TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA 
                            Sezione Unica 
 
    Il credito vantato dall'opposta e' fondato sulla legge  regionale
Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 che in forza dell'art. 30 (commi 1-2)
stabilisce: 
        Art. 30 (Morosita' di pagamento del canone di  locazione).  -
1. Il ritardato pagamento del  canone  di  locazione  e  delle  spese
accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del  termine  prescritto
per il pagamento comporta l'applicazione di una penale in misura pari
all'1,5 per cento dell'importo complessivo,  relativo  al  canone  di
locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni  mese  di  ritardo
del pagamento, senza necessita' di  preventiva  messa  in  mora.  Sul
ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese  accessorie
si applica altresi' l'interesse annuo nella misura legale. (6) 
        2. La morosita' superiore a sei mesi nel pagamento del canone
di locazione e delle quote accessorie e'  causa  di  risoluzione  del
contratto e di decadenza dall'assegnazione. I componenti  del  nucleo
familiare sono obbligati in solido  con  l'assegnatario  ai  fini  di
quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato. 
    Sia la previsione di una penale (di  cui  al  comma  1),  sia  la
responsabilita' solidale dei componenti del nucleo familiare (di  cui
al comma 2), appaiono in contrasto con norme costituzionali. 
    Ai sensi dell'art. 117: 
        comma 3 - Nelle materie di  legislazione  concorrente  spetta
alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; 
        comma 4 - Spetta alle  Regioni  la  potesta'  legislativa  in
riferimento  ad  ogni  materia  non  espressamente   riservata   alla
legislazione dello Stato. 
    L'applicazione di detta norma  regionale  porrebbe  l'opposta  in
posizione differente e  privilegiata  rispetto  a  tutti  i  locatori
(privati cittadini e societa'  commerciali  proprietari  di  immobili
concessi in locazione) attribuendo alla societa' Siena Casa S.p.a. il
diritto di poter richiedere ai  conduttori  la  penale  del  15%  sul
canone in caso di ritardato pagamento (comma 1) e di poter richiedere
in solido il pagamento del canone di locazione  anche  ai  componenti
del nucleo familiare del conduttore (comma 2). 
    Invero,  risulterebbe  violato  l'art.  3   della   Costituzione,
realizzandosi una disparita' di trattamento per  i  conduttori  degli
immobili concessi in locazione da Siena Casa: 
        - in particolare l'art. 1587 del  codice  civile  prevede  il
dovere del conduttore di  pagare  il  canone  di  locazione,  ma  non
prevede la solidarieta' del nucleo familiare del medesimo; 
        -  la  legge  n.  108/1996  e'  norma  penale  di  competenza
esclusiva dello Stato e la previsione di cui  al  comma 1,  dell'art.
30, legge regionale Toscana n. 2/2019  comporterebbe  inevitabilmente
il superamento del tasso soglia usurario. 
    Dalla violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  deriverebbe
altresi' la violazione: 
        - dell'art. 41 della  Costituzione  (liberta'  di  iniziativa
economica) infatti, l'art. 30 (commi  2-3)  legge  regionale  Toscana
attribuendo a Siena Casa S.p.a. un potere superiore,  illegittimo,  e
privilegiato rispetto a tutti gli altri locatori (privato o societa')
limita l'iniziativa economica privata; 
        - dell'art. 42 (tutela  della  proprieta'  privata)  infatti,
l'art. 30 legge regionale Toscana del 2 gennaio 2019, n. 2 viola tale
norma, in quanto attribuisce a Siena Casa S.p.a. un potere superiore,
illegittimo, e privilegiato  rispetto  a  tutti  gli  altri  locatori
(privato o societa')  per  cui  limita  la  proprieta'  privata  (dei
locatori) ponendo  una  disparita'  di  trattamento  tra  i  locatori
privati (persone fisiche o societa' commerciali) e Siena Casa S.p.a. 
        - dell'art. 47 (tutela del  risparmio),  infatti,  l'art.  30
legge regionale Toscana del 2 gennaio 2019, n. 2 viola tale norma, in
quanto attribuisce a Siena Casa S.p.a. un potere di  risparmio  e  di
accumulo di incassi da canoni di locazione, superiore, illegittimo, e
privilegiato  rispetto  a  tutti  gli  altri  locatori   (privato   o
societa'); 
        - dell'art. 117, commi 3-4 (delega legislativa alle  regioni)
infatti, l'art. 30 legge regionale Toscana viola tale norma in quanto
la  potesta'  legislativa  della  regione  verrebbe  ad  incidere  su
principi fondamentali del nostro ordinamento.