CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per il Molise Composta dai magistrati: Lucilla Valente, Presidente; Domenico Cerqua, primo referendario, estensore; Ruben D'Addio, referendario; Emanuele Petronio, referendario; ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021; Visti gli articoli 81, 97, 100, 103, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonche' gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge regionale Molise 7 maggio 2002, n. 4, in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale; Vista la proposta di legge avente per oggetto l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2021 della Regione Molise, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 30 giugno 2022, n. 213, rettificata con deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2022, n. 240; Viste le leggi regionali 29 dicembre 2021, n. 6 e n. 7; Vista l'ordinanza n. 53/PRES/2022, del 2 dicembre 2022, con la quale il Presidente di questa Sezione ha fissato la data di trattazione del giudizio di parificazione; Uditi, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2022, il Presidente della Sezione regionale Lucilla Valente, i relatori Primo referendario Domenico Cerqua, referendario Ruben D'Addio e Referendario Emanuele Petronio, il Pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale, Presidente Salvatore Nicolella, e, per la Regione Molise, il Presidente della Giunta regionale, dott. Donato Toma; Vista la decisione n. 192/2022/PARI di pari data con la quale il Collegio, dichiarata la mancata regolarita' di alcune grandezze contabili, ha sospeso il giudizio e, per l'effetto, la decisione definitiva sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021, rinviando a separata ordinanza la proposizione delle questioni di legittimita' riguardanti la legge di rendiconto 2020, la legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e la legge di assestamento del medesimo bilancio di previsione 2021-2023. In fatto Premessa 1. L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che «il rendiconto generale della regione e' parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimita' ed alla regolarita' della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa [...]». L'istituto della parifica rientra nelle competenze assegnate alla Corte dei conti, comprendenti - tra le altre - il «controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti» territoriali «ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'art. 97 della Costituzione» (art. 20, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; il successivo comma 2 dell'art. 20 riserva alla «legge dello Stato» il compito di disciplinare le forme e le modalita' di siffatto controllo). In attuazione dei vincoli normativi, con deliberazione n. 213, del 30 giugno 2022, la Giunta regionale ha adottato la proposta di legge avente ad oggetto il rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2021. Con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 240, del 18 luglio 2022, la proposta e' stata rettificata con la sostituzione degli allegati n. 8 - Stato Patrimoniale Passivo al 31 dicembre 2021, n. 17 - Prospetto dei costi per missione e n. 30 - Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, poi trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti per l'acquisizione del relativo parere. Al fine di consentire l'avvio del procedimento di parificazione la Regione Molise, dopo un'iniziale comunicazione irregolare datata 1° agosto 2022 (prot. Sezione n. 1723), con nota del Servizio Segreteria della Giunta regionale n. 138336, dell'11 agosto 2022, inoltrata a mezzo p.e.c., ha provveduto a un primo incompleto invio delle deliberazioni e degli allegati. Infine, il 26 agosto 2022, unitamente alla nota prot. 145757 (acquisita nella medesima data al n. 0001806 di prot. della Sezione), ha provveduto all'inoltro dell'integrale documentazione del progetto di rendiconto, inclusa la relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa con verbale n. 34. Gli accertamenti svolti hanno immediatamente evidenziato la non veridicita' del saldo negativo inziale riportato nella proposta di rendiconto (risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021, come da conto del bilancio 2020, approvato con legge regionale n. 6/2021), su cui si sono sviluppate le scritture di competenza del 2021 (accertamenti ed impegni), rispetto al valore al 31 dicembre 2020 che avrebbe dovuto determinarsi nel rispetto degli accertamenti definitivi di cui alla decisione n. 80/2021/PARI, in cui e' stata dettagliatamente evidenziata la reale condizione finanziaria dell'Ente a quella data, segnalando puntualmente i gravi errori contabili contenuti nella proposta di rendiconto, non a caso oggetto di parziale parificazione (cfr. infra, da par. 2 a par. 2.2). Il dato, gravemente sottostimato (come si evidenziera') e corrispondente a un disavanzo di euro 494.258.381,92, e' riportato - tra l'altro - a pagg. 7-8 della nota integrativa allegata alla proposta di rendiconto 2021 (all. 30). La rilevata incongruenza si traduce, pertanto, in un vizio preliminare, in grado di arrecare pregiudizio immediato e definitivo all'attendibilita' del risultato di amministrazione finale al 31 dicembre 2021, su cui si ribaltano i vizi del risultato di amministrazione 2020. Infatti, la legge (n. 6/2021) di approvazione del rendiconto 2020, presupposto dei conteggi del 2021, non ha tenuto conto di numerose «eccezioni di parificazione» di cui alla richiamata decisione, evidenziando uno scarto latente tra il saldo espresso dalle scritture dell'Ente e il risultato di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020. Tale scarto si quantifica, complessivamente, in euro 94.861.449,11 in relazione alle eccezioni che saranno richiamate per ogni «riga» rilevante tra le componenti del risultato di amministrazione ai sensi dell'allegato n. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011 (cfr. infra, da par. 3 a par. 3.3). Misura della sottostima del disavanzo al 31 dicembre 2020. 2. Schema di rendiconto 2020: errato calcolo del risultato di Amministrazione. Come anticipato, la Sezione regionale della Corte dei conti, pronunciandosi sullo schema di Giunta sottoposto al suo esame, con la decisione n. 80/2021/PARI, passata in giudicato, ha parificato il Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2020 con una serie di rilevanti eccezioni. 2.1 Errato calcolo del saldo di riga a del prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione. In primo luogo, l'importo della riga A del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 era stato sottostimato per almeno euro 21.192.134,61, quale sommatoria delle seguenti illegittimita', accertate con la decisione di parifica passata in giudicato: a) conservazione e conteggio, tra i residui attivi al 31 dicembre 2020, di due risalenti, presunti crediti per euro 735.797,17 in accertata assenza delle ragioni del mantenimento; b) mancata rappresentazione di impegni di spesa obbligatori, connessi a fiscalita' da trasferire al SSR per gli anni d'imposta 2016-2018, per un totale di euro 13.612.916,00 (se computati, gli importi avrebbero diminuito il saldo di amministrazione, riducendo il fondo cassa - in caso di trasferimento dei fondi agli enti del SSR - ovvero confluendo tra i residui passivi); c) mancata rilevazione contabile di spese obbligatorie, il cui stanziamento e' imposto dalla legge regionale n. 11, del 28 settembre 2016, per il trasferimento all'Azienda sanitaria regionale (A.S.Re.M.) delle rate 2017-2018 (ciascuna di euro 3.421.710,72, per complessivi euro 6.843.421,44) di pagamento dell'ingente debito verso l'INPS sorto per l'illegittima sospensione (risalente al periodo 2002-2005) del versamento di contributi previdenziali (il debito e' stato quantificato nel 2019 dall'Istituto Nazionale di previdenza in oltre 78 milioni di euro). 2.2 Errata determinazione degli accantonamenti. Anche il valore della Riga B del risultato di amministrazione e' stato sottostimato per molte decine di milioni di euro, quale sommatoria delle seguenti illegittimita', accertate con la decisione di parifica: a) rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita', dal cui calcolo erano stati indebitamente esclusi i residui attivi conservati in numerosi capitoli di cui al Titolo III, tipologie 100, 200 e 500. Al riguardo, nella decisione di parificazione 2020 (del. 80/2021/PARI, par. 3.1.1.) la Sezione ha ampiamente chiarito che, malgrado le incertezze circa l'esatta quantificazione dei valori per i mancati riscontri di parte nonostante l'ampia istruttoria svolta, la quota aggiuntiva da accantonare poteva determinarsi muovendo da euro 64.450.682,99, corrispondente al calcolo del FCDE effettuato secondo i criteri indicati dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (paragrafo n. 3.3 ed esempio n. 5 dell'appendice). Tuttavia tale importo, per evitare possibili duplicazioni, avrebbe dovuto essere ridotto tenendo conto della scelta regionale di istituire (tra gli «Altri accantonamenti») uno specifico fondo «per residui attivi con anzianita' superiore a dieci anni» di euro 7.605.010,48, pari al 45% del totale dei residui attivi ultradecennali (euro 16.900.023,29): per quanto ancora rileva, nella proposta di rendiconto la Regione, prevedendo tale peculiare fondo a fronte di residui attivi cosi' vetusti, aveva evitato di procedere all'integrale cancellazione (nei casi di crediti palesemente insussistenti) e/o all'integrale accantonamento a FCDE dei crediti da assoggettare al calcolo (perche' da anni quasi non movimentati, non vantati verso altre amministrazioni pubbliche ne' garantiti da fideiussioni), in tal modo eludendo l'impatto aggiuntivo sui conti che sarebbe derivato dalle dovute cancellazioni o dal computo, per i crediti risalenti e non movimentati nel tempo, di ulteriori quote di fondo tendenti al restante 55,00% del valore dei residui interessati; b) ampia e grave sottostima del «Fondo contenzioso» (accantonato per un solo milione), del tutto svincolato dal cospicuo contenzioso esistente, alla cui ricognizione (con la valorizzazione delle connesse passivita' potenziali) la Regione non aveva mai proceduto, nonostante i costanti moniti della Sezione; c) rideterminazione del «Fondo residui perenti» e delle quote vincolate. Infatti, in contrasto con i principi contabili, la Regione aveva attuato un'operazione di eliminazione dei vincoli iscritti nei pregressi rendiconti in relazione a residui perenti di parte vincolata, prevedendo poi accantonamenti in misura (50,00%) inferiore a quella dovuta ex lege (70,00%). Con tale manovra contabile, in chiusura del rendiconto 2020 aveva ridotto di oltre la meta' gli importi dei fondi in esame: nel rendiconto 2019 (in continuita' con tutti i pregressi rendiconti) erano iscritti - tra accantonamento specifico e quota vincolata - complessivi euro 36.925.104,30, mentre nel 2020 il valore era stato inopinatamente ridotto a euro 16.213.768,04 (secondo i corretti criteri seguiti dalla Regione fino al 2019, il totale di tali poste accantonate e vincolate sarebbe stato di euro 31.732.356,11). 3. Modifica schema di rendiconto e approvazione legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6. Gli scarti su cui si sono appuntati i rilievi della decisione di parifica 2020 non sono stati corretti dagli atti contabili amministrativi e legislativi successivamente approvati. Difatti, a seguito del giudizio di parificazione la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2021, n. 404, ha proposto al Consiglio regionale alcune «misure correttive», confluite nella legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 («Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020»), non sufficienti a ricondurre a legittimita' il rendiconto per l'esercizio 2020. Considerata la rilevanza per i profili di contrasto con i principi costituzionali, di seguito saranno riassunte almeno le piu' gravi illegittimita' giuscontabili contenute nella legge di approvazione del rendiconto 2020, dettagliatamente esaminate nella deliberazione n. 192/2022/PARI (paragrafi da 3.2 a 3.2.3). 3.1 Riguardo alle criticita' riferite ai residui attivi inseriti nella riga A del prospetto dimostrativo del saldo di amministrazione e agli impegni di spesa non contabilizzati (supra, par. 2.1), la legge regionale ha recepito le seguenti modifiche, proposte dalla Giunta all'originario schema di rendiconto: a) sebbene i residui attivi indicati dalla Sezione come connotati da piu' che dubbia esigibilita' (in totale, euro 735.797,17) non siano stati direttamente stralciati, il loro peso sul saldo finale e' stato totalmente sterilizzato mediante un accantonamento (non piu' - come nello schema originario di rendiconto - al 45,00%, bensi') integrale nel ricordato fondo «per residui attivi con anzianita' superiore a dieci anni», assicurando almeno sul piano sostanziale il superamento della criticita' rilevata con la parifica. Tuttavia, nel rendiconto definitivamente approvato, salvo che per il valore di euro 735.797,17 corrispondente ai menzionati residui, il citato accantonamento per i crediti piu' remoti (si ripete, nell'originario progetto di rendiconto pari a euro 7.605.010,48) e' stato interamente azzerato, nel quadro di una manovra contabile con effetti elusivi delle conclusioni della Sezione, a breve evocata (infra, par. 3.2, sub a); b) in relazione agli importi connessi alla fiscalita' da trasferire al SSR per gli anni d'imposta 2016-2018, per complessivi euro 13.612.916,00, la Regione non ha ritenuto di peggiorare il risultato di amministrazione «nella misura in cui in legge di assestamento 2021-2023 si identifichino, con carattere di priorita', le necessarie modalita' di copertura», di fatto rinviando la contabilizzazione agli esercizi successivi; c) anche gli impegni di spesa dovuti ex lege a titolo di trasferimenti 2017-2018 in favore di A.S.Re.M. (per euro 6.843.421,44) non sono stati contabilizzati nel disavanzo al 31 dicembre 2020, rimandando agli stanziamenti per gli esercizi 2022-2023 in assenza del comprovato assenso dell'Azienda sanitaria al pagamento rateizzato (la scelta dilatoria e' stata codificata nell'art. 7 della legge n. 7/2021). 3.2 E' stata ampiamente disattesa, negli atti approvati successivamente al giudizio di parifica (deliberazione di G.R. n. 404/2021 e conseguente legge regionale n. 6/2021), anche l'esigenza di intervenire sulle componenti della parte accantonata del prospetto «Allegato a) - Risultato di amministrazione» di cui la Corte aveva segnalato l'esigenza di riconduzione nell'alveo della legalita'. Con limitato riferimento agli accantonamenti gia' citati (supra, par. 2.2), nel rendiconto approvato sono state confermate numerose, rilevanti violazioni: a) il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' stato incrementato di soli euro 8.806.116,75 rispetto al valore riportato nel progetto di rendiconto originario. Tuttavia, gli effetti della restrizione della distanza tra il valore del fondo inserito negli atti contabili e i dati reali, inscrivendosi all'interno di un complesso di contestuali variazioni contabili preordinate a determinare una variazione pressoche' irrilevante dei saldi presentati, a suo tempo, alla Corte ai fini del giudizio di parificazione, sono risultati solo apparenti. Infatti, in primo luogo, nella base di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita' la Regione ha continuato a non includere residui attivi per importi cospicui, che la normativa imponeva di considerare. Valga, per tutti, il caso del residuo da 32 milioni di euro («Recupero somme relative ad interventi finanziari tramite FINMOLISE - incarico fiduciario») conservato dal lontano esercizio 2012, su cui si tornera' nell'esporre i motivi della remissione delle questioni di costituzionalita'. Oltre a risultare ab imis inficiato dall'ampia sottostima della base di calcolo, il parziale incremento dell'importo del FCDE e' stato in massima parte bilanciato dalla contestuale, quasi totale falcidia del citato fondo «per residui attivi con anzianita' superiore a dieci anni» (ridotto da euro 7.605.010,48 a soli euro 735.797,17), operata nel quadro dello stravolgimento del trattamento giuscontabile dei residui ultradecennali, che - si ripete - nello schema di rendiconto sottoposto a parifica erano pari nel complesso a euro 16.900.023,29. Sul punto, giova premettere che il prolungato mancato smaltimento di tali risalenti, presunti crediti avrebbe imposto, conformemente alla legge, un accantonamento quasi integrale a FCDE (cioe' per importi corrispondenti a circa il 100,00%), cui la Regione era sfuggita inserendo nel progetto di rendiconto il citato fondo specifico, quantificato nel solo 45,00% dell'importo totale. Come anticipato, le operazioni contabili meglio descritte nella deliberazione n. 192/2022/PARI e recepite nella legge di approvazione del rendiconto n. 6/2021 hanno, da un lato, quasi azzerato il fondo speciale proposto nel progetto di rendiconto, dall'altro totalmente sottratto oltre otto milioni di euro di presunti crediti di remota iscrizione e di accertata incapacita' di smaltimento al calcolo della corrispondente quota di fondo crediti, in violazione di elementari obblighi legali di accantonamento. Dunque, la Regione Molise, in sede di approvazione del rendiconto 2020 in contrasto con gli accertamenti contenuti nella decisione di parifica della Corte dei conti, ha illegittimamente pretermesso i principi contabili preordinati alla corretta e adeguata quantificazione del fondo crediti, la cui finalita' di tutela degli equilibri - in particolare futuri - dell'ente territoriale condiziona la stessa veridicita' del risultato di amministrazione, preservandolo da potenziali squilibri (anche di cassa, allorche' siano utilizzate quote del risultato di amministrazione fondate su residui attivi che si rivelino poi non esigibili). Pertanto, sul punto la Sezione di controllo, nel giudizio di parifica del rendiconto 2021, ha proceduto alla quantificazione degli scostamenti, costantemente ostacolata dalle carenti allegazioni regionali nel corso dell'ampio contraddittorio istruttorio nonche' dall'estrema parcellizzazione e sovrapposizione delle successive elaborazioni dell'Ente. Gli esiti dell'ulteriore analisi sono compendiati nella decisione cui accede la presente ordinanza (192/2022/PARI, par. 3.2.2, lettera d). In estrema sintesi, applicando criteri di massimo favore per l'Ente e muovendo dal valore del FCDE calcolato - nel rispetto di cogenti parametri normativi - sulle sole tipologie di entrata oggetto dell'iscrizione di residui di quantomeno incerta esigibilita' (pari a euro 64.450.682,99), assoggettato poi alle riduzioni utili a evitare duplicazioni, e' emersa una sottostima del fondo accantonato nel rendiconto 2020 pari ad almeno euro 52.193.712,31, valore sostanzialmente confermato dalla stessa Regione quantificando tale posta in sede di adozione dello schema di rendiconto per il 2021. b) Riguardo alla quantificazione del fondo contenzioso (per il quale nello schema di rendiconto 2020 risultava accantonato - cfr. supra, par. 2.2, sub b) - un solo milione di euro) la Regione non ha effettuato alcuna correzione, ne' ha operato alcuna ricognizione dei giudizi in corso, nonostante i costanti solleciti della Sezione (e pur dichiarando di essere pienamente «consapevoli delle criticita' evidenziate dall'Organismo di controllo»), perpetuando la grave sottostima della posta. Anche sul punto nella decisione 192/2022/PARI (par. 3.2.2), cui accede la presente ordinanza, la Sezione, dopo aver segnalato che, a ulteriore conferma della fondatezza dei rilievi della Corte, in sede di predisposizione del rendiconto 2021 la Regione ha fatto lievitare l'importo da accantonare a euro 18.902.148,79, ha accertato espressamente che, in una prospettiva di calcolo favorevole all'Ente e pur escludendo le quote riferite ai giudizi introdotti nel 2021, il fondo contenzioso 2020 e' stato notevolmente sottostimato, almeno per euro 13.536.232,73. c) Ugualmente, in relazione al fondo residui perenti e alle quote vincolate la legge di rendiconto 2020 ha recepito - in totale assenza di giustificazioni - l'indebita riduzione degli importi complessivi da euro 36.925.104,30 a euro 16.213.768,04, a fronte del totale di euro 31.732.356,11 che sarebbe derivato dall'applicazione delle corrette regole di computo, peraltro puntualmente recepite dalla Regione fino all'esercizio 2019 (per un differenziale pretermesso di euro 15.518.588,07). 3.3. In definitiva, le piu' rilevanti criticita' che avevano giustificato la parziale parificazione del rendiconto 2020, mai contestate dalla Regione, non sono state superate nel corso del procedimento di approvazione della legge n. 6/2021, confluendo nella grave sottostima del disavanzo al 31 dicembre 2020, riassunto nel valore del saldo di «totale parte disponibile» - rigo E dell'«Allegato a) - Risultato di amministrazione». A conferma del disinteresse per gli accertamenti della Corte, le presunte «misure correttive» adottate con la deliberazione di G.R. 30 novembre 2021, n. 404, di aggiornamento dello schema di rendiconto 2020 poi approvato, hanno infatti determinato la variazione del disavanzo da euro 492.939.940,12 a euro 494.258.381,92, in aumento di soli euro 1.318.441,80 rispetto alla proposta originaria. Al contrario, il rendiconto avrebbe dovuto, per superare le lacune accertate da questa Sezione, registrare un disavanzo di gran lunga piu' elevato che, nonostante la ribadita, estrema difficolta' di esatta determinazione delle singole poste per l'assenza di informazioni e delle dovute ricognizioni dei dati da parte degli uffici regionali, corrisponde - senza pretesa di esaustivita' - quantomeno a: mancati impegni per fiscalita' da trasferire al SSR (complessivi euro 13.612.916,00) e per trasferimenti dovuti ad A.S.Re.M. (euro 6.843.421,44); mancati accantonamenti a titolo di FCDE per almeno euro 52.193.712,31; sottostima del fondo contenzioso 2020 per almeno euro 13.536.232,73; mancata allegazione dei presupposti della riduzione di euro 15.518.588,07 delle quote vincolate, in collegamento con l'accantonamento per residui perenti. Complessivamente, dunque, la sottostima risulta quantomeno pari - escludendo i mancati trasferimenti ad A.S.Re.M. - a euro 94.861.449,11. Effetti della violazione dei principi giuridico-contabili. Oggetto delle questioni di legittimita' costituzionale. 4. I dati contabili non veritieri, erroneamente assunti dal Legislatore regionale e condotti nell'alveo della normazione primaria, hanno concorso alla lesione dei principi costituzionali in materia di equilibrio dei bilanci da parte della legge di rendiconto 2020 e - nella misura in cui risultano tuttora vigenti - delle leggi che hanno regolato la programmazione degli esercizi successivi. Pertanto, questa Sezione dubita della legittimita' costituzionale, per violazione dei principi di equilibrio e di sana e corretta gestione del bilancio presidiati dagli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1 e 119, comma 1, della Costituzione, rilevanti sia in via autonoma che in combinato disposto con gli articoli 117, comma 2, lettera e), 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione, delle seguenti leggi: a) innanzitutto, della legge 29 dicembre 2021, n. 6 («Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020»), con riferimento agli articoli 4, comma 1 («Residui attivi 2019 e precedenti»), 6, comma 1 («Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2020»), 9 («Risultato di amministrazione») e 12 («Elenco allegati»), in cui sono stati erroneamente accertati i residui e il risultato di amministrazione, nonche' approvati gli allegati obbligatori recanti la deviata quantificazione delle grandezze contabili. Infatti, il disavanzo non contabilizzato, gia' significativo in valori assoluti, ha determinato un impatto particolarmente sensibile sul bilancio della Regione Molise, tenuto conto del volume di entrate e spese gestite. Di conseguenza, risulta particolarmente evidente che «il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilita' finanziaria posti dai precetti costituzionali», integrando «i presupposti per un'eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte (...) in via incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilita' finanziaria posti dai precetti costituzionali» (Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2022, n. 184); b) inoltre, della legge 29 dicembre 2021, n. 7 («Assestamento del bilancio di previsione 2021- 2023 e modifiche di leggi regionali»), con riferimento agli articoli 1 («Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale»), 3 («Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020»), 4 («Stato di previsione delle entrate e delle spese») e 5 («Allegati all'assestamento e variazione al bilancio 2021-2023»). Infatti, le vigenti regole in materia di risanamento del disavanzo regionale comportavano l'obbligo di «applicare» (cioe' di iscrivere alla voce «Disavanzo di amministrazione» prima di ogni spesa) quote di ripiano ampiamente maggiori di quelle invece applicate a partire dall'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 come assestato. La mancata, corretta determinazione del disavanzo ha, in altri termini, illegittimamente consentito alla Regione di beneficiare di cospicui spazi di spesa aggiuntiva autorizzata nel bilancio di previsione e oggetto della gestione dell'esercizio 2021 (la cui proposta di rendiconto e' sottoposta al giudizio di parificazione nel corso del quale e' depositata la presente ordinanza). 5. Le questioni di costituzionalita' sono state tempestivamente delineate da questo Giudice, sia nell'udienza di parifica che nella precedente adunanza pubblica del 2 dicembre 2022, e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 del codice di procedura civile. I rappresentanti della Regione Molise, pur osservando di non ritenere sussistenti profili di costituzionalita', non hanno mosso argomentazioni nel merito delle questioni giuridiche evidenziate. In particolare, secondo il Presidente della Giunta regionale, intervenuto nell'adunanza del 2 dicembre 2022, l'Ente non ha accolto le prescrizioni della Corte per l'esistenza di imprecisate ragioni alla base della condotta contabile seguita o per l'impossibilita' di procedere in tale senso. Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Molise, con memoria del 12 dicembre 2022, ha, fra l'altro, chiesto alla scrivente Sezione di «sollevare questione di costituzionalita', per contrasto con gli artt. 81, comma 1, 97, comma 1, e 119, comma 1, della Costituzione: della legge regionale n. 6/2021 «Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020», in ragione del discostamento delle risultanze ivi rappresentate rispetto all'esito dell'attivita' di parifica svolta dalla Sezione sul Rendiconto Generale dell'esercizio 2020; [per le illegittimita' che ne conseguono] della legge regionale n. 3/2021 «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023» e della legge regionale n. 7/2021 «Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali» (pag. 39). Il Collegio in sede di parifica, con decisione n. 192/PARI/2022, premessa la dichiarazione di mancata regolarita' del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato allo schema di rendiconto della gestione alla data del 31 dicembre 2021 nella parte in cui alcune poste, nei termini e con gli effetti sul saldo finale indicati in motivazione, presentavano autonome criticita', ha sospeso il giudizio e, per l'effetto, la decisione definitiva sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021 «considerati gli ulteriori effetti sugli equilibri di bilancio in ragione dell'incidenza immediata e diretta, sulla determinazione del risultato di amministrazione, dell'erronea quantificazione del disavanzo al 31 dicembre 2020». Considerato in diritto Sulla legittimazione della remittente Sezione regionale di controllo in sede di parifica. 6. La legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita' costituzionale e' riconosciuta tutte le volte in cui e' accertato lo svolgimento di una funzione nella sostanza giurisdizionale. In tali casi, analogamente a qualsiasi altro giudice (ordinario o speciale), il Giudice contabile e' chiamato, terzo e imparziale, a «raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono» (Corte costituzionale, sentenza n. 226/1976), enunciandone con metodo sillogistico i precipitati che, per le parti, costituiranno la regola del caso concreto. Il giudizio di parificazione, in particolare, si svolge con le formalita' della giurisdizione contenziosa, prevede la partecipazione del Procuratore contabile in contraddittorio con i rappresentanti dell'amministrazione e si conclude con una pronunzia adottata in esito a pubblica udienza. Per questi motivi, la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, formatasi in riferimento al giudizio di parifica del rendiconto dello Stato e delle regioni ad autonomia speciale (sentenze n. 165/1963, n. 121/1966, n. 142/1968, n. 244/1995 e n. 213/2008), da tempo riconosce «alla Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, la legittimazione a promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unita' elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali» (sentenza n. 213/2008). Piu' recentemente, tali conclusioni sono state confermate riconoscendo anche alle Sezioni regionali di controllo la legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di parifica dei rendiconti regionali: «nella parifica del rendiconto regionale «la situazione e', dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorche' procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976). Pertanto, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, «ai limitati fini dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la [parifica della] Corte dei conti e', sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformita' degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti e' un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalita' degli atti ad essa sottoposti, e cioe' preordinato a tutela del diritto oggettivo» (sentenza n. 181 del 2015)» (Corte costituzionale, sentenza 27 aprile 2017, n. 89). A sua volta, esaminando la questione della legittimazione con espresso riferimento alle piu' recenti fonti normative, la citata decisione 181/2015 osserva che «Fino all'entrata in vigore dell'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) [...], la parificazione del bilancio era prevista solo per lo Stato e per le autonomie speciali. Per effetto della richiamata disposizione, la stessa e' oggi estesa alle regioni a statuto ordinario [...]. In definitiva, non v'e' dubbio che la novella del 2012 abbia esteso alle regioni a statuto ordinario l'istituto della parifica del rendiconto e la conseguente disciplina di carattere processuale e sostanziale. Dal che discende automaticamente l'ammissibilita' delle questioni in esame sotto il profilo della legittimazione dell'organo rimettente a sollevarle» (Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2015, n. 181). Approfondendo l'indagine, la giurisprudenza costituzionale (sentenza 9 novembre 2018, n. 196) ha sottolineato che, «nell'esercizio di una tale ben definita funzione giurisdizionale, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimita' costituzionale avverso tutte «le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari» e da tutti gli «altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995)» (sentenza n. 181 del 2015)» e che il riconoscimento di tale legittimazione soddisfa altresi' la fondamentale «esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di costituzionalita', affermata da questa Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, con particolare riguardo alla specificita' dei compiti assegnati alla Corte dei conti nel quadro della finanza pubblica (sentenza n. 18 del 2019)», la cui rilevanza «e' tale da riflettersi, anche ai limitati fini del caso di cui qui si discute, sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilita' delle questioni». Non a caso, proprio con riferimento alle questioni connesse al controllo della spesa pubblica la Corte costituzionale aveva da tempo auspicato (sentenza 14 luglio 1989, n. 406) che quando l'accesso al suo sindacato risulti poco agevole - come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri - occorra assicurarne maggiore effettivita'. E l'esercizio delle competenze della Corte dei conti costituisce la sede piu' adatta alla devoluzione al sindacato costituzionale delle violazioni del diritto del bilancio, in ragione del ruolo assegnato dalla Costituzione al giudice contabile, finalizzato alla verifica della gestione secundum legem delle risorse. In particolare, il giudizio di parificazione, allo stato della legislazione vigente, costituisce l'unica possibilita' offerta dall'ordinamento per sottoporre a scrutinio di costituzionalita' in via incidentale, in riferimento ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica, le disposizioni legislative statali e regionali in contrasto con la corretta articolazione del bilancio e idonee ad alterarne gli equilibri complessivi. In conclusione, ritiene questa Sezione di controllo per il Molise di essere legittimata a sollevare questioni di legittimita' costituzionale per violazione degli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 100, 103 e 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, considerato il loro legame teleologico-funzionale con i primi per i profili nel prosieguo evidenziati. Sulla rilevanza delle questioni di costituzionalita' nel giudizio di parificazione. 7. La rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalita' e' strettamente connessa all'attuale conformazione del giudizio di parifica, che trova fondamento nella natura e nella finalita' del bilancio pubblico, interessate nel corso del tempo da una profonda evoluzione. In origine inteso come mero strumento descrittivo di fenomeni di erogazione finanziaria, poi divenuto strumento di realizzazione di «nuove funzioni di governo [...] e piu' in generale di politica economica e finanziaria», la cui disciplina «persegue, tra le altre, la finalita' di meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche» (sentenza 14 giugno 1995, n. 244), nel quadro della nuova cornice costituzionale seguita alla riforma introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, al bilancio e' stata finalmente riconosciuta la natura di «bene pubblico nel senso che e' funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche» (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 184/2022, cit.). Nel nuovo sistema, il diritto del bilancio svolge un ruolo di fondamentale presidio procedurale, funzionale a rendere responsabili, nonche' fondate su basi cognitive complete e controllabili, le scelte di priorita' in materia di politica di bilancio (entrate e spese) da parte del legislatore anche regionale, da assumere curando di preservare (o ristabilire) l'equilibrio tenendo conto degli effetti delle decisioni di allocazione delle risorse. Coerentemente, l'istituto della parificazione di competenza della Corte dei conti ha acquistato un ruolo rinnovato e decisivo, nitidamente chiarito della giurisprudenza costituzionale. In particolare, tale giudizio assicura non solo la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto, la verifica, a consuntivo, degli equilibri sulla base del bilancio preventivo e di tutte le disposizioni sopravvenute che ne hanno modificato la struttura, sintetizzati dal risultato di amministrazione, la cui esatta determinazione costituisce, pertanto, l'oggetto principale del procedimento. In tal modo, il giudizio di parificazione risulta naturalmente strumentale al ruolo di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico, attribuito dal legislatore alla Corte dei conti. Sul piano dei contenuti, l'art. 39, primo comma, del R.D. n. 1214 del 1934 chiarisce che, nell'ambito della «decisione», la Corte dei conti deve effettuare un esame di conformita' articolato in due fasi: la prima attiene al riscontro della corretta ricostruzione del fatto («La Corte [...] confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio») e soddisfa l'esigenza di accertare la regolare e veritiera rappresentazione, nel rendiconto, della reale situazione contabile sia dal punto di vista finanziario che economico/patrimoniale; la seconda attivita' consiste in una «verificazione» («La Corte verifica il rendiconto generale»), occorrendo procedere all'accertamento della conformita' al «diritto» della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato. In questa fase acquisiscono rilevanza ulteriori interessi finanziari, adespoti, orientati al pieno funzionamento e alla continuita' delle istituzioni repubblicane tramite il bilancio, veicolati dal Pubblico ministero contabile. 7.1 Nell'ottica descritta, la legge di rendiconto dell'esercizio precedente (nella specie, relativa all'esercizio 2020) rientra nei parametri di cui questo giudice deve fare doverosa applicazione nel giudizio di parificazione per il 2021 per due motivi: (a) la legge di rendiconto e' fonte dell'obbligo di procedere con le variazioni di bilancio, come espressamente indicato, tra l'altro, dagli articoli 50 e (per i casi di emersione del disavanzo) 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011; (b) i «risultati» del rendiconto 2021 sono costruiti nella premessa logica e contabile del risultato di amministrazione 2020. Infatti, quanto al primo profilo la legge 29 dicembre 2021, n. 7, ha adottato le variazioni di assestamento di bilancio necessarie per adeguarsi alla legge di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 (n. 6/2021); rispetto al secondo profilo, il risultato di amministrazione 2021 puo' calcolarsi, come noto, anche muovendo dal risultato 2020, da incrementare o diminuire tenendo conto del saldo in aumento o in diminuzione dei residui e della cassa nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 (ai fini del saldo finale dovranno, poi, sottrarsi sia il FPV per spese rinviate a futuri esercizi che le quote accantonate e vincolate o destinate). In buona sostanza, la legge di rendiconto e' rilevante tanto in astratto (art. 39 del R.D. n. 1214 del 1934, riferibile sia ai documenti previsionali che di rendiconto) quanto in concreto, con riferimento alle variazioni adottate con legge n. 7/2021 e alla conseguente redazione degli allegati al progetto di conto del bilancio per l'esercizio 2021, sottoposti al giudizio di parificazione a quo per la verifica della correttezza dei saldi aggiornati. Tale rilevanza si traduce in una pregiudizialita' delle questioni di legittimita' sollevate con la presente ordinanza. Infatti, considerato che l'essenza del giudizio di parificazione muove dall'esame degli esiti della gestione annuale sulla base del previo confronto fra gli stanziamenti di entrata e di spesa e i relativi presupposti di diritto, nei casi di riscontro di una condizione di disavanzo di amministrazione (oggetto di obbligatorio ripiano secondo cadenze temporali e quote di recupero rigorosamente vincolate dal dettato legislativo) ne risulta influenzata anche la gestione finanziaria dei successivi esercizi. Cio' posto, nella fattispecie la Corte dei conti, Sezione regionale, ove procedesse alla parifica applicando le norme rivenienti dal quadro ordinamentale vigente, con particolare riferimento alla legge n. 6/2021 (recante l'approvazione del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2020), che ha erroneamente quantificato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, e alla legge n. 7/2021, che ha definitivamente assestato gli stanziamenti di entrata e spesa regionale relativi all'esercizio 2021, finirebbe inammissibilmente per validare risultanze contabili (in primis, il risultato di amministrazione) derivanti dall'indebito allargamento degli spazi di spesa al di fuori dei vincoli di bilancio risultanti dalle disposizioni in materia economico-finanziaria. In tal senso, per quanto particolarmente interessa in relazione al requisito della rilevanza, appare chiaro che l'esito del giudizio di compatibilita' costituzionale delle disposizioni di legge regionali indubbiate condiziona decisivamente il giudizio di parificazione della Sezione sul Rendiconto della Regione Molise per l'esercizio 2021. Infatti, qualora le norme sospettate di incostituzionalita' dovessero essere espunte dall'ordinamento giuridico, la posta di disavanzo iscritta in spesa nel bilancio preventivo 2021-2023, esercizio 2021, come assestato si appaleserebbe illegittima per grave sotto-stima, con l'immediata conseguenza della compromissione del principale saldo finanzirio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio. Prima ancora, a ben vedere, le conseguenze della rilevante sottostima della rata annuale di rientro dal disavanzo, che trova il suo fondamento e antecedente logico-giuridico nella mancata emersione delle reali dimensioni del disavanzo regionale al 31 dicembre 2020, travolgerebbero l'intera programmazione di entrata e di spesa, nella misura in cui non ha tenuto conto degli incrementi di entrata e/o riduzioni di spesa altrimenti necessari a perseguire il pareggio in tutte le fasi del ciclo di bilancio, consentendo un considerevole, illegittimo incremento della capacita' di spesa dell'amministrazione regionale, incidente in maniera determinante sui saldi finali della gestione oggetto del giudizio di parificazione. D'altra parte, se l'oggetto del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali risiede, ormai pacificamente, anche nella verifica del perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero previsti dai piani di rientro in essere, e' evidente che la Sezione remittente risulti impossibilitata a compiere tale controllo laddove permanga incertezza sulla compatibilita' costituzionale delle norme di legge regionali che quegli stessi obiettivi concorrono a determinare. Sotto altro ma connesso profilo, le norme censurate si pongono altresi' in contrasto con le risultanze del giudizio di parificazione 2020, al termine del quale la Corte dei conti, esercitando compiti costituzionalmente presidiati, aveva consegnato alla Regione Molise i dati illustrativi della reale situazione finanziaria, mai contestati, il cui recepimento avrebbe correttamente indirizzato la politica di bilancio, declinata nelle attivita' di programmazione delle entrate e delle spese fin dall'esercizio 2021. In particolare, il disavanzo al 31 dicembre 2020 della Regione Molise, che nel rendiconto approvato con la legge regionale n. 6/2021 era pari a euro 494.258.381,92, presentava dimensioni ben piu' elevate, dovendo incrementarsi, come illustrato (cfr. supra, paragrafi da 3-1 a 3.3), per decine di milioni di euro (secondo i calcoli di questa Sezione, di almeno euro 94.861.449,11). Conseguentemente, il disavanzo 2020 non era diminuito rispetto a quanto accertato per il 2019 (pari a euro 533.485.728,21), derivandone l'obbligo di imputare al 2021, oltre ai valori programmati in via ordinaria, sia la quota 2019 non ripianata che - secondo la prospettazione oggetto del ricorso costituzionale accolto con la sentenza 268/2022 - quella corrispondente al maggior disavanzo derivante dalla gestione 2019, come aggiornati tenendo conto dei reali dati contabili al 31 dicembre 2020. Infatti, si avra' occasione di ricordare che il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva gia' proposto ricorso per questione di legittimita' costituzionale nei confronti della legge 3/2021, di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, contestando la mancata «applicazione» nell'esercizio 2021 di una quota di disavanzo - aggiuntiva rispetto a quella gia' prevista - riveniente dal saldo negativo 2019 (quota 2019 non ripianata e maggior disavanzo 2019, per complessivi euro 41.387.988,70). Intervenuto, nelle more, il giudizio di parificazione del rendiconto 2020, la Regione Molise avrebbe dovuto, contrariamente a quanto accaduto, da un lato approvare la legge di rendiconto tenendo conto dei dati contabili veritieri e corretti indicati dalla Sezione regionale di controllo, dall'altro (e conseguentemente) provvedere in sede di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ad aggiornare la quota di disavanzo da applicare tenendo, appunto, conto delle condizioni finanziarie dell'Ente riferite alla chiusura dell'esercizio piu' recente (annualita' 2020). Sul piano dei saldi finanziari la Regione avrebbe dovuto considerare che il disavanzo 2020 risultava addirittura maggiore rispetto all'esercizio precedente e pari, secondo i calcoli della Sezione, a euro (494.258.381,92 + 94.861.449,11 =) 589.119.831,03. Quindi, tra le quote di ripiano 2021 - da computare, secondo la sentenza n. 268/2022, nei termini richiesti nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - avrebbe dovuto includersi l'importo differenziale da maggior disavanzo derivante dalla gestione 2020 rispetto al 2019, pari a euro (589.119.831,03 - 533.485.728,21 =) 55.634.102,82 (cfr. infra, par. 9.3.3, tabb. 1 e 2). In conclusione, questa Sezione rileva che il giudizio di parificazione non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni prospettate, che attengono a disposizioni di leggi regionali che, stravolgendo i saldi annuali, hanno consentito - si ripete - una rilevante espansione della capacita' di spesa, in violazione del principio di equilibrio di bilancio, declinato anche sub specie dell'assenza di copertura (dunque, illegittimita') delle spese effettuate nel quadro del principio di continuita' degli esercizi finanziari pubblici, che e' uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. Per questi motivi, la Sezione ritiene le questioni «rilevanti» ai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge n. 87 del 1953. Segue. Conferma della rilevanza delle questioni di costituzionalita' riguardanti la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 268/2022. 7.2 Con particolare riferimento al requisito della rilevanza delle questioni di costituzionalita' riferite alla legge regionale n. 7/2021 (recante l'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023), appare indispensabile soffermarsi sulla vigente cornice normativa regolante la programmazione di bilancio per l'esercizio 2021, ossia sul parametro di legittimita' della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale svolta dalla Regione Molise in tale esercizio e la cui rendicontazione e' stata sottoposta al giudizio di parificazione. La Sezione regionale di controllo, nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2022, ha deliberato due distinti atti: la decisione parziale e «interlocutoria» con la quale, dopo aver censurato la mancata regolarita' di alcune poste di bilancio per le quali sussistevano autonomi elementi di giudizio, ha sospeso «il presente giudizio - e, per l'effetto, la decisione definitiva - sulla parifica del Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021» sollevando «con separata ordinanza e per i profili ivi evidenziati», questione di legittimita' costituzionale; la presente ordinanza di rimessione, di sottoposizione al vaglio della Corte costituzionale delle questioni di legittimita' riguardanti la legge di rendiconto 2020, n. 6/2021, e la legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 come integrato e aggiornato dalla successiva legge di assestamento n. 7/2021 (decisione n. 192/2022/ PARI, depositata il 23 dicembre 2022). Si e' quindi determinata, come accade nel procedimento seguito per la proposizione di questioni di costituzionalita' dalle Sezioni Riunite e dalle Sezioni regionali di controllo nell'ambito del peculiare giudizio di parificazione della Corte dei conti (talvolta, anche nell'ambito di altri giudizi: cfr. Corte costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440), una separazione tra l'atto produttivo dell'effetto sospensivo (la decisione parziale-interlocutoria) e l'atto produttivo dell'effetto rimessivo (l'ordinanza con la quale e' instaurato il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale). E' tuttavia accaduto che, nelle more del deposito dell'ordinanza, la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2022, n. 268 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2022), ha definito i giudizi di legittimita' costituzionale proposti in relazione alla legge della Regione Molise 30 dicembre 2020, n. 17 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019), con particolare riferimento alla Tabella 1 contenuta nell'Allegato 30 alla medesima legge, e alla legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023), con particolare riferimento alle Tabelle contenute nella Nota integrativa (Allegato 16), di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), della medesima legge. Orbene, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, per i motivi dettagliatamente esposti nella sentenza ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intera legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023). Cio' posto, la dichiarazione di incostituzionalita' delle disposizioni della legge regionale 3/2021, i cui articoli il Collegio aveva individuato come ulteriore oggetto di sindacato, integra un evento sopravvenuto che incide sull'esatta delimitazione del «devolutum» dalla presente ordinanza al giudizio di costituzionalita'. La costante giurisprudenza, con particolare riferimento ai casi in cui le disposizioni censurate siano dichiarate incostituzionali successivamente all'instaurazione del giudizio di costituzionalita', dovendo considerarsi rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc, evidenzia il connesso venir meno dell'oggetto del giudizio incidentale (o principale), con conseguente dichiarazione di manifesta inammissibilita' delle relative questioni (ex plur. Corte costituzionale, ordinanze n. 105 del 2020, n. 220 del 2019, n. 206 e n. 186 del 2014, n. 321 e 177 del 2013, n. 222 e n. 76 del 2012). Le coordinate interpretative rivenienti dalla richiamata giurisprudenza costituzionale appaiono pienamente accoglibili nel particolare caso in esame, in cui l'incostituzionalita' e' intervenuta dopo il momento della deliberazione collegiale e prima del deposito del testo dell'ordinanza, occorrendo applicare principi generali che integrano ineludibili vincoli alle decisioni giudiziali. Infatti, anche in applicazione del principio iura novit curia il giudice e' vincolato alla costante verifica di corrente vigenza delle fonti del diritto oggettivo, i cui precetti sono connotati da normativita' e giuridicita' e non comprendono, quindi, le prescrizioni di carattere normativo ma non giuridico (come le regole della morale o del costume) o aventi carattere giuridico ma non normativo in senso tecnico (atti di autonomia privata, provvedimenti amministrativi, ecc.). Pertanto, un'ordinanza che censurasse leggi ormai espunte dal mondo giuridico pretenderebbe di sollecitare il vaglio di costituzionalita' su disposizioni non piu' in vigore, in assenza di ogni interesse giuridico al ricorso. Inoltre, in ragione della natura stessa del «giudizio» inteso come procedimento preordinato alla risoluzione di questioni controverse, nonche' di elementari esigenze di economia procedimentale e processuale, l'attivazione di un giudizio costituzionale colliderebbe con la fondamentale esigenza di non evocare l'intervento del Giudice delle leggi per sottoporre questioni di cui, gia' al momento del deposito dell'atto che determina la pendenza, sia nota l'inesistenza dell'oggetto. 7.2.1 La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita' della legge regionale 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023), non priva di rilevanza la questione di legittimita' riguardante la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7 («Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali»), e succ. mod., considerato che, allo stato, anche le relative disposizioni dovrebbero trovare applicazione nel giudizio di parificazione. Infatti, gia' sul piano della tecnica normativa la legge n. 7/2021 non si e' limitata ad apportare modifiche al testo della legge n. 3/2021, avendo al contrario introdotto autonome disposizioni la cui caducazione non sembra potersi predicare come effetto direttamente collegato al venir meno di quest'ultima fonte del diritto. Del resto, l'art. 50 («Assestamento del bilancio») del decreto legislativo 118/2011 prevede che entro il 31 luglio ogni regione approvi, con legge, l'assestamento delle previsioni di bilancio, «anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente», fermi restando i vincoli di cui all'art. 40. La legge di assestamento da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Infine, e' previsto che alla legge di assestamento sia allegata una nota integrativa nella quale sono indicate, tra l'altro, «le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione». In altri termini, con l'assestamento generale di bilancio l'ente territoriale interessato e' tenuto a effettuare la verifica complessiva di tutte le voci in entrata e uscita, al fine di consentire la verifica intermedia degli stanziamenti e il mantenimento degli equilibri. La sua funzione, dunque, consiste nel proiettare la gestione nel quadro degli andamenti attesi considerando anche il periodo mancante alla conclusione dell'esercizio, garantendo le eventuali disponibilita' necessarie ad assicurare la corretta gestione finanziaria. Pertanto, tale fondamentale strumento di flessibilita' consente di modulare l'impiego delle risorse utilizzabili tenendo conto dei possibili spazi di spesa e procedendo con le conseguenti, opportune modifiche degli stanziamenti, connotati - come ben noto - da una fondamentale funzione autorizzatoria. In concreto, nel caso delle Regioni, la legge di assestamento di un esercizio conserva la sua autonomia, pur collegandosi alla legge di approvazione del relativo bilancio di previsione, cui sono apportate eventuali variazioni necessarie a governare la gestione finanziaria tenendo conto degli esiti di quella dell'esercizio pregresso, anche imponendo - se approvata dopo l'esatta determinazione dell'entita' del disavanzo confluito nel risultato di amministrazione, appunto, dell'esercizio precedente - un comportamento correttivo (sub specie di tempistica e importi oggetto di ripiano) da innestare negli atti di programmazione relativi innanzitutto all'annualita' in corso. Nella fattispecie in esame la legge n. 7/2021 della Regione Molise ha recepito, in estremo ritardo rispetto al termine previsto dal legislatore (come accaduto, del resto, per tutti gli atti legislativi concernenti il ciclo di bilancio dell'Ente), la proposta di legge approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 407, del 30 novembre 2021 («Assestamento del Bilancio di Previsione 2021-2023 e modifiche a leggi regionali»). E, poiche' il contenuto della proposta e' risultato fondarsi su una rappresentazione non veritiera della situazione al 31 dicembre 2020, ha concorso - con la legge di approvazione del bilancio n. 3/2021, nel frattempo dichiarata incostituzionale - ad autorizzare indebite operazioni di spesa, violando nel contempo gli obblighi di determinazione delle corrette quote di ripiano del disavanzo esistente. La circostanza conferma, una volta ancora, che la ritenuta illegittimita' costituzionale della legge di assestamento acquista rilevanza nel giudizio di parificazione del rendiconto 2021, dovendo altrimenti questa Corte validare dati contabili (risultato di gestione, risultato di amministrazione, singole poste aggregate) conseguenti a un'attivita' svoltasi in contrasto con i parametri costituzionali che presidiano i canoni di sana gestione finanziaria, ridondanti in termini di squilibrio sui conti a consuntivo. 8. Non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalita'. Superato il vaglio di ammissibilita' e rilevanza delle questioni di costituzionalita', riguardo alla non manifesta infondatezza della valutazione di incostituzionalita' delle norme indubbiate, imposto dall'art. 23, primo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), risultano evidenti, ad avviso di questa Sezione, le ragioni del contrasto con i parametri di seguito evidenziati. In particolare, a carico degli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 9 e 12 della legge 29 dicembre 2021, n. 6, e degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 29 dicembre 2021, n. 7, si ravvisa la violazione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, in contrasto con gli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1, e 119, comma 1, rilevanti sia in via autonoma che in combinato disposto con l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione (cfr. infra, par. 9). Sotto un diverso ma concorrente profilo, le leggi 29 dicembre 2021, n. 6 (articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 9 e 12), e 29 dicembre 2021, n. 7 (articoli 1, 3, 4 e 5), sono oggetto di censura per violazione dei principi di equilibrio e di sana e corretta gestione del bilancio, presidiati dagli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1 e 119, comma 1, della Costituzione, anche in combinato disposto con gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione (cfr. infra, par. 10). A) Violazione degli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1, e 119, comma 1, rilevanti sia in via autonoma che in combinato disposto con l'art. 117, comma 2, lettera E), della Costituzione. A.1) Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 («rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020»), articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 9 e 12. 9. Le questioni di legittimita' costituzionale investono, in primo luogo, la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 («Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020»). Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilita' finanziaria affiancata dalla contabilita' economico-patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale e' data rappresentazione contabile dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. In particolare, il legislatore ha imposto agli enti territoriali di determinare il contenuto del conto del bilancio, relativo alla gestione finanziaria (che concorre, unitamente ai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, al conto economico e allo stato patrimoniale, alla composizione del rendiconto della gestione), nel rigoroso rispetto del principio di veridicita', rappresentando attraverso i dati contabili le «reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio» (par. 5 dell'allegato 1 - Principi generali o postulati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). E giova ricordare che dal legislatore il principio di veridicita' («da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali»: par. 5, cit.) e' declinato richiamando gli ulteriori postulati dell'attendibilita', della correttezza e della comprensibilita'. Sono stati ampiamente richiamati, sia pur per sintesi, i profili di illegittimita' del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 conseguenti alla mancata veridicita' del suo contenuto. Quindi, non puo' consentirsi la perdurante vigenza della relativa legge di approvazione regionale: non rappresentando correttamente lo stato degli equilibri dell'Ente, costituisce sicuro strumento di violazione dell'obbligo di rispettare i canoni di sana gestione finanziaria e appare inesorabilmente in contrasto con i principi costituzionali. Infatti, il quadro ordinamentale conseguente alla riforma introdotta dalla legge 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»), e' caratterizzato da una trama normativa che codifica sul piano costituzionale i principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilita' del debito pubblico per Stato, Regioni e Pubblica amministrazione (articoli 97, 81, 119 della Costituzione), da cui derivano stringenti vincoli anche per il legislatore regionale, di portata piu' ampia rispetto a quelli nascenti dalla precedente formulazione dell'art. 81 della Costituzione. In tale contesto e sul piano generale, la vigente disciplina sul controllo dei bilanci pubblici risponde all'esigenza di renderli funzionali al rispetto dei limiti nazionali ed europei, nonche' di ricondurli al vaglio unitario di una magistratura specializzata (la Corte dei conti) posta a presidio della sana gestione finanziaria e - ove necessario - del trasparente ripristino degli equilibri di bilancio, «elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97 primo comma, della Costituzione collega alla garanzia di legalita', imparzialita' ed efficienza dell'azione amministrativa» (Corte costituzionale, sentenza 14 febbraio 2019, n. 18). Nell'ambito della nuova cornice costituzionale il legislatore ha approvato una complessa serie di norme attuative, tra le quali e' bene ricordare la «legge organica» integrata dal decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, oltre alle leggi di stabilita' e di bilancio succedutesi a partire dal 2012. Esse, nel loro complesso, configurano disposizioni interposte ascrivibili, tra l'altro, sotto il profilo teleologico, alla disciplina degli equilibri di cui agli articoli 81 e 119 della Costituzione e ai principi di buon andamento finanziario e programmazione di cui all'art. 97 della Costituzione Confermando l'indispensabile ancoraggio ai delineati vincoli ordinamentali con specifico riferimento ai contenuti delle leggi di rendiconto delle regioni, da tempo la Corte costituzionale evidenzia in modo inequivoco l'indispensabile esigenza che «gli elementi basilari inerenti alla dimostrazione della situazione economico-finanziaria siano espressi con chiarezza e coerenza anche in rapporto alla fondamentale interdipendenza con il principio di legittimazione democratica, indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettivita' e il mandato elettorale degli amministratori. In definitiva, la legge di approvazione del rendiconto - indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011 - deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passivita' dell'ente applicate agli esercizi futuri. Infatti, il primo risultato chiarisce la situazione economico-finanziaria al termine dell'esercizio in modo comparabile a quella dell'anno precedente e a quella che sara' determinata per l'esercizio successivo. Il secondo enuclea - dal contesto complessivo di cui al precedente punto a) - le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli amministratori in carica. Il terzo fornisce il quadro pluriennale dell'indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli Europei, sia in relazione all'equita' intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate. Tali elementi, indipendentemente dalla tecnicita' degli allegati al bilancio, costituiscono appunto la necessaria attuazione degli evocati precetti costituzionali di natura finanziaria» (Corte costituzionale, sentenza 5 marzo 2018, n. 49). La decisiva rilevanza della corretta determinazione dei saldi emerge richiamando la stretta connessione sussistente tra rendicontazione e bilancio di previsione: l'accertata esistenza, in sede di rendiconto della gestione aggiornata alla chiusura di un determinato esercizio annuale, di residue risorse non impiegate ovvero di un disavanzo da recuperare, concorrendo a definire i margini di spesa autorizzabile in sede di previsioni per i futuri esercizi, condiziona e vincola in concreto le decisioni di bilancio. Ne consegue la centralita' dell'obiettivo di verificare la correttezza e la «sincerita'» dei saldi (in primis, del risultato di amministrazione) nonche', a monte, la necessita' che le scritture contabili rispondano a requisiti di chiarezza, veridicita' e trasparenza. In altri termini, occorre innanzitutto assicurare l'esigenza di conformita' dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al «diritto del bilancio» mediante il controllo di legittimità-regolarita' (la «validazione») del risultato di amministrazione e delle altre risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di tutela della stabilita' finanziaria. A sua volta, la rappresentazione contabile di un risultato di amministrazione «insincero» pregiudica anche gli esercizi futuri, quindi, in caso di disavanzi, le politiche di risanamento pluriennali e il conseguimento dell'equilibrio. Infatti, sul piano finanziario l'attivita' di rendicontazione (relativa alle risorse utilizzate e a quelle disponibili in chiusura di un esercizio) si salda con l'attivita' di programmazione, in ragione del fondamentale principio di continuita' tra gli esercizi, che integra un «collegamento genetico» tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale (Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018, cit.). Pertanto, nella fattispecie, la mancata rappresentazione del corretto risultato di amministrazione 2020, con sottostima del disavanzo accertato in chiusura dell'esercizio dovuta all'illegittima determinazione degli elementi - che inscindibilmente ne compongono la struttura - aggregati per il suo calcolo, integra il contrasto con la Costituzione sia della legge di rendiconto 2020 che della legge (di approvazione del bilancio di previsione, nonche') di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023. L'illegittimita' delle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6, di approvazione del «Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020», consegue in via immediata e diretta all'accertamento che «[l]'efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva e l'invalidita' delle partite destinate, attraverso la necessaria aggregazione, a determinarne le risultanze, pregiudicano irrimediabilmente l'armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell'equilibrio del bilancio» nell'esercizio 2020 e negli esercizi successivi (Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 2017, n. 274). Con tale atto normativo la Regione Molise ha attribuito forza di legge al contenuto della proposta di rendiconto adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 256, del 4 agosto 2021, come rettificata dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 404, del 30 novembre 2021. Tuttavia, come ampiamente acclarato, i dati relativi a fondamentali poste da aggregare ai fini della determinazione del disavanzo di amministrazione, estesamente sottostimati nella deliberazione n. 256/2021, non sono stati corretti neanche nella versione aggiornata dalla deliberazione n. 404/2021 definitivamente approvata dal Consiglio regionale, nonostante le analitiche indicazioni contenute nella decisione di parificazione n. 80/2021/ PARI, mai contestate ne' oggetto di ricorso. Ne e' derivata l'inattendibilita' delle rilevazioni regionali, dovuta a cospicue quote latenti di disavanzo che la Sezione ha - finanche prudentemente - quantificato quantomeno in euro 94.861.449,11, sommando le poste sinteticamente riassunte nel precedente par. 3.3. Conseguentemente, la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6 risulta in aperto contrasto con gli articoli 81, 97, comma 1, e 119, comma 1 della Costituzione, nella misura in cui e' mancata la rappresentazione veritiera e corretta delle condizioni del bilancio al 31 dicembre 2020, derivandone l'inattendibilita' dei documenti predisposti al fine di rappresentare il reale stato degli equilibri tra le entrate e le spese della Regione Molise. E' risultata, dunque, violata la condizione e premessa indispensabile di ogni possibile azione tendente ad «assicura[re] l'equilibrio dei bilanci» (art. 97 della Costituzione), ossia il «rispetto dell'equilibrio dei [...] bilanci» della Regione (art. 119 della Costituzione), non in grado di correttamente e consapevolmente «assicura[re] l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio» (art. 81 della Costituzione), con collegata incidenza negativa sull'obiettivo di osservare in concreto i vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Infatti, l'errata rappresentazione delle condizioni finanziarie dell'Ente ha travolto in radice la possibilita' di adottare, consapevolmente, condotte realmente funzionali al ripiano degli squilibri emersi, mediante il ripristino del corretto rapporto di equilibrio tra le risorse disponibili e il loro impiego al fine di soddisfare i bisogni della comunita' rappresentata. 9.1 Le disposizioni indubbiate della legge 29 dicembre 2021, n. 6, in quanto viziate nei termini e per i motivi finora esposti, sono individuate nelle seguenti: art. 4, comma 1 («Residui attivi 2019 e precedenti»); art., 6, comma 1 («Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2020»); art. 9 («Risultato di amministrazione»); art. 12 («Elenco allegati»). 9.1.1 Gli articoli 4 e 6 della legge 29 dicembre 2021, n. 6, dispongono quanto segue: «Art. 4 (Residui attivi 2019 e precedenti). - 1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2020, provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti risultavano stabiliti in: Residui attivi al 01.01.2020 - euro 699.142.014,20; Riscossi nell'esercizio 2020 - euro 340.207.285,90; Cancellati per insussistenza - euro 16.686.238,65; Da riscuotere alla fine dell'anno 2020 - euro 342.248.489,65; [...]. Art. 6 (Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2020). - 1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 risultano complessivamente stabiliti dal Conto del Bilancio nelle seguenti somme: Residui attivi formatisi sulla competenza Dell'esercizio 2020 - euro 192.457.681,56 Residui attivi esercizio 2019 e precedenti - euro 342.248.489,65 Residui attivi AL 31.12.2020 - euro 534.706.171,21» Le richiamate previsioni normative sono censurate perche' nel relativo valore (indicato in euro 342.248.489,65 per i residui rivenienti dalle annualita' antecedenti al 2020 e in euro 192.457.681,56 per quelli di competenza, per complessivi euro 534.706.171,21) sono confluiti importi corrispondenti a poste la cui veridicita' e' stata smentita nella decisione n. 80/2021/PARI. I rilievi sono stati riferiti, in particolare, alla conservazione di residui attivi ultradecennali in assenza di dimostrata sussistenza delle ragioni del mantenimento. Nel dettaglio, tali poste ammontavano a complessivi euro 16.900.023,29 e in gran parte risultavano non movimentate da anni. Le gravissime incertezze in ordine alla loro originaria e/o attuale esigibilita' avevano indotto la Regione, nel progetto di rendiconto 2020 sottoposto alla parifica della Corte, a prevedere un accantonamento «per residui attivi con anzianita' superiore a dieci anni» di euro 7.605.010,48 (pari al 45,00% del loro totale). Questa Sezione, nella decisione di parifica, aveva sottolineato l'incongruita' del relativo trattamento contabile, nella misura in cui taluni residui attivi erano risultati palesemente insussistenti, mentre per altri presunti crediti, particolarmente risalenti e dei quali restava incerta la sussistenza, era stata censurata la conservazione di un fondo «per residui attivi con anzianita' superiore a dieci anni» che mirava a contenerne surrettiziamente la sterilizzazione al 45,00%, anziche' in misura quasi pari al 100,00% (che avrebbe almeno assicurato effetti assimilabili al loro stralcio), segnalando quantomeno la necessita', in alternativa alla cancellazione, del loro conteggio tra le poste da assoggettare all'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilita'. Infine, per ulteriore residuo da euro 32.000.000,00 («Recupero somme relative ad interventi finanziari tramite FINMOLISE - incarico fiduciario»), risalente al 2012, era mancata ogni allegazione circa la sussistenza dei presupposti per il mantenimento, in contestuale assenza di accantonamenti a fondo rischi finalizzato a escluderne o attenuarne gli effetti sul saldo di amministrazione 2020. Come ricordato, con la legge regionale n. 6/2021, sono stati integralmente sterilizzati solo due residui di accertata insussistenza, mentre i restanti segnalati residui sono stati in misura rilevante conservati in assenza di comprovata attestazione della persistente esigibilita' ne' di alcuna neutralizzazione mediante il calcolo di quote di FCDE (si rinvia ancora, per dettagli sul punto, al par. 3.1.1 della decisione n. 80/2021/PARI e al par. 3.2.2 della decisione n. 192/2022/PARI). E' opportuno ricordare che, nonostante ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011 la Relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve, in particolare, «illustra[re]: [...] e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianita' superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza», sul punto il documento e' risultato del tutto carente. Riguardo ai riflessi delle violazioni esposte sulla legittimita' della legge in esame, e' sufficiente richiamare l'insegnamento della risalente giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui «il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini dell'avanzo d'amministrazione, e', nel nostro ordinamento, principio risalente, in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilita' che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria» e «la definizione dei residui attivi [...] come «somme accertate e non riscosse» ha un implicito valore deontologico cogente, nel senso che il legislatore ha voluto che del conto consuntivo possano entrare a far parte solo somme accertate e non presunte» (sentenza 13 giugno 2013, n. 138). Per completezza, si osserva che i profili di illegittimita' che interessano gli articoli 4 e 6 della legge di approvazione del rendiconto sono complementari a quelli emersi in relazione ai successivi articoli 9 e 12 (oggetto di esame nel seguente paragrafo), concorrendo le richiamate disposizioni, nel loro complesso, a rappresentare in modo non veritiero, sul piano sia formale che sostanziale, lo stato degli equilibri di bilancio rappresentati nella legge regionale. Infatti, ai fini in esame, i profili di illegittimita' attengono sia all'incerta computabilita' delle poste evidenziate tra i residui attivi quantificati (nel loro valore complessivo) negli articoli 4 e 6, sia alla comunque mancata sterilizzazione delle somme, da effettuare - se ritenute ancora esigibili - nel rispetto delle regole in materia di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilita'. 9.1.2 L'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6, dispone quanto segue: «Art. 9 (Risultato di amministrazione). - 1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e' pari a euro 59.825.099,30 (Allegato 2 - Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione - Lettera A). 2. Il risultato di amministrazione e' cosi' composto: Parte accantonata pari a euro 371.504.074,87; Parte vincolata pari a euro 182.579.406,35; Parte destinata agli investimenti euro 0,00. 3. Totale parte disponibile pari a euro - 494.258.381,92 (Allegato 2 - Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione - Lettera E).». La perdurante vigenza dell'articolo riportato, in assenza della sollevata questione di costituzionalita', imporrebbe alla Sezione di controllo di fondare la propria decisione di parifica degli esiti della gestione al 31 dicembre 2021 su un risultato di amministrazione per l'esercizio 2020 non veritiero, destinato inesorabilmente a pregiudicare gli equilibri economico-finanziari della Regione. Infatti, gli avanzi o disavanzi di ciascun ente si accertano - per quel che riguarda la gestione annuale - attraverso il risultato di amministrazione, che costituisce l'epilogo del rendiconto finanziario e rende conto dello stato degli equilibri complessivi. Ora, la verifica a consuntivo 2020 di una sottostima del disavanzo - la cui esistenza, giova ricordare, segnala sempre una condizione di instabilita' che impone urgenti misure legali di risanamento - implica il riscontro di un'alterazione del risultato di amministrazione che non solo connota le condizioni finanziarie in conclusione di tale esercizio, ma comporta anche un allargamento degli spazi di spesa autorizzata nei successivi esercizi (in conseguenza dell'applicazione di minori quote annuali di ripiano) oltre i limiti consentiti dalle entrate disponibili e dai vincoli comunitari e nazionali. Come dettagliatamente riportato nella premessa in fatto (nonche' nel par. 3.2.3 della decisione n. 192/2022/PARI), il rendiconto di esercizio 2020 avrebbe dovuto registrare un disavanzo di gran lunga piu' elevato di quello oggetto di rappresentazione contabile. Infatti, nonostante la sostanziale impossibilita' di quantificare l'esatto ammontare di alcuni valori aggregati nell'importo di sintesi rappresentato dal risultato di amministrazione, dovuta alla costante carenza di informazioni contabili non colmata nonostante la pur dettagliata istruttoria svolta, la Sezione e' comunque riuscita a quantificare, peraltro in via prudenziale (in applicazione del favor per l'Ente oggetto della decisione), un maggior disavanzo non contabilizzato corrispondente, quantomeno: a mancati impegni per fiscalita' da trasferire al SSR (euro 13.612.916,00 complessivi); a mancati accantonamenti a titolo di FCDE per almeno euro 52.193.712,31, salvi maggiori importi per insussistenze di residui attivi; alla sottostima del fondo contenzioso 2020 di almeno euro 13.536.232,73; alla mancata dimostrazione del fondamento della sottrazione di euro 15.518.588,07 per quote vincolate collegate agli accantonamenti per residui perenti. In definitiva, il disavanzo 2020 (ritenuto pari, dalla Regione, a euro 494.258.381,92) e' risultato affetto da sottostima per importi dalla Sezione determinati in oltre novanta milioni di euro, o comunque di entita' idonea a incidere in misura particolarmente significativa sui fragili equilibri dell'Ente e ad imporre obblighi di ripiano negli esercizi 2021 e successivi ben superiori a quelli contenuti nelle manovre di bilancio approvate. Conseguentemente, la sottostima del risultato di amministrazione ha determinato la lesione dei parametri costituzionali, con particolare riferimento agli articoli 97, primo comma, 119, primo comma, e 81, primo comma, il cui rispetto e' assicurato anche dalle regole giuscontabili emanate nell'esercizio delle competenze statali in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» presidiate dall'art. 117, comma due, lettera e), della Costituzione, a sua volta - per quanto osservato - oggetto di violazione. Si aggiunge che l'irregolare determinazione del saldo negativo di amministrazione al 31 dicembre 2020, se riguardata sotto il particolare profilo dell'incidenza sulla corretta copertura delle spese stanziate nei successivi esercizi, risulta altresi' lesiva del parametro finanziario di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 9.1.3 L'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6, dispone quanto segue: «Art. 12 (Elenco allegati). - 1. Sono approvati i seguenti allegati: a) Allegato 1 - Conto del Bilancio riepilogo generale delle Entrate e delle Spese; b) Allegato 2 - Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione; c) Allegato 3 - Modello allegato a1 Risultato di amministrazione quote accantonate; d) Allegato 4 - Modello allegato a2 Elenco delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; e) Allegato 5 - Modello allegato a3 Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione; f) Allegato 6 - Conto Economico; g) Allegato 7 - Stato Patrimoniale Attivo al 31 dicembre 2020; h) Allegato 8 - Stato Patrimoniale Passivo al 31 dicembre 2020; i) Allegato 9 - Prospetto Quadro Generale Riassuntivo; j) Allegato 10 - Prospetto Equilibri di Bilancio; k) Allegato 11 - Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato; l) Allegato 12 - Composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilita'; m) Allegato 13 - Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; n) Allegato 14 - Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; o) Allegato 15 - Prospetto degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; p) Allegato 16 - Prospetto degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; q) Allegato 17 - Prospetto dei costi per missione; r) Allegato 18 - Prospetto della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria; s) Allegato 19 - Conto del Bilancio Gestione delle Entrate; t) Allegato 20 - Conto del Bilancio Gestione delle Spese; u) Allegato 21 - Riepilogo Spese per Missioni; v) Allegato 22 - Riepilogo Spese per Macroaggregati; w) Allegato 23 - Prospetto delle Spese per missioni, programmi e macroaggregati - rimborso prestiti; x) Allegato 24 - Prospetto delle Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro; y) Allegato 25 - Prospetto SIOPE Entrata; z) Allegato 26 - Prospetto SIOPE Spesa; aa) Allegato 27 - Elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza; bb) Allegato 28 - Elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza; cc) Allegato 29 - Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio; dd) Allegato 30 - Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione; ee) Allegato 31 - Attestazione tempi di pagamento.». Al fine di soddisfare compiutamente le finalita' di rendicontazione degli esiti della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente territoriale, l'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 118/2011 rinvia all'allegato 10 al decreto per lo schema «del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico» oggetto di obbligatoria redazione. Il medesimo art. 11 elenca poi, al comma 4, allegati obbligatori ulteriori (prospetto dati SIOPE, relazione sulla gestione, relazione del collegio dei revisori, ecc.). La Regione Molise, con il riportato art. 12, ha approvato i contenuti del rendiconto della gestione come riprodotti nei documenti allegati (sebbene questi ultimi non seguano rigorosamente l'ordine indicato dal legislatore). Cio' posto, e' evidente che tali documenti, concorrendo a illustrare le condizioni contabili dell'Ente al 31 dicembre 2020, formano un complesso inscindibile in cui i contenuti di ciascun allegato richiamano e/o dettagliano e/o commentano i dati contenuti negli altri. Pertanto, le risultanze esposte nell'allegato 2 (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) hanno costituito, a un tempo, l'esito e il fondamento delle elaborazioni contenute negli altri allegati. Conseguentemente, la caducazione del prospetto dimostrativo - che riporta un saldo di amministrazione non veritiero perche' sensibilmente inferiore a quello reale - in conseguenza della violazione dei parametri costituzionali in questa sede espressamente richiamati (articoli 81, 97 e 119, in relazione all'art. 117), investe inevitabilmente tutti gli altri documenti, nella misura in cui il loro contenuto e' riferito a risultanze giuridico-contabili contrarie alle reali evidenze finanziarie. In definitiva, l'illegittima applicazione dei principi contabili e il conseguente pregiudizio arrecato alla correttezza e all'attendibilita' dei valori contabili assunti a riferimento per la costruzione delle varie partizioni del rendiconto 2020 (a sua volta, lesiva degli equilibri degli esercizi successivi in ragione del principio di continuita' tra gli esercizi finanziari), comportano l'illegittimita' costituzionale dell'intero art. 12 della legge regionale n. 6 del 2021. 9.1.4 Per mere esigenze di completezza appare utile precisare che, in esito all'esame delle disposizioni della legge n. 6/2021, questa Corte non ritiene indispensabile sollevare questione di costituzionalita' in relazione ai relativi articoli 1 (di approvazione delle risultanze meramente riepilogative esposte nell'allegato 1 - «Conto del Bilancio riepilogo generale delle Entrate e delle Spese» - alla legge), 2 («Entrate di competenza»), 3 («Spese di competenza»), 5 («Residui passivi 2019 e precedenti»), 7 («Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2020»), 8 («Situazione di cassa»), 10 («Operazioni di raccordo» tra le scritture contabili della ragioneria e la tesoreria regionali), 11 («Gestione Economica Patrimoniale») e 13 («Entrata in vigore»). Infatti, in disparte l'assenza di rilevanza, ai fini che interessano, degli articoli 10 e 13, le richiamate disposizioni si sono limitate a «fotografare», rispettivamente: gli articoli 2 e 3, l'andamento di entrate e spese di competenza, esponendo il mero valore numerico di accertamenti e riscossioni e di impegni e pagamenti intervenuti nel 2020; gli articoli 5 e 7, il mero dato dei residui passivi al 1° gennaio 2020 conservati al 31 dicembre 2020 al netto dei pagamenti intervenuti (art. 5) e dei residui passivi complessivi, comprendenti quelli di competenza (art. 7); l'art. 10, l'importo del fondo cassa al 31 dicembre 2020, riveniente dal fondo cassa al 1° gennaio al netto di riscossioni e pagamenti dell'esercizio; l'art. 1, i dati contenuti nella mera esposizione del riepilogo generale di entrate e spese di cui ai prospetti sintetici contenuti nell'allegato 1 alla legge, specificamente approvato (unitamente agli altri trenta allegati) dal successivo art. 12 della medesima legge regionale, oggetto del presente ricorso e la cui illegittimita' costituzionale travolgerebbe la portata dispositiva dell'art. 1; l'art. 11, il valore numerico del risultato della gestione economico-patrimoniale, le cui irregolarita', evidenziate nella decisione di parziale parifica n. 80/2021/PARI, non appaiono integrare il requisito della rilevanza richiesto ai fini della proposizione della questione di costituzionalita'. Si tratta, in definitiva, di disposizioni su cui non appare riverberarsi in via immediata e diretta l'effetto delle rilevate violazioni dei principi contabili, pur concorrendo con gli articoli censurati ad articolare, nel loro complesso, i contenuti del «Rendiconto generale» per l'esercizio 2020 della Regione Molise. A.2) Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7 («Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali»), articoli 1, 3, 4 e 5 in generale, delimitazione dei motivi di non manifesta infondatezza delle questioni. 9.2 L'approvazione di un rendiconto contenente dati contabili in contrasto con quelli che avrebbero rappresentato in modo veritiero la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2020 ha impedito di perseguire una gestione ancorata alla corretta attivita' di programmazione di bilancio nel successivo esercizio 2021, i cui risultati sono stati sottoposti al giudizio di parificazione della Sezione regionale della Corte dei conti. Pertanto, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalita' della legge regionale 4 maggio 2021, n. 3, residua la necessita' di sollevare questione di legittimita' costituzionale della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7 («Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali»), che ha concorso a delineare la portata delle autorizzazioni di spesa dell'esercizio 2021. 9.2.1 Misura e termini di risanamento del disavanzo accertato in chiusura dell'esercizio 2019 (limitatamente a quote non recuperate e aggiuntive). Allo scopo di evidenziare i profili di incostituzionalita' della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 (n. 7/2021) appare indispensabile ripercorrere, in estrema sintesi, le criticita' riguardanti l'evoluzione della situazione contabile della Regione Molise tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020. Infatti, il principio di continuita' dei bilanci implica che i dati, nel quadro della naturale successione temporale delle singole annualita' oggetto di esame, devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili (par. 11 dell'all. 1 al decreto legislativo n. 118/2011), di guisa che dalle condizioni finanziarie al termine di un esercizio occorre prendere le mosse nel disegnare i contenuti dei bilanci di previsione riferiti ai seguenti esercizi, la cui programmazione risulta in tal senso condizionata in modo decisivo, atteso che le risultanze dell'annualita' precedente, esaminate sotto altro angolo visuale, concretano le risorse disponibili all'inizio del successivo orizzonte temporale. Si tratta di connotati fondamentali del diritto del bilancio pubblico, che la giurisprudenza della Corte costituzionale non a caso da tempo lumeggia con la massima chiarezza: «il richiamato principio di continuita' del bilancio e' una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 della Costituzione, in quanto «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato» (ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilita' dei bilanci preventivi e successivi» (Corte costituzionale, sentenza 5 marzo 2018, n. 49). Orbene, declinando i richiamati principi all'evoluzione 2019-2020 dei saldi contabili della Regione Molise, giova ricordare che l'Ente e' astretto da un programma legale di ripiano di un risalente disavanzo, articolato in specifici obiettivi annuali. All'interno di tale contesto, in chiusura dell'esercizio 2019 e' stato registrato un disavanzo di euro 533.485.728,21, attestante non solo il mancato recupero delle quote di disavanzo applicate al medesimo esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, pari a euro 19.647.433,60, ma anche un peggioramento rispetto al saldo negativo accertato con il rendiconto 2018 (euro 511.745.173,11) pari a euro 21.740.555,10. Quindi, il complessivo scostamento rispetto all'obiettivo di recupero 2019 e' risultato pari a euro (21.740.555,10 + 19.647.433,60 =) 41.387.988,70. Ricorrendo la fattispecie descritta, le norme codificate nel principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (paragrafo 9.2.26) imponevano precisi obblighi giuridico-contabili di risanamento, distinti in ragione del tempo di approvazione del rendiconto per il 2019. Infatti, in caso di tempestiva approvazione della legge di rendiconto 2019, nelle annualita' successive (in aggiunta alle quote di recupero previste dai piani di risanamento a suo tempo approvati) il dovuto cronoprogramma di ripiano sarebbe risultato il seguente: applicazione al previsionale 2020 delle sole quote di disavanzo imputate all'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 e non recuperate (si ripete, euro 19.647.433,60); ripiano, negli esercizi considerati dal bilancio di previsione, ossia nel triennio 2020- 2022, dell'ulteriore disavanzo emerso (si ripete, euro 21.740.555,10), con contestuale delibera consiliare avente per oggetto il piano di rientro dal disavanzo ex art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Tuttavia, il rendiconto 2019 e' stato approvato con ritardo: il 30 dicembre 2020, quando era ormai quasi concluso l'esercizio 2020, il cui bilancio di previsione non aveva previsto l'applicazione, neanche parziale, delle citate quote di disavanzo (ossia, ne' la quota 2019 non ripianata ne' parte del nuovo disavanzo formatosi). La Regione Molise ha, pertanto, ritenuto di invocare il contenuto del par. 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 («Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto [...] e' assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione»), programmando il ripiano non a decorrere dal 2020, ma dal 2021. Infatti, la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2021-2023, approvato con la legge regionale 3/2021, recava (pag. 17) una tabella nella quale era previsto il seguente programma di rientro: a) nel 2021, in aggiunta alle quote di ripiano gia' programmate (di euro 19.822.650,66), era indicato il ripiano della quota 2019 non recuperata (euro 19.647.433,60); b) il recupero del maggior disavanzo - euro 21.740.555,10 - era programmato nel biennio 2022-2023 (in misura, rispettivamente, pari a euro 11.740.555,10 ed euro 10.000.000,00). Promuovendo questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3, il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato il citato cronoprogramma, prospettando una diversa interpretazione del par. 9.2.28 e ritenendo che «ai sensi dei su richiamati principi applicati, considerata la tardiva approvazione del rendiconto 2019, che non ha consentito l'applicazione del disavanzo 2019 all'esercizio 2020, entrambe le suddette quote di disavanzo (mancato ripiano 2019 [euro 19.647.433,60] e ulteriore disavanzo 2019 [euro 21.740.555,10]) devono essere applicate all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio». Come ricordato, con la sentenza 23 dicembre 2022, n. 268, e' stata condivisa la prospettazione governativa e dichiarata l'incostituzionalita' della richiamata legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, annualita' 2021. 9.2.2 Incidenza dei risultati dell'esercizio 2020 sulla quantificazione delle quote da applicare nell'esercizio 2021. Ai fini della definizione del giudizio di parificazione del rendiconto 2021, tenuto conto che la legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 nelle more e' stata dichiarata incostituzionale, la Sezione e' chiamata ad accertare se gli stanziamenti previsionali dell'esercizio 2021, come confluiti nella legge di assestamento, abbiano perpetuato le illegittimita' gia' rilevate nel ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (n. 36/2021 Reg. ric., nella Gazzetta Ufficiale n. 35/2021) e confermate dalla Corte costituzionale, continuando a permettere un indebito ampliamento degli spazi di spesa dovuti alla sottostima delle quote di disavanzo da applicare. Infatti, come ben noto, la contabilita' finanziaria per sua stessa natura implica che, nel succedersi dei diversi esercizi, il saldo di amministrazione accertato in chiusura dell'annualita' precedente (che, se negativo, misura il grado di squilibrio tra il complesso delle risorse disponibili a quella data e il totale degli impieghi) «confluisce» nel risultato di amministrazione accertato al termine del successivo esercizio, che registrera' un miglioramento o un peggioramento a seconda che il saldo nuove risorse-nuovi impieghi dell'esercizio risulti positivo o negativo. Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame: 1 - ove l'entita' del disavanzo non ripianato accertato al 31 dicembre 2019, sia per quote 2019 non recuperate che per nuovo disavanzo (per il citato totale di euro 41.387.988,70) fosse stato, in tutto o in parte, nel frattempo «assorbito» dalla gestione dell'esercizio 2020, la Regione Molise sarebbe stata legittimata dai principi dettati dall'ordinamento a tenerne conto apportando le conseguenti variazioni alla legge regionale n. 3/2021 (di approvazione del previsionale 2021-2023), considerato che il dovere di riferire al solo esercizio 2021 gli obblighi di rientro rivenienti dal 2019 - segnalato nel citato ricorso per illegittimita' costituzionale - avrebbe potuto essere rimodulato, «alleggerendo» l'ammontare delle quote applicate grazie ai valori recuperati nel 2020; 2 - nell'opposta ipotesi di emersione, in chiusura dell'esercizio 2020, di ulteriori quote di disavanzo, la Regione Molise avrebbe dovuto aggiornare la quota di ripiano prevista per il 2021 dalla legge regionale n. 3/2021, dovendo imputare l'eventuale saldo negativo aggiuntivo gia' all'annualita' 2021 mediante l'approvazione della legge di assestamento o specifica legge di variazione. A quest'ultimo riguardo giova sottolineare che nella fattispecie in esame non avrebbero potuto trovare applicazione le regole giuscontabili invocate per l'assorbimento dei 41.387.988,70 euro di disavanzo 2019 (rinvio dell'onere di ripiano all'esercizio 2022 ai sensi del par. 9.2.28 dell'all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), poiche' il presupposto su cui si fondano le relative disposizioni - tardiva approvazione del rendiconto - va interpretato rispettando il principio generale dell'ordinamento secondo cui nessuno puo' trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito. E la Regione, tenuta a presentare per la parifica il progetto di rendiconto 2020 entro il termine (prorogato) del 30 giugno 2021, ha provveduto in tal senso solo il 10 agosto; poi, nonostante la deliberazione di parifica fosse intervenuta il 12 novembre, ha atteso fino al 29 dicembre per l'approvazione della legge di assestamento 7/2021. A confermare l'obbligo di tempestivo aggiornamento era intervenuta, con decorrenza 1° gennaio 2021, la previsione del comma 3-bis del decreto legislativo n. 118/2011 (introdotta dall'art. 1, comma 787, lettera a), legge 30 dicembre 2020, n. 178), secondo cui nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente il Consiglio regionale avrebbe potuto approvare la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta, fermo l'obbligo di apportare le variazioni necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. Dunque, gli obblighi di immediata variazione incombevano a fortiori sulla Regione Molise, che al 12 novembre non aveva ancora approvato la legge di assestamento. Cio' posto e concludendo sul punto, evidentemente l'accertamento della ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi evidenziata nel presente paragrafo era rimesso alla corretta determinazione dei risultati finanziari della gestione 2020, da rappresentare nel relativo rendiconto approvato con legge 6/2021, della cui illegittimita' si evidenzia, una volta ancora, la diretta incidenza sulla legittimita' delle leggi di programmazione innanzitutto per l'esercizio successivo. 9.2.3 Segue. Radicale violazione dei principi giuscontabili in sede di approvazione della manovra di assestamento contenuta nella legge 29 dicembre 2021, n. 7. La Regione, pur disponendo da tempo dei dati illustrativi della reale situazione finanziaria dell'Ente, con la legge di assestamento 29 dicembre 2021, n. 7, ha provveduto a effettuare variazioni di bilancio riferite - per quanto in questa sede rileva - all'esercizio 2021 fondate sull'assunto, totalmente errato, che la gestione dell'esercizio 2020 aveva assicurato un miglioramento particolarmente significativo rispetto al disavanzo 2019 (di euro -533.485.728,21). Infatti, ritenendo erroneamente corretto il saldo al 31 dicembre 2020 riportato nella relativa legge di rendiconto n. 6/2021 (in questa sede censurata per gli illustrati profili di illegittimita' connessi all'ampia sottostima del disavanzo), di euro -494.258.381,92, l'Ente ha - del tutto impropriamente - tratto la conseguenza che la gestione finanziaria dell'annualita' 2020 ha consentito il raggiungimento di obiettivi palesemente inverosimili: al ripiano delle quote 2020, gia' oggetto dell'originario programma di recupero (euro 19.734.165,28), si sarebbe infatti sommato il recupero di ulteriori euro 19.493.181,01, assorbendo quasi integralmente la quota non ripianata nel 2019, di euro 19.647.433,60 (cfr. infra, tab. 1, colonna B). Conseguentemente, confidando nell'inverosimile perfomance assicurata dalla gestione 2020 e adottando le variazioni di assestamento al previsionale 2021 (approvate con la legge n. 7/2021), la Regione: (a) ferma la necessita' di recuperare le quote ordinarie gia' previste per il 2021, per euro 19.822.650,66, (b) da un lato ha, apparentemente, aderito ai rilievi governativi, anticipando all'esercizio 2021 il ripiano dell'importo di euro 21.740.555,10, che la legge 3/2021 (tabella di pag. 17 dell'allegato 16 - nota integrativa, per questo motivo impugnata dal Governo) aveva programmato nel biennio 2022-2023; (c) dall'altro, ha ridimensionato l'importo della quota di mancato ripiano 2019 imputata al 2021 a soli euro (19.647.433,60 - 19.493.181,01 =) 154.252,59. Tale manovra ha consentito di «assestare» il bilancio di previsione 2021-2023 aggiornando la quota di disavanzo applicata al 2021, quantificata in euro (19.822.650,66 + 21.740.555,10 + 154.252,59 =) 41.717.458,35 (cfr. infra, tab. 2, colonna B). Tuttavia, come gia' chiarito (cfr. supra, par. 7.1), la situazione finanziaria al 31 dicembre 2020 si caratterizzava per l'emersione di un disavanzo di euro 589.119.831,03, complessivamente superiore agli euro 533.485.728,21 cristallizzati nei documenti di rendiconto dell'esercizio 2019 e non contabilizzato nella legge n. 6/2021 (in questa sede pertanto impugnata), in ragione sia del mancato recupero del maggior disavanzo 2019 e della quota 2020 che dell'emersione di un ulteriore saldo negativo. In particolare, l'importo differenziale da maggior disavanzo derivante dalla gestione 2020 rispetto al 2019 risulta di euro (589.119.831,03 - 533.485.728,21 =) 55.634.102,82. Per i profili in esame, nella tabella sono sintetizzati gli esiti della gestione 2020 sul percorso di ripiano, confrontati con l'errata rappresentazione esposta nella legge n. 6/2021: Parte di provvedimento in formato grafico I vizi di legittimita' della legge di rendiconto 2020 si sono, quindi, riverberati sulle leggi di programmazione di bilancio dell'esercizio successivo, compresa la legge di assestamento 2021. Infatti, si sono determinati gravi scostamenti rispetto alle corrette quote di ripiano da «applicare», che si dettagliano come segue: a) innanzitutto, poiche' la gestione 2020 non aveva segnato miglioramenti, non poteva essere diminuito l'ammontare delle quote di maggior disavanzo 2019 imputabili all'esercizio 2021 (dal ricorso governativo avverso la legge 3/2021 quantificate nell'intero valore di euro 41.387.988,70, dalla Regione inizialmente spalmato nel triennio 2021-2023: cfr. par. 9.2.1). Pertanto, coerentemente con l'interpretazione dei principi contabili riassunta nel ricorso governativo, i 41.387.988,70 di euro andavano applicati al bilancio di previsione 2021 come prima voce della spesa, in aggiunta alle quote ordinariamente previste (euro 19.822.650,66); b) poiche', inoltre, per quanto ampiamente esposto nel giudizio di parificazione per l'esercizio 2020, la reale situazione contabile 2020 attestava un disavanzo anche superiore a quello del 2019 (di euro 533.485.728,21), dalla corretta rappresentazione della situazione contabile al 31 dicembre 2020 emergevano quote di disavanzo aggiuntivo da applicare immediatamente all'annualita' 2021 del bilancio di previsione assestato 2021- 2023, corrispondenti sia alla quota 2020 non ripianata che all'ulteriore disavanzo emerso in quest'ultimo esercizio. La successiva tabella indica le singole quote di disavanzo da applicare nell'esercizio 2021, confrontate con quelle erroneamente esposte nella legge 7/2021 (assumendo l'obbligo di imputare al 2021 l'intero maggior disavanzo emerso nel 2019, secondo quanto stabilito dalla sentenza 268/2022): Parte di provvedimento in formato grafico 9.2.4. Segue. Autonoma rilevanza delle questioni di costituzionalita' riguardanti la legge regionale 4 maggio 2021, n. 3 e la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7. Tenuto conto dei profili di illegittimita' delle disposizioni della legge di assestamento interessate dalle questioni di costituzionalita', ne appare evidente la totale autonomia rispetto alle censure sollevate nel ricorso contro la nota integrativa allegata alla legge di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 (n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Prima serie speciale - Corte costituzionale n. 35/2021). Quest'ultimo e' stato proposto per avere la Regione, nell'assunto governativo, spalmato nel triennio 2021-2023 l'imputazione di quote di disavanzo emerse al termine dell'annualita' 2019 che (per effetto dell'approvazione tardiva del relativo rendiconto) avrebbero dovuto essere interamente applicate all'esercizio 2021. In questa sede, al contrario, sono censurate le disposizioni che dovevano correttamente recepire gli effetti del successivo segmento temporale di gestione, tenendo conto delle dimensioni aggiornate del disavanzo da rilevare in chiusura dell'esercizio 2020. Il relativo saldo negativo, da accertare negli atti normativi regionali in modo veritiero e corretto, metteva capo a obblighi legali di recupero da includere gia', provvisoriamente, nella legge di bilancio 4 maggio 2021, n. 3 (da approvare sulla base di dati di preconsuntivo, necessariamente emersi a oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente). Peraltro, e' evidente che, a prescindere dai contenuti della legge di previsione, a fortiori se - nelle more - eliminata dall'ordinamento, la legge di assestamento integrava la sede normativa privilegiata in cui apportare variazioni ai documenti di bilancio per assicurarne la conformita' a legge, considerato che la sua approvazione era stata rinviata e che il giudizio di parificazione aveva, nel frattempo, reso disponibili i dati contabili reali. Di conseguenza, la falsa rappresentazione della situazione finanziaria regionale alla data del 31 dicembre 2020, sintetizzata dalla cospicua sottovalutazione del disavanzo, ha determinato l'illegittimita' della legge 7/2021, in ragione della connessa sottostima delle quote di disavanzo da applicare nel 2021 e del conseguente, indebito ampliamento degli spazi di spesa. In particolare, disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7, oggetto di censura. 9.2.5 Non appare doveroso sollevare questioni di costituzionalita' in relazione all'intero contenuto della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7, tenuto conto che alcuni articoli hanno ad oggetto - come esplicitato fin dalla rubrica della legge - modifiche di natura ordinamentale (articoli 6 e 8) ovvero (nel caso dell'art. 7) stanziamenti in massima parte riferiti agli esercizi 2022 e 2023 (non rilevanti nel giudizio di parificazione dell'esercizio 2021), in ogni caso travolti dalle illegittimita' che attingevano la legge di approvazione del bilancio di previsione 2021, espunta dall'ordinamento, ovvero gli articoli della legge di assestamento (e relativi allegati) indubbiati nella presente ordinanza. Anche l'art. 2 non risulta rilevante, limitandosi a riportare il fondo cassa al 1° gennaio 2021. Sono invece sospettati di incostituzionalita' gli articoli 1 («Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale»), 3 («Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020»), 4 («Stato di previsione delle entrate e delle spese») e 5, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 8/2022 («Allegati all'assestamento e variazione al bilancio 2021-2023»). 9.2.6 L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 7, dispone quanto segue: «Art. 1 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale). - 1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono rideterminati in conformita' ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.». La previsione, provvedendo ad aggiornare il valore dei residui attivi e passivi tenuto conto dei dati contenuti nel rendiconto 2020, si espone alla medesima censura sopra gia' formulata, riguardo ai residui attivi, in relazione agli articoli 4 e 6 della legge n. 6/2021, nella misura in cui nel totale sono confluiti importi la cui veridicita' e' stata ampiamente smentita dalla decisione n. 80/2021/PARI, con particolare riferimento alla conservazione sia di residui attivi ultradecennali che di un residuo attivo di euro 32.000.000,00 («Recupero somme relative ad interventi finanziari tramite FINMOLISE - incarico fiduciario») in assenza di dimostrata sussistenza delle ragioni del mantenimento. In questa sede appare, quindi, sufficiente richiamare i rilievi e le osservazioni svolte nel precedente paragrafo 9.1.1, i cui contenuti sono espressamente estesi all'art. 1 della legge in esame. 9.2.7 Il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2021, n. 7, e' il seguente: «Art. 3 (Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020). - 1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e' determinato in euro 59.825.099,30 in conformita' con quanto disposto dalla legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 371.504.074,87, mentre la quota vincolata a euro 182.579.406,35. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo accertato al 31 dicembre 2020 e' quantificato in euro - 494.258.381,92.». Anche in questo caso, la Regione si e' limitata ad aggiornare il valore di dati contabili che nella legge di bilancio erano stati solo provvisoriamente quantificati, con particolare riferimento ai contenuti del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione oggetto della legge di approvazione del rendiconto generale per il 2020. Non a caso, i dati in esame corrispondono a quelli inseriti nell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 6. Conseguentemente, l'articolato si espone alle medesime censure sopra formulate con riferimento al citato art. 9. Si rinvia, pertanto, per economia argomentativa, ai rilievi e alle osservazioni contenuti nel precedente paragrafo 9.1.2, espressamente estesi all'art. 3 della legge di assestamento 2021, evidenziando che, in assenza della sollevata questione di costituzionalita', la Sezione di controllo sarebbe costretta a decidere il giudizio di parifica tenendo conto di una gestione finanziaria che, nel 2021, e' stata condizionata dalla grave sottostima del risultato di amministrazione per l'esercizio 2020, la cui alterazione ha comportato, si ripete, l'illegittimo ampliamento degli spazi di spesa: in conseguenza dell'applicazione di quote annuali di ripiano inferiori a quelle dovute, gli stanziamenti autorizzati nei successivi esercizi - a partire appunto dal 2021 - si sono attestati ben al di sopra dei limiti consentiti dalle entrate disponibili e dai vincoli comunitari e nazionali. In altri termini, l'art. 3 della legge 29 dicembre 2021, n. 7, si pone in diretto contrasto con gli articoli 97, primo comma, 119, primo comma, e 81, comma primo e comma terzo (considerato che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse»: Corte costituzionale, sentenza n. 274/2017), della Costituzione, come declinati nelle regole giuscontabili emanate esercitando le competenze statali in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» presidiate dall'art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione (in primo luogo, disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 come successivamente modificate e integrate). 9.2.8 L'art. 4 della legge di assestamento presenta il seguente contenuto: «Art. 4 (Stato di previsione delle entrate e delle spese). - 1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 per le entrate e per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 25.122.403,55, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 4.478.965,94, quanto alla previsione di cassa per le entrate, ed aumentato di euro 22.086.343,04 quanto alla previsione di cassa per le spese. 2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 per le entrate e per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 1.736.050,52, quanto alla previsione di competenza. 3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 1 per le entrate e per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 1.736.050,52, quanto alla previsione di competenza. 4. Per effetto delle variazioni di cui al presente articolo sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.». Con la normativa in esame la Regione ha, in sostanza, effettuato una serie di variazioni degli stanziamenti, sia di competenza che di cassa, per il triennio 2021-2023, analiticamente elencate nell'allegato 1 alla legge di assestamento, assicurando nel contempo il pareggio meramente formale (o numerico) tra le variazioni di entrata e di uscita di ciascun esercizio. Coerentemente, nel comma 4 del medesimo articolo e' sottolineato (a ben vedere, con precisazione superflua) il collegamento esistente, sul piano delle autorizzazioni di spesa, tra gli stanziamenti e le leggi vigenti implicanti oneri in uscita. Pertanto, la disposizione si e' limitata a richiamare le variazioni ritenute indispensabili e riportate nel relativo allegato 1, confermando nel modo piu' evidente l'illegittimita' della programmazione della spesa, che non ha tenuto conto della necessita' di ripianare maggiori quote del disavanzo emerso al 31 dicembre 2020 rispetto a quelle applicate, beneficiando del surrettizio ampliamento dei relativi stanziamenti. Ancora una volta, risulta palese il contrasto con l'esigenza di preservare gli equilibri di bilancio, presidiata dagli articoli 97, primo comma, 119, primo comma, 81, primo e terzo comma, anche in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, la cui violazione si e' manifestata nei termini gia' esaminati. 9.2.9 Infine, l'art. 5, nel testo vigente dopo la modifica apportata dall'art. 5 della legge n. 8/2022, dispone quanto segue: «Art. 5 (Allegati all'assestamento e variazione al bilancio 2021-2023). - 1. Sono approvati i seguenti allegati: a) Allegato 1 - Tabella 1 prospetto variazioni modello a1, a2, a3 ed a4 - prospetto delle variazioni alle entrate e alle spese di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale; b) Allegato 2 - Riepilogo generale entrate e spese per titoli; c) Allegato 3 - Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli); d) Allegato 4 - Prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale; e) Allegato 5 - Prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita' per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale; f) Allegato 6 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; g) Allegato 7 - Nota integrativa all'assestamento e variazione generale del bilancio 2021-2023; h) Allegato 8 - Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; i) Allegato 9 - Modello 8.1 variazioni di bilancio per tesoriere. 2. E' altresi' allegato alla presente legge il parere del Collegio dei revisori dei conti reso in data 13 dicembre 2021.». Similmente a quanto accaduto con la legge 29 dicembre 2021, n. 6, con il riportato art. 5 sono stati approvati i contenuti della manovra di assestamento come riprodotti nei documenti allegati. Cio' posto, considerato che ciascuno degli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio di previsione concorre, con tutti gli altri, alla determinazione dei valori delle singole poste contabili e, nel contempo, all'articolazione complessiva del medesimo bilancio, e' evidente che le illegittimita' che incidono sulla quantificazione di una grandezza contabile si riverberano in via immediata su tutte le altre, determinando la comune necessita' di caducazione di un complesso inscindibile. Anche nel caso in esame la quantificazione delle poste contenute negli allegati e' collegata ai contenuti degli altri allegati, sovente richiamati. Conseguentemente, la violazione dei parametri costituzionali determina l'illegittimita' di tutti i documenti allegati all'art. 5, la cui redazione e' stata effettuata con riferimento a risultanze giuridico-contabili contrarie alle reali evidenze finanziarie. B) Violazione dei principi di equilibrio e di sana e corretta gestione del bilancio, presidiati dagli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1 e 119, comma 1, della Costituzione, anche in combinato disposto con gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione. 10. E' stato gia' richiamato l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), che ha esteso l'istituto del giudizio di parificazione del rendiconto generale, gia' previsto per Stato e alcune regioni a statuto speciale, alle regioni a statuto ordinario in attuazione dell'interesse, costituzionalmente rilevante, ad assicurare alla Corte dei conti le funzioni di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario, della sana gestione finanziaria degli enti territoriali piu' rilevanti e della corretta gestione delle risorse, nel quadro di una visione unitaria e coordinata della finanza pubblica. E' stata, inoltre, evocata la rilevante distinzione, normativamente codificata negli articoli 39-41 del regio decreto n. 1214 del 1934, tra la deliberazione di parifica e la relazione allegata, redatta ai sensi del citato art. 41 del T.U., evidenziando che la deliberazione assume il carattere di «decisione», pronunciata nella forma contenziosa tipica della «sentenza», e ha per oggetto le risultanze dell'analisi riguardante i risultati della gestione e la loro rappresentazione giuscontabile, nel confronto con il quadro normativo di riferimento (oggi, in prevalenza, costituito dalle previsioni del decreto legislativo n. n. 118 del 2011). Ovviamente, e' prospettabile un esito «dicotomico» di tale procedimento, «nel senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio (sull'esito dicotomico dei controlli di legittimità-regolarita' sui bilanci degli enti territoriali, sentenza n. 40 del 2014)» (Corte costituzionale, sentenza 89/2017, cit.). Le forme e i contenuti del peculiare sindacato attribuito alla Corte hanno consentito di qualificare il giudizio di parificazione dei rendiconti come espressione di un'attivita' dai connotati nettamente giurisdizionalizzati, essendo funzionale all'applicazione obiettiva del diritto nelle forme della giurisdizione contenziosa e nell'interesse esclusivo della legalita' costituzionale finanziaria. Cio' posto e con particolare riferimento agli effetti della decisione di parifica, appare indispensabile soffermarsi sull'idoneita' dei contenuti della pronuncia a vincolare l'autonomia regionale, entro i limiti segnati dal rapporto con il controllo di costituzionalita' spettante alla Corte costituzionale. Il giudizio di parificazione si sostanzia in un rito complesso consistente, tra l'altro, nell'accertamento di conformita' della rappresentazione dei dati contabili ai parametri costituzionali e alle norme dell'ordinamento giuridico-contabile vigenti nell'esercizio analizzato. Si tratta, all'evidenza, di un contenuto funzionale a perseguire la funzione centrale che l'ordinamento assegna alla parificazione: concorrere ad assicurare l'attuazione del principio di equilibrio di bilancio, presidiato dagli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione e declinato come equilibrio tendenziale, consistente «nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalita' pubbliche» (Corte costituzionale, sentenza 25 ottobre 2013, n. 250; Id., sentenza 11 gennaio 2017, n. 6). Il principio di equilibrio comporta anche la necessita' di evitare la formazione di disavanzi e, ove si manifestino, l'obbligo di provvedere al ripiano, in tal modo garantendo la corretta gestione delle risorse pubbliche. Coerentemente, le norme che regolano la rendicontazione, nel prescrivere le modalita' di determinazione sia delle grandezze che esprimono i fatti di gestione sul piano contabile, sia dei vincoli e degli accantonamenti rilevanti sul risultato finale, concorrono alla definizione dei saldi contabili di un dato esercizio, i quali individuano, a loro volta, i margini di spesa autorizzabili nell'ambito della programmazione per i successivi esercizi, tenuto conto della rigorosa connessione sussistente tra rendicontazione e previsione, che si staglia sull'ineludibile esigenza di fondo di garantire, si ripete, l'equilibrio di bilancio nella continuita' della gestione. L'oggetto e la funzione dell'istituto della parificazione, sotto i profili in esame, sono da tempo nitidamente delineati dalla Corte costituzionale: «[i]l nucleo della sana gestione finanziaria consiste [...] nella corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione finanziaria. Tale determinazione e' strettamente correlata al principio di continuita' degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta cosi' coinvolto in modo durevole l'equilibrio del bilancio: quest'ultimo, considerato nella sua prospettiva dinamica, la quale «consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalita' pubbliche» (sentenza n. 266 del 2013; in senso conforme, sentenza n. 250 del 2013), esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialita' di indeterminazione. Proprio la costanza e la continuita' di tale ricerca ne spiegano l'operativita' nell'arco di piu' esercizi finanziari; al contrario, prendere le mosse da infedeli rappresentazioni delle risultanze economiche e patrimoniali provoca un effetto «domino» nei sopravvenienti esercizi, pregiudicando irrimediabilmente ogni operazione di risanamento come quella rivendicata dalla Regione [...] attraverso le norme censurate e la legge sopravvenuta» (sentenza 27 aprile 2017, n. 89). Si tratta di enunciazioni coerenti con la declinazione, piu' in generale, dei contenuti del principio costituzionale dell'equilibrio ex articoli 81 e 97 della Costituzione, che «non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilita' economica di media e lunga durata» (sentenza n. 18 del 2019), di cui costituisce fondamentale corollario il principio di continuita' degli esercizi finanziari «essenziale per garantire nel tempo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale», e richiede che «si rimedi con modalita' diacroniche agli eventuali squilibri» (sentenza 18 gennaio 2018, n. 5). In altri termini, il principio dell'equilibrio di bilancio deve intendersi sia in senso statico (ogni misura di spesa deve essere disposta nel rispetto dell'obbligo della previa copertura) che in senso dinamico, proiettato su un arco temporale pluriennale: sotto il profilo in esame, esso impone il rigoroso accertamento del risultato di amministrazione, che esprime la misura delle eventuali risorse residue dall'esercizio finanziario precedente, la cui ricognizione (al pari del riscontro di condizioni di disavanzo) rileva ai fini delle decisioni di bilancio da assumere nei successivi esercizi. In particolare, dal principio dell'equilibrio, come attuato dalle norme contenute soprattutto nella legge n. 243/2012 e nel decreto legislativo n. 118/2011, deriva la necessita' di fronteggiare gli squilibri adottando misure di salvaguardia o correttive, consistenti in primo luogo in «appropriate variazioni del bilancio di previsione» (sentenza n. 250/2013), evitando comportamenti abdicativi o soprassessori. Sotto quest'ultimo profilo, «gli scostamenti dai principi del decreto legislativo n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81 della Costituzione. La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili» (Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 2016, n. 279, riguardante la stessa Regione Molise). La violazione di tali fondamentali precetti determina una condizione di insanabile illegittimita' della legge che recepisca l'erronea determinazione del saldo di amministrazione. Infatti, «non puo' essere condiviso l'assunto [...] secondo cui un incongruo risultato di amministrazione possa costituire solida base di partenza per i successivi esercizi [...], l'assenza di un risultato univoco di amministrazione, l'incongruita' degli elementi aggregati per il suo calcolo e l'inderogabile principio di continuita' tra gli esercizi finanziari - che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale - coinvolgono la legge di approvazione del rendiconto [...] nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura. L'efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva e l'invalidita' delle partite destinate, attraverso la necessaria aggregazione, a determinarne le risultanze, pregiudicano irrimediabilmente l'armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell'equilibrio del bilancio» (Corte cost., sentenza 20 dicembre 2017, n. 274). In definitiva, nella prospettiva valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale, il rendiconto costituisce uno dei principali strumenti di valutazione del rispetto dell'equilibrio: esso, infatti, deve fornire una «trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge» (Corte costituzionale, sentenza 274/17, cit.), che fungono da parametro anche per gli esercizi successivi. Ne consegue che il rendiconto, e il relativo giudizio di parificazione, costituiscono il principale strumento per garantire la legalita' finanziaria nell'ambito della continuita' degli esercizi finanziari. 10.1. Considerato l'effetto di natura prescrittiva che si sostanzia nel divieto, per l'Ente, di discostarsi dagli esiti degli accertamenti recepiti nella decisione di parifica in virtu' dell'effetto di giudicato conseguente alla pronuncia, la legge di approvazione del rendiconto che, del tutto immotivatamente, non tenga conto dell'effetto conformativo derivante dalla decisione che impegna l'amministrazione a porre rimedio alle irregolarita' accertate si connota come costituzionalmente viziata. E' opportuno chiarire i contenuti del richiamo all'efficacia conformativa, ossia (sia pure indirettamente) «vincolante» della decisione di parifica, precisando che essa non puo' certo intendersi nel senso che la pronuncia della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti possa vincolare direttamente il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, espressione di una piena autonomia politica derivante dall'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Piuttosto, deve constatarsi che con la decisione di parifica la Corte dei conti - intervenendo sul progetto di rendiconto approvato dalla Giunta regionale e sottoposto all'esame della Sezione - espone, in esito a un procedimento contenzioso caratterizzato da approfondito contraddittorio, i valori delle poste contabili che, ove la loro ricognizione sia ancorata al rispetto delle norme giuscontabili, consentono di assicurare la fedele rappresentazione delle risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali di esercizio, rispettando il principio di veridicita'. L'efficacia certativa delle statuizioni contenute nella pronuncia, ove la stessa acquisti valore di giudicato per la mancata proposizione del ricorso previsto dall'art. 11 del codice di giustizia contabile o per il suo rigetto, concorre a delineare i contorni delle «reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio» («principio di veridicita'» come enunciato nel par. 5 dell'all. 1 al decreto legislativo n. 118/2011) che la Regione deve necessariamente recepire adottando la legge di rendiconto, trattandosi di dati preesistenti alla sua attivita' di produzione normativa. Entro questo perimetro interpretativo, deve appunto riconoscersi l'efficacia «conformativa» della decisione di parificazione. Infatti, l'ovvia constatazione che la potesta' legislativa regionale e' libera nel fine non implica che tale liberta' possa esplicarsi senza alcun vincolo, dovendo trovare applicazione - con riferimento al caso in esame - i principi generali, le norme e gli obblighi che conformano la fattispecie su cui la legge avente per oggetto il sistema di informazioni a una certa data denominato «rendiconto generale» e' chiamata a intervenire. Nonostante tale peculiarita', che piu' in generale connota l'attivita' legislativa esercitata in materia finanziaria, resta comunque fermo che ci si trova al cospetto, «nel caso delle scelte di bilancio, di decisioni di natura politico-economica che, proprio in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente affidate alla determinazione dei governi e delle assemblee parlamentari», e che con tali decisioni «anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati possono essere prodotti effetti novativi dell'ordinamento» (Corte costituzionale, sentenza 29 gennaio 2016, n. 10). E tali effetti sono costituiti dalle scelte allocative delle risorse disponibili, la cui corretta determinazione e' appunto affidata alla rendicontazione (che concorre, in sostanza, a individuare i limiti della successiva programmazione, nella prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali e' costituita l'amministrazione pubblica). 10.2. L'esistenza di vincoli quantomeno indiretti conseguenti alla decisione di parifica, consistenti nel dovere, per la Regione, di esercitare il potere legislativo nel rispetto delle grandezze contabili accertate dalla Corte dei conti, e' confermata dalla giurisprudenza risalente. Infatti, la Corte costituzionale, gia' nella sentenza 6 marzo 2014, n. 39, pur ribadendo che la potesta' legislativa dei Consigli regionali, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, e' esercitata in piena autonomia politica, introduceva un limite («salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalita' delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale») che, nel contesto in cui era espresso, riconosceva la possibilita' che la decisione di parifica determini effetti sulla legittimita' costituzionale della legislazione successiva che se ne discosti. Con la sentenza 22 luglio 2022, n. 184, la Corte costituzionale ha limpidamente confermato che dalla decisione di parifica possono conseguire effetti in termini di legittimita' costituzionale della legislazione regionale successiva che non tenga in alcun conto - come accaduto nella fattispecie in esame - degli esiti «dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), [...] in vista dell'obiettivo di assicurare la conformita' dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalita' costituzionale in tema di finanza pubblica». In particolare, a evitare ogni possibile fraintendimento interpretativo, la sentenza 184/2022 ha chiarito innanzitutto che l'accertamento della regolarita' e legittimita' dei dati contabili oggetto della decisione di parifica determina «l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuita' del bilancio». Con specifico riferimento ai lumeggiati effetti ulteriori, di natura «indiretta» (ancorche' solo eventuali), della decisione di parifica, altrettanto inequivoca e' la seguente precisazione: «Se l'ente territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un'eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilita' finanziaria posti dai precetti costituzionali». Dunque, la legge regionale con cui e' approvato un rendiconto non conforme alla decisione di parifica definitiva - che illustra la situazione di bilancio al termine di un dato esercizio - non risulta costituzionalmente legittima. E tale illegittimita', «a cascata», vizia la legislazione relativa al ciclo di bilancio (legge previsionale, legge di assestamento, eventuali leggi di variazione, legge che approva il rendiconto) riguardante innanzitutto l'esercizio finanziario immediatamente successivo (nella fattispecie, l'esercizio 2021). In altri termini, la decisione di parifica consegna dei vincoli in capo al legislatore regionale, che conserva intatta la sua «liberta' politica», cui tuttavia non puo' corrispondere un'assoluta «liberta' giuridica», atteso che la decisione di parifica puo' condizionare - in termini di legittimita' costituzionale - la legislazione finanziaria successiva. 11. Impossibilita' di interpretazioni adeguatrici. Occorre, infine, dare conto della radicale esclusione della possibilita' di conferire ai testi legislativi regionali indubbiati un significato compatibile con gli evocati parametri costituzionali. Sotto questo profilo, la formulazione delle previsioni contestate risulta incompatibile con qualsiasi interpretazione diversa da quella letterale (Corte costituzionale, sentenza n. 36/2016), tenuto anche conto della particolare natura degli enunciati normativi, chiamati a rappresentare, in massima parte mediante sintesi numerica, le condizioni finanziarie dell'Ente e gli spazi di spesa consentiti. Non appare quindi predicabile la possibilita' di offrire un'interpretazione diversa e conforme ai precetti di rango costituzionale richiamati nella presente ordinanza. Alla stregua di quanto sopra, questo Giudice ritiene dimostrata l'assoluta violazione, da parte delle leggi 29 dicembre 2021, n. 6 (articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 9 e 12) e 29 dicembre 2021, n. 7 (articoli 1, 3, 4 e 5), dei canoni di cui agli articoli 81, commi 1 e 3, 97, comma 1 e 119, comma 1, della Costituzione, rilevanti sia in via autonoma che in combinato disposto con gli articoli 117, comma 2, lettera e), 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione.