TRIBUNALE FIRENZE 
                          Sezione I civile 
 
    Il  Tribunale,  in  composizione  collegiale  nelle  persone  dei
seguenti magistrati: 
        dott. Silvia Governatori, presidente; 
        dott. Monica Tarchi, giudice relatore; 
        dott. Serena Alinari, giudice; 
        ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  civile  di
primo grado iscritta al n. r.g. 14357/2022 promossa  da:  G...  S...,
nata a ... il ...,  residente  in  ...,  via  ...,  con  l'assistenza
dell'avv.  Barbara  Nincheri,  elettivamente  domiciliata  presso  lo
studio del difensore che la rappresenta e difende, come da mandato in
calce al ricorso adottante nei confronti di A... M..., nato a ...  il
..., residente in ..., via ..., adottando avente ad oggetto: adozione
di maggiorenne; 
        1. Con ricorso regolarmente notificato, G... S... ha  chiesto
che il Tribunale,  previa  fissazione  dell'udienza  di  comparizione
davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione  del  consenso
ai  sensi  dell'art.  311  del   codice   civile,   procedersi   alla
dichiarazione di adozione di  A...  M...  da  parte  dell'istante;  a
fondamento dell'istanza, la ricorrente ha rappresentato che  in  data
... ha contratto matrimonio con G... M..., padre di A...  M...,  nato
da suo precedente matrimonio e rimasto orfano di madre; ha, altresi',
dedotto altresi', che A... ha sempre vissuto con il padre e la  S...,
la quale lo ha accudito e cresciuto  come  un  figlio,  senza  alcuna
differenza rispetto alla figlia biologica P..., nata in data ...  dal
matrimonio con il G...; ha, quindi, espresso la volonta' di  ottenere
un riconoscimento giuridico per il rapporto genitoriale e di  affetto
sussistente con A...; la adottante ha, altresi', evidenziato  che  la
differenza di eta' con il figlio del coniuge e' di diciassette anni e
tre mesi e che, pertanto, nel caso di specie non  risulta  pienamente
rispettato il requisito di eta',  ma  che  il  legame  affettivo  che
esiste  con  l'adottando  merita  tutela  nel  rispetto  di  principi
costituzionali, tra cui quello dell'unita' familiare (art.  30  della
Costituzione) e del rispetto della vita privata e familiare  (art.  8
della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo),   atteso   che
l'adozione  di  maggiorenne   assume   la   funzione   giuridica   di
riconoscimento giuridico  di  una  relazione  sociale,  affettiva  ed
identitaria, avente la  finalita'  di  consentire  la  formazione  di
famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra  loro  legati
da solidi vincoli personali, morali e civili,  tanto  che  la  stessa
Corte di cassazione ha riconosciuto al giudice il potere  di  ridurre
il divario di eta' al fine di tutelare la situazione  familiare  gia'
consolidata  (sentenza  n.  7667  del  3  aprile  2020);  infine,  ha
evidenziato che sia il coniuge G... che la figlia P... hanno prestato
il consenso all'adozione di A... da parte  dell'istante,  cosi'  come
nulla ha opposto G... R..., moglie dell'adottando. 
        2. All'udienza camerale avanti al giudice relatore,  svoltasi
in data 7 dicembre 2022, sono comparsi l'adottante e  l'adottando,  i
quali  hanno   espresso   il   consenso   all'adozione;   il   marito
dell'adottante G... M..., la figlia comune  P...  M...  e  la  moglie
dell'adottando G... R... hanno prestato il consenso all'adozione;  di
tal che' il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio. 
        3. Appare preliminare, ai fini della decisione, l'esame della
sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di  maggiorenni,
in relazione al requisito dell'eta', che, ai sensi dell'art. 291  del
codice civile, permette  l'adozione  «...alle  persone  ...che  hanno
compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni
l'eta' di coloro che intendono adottare»: rileva il Collegio che, nel
caso in esame, risulta oggettivamente non rispettato il differenziale
di eta' richiesto dalla norma, atteso che la ricorrente e'  nata  nel
1946 e l'adottando nel 1963, sussistendo, quindi, una  differenza  di
eta' tra le parti pari a diciassette anni e tre  mesi,  inferiore  ad
anni diciotto; osserva, tuttavia, il Collegio che, nonostante non sia
pienamente rispettato il  requisito  di  eta',  risulta  pacifica  la
sussistenza di un concreto legame affettivo sussistente, da  piu'  di
cinquanta anni, tra l'adottante e l'adottando, atteso  che  entrambi,
nell'esprimere il proprio incondizionato consenso  ex  art.  296  del
codice civile, hanno fatto riferimento al lungo e  positivo  rapporto
che li lega, di tal che' la richiesta di adozione appare essere stata
formalizzata al  termine  di  un  oltre  cinquantennale  percorso  di
affetto e di solidarieta', tipico del rapporto  genitoriale;  appare,
altresi', incontestata la pienezza e la validita' del consenso e  dei
necessari assensi all'adozione,  atteso  che  le  dichiarazioni  rese
dall'adottante  che  dall'adottando,  oltre  che  dalle  altre  parti
interessate, hanno tutte come presupposto  l'esistenza  del  predetto
duraturo rapporto affettivo, di tal che' le stesse  costituiscono  un
chiaro indice e riscontro delle volonta' di tutti gli interessati  di
procedere  all'adozione  richiesta;  infine,   appare   evidente   il
requisito della convenienza all'adozione  da  parte  del  figlio  del
coniuge dell'adottante di cui all'art. 312, n. 2), del codice civile,
convenienza che sussiste allorquando -  come  nel  caso  in  esame  -
l'interesse di questi trovi un'effettiva e  reale  rispondenza  nella
comunione di intenti di tutti i  membri  della  famiglia  (Cassazione
sezione civile n. 2426/2006). 
    Tutto  cio'  premesso,  rileva  il   Collegio   come   l'istituto
dell'adozione  di  maggiorenni,  anche   alla   luce   della   mutata
configurazione sociologica intervenuta negli ultimi decenni, abbia da
ultimo assunto la funzione giuridica di riconoscimento  giuridico  di
una relazione sociale,  affettiva  ed  identitaria,  nonche'  di  una
storia personale, di adottante e adottato, in quanto strumento  volto
a consentire la formazione  di  famiglie  tra  soggetti  che,  seppur
maggiorenni, sono tra loro legati da solidi vincoli personali, morali
e  civili,  in  ossequio  ai  principi   costituzionali   dell'unita'
familiare (art. 30 della Costituzione)  e  del  rispetto  della  vita
privata e familiare (art. 8 della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo). 
    Alla luce delle predette considerazioni si ritiene, pertanto, che
l'art. 291 del codice civile pare  presentare  profili  di  possibile
illegittimita' costituzionale nella parte  in  cui  non  consente  al
giudice alcuna discrezionalita' nel derogare al limite del divario di
eta' e, di conseguenza, non permette di dar  luogo  ad  adozione  del
maggiorenne anche se il difetto della differenza  di  eta'  richiesta
tra adottante e adottando sia minimo (come nel caso di specie, pari a
nove  mesi),  per  violazione  1)  degli  articoli  2  e   30   della
Costituzione in relazione alla capacita' di autodeterminarsi sia come
singolo individuo  (diritto  al  nome,  alla  liberta'  d'espressione
ecc.), sia nelle formazioni sociali  nelle  quali  rientra  anche  la
famiglia, e, al contempo, al diritto-dovere di mantenere, educare  ed
istruire i figli, atteso che nel caso in  esame  appare  evidente  il
profondo legame tra l'adottante ed il figlio del coniuge che la prima
ha allevato ed  educato  sin  da  quando  questi  aveva  cinque  anni
(avendone ad  oggi  cinquantanove),  del  tutto  parificabile  ad  un
rapporto di filiazione; 2) dell'art. 3 della Costituzione per lesione
del diritto di uguaglianza, atteso che in  materia  di  adozione  del
minore in casi particolari ex art. 44, comma 1, lettera b),  e  comma
5, della legge n. 184/1983 il Legislatore ha previsto che il  giudice
possa ridurre il divario  di  eta'  tra  adottante  ed  adottando  in
presenza di validi motivi che garantiscano  l'unita'  familiare,  con
conseguente irragionevole disparita' di trattamento tra maggiorenne e
minorenni, a fronte della affinita' assiologica dei due istituti;  3)
dell'art. 10 della Costituzione per mancato rispetto delle  normativa
europea ed internazionale cui  l'ordinamento  giuridico  italiano  e'
tenuto a  conformarsi  (art.  8  della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  ed
art. 7 della Carta  europea  diritti  fondamentali,  secondo  cui  il
diritto di  ciascuno  «al  rispetto  della  propria  vita  privata  e
familiare» ha  come  corollario  il  divieto  di  «ingerenza  di  una
autorita'  pubblica»,  art.  16  Dichiarazione   universale   diritti
dell'uomo secondo cui  «uomini  e  donne  in  eta'  adatta  hanno  il
diritto... di fondare una  famiglia»,  la  quale  e'  definita  dallo
stesso  articolo  come  «il  nucleo  naturale  e  fondamentale  della
societa'» che «ha diritto ad essere protetta dalla societa'  e  dallo
Stato»). 
    Questo Tribunale non ignora, peraltro, la recente pronuncia della
Suprema Corte di cassazione, n. 7667/2020, la quale ha  statuito  che
«in materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell'applicare la
norma che contempla il divario minimo d'eta' di  (Omissis)  anni  tra
l'adottante  e  l'adottato,  deve  procedere  ad   un'interpretazione
costituzionalmente compatibile dell'art. 291 del  codice  civile,  al
fine di evitare il contrasto con l'art. 30 della  Costituzione»,  si'
da evitare il contrasto con l'art. 30 della  Costituzione  alla  luce
della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale  e  in
relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei  diritti  umani  e
delle   liberta'    fondamentali,    adottando    un    rivisitazione
storico-sistematica   dell'istituito   che,   avuto   riguardo   alle
circostanze del singolo  caso  in  esame,  consenta  una  ragionevole
riduzione di tale divario di eta' al fine di tutelare  le  situazioni
familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate  su  una  comprovata
«affectio familiaris»; tuttavia, se e' vero che il giudice interpreta
la norma  per  dettare  le  soluzioni  del  caso,  l'art.  101  della
Costituzione sottopone l'attivita' del giudice soltanto  alla  legge:
pertanto,  stante  l'assenza  di  una  specifica  norma,   desumibile
dall'art. 291 del codice civile, idonea a regolare il caso di specie,
non appare corretto applicare l'analogia legis o l'analogia iuris  di
cui all'art. 12, comma 2,  delle  preleggi  cui  si  fa  ricorso  per
colmare possibili lacune legislative, di tal che' appare precluso  al
giudice, di  merito  e  di  legittimita',  svincolarsi  dal  precetto
legislativo;  appare,  quindi,  necessario,  al  fine  di   decidere,
sospendere il presente giudizio previo sollevamento di  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 291 del  codice  civile  «nella
parte in cui non consente al  giudice  di  dichiarare  l'adozione  di
maggiorenne derogando al limite del divario di eta' tra  adottante  e
adottando imposto in diciotto anni nei casi di esigua  differenza  di
eta', in violazione degli articoli 2, 3, 10 e 30 della Costituzione»,
questione che appare, per quanto sopra  rappresentato,  rilevante  in
quanto il giudizio non puo' essere deciso senza l'applicazione  della
norma  censurata  di   incostituzionalita'   e   non   manifestamente
infondata.