LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria 
 
    Nelle persone dei seguenti magistrati: 
        Luigi Cirillo, presidente; 
        Natale Longo, giudice; 
        Guido Tarantelli, giudice relatore, 
ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di  conto  iscritto
al n. 23060 del registro di segreteria, relativo al conto  giudiziale
n.  ...  presentato  dall'ing.  M.D.O.  (amministratore  unico  della
societa'  Ferrovie  della  Calabria  s.r.l.,  nominato  con   verbale
dell'assemblea dei soci del ...), quale consegnatario per l'esercizio
finanziario ..., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gentile
(con  domicilio  pec  massimogentile@ordineavvocatiroma.org),  giusta
procura allegata alla memoria depositata il 20 gennaio 2020. 
 
                              Convenuto 
 
    Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; 
    Udito, all'udienza dell'8 febbraio 2022,  il  pubblico  ministero
nella persona del V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro il quale  escludeva
la responsabilita' del D.O., in quanto non disponeva  dei  poteri  di
gestione  effettiva  del  patrimonio  azionario  e  sociale,  la  cui
riduzione era conseguenza di una scelta  della  Regione  Calabria,  e
concludeva per l'esclusione dell'addebito all'agente contabile e  per
la regolarita' contabile del conto; non comparso in udienza  l'agente
contabile, il cui difensore costituito, con nota del 7 febbraio 2022,
aveva  comunicato  un  impedimento  oggettivo  del  domiciliatario  a
presenziare in udienza e si riportava comunque agli atti depositati. 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. Il giudizio in epigrafe si riferisce ad  un  conto  giudiziale
delle partecipazioni della Regione Calabria della  societa'  Ferrovie
della Calabria s.r.l. (partecipata dalla Regione Calabria),  relativo
all'esercizio   ...,   presentato   dal   convenuto    in    qualita'
amministratore unico della societa'. 
    2. Nella relazione del 6 settembre 2021 il magistrato  istruttore
rimetteva al collegio «le valutazioni sulla regolarita' o meno  della
gestione dell'agente contabile», sulla  scorta  delle  considerazioni
seguenti: 
        a) i consegnatari delle azioni, che sono beni mobili ai sensi
dell'art. 20, lettera c) del regolamento per la contabilita' generale
dello Stato, regio decreto n. 827/1924 (d'ora in avanti abbreviato in
«R.c.g.S.»), sono assoggettati all'obbligo di contoex art. 32,  comma
1 R.c.g.S e sono tenuti a presentarlo alla propria  amministrazioneex
art. 624  R.c.g.S.  (eccezion  fatta  per  alcuni  soggetti,  come  i
consegnatari di  beni  mobili  «per  debito  di  vigilanza»,  esclusi
dall'obbligo  di  contoex  art.  32,  comma  2  e  624  R.c.g.S.)   e
«rispondono delle variazioni dei crediti loro  affidati»ex  art.  29,
ultimo comma R.c.g.S.; 
        b)  con  la  sentenza  n.  7390/2007  (relativa  proprio   ai
consegnatari delle azioni della Regione  Calabria,  in  un  esercizio
precedente), le Sezioni unite della Cassazione avevano precisato che: 
          aa) tra i consegnatari «per  debito  di  custodia»  o  «per
debito di  vigilanza»  (art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 254/2002) rientrano anche i consegnatari delle  azioni,
a prescindere da espressa  previsione  di  legge  o  regolamento,  in
applicazione diretta dell'art. 103 della Costituzione; 
          bb) nel giudizio sui conti giudiziali dei titoli di credito
il sindacato della Corte dei conti «non e' limitato alla custodia  ed
alla gestione dei titoli originari nella  loro  materialita',  ma  si
estende alle variazioni del loro valore ed agli utili e ai  dividendi
distribuiti, dovendo il consegnatario risponderne ai sensi  dell'art.
29, ultimo comma del regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827»;  fermo
restando che oggetto del giudizio  sono  il  conto  e  le  operazioni
effettuate dall'agente  contabile  sulla  base  delle  direttive  del
socio, non gli atti di  esercizio  dei  poteri  del  socio  da  parte
dell'amministrazione (ex 2350, 2351, 2408, 2409 del  codice  civile),
dei quali ovviamente rispondono  i  funzionari  amministrativi  nella
diversa sede del giudizio di responsabilita'; 
        c) la Regione Calabria, a seguito  della  suddetta  pronunzia
della Cassazione, con l'art. 8 della legge  regionale  n.  22  del  5
ottobre 2007, aveva attribuito «a tutti gli effetti» la qualifica  di
«agenti contabili a  materia»  ai  suoi  delegati  «negli  organi  di
amministrazione  o   nei   collegi   sindacali   delle   societa'   a
partecipazione regionale», prevedendo che essi devono  «adeguatamente
supportare la regione nell'esercizio dei suoi diritti di azionista» e
«rendere il conto» e che essi «sono assoggettati  alla  giurisdizione
della Corte dei conti nel  rispetto  della  legislazione  statale  in
materia»; norma rimasta vigente, sebbene successivamente fosse  stato
creato un apposito  «Dipartimento  controlli»  (con  la  delibera  di
giunta regionale n. 308/2011) e fossero stati definiti sia i  compiti
dei vari settori regionali  interessati  alla  gestione  e  controllo
della societa' a partecipazione regionale (con delibera della  giunta
regionale n. 12 del 10 gennaio 2012) sia i rapporti  tra  le  diverse
strutture regionali che esercitano funzioni di vigilanza e  controllo
sulle societa' e sulle fondazioni in  house  della  Regione  Calabria
(decreto del dirigente del Dipartimento «controlli» n.  4854  del  28
marzo 2013); 
        d) il magistrato relatore evidenziava, altresi', che con  gli
«indirizzi di coordinamento organizzativo» resi dalle sezioni riunite
in sede consultiva della Corte dei conti allegati al parere n. 2/2015
si era ritenuto che il  consegnatario  delle  azioni  fosse  non  chi
custodisce materialmente detti titoli di credito (ovvero,  di  norma,
il tesoriere), bensi' il soggetto responsabile della  gestione  delle
azioni stesse, e quindi - a seconda di quanto  prevede  l'ordinamento
interno dell'ente  -  il  titolare  dell'ufficio  cui  riferiscono  i
soggetti che partecipano  all'assemblea  esercitando  i  diritti  del
socio, oppure il sindaco (o un suo delegato) quando la partecipazione
all'assemblea e' riservata a quest'ultimo (o a  un  soggetto  da  lui
delegato); 
        e) nella concreta fattispecie, il  conto  qui  in  esame  era
stato presentato dall'agente contabile individuato  dalla  legge  (in
qualita'  di  amministratore  unico  della  societa'  Ferrovie  della
Calabria s.r.1., nominato con verbale  dell'assemblea  dei  soci  del
...) e approvato e parificato dal  Dipartimento  regionale  bilancio,
patrimonio e finanze; esso presentava (come risultante  dai  conti  e
dal libro soci e dalle delibere del c.d.a.) una riduzione del  valore
(formale e sostanziale) della partecipazione regionale,  a  causa  di
una delibera dell'assemblea dei soci che riduceva il capitale sociale
di euro 5.499.680 a copertura delle perdite di esercizio iscritte  al
bilancio al 31 dicembre 2014; 
        f) sulla base di  quanto  sopra  dettagliato,  il  magistrato
istruttore del conto concludeva chiedendo al collegio di  pronunziare
la  irregolarita'  del  conto   e   della   gestione,   adottando   i
provvedimenti al riguardo (tra cui  la  trasmissione  degli  atti  al
P.M.). A tal fine si richiamava la pregressa  giurisprudenza  secondo
cui: 
          da un lato, consegnatario delle azioni e' colui che in base
all'ordinamento dell'ente esercita i diritti del socio nella societa'
partecipata («maneggia» le azioni in senso tecnico:  sezione  Molise,
15 novembre 2017, n. 64; sezione Veneto, 18  ottobre  2017,  n.  122,
sezione Veneto, 25 giugno 2019, n.  99,  sezione  controllo  Toscana,
delibera 17/2010/PAR); 
          dall'altro, il conto deve considerare anche  le  variazioni
di valore subite dalla partecipazione a causa di utili e perdite  (ex
art. 20, lettera c) e art. 29 del regio decreto n. 827/1924), per cui
vanno documentate anche le modalita' di gestione  societaria  e  come
sono state applicate le direttive del socio pubblico (sezione Veneto,
10 febbraio 2012, n. 62; sezione Molise, 15  novembre  2017,  n.  64;
sezione Veneto, 18 ottobre 2017, n. 122; Cassazione SS.UU., ordinanza
6 febbraio 2007, n. 7390), fermo  restando  che  eventuali  danni  da
cattiva gestione esulerebbero dal giudizio di conto e  potrebbero  al
limite  dar  luogo   ad   ordinario   giudizio   di   responsabilita'
amministrativa per il mancato esercizio dei diritti di socio, a  cura
del P.M.  (Corte  dei  conti,  sezione  controllo  Toscana,  delibera
17/2010/PAR). 
    3. A seguito della fissazione dell'udienza di discussione  dell'8
febbraio 2022, in data 20 gennaio  2022  si  costituiva  l'epigrafato
difensore del convenuto, depositando memoria  difensiva  nelle  quali
rappresentava la propria estraneita' alla  vicenda,  per  i  seguenti
motivi: 
        a) la riduzione del capitale sociale del ..., passato da euro
23.751.213,00 ad euro 18.251.533,00, e' stata disposta nell'assemblea
straordinaria del ..., in conseguenza  delle  specifiche  indicazioni
formulate dalla Regione Calabria per consentire il ripianamento delle
perdite iscritte al  bilancio  al  31  dicembre  2014  e  la  Regione
Calabria, nella  sua  qualita'  di  socio  unico  di  Ferrovie  della
Calabria, nell'ambito dell'assemblea dei soci per l'approvazione  del
bilancio indetta in  data  ...,  chiedeva  la  riclassificazione  del
bilancio, eliminando le poste relative  ad  interessi  passivi  dalla
stessa dovuti -  in  qualita'  di  committente  del  servizio  -  per
ritardati pagamenti maturati negli anni 2012, 2013  e  2014,  per  un
importo complessivo di euro 6.831.586,41; il bilancio del 2014 veniva
dunque aggiornato con le variazioni che determinavano un risultato di
esercizio con un nuovo disavanzo, indicato negli atti di bilancio, di
euro 5.499.680,00; 
        b)  in  esecuzione  del  deliberato  il  collegio   sindacale
esprimeva il proprio parere favorevole al nuovo progetto di bilancio,
tramite relazione integrativa del ...; 
        c)  il  convenuto  non  aveva  svolto  alcuna  «attivita'  di
gestione», ma di «mera detenzione», essendosi lo  stesso  limitato  a
dare seguito - mediante convocazione dell'assemblea  straordinaria  -
alla  volonta'   espressa   dalla   regione,   quale   socio   unico,
nell'assemblea   dei   soci   del   ...,   di   procedere   con    la
riclassificazione del bilancio -  eliminando  le  poste  relative  ad
interessi passivi dalla stessa dovuti - e, dunque, con  la  riduzione
del capitale. 
    4.  All'udienza   dell'8   febbraio   2022,   dato   atto   della
comunicazione  del  difensore  costituito  e  sentito   il   pubblico
ministero, che concludeva come in epigrafe, il  giudizio  passava  in
decisione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Oggetto del giudizio qui  in  esame  e'  il  conto  giudiziale
riferito alla gestione contabile (consegnatario delle  partecipazioni
della societa' Ferrovie  della  Calabria  s.r.l.,  partecipata  della
Regione Calabria) per l'esercizio finanziario ..., in qualita'  o  di
amministratore unico della societa'. 
    2. In via preliminare, la decisione su detti conti non  puo'  che
partire  dall'accertamento   dell'obbligo   di   rendere   il   conto
giudiziale, essendo privo di rilevanza giuridica un conto  presentato
da un soggetto su cui  non  incombano  gli  obblighi  della  gestione
contabile di beni dell'amministrazione pubblica (in forza di un  atto
di incarico formale o del «maneggio» di fatto: art. 178  R.c.g.S.)  e
quindi la responsabilita' delle entrate non riversate e delle  uscite
prive di valido titolo (articoli 74 e 85 L.c.g.S. e  45  e  54  regio
decreto n. 1214/1934). 
    2.1. In merito a  tale  questione,  anzitutto,  e'  pacifico  che
sussiste l'obbligo  di  rendere  il  conto  delle  partecipazioni  di
proprieta' della regione, in base alle norme generali di contabilita'
dello Stato (articoli 20, lettera c), 29  ultimo  comma  e  32  regio
decreto n. 827/1924) - la cui disciplina e' riferibile non solo  alle
azioni,   ma    alle    partecipazioni    societarie    in    genere,
indipendentemente dal «titolo», atteso il richiamo anche a «diritti»,
tra cui quelli derivanti  dalla  detenzione  di  quota  societaria  -
applicabili alle regioni ai sensi del combinato disposto dell'art. 1,
comma 3 del decreto-legge n. 453/1993 e degli articoli 3 e  6,  comma
2, legge n. 658/1984 (nonche'  dell'art.  93,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 267/2000 e degli articoli 137 e  18,  lettera  a)  del
codice della giustizia contabile). 
    Del resto, la sussistenza dell'obbligo di  conto  -  proprio  con
riferimento ad un giudizio per resa del conto dei consegnatari  delle
azioni della Regione  Calabria  -  e'  stata  affermata  anche  dalle
sezioni unite della Cassazione, che con la sentenza n. 7390/2007  del
27 marzo 2007 - in cui si fa riferimento indistintamente ad azioni  e
quote societarie - hanno posto i seguenti principi: 
        a) la riserva di giurisdizione della Corte dei  contiex  art.
103 della Costituzione,  in  materia  di  giudizio  di  conto,  trova
fondamento in una «indefettibile funzione di garanzia della  regolare
gestione  contabile  e  patrimoniale,  la  quale   rende   necessario
l'esercizio della giurisdizione di conto  in  relazione  a  tutte  le
componenti patrimoniali e finanziarie»; pertanto - a  prescindere  da
una  specifica  disposizione  di  legge  -  tale  giurisdizione  deve
ritenersi radicata in capo alla Corte dei conti in forza delle  norme
ordinamentali di carattere generale (articoli 73-75 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, articoli 20 e seguenti del  regio  decreto
28 maggio 1924, n. 827, art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934,  n.
1214), che non tollerano deroghe in forza  di  fonti  sublegislative,
che ove esistenti vanno disapplicate (in specie l'art. 6 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 254/2002); 
        b) l'obbligo di rendere il conto giudiziale si estende  anche
ai soggetti che abbiano la custodia di partecipazioni  societarie  in
possesso dell'ente pubblico, ed in tal caso il sindacato della  Corte
dei conti «non puo' essere limitato al titolo  originario  nella  sua
materialita', ma deve riguardare anche le variazioni del  valore  dei
titoli e gli utili o dividendi distribuiti», dovendo il consegnatario
risponderne ai sensi dell'art. 29, ultimo comma del regio decreto  23
maggio  1924,  n.  827.  Tuttavia  -  essendo   nettamente   distinte
l'amministrazione attiva, spettante agli organi titolari dei  diritti
e  poteri  connessi  all'uso  dei  beni,  e  la  gestione  contabile,
spettante a coloro che hanno il maneggio e la custodia dei beni (cfr.
art. 76 del regio decreto n.  2440/1923)  -  nel  giudizio  di  conto
l'agente contabile puo'  essere  chiamato  a  rispondere  solo  delle
operazioni   da   lui   effettuate   sulla    base    di    direttive
dell'amministrazione-socio, non degli atti di esercizio  dei  diritti
dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali  l'espressione
del voto, la stipulazione del patto di sindacato, l'esercizio  di  un
diritto di opzione), la cui valutazione e' demandata al  giudizio  di
responsabilita'; 
        c) la mancata adozione  di  misure  organizzative  idonee  ad
assicurare  un  corretto  adempimento  dell'obbligo  di   conto   non
giustifica l'utilizzazione  del  giudizio  per  resa  del  conto  con
finalita'  meramente  esplorativa,  come  una  sorta   di   strumento
istruttorio diretto ad individuare i soggetti tenuti  alla  resa  del
conto. Infatti, e' compito del pubblico  ministero  individuare  tali
soggetti, sulla base  della  normativa  di  settore,  trattandosi  di
figure organiche tipiche,  preposte  all'esercizio  di  una  pubblica
funzione, laddove non puo' ammettersi un'azione per  resa  del  conto
nei confronti di  qualsiasi  amministratore  o  dipendente  dell'ente
pubblico, soltanto a causa della difficolta'  d'individuare  l'agente
consegnatario. In applicazione di tale principio,  la  Cassazione  ha
dichiarato il difetto di  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in
ordine al giudizio di conto promosso  nei  confronti  del  presidente
della   Regione   Calabria   relativamente   alla   gestione    delle
partecipazioni societarie in possesso  dell'ente,  rilevando  che  ai
sensi dell'art. 5, comma secondo, della  legge  regionale  26  agosto
1992, n. 15, l'amministrazione di tali beni spettava all'assessore al
bilancio, mentre la custodia degli stessi spettava al tesoriere della
regione. 
    2.2. Quanto poi all' individuazione dell'agente contabile, ovvero
il soggetto tenuto alla presentazione del conto sulle azioni,  subito
dopo la predetta sentenza della Cassazione il legislatore - regionale
e' intervenuto con l'art. 8 della legge della Regione Calabria n.  22
del 2007, il quale - in deroga  al  previgente  art.  5  della  legge
regionale della Calabria n. 15/1992 sopra citato - ha previsto che «I
soggetti  nominati  o  designati  dalla  regione   o   proposti   dai
rappresentanti della regione nelle assemblee, quali componenti  degli
organi di amministrazione o dei collegi sindacali  delle  societa'  a
partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti  contabili
a materia e rispondono, in tale  qualita',  della  corretta  gestione
societaria. Gli stessi devono  supportare  adeguatamente  la  regione
nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto
con le modalita' e termini stabiliti dalla giunta  regionale  e  sono
assoggettati alla giurisdizione della Corte dei  conti  nel  rispetto
della  legislazione   statale   in   materia,   ferme   restando   le
responsabilita' previste dal codice civile.». 
    3. Tanto premesso in generale, nella concreta  fattispecie,  come
si e' detto, il convenuto ha presentato il conto giudiziale, relativo
alla gestione delle partecipazioni  regionali  nella  Ferrovie  della
Calabria s.r.l., in qualita' di amministratore unico della  societa',
proprio in applicazione del predetto art. 8 della legge regionale  n.
22/2007. 
    Risulta quindi evidente che la applicazione della norma di  legge
regionale e' di pregiudiziale  e  imprescindibile  rilevanza  per  la
decisione  del  giudizio  qui   in   esame,   in   specie   ai   fini
dell'individuazione del soggetto tenuto alla presentazione del  conto
e quindi della procedibilita' del giudizio su quest'ultimo. 
    4.  Orbene,  ad  avviso  del  collegio  vi  sono   questioni   di
costituzionalita' non  manifestamente  infondate  sull'art.  8  della
legge regionale della Calabria n. 22 del 5 ottobre 2007,  che  ostano
ad  una   applicazione   immediata   della   disposizione   (con   il
riconoscimento della qualifica di agente  contabile  al  convenuto  e
della procedibilita' del giudizio di conto), per i seguenti motivi. 
    4.1. Va anzitutto evidenziato che, secondo  l'insegnamento  della
Corte costituzionale, la riserva  di  giurisdizione  alla  Corte  dei
conti in materia di «contabilita' pubblica» (art. 103, comma 2  della
Costituzione)  comprende,  da  un  lato,   la   giurisdizione   sulla
responsabilita'       amministrativo-contabile       per        danno
all'amministrazione (sui soggetti  che  «dispongono»,  nell'esercizio
della loro discrezionalita', di denaro  o  beni  pubblici,  con  atti
amministrativi o di diritto civile); dall'altro, la giurisdizione sui
conti giudiziali resi dai soggetti che hanno «maneggio» di  valori  o
beni (ovvero sui soggetti che hanno in  semplice  custodia  valori  o
beni dell'amministrazione, della cui  conservazione  e/o  dispersione
devono  rispondere).  Tuttavia,  il  giudice  delle  leggi   non   ha
equiparato del tutto le due ipotesi, ed, in materia  di  giudizio  di
conto ha affermato che l'art. 103 della Costituzione attribuisce alla
Corte  dei  conti  una  giurisdizione  tendenzialmente  necessaria  e
generalizzata, in un duplice senso. 
    4.1.1. In primo luogo,  si  e'  ritenuto  che  l'art.  103  della
Costituzione  implichi  la  «necessarieta'»  dell'assoggettamento   a
giudizio  di  conto  di  coloro  che  «maneggiano»  denaro  e  valori
dell'ente,  in  funzione  di  garanzia  obiettiva   dell'ordinamento.
Infatti, fin dalla sentenza n. 114/1975,  si  e'  affermato  che  «e'
principio generale del nostro  ordinamento  che  il  pubblico  denaro
proveniente  dalla  generalita'  dei  contribuenti  e  destinato   al
soddisfacimento dei pubblici bisogni debba  esser  assoggettato  alla
garanzia  costituzionale  della  correttezza  della   sua   gestione,
garanzia che si attua con lo  strumento  del  rendiconto  giudiziale.
Requisito indispensabile del  giudizio  sul  conto  e'  quello  della
necessarieta' in virtu' del quale a nessun ente gestore di  mezzi  di
provenienza pubblica e a nessun agente contabile che  abbia  comunque
maneggio di denaro e valori di  proprieta'  dell'ente  e'  consentito
sottrarsi a questo fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile
non avesse tale carattere non potrebbe assolvere alla sua  obbiettiva
funzione di  garanzia  ed  e'  per  questo  che  nel  nostro  sistema
l'obbligo del rendiconto  giudiziale  (salvo  deroghe  temporanee  ed
eccezionali per i conti consuntivi degli enti  locali  tassativamente
disposte con leggi per il periodo bellico e  post-bellico  fino  alle
gestioni relative all'esercizio finanziario 1953) ha trovato costante
applicazione».  Sulla  scorta  di  questo   principio   -   e   della
ingiustificata disparita'  di  trattamento  che  le  norme  impugnate
venivano a creare rispetto ad altre regioni - sono  state  dichiarate
incostituzionali  (in  relazione  agli  articoli  3   e   103   della
Costituzione) alcune disposizioni di legge  regionale  che  rendevano
eventuale l'esame dei  rendiconti  di  soggetti  aventi  maneggio  di
pubblico denaro, cosi' limitando la giurisdizione contabile (cfr.  la
citata sentenza n. 114 del 1975, sugli articoli 6  e  7  della  legge
regionale del T.A.A. 1° giugno 1954, n. 11). 
    Principi del tutto analoghi sono stati affermati  dalla  sentenza
n. 1007 del  1988,  che  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'  delle
disposizioni  dettate  da  un'altra   legge   regionale   (art.   122
dell'Ordinamento regionale degli enti locali nella  Regione  Sicilia,
riapprovato con legge 15 marzo 1963, n.  16)  in  forza  delle  quali
l'approvazione del conto consuntivo operata  dal  consiglio  comunale
sostituiva «integralmente la decisione relativa al giudizio sul conto
consuntivo spettante alla Corte dei conti, rendendo cosi'  del  tutto
eventuale quest'ultimo giudizio e sottraendo,  conseguentemente,  gli
amministratori e i tesorieri dei  comuni  siciliani  al  fondamentale
dovere di rispondere, nelle forme costituzionalmente previste,  della
gestione del denaro  pubblico  da  essi  svolta.  Si  tratta,  com'e'
evidente, di una diretta  violazione  di  un  principio  fondamentale
dello «Stato di diritto», recepito dalla Costituzione all'art. 103  e
riaffermato da questa Corte nella sentenza prima  ricordata»  (ovvero
la sentenza n. 114/1975). In particolare, la sentenza n. 1007/1988 ha
precisato che  l'articolo  di  legge  regionale  impugnato,  rendendo
eventuale  il  giudizio  di  conto  e  sostituendo  un  giudizio  del
controllato su quello del controllore, «svuoti del tutto la  garanzia
costituzionale relativa alla regolarita'  e  alla  correttezza  della
gestione del denaro pubblico e, in  particolare,  la  garanzia  della
necessarieta' del giudizio sul conto.  Esso  va  pertanto  dichiarato
costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 103,  secondo
comma, della Costituzione.». 
    4.1.2. In secondo luogo, e' indubbio che la Corte  costituzionale
ha  affermato  che  l'art.  103,  comma  2  della  Costituzione,  non
attribuisce alla Corte dei conti una giurisdizione  generalizzata  ed
automatica, ma solo tendenziale, nella materia della  responsabilita'
amministrativa    degli    agenti    amministrativi     per     danno
all'amministrazione (che, storicamente, in alcune materie  era  stata
attribuita    al    giudice    ordinario,    nell'esercizio     della
discrezionalita' legislativa: cfr. ad esempio sentenze  n.  102/1977,
n. 189/1984, n. 773/1988, n. 641/1987, n. 46/2008),  rendendo  quindi
necessaria una interpositio legislatoris, ovvero norme  espresse  che
attuino  la  riserva  costituzionale   delimitando   l'ambito   della
giurisdizione della Corte dei conti. 
    Tuttavia,   la   medesima   giurisprudenza   costituzionale    ha
espressamente  riconosciuto   che   l'art.   103,   comma   2   della
Costituzione,  assoggetta   tutti   gli   «agenti   contabili»   alla
giurisdizione in materia di conti giudiziali della  Corte  dei  conti
(di cui all'art. 44  del  regio  decreto  n.  1214/1934)  in  maniera
generalizzata  (nei  confronti   di   qualsivoglia   amministrazione:
sentenza  n.  68/1971)  ed  immediata  (a  prescindere  da   apposita
interpositio legislatoris), fatti salvi alcuni «particolari  settori»
e sempre che «ricorra identita' oggettiva  di  materia,  e  beninteso
entro i limiti segnati da  altre  norme  e  principi  costituzionali»
(cfr. in tal senso sentenza n. 115/1970). 
    In particolare, sono state  escluse  dall'applicazione  immediata
dell'art. 103 della Costituzione  (ai  fini  della  giurisdizione  di
conto) solo le ipotesi in cui - per  la  collocazione  costituzionale
dei soggetti che svolgono  l'attivita'  di  «maneggio»  di  denaro  o
valori  -  quest'ultima  assuma  una  valenza  «politica»  (piu'  che
amministrativo-contabile)  rientrante  nelle  guarentigie  di   altri
organi statali o regionali (Presidenza della Repubblica, Camere etc.:
cfr. in tal senso le sentenze della Corte costituzionale n. 110/1970,
n. 129/1981, n. 46/2008, n. 130/2014, n.  107/2015,  n.  30/2018,  n.
169/2018, n. 43/2019). 
    Viceversa,   e'   stata   sempre   pacificamente   affermata   la
giurisdizione di conto sulle gestioni amministrative  che  non  siano
coperte da guarentigie costituzionali o da norme statutarie di  rango
costituzionale (comprese le gestioni  degli  agenti  contabili  della
regione), in quanto, con il  giudizio  di  conto,  non  si  viene  ad
impingere nelle «scelte»  riservate  all'autonomia  regionaleex  art.
122, comma 4 della Costituzione, ed ai funzionari amministrativi,  ma
si va a sindacare solo l'attivita' materiale di custodia di valori  o
beni  da  parte  dell'agente  contabile  (cfr.  in  tal  senso  Corte
costituzionale sentenza n. 292/2001). Proprio in quest'ottica  si  e'
ritenuto che - anche  in  assenza  di  norma  espressa  -  alla  luce
dell'art. 103 della Costituzione, qualunque soggetto  abbia  maneggio
di denaro  o  valori  della  pubblica  amministrazione  sia  comunque
obbligato  a  rendere  il  conto  alla  Corte  dei  conti   ai   fini
dell'assoggettamento al relativo giudizio, ai sensi dell'art. 44  del
regio decreto n. 1214/ 1934, che deve ritenersi norma di applicazione
generale (beninteso nei limiti di altre norme costituzionali e  della
identita' di materia),  prevalente  anche  su  presunte  esigenze  di
autonomia delle regioni anche a statuto speciale  (respingendo  sulla
base di queste considerazioni i conflitti di  attribuzione  sollevati
da varie regioni: cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 110 del
1970, n. 211 del 1972, n. 63 del 1973). 
    4.2. Sotto diverso profilo, va evidenziato che, con  una  recente
sentenza (n. 189/2020), la Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  di
precisare  (sia  pure  incidentalmente)   che,   mentre   i   profili
«pubblicistico-organizzativi» afferenti al rapporto di servizio degli
amministratori regionali rientrano nella competenza  residuale  delle
regioni (art. 117, comma  4  della  Costituzione),  rientrano  invece
nella competenza statale (ex art. 117,  comma  1,  lettera  l)  della
Costituzione)  tanto  i  profili  «civilistici»  come  i  diritti  ed
obblighi dell'impiego privatizzato dei pubblici dipendenti, quanto  i
profili «giurisdizionali» come «la disciplina  della  responsabilita'
amministrativa, nella quale i profili sostanziali della  stessa  sono
strettamente  intrecciati  con  i  poteri  del  giudice  chiamato  ad
accertarla» e quindi «e' materia di  competenza  dello  Stato  e  non
rientra tra le attribuzioni  regionali»  (nella  fattispecie,  si  e'
ritenuto che afferisse al rapporto di servizio, e  non  invadesse  la
competenza statale in materia di  giurisdizione,  una  previsione  di
legge provinciale che prevedeva il rimborso anche delle spese legali,
peritali  e  di  giustizia  sostenute  per  la  difesa   nelle   fasi
preliminari di giudizi civili, penali e contabili). 
    4.3. Alla luce di questa giurisprudenza,  l'art.  8  della  legge
regionale della  Calabria  n.  22  del  5  ottobre  2007  appare  non
compatibile con i prin.cipi costituzionali, per i seguenti motivi. 
    4.3.1. Risulta anzitutto evidente, in base a quanto detto, che la
funzione dell'obbligo di rendere il conto e del giudizio di conto  e'
responsabilizzare il soggetto che detiene un bene pubblico  alla  sua
custodia, onde evitare di disperderne il  valore  (a  garanzia  delle
pubbliche finanze); pertanto, qualora si tratti non di beni dotati di
valore proprio (come il denaro o le materie), bensi' di beni  il  cui
valore e' dato dai diritti in  essi  cartolarizzati  (come  nel  caso
delle azioni), tale responsabilita' non puo' che essere imposta a chi
ha la giuridica e concreta possibilita' di evitare  che  questi  beni
perdano di  valore:  nella  fattispecie,  l'ente  proprietario  della
partecipazione, che puo'  esercitare  i  diritti  del  socio  (ed  in
particolare il soggetto che in base all'ordinamento interno dell'ente
ha l'incarico relativo) al fine di evitare una dispersione del valore
sociale per mala gestio degli amministratori. 
    In  quest'ottica,  secondo  consolidata  giurisprudenza  (sezione
giuridica  Toscana  sentenza/ordinanza  n.  127/2020  e  sentenza  n.
302/2019; sezione Veneto sentenze n. 99/2019 n. 8/2019, n.  124/2017,
n. 131/2016, n. 139/2016; sezione  giuridica  Calabria  n.  221/2021;
sezione Molise n. 53/2018), il «maneggio»  di  una  quota  o  di  una
azione non puo'  intendersi  che  come  disponibilita'  dei  relativi
diritti    di    socio:    soprattutto    attesa     la     possibile
«dematerializzazione»  dei  titoli  azionari,  che   comunque   vanno
riportati nel conto giudiziale (cfr.  sezione  giuridica  Toscana  n.
127/2020, sezione giuridica Calabria n. 221/2021, sezione Toscana  n.
302/2019, sezione Veneto n. 122/2017). Ovviamente, cio' non significa
che all'agente contabile possa automaticamente addebitarsi, all'esito
del  giudizio  di  conto,  la  diminuzione  di  valore  delle  azioni
derivanti  non  dalla   sua   gestione   contabile   ma   da   scelte
amministrative   (che   sono   espressione   della   discrezionalita'
amministrativa e che  trovano  la  loro  sede  naturale  nel  diverso
giudizio di responsabilita' amministrativa); ma, comunque, a «rendere
conto» della gestione deve necessariamente essere il soggetto che  la
effettua,  non  un  terzo,  vanificandosi  altrimenti  del  tutto  la
funzione «di garanzia» del giudizio della Corte dei conti. 
    4.3.2. Orbene, l'art. 8  in  esame  individua  come  consegnatari
delle  azioni  soggetti  che  non  hanno  il  «maneggio»  (nel  senso
predetto) delle azioni, ovvero gli amministratori o  (addirittura)  i
sindaci delle societa' partecipate: soggetti che per definizione  non
possono esercitare i  diritti  del  socio,  non  solo  in  base  alle
generali norme codicistiche, ma anche del medesimo art. 8, che -  pur
qualificandoli «agenti contabili a materia»  e  prevedendo  che  essi
«rispondono, in tale qualita', della corretta gestione societaria»  -
tuttavia precisa che «gli stessi devono supportare  adeguatamente  la
regione nell'esercizio dei diritti di azionista», diritti  del  resto
riservati ad organi dell'ente in base all'ordinamento  interno  della
regione (cfr. la parte in fatto,  §  2,  lettera  c)  della  presente
decisione). 
    Cosi' facendo, con una evidente fictio iuris, la disposizione  in
esame finisce per depotenziare il giudizio di conto, in quanto, da un
lato, gli «agenti contabili» da essa individuati non  hanno  maneggio
delle partecipazioni (nel senso predetto) e quindi non possono essere
in alcun modo chiamati  a  risponderne  all'esito  del  giudizio  (si
tratterebbe di responsabilita' per fatto altrui);  dall'altro  -  per
converso - finisce per deresponsabilizzare del tutto la regione e gli
organi regionali, i cui agenti contabili dovrebbero  provvedere  alla
conservazione del valore delle partecipazioni in base all'ordinamento
interno dell'ente. 
    Pertanto, la disposizione in esame appare in contrasto: 
        a) con l'art. 103, comma 2 della Costituzione, in particolare
con la funzione di garanzia della legalita'  contabile  riservata  al
giudizio di conto intestato alla Corte dei conti; 
        b) con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, in
quanto - ferma restando la facolta' dell'ente, nell'ambito  dei  suoi
poteri di autorganizzazione, di individuare gli uffici ed i  soggetti
cui affidare la custodia dei propri beni - limitando  l'ambito  della
giurisdizione contabile finisce per incidere su una materia riservata
alla legge dello Stato (cfr. sopra, § 5.2); 
        c) con l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  crea  una
disparita' di trattamento rispetto alle altre amministrazioni in  cui
l'agente  contabile  (avendo  effettivo  maneggio  del   bene-azione)
risponde della propria gestione (cfr. ad esempio, negli enti  locali,
il sindaco o il suo  delegato,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
legislativo n. 175/2016). 
    4.4. Inoltre, ritiene  il  collegio  che  l'art.  8  della  legge
regionale n. 22/2007 non possa ne' disapplicarsi in forza delle norme
statali  (attesi  i  nuovi  criteri  di  riparto   della   competenza
legislativa fissati dall'art. 117 della Costituzione dopo la  riforma
costituzionale), ne'  interpretarsi  come  semplice  attribuzione  al
convenuto  della  qualifica  di  agente  contabile  «per  debito   di
vigilanza», che non e' tenuto alla presentazione del conto giudiziale
(ai sensi dell'art. 32 R.c.g.S.). 
    Infatti, la disposizione in esame manifesta  un'univoca  volonta'
legislativa di esonerare gli uffici regionali dall'obbligo di rendere
il  conto  delle  azioni,  traslandolo  sugli  amministratori   della
societa' partecipata: tanto per la lettera dell'art. 8  medesimo  (in
cui si prevede che sia i revisori  sia  gli  amministratori  sono  «a
tutti gli effetti,  agenti  contabili  a  materia»,  devono  «rendere
annualmente il conto» e «sono assoggettati alla  giurisdizione  della
Corte dei conti»), quanto per la  genesi  della  norma  in  questione
(intervenuta immediatamente dopo la pronunzia della Cassazione del 27
marzo 2007, che affermava sussistere la giurisdizione contabile sulla
gestione delle partecipazioni societarie in  possesso  dell'ente,  ma
individuava come agenti  contabili  non  gli  organi  della  societa'
partecipata, bensi'  soggetti  diversi  aventi  effettivo  «maneggio»
della partecipazione). 
    In altri termini,  non  puo'  accedersi  ad  una  interpretazione
«costituzionalmente  orientata»  della  disposizione  regionale,  che
renda superfluo il giudizio di costituzionalita'. 
    4.5. Pertanto, la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  8
della  legge  regionale  della  Calabria  n.  22/2007   risulta   non
manifestamente infondata. 
    5.  E'  altresi'  evidente   che   la   predetta   questione   di
costituzionalita' dell'art. 8 citato e' di innegabile  rilevanza  nel
presente giudizio. 
    5.1. Anzitutto, come sopra precisato, l'applicazione della  norma
in esame e' condizione pregiudiziale di procedibilita'  del  giudizio
sul conto qui in esame, in quanto il  convenuto  non  puo'  ritenersi
agente contabile (il giudizio non e' procedibile) se non in forza  di
tale norma, non  avendo  «maneggio»  delle  partecipazioni  in  senso
tecnico.  Dunque,  la  questione  di  costituzionalita'  della  norma
condiziona la stessa possibilita' di addivenire ad una pronunzia  del
giudice, dovendosi in caso di incostituzionalita' richiedere il conto
a   soggetti   diversi,   aventi   l'effettivo    «maneggio»    delle
partecipazioni. 
    5.2. Inoltre, nel merito,  allo  stato  degli  atti  risulta  una
diminuzione del valore della partecipazione  (cfr.  sopra,  parte  in
fatto, § 2, lettera e). 
    Tale circostanza non  consente  di  addivenire  ad  un  immediato
discarico, e di ritenere irrilevante il problema della legittimazione
passiva nel giudizio di conto (della  procedibilita')  in  forza  del
principio   della   «ragione   piu'    liquida»:    occorre    invece
preliminarmente accertare chi fosse l'agente  contabile  tenuto  alla
custodia delle partecipazioni e verificare se la diminuzione del loro
valore   sia   addebitabile   a   sue    condotte    o    a    scelte
dell'amministrazione. 
    6. In conclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli  134
della Costituzione e 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  devono
dichiararsi rilevanti e non manifestamente infondate le questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge  regionale  della
Calabria 5  ottobre  2007,  n.  22,  sopra  prospettate,  e  deve  di
conseguenza  disporsi  la  sospensione  del  giudizio   in   epigrafe
indicato, ordinando l'immediata trasmissione degli  atti  alla  Corte
costituzionale e gli altri adempimenti a cura  della  cancelleria  di
cui al dispositivo. 
    7. Le spese  del  giudizio  saranno  liquidate  alla  definizione
integrale del merito della presente controversia.