LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
               di secondo grado dell'Umbria Sezione 1 
 
    Riunita in udienza il 5 dicembre  2022  alle  ore  10,00  con  la
seguente composizione collegiale: 
        Oddi Francesco, Presidente; 
        Temperini Francesco, relatore; 
        Maddaloni Ciro, giudice, 
    in data 5 dicembre 2022  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza
sull'appello n. 106/2022 depositato il  5  aprile  2022  proposto  da
Romolo Pallucco - PLLRML32S12I921S,  difeso  da  Massimo  Marcucci  -
MRCMSM62S20I921J     ed     elettivamente     domiciliato      presso
massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it 
    Contro Comune di Spoleto - Piazza Del Comune 1 06049 Spoleto  PG,
difeso  da  Dina  Bugiantelli  -  BGNDNI59E69A475O  ed  elettivamente
domiciliato  presso  comune.spoleto@postacert.umbria.it   avente   ad
oggetto l'impugnazione di pronuncia sentenza n. 392/2021 emessa dalla
Commissione tributaria provinciale Perugia sezione 2 e pubblicata  il
29 settembre 2021. 
    Atti impositivi: 
        avviso di accertamento n. 30147 IMU 2015; 
        avviso di accertamento n. 30148 IMU 2016, 
    a seguito di discussione in pubblica udienza. 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    Pallucco  Romolo  ha  impugnato  gli  avvisi  d'accertamento  IMU
relativi agli anni 2016 e  2016  notificati  dal  Comune  di  Spoleto
deducendone  l'illegittimita'  per  insussistenza   del   presupposto
impositivo,  illegittimita'  delle  aliquote,  illegittimita'   delle
sanzioni e degli interessi applicati;  il  ricorrente  ha,  altresi',
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 legge
regionale Umbria n. 5/2014 per violazione  dell'art.  117,  comma  3,
Cost. e dell'art. 89  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001 TU Edilizia quale  norma  interposta,  nella  parte  in  cui
stabilisce che il parere di compatibilita' sismica per tutti i comuni
situati in  zona  sismica  vada  espresso  prima  della  delibera  di
adozione del competente ufficio tecnico  regionale,  quale  principio
fondamentale della materia. 
    Si e'  costituito  in  giudizio  il  Comune  concludendo  per  la
conferma  della  legittimita'  del  proprio  operato,  rilevando,  in
sostanza, la validita' del  PRG  dell'anno  2008  per  effetto  della
deliberazione del consiglio comunale n. 10 del  10  aprile  2014  con
efficacia sanante ed il carattere edificabile dell'area in questione,
atteso che ai fini IMU sarebbe sufficiente che l'area sia qualificata
nel PRG come edificabile anche se in perequazione. 
    Con sentenza n. 392/21 la Commissione tributaria  provinciale  di
Perugia ha respinto il ricorso. 
    Ha proposto appello il contribuente e si e' costituito il Comune;
entrambe  le   parti   si   sono   sostanzialmente   riportate   alle
argomentazioni  svolte  nel  precedente  grado  e   l'appellante   ha
reiterato la questione di legittimita' costituzionale. 
    All'udienza del 5 dicembre 2022  la  Corte  si  e'  riservata  di
decidere. 
    La Corte osserva quanto segue: 
        1. Giova premettere che ai fini dell'imposta  comunale  sugli
immobili e dell'IMU - secondo giurisprudenza  del  tutto  pacifica  -
l'edificabilita' di diritto di un terreno sussiste dal momento in cui
esso viene ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se
non definitivamente approvato dalla Regione e mancante  dei  relativi
strumenti attuativi, anche perche' quello del valore  venale  non  e'
affatto  un  criterio  fisso  e  astratto  consentendo,  invece,   di
attribuire al terreno il  suo  valore  di  mercato  adeguandolo  alle
valutazioni ed alle  specifiche  condizioni  di  fatto  del  bene  e,
quindi, anche alle piu' o meno  rilevanti  potenzialita'  edificatore
dell'area (ex multis Cassazione  civile  sez.  tribunale,  18  giugno
2021, n. 17494). 
    Viene dunque dato rilievo anche all'edificabilita' di fatto quale
edificabilita'  giuridicamente  rilevante,  «sempre  che   sussistano
fattori indice quali la vicinanza  al  centro  abitato,  lo  sviluppo
edilizio raggiunto  dalle  zone  adiacenti,  l'esistenza  di  servizi
pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria,
il collegamento con i centri  urbani  gia'  organizzati  e  qualsiasi
altro   elemento   obbiettivo   di   incidenza   sulla   destinazione
urbanistica» (ex multis Cassazione 9 luglio 2019, n. 18368). 
    L'area  su  cui  insistono  gli  immobili   di   proprieta'   dei
contribuenti non risulta essere caratterizzata dalla presenza di tali
fattori indice, non essendovi servizi pubblici essenziali  ne'  opere
di urbanizzazione primaria e non avendo la difesa comunale  allegato,
come suo onere, specifici elementi di prova al riguardo. 
    Trattasi dunque di area a vocazione agricola divenuta edificabile
esclusivamente per effetto del PRG adottato ed approvato  dal  Comune
di Spoleto con deliberazioni consiliari, rispettivamente n.  107/2003
e n. 50/2008, entrambe annullate con sentenza del TAR dell'Umbria  n.
5/11/2012,  confermata  dal  Consiglio  di  Stato  con  sentenza   n.
760/2014, in relazione al dedotto motivo della mancata  acquisizione,
ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974, anteriormente  alla  delibera
di adozione  del  parere  di  compatibilita'  sismica  da  parte  del
competente ufficio regionale. 
    Il giudicato amministrativo ha, infatti, escluso l'applicabilita'
«ratione temporis» della disciplina di cui all'art.  13  della  legge
regionale  22  febbraio  2005,  n.  11,  che  demanda  ai  comuni  la
formulazione del parere in sede  di  adozione  del  piano  regolatore
generale, e non assimilabile al suddetto parere lo  studio  geologico
in prospettiva della prevenzione del rischio  sismico  idrogeologico,
non riconducibile all'organo regionale competente. 
    E' dunque decisivo stabilire se vi sia o meno l'edificabilita' di
diritto al fine dell'accertamento della sussistenza  del  presupposto
impositivo, non essendo altrimenti le aree in  questione  edificabili
al fine dell'imposta comunale sugli immobili. 
    2. L'art. 22 della legge regionale Umbria 4  aprile  2014  n.  5,
pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  5  aprile  2014  n.  17,  recita
testualmente: 
        «1. L'art. 10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997,
n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale  e  norme
di modificazione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, della
legge regionale 18 aprile 1989, n. 26 della legge regionale 17 aprile
1991, n. 6 e  della  legge  regionale  10  aprile  1995,  n.  28)  si
interpreta nel  senso  che  l'approvazione  da  parte  del  consiglio
comunale del Piano regolatore generale -  PRG  ricomprende  anche  il
positivo  rilascio  del  parere  sugli   strumenti   urbanistici   di
compatibilita' sismica. 
        2. I comuni che hanno avviato l'iter di  formazione  del  PRG
prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005,
n. 11 (Norme in materia di  Governo  del  territorio:  pianificazione
urbanistica  comunale)  possono  esprimere  in  via  retroattiva   la
valutazione di compatibilita'  sismica  dello  strumento  urbanistico
entro e non oltre il 31  dicembre  2014.  A  tal  fine  il  consiglio
comunale, relativamente al PRG ed alle  varianti  successive,  previo
parere  della  Commissione  per  la  qualita'  architettonica  e   il
paesaggio ai sensi dell'art. 4,  comma  4,  lettera  c)  della  legge
regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme  per  l'attivita'  edilizia),
sulla base degli elaborati, contenuti  nel  PRG  approvato,  relativi
alle  indagini  geologiche,   idrogeologiche   e   degli   studi   di
microzonazione sismica,  formula  espressamente  e  motivatamente  la
propria valutazione di compatibilita' e conformita'. L'espressione di
tale giudizio conferma in via retroattiva la validita' del PRG  e  di
tutte le sue varianti successive». 
    Con deliberazione C.C. n. 10 del 10 aprile 2014  -  approvata  in
seguito alla pubblicazione delle sentenze di primo  e  secondo  grado
del giudice amministrativo - il  Comune  di  Spoleto  ha  sanato  con
effetto retroattivo lo  strumento  urbanistico  adottato,  ai  sensi,
oltre che del richiamato art. 22 legge regionale n. 5/2014, dell'art.
21-nonies legge n. 241/90 in  tema  di  convalida  dei  provvedimenti
amministrativi. 
    3. L'Amministrazione comunale, mediante gli atti di  accertamento
impugnati,  ha,  dunque,  ritenuto  tale  atto  generale  presupposto
valevole anche ai  fini  tributari  e  per  quel  che  qui  interessa
dell'IMU,  facendo  retroattivamente  rivivere  la  deliberazione  di
adozione  del  PRG  e  dunque  l'edificabilita'  di   diritto   quale
presupposto impositivo. 
    Come noto, ai sensi dell'art. 7 comma 5, decreto  legislativo  n.
546/92 5 «Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo  grado,
se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale  rilevante
ai fini della decisione, non lo applicano, in  relazione  all'oggetto
dedotto in giudizio, salva  l'eventuale  impugnazione  nella  diversa
sede competente» si' che nel caso di specie ben potrebbe  il  giudice
tributario, in ipotesi, disapplicare la  deliberazione  del  C.C.  n.
10/2014  quale  atto  generale  presupposto  del  potere   impositivo
comunale (vedi Cassazione sez. tribunale 20 maggio  2021,  n.  13809,
resa in riferimento proprio alla delibera C.C. n. 10/2014 del  Comune
di Spoleto). 
    Trattandosi,  pero',  di  deliberazione   di   evidente   stretta
applicazione del richiamato art. 33 della legge regionale  n.  5/2014
in tema di sanatoria del PRG adottato senza la preventiva valutazione
di  compatibilita'  sismica,  ritiene  l'adita  Corte  di   Giustizia
Tributaria di II grado  pregiudiziale  la  verifica  di  legittimita'
costituzionale  della  presupposta  norma  regionale,  non  essendovi
spazio per una lettura costituzionalmente orientata in considerazione
dell'univoco  e  tassativo  tenore  letterale,  come  si   dira'   in
prosieguo. 
    4. Al fine della rilevanza della questione  osserva  il  Collegio
come in assenza della predetta normativa  regionale  di  sanatoria  e
della consequenziale deliberazione comunale, l'area di proprieta' del
contribuente sarebbe non edificabile e,  dunque,  non  assoggettabile
all'imposta comunale sugli immobili per l'annualita' di riferimento. 
    5.  Sempre  ai  fini  del  parametro   della   rilevanza   emerge
l'infondatezza delle altre doglianze che presentano priorita'  logico
giuridica (ex multis Corte costituzionale 15 luglio  2015,  n.  161),
avendo gia' il primo giudice motivatamente respinto le  doglianze  di
nullita' della notifica degli atti impositivi. 
    6. Quanto alla non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
costituzionalita', deve  in  primo  luogo  rilevarsi  come  la  Corte
costituzionale e', peraltro,  gia'  intervenuta  in  materia  con  la
sentenza n.  68  del  5  aprile  2018,  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma  12,  legge  regionale  Umbria  n.
1/2015, il quale prevedeva che il parere sulla compatibilita' sismica
venisse espresso dal Comune  stesso  in  sede  di  adozione  del  PRG
(quindi modificando, rispetto all'art. 22 legge regionale  Umbria  n.
5/2014, il momento in cui doveva intervenire il parere, ma  lasciando
la  relativa  competenza  in  capo  all'ente  comunale).  Con  questa
sentenza la  Corte  costituzionale  ha  ribadito  che  l'art.  89  TU
Edilizia  e'  norma  di  principio,  in  quanto  volta   a   tutelare
l'incolumita'  pubblica,  e  che  essa  «si  impone  al   legislatore
regionale nella parte in cui: prescrive  a  tutti  i  Comuni  ...  di
richiedere il parere del competente ufficio tecnico  regionale  sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati,  ...;  disciplina
le modalita' e i tempi entro cui deve pronunciarsi detto ufficio.  La
Corte  costituzionale   ha   conseguentemente   affermato   che   «le
disposizioni regionali impugnate di cui agli articoli 28, comma 10, e
56, comma 3, pertanto, nella parte  in  cui  assegnano  ai  Comuni  -
piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale - il compito di
rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali  ed  attuativi
dei Comuni siti in zone sismiche, si  pongono  in  contrasto  con  il
principio fondamentale posto dell'art. 89 del decreto del  Presidente
della Repubblica  n.  380  del  2001»,  dichiarando  quindi  la  loro
illegittimita' costituzionale «nella parte in  cui  stabiliscono  che
sono i Comuni, anziche' l'ufficio  tecnico  regionale  competente,  a
rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali  ed  attuativi
dei Comuni siti in zone sismiche». 
    Conseguentemente  non  puo'  che  essere  incostituzionale  anche
l'art. 22 legge regionale legge regionale n. 5/2014 che, come  detto,
oltre a conferire al Comune, e non alla Regione,  la  competenza  sul
parere di compatibilita'  sismica,  addirittura  prevede  che  questo
possa essere  reso  dopo  l'approvazione  del  PRG  e  con  efficacia
retroattiva. 
    Anche il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5078  del
2  luglio  2021  ha  affrontato  l'eccezione  di  incostituzionalita'
dell'art. 24, comma  9,  della  legge  regionale  Umbria  n.  11/2005
(recante «Norme in materia di Governo del territorio:  pianificazione
urbanistica comunale»), il quale cosi' recita: «Il comune, in sede di
adozione  del  piano  attuativo  e  tenuto  conto   della   relazione
geologica,   idrogeologica   e   geotecnica,   relativa   alle   aree
interessate,  nonche'  degli  studi  di  microzonazione  sismica   di
dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti,  esprime  parere
ai fini dell'art. 89 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
380/2001 ed ai fini idrogeologici  e  idraulici,  sentito  il  parere
della commissione comunale  per  la  qualita'  architettonica  ed  il
paesaggio». 
    Trattasi all'evidenza  di  una  norma  pressoche'  sovrapponibile
all'art. 22 legge regionale Umbria n. 5/2014, con il potere conferito
al Comune di esprimere il parere, in questo caso sul Piano Attuativo,
di cui  all'art.  89  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001. 
    Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata  e
rilevante la questione di legittimita' costituzionale, ribadendo che: 
        l'art. 89 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001
costituisce principio fondamentale e inderogabile in materia; 
        il  parere   di   compatibilita'   sismica   deve   pervenire
necessariamente dalla Regione e non dal Comune; 
        anche  in  questo  caso  valgono  le  stesse   argomentazioni
contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.  68/2018,  che
aveva  dichiarato  incostituzionale  l'art.  28,  comma   10,   legge
regionale Umbria n. 1/2015; 
        l'art. 24, comma 9, legge regionale Umbria n. 11/2005  e'  in
contrasto insanabile con l'art. 117, comma 3,  Cost.  per  violazione
dell'art. 89 decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001
(interposta norma rafforzata). 
    7. Ritiene il Collegio che, seppur il  denunziato  contrasto  con
l'art. 117, comma 3, Cost. e con l'art. 89 t.u. edilizia quale  norma
interposta, appaia piu' che sufficiente al fine della verifica di non
manifesta infondatezza da parte del giudice remittente, non  di  meno
sussistono ulteriori profili di illegittimita'  costituzionale  della
citata legge regionale in riferimento agli articoli 3, 24, 97  e  113
cost. 
    8. La norma regionale di sanatoria e' infatti pervenuta nel 2014,
a distanza di ben undici anni dall'adozione dell'atto invalido ovvero
dalla delibera di adozione del PRG del 2003, con il malcelato fine di
eludere  retroattivamente  gli  effetti  tipici  della  sentenza   di
annullamento del giudice amministrativo. 
    Se e' vero che il  citato  art.  22  legge  regionale  n.  5/2014
presenta  un  contenuto  apparentemente  generale  ed  astratto,   e'
tuttavia altrettanto vero che il legislatore ha di fatto azzerato  il
giudicato di annullamento del PRG del Comune di Spoleto da parte  del
G.A.,   cosi'   interferendo   con   l'esercizio    della    funzione
giurisdizionale in corso e con  il  giudicato  (Corte  costituzionale
sentenza n. 267 del 2007, n. 94, 137 del 2009, n. 85 del 2013). 
    Cio'  dissimula  la  natura  di  legge  procedimento,  ovvero  di
previsione di contenuto particolare e  concreto,  che  incide  su  un
numero limitato di  destinatari,  attraendo  alla  sfera  legislativa
quanto e' normalmente affidato  all'autorita'  amministrativa  (Corte
costituzionale sentenze n. 114 del 2017, n. 214 del 2016, n. 282  del
2005), a parere del giudice remittente in contrasto con i  limiti  da
tempo tracciati dalla Consulta  in  «subiecta  materia»,  dovendo  le
leggi procedimento rispettare, oltre al limite della ragionevolezza e
non arbitrarieta', il limite del giudicato e della  non  interferenza
con l'esercizio della funzione giurisdizionale in corso (sent. n. 267
del 2007, n. 94, n. 137 del 2009, n. 85 del 2013). 
    L'art. 22 della legge regionale n. 5/2014 pare, invero, porsi  in
aperto  contrasto  con  vari  principi  di   valenza   costituzionale
dell'attivita' amministrativa (imparzialita' e buon andamento) che si
traducono nell'arbitrarieta' e nella manifesta irragionevolezza della
disciplina  denunciata,  desumibili  anche  dalla  carenza  di   ogni
valutazione degli elementi in ordine alla situazione  concreta  sulla
quale la legge e' chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del
provvedimento  legislativo  in   relazione   all'interesse   pubblico
perseguito. 
    9. Non conforme agli articoli  3  e  97  Cost.  appare  anche  la
previsione della  norma  regionale  di  acquisizione  del  parere  di
compatibilita'  sismica   in   via   postuma,   ovvero   anche   dopo
l'approvazione dello strumento urbanistico mediante una brusca quanto
irragionevole inversione procedimentale. 
    Se e' vero che in riferimento ad altri pareri anche a  tutela  di
interessi sensibili e' eccezionalmente ammessa la formulazione in via
postuma (vedi, quanto al  vincolo  paesistico,  ex  multis  Tribunale
amministrativo regionale Lazio Roma, sez.  II,  9  ottobre  2002,  n.
8437; Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2006, n. 3216; quanto alla
valutazione di compatibilita' ambientale, Corte giustizia UE sez. VI,
28 febbraio 2018, n. 117) la  rilevanza  dell'interesse  pubblico  in
gioco, costituito dalla tutela  dell'incolumita'  pubblica,  dovrebbe
far propendere per l'inutilita' di un parere postume e,  dunque,  per
la sua irragionevolezza. 
    L'art. 13 della legge n. 64 del 1974, nel prevedere l'obbligo del
Comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere
all'ufficio  del  genio  civile  (o  Regione)  sui  piani  regolatori
anteriormente all'adozione della relativa deliberazione, non puo' che
essere interpretato nel senso che tale parere deve anche  intervenire
anteriormente all'adozione medesima (cosi' Consiglio di  Stato,  sez.
IV, 8 maggio 2000, n. 2643; Id. sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). La
norma  si  conforma,  infatti,  all'esigenza  per  cui,  in  sede  di
programmazione di primo (ed anche di secondo  livello),  deve  essere
valutata la compatibilita' della destinazione impressa alla  zona  ed
alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, la morfologia  e
l'andamento del territorio. 
    10. Preme sottolineare, infine, quanto ancora al parametro  della
rilevanza (Corte costituzionale 17 marzo 2017, n. 58) in relazione  a
tutti i profili di contrasto dell'art. 22 della legge regionale n.  5
del 2014  sospettato  di  incostituzionalita',  l'impossibilita'  per
questo giudice di risolvere  in  via  interpretativa  gli  ipotizzati
dubbi di  compatibilita'  costituzionale,  in  relazione  all'univoco
tenore letterale della legge, che segna il confine  in  presenza  del
quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo  al  sindacato
di  legittimita'  costituzionale  (ex  multis  Corte   costituzionale
sentenza n. 26/2010). 
    Anche di recente la Consulta ha affermato  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale vada esaminata anche nell'ipotesi in  cui
l'interpretazione conforme  sia  difficile  pur  se  non  impossibile
(Corte costituzionale 24 febbraio 2017, n. 43). 
    In particolare, l'art. 22 della legge regionale Umbria n.  5  del
2014,  nel  sanare  l'illegittimita'  dello   strumento   urbanistico
generale adottato nel 2003, lo ha  fatto  rivivere  retroattivamente,
ripristinando la ivi prevista edificabilita' delle aree di proprieta'
dei contribuenti, fungendo da presupposto dell'imposizione. 
    Va inoltre ribadita l'impossibilita' per il giudice remittente di
disapplicazione (ai sensi dell'art. 7, comma 5,  decreto  legislativo
n. 546/92) della  deliberazione  consiliare  sanante  del  Comune  di
Spoleto n. 10/2014, per le considerazioni gia' espresse. 
    11. Alla luce delle considerazioni sopra svolte,  deve  ritenersi
rilevante e non manifestamente infondata la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 22 della  legge  della  Regione
Umbria n. 5 del 2014, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97,  113,
117 comma 3 della Costituzione e art. 81 testo unico edilizia  (quale
norma interposta), nella parte in cui consente  a  sanatoria  che  il
Comune rilasci esso stesso il  parere  di  compatibilita'  sismica  e
anche  dopo  l'approvazione  del  PRG;  va   pertanto   disposta   la
sospensione del presente giudizio e la  trasmissione  degli  atti  di
causa alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti  di
legge indicati in dispositivo.