IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE Il giorno 13 settembre 2022 in Firenze si e' riunito in Camera di consiglio nelle persone dei componenti: dott. Venturini Maria Letizia - Presidente dott. Faldi Francesco - Giudice dott. Ruaro Massimo - Esperto dott. Russo Francesco - Esperto per deliberare sulla domanda di: semiliberta' (art. 50 O.P. ); Detenzione domiciliare (art. 47-ter O.P.), presentata da: P. A. , nato a il , attualmente detenuto presso la Casa reclusione di San Gimignano - fine pena al condannato con sentenza n. 2012/695 Reg. Gen., emessa in data 8 febbraio 2012 da Corte D'Appello Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 31 luglio 2009 da Tribunale ordinario Benevento, alla pena di anni ventuno di reclusione per i seguenti reati: reato A: art. 74, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica del 1990 n. 309 luogo: , Art. 74, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica del 1990 n. 309; reato B: art. 110 codice penale luogo: , Art. 81 comma 2 C.P., Art. 73 decreto del Presidente della Repubblica del 1990 n. 309 Osserva Il detenuto sta espiando la pena di venti anni di reclusione, irrogata per il reato di cui all'art. 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. La pena inflitta in sentenza - di anni ventuno di reclusione - e' stata infatti decurtata di un anno, irrogato in continuazione per reati di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, per applicazione dell'indulto, legge n. 241/2006, pertanto residua in esecuzione solo la pena irrogata per il reato associativo di cui all'art. 74, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, compreso nella prima fascia dell'art. 4-bis O.P. e quindi ostativo ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia o di accertamento dell'impossibilità-inesigibilita' della stessa (art. 4-bis, comma 1 e 1-bis, legge n. 354 del 1975). Il detenuto non ha collaborato con la giustizia e non ha chiesto, ne' ottenuto l'accertamento dell'impossibilità-inesigibilita' della stessa. Il procedimento dovrebbe quindi essere definito con declaratoria di inammissibilita'. Alla prima udienza di questo Tribunale del 19 luglio 2022, il Difensore ha sollevato oralmente eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis O.P. rispetto alla generale esclusione dell'ammissibilita' alla semiliberta' in assenza di collaborazione con la giustizia per il detenuto condannato per detto reato associativo, tuttavia gia' ammesso a fruire di permessi premio sulla base della sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale, come in effetti nel caso in esame. Il procedimento e' stato pertanto rinviato per completare l'istruttoria sulla verifica della sussistenza dei presupposti in concreto per accedere alla semiliberta' (relazione di sintesi dell'equipe della Casa di Reclusione di San Gimignano; verifica di Polizia sull'attivita' di lavoro prospettata; informazioni dalla Prefettura di Siena - CPOSP sull'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata). All'esito del completamento istruttorio e della discussione all'odierna udienza, si rileva che in effetti il detenuto ha reperito idonea opportunita' di lavoro tramite il Consorzio « » di che ha predisposto un inserimento socio-lavorativo presso la struttura denominata « », sita in contrada nel Comune di ( ). Il detenuto, affiancando gli operatori gia' presenti, potra' svolgere servizi di pulizie, lavanderia, manutenzione degli spazi esterni ed interni, cura del verde. La disponibilita' e regolarita' dell'attivita' e' stata verificata anche dalla Questura, che conferma la buona opportunita' di inclusione nell'ambito di un contesto collegato alla Caritas diocesana che da anni offre opportunita' di reinserimento nella societa' con progetti in collaborazione con enti istituzionali (cfr. nota della Questura di del , in atti). L'opportunita' di lavoro e' quindi decisamente valida e costituisce un ottimo mezzo per supportare il reinserimento sociale del soggetto. Il detenuto ha iniziato a fruire di permessi premio (art. 30-ter O.P.) da sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, all'esito di articolata istruttoria, condotta acquisendo informazioni dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - DDA e dalla Direzione nazionale antimafia, oltre ad informazioni di Polizia e tramite la Prefettura. P A e' ristretto in carcere dall'arresto del , in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per reati di cui agli articoli 74 e 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per fatti commessi in e provincia dal al e, come detto, ha riportato condanna alla pena di ventuno anni di reclusione, di cui un anno estinto dall'indulto. Non ha collaborato con la giustizia (art. 58-ter O.P.), ne' ha chiesto e ottenuto l'accertamento dell'impossibilita' della collaborazione (art. 4-bis, comma 1-bis, O.P.). Nel corso della detenzione, in atto ininterrottamente da oltre quindici anni, il condannato si e' impegnato nel percorso di recupero, studiando e lavorando in carcere, cosi' da poter inviare qualche somma alla famiglia, partecipando alle attivita' proposte, mantenendo sempre condotta corretta, prendendo consapevolezza degli errori commessi e orientandosi positivamente (cfr. relazioni di osservazione della Casa di Reclusione di San Gimignano, in atti). Da oltre un anno e mezzo fruisce di permessi premio (art. 30-ter O.P.) con esito regolare e l'esperienza e' stata condotta con graduale progressione ed incremento degli spazi di liberta'; da quest'anno anche nei luoghi di origine e commissione dei reati e non sono mai stati segnalati rilievi, ne' sono pervenute note informative di contenuto negativo. Oltre alla condanna attualmente in esecuzione, relativa alla costituzione e direzione dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenuta dal al in e , il detenuto ha riportato altre tre precedenti condanne per ricettazione ed armi del con pena condizionalmente sospesa; per invasione di edifici del con sola pena pecuniaria; per associazione per delinquere ed estorsione in concorso del , la cui pena ha terminato di espiare in affidamento in prova al servizio sociale nel . Non risultano pendenze. I dati dell'osservazione penitenziaria aggiornata sono favorevoli alla progressione trattamentale richiesta, dandosi atto del buon percorso intrapreso e dal grado di consapevolezza raggiunto, con assunzione di responsabilita' e adesione al programma di trattamento: il detenuto lavora in carcere a turnazione, sulla base della disponibilita' di posti; a giugno si e' diplomato alla scuola superiore con alta votazione, mantiene condotta costantemente regolare. A vivono la madre e la compagna, che costituiscono validi punti di riferimento, come da verifica del competente UEPE, in atti, e come gia' in concreto riscontrato tramite l'esecuzione dei permessi premio. L'Equipe della Casa di Reclusione di San Gimignano si esprime in senso favorevole all'ammissione alla semiliberta'. Ed in effetti la commissione dei reati e' ormai assai risalente (anni e antecedenti); la carcerazione e' in corso da (oltre quindici anni); si tratta di reati gravi, in materia di sostanze stupefacenti, il detenuto non e' pero' mai stato condannato per associazione di tipo mafioso, ne' con l'aggravante dell'art. 7 decreto-legge n. 203/1991. Sono ampiamente raggiunte le soglie temporali di ammissibilita' alla semiliberta', cui tuttavia il detenuto non puo' accedere per divieto posto dall'art. 4-bis O.P.. Nel procedimento per la concessione dei permessi premio sono state acquisite informazioni dalla DDA di Napoli e dalla DNA, che pur ricordando che P A e' stato condannato in via definitiva per i reati suddetti, riferiscono che attualmente non e' sottoposto a procedimento penale da parte della DDA, che nel 2009 gli e' stata applicata la sorveglianza speciale, che non emergono elementi aggiornati che lo vedano vicino al gruppo criminale di pregressa appartenenza. Il soggetto e' stato considerato vicino alle famiglie camorristiche dei e degli , ma non e' mai stato condannato per aver fatto parte di quelle associazioni, ne' raggiunto da provvedimenti restrittivi della liberta' per tale tipologia di reato. Per l'odierno procedimento e' stata rinnovata la richiesta di informazioni al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Siena, come per legge, che in data ha trasmesso note degli organi di Polizia e dell'Istituto penitenziario, da cui non emergono segnali negativi rilevanti. Il detenuto potrebbe quindi essere proficuamente ammesso ad espiare la pena residua in regime di semiliberta', in relazione agli importanti progressi compiuti nel corso del trattamento e sussistendo tutte le condizioni per un graduale ed utile reinserimento nella societa' (art. 50 O.P.). Ritiene il Collegio di dover quindi sollevare questione di legittimita' costituzionale rispetto alla preclusione assoluta di cui all'art. 4-bis, comma 1 e 1-bis, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario) per l'accesso alla semiliberta' (art. 50, legge n. 354/1975) per contrasto innanzitutto con le norme costituzionali degli articoli 3 e 27, in linea con i ragionamenti ed i principi esposti nella sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale seppure con riferimento al diverso istituto dei permessi premio (art. 30-ter 0.P.) ed anche sotto altro profilo rispetto all'art. 4 della Costituzione. Ed in verita', nel caso in esame, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' per contrasto con gli articoli 3 e 27 Costituzione dell'art. 4-bis, comma 1 e 1-bis, O.P. nella parte in cui e' escluso in maniera assoluta per i detenuti per i delitti ivi indicati l'ammissione alla semiliberta' in assenza. di collaborazione con la giustizia o di accertamento dell'impossibilità-inesigibilita' della stessa, seppure sia stata accertata l'insussistenza di attuali legami con la criminalita' organizzata e siano stati acquisiti elementi per escludere un concreto pericolo di ripristino degli stessi ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato. La questione e' assolutamente rilevante nel caso in esame, poiche', come riscontrato sopra, ricorrono i presupposti per una valutazione potenzialmente favorevole alla concessione del beneficio: pena residua nella soglia di legge e presenza di positivi elementi valutabili in fatto, altresi' in funzione della progressione del trattamento penitenziario e del completamento del percorso di risocializzazione, di cui l'ammissione alla semiliberta' puo' costituire un efficace e proficuo strumento. Tuttavia, di fronte al titolo di reato commesso - art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - rientrante tra quelli assolutamente ostativi, in assenza di collaborazione e in mancanza di alcuna prospettazione o offerta di collaborazione, il detenuto non puo' avere accesso alla misura invocata e quindi l'istanza risulta inammissibile tout court, senza che possano svilupparsi considerazioni alcune sul piano del merito. La questione si mostra anche non manifestamente infondata. La presenza di presunzioni assolute e insuperabili, che non consentono alcun tipo di valutazione, particolarmente quando limitarlo diritti fondamentali della persona e cosi', in ambito di giudizio di sorveglianza relativamente all'esecuzione della pena, non e' in linea con il superiore principio di cui all'art. 27, III comma, Costituzione e si mostra anche irragionevole (art. 3 Costituzione). Il sillogismo secondo cui la mancata collaborazione e' indice di per se' sola di pericolosita' sociale non appare piu' sostenibile alla luce della Giurisprudenza di costituzionalita' sviluppata in questi anni (sentenza n. 253/2019; ordinanza n. 97/2021) e d'altra parte e' stata anche affermata la necessita' di un trattamento individualizzato in materia di benefici penitenziari (sentenza n. 436/1999 e n. 149/2018), senza che possano giustificarsi categorie di condannati escluse in senso assoluto e generale per «tipi di autore», in modo tale che la finalita' retributiva e repressiva della pena diventi assolutamente prevalente ed assorbente rispetto alle ulteriori finalita' ed in particolare rispetto al profilo rieducativo, ma anche rispetto al principio di proporzione e individualizzazione della pena ed anche di prevenzione della commissione di ulteriori reati. La semiliberta' costituisce una progressione del trattamento per il condannato, ma consente anche una graduale verifica esterna in funzione special-preventiva, con previsione di spazi di liberta' da gestire nell'ambito di uno specifico programma di trattamento individualizzato, che da una parte prevede controlli e monitoraggi, mantenendo un forte grado di vigilanza sul condannato, dall'altra costituisce una spinta estremamente propulsiva al cambiamento e alla conduzione del percorso di risocializzazione, attraverso l'attivita' di lavoro in ambiente libero esterno e attraverso una dose di fiducia che lo Stato offre, cosi predisponendo le basi del definitivo reinserimento sociale, che verosimilmente continuera' a svilupparsi anche dopo il termine della pena, essendo gia' stato avviato con buoni presupposti e potendo essere proseguito. D'altra parte, il detenuto fruisce di permessi premio con continuita' e regolarita' da oltre un anno e mezzo, ha la possibilita' di trascorrere fuori dall'istituto penitenziario anche un numero di giorni consecutivi non trascurabile (fino a quindici giorni) per riavvicinarsi ai familiari, ma anche per cercare lavoro, come da previsione dell'art. 30-ter O.P., e appare alquanto illogico che, pur avendo ora reperito un'ottima opportunita' lavorativa, funzionale a supportare il piu' efficace reinserimento, non possa ulteriormente progredire nel processo, lungo e complesso, di reinserimento sociale, trascorrendo parte del giorno all'esterno dell'istituto penitenziario per prestare una adeguata attivita' di lavoro, che rappresenta un momento fondamentale del percorso di risocializzazione. Consentire al detenuto per reati ostativi di fruire di permessi premio, ma mai di essere ammesso alla semiliberta', vanifica fortemente la funzione dei permessi premio stessi e impedisce il proseguimento di un processo, sostenuto e protetto, di efficace e concreta risocializzazione. Cio' frustra enormemente anche le aspettative della persona condannata che sia orientata al positivo cambiamento, determinando uno stallo, ingiustificato e totale, del percorso di reinserimento sociale, rimandando alla data della scadenza della pena la possibilita' di lavorare all'estremo e cio' per giunta senza alcuna sorta di valutazione individualizzata, che tenga conto, pur con ogni attenzione e prudenza, dell'evoluzione della personalita' del singolo, dello specifico caso e delle prospettive di ognuno. La possibilita' di svolgere una attivita' lavorativa svolge anche una concreta e potente efficacia preventiva, costituendo importante mezzo di inserimento in idoneo contesto sociale, che meglio puo' scongiurare la commissione di ulteriori reati e rendere effettivo il percorso di recupero dalla devianza. Sembra il caso di richiamare anche l'art. 4 della Costituzione, che riconosce il diritto al lavoro a tutti i cittadini e promuove le condizioni che lo rendano effettivo, poiche' nella questione che si pone emerge anche una violazione in questo senso, precludendosi in maniera esclusiva, totale e assoluta l'accesso al lavoro all'esterno per il condannato, obliterando anche il correlativo «dovere» di svolgere un'attivita' funzionale al progresso sociale (art. 4, comma 2, Costituzione) pur sussistendone tutte le condizioni. Lo svolgimento di un'attivita' di lavoro in ambiente esterno, fuori dalle rnura del carcere, a contatto con persone libere, responsabilizza il condannato e ne stimola la volonta' e la motivazione a proseguire nel percorso avviato di risocializzazione. Viceversa, precludere in senso assoluto e generale tale possibilita', non svolge alcuna utile funzione sul piano concreto della difesa sociale e piuttosto crea serio ostacolo alla rieducazione e anche al perseguimento in concreto degli obiettivi fondamentali di special-prevenzione. Ammettere il detenuto a lavorare in ambiente libero, pur con controlli, regole e limiti, consente di avviare un programma di miglioramento delle condizioni di vita e costituisce uno stimolo a proseguire uno stile di vita regolare e onesto, ponendone le fondamenta e sviluppando con graduale progressione il difficile percorso di risocializzazione. E' noto al Tribunale che sul divieto assoluto posto dall'art. 4-bis legge n. 354/1975 sono state sollevate questioni analoghe: rispetto alla liberazione condizionale e all'ergastolo ostativo (ordinanza del 3 giugno 2020 della Corte di cassazione, ancora in valutazione, come noto); all'affidamento in prova al servizio sociale (ordinanza del 23 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Perugia); all'ammissione alla semiliberta' in via provvisoria e urgente (ordinanza del 16 febbraio 2022 del Magistrato di sorveglianza di Avellino), sulla linea tracciata dalla sentenza «pilota» n. 253/2019 della Corte costituzionale, che ha messo definitivamente in crisi l'assioma collaborazione-rescissione di legami / non collaborazione-mantenimento di legami con la criminalita' organizzata, poiche' invece le situazioni possono essere assai piu' complesse e assai meno scontate, cosi' che la collaborazione e per converso la non collaborazione non possono rappresentare gli unici elementi attorno a cui sviluppare la valutazione della persona condannata per accedere a progressioni del percorso di esecuzione penale. A norma dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 deve essere quindi dichiarata la sospensione di questo procedimento con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La cancelleria provvedera' alla notifica di copia della presente ordinanza all'interessato e al suo difensore, al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, al Presidente del Consiglio dei ministri. e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953.