Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex-lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33; Pec: segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it diramm.gabinetto.regione@pec.rupar.puglia.it capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it legislativogiunta@pec.rupar.puglia.it sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 141 del 30 dicembre 2022 - recante: «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilita' regionale 2023)», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2023. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 141 del 30 dicembre 2022 e' stata pubblicata la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilita' regionale 2023)». Per quanto in questa sede d'interesse, la disposizione impugnata (art. 96) cosi' dispone: «1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della giunta regionale) e' sostituito dal seguente: «Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dall'art. 126 della Costituzione, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi. Il predetto termine decorre dalla presa d'atto da parte del Consiglio regionale; quando lo scioglimento e' conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d'atto deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse». Il Presidente del Consiglio ritiene che la norma, cosi' come prevista nella legge regionale n. 32/22 citata, presenti vizi di illegittimita' costituzionale per la violazione degli articoli 123 e 126, terzo comma, della Costituzione. Pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. per il seguente Motivo Illegittimita' costituzionale dell'art. 96 della legge regionale Puglia 29 dicembre 2022, n. 32. Violazione degli articoli 123 e 126, terzo comma, della Costituzione. La disposizione impugnata, modificando il secondo periodo del secondo comma dell'art. 5 della legge elettorale regionale n. 2/2005, introduce la novita' ordinamentale della previsione di un termine per l'indizione delle elezioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, oltre che stabilire in sei mesi, in luogo degli attuali tre mesi, il termine entro il quale le elezioni debbano essere indette. La particolarita' introdotta dalla legge regionale consiste nel fatto che il termine di indizione decorre dalla «presa d'atto» da parte del Consiglio; nell'ipotesi in cui lo scioglimento sia conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d'atto dovra' essere avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni medesime. Si ritiene che la modifica apportata dal legislatore regionale si ponga in contrasto con gli articoli 123 e 126, terzo comma, della Costituzione. Occorre premettere che lo Statuto della Regione Puglia, come del resto tutti quelli delle Regioni a statuto ordinario, recepisce il principio c.d. «aut simul stabunt aut simul cadent». Nello specifico, l'art. 22, quarto comma, dello Statuto della Regione Puglia riproducendo letteralmente quanto previsto dall'art 126, terzo comma, della Costituzione (1) , conferma la necessita' che qualora venga meno la permanenza in carica del Presidente della regione, decada anche l'intero Consiglio regionale con necessita' di integrale rinnovo attraverso l'indizione di nuove elezioni. L'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7 - recante «Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della giunta regionale)» - sostituisce l'art. 2, della legge 28 gennaio 2005, n. 2 recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale». Il primo comma, per quanto qui interessa, della disposizione da ultimo citata prevede: «"Art. 2 elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore: 1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, e' eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale». La legge elettorale della Regione Puglia prevede un meccanismo, per l' elezione del Presidente della Regione (il suffragio universale e diretto), che rende operativo il principio aut simul stabunt aut simul cadent (2) La norma di cui all'art. 96 della predetta legge regionale impugnata, laddove introduce la «presa d'atto» consiliare quale dies a quo per la decorrenza del termine di sei mesi per l'indizione delle nuove elezioni, si pone in contrasto con l'art. 126, terzo comma, della Costituzione citato. La disposizione, in primo luogo introduce una differenziazione tra varie ipotesi di scioglimento che, invece, tanto nella Costituzione che nello Statuto Regionale sono accomunate da una disciplina unitaria. Viene, infatti, previsto: per lo scioglimento derivante da morte, impedimento permanente e sfiducia una presa d'atto senza che per la suddetta presa d'atto consiliare venga stabilito alcun termine; per lo scioglimento conseguente alle dimissioni del Presidente per la presa d'atto viene stabilito il termine di un mese. In entrambi i casi, tuttavia, la norma, della cui legittimita' costituzionale si dubita, non prevede alcuna indicazione temporale per l'adozione della presa d'atto. Nel primo caso, in quanto la disposizione non stabilisce alcun termine, con la conseguenza che la presa d'atto, in concreto potrebbe non venire mai effettuata; nel secondo, in quanto non viene previsto alcun meccanismo sostitutivo dell'infruttuoso decorso del termine mensile stabilito per la presa d'atto, ne' un meccanismo assimilabile al «silenzio assenso», ne' un presidio sanzionatorio. In altri termini, l'elemento che accomuna le due norme contenute nella disposizione in parola e' quello della mancata previsione di un potere sostitutivo per il caso di assenza o tardiva adozione della presa d'atto. Cio' comporta la possibilita' di differimento in modo indeterminato ed indeterminabile dell'indizione delle elezioni, con evidente compromissione del principio aut simul stabunt aut simul cadent in caso di dimissioni, morte e impedimento permanente del Presidente della regione, dal momento che, con la possibilita' di differire a tempo indeterminato le nuove elezioni, il dies a quo individuato ai fini del termine semestrale previsto per il «ritorno alle urne», viene anche meno un caposaldo del suddetto principio che, come e' noto, si fonda sul pilastro del «governo di legislatura». Tra l'altro, la norma neppure prevede alcunche' nelle ipotesi in cui, per la delibera di presa d'atto, non si raggiungano le maggioranze richieste o non sia integrato il numero legale per una valida deliberazione del Consiglio regionale. Tale omissione comporta, all'evidenza, che il Presidente verrebbe espropriato dalla funzione di arbitro della legislatura che verrebbe, invece, condizionata esclusivamente della presa d'atto consiliare. In definitiva il dubbio costituzionalita' si fonda su tre elementi precipui: l'impossibilita' di individuare un termine ragionevole per la presa d'atto consiliare nel caso di scioglimento del Consiglio a seguito di circostanze diverse delle ipotesi previste dal primo comma dall'art. 126 della Costituzione e come conseguenza delle dimissioni del Presidente; l'assenza di una puntuale disciplina della presa d'atto con particolare riguardo alla previsione di meccanismi sostitutivi per il caso di ritardo o mancata presa d' atto; il mancato riscontro della presa d'atto inteso come exordium del termine per l'indizione delle nuove elezioni, tanto nella Costituzione, agli articoli 123 e 126, che nell'art. 22 dello Statuto regionale della Regione Puglia. Lo Statuto regionale si colloca, infatti, al vertice della gerarchia delle fonti regionali (3) e, pertanto, la violazione dello Statuto da parte della legge regionale (come nel caso in esame, in cui lo Statuto non prevede la disciplina della presa d'atto come atto ricognitivo) si traduce - secondo la dottrina - in una violazione (indiretta) dell'art. 123 Cost., mentre lo Statuto fungerebbe da parametro interposto. La combinazione dei tre elementi supra descritti, genera, all'evidenza, un'incertezza in ordine alla durata del periodo successivo allo scioglimento del Consiglio regionale entro il quale dovranno indirsi nuove elezioni per ripristinare la funzionalita' voluta dalla Carta costituzionale che il venire meno del vertice politico della Regione ha interrotto. Codesta Corte costituzionale, gia' con la sentenza n. 2 del 2004, ha chiarito che il modello dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale impone il rispetto del meccanismo del aut simul stabunt aut simul cadent, dal quale deriva la conseguenza che le dimissioni del Presidente determinano lo scioglimento del Consiglio regionale. Il medesimo principio e' stato ribadito nella sentenza n. 12 del 2006 di codesta Corte, che ha affermato come il principio sia posto a tutela della «armonia dell'indirizzo politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi elettori». (1) l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio. (2) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 304/2012. (3) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 304/2012