Ricorso ex art. 127 della  costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato    e    difeso    ex-lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro  la  Regione
Puglia, in persona del Presidente  pro-tempore,  con  sede  in  Bari,
Lungomare Nazario Sauro n. 33; 
    Pec: 
    segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it 
    diramm.gabinetto.regione@pec.rupar.puglia.it 
    capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
    avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it 
    legislativogiunta@pec.rupar.puglia.it 
    sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 96
della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32,  pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 141 del 30 dicembre
2022 - recante: 
      «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023
e Bilancio pluriennale  2023-2025  della  Regione  Puglia  (legge  di
stabilita' regionale 2023)»,  come  da  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 23 febbraio 2023. 
    Nel Bollettino Ufficiale della Regione  Puglia,  n.  141  del  30
dicembre 2022 e' stata pubblicata  la  legge  regionale  29  dicembre
2022, n. 32 recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di
previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia
(legge di stabilita' regionale 2023)». 
    Per quanto in questa sede d'interesse, la disposizione  impugnata
(art. 96) cosi' dispone: 
      «1. Il secondo periodo del comma  2  dell'art.  5  della  legge
regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione  del  Consiglio
regionale e del Presidente della giunta regionale) e' sostituito  dal
seguente: 
        «Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio  regionale
previsti dallo Statuto, a esclusione delle ipotesi previste dal primo
comma dall'art. 126  della  Costituzione,  si  procede  all'indizione
delle nuove elezioni del Consiglio e  del  Presidente  della  Regione
Puglia entro sei mesi. Il predetto termine decorre dalla presa d'atto
da  parte  del  Consiglio  regionale;  quando  lo   scioglimento   e'
conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione,  la  presa
d'atto deve avvenire entro trenta giorni  dalla  presentazione  delle
stesse». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene  che  la  norma,  cosi'  come
prevista nella legge regionale n.  32/22  citata,  presenti  vizi  di
illegittimita' costituzionale per la violazione degli articoli 123  e
126, terzo comma, della Costituzione. 
    Pertanto, propone questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 96 della legge  regionale
Puglia 29 dicembre 2022, n. 32. Violazione degli articoli 123 e  126,
terzo comma, della Costituzione. 
    La disposizione impugnata, modificando  il  secondo  periodo  del
secondo comma dell'art. 5 della legge elettorale regionale n. 2/2005,
introduce la novita' ordinamentale della previsione di un termine per
l'indizione delle elezioni in caso  di  scioglimento  anticipato  del
Consiglio regionale, oltre che stabilire in sei mesi, in luogo  degli
attuali tre mesi, il termine  entro  il  quale  le  elezioni  debbano
essere indette. La particolarita' introdotta  dalla  legge  regionale
consiste nel fatto che il termine di indizione decorre  dalla  «presa
d'atto» da parte del Consiglio; nell'ipotesi in cui  lo  scioglimento
sia conseguenza delle dimissioni del  Presidente  della  Regione,  la
presa d'atto dovra' essere avvenire entro trenta giorni dalla data di
presentazione delle dimissioni medesime. 
    Si ritiene che la modifica apportata dal legislatore regionale si
ponga in contrasto con gli articoli 123 e  126,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Occorre premettere che lo Statuto della Regione Puglia, come  del
resto tutti quelli delle Regioni a statuto  ordinario,  recepisce  il
principio c.d. «aut simul stabunt aut simul cadent». 
    Nello specifico, l'art. 22, quarto  comma,  dello  Statuto  della
Regione Puglia riproducendo letteralmente  quanto  previsto  dall'art
126, terzo comma, della Costituzione (1) , conferma la necessita' che
qualora venga meno la  permanenza  in  carica  del  Presidente  della
regione, decada anche l'intero Consiglio regionale con necessita'  di
integrale rinnovo attraverso l'indizione di nuove elezioni. 
    L'art. 1 della legge regionale 10  marzo  2015,  n.  7 -  recante
«Modifiche alla legge regionale 28 gennaio  2005,  n.  2  (Norme  per
l'elezione del Consiglio regionale  e  del  Presidente  della  giunta
regionale)» - sostituisce l'art. 2, della legge 28 gennaio 2005, n. 2
recante  «Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
Presidente della Giunta regionale». 
    Il primo comma, per quanto qui interessa, della  disposizione  da
ultimo citata prevede: 
    «"Art. 2 elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina  a
Consigliere regionale del candidato alla carica di  Presidente  della
Regione che ha conseguito un numero  di  voti  validi  immediatamente
inferiore: 
      1. Il Presidente della Regione, ai  sensi  dell'art.  41  dello
Statuto, e' eletto a suffragio universale e diretto, in  concomitanza
con il rinnovo del Consiglio regionale». 
    La legge elettorale della Regione Puglia prevede  un  meccanismo,
per l' elezione del Presidente della Regione (il suffragio universale
e diretto), che rende operativo il principio aut  simul  stabunt  aut
simul cadent (2) 
    La norma di  cui  all'art.  96  della  predetta  legge  regionale
impugnata, laddove introduce la «presa d'atto» consiliare quale  dies
a quo per la decorrenza del termine di sei mesi per l'indizione delle
nuove elezioni, si pone in contrasto con  l'art.  126,  terzo  comma,
della Costituzione citato. 
    La disposizione, in primo luogo  introduce  una  differenziazione
tra  varie  ipotesi  di  scioglimento  che,   invece,   tanto   nella
Costituzione che nello  Statuto  Regionale  sono  accomunate  da  una
disciplina unitaria. 
    Viene, infatti, previsto: 
      per lo scioglimento derivante da morte, impedimento  permanente
e sfiducia una presa d'atto senza che per la  suddetta  presa  d'atto
consiliare venga stabilito alcun termine; 
      per lo scioglimento conseguente alle dimissioni del  Presidente
per la presa d'atto viene stabilito il termine di un mese. 
    In entrambi i casi, tuttavia, la norma,  della  cui  legittimita'
costituzionale si dubita, non prevede  alcuna  indicazione  temporale
per l'adozione della presa d'atto. 
    Nel primo caso, in quanto la disposizione  non  stabilisce  alcun
termine, con la conseguenza che la presa d'atto, in concreto potrebbe
non venire mai effettuata; nel secondo, in quanto non viene  previsto
alcun meccanismo sostitutivo  dell'infruttuoso  decorso  del  termine
mensile stabilito per la presa d'atto, ne' un meccanismo assimilabile
al «silenzio assenso», ne' un presidio sanzionatorio. 
    In altri termini, l'elemento che accomuna le due norme  contenute
nella disposizione in parola e' quello della mancata previsione di un
potere sostitutivo per il caso di assenza o  tardiva  adozione  della
presa d'atto. 
    Cio'  comporta  la   possibilita'   di   differimento   in   modo
indeterminato ed indeterminabile dell'indizione delle  elezioni,  con
evidente compromissione del principio aut  simul  stabunt  aut  simul
cadent in caso di dimissioni,  morte  e  impedimento  permanente  del
Presidente della regione, dal momento che,  con  la  possibilita'  di
differire a tempo indeterminato le nuove  elezioni,  il  dies  a  quo
individuato ai fini del termine semestrale previsto per  il  «ritorno
alle urne», viene anche meno un caposaldo del suddetto principio che,
come e' noto, si fonda sul pilastro del «governo di legislatura». Tra
l'altro, la norma neppure prevede alcunche' nelle ipotesi in cui, per
la delibera di  presa  d'atto,  non  si  raggiungano  le  maggioranze
richieste o non  sia  integrato  il  numero  legale  per  una  valida
deliberazione del Consiglio regionale. 
    Tale omissione comporta, all'evidenza, che il Presidente verrebbe
espropriato dalla funzione di arbitro della legislatura che verrebbe,
invece, condizionata esclusivamente della presa d'atto consiliare. 
    In  definitiva  il  dubbio  costituzionalita'  si  fonda  su  tre
elementi precipui: 
      l'impossibilita' di individuare un termine ragionevole  per  la
presa d'atto consiliare nel caso  di  scioglimento  del  Consiglio  a
seguito di circostanze diverse delle ipotesi previste dal primo comma
dall'art. 126 della Costituzione e come conseguenza delle  dimissioni
del Presidente; 
      l'assenza di una puntuale disciplina  della  presa  d'atto  con
particolare riguardo alla previsione di meccanismi sostitutivi per il
caso di ritardo o mancata presa d' atto; 
      il mancato riscontro della presa d'atto  inteso  come  exordium
del  termine  per  l'indizione  delle  nuove  elezioni,  tanto  nella
Costituzione, agli articoli 123 e 126, che nell'art. 22 dello Statuto
regionale della Regione Puglia. 
    Lo Statuto  regionale  si  colloca,  infatti,  al  vertice  della
gerarchia delle fonti regionali (3) e, pertanto, la violazione  dello
Statuto da parte della legge regionale (come nel caso  in  esame,  in
cui lo Statuto non prevede la disciplina della presa d'atto come atto
ricognitivo) si traduce - secondo la dottrina  -  in  una  violazione
(indiretta) dell'art. 123 Cost.,  mentre  lo  Statuto  fungerebbe  da
parametro interposto. 
    La  combinazione  dei  tre  elementi  supra  descritti,   genera,
all'evidenza,  un'incertezza  in  ordine  alla  durata  del   periodo
successivo allo scioglimento del Consiglio regionale entro  il  quale
dovranno indirsi nuove elezioni  per  ripristinare  la  funzionalita'
voluta dalla Carta costituzionale che  il  venire  meno  del  vertice
politico della Regione ha interrotto. 
    Codesta Corte costituzionale, gia' con la sentenza n. 2 del 2004,
ha chiarito che il modello dell'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale impone il rispetto  del  meccanismo  del  aut  simul
stabunt aut simul cadent, dal quale  deriva  la  conseguenza  che  le
dimissioni del Presidente determinano lo scioglimento  del  Consiglio
regionale. 
    Il medesimo principio e' stato ribadito nella sentenza n. 12  del
2006 di codesta Corte, che ha affermato come il principio sia posto a
tutela  della  «armonia   dell'indirizzo   politico   presuntivamente
garantita  dalla  simultanea  elezione  di  entrambi  nella  medesima
tornata elettorale e dai medesimi elettori». 

(1) l'approvazione  della  mozione  di  sfiducia  nei  confronti  del
    Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e  diretto,
    nonche' la rimozione, l'impedimento permanente,  la  morte  o  le
    dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
    giunta e lo scioglimento del Consiglio. 

(2) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 304/2012. 

(3) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 304/2012