della
massa passiva oggetto del riequilibrio ed e' quindi essenziale per la
valutazione della legittimita' dei mezzi  di  copertura;  l'art.  53,
comma 4, del decreto-legge n. 104/2020 e' invece  rilevante  per  gli
effetti  interpretativi  sulla  prima  disposizione  denunciata,  che
derivano dalla «legificazione» del paragrafo 3.20-bis  del  principio
contabile  applicato  n.  4/2.  Il  richiamato  paragrafo,   infatti,
contrappone in modo inequivocabile il trattamento contabile dell'art.
243-ter del Tuel a quello dell'art. 43 del decreto-legge n. 133/2014. 
    3.2. Sussistono, in primo  luogo,  le  condizioni  di  fatto  per
l'applicazione dell'art. 43  del  decreto-legge  n.  133/2014  e  del
connesso  art.  53,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  104/2020.  In
particolare: a) il comune ha aderito al Prfp e ha  avuto  accesso  al
fondo di rotazione gia' previsto dall'art. 243-ter del  Tuel;  b)  lo
stesso ha espressamente incluso tale  fondo  tra  le  misure  di  cui
all'art. 243-bis, comma 6, lettera c), del Tuel (art.  43,  comma  1,
del decreto-legge n. 133/2014), optando per il suo utilizzo  a  scopo
di  copertura;  c)  non  ricorrono  le  condizioni   di   legge   per
l'applicazione dell'art. 243-ter del Tuel e dell'art.  3,  comma  17,
della  legge  n.  350/2003  come  del  comma  3  dell'art.   53   del
decreto-legge n. 104/2020. 
    3.3. Il fondo di rotazione viene infatti utilizzato  a  scopo  di
copertura e impatta sul rientro dall'obiettivo di riequilibrio, nelle
varie versioni approvate, in una misura che va da 56 per cento al  98
per cento. Inoltre, e' stato verificato che  il  fondo  di  rotazione
percepito in acconto, ai sensi dell'art. 1, comma 960, della legge n.
145/2018, per un importo di 2.061.300 euro non e' stato neutralizzato
sul risultato di amministrazione con una posta passiva che lo  faccia
operare alla stregua di una mera anticipazione,  ai  sensi  dell'art.
243-ter e dell'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003. 
    3.4. La legittimita' della copertura, peraltro, verrebbe meno  in
caso di incostituzionalita' delle  disposizioni  denunciate,  mutando
l'esito del giudizio in corso. 
    3.4.1. In proposito, il giudizio sul Prfp si basa  sul  parametro
normativo della  congruita'  (postulato  n.  8  dell'allegato  1  del
decreto legislativo n. 118/2011),  il  quale  ha  uno  schema  logico
coincidente con quello  del  principio  di  proporzionalita'  (Ss.rr.
spec. comp., sentt. numeri  14  e  20/2022).  Il  raffronto  consiste
quindi in un giudizio comparativo tra obiettivi e mezzi di  copertura
(Ss. rr. spec. comp., sentenze n. 9 e 10/2021), i quali costituiscono
contenuto necessario del Piano ai sensi dell'art. 243-bis,  comma  6,
lettera b) e c) del Tuel. 
    3.4.1.2. E' pertanto evidente che tale giudizio  comparativo  non
puo'  chiudersi  senza  applicare  le  disposizioni  denunciate,  che
prevedono  che  il  fondo  di  rotazione  possa  costituire   risorsa
aggiuntiva del risultato di amministrazione  e  dare  copertura  alle
passivita' pregresse (in quanto «misura», ai sensi dell'art. 243-bis,
comma 6, lettera c), del Tuel). 
    3.4.2. Analoga  pregiudizialita'  logica  ricorre  nel  caso  del
giudizio ex art.  148-bis  del  Tuel.  Esso,  infatti,  sussiste  nel
riscontro di un nesso di causalita' tra un'illegittimita' contabile e
l'alterazione dei saldi di equilibrio disciplinati  dalla  legge,  in
particolare  il  risultato  di  amministrazione  (art.  42,   decreto
legislativo n. 118/2011 e 187 Tuel). 
    3.4.2.1. L'illegittimita' e il connesso  impatto  sul  saldo,  in
particolare,  devono  essere  tali   «da   pregiudicare,   anche   in
prospettiva, gli equilibri economico -finanziari degli  enti»  (comma
1). Tale eziologia, quindi, deve essere verificata sul  risultato  di
amministrazione presunto (Corte costituzionale, sentenza n.  70/2012)
del bilancio  in  corso  di  esecuzione,  in  base  al  principio  di
continuita' di bilancio. Lo squilibrio quantificato su tale  giudizio
di  causalita',  inoltre,  costituisce  misura  delle  correzioni  di
bilancio che devono essere effettuate, ex lege, entro sessanta giorni
dalla pronuncia (comma 3). 
    3.4.2.2. E' evidente che  la  questione  della  legittimita'  del
fondo di rotazione,  nel  giudizio  ex  art.  148-bis  del  Tuel,  ha
addirittura   una   rilevanza   qualificata,   poiche'    l'eventuale
declaratoria comporterebbe la rilevazione di un «difetto di copertura
di spese», ossia un'illegittimita' capace di incidere in modo  tipico
sul saldo di equilibrio. L'eventuale dichiarazione di  illegittimita'
costituzionale delle disposizioni impugnate priverebbe  il  fondo  di
rotazione accertato e riscosso (comma  3)  della  capacita'  di  dare
copertura  ai  debiti  fuori  bilancio  e  del  disavanzo,   con   il
conseguente accertamento di uno squilibrio pari  al  fondo  incassato
(2.061.300 euro) al  netto  delle  rate  gia'  restituite  (con  pari
obbligo di correzione nel bilancio in corso di esecuzione,  ai  sensi
del comma 3). 
    3.5.  In  altri  termini,  la  risoluzione  della  questione   di
costituzionalita' costituisce la premessa logica del  sillogismo  che
questo giudice deve  compiere  per  emettere  la  propria  pronuncia,
conducendo   certamente   a   un   esito   negativo   in   caso    di
incostituzionalita'.  Il  giudizio  di  congruita'  del  Prfp   (art.
243-quater, commi 3 e 7,  Tuel),  infatti,  evidenzierebbe  coperture
insufficienti   rispetto   all'obiettivo   di   risanamento,   mentre
l'equilibrio del bilancio in corso di esecuzione (art. 148-bis  Tuel)
risulterebbe  gravemente  deficitario,  poiche'   il   risultato   di
amministrazione avrebbe registrato un illegittimo miglioramento, pari
all'incasso del fondo di rotazione non correttamente neutralizzato. 
  IV. La non manifesta infondatezza. 
    4. Parametri. Le norme denunciate vengono ritenute  in  contrasto
con gli articoli 119, comma 6 (golden rule), 81, comma 3 (copertura),
97 e 119, comma 1,  (equilibrio  di  bilancio),  81,  comma  6  della
Costituzione  e  l'art.  5,  comma  1,  lettera   g),   della   legge
costituzionale  n.  1/2012  (violazione  della   riserva   di   legge
rinforzata e dei principi sulle deroghe all'art. 119, comma  6  della
Costituzione). 
    4.1.  Onere  di  esperimento  di  un'interpretazione  conforme  a
Costituzione.  Questo  giudice  ha  verificato  che  la  formulazione
letterale delle disposizioni impugnate  nonche'  il  diritto  vivente
regolamentare   e   giudiziario   non   consentono    interpretazioni
alternative,   capaci   di   sanare   e   superare   il   dubbio   di
costituzionalita' (Corte costituzionale, ex plurimis, sentenze numeri
356/1996, 219/2008 e 1/2013). 
    4.2. Sul piano testuale, infatti, vi sono concordi  elementi  che
impongono all'interprete  di  prendere  atto  della  possibilita'  di
contabilizzare  il  fondo  di   rotazione   come   copertura,   senza
neutralizzarlo  sul  risultato  di  amministrazione.  Si  tratta,  in
particolare, delle indicazioni dispositive rinvenibili  dell'art.  43
del decreto-legge n. 133/2014: 1) il primo comma  indica  chiaramente
che il fondo di rotazione puo' essere impiegato  come  mezzo  per  il
ripristino degli equilibri espressi dalla massa passiva, richiamando,
in modo inequivoco, l'art. 243-bis, comma 6, lettera  c),  del  Tuel.
Quest'ultimo prevede che il Prfp, a titolo di  contenuto  necessario,
indichi i mezzi di copertura delle passivita'  (art.  243-bis,  comma
5-bis), che devono essere raffrontate con l'obiettivo di riequilibrio
per competenza (Ss.rr. spec. comp., sentenze numeri 9 e 10/2021);  2)
il  secondo  comma  prevede  la  contabilizzazione   attraverso   due
scritture,  senza   indicare   la   necessita'   di   «neutralizzare»
l'incremento  del  saldo  per  evitare  la  formazione  di   «risorse
aggiuntive». 
    4.3. Altri elementi testuali emergono dall'art. 53, comma 4,  del
decreto-legge n. 104/2020 e dal legificato  contenuto  del  paragrafo
3.20-bis  dell'allegato  4/2  del  decreto  legislativo  n.  118/2211
(decreto  ministeriale  1°   agosto   2019).   In   particolare,   la
disposizione primaria prevede che il fondo di  rotazione  erogato  ai
sensi del comma 3 sia contabilizzato con  criteri  diversi,  indicati
nel paragrafo 3.20-bis del principio contabile  n.  4/2  del  decreto
legislativo n. 118/2011. 
    4.4. In questo modo, l'art. 53, comma  4,  del  decreto-legge  n.
104/2020 ha testualmente differenziato il trattamento  contabile  del
fondo erogato a valere sulle risorse del  comma  3,  equiparandolo  a
quello richiesto a mero scopo di «anticipazione», ai sensi  dell'art.
243-ter del Tuel,  che  nel  paragrafo  3.20-bis  viene  contrapposto
proprio all'art. 43 del decreto-legge n. 133/2014. 
    4.5. Gli elementi interpretativi e  testuali  decisivi,  infatti,
provengono proprio dal richiamato paragrafo  3.20-bis.  Secondo  tale
disposizione, il fondo di rotazione ex art. 43 del  decreto-legge  n.
133/2014 va registrato solo con due scritture (comma 2) e puo' essere
utilizzato a scopo di copertura (comma  1);  il  principio  contabile
specifica che esso va contabilizzato come indicato dalla «delibera n.
6 del 2018 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo  per
il  Lazio»,  che  espressamente   ha   escluso   la   necessita'   di
«neutralizzare»  le  risorse  aggiuntive  come  previsto  per  l'art.
243-ter del Tuel. 
    4.5.1. Il principio contabile,  infatti,  contrappone,  expressis
verbis, il trattamento contabile  dell'art.  43  a  quello  dell'art.
243-ter del Tuel che, invece, si neutralizza  con  «le  modalita'  di
contabilizzazione definite dalla deliberazione  della  Sezione  delle
autonomie n. 14 del 2013». 
    4.5.2. Se ne ricava  che  in  base  all'art.  53,  comma  4,  del
decreto-legge n.  104/2020,  non  e'  possibile  l'assimilazione  tra
trattamento contabile del fondo previsto ai sensi  dell'art.  43  del
decreto-legge n. 133/2014 e  quello  utilizzato  ai  sensi  dell'art.
243-ter del  Tuel.  Infatti,  il  legificato  contenuto  del  decreto
ministeriale 1° agosto 2019 (supra, paragrafi 1.6.2. e  ss.),  da  un
lato, fornisce elementi testuali, dall'altro, elementi interpretativi
che integrano il  contenuto  della  disposizione  primaria,  rendendo
inequivoca la volonta' del legislatore. 
    4.6. La chiara possibilita' di  un  uso  del  fondo  a  scopo  di
copertura e' confermata altresi' dalle piu'  recenti  interpretazioni
giurisprudenziali, successive alla emanazione  del  decreto-legge  n.
104/2020.  Segnatamente,  la  difesa  ha   richiamato   la   seguente
giurisprudenza: 1) il parere della  Sezione  regionale  di  controllo
Umbria n. 1/2021/PAR, la  quale  ha  confermato  che  l'art.  43  del
decreto-legge  n.  133/2014  puo'  essere  utilizzato  a   scopo   di
copertura. Nel contempo, a dimostrazione di una tensione  con  l'art.
119, comma 6, della Costituzione, la Sezione ha cercato  di  superare
il dubbio di costituzionalita' valorizzando la circostanza che l'art.
43 puo' dare copertura solo alle passivita' pregresse; 2) la sentenza
n. 7/2021 delle Sezioni riunite  in  speciale  composizione,  che  ha
accolto un ricorso contro un diniego di omologazione,  implicitamente
consolidando un Piano che prevedeva un fondo di rotazione in funzione
di copertura. La sentenza,  peraltro,  non  ha  affrontato  expressis
verbis il tema della legittimita' del fondo, poiche' non esaminato da
parte  della  Sezione  territoriale  ne'  fatto  oggetto  di   motivo
specifico di impugnazione  (principio  della  doppia  perimetrazione,
Ss.rr. spec. comp., sentenze numeri 9 e 10/2021). 
    4.6.1. A prescindere dal valore meramente consultivo della  prima
pronuncia e dalla riconoscibilita' della sentenza n. 7/2021  come  un
utile precedente a favore della legittimita',  la  giurisprudenza  si
presenta obiettivamente contrastante per effetto  di  una  incertezza
che, in effetti, non riguarda  il  contenuto  letterale  della  norma
ordinaria (su cui vi e' convergenza), bensi' la  stessa  possibilita'
di esperire un'interpretazione conforme (Sez. reg.  contr.  Campania,
n. 240/2017/PRSP; Sez. reg. contr.  Calabria,  n.  3/2020/PRSP;  Sez.
reg. contr. Lazio, n. 108/2021), che peraltro attiene al merito della
questione che qui si solleva (Corte costituzionale,  sentenze  numeri
221/2015,  262/2015,  45/2016,  95/2016,  240/2016).  Tale  obiettiva
condizione di incertezza del  diritto,  pertanto,  appare  risolubile
soltanto con un intervento del giudice costituzionale, attraverso una
pronuncia erga omnes ai sensi dell'art. 136 della Costituzione (Corte
costituzionale, sentenza n. 269/2017). 
    4.7. A fronte  di  tali  elementi  testuali  ed  ermeneutici,  si
ritiene che non  appaia  praticabile  un'esegesi  diversa  da  quella
letterale,  che  non  lascia  dubbi   sull'effettiva   volonta'   del
legislatore e si ritiene  pertanto  assolto  l'onere  processuale  di
questo giudice a quo. 
    5. La violazione dell'art. 119, comma 6 della Costituzione e  dei
suoi  parametri  interposti.  Tanto  premesso,  si  ritiene  che   le
disposizioni impugnate siano in  palese  contrasto  con  l'art.  119,
comma 6 della Costituzione Tale contrasto  si  realizza  mediante  la
violazione di due parametri interposti: a) l'art. 3, comma 17,  della
legge n. 350/2003, attuativo della  legge  costituzionale  n.  3/2001
sulla golden rule; b)  l'art.  10,  commi  1  e  2,  della  legge  n.
243/2012, attuativo della legge costituzionale n. 1/2012. 
    5.1.  In  proposito,  occorre  ricordare  che  le   anticipazioni
straordinarie  di  liquidita',  sono  una  «forma  straordinaria   di
indebitamento a lungo termine»  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
4/2020) che amplia la capacita' di spesa dell'ente senza  vincolo  di
destinazione. 
    5.2. Il vulnus all'art. 119, comma 6 della  Costituzione  non  e'
determinato in se' dalla destinazione dell'indebitamento al pagamento
delle passivita' pregresse, bensi'  dall'incremento  «innominato»  di
risorse che la  riduzione  delle  passivita'  pregresse  produce  sul
risultato di amministrazione. 
    5.2.1. Come ha evidenziato il giudice delle leggi, «l'allocazione
finalizzata a ripianare il disavanzo di amministrazione» o a  coprire
debiti fuori bilancio, senza un vincolo di destinazione  «costituisce
gia' "avvenuta utilizzazione" non conforme a Costituzione dal momento
che la liquidita', anziche' essere impiegata  per  il  pagamento  dei
debiti pregressi, e' stata acquisita nella disponibilita' finanziaria
dell'ente, finendo per alterare in modo non veritiero il risultato di
amministrazione, attraverso la sommatoria con le componenti attive  e
passive  della  gestione  finanziaria  (in  tema  di   risultato   di
amministrazione   quale   sommatoria   algebrica   tra   riscossioni,
pagamenti, residui attivi, passivi e  fondo  di  cassa,  si  veda  la
sentenza n. 70 del 2012)» (C. costituzionale, sentenza n. 181/2015). 
    5.2.2. L'aggiramento del vincolo di destinazione avviene pertanto
in modo indiretto, a mezzo  di  un  miglioramento  del  risultato  di
amministrazione. La riduzione delle  passivita'  pregresse,  infatti,
determina la formazione di uno spazio finanziario per la copertura di
nuova  spesa  mediante  il  miglioramento  del  saldo  iniziale;   il
miglioramento  del  risultato  di  amministrazione  costituisce   una
«risorsa aggiuntiva» che puo' essere applicata nei futuri bilanci  di
previsione per finanziare nuova e futura spesa, senza  rispettare  il
vincolo  di  destinazione  imposto  dall'art.  119,  comma  6   della
Costituzione. 
    5.3. Pertanto, per evitare una  sicura  violazione  della  golden
rule, consolidata e costante  giurisprudenza  (Corte  costituzionale,
sentenze numeri 181/2015, 4/2020, 115/2020, 80/8021, incidenter anche
233/2022) impone di trattare tale forma di indebitamento alla stregua
di mere anticipazioni di cassa, mediante l'applicazione analogica del
trattamento contabile implicito nella previsione dell'art.  3,  comma
17, della legge n. 350/2003. L'articolo, infatti, contiene  un  serie
di limiti soggettivi, oggettivi, contabili, che consentono agli  enti
di sopperire a esigenze  di  cassa  con  l'indebitamento,  senza  che
questo possa tradursi in provvista per nuova spesa, ossia in «risorse
aggiuntive». 
    5.3.1. L'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003,  infatti,  e'
stato  ritenuto  compatibile  con  la  nuova   golden   rule   (Corte
costituzionale, sentenza n. 425/2004) in quanto - attraverso rigorosi
limiti legislativi - bilancia in modo  ragionevole  il  principio  di
copertura, il divieto dell'art. 119, comma 6 della Costituzione e  le
esigenze di funzionalita' della cassa (Corte costituzionale, sentenza
n. 188/2014). 
    5.3.2. La sentenza n. 181/2015 ha ritenuto possibile estendere il
trattamento contabile delle anticipazioni di cassa ordinaria (art. 3,
comma 17, legge n.  350/2003)  a  quelle  «straordinarie»;  entrambe,
quindi, possono sopperire, «entro il  limite  stabilito  dalla  norma
statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e» e  danno  la
possibilita' «di effettuare spese  per  le  quali  e'  gia'  prevista
idonea copertura di bilancio». Si tratta di forme  di  indebitamento,
pertanto, che, dal punto di vista contabile, non possono  determinare
la formazione di «risorse aggiuntive», per cui e' necessario attivare
tecniche di contabilizzazione che lasciano invariato il risultato  di
amministrazione di partenza. 
    5.3.3. Piu' nel dettaglio, la Corte costituzionale, di  fronte  a
norme di legge che istituiscono e autorizzano anticipazioni di  lungo
periodo, ha imposto di superare  le  «ambiguita'  anfibologiche»  del
testo  che  paiono  configurare  dei  mutui  (Corte   costituzionale,
sentenza n. 181/2015) e di registrare tali prestiti pubblici  con  la
stessa  tecnica  contabile.  Tale  operazione  ermeneutica  mira   ad
assicurare, al contempo, il rispetto della golden rule e dei  vincoli
dell'ordinamento comunitario ex art. 117, comma 1 della  Costituzione
che  impongono  la  tempestivita'  dei  pagamenti   delle   pubbliche
amministrazioni (direttiva 2011/7/Ue;  Corte  costituzionale,  numeri
181/205, 4/2020, 80/2021). 
    5.3.4.  Le  anticipazioni  «straordinarie»  di  liquidita'   sono
pertanto possibili solo in forza  di  un'applicazione  analogica  del
parametro interposto costituito dall'art. 3, comma 17, della legge n.
350/2003, da cui deriva,  pero'  l'esigenza  di  rispettare  rigorosi
limiti che la Corte costituzionale ha tradotto in un vero  e  proprio
test di costituzionalita' (sentenza n. 4/2020). Esse restano  infatti
una «forma straordinaria di indebitamento a lungo termine» e pertanto
sono: a) «utilizzabili in senso costituzionalmente conforme solo  per
pagare  passivita'  pregresse   iscritte   in   bilancio»;   b)   non
utilizzabili,  «per  risanare  bilanci  strutturalmente  in  perdita»
(Corte costituzionale,  sentenza  n.  4/2020,  punto  4.1,  cons.  in
diritto). 
    In tale contesto, infatti, la Corte ha chiarito che esse  servono
soltanto per rimediare a «sofferenze di cassa» e che  l'anticipazione
straordinaria deve continuare a essere sterilizzata integralmente sul
risultato di amministrazione, a mezzo del Fal (paragrafo 3.20-bis del
principio contabile applicato  n.  4/2  del  decreto  legislativo  n.
118/2011),  senza  potere  costituire  copertura   dello   squilibrio
accumulato. 
    5.4.  Sulla  base  di  tale  test,   non   e'   sufficiente   che
l'anticipazione sia destinata al pagamento  di  passivita'  pregresse
(come ritenuto nella delib. n.  1/2021/PAR  della  Sez.  reg.  contr.
Umbria); la mancanza  del  Fal  (in  una  misura  pari  al  fondo  di
rotazione  che  deve  ancora  essere  restituito),  infatti,   risana
«bilanci  strutturalmente  in  perdita»,  produce  l'espansione   del
risultato  di  amministrazione  e,  quindi,  consente  la  «copertura
giuridica di nuove e ulteriori spese» senza il rispetto  del  vincolo
di destinazione dell'art. 119,  comma  6  della  Costituzione  (Corte
costituzionale, n. 4/2020). 
    5.5.   Sulla   base   del   delineato    quadro    normativo    e
giurisprudenziale, risulta evidente l'art. 43  del  decreto-legge  n.
133/2014 viola l'art. 119, comma 6,  della  Costituzione,  in  quanto
expressis  verbis  utilizzabile  come  copertura   delle   passivita'
pregresse (comma 1), senza la «neutralizzazione» ex art. 3, comma 17,
della legge n. 350/2003. 
    5.5.1. Infatti, le modalita' di  contabilizzazione  indicate  dal
comma  2  (due  scritture  in  entrata  e  in  spesa,  a  titolo   di
«trasferimento»),   in   termini    contabili,    equivalgono    alla
registrazione di un mutuo o a una concessione di credito ai sensi del
paragrafo 5.5, principio applicato n. 4/2 del decreto legislativo  n.
118/2011 (dissimulando, peraltro, la  natura  di  indebitamento).  In
spesa, infatti, viene registrata solo  la  posta  per  l'ammortamento
(non  anche  l'intero  importo  del  capitale  residuo  a  scopo   di
neutralizzazione). E' questa regola che, coerentemente con  il  comma
1, consente al fondo di operare come copertura del Prfp.  Del  resto,
«qualificare il finanziamento in esame come  vero  e  proprio  mutuo,
anziche' mera anticipazione di liquidita', porterebbe inevitabilmente
a  concludere   che   anche»   le   norme   statali   che   prevedono
l'anticipazione  «sarebbero  contrarie  a  Costituzione,  in   quanto
palesemente in contrasto con la  prescrizione  dell'art.  119,  sesto
comma,  della  Costituzione»  (Corte  costituzionale,   sentenza   n.
181/2015). 
    5.6.  E'  altresi'  incostituzionale  l'art.  53,  comma  4,  del
decreto-legge 104/2002 per due ragioni: a) perche' limita la  tecnica
contabile prevista per l'art. 243-ter del Tuel (con  neutralizzazione
del risultato di amministrazione)  soltanto  al  caso  del  fondo  di
rotazione  erogato  sulle  risorse  del  comma  3  dell'art.  53  del
decreto-legge n. 104/2020; b) perche' legifica  l'art.  3.20-bis  che
conferma che il fondo di rotazione ex art. 43 puo' essere impiegato a
scopo  di  copertura,   in   contrapposizione   alla   regola   della
neutralizzazione che si applica solo all'art. 243-ter del Tuel. 
    5.7. Infine, entrambe le disposizioni denunciate violano in  modo
palese l'art. 10 della legge n. 243/2012 e, per tale via, l'art. 119,
comma 6 della Costituzione. Esse, infatti, producono  solo  l'effetto
di migliorare il risultato di amministrazione per mezzo del fondo  di
rotazione, il quale, fornendo copertura a disavanzo  e  debiti  fuori
bilancio, apre uno spazio  finanziario  nel  bilancio  con  cui  dare
copertura a nuova e futura  spesa,  senza  vincolo  di  destinazione,
quindi,  anche  per  spesa  corrente.  Esse,  quindi,  consentono  di
utilizzare  l'indebitamento  per  scopi  diversi   da   investimento,
sganciandolo dalla regola della  contestualita'  tra  ammortamento  e
vita  utile  di  un  nuovo  bene  durevole  che  viene  acquisito  al
patrimonio dell'ente. 
    5.8. In definitiva, come gia' evidenziato nelle  sentenze  numeri
181/2015, 4/2020 e  80/2021  di  codesta  Corte,  la  violazione  del
divieto di cui all'art. 119, comma 6 della Costituzione determina  un
pregiudizio a  fondamentali  valori  costituzionali.  L'indebitamento
destinabile   a   spesa    corrente,    infatti,    lede    l'equita'
intergenerazionale  e  i  valori  democratici   che   si   esercitano
attraverso la responsabilita' del mandato elettivo  che  i  cittadini
misurano attraverso il bilancio (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
80/2021, punto 1.3, cons. in  diritto).  La  sentenza  n.  4/2020  ha
altresi' evidenziato che la violazione del  comma  6  disarticola  le
rispettive competenze finanziarie di Stato e autonomie. Un abuso  dei
prestiti pubblici  da  parte  dallo  Stato  agli  enti  territoriali,
infatti, deresponsabilizza le amministrazioni  territoriali  e,  allo
stesso tempo, consente allo Stato di aggirare  i  vincoli  dei  commi
precedenti; infatti, l'indebitamento, tramite l'ammortamento,  genera
un vincolo pluriennale sui  bilanci  successivi,  senza  il  rispetto
delle finalita' di cui all'art. 119, comma 5.  Inoltre,  in  caso  di
squilibri strutturali, non dipendenti soltanto da  cattiva  gestione,
lo Stato potrebbe venire meno ai suoi doveri di custode della finanza
allargata (Corte costituzionale, sentenza  n.  107/2016)  a  presidio
dell'unita' giuridico-economica della Repubblica  (articoli  5,  119,
commi 3 e 4, e 120 della Costituzione). 
    6. La violazione dell'art. 81, comma 3, dell'art. 97, comma 1,  e
dell'art. 119, comma 1, della Costituzione. E' altresi' evidente che,
autorizzando l'indebitamento per finanziarie spese  pregresse,  senza
alcuna   neutralizzazione   dell'incremento    del    risultato    di
amministrazione,   la    legge    ha    istituito    una    copertura
costituzionalmente illegittima (art. 81, comma 3 della  Costituzione)
proprio perche' destinabile  a  spese  diverse  da  investimento.  La
violazione del precetto della copertura, a sua  volta,  determina  la
violazione di quello dell'equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e
art. 119, comma  1  della  Costituzione).  Copertura  ed  equilibrio,
infatti, costituiscono  due  «facce  della  stessa  medaglia»  (Corte
costituzionale, numeri 26/2013, punto 4.1. cons. diritto, 184/2016  e
274/2017). 
    6.1. Che l'illegittimita'  della  copertura  (effettuata  con  le
anticipazioni   di   liquidita')   abbia   effetti    sul    precetto
dell'equilibrio, del resto, e' stato gia' evidenziato nella  sentenza
n. 181/2015; la legge (in quel caso regionale)  che  contabilizza  le
anticipazioni straordinarie di liquidita' come un  mutuo  e,  quindi,
come copertura, viola la Costituzione «sia con riguardo  alla  natura
giuridica dell'operazione, diversa dalla finalita' di investimento di
cui alla "regola aurea" [...]  sia  con  riguardo  all'equilibrio  di
bilancio, che viene pregiudicato  dall'impiego  di  un  prestito  per
ottenere effetti economico-patrimoniali». 
    6.2. L'equilibrio e' infatti violato in  termini  patrimoniali  e
dinamici. In termini economici, infatti, la capacita' della copertura
di  migliorare  il  risultato  di  amministrazione,   senza   vincolo
specifico   sulle   risorse   aggiuntive,   produce    un'illegittima
disponibilita' patrimoniale, pari al capitale finanziario incassato e
alla correlata riduzione delle passivita'  pregresse  e  consente  di
aumentare la spesa che consuma il patrimonio (spesa corrente),  senza
preservarlo. 
    6.3. In termini dinamici, la norma che  istituisce  la  copertura
costituzionalmente illegittima impedisce al principio dell'equilibrio
di  attivare  i  meccanismi  di  correzione  (Corte   costituzionale,
sentenza n. 250/2013) attraverso le necessarie variazioni di bilancio
per il recupero di risorse  compatibili  con  la  natura  del  debito
(nella specie, risorse proprie, idonee a coprire  il  disavanzo  e  i
debiti fuori bilancio non discriminati in base  alle  caratteristiche
della spesa originaria, ai sensi dell'art. 194 del Tuel). 
    7. La violazione dell'art.  81,  comma  6  della  Costituzione  e
dell'art. 5, comma 1,  lettera  g),  della  legge  costituzionale  n.
1/2012. Entrambe  le  norme  denunciate  sono  state  approvate  dopo
l'entrata in vigore della legge della legge costituzionale n. 1/2012,
divenuta efficace a decorrere  dal  1°  gennaio  2014  (art.  6).  La
novella costituzionale ha  introdotto  una  nuova  riserva  di  legge
formale, da adempiere  con  una  legge  rinforzata;  in  particolare,
l'art. 81, comma 6 della Costituzione ha riservato allo  Stato  e  al
Parlamento il compito di definire,  per  il  complesso  di  tutte  le
pubbliche amministrazioni (art. 97, comma 1 della  Costituzione):  a)
il contenuto della legge di bilancio, b) le norme  fondamentali  e  i
criteri volti a b.1) assicurare l'equilibrio  tra  le  entrate  e  le
spese dei bilanci e b.2) la sostenibilita' del debito,  c)  le  altre
materie specificate dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1/2012. 
    7.1. Inoltre, i contenuti elencati dall'art. 81,  comma  6  della
Costituzione e dall'art.  5  della  legge  costituzionale  n.  1/2012
devono essere definiti in modo adeguatamente dettagliato,  in  quanto
il compito di indicare i principi viene demandato alla  stessa  legge
costituzionale,  escludendo  implicitamente  che  esso  possa  essere
svolto dalla stessa legge rinforzata. La  legge  rinforzata,  quindi,
deve esaurientemente disciplinare tutti gli  ambiti  materiali  sopra
riportati. 
    7.2. Come specificato nella sentenza della  Corte  costituzionale
n. 88/2014, lo spazio per altre fonti residua solo  per  gli  aspetti
tecnici della disciplina. La disciplina di  dettaglio  tecnico,  piu'
precisamente,  consiste  in  «prescrizioni  che   vengono   elaborate
generalmente sulla base dei principi desunti  dalle  cc.dd.  "scienze
esatte" o dalle arti che ne sono applicazione» (Corte costituzionale,
sentenza n. 61/1997). Sono cioe' norme prive di  effettivo  contenuto
innovativo, che, tuttavia, rendono concretamente eseguibili i comandi
dell'ordinamento. 
    7.3. Con la successiva sentenza  n.  235/2017  il  giudice  delle
leggi ha  dichiarato  l'incostituzionalita'  dell'art.  3,  comma  1,
lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164, (rubricato  Modifiche
alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in  materia  di  equilibrio  dei
bilanci delle regioni e degli enti locali) che ha novellato l'art. 11
della legge n. 243/2012. La disposizione rendeva possibile la  deroga
all'art. 119, comma 6, della Costituzione, attuando l'art.  5,  comma
1, lettera g), della legge cost. n. 1/2012. La  disposizione,  pero',
rinviava ad altre fonti  per  disciplinare  il  concorso  finanziario
dello Stato «secondo modalita' definite con leggi  dello  Stato,  nel
rispetto   dei   principi   stabiliti    dalla    presente    legge».
L'incostituzionalita'   della   disposizione   censurata   e'   stata
dichiarata: a) in ragione del rango  normativo  diverso  e  superiore
della legge  rinforzata  rispetto  alle  leggi  ordinarie,  ai  sensi
dell'art. 81, comma 6, della Costituzione. Pertanto, e' precluso alla
stessa  legge  rinforzata  «degradare  la   fonte   normativa   della
disciplina  a  un  rango  inferiore»,  mediante  un  rinvio  a  norme
primarie; inoltre, b) nel presupposto che e' la legge  costituzionale
n. 1/2012 a dovere fissare i principi, la riserva di legge rinforzata
non «puo' ritenersi soddisfatta dal generico  richiamo  ai  "principi
stabiliti dalla presente legge" (ossia, la stessa legge  n.  243  del
2012), dei quali la  futura  legge  ordinaria  dello  Stato  dovrebbe
assicurare il rispetto» (Corte costituzionale, sentenza n. 235/2017). 
    7.4.  In  definitiva,  l'art.  81,  comma  6  della  Costituzione
codifica  il  dovere  del  Parlamento  di   provvedere,   con   legge
rinforzata, a disciplinare tutti i contenuti elencati  dell'art.  81,
comma 6 della Costituzione,  tra  cui  compare  la  disciplina  della
sostenibilita' del debito e delle deroghe all'art. 119, comma 6 della
Costituzione (art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale
n. 1/2012). 
    7.5. Nella specie, entrambe le disposizioni denunciate,  adottate
con la forma del decreto-legge, violano  l'art.  81,  comma  6  della
Costituzione e i principi fissati dall'art. 5, comma 1,  lettera  g),
della legge cost. n. 1/2012, poiche' introducono una deroga  all'art.
119,  comma  6  della  Costituzione,  senza  la  forma  della   legge
rinforzata. 
    7.5.1. Piu' precisamente, l'art. 43 del decreto-legge n. 133/2014
e l'art. 53, comma 4, del decreto-legge n. 104/2020  hanno  stabilito
un limite alla golden rule la cui disciplina  e'  stata  implementata
dall'art. 10 della legge n. 243/2012. L'art. 10, comma 1, della legge
n. 243/2012, peraltro, consente di utilizzare l'indebitamento «con le
modalita'  e  nei  limiti»  stabiliti  con  la  legge  dello   Stato.
Interpretando in modo costituzionalmente  conforme  la  disposizione,
alla luce delle sentenze numeri 88/2014 e 235/2017, tale legge  dello
Stato puo' essere soltanto la  stessa  legge  rinforzata,  ovvero  la
legge ordinaria, che pero' puo' introdurre soltanto una disciplina di
dettaglio tecnico. 
    7.5.2.  Inoltre,  a  bene  vedere,  le  disposizioni   denunciate
contengono una disciplina fortemente innovativa, che entra in  palese
contraddizione con i contenuti dell'art. 10 e, per esso,  con  l'art.
119,  comma  6  della  Costituzione.  In  assenza  di  uno  specifico
parametro interposto (vista la dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'art. 11 della legge n. 243/2012), una simile  deroga,  pertanto,
avrebbe necessitato, a  maggior  ragione,  della  forma  della  legge
rinforzata. Infatti, la possibilita' di derogare all'art. 119,  comma
6 della Costituzione, e quindi all'art. 10 della legge n. 243/2012 e'
contemplata  soltanto  dai  principi  che  si  impongono  alla  legge
rinforzata, indicati dall'art. 5, comma 1, lettera  g),  della  legge
costituzionale n.  1/2012.  Tale  disposizione  consente  alla  legge
rinforzata di derogare all'art. 119, comma 6, della Costituzione:  1)
al verificarsi di fasi avverse  del  ciclo  economico  o  di  «eventi
eccezionali di cui alla lettera d) del presente  comma»;  2)  con  la
sostituzione  della  destinazione  a  investimento  con  quella   del
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. 
    7.6. Come e' evidente, le disposizioni denunciate,  oltre  a  non
rispettare i  requisiti  di  sostanza  (difetto  del  presupposto  di
contesto  economico  e  del  vincolo  di  finalizzazione  ai  livelli
essenziali della  prestazione),  non  rispettano  l'aspetto  formale,
replicando  il  vizio  di  forma  per   cui   e'   stata   dichiarata
l'incostituzionalita' dell'art. 11  della  legge  n.  243/2012,  come
sostituito dall'art. 3 della legge n. 164/2016.