IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
                            Sezione prima 
 
    ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1141 del 2022, proposto da A. D. F.,  rappresentato
e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min,  con  domicilio  digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo
studio in Torino, largo Migliara n. 16; 
    Contro Ministero della giustizia, in  persona  del  Ministro  pro
tempore, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  distrettuale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21; 
    Per   l'accertamento   e   la   declaratoria   dell'inadempimento
dell'obbligo  a  provvedere  del  Ministero  della   giustizia,   del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
del personale e delle risorse - del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria -  Provveditorato  regionale  del  Piemonte   e   Valle
d'Aosta, rispetto all'istanza proposta con diffida del..., notificata
via PEC all'indirizzo prot.dgpr.dao@giustiziacert.it,  rimasta  priva
di riscontro da parte delle citate Amministrazioni resistenti, con la
quale veniva chiesta l'attribuzione  degli  effetti  giuridici  della
promozione per merito straordinario alla qualifica corrispondente  al
superiore inquadramento a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009  e
non dal 1° febbraio 2016, con riferimento alle  note  n...  del...  e
n... del... e del provvedimento di promozione per meriti straordinari
del... con  le  quali  veniva  proposta  la  «promozione  per  meriti
straordinari» del ricorrente in  applicazione  dei  principi  dettati
dalla Corte costituzionale n. 224 del 27 ottobre 2020  e  del  parere
reso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1984/2021, e  i
cui rispettivi procedimenti risultano ad oggi non conclusi. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
Giustizia; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 29  marzo  2023  il
dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    1. - Il sig. A. D. F. e' un Assistente Capo del Corpo di  polizia
penitenziaria in servizio come responsabile del centro  addestramento
cinofili di sin dall'anno... 
    2. - Il..., il sig. D. F., in missione presso la Citta' di Verona
su incarico del Servizio centrale, si e' distinto per aver  inseguito
e  fermato  un  soggetto  segnalato  dalle   unita'   cinofile,   che
trasportava circa 10 chilogrammi di sostanza  stupefacente  del  tipo
hashish e che, vistosi scoperto, aveva tentato di darsi alla fuga. 
    Il sig. D. F.  ha  cosi'  permesso  l'arresto  in  flagranza  del
soggetto e il  rinvenimento  dell'ingente  quantitativo  di  sostanza
stupefacente. 
    3. - Visto lo stato di servizio  ed  il  fondamentale  contributo
offerto nell'operazione condotta a Verona e considerato che  il  sig.
D. F. disbrigava mansioni ultronee rispetto ai compiti  previsti  per
un appartenente al ruolo  degli  agenti/assistenti,  il  Provveditore
regionale, con nota prot... del...,  ravvisava  gli  estremi  per  il
conferimento al sig. D. F.  della  ricompensa  della  promozione  per
merito straordinario ex art. 77  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. 
    4. - Dipoi, con nota prot... del..., il  Direttore  generale  del
personale  e  delle  risorse  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria ha formulato un'ulteriore proposta  di  promozione  per
merito straordinario ex art.  77,  commi  1  e  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  82/1999  da  unirsi  alla  precedente
formulata dal sig. Provveditore regionale del Piemonte,  al  fine  di
consentirne una migliore  valutazione  in  sede  di  commissione,  in
quanto l'Assistente capo D. F. ha permesso di integrare la  struttura
dell'Amministrazione con 14  cani  mancanti,  senza  sostenere  alcun
onere per il loro acquisto. In particolare,  con  la  predetta  nota,
l'Amministrazione metteva in risalto  «Gli  sforzi  sostenuti,  nelle
fasi di selezione e addestramento degli animali  hanno  rappresentato
uno straordinario onere per il dipendente, ben aldila' del normale  e
richiesto impegno, le non  comuni  doti  di  conoscenza  tecnica  nel
settore della cinofilia, illustrano, con inequivocabile chiarezza, la
dedizione con  la  quale  il  D.  F.  ottempera  al  proprio  lavoro.
Dedizione che lo ha condotto ad implementare  le  proprie  conoscenze
ben oltre ai gia' accennati benefici, in termini di  riduzione  della
spesa,  hanno  contribuito  a  mantenere  e  efficiente  il  servizio
cinofili antidroga ed al conseguente  contrasto  all'introduzione  in
carcere  di  sostanze  stupefacenti   con   l'ovvio   risultato   del
mantenimento,  tra  molteplici  realta',  di  efficienti  livelli  di
sicurezza». 
    5. - Sulla proposta di promozione si e'  espressa  favorevolmente
la Commissione per il personale del Corpo della polizia penitenziaria
- ruolo sovrintendenti ex art. 50, decreto legislativo  n.  443/1992,
ritenendo sussistenti i presupposti  per  la  promozione  per  meriti
straordinari alla qualifica superiore a  far  data  dal  1°  febbraio
2016, sul rilievo che il sig. D. F.  avrebbe  svolto  «nell'esercizio
delle sue finzioni un servizio di particolare importanza, dando prova
di competenza e professionalita' peculiari nello  specifico  servizio
antidroga oggetto di segnalazione, nonche' di  eccezionali  capacita'
nella prolungata attivita' di  selezione  e  di  addestramento  degli
animali sopracitati,  dimostrando  di  possedere  qualita'  superiori
rispetto alla qualifica al momento rivestita». 
    Conseguentemente, l'Amministrazione ha  adottato  il  decreto  di
promozione per merito straordinario in  data...  e  lo  ha  trasmesso
unitamente  ad  altri  al  competente  organo  di  controllo  per  il
prescritto visto di regolarita' amministrativa e contabile. 
    6.  -  Senonche',  l'Ufficio  centrale  di  bilancio,  dopo  aver
spiccato  rilievo  e  attivato  la  prescritta   interlocuzione   con
l'Amministrazione, ha restituito  non  vistato  il  provvedimento  di
promozione in parola,  riscontrando  la  mancata  trasmissione  della
proposta  del  Provveditore  regionale,  presupposto  necessario  per
fissare la decorrenza della promozione ai sensi dell'art.  54,  comma
3, del decreto legislativo n. 443/1992 e la discrepanza tra  la  data
di decorrenza della promozione cosi come quella decretata e  la  data
della relativa proposta, riportata nei verbali della Commissione. 
    7. - Al fine di estrarre il carteggio del  procedimento  relativo
alla concessione della promozione per meriti straordinari, il sig. D.
F. esperiva la procedura di accesso documentale ai sensi dell'art. 22
della legge n. 241/1990 senza successo  e  si  trovava  costretto  ad
adire il giudice amministrativo, ottenendo  la  pronuncia  di  questo
Tribunale   n.   1297   del   30   novembre   2017   che   condannava
l'Amministrazione penitenziaria all'ostensione degli atti. 
    8.  -  Contestualmente,  l'Amministrazione,  con  P.D.G.  del  19
dicembre 2017, indiceva  un  concorso  straordinario,  con  il  quale
metteva a bando 2851 posti per la nomina iniziale alla qualifica  del
ruolo di Sovrintendenti  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  con
decorrenza  giuridica  a  far  data  dal  1°  gennaio  2009,  cui  il
ricorrente non riteneva di dover partecipare essendo pendenti ben due
riconoscimenti  di  prestigio,  id  est  le  indicate   proposte   di
promozione per meriti straordinari. 
    9.  -  Frattanto,  l'Amministrazione  non  consentiva   l'accesso
documentale richiesto. Pertanto, il sig.  D.  F.  adiva  in  sede  di
ottemperanza questo T.A.R. che, con sentenza non definitiva  n.  1138
del  18  ottobre  2018,  dichiarava  l'obbligo  del  Ministero  della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  di  dare
esecuzione alla sentenza n. 1297/2017, nominando  il  Commissario  ad
acta per il caso di ulteriore inottemperanza. 
    Dopo aver preso visione degli atti pertinenti al fascicolo  della
sua pratica il sig. D. F. diffidava  l'Amministrazione  penitenziaria
all'adozione di tutti i provvedimenti  necessari  per  l'attribuzione
del superiore inquadramento a decorrere dalla data  del  19  febbraio
2015 e a concludere  positivamente  l'iter  rivolto  al  conferimento
della promozione. 
    10. - A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione,  il  ricorrente
adiva nuovamente questo Tribunale con  azione  avverso  il  silenzio,
che, definitivamente pronunciando sul ricorso, con  sentenza  n.  659
del 2 novembre  2020  lo  accoglieva  e,  per  l'effetto,  dichiarava
l'obbligo   del   Ministero   della    giustizia    -    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria  alla  promozione  del  ricorrente
alla  qualifica   superiore,   mediante   l'adozione   del   relativo
provvedimento nel termine di trenta giorni. 
    Pertanto,  con  successivo   decreto   del...   l'Amministrazione
riconosceva al sig. D. F.  la  promozione  per  meriti  straordinari,
attribuendo la qualifica di vice sovrintendente con decorrenza dal 1°
febbraio 2016. 
    11. - Senonche', nel frattempo e' intervenuta la  sentenza  della
Corte  costituzionale  n.  224/2020,  con  cui  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 75, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 335/1982, nella parte in  cui  non
prevede, nell'ambito dell'ordinamento del personale della Polizia  di
Stato, l'allineamento della decorrenza giuridica della  qualifica  di
vice sovrintendente dei promossi per merito  straordinario  a  quella
piu' favorevole  riconosciuta  al  personale  che  ha  conseguito  la
medesima  qualifica  all'esito  della  selezione   o   del   concorso
successivi alla data del verificarsi dei fatti. 
    12. - Alla luce della ratio decidendi dalla richiamata  sentenza,
il ricorrente, rammentata l'indizione del concorso straordinario  con
P.D.G. del 19 dicembre 2017 per la nomina iniziale alla qualifica del
ruolo dei Sovrintendenti del Corpo della  polizia  penitenziaria  con
decorrenza giuridica differenziata a decorrere dal 1°  gennaio  2009,
diffidava l'Amministrazione, con missiva del..., a ricostruire la sua
carriera applicando la medesima decorrenza giuridica prevista  per  i
colleghi promossi per le vie  ordinarie.  Ciononostante,  nei  giorni
immediatamente successivi venivano adottati i decreti di  nomina  dei
vincitori del concorso straordinario con  immissione  nel  ruolo  dei
sovrintendenti (decreti dell'8 e 20 ottobre 2021 e 4 novembre 2021) e
decorrenze giuridiche piu' favorevoli rispetto  a  quella  conseguita
dall'interessato mediante la promozione per merito straordinario. 
    13 - Essendo la diffida rimasta priva di riscontro, il sig. D. F.
ha adito questo T.A.R., con ricorso depositato in  data  19  novembre
2022, domandando,  in  via  principale,  l'accertamento  del  proprio
diritto   al   riconoscimento   della   retrodatazione   per   meriti
straordinari   alla   data   del    1°    gennaio    2009,    nonche'
dell'inadempimento         dell'Amministrazione         penitenziaria
all'attribuzione nei confronti del ricorrente degli effetti giuridici
derivanti dalla promozione per merito straordinario ed il diritto  al
superiore trattamento giuridico e stipendiale con  retrodatazione  al
1° gennaio 2009 e, per l'effetto, ha  chiesto  dichiararsi  l'obbligo
dell'Amministrazione inadempiente di adottare tutti  i  provvedimenti
necessari per l'attribuzione del superiore inquadramento a  far  data
dal  1°  settembre   2009.   In   via   subordinata,   ha   domandato
l'accertamento    dell'illegittimita'    del     silenzio     serbato
dall'Amministrazione sull'istanza del... 
    14. - Si e' costituito in giudizio il Ministero della giustizia -
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  che   ha   dedotto
l'inconferenza della pronuncia della Corte costituzionale riguardo al
caso  di  specie,  in  quanto  essa,  essendo  stata   adottata   con
riferimento ad una specifica  norma  dell'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato, non puo' trovare applicazione,  ne'  diretta,
ne' analogica nell'ordinamento della Polizia penitenziaria, retto  da
disposizioni specifiche. 
    15. - Nella camera di  consiglio  del  giorno  11  gennaio  2023,
questo  T.A.R.,  con  ordinanza  n.  72/2023  del  18  gennaio  2023,
«Rilevato che, con concorso straordinario indetto con P.D.G.  del  19
dicembre 2017, sono stati messi a bando  2851  posti  per  la  nomina
iniziale alla qualifica del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo  della
Polizia penitenziaria, prevedendo, inter alia, che per  il  personale
che supera il corso  di  formazione  la  nomina  alla  qualifica  sia
conferita con decorrenza giuridica  differenziata  corrispondente  al
primo gennaio dell'anno successivo a  quello  della  annualita'  alla
quale si riferiscono i posti messi a concorso - nel caso di specie il
1°  gennaio  2009  - e  pari  decorrenza  economica  per   tutte   le
annualita',  corrispondente  al  giorno  successivo  alla   data   di
conclusione del primo corso di formazione» e «Considerato che in  una
fattispecie collimante nei tratti giuridico-fattuali con  quella  per
cui e' causa, benche'  riferita  all'ordinamento  del  personale  dei
ruoli della Polizia di Stato, la Corte costituzionale,  con  sentenza
7-27  ottobre   2020,   n.   224   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 75, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 - per cui le promozioni per  merito
straordinario del personale della Polizia di  Stato  decorrono  dalla
data  del  verificarsi  dei  fatti  e  vengono  conferite  anche   in
soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie - nella parte in
cui non  prevede  l'allineamento  della  decorrenza  giuridica  della
qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario  a
quella piu' favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la
medesima  qualifica  all'esito  della  selezione   o   del   concorso
successivi alla data del verificarsi dei fatti» ha  rilevato  in  via
officiosa, ai sensi dell'art. 73, comma 3,  c.p.a.,  profili  di  non
implausibile contrasto tra la disciplina dettata  per  le  promozioni
per merito straordinario del Corpo della  Polizia  penitenziaria  con
l'art.  3  della  Costituzione  nella  parte  in  cui   non   prevede
l'allineamento della decorrenza giuridica  della  qualifica  di  vice
sovrintendente  promosso  per  merito  straordinario  a  quella  piu'
favorevole riconosciuta al personale che ha  conseguito  la  medesima
qualifica all'esito della selezione o del  concorso  successivi  alla
data del verificarsi  dei  fatti  «meritori»  dal  momento  che  cio'
concretizza una illegittima disparita'  di  trattamento  tra  i  vice
sovrintendenti della Polizia penitenziaria, che sono  stati  promossi
nella qualifica per merito straordinario, e coloro  che  hanno  avuto
accesso alla stessa qualifica per concorso o procedura  selettiva;  e
l'art. 97 della Costituzione dal momento  che  l'Amministrazione,  in
ragione del meccanismo della retrodatazione nell'anzianita' giuridica
della  qualifica  limitata  ai  vice  sovrintendenti   nominati   per
concorso,  finisce  per  trattare  in  modo  arbitrariamente  diverso
situazioni simili, ossia quelle di vice sovrintendenti che sono stati
nominati  con  decorrenze  giuridiche  differenti  a  seconda   delle
modalita' di accesso alla qualifica,  in  spregio  del  principio  di
imparzialita', che deve connotare l'agere amministrativo. Il Collegio
ha, dunque, assegnato alle  parti  trenta  giorni,  decorrenti  dalla
notificazione o comunicazione in via  amministrativa  della  suddetta
ordinanza per presentare memorie vertenti sulla questione indicata. 
    16. - Nello scambio di memorie difensive la  difesa  erariale  ha
ribadito l'inconferenza della sentenza n.  224  del  2020  in  quanto
pronunciata con riferimento ad una norma  specifica  dell'ordinamento
del personale della Polizia di Stato non suscettibile di applicazione
al personale del  Corpo  di  Polizia  penitenziaria  retto  da  norme
specifiche. La difesa  del  ricorrente,  dal  canto  suo,  ha  svolto
deduzioni a supporto dell'opportunita' di sollevare la  questione  di
costituzionalita'  per  la  sostanziale   identita'   degli   effetti
distorsivi insiti nel meccanismo di retrodatazione  invalso  nei  due
corpi, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria. 
    Espletato  lo  scambio  di  memorie  difensive  sulla   questione
delineata ex officio, la causa e' venuta in  discussione  all'udienza
pubblica del 29 marzo 2023 ed e' stata trattenuta in decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. - L'ordinamento del  personale  appartenente  al  Corpo  della
Polizia penitenziaria, recato  dal  decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443, prevede all'art. 51 una precipua norma premiale in base
alla  quale  la  promozione  alla  qualifica  superiore  puo'  essere
conferita anche per merito straordinario  agli  agenti,  agli  agenti
scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo,  che  nell'esercizio
delle loro  funzioni  abbiano  conseguito  eccezionali  risultati  in
attivita' attinenti ai loro compiti,  rendendo  straordinari  servizi
all'Amministrazione  penitenziaria,  dando   prova   di   eccezionale
capacita' e dimostrando di possedere qualita'  tali  da  dare  sicuro
affidamento di assolvere lodevolmente  le  funzioni  della  qualifica
superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita  per  tutelare
la sicurezza e l'incolumita' pubblica. La decorrenza delle promozioni
per merito straordinario e' fissata espressamente  dalla  legge  alla
data del verificarsi del fatto (art. 54, decreto legislativo  n.  443
del 1992). 
    In  via  ordinaria,  nondimeno,  a  norma  dell'art.  16  decreto
legislativo cit., la nomina alla qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
sovrintendenti  della  Polizia  penitenziaria  si  consegue  mediante
selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a
domanda nel limite del 70 per  cento  dei  posti  disponibili  al  31
dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo  che  ricoprono,  alla
predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa
entro il doppio dei posti  individuati,  che  non  abbiano  riportato
nell'ultimo biennio un giudizio complessivo  inferiore  a  «buono»  e
sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione e nel limite  del
restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun
anno,  mediante  concorso  per  titoli   ed   esami   con   modalita'
semplificate, da  espletare  anche  mediante  procedure  telematiche,
riservato  al  personale  appartenente  al  ruolo  degli  agenti   ed
assistenti, che abbia  compiuto  almeno  quattro  anni  di  effettivo
servizio e che non abbia riportato nell'ultimo  biennio  un  giudizio
complessivo inferiore a «buono» e sanzione  disciplinare  piu'  grave
della deplorazione (comma 1). La disciplina  legislativa  stabilisce,
inoltre, che la nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto
del direttore generale del personale e delle risorse  con  decorrenza
giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello  nel  quale
si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica  dal  giorno
successivo  alla  data  di  conclusione  del  corso   di   formazione
tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica  finale,
alla  cui  frequenza  sono  tenuti  i  vincitori  (comma  3).  Questa
peculiare retrodatazione della decorrenza ai soli  effetti  giuridici
e' stata introdotta dall'art. 3, decreto legislativo 12 maggio  1995,
n. 200, come modificato dall'art. 3, decreto legislativo 28  febbraio
2001, n. 76 soppiantando la precedente regola iuris recata  dall'art.
19  giusta  la  quale  la   promozione   alla   qualifica   di   vice
sovrintendente veniva conferita secondo l'ordine di  graduatoria  del
corso a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso. 
    2. - Il meccanismo di retrodatazione in  argomento  riproduce  le
stesse  caratteristiche  di  quello  gia'   censurato   dalla   Corte
costituzionale con la ridetta pronuncia n. 224 del 7 ottobre 2020  la
quale, nel pronunciarsi sull'illegittimita' costituzionale  dell'art.
75, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335,  ha  preso  le  mosse  dall'art.  24-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica n, 335 del 1982  (Ordinamento
del  personale  della  Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di
polizia),  nella  formulazione  novellata  dall'art.  2  del  decreto
legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53  (Disposizioni  integrative  e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo della  Polizia
di Stato) laddove ha individuato la decorrenza della promozione  alla
qualifica iniziale del ruolo  dei  sovrintendenti  della  Polizia  di
Stato per concorso alla data del 1° gennaio  dell'anno  successivo  a
quello in cui si sono verificate le vacanze nella dotazione organica. 
    2.1 - Nel suo decisum la Corte ha osservato che la  divaricazione
della decorrenza giuridica  da  quella  economica  con  significativa
retrodatazione  ad   un   momento   anteriore   rispetto   a   quello
perfezionativo della fattispecie sostanziale della promozione - quale
potrebbe essere il superamento del concorso o  il  completamento  del
successivo corso di formazione tecnico-professionale - determina  una
illegittima disparita' di trattamento  in  quanto  la  retrodatazione
nella  qualifica  a  seguito  della  progressione  in  carriera   con
modalita' ordinarie, in mancanza di strumenti  di  riallineamento  in
favore dei vice  sovrintendenti  gia'  precedentemente  nominati  per
merito straordinario, comporta  un  possibile  superamento,  ai  fini
dell'accesso alle qualifiche superiori,  da  parte  di  assistenti  o
agenti che abbiano superato il corso-concorso bandito successivamente
alla  promozione  di   altri   assistenti   o   agenti   per   merito
straordinario, in virtu' della maggiore anzianita' di servizio  nella
qualifica. 
    Ha opinato la  Corte  che  il  fattor  comune  dell'accesso  alla
medesima qualifica comporta che, allorquando il  completamento  della
fattispecie di nomina si perfezioni in momenti  distinti,  non  possa
esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la
qualifica in un momento anteriore rispetto  a  chi  l'abbia  ottenuta
dopo. 
    2.2. -  In  tale  pronuncia  la  Corte  ha  dunque  ravvisato  la
contestuale lesione non  solo  del  basilare  canone  di  eguaglianza
formale ex art. 3  della  Costituzione  ma  anche  del  principio  di
imparzialita' dell'agere amministrativo ex art. 97 della Costituzione
alla  stregua  dei  quali  non  e'  tollerabile  trattare   in   modo
arbitrariamente  diverso  situazioni  simili,  ossia,  nella  specie,
quelle di vice sovrintendenti che sono stati nominati con  decorrenze
giuridiche differenti a  seconda  delle  modalita'  di  accesso  alla
qualifica. 
    3. -  La  fattispecie  concreta  venuta  all'esame  del  Collegio
ricalca le note fattuali di quella portata all'attenzione del giudice
delle leggi, sia  pur  con  riguardo  ad  un  ordinamento  settoriale
parallelo, vertendosi in questo caso nell'ordinamento  del  personale
del Corpo della Polizia penitenziaria. L'odierno ricorrente  anelava,
infatti, da tempo alla promozione per meriti  straordinari,  istruita
lungamente dall'Amministrazione a partire dalla  prima  proposta  del
Provveditore regionale datata...  e,  infine,  conclusasi  con  esito
favorevole solo con il decreto del... che  ha  promosso  l'assistente
capo A. D. F. alla qualifica di vice  sovrintendente  con  decorrenza
giuridica dal  1°  febbraio  2016  in  correlazione  con  la  seconda
proposta avanzata  dal  Direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse del D.A.P. in ordine ai meriti  guadagnati  del  D.  F.  come
responsabile cinofilo. 
    3.1. - Cionondimeno, la  conclusione  della  parallela  procedura
concorsuale straordinaria indetta con P.D.G. del 19 dicembre 2017 per
la nomina iniziale alla qualifica del  ruolo  di  Sovrintendenti  del
Corpo di Polizia penitenziaria, con decorrenza giuridica a  far  data
dal  1°  gennaio  2009  ha  determinato   effetti   irragionevolmente
distorsivi atteso che,  con  i  decreti  di  nomina  adottati  l'8-20
ottobre e il 4 novembre  2021,  i  vincitori  della  procedura  hanno
letteralmente scavalcato il ricorrente nel ruolo  dei  sovrintendenti
con un cospicuo vantaggio in termini di anzianita' di  servizio  (ben
sette  anni,  intercorrenti  tra  il  1°  gennaio  2009,   decorrenza
dell'immissione dei vincitori, e  il  1°  febbraio  2016,  decorrenza
giuridica della promozione del ricorrente). 
    Cio' in applicazione dell'espresso disposto  di  legge  dell'art.
16,  comma  3,  decreto  legislativo  n.  443  del  1992,  richiamato
dall'art. 44, decreto legislativo n. 95 del 2017 che ha  previsto  la
procedura  straordinaria  per  titoli  per  la  copertura  dei  posti
disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016  nel  ruolo  dei
sovrintendenti, secondo cui  «la  nomina  a  vice  sovrintendente  e'
conferita con decreto del direttore generale del  personale  e  delle
risorse  con  decorrenza  giuridica  dal  primo   gennaio   dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze». 
    3.2. - Ricalcando le  movenze  censorie  poste  alla  base  della
rimessione della questione sollevata con riguardo  al  meccanismo  di
retrodatazione nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato,
analogamente nella fattispecie in argomento il sostanziale effetto di
scavalcamento  nel  ruolo  sovrintendenti   in   danno   dell'odierno
ricorrente da parte della estesa cerchia di vincitori della procedura
straordinaria   per   titoli   fa   dubitare    della    legittimita'
costituzionale, sub  specie  di  ragionevolezza  e  imparzialita'  di
trattamento, della pertinente  disposizione  recata  dall'ordinamento
del personale del Corpo della Polizia penitenziaria  in  ordine  alla
decorrenza della promozione per meriti straordinari: l'art. 54, comma
1 del decreto legislativo n. 443 del 1992 prevede,  infatti,  che  le
promozioni  per  merito  straordinario  decorrano  dalla   data   del
verificarsi del fatto  e  vengano  conferite  anche  in  soprannumero
riassorbibile con le vacanze ordinarie. 
    La disposizione di  legge  entra  in  tensione  con  gli  evocati
parametri  nella  parte  in  cui  non   appresta   un   congegno   di
riallineamento della decorrenza giuridica  della  qualifica  di  vice
sovrintendente  promosso  per  merito  straordinario  a  quella  piu'
favorevole riconosciuta al personale che ha  conseguito  la  medesima
qualifica all'esito della selezione o del concorso interni successivi
alla data del verificarsi dei fatti meritori. 
    4. - La questione di costituzionalita' che si va a  delineare  e'
innanzitutto rilevante nel presente giudizio. 
    5. - Al riguardo,  il  Collegio  deve  esaminare  taluni  profili
preliminari  che,  pur  non  sollevati  dalla  difesa  erariale   nel
giudizio,  potrebbero  essere  astrattamente  dedotti  nel   giudizio
incidentale dinanzi al giudice delle leggi, quali cause ostative alla
ricevibilita' o ammissibilita' del gravame. 
    6.  -  Viene  in  rilievo,  in  primo  luogo,   il   tema   della
tempestivita' dell'azione promossa dal sig. D. F. avverso il  preteso
silenzio dell'Amministrazione penitenziaria sulla sua diffida. 
    L'azione e' prospettata dalla parte ricorrente  come  domanda  di
accertamento  del  diritto  alla  retrodatazione   della   decorrenza
giuridica nella nuova qualifica,  indi  assoggettabile  all'ordinario
termine prescrizionale  vertendosi  in  tema  di  diritto  soggettivo
scaturente dal rapporto di impiego. 
    Orbene, il Collegio e' ben consapevole che  il  provvedimento  di
inquadramento nel ruolo organico del personale di diritto pubblico ex
art. 3, decreto legislativo n.  165/2001  si  atteggi  pleno  iure  a
provvedimento  autoritativo  espressione  di  potere  amministrativo,
ancorche' vincolato  o,  a  tutto  concedere,  tecnico-discrezionale,
senonche' nel caso di specie deve opinarsi che i  tratti  liberi  del
potere  siano  stati  tutti  esercitati  (si   e'   perfezionato   il
provvedimento di  promozione  alla  qualifica  superiore  per  merito
straordinario) e residui solo un margine vincolato che  attiene  alla
decorrenza degli effetti giuridico-economici della promozione stessa.
La consistenza della posizione giuridica  soggettiva  in  termini  di
diritto soggettivo, conoscibile dal giudice amministrativo in sede di
giurisdizione esclusiva, sarebbe corroborata  dalla  circostanza  che
tale decorrenza  discenderebbe  in  via  vincolata  dall'applicazione
recta via della disposizione sospettata di incostituzionalita' di cui
si chiede la reductio ad legitimitatem per  mezzo  di  una  pronuncia
additiva che operi l'agognato  riallineamento.  La  natura  vincolata
dell'agire amministrativo  invocato  dal  ricorrente,  unitamente  al
fatto che tale vincolatezza rilevi esclusivamente nell'interesse  del
dipendente conduce il Collegio ad affermare la configurabilita' di un
diritto  soggettivo  pieno  alla  retrodatazione.  Ne   discende   la
tempestivita' del gravame in forza dell'ampio termine  prescrizionale
cui e' assoggettata la relativa azione di accertamento e condanna. 
    6.1. - Alternativamente, quand'anche si propendesse per  la  tesi
piu' tradizionale che  ascrive  generaliter  natura  autoritativa  ai
provvedimenti di inquadramento nel ruolo  del  personale  di  diritto
pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 5 febbraio 1982,  n.  65),
si deve  far  rilevare  che  la  pretesa  azionata  e'  convertibile,
peraltro su espressa graduazione dello stesso  ricorrente,  in  actio
per silentium avverso l'inerzia  serbata  dall'amministrazione  sulla
diffida volta ad ottenere la retrodatazione  dell'inquadramento  agli
effetti  giuridici:  secondo  la   prospettazione   del   ricorrente,
l'obbligo  di  provvedere  dell'Amministrazione  penitenziaria   deve
ritenersi insorto all'indomani della pronuncia della ridetta sentenza
n. 224 della Corte costituzionale pubblicata in data 28 ottobre  2020
nella Gazzetta Ufficiale e del successivo inquadramento in ruolo  dei
vincitori  della  procedura  concorsuale  straordinaria   del   2017,
avvenuto con decreti dell'8-20 ottobre e  4  novembre  2021,  che  ha
determinato lo scavalcamento nel ruolo organico, concretamente lesivo
della posizione giuridica del ricorrente. 
    6.2. - Orbene, tenuto conto  che  la  diffida  a  provvedere  sul
riallineamento e' stata recapitata all'Amministrazione in data..., la
notifica del ricorso giurisdizionale avverso la surriferita  inerzia,
perfezionatasi il 4 novembre 2022, deve ritenersi comunque tempestiva
avuto riguardo al termine annuale per la  proponibilita'  dell'azione
avverso  il  silenzio  (art.  31  cod.  proc.  amm.,  computabile  ex
nominatione dierum) unitamente al termine  minimo  procedimentale  di
trenta giorni desumibile dalla disciplina generale  sul  procedimento
amministrativo (art. 2, legge n.  241  del  1990)  e  al  periodo  di
sospensione feriale. 
    6.3. - In buona sostanza, l'onere di agire in giudizio  non  puo'
dirsi insorto in capo al ricorrente nel momento  del  perfezionamento
del suo provvedimento di inquadramento in ruolo  (...),  virtualmente
legittimo e privo di profili di lesivita', bensi' nel momento in  cui
si  sono  perfezionati  i  decreti  di   nomina   -   e   conseguente
inquadramento in ruolo - dei vincitori del successivo concorso che lo
hanno  materialmente  scavalcato  nell'ordine  di   ruolo   facendolo
scivolare su una posizione  deteriore  con  riflessi  pregiudizievoli
sulla posizione gerarchica (v. art. 2, comma 2,  decreto  legislativo
n.  443/1992  «nell'ambito  dello  stesso  ruolo  la   gerarchia   e'
determinata   dalla   qualifica   e,    nella    stessa    qualifica,
dall'anzianita'»)  e  sulla  legittima  pretesa  di  progressione  di
carriera (tenuto conto che la promozione a  sovrintendente,  ad  es.,
avviene in virtu' di scrutinio per merito assoluto ex art. 20 decreto
legislativo cit. nel quale rileva primariamente l'ordine di  ruolo  a
norma dell'art.  39,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1970, n. 1077): solo in tal momento l'interesse ad agire  si
e',  dunque,  condensato  assumendo  quell'indefettibile   tasso   di
concretezza necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale. 
    E si badi bene, l'effetto distorsivo che  si  lamenta  in  questa
sede non e' l'irragionevolezza della retrodatazione in se' -  il  che
avrebbe  dovuto  condurre  ad  impugnare  in   via   principale   gli
inquadramenti  in  ruolo  dei  colleghi  del  ricorrente  e,  in  via
incidentale innanzi al giudice delle leggi, la  disposizione  di  cui
all'art. 16, comma  3,  decreto  legislativo  n.  443/1992  -  bensi'
l'assenza di un adeguato congegno normativo di riallineamento per  le
promozioni per merito straordinario. Indi, in questa sede si denuncia
l'incostituzionalita' della ben diversa disposizione di cui  all'art.
54, decreto legislativo cit. per i motivi che si illustreranno infra. 
    6.4. - Alla luce delle considerazioni svolte,  l'azione  proposta
dal sig. D. F. deve ritenersi comunque  tempestiva,  con  conseguente
ricevibilita' del ricorso. 
    7.  -  Si  profila,  dipoi,  la   questione   preliminare   della
concretezza e attualita' dell'interesse al ricorso la quale, pur  non
eccepita dalla difesa erariale, rileva decisivamente sotto il profilo
dell'ammissibilita' dell'azione. 
    7.1. - Non sfugge, difatti, al Collegio che  il  ricorrente,  pur
essendo posto in condizione  di  farlo,  come  confermato  da  quanto
discusso nel corso dell'udienza pubblica,  non  ha  partecipato  alla
procedura  concorsuale  straordinaria  indetta  con  P.D.G.  del   19
dicembre 2017, per la nomina a 2851 posti  nella  qualifica  iniziale
del ruolo di Sovrintendenti del Corpo di Polizia  penitenziaria,  con
decorrenza giuridica a far data dal 1° gennaio 2009. Appare di  tutta
evidenza che l'utile  partecipazione  alla  procedura  sarebbe  valsa
fruttuosamente l'agognata promozione alla medesima qualifica  con  la
contestata decorrenza giuridica piu' risalente (1°  gennaio  2009  in
luogo del 1° febbraio 2016) senza subire scavalcamenti  dai  colleghi
di pari qualifica. 
    7.2. - Senonche', preme al Collegio richiamare l'attenzione sulla
peculiarita' dell'istituto della promozione per  meriti  straordinari
in confronto alla progressione ordinaria per scrutinio comparativo  o
concorsuale, come nel caso del bando del 2017. Soccorre  al  riguardo
quanto gia' ricordato autorevolmente nella  precedente  pronuncia  n.
224/2020 della Corte con riferimento all'ordinamento della Polizia di
Stato, aderente anche al caso di specie: «la ratio ispiratrice  della
promozione per merito straordinario - che costituisce la  forma  piu'
elevata di  "ricompensa"  per  l'attivita'  svolta  -  e'  quella  di
consentire, a coloro i quali si siano distinti  per  l'eccezionalita'
delle  doti  mostrate  in  occasione  di  particolari  operazioni  di
servizio,  di  accedere  alla  qualifica  superiore  in   deroga   ai
meccanismi ordinari di progressione  in  carriera.  L'avanzamento  in
carriera  per  merito  straordinario  costituisce  un'eccezione  alla
regola  del  pubblico   concorso,   si'   da   doversi   interpretare
restrittivamente. Il Consiglio  di  Stato,  sia  in  sede  consultiva
(Consiglio di Stato, sezione prima, parere 24 giugno  1998,  n.  416)
che in sede  giurisdizionale  (Consiglio  di  Stato,  sezione  terza,
sentenza 18 giugno 2015, n. 3084), ha piu' volte sottolineato che  la
promozione del  personale  della  Polizia  di  Stato  alla  qualifica
superiore   per   merito   straordinario   implica    necessariamente
l'eccezionale rilevanza delle operazioni di servizio  compiute  sotto
il profilo dei risultati conseguiti,  nonche'  la  dimostrazione,  da
parte  degli  interessati,  del  possesso  di  risorse  personali   e
professionali fuori del comune e assolutamente  rimarchevoli,  mentre
sono  estranee  al  merito  straordinario  le  ipotesi  in   cui   il
dipendente, pur trovandosi in situazione di pericolo, compie atti che
non esiliano dai doveri d'istituto». 
    7.3. - In altre  parole,  l'accesso  alla  qualifica  per  merito
straordinario in luogo di  quello  per  le  canoniche  vie  ordinarie
conserva un quid pluris di  esemplarita'  e  meritevolezza  che  puo'
rivestire  indubitabilmente  rilievo  nelle  procedure  di  scrutinio
successive e,  piu'  in  generale,  dare  lustro  nello  sviluppo  di
carriera del dipendente: basti por  mente  alla  circostanza  che  lo
scrutinio  per  merito  comparativo  consiste  nel   giudizio   sulla
professionalita' complessiva dell'impiegato  emesso  sulla  base  dei
titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato  matricolare,
con  particolare  riferimento  ai  rapporti  informativi  e  relativi
giudizi complessivi (art. 44, decreto legislativo n. 443  del  1992);
orbene, la redazione del rapporto  informativo  tiene  conto  di  una
serie di parametri di giudizio per espressa previsione di  legge  tra
cui  la  «qualita'  dell'attivita'  svolta»  e  «altri  elementi   di
giudizio» rispetto ai quali ben puo' rilevare il  riconoscimento  del
merito straordinario. Di  tale  rilevanza  si  ha  peraltro  espressa
conferma avendo riguardo al Provvedimento del Capo  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria 8 marzo 2022  recante  indicazioni
sugli scrutini  per  merito  assoluto  e  comparativo  del  personale
appartenente  ai  ruoli  tecnici:  l'atto  generale  annovera  tra  i
riconoscimenti suscettibili di  dar  luogo  a  punteggio  proprio  la
promozione per merito straordinario (art. 12 - P.C.D. 8  marzo  2022)
attribuendole un punto su un massimale di tre. Pur  essendo  riferito
al solo personale  dei  neoistituiti  ruoli  tecnici,  e'  chiara  la
direzione evolutiva dell'ordinamento del personale del Corpo, anche a
mente dell'art. 44, comma 24,  decreto  legislativo  n.  95/2017  che
preannuncia   l'adeguamento,   con   provvedimento   del   capo   del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dei criteri relativi
agli scrutini per merito assoluto e  comparativo  del  personale  dei
ruoli diversi dalla carriera dei funzionari, approvati con P.D.G.  27
aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia n. 22 del  30  novembre  1996  (circostanza
confermata dalle  informative  sindacali  dell'Amministrazione,  cfr.
nota DAP prot. n. 68239 del 21 febbraio 2022). 
    7.4.  -  Completa,  infine,  il  piano  della   digressione   una
considerazione di  indole  genuinamente  sistematico-topografica:  il
blocco  delle  disposizioni  tese  a  regolare  le   fattispecie   di
promozione  per  meriti   straordinari   (articoli   51-54,   decreto
legislativo n. 443/1992) e' collocato nel Capo  II  dedicato  proprio
agli  scrutini  e  ai  rapporti  informativi.  Tale  sedes   materiae
incentrata  sul  tema  della  valutazione  del  rendimento  e   sulla
premialita' dei meriti di servizio avvalora emblematicamente il  quid
pluris  assiologico  ed  ordinamentale  della   figura   rimarcandone
l'alterita' rispetto alle modalita' di  alimentazione  ordinaria  dei
ruoli del personale,  disciplinate  nel  Titolo  I.  A  chiusura  del
cerchio valga, infine, porre la giusta  enfasi  sulla  portata  extra
ordinem della figura al punto da dare luogo ad una sovrannumerarieta'
de jure rispetto ai posti in dotazione organica, riassorbibile con le
vacanze ordinarie.  Siffatta  opzione  del  legislatore,  derogatoria
rispetto  all'ordinario   regime   vincolistico   sulle   consistenze
organiche e la gestione dei fabbisogni del personale,  fa  trasparire
l'indubbia valutazione di  favor  dell'ordinamento  nei  riguardi  di
siffatta modalita' di promozione. 
    7.5. -  Alla  luce  di  quanto  precede,  si  deve  affermare  la
sussistenza  di  un  interesse  differenziato   e   qualificato   del
ricorrente a  privilegiare  il  conseguimento  della  promozione  per
merito straordinario  in  luogo  della  canonica  via  ordinaria  per
selezione interna nella comprensibile (e tutelabile)  ottica  di  una
possibile spendita di tale titolo di servizio in sede di progressione
di carriera negli scrutini per merito comparativo. 
    7.6.  -  Non  deve,  dunque,  dubitarsi   della   originaria   (e
perdurante) sussistenza di un interesse diretto, concreto  e  attuale
del ricorrente  alla  proposizione  del  presente  gravame  che,  sul
presupposto del conseguimento della qualifica  superiore  per  merito
straordinario, mira a  neutralizzare  l'irragionevole  retrodatazione
operante in favore dei colleghi vincitori del concorso  straordinario
per titoli del 2017. Retrodatazione che come gia'  rilevato  sortisce
effetti pregiudizievoli immediati quanto  alla  posizione  gerarchica
del ricorrente a mente dell'art. 2, comma 2 del  decreto  legislativo
n.  443/1992  («nell'ambito  dello  stesso  ruolo  la  gerarchia   e'
determinata   dalla   qualifica   e,    nella    stessa    qualifica,
dall'anzianita'») e mediati in  occasioni  dei  futuri  scrutini  per
merito  assoluto  ove  rileva  primariamente  l'anzianita'  di  ruolo
(mentre negli scrutini per merito comparativo potra' essere utilmente
valutato anche il  merito  straordinario  di  servizio,  nei  termini
dianzi precisati). 
    8. - Le considerazioni che precedono intendono assolvere con ogni
consentita compiutezza allo scrutinio di rilevanza della questione di
costituzionalita', anche sub specie di ammissibilita' del giudizio  a
quo,  avendo  bene  a  mente   quel   costante   orientamento   della
giurisprudenza costituzionale che  propugna  un  controllo  meramente
esterno della Corte sulla motivazione del giudice  a  quo  in  ordine
alla rilevanza della  questione  attenendosi  ad  un  vaglio  di  non
implausibilita' (ex plurimis, 25 luglio 2022, n. 192; 5 maggio  2022,
n. 109; 30 luglio 2021, n. 183; 20 ottobre 2020, n. 218). Orbene,  il
Collegio ritiene di aver comprovato in modo non implausibile  che  il
gravame che ha occasionato il promovimento della  presente  questione
si  profili  ricevibile  -  sia  se  configurato   come   azione   di
accertamento sia come actio per silentium - oltre che ammissibile per
sussistenza di  un  interesse  concreto  ad  anelare  alla  qualifica
superiore per il tramite della promozione per merito straordinario  e
non gia' di semplice accesso concorsuale interno. 
    9. - La questione e' vieppiu'  rilevante  nel  presente  giudizio
avendo riguardo al fatto che non e'  esperibile  con  successo  alcun
tentativo  di  ermeneusi  costituzionalmente  orientata  o  conforme:
l'art. 54, decreto legislativo n. 443 del 1992  di  cui  si  sospetta
l'illegittimita'  costituzionale  e'  difatti  di  piana  e   diretta
applicazione alla specifica fattispecie delle promozioni  per  merito
straordinario nella Polizia penitenziaria  e  non  desta  particolari
dubbi esegetici essendo di limpida formulazione nella  parte  in  cui
dispone che le promozioni per merito  straordinario  decorrono  dalla
data  del  verificarsi  del  fatto  e  vengono  conferite  anche   in
soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. 
    10. - Ne', come condivisibilmente opinato dalla difesa  erariale,
puo' trovare applicazione in certo senso «analogica» il decisum della
Corte con cui e'  stata  manipolata  in  via  additiva  la  parallela
disposizione dettata nell'ordinamento della Polizia di Stato - l'art.
75, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335.  Malgrado  l'identita'  di  contenuto  normativo
delle due disposizioni - l'una recata dall'ordinamento del  personale
della Polizia di Stato, l'altra da quello  del  Corpo  della  Polizia
penitenziaria, entrambe  disponendo  che  la  promozione  per  meriti
straordinari decorra dal verificarsi dei fatti - la  circostanza  che
la prima sia stata attinta da falcidia costituzionale con la sentenza
n. 224/2020 non implica che il correlato significato normativo  debba
ritenersi non piu' esistente, e quindi non piu' applicabile,  pur  se
veicolato da una  disposizione  differente  da  quella  sottoposta  a
scrutinio, sull'erroneo assunto che sarebbero oggetto  del  controllo
di legittimita'  costituzionale  le  norme,  e  non  le  disposizioni
normative. Mutatis mutandis, in linea con la costante  giurisprudenza
costituzionale (tra cui, recentemente Corte cost. 22  dicembre  2022,
n.  264)  deve  affermarsi  che  il  contenuto  normativo   di'   una
disposizione,  allorche'  quest'ultima  non  sia  stata   formalmente
rimossa  dall'ordinamento,  e'   vigente   e   applicabile   (e,   di
conseguenza, ove ne ricorrano le condizioni, sottoponibile a verifica
di legittimita' costituzionale), pur se, in precedenza, un  contenuto
normativo identico, ma promanante  o  ricavabile  da  una  differente
disposizione,   sia   stato   gia'   dichiarato    costituzionalmente
illegittimo. 
    10.1. - La Corte costituzionale ha gia' avuto modo di rilevare al
riguardo   che   «le   sentenze   che   dichiarano   l'illegittimita'
costituzionale di una o piu' norme non si estendono a quelle che  non
siano in esse esplicitamente menzionate, il  che  per  argumentum  si
desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che prevede  la
possibilita'   di   estendere   la   pronuncia   di    illegittimita'
costituzionale a  norme  non  espressamente  impugnate.  Da  cio'  la
conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale
potere rispetto a norme analoghe o connesse [...], le norme  che  non
siano formalmente  comprese  nella  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  debbono  considerarsi   ancora   vigenti,   ancorche'
rispetto   ad   esse   siano   ravvisabili   gli   stessi   vizi   di
incostituzionalita'» (13 novembre 1992, n.  436;  in  senso  analogo,
piu' di recente, Corte cost., 6 marzo 2020, n. 40).Tale  conclusione,
del resto, trova puntuale conferma nella nota affermazione  contenuta
nella sentenza Corte cost., 21 marzo 1996, n. 84, secondo la quale la
Corte   costituzionale   «giudica   su   norme,   ma   pronuncia   su
disposizioni»,  e  queste  ultime  sono  altresi'  «il   tramite   di
ritrasferimento nell'ordinamento» delle valutazioni operate  in  sede
di controllo di costituzionalita'; e discende che,  se  su  una  data
disposizione la Corte costituzionale non si pronuncia,  non  solo  la
disposizione, ma anche la norma da essa espressa o da essa ricavabile
continuera' a vivere nell'ordinamento, potendo peraltro  quest'ultima
divenire oggetto, per il tramite della  relativa  disposizione  d'una
diversa questione  di  legittimita'  costituzionale;  in  definitiva,
dunque, la  rimozione  dall'ordinamento  d'una  disposizione,  e  del
correlato  contenuto  normativa,   si   verifica   solo   quando   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale  ricada  espressamente
su detta disposizione, ritrasferendo su  di  essa  gli  esiti  e  gli
effetti dello scrutinio sulla relativa  norma  condotto  dalla  Corte
costituzionale (cfr. Corte cost. 22 dicembre 2022, n. 264). 
    10.2. - Tale e' l'operazione di cui ritiene di farsi promotore il
Collegio nella vertenza de qua. L'assoluta identita'  del  meccanismo
di  retrodatazione  dei  Vice  Sovrintendenti  nominati  per   canale
concorsuale negli ordinamenti della Polizia di Stato e della  Polizia
penitenziaria, l'uno  gia'  censurato  dalla  Corte,  l'altro  ancora
vigente,  esige  il  promovimento  di  una  autonoma   questione   di
legittimita' costituzionale che conduca,  ove  ritenuta  fondata  dal
giudice  delle  leggi  per  le  medesime  rationes  decidendi   della
pronuncia n. 224/2020, alla rimozione della disposizione - l'art. 54,
comma 1, decreto legislativo n.  443  del  1992  -  e  del  correlato
contenuto normativo. 
    11. - Tanto considerato, la rilevanza della questione  si  impone
con  tutta  evidenza   senza   possibilita'   alcuna   di   soluzioni
costituzionalmente  conformi  che  possano  scongiurare  il  presente
incidente di costituzionalita'. 
    12.  -  Con  riguardo  al   presupposto   della   non   manifesta
infondatezza  della  questione  si  devono   svolgere   le   seguenti
considerazioni, contestualizzando dapprima la fattispecie  nella  sua
cornice normativa di riferimento. 
    13. - L'art. 2 del decreto legislativo n. 443 del 1992  determina
la gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di
Polizia penitenziaria distinguendo fra  personale  appartenente  alla
carriera dei funzionari,  ispettori,  sovrintendenti,  assistenti  ed
agenti. All'interno del medesimo ruolo la gerarchia e'  a  sua  volta
determinata   dalla   qualifica    e,    nella    stessa    qualifica
dall'anzianita'; quest'ultima determinata, ai sensi del comma  3  del
medesimo articolo, «dalla data del decreto di nomina o di promozione;
a parita' di tale data, da quella del  decreto  di  promozione  o  di
nomina  alla  qualifica  precedente  e,  a  parita'  delle   predette
condizioni, dall'eta', salvi, in  ogni  caso,  i  diritti  risultanti
dalle  classificazioni  ottenute  negli  esami  di  concorso,   negli
scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito». 
    14.  -  Per  quanto  qui  ci  occupa,  il  ruolo   superiore   di
sovrintendente, nella qualifica iniziale di vice sovrintendente, puo'
essere  ottenuto  tramite  meccanismi  di  progressione  interna   in
carriera di carattere ordinario o straordinario. 
    14.1. - Nel primo caso, la qualifica  puo'  essere  ottenuta,  ai
sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 443 del 1992, all'esito
di una selezione effettuata  con  scrutinio  per  merito  comparativo
riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo  che  ricoprono,
alla predetta data, una posizione in ruolo  non  inferiore  a  quella
compresa entro il  doppio  dei  posti  individuati;  nel  limite  del
restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun
anno,  mediante  concorso  per  titoli   ed   esami   con   modalita'
semplificate, da  espletare  anche  mediante  procedure  telematiche,
riservato  al  personale  appartenente  al  ruolo  degli  agenti   ed
assistenti. 
    14.2. - Nella seconda ipotesi, la medesima promozione puo' essere
conferita, ex art. 51, decreto legislativo n. 443 del 1992, anche per
merito   straordinario,   dunque,   attraverso   un   differente    e
straordinario canale di accesso alle progressioni  di  carriera,  che
appartiene  al  genus  delle  «ricompense»  per  l'attivita'  svolta,
consentendo a coloro i quali,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,
abbiano dato prova di eccezionale capacita', o  abbiano  corso  grave
pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita'  pubblica,
di accedere alle funzioni della qualifica superiore. 
    15. - Come gia'  sunteggiato  in  esordio,  il  regime  normativo
antecedente alle modifiche apportate all'art. 16  cit.  dall'art.  3,
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificato dall'art.
3, decreto legislativo  28  febbraio  2001,  n.  76  non  contemplava
sostanziali differenze in punto di decorrenza giuridica  tra  le  due
procedure, ordinaria e per meriti straordinari, per il  conseguimento
delle promozioni da parte del personale della Polizia  penitenziaria.
Successivamente,  per  effetto  delle   sopracitate   modifiche,   il
legislatore ha introdotto una divaricazione  della  decorrenza  degli
effetti giuridici introducendo la  retrodatazione  unicamente  per  i
vincitori del concorso interno, con apposito intervento  novellistico
al comma 3, dell'art. 16, del decreto legislativo n.  443  del  1992,
per cui «la nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del
direttore generale del  personale  e  delle  risorse  con  decorrenza
giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello  nel  quale
si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica  dal  giorno
successivo alla data di conclusione del corso di cui al  comma  2.  I
vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1,  lettera  a),
precedono nel ruolo  quelli  nominati  in  attuazione  del  comma  1,
lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio». 
    15.1. - Per converso, il conseguimento della  medesima  qualifica
attraverso la promozione per merito straordinario e' rimasta ancorata
all'originaria previsione di cui all'art. 54, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 443 del 1992, secondo cui tali  promozioni  «decorrono
dalla data del verificarsi del fatto e  vengono  conferite  anche  in
soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie». 
    16. - Riassemblando i tasselli appena  esaminati  si  compone  un
mosaico regolatorio che ricalca in perfetta  aderenza  la  disciplina
del Personale della Polizia di Stato di cui  all'art.  24-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  335  del  1982  anch'esso
modificato nel 2001 (ad opera dell'art. 2-bis del decreto legislativo
n. 53/2001) e  dell'art.  75,  comma  1,  primo  comma,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, oggetto della ormai  ben
nota declaratoria di illegittimita' costituzionale con  la  pronuncia
del 27 ottobre 2020, n. 224. Segnatamente, la  sentenza  ha  ritenuto
contrastante  con  i  principi  di  uguaglianza  e  di  imparzialita'
dell'amministrazione  (articoli  3  e  97  della   Costituzione)   la
retrodatazione giuridica nella qualifica operante  per  i  soli  vice
sovrintendenti promossi  in  seguito  alle  procedure  concorsuali  e
selettive interne al 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello  nel
quale si sono verificate le vacanze, a fronte della rilevanza per  la
progressione straordinaria della data di verificazione del fatto  che
ha dato luogo alla «ricompensa» di merito straordinario, nella misura
in cui il suddetto meccanismo determinava all'interno di  una  stessa
qualifica una discriminazione fondata sulle differenti  modalita'  di
accesso alla stessa. 
    17. - Ad avviso del Collegio, anche la disciplina in esame sconta
i  medesimi   profili   di   insanabile   contrasto   coi   parametri
assiologico-strutturali condensati nell'art.  3  della  Costituzione,
nella parte in cui prevede irragionevolmente lo  scavalcamento  della
decorrenza giuridica nella qualifica di vice sovrintendente  promosso
per merito straordinario in favore del personale che ha conseguito la
medesima  qualifica  all'esito  della  parallela  procedura   tramite
selezione o concorso, indetta tuttavia successivamente al momento del
verificarsi  dei  fatti  «meritori»,  concretizzando  in  tal   guisa
un'illegittima disparita' di  trattamento  tra  sottogruppi  di  vice
sovrintendenti della Polizia penitenziaria in ragione della modalita'
di accesso. 
    17.1.  -  Entrambe  le  procedure  di  accesso   alla   qualifica
consistono, infatti, in due processi paralleli che  convergono  nella
medesima nomina a vice sovrintendente ad esito  della  selezione  del
personale meritevole di progressione che, come sopra descritto,  puo'
avvenire per via ordinaria, attraverso l'espletamento di un concorso,
oppure per  via  straordinaria,  attraverso  la  facolta'  ampiamente
discrezionale concessa alla P.A. di selezionare i piu' meritevoli con
il conferimento della promozione per meriti  straordinari,  anche  in
sovrannumero. 
    L'espletamento delle parallele procedure  conduce,  pertanto,  al
conseguimento  della  medesima  qualifica  per  tutti  i  promossi  e
all'espletamento delle medesime funzioni, ragion per cui, considerato
altresi' il  pregresso  ed  omogeneo  regime  normativo  operante  in
materia, nonche' l'equivalenza della decorrenza economica per tutti i
vice   sovrintendenti,   non   si   rinviene    alcuna    ragionevole
giustificazione a che la diversita' di canale di accesso  conduca  ad
una retrodatazione della decorrenza giuridica di una specifica platea
di promossi con correlativo scavalcamento di quelli promossi ad altro
titolo in un tempo anteriore. 
    17.2.  -  Relativamente  al  profilo  dell'irragionevolezza,   va
ricordato che la Corte costituzionale ha desunto  dall'art.  3  della
Costituzione «un canone di razionalita' della legge svincolato da una
normativa  di  raffronto,  essendo  sufficiente   un   sindacato   di
conformita'   a   criteri   di   coerenza   logica,   teleologica   e
storico-cronologica (sentenza  n.  87  del  2012).  Il  principio  di
ragionevolezza "e' dunque leso quando si accerti l'esistenza  di  una
irrazionalita'   intra   legem,   intesa   come   'contraddittorieta'
intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore  e
la disposizione espressa dalla norma censurata' (sentenza n. 416  del
2000). [In questi casi] il giudizio di ragionevolezza  [consiste]  in
un 'apprezzamento di  conformita'  tra  la  regola  introdotta  e  la
'causa' normativa che la deve assistere' (sentenze n. 89 del  1996  e
n. 245 del 2007)" (sentenza n. 86 del 2017)»  (Corte  costituzionale,
11 gennaio 2019, n. 6). 
    17.3. - In sintonia con le affermazioni  della  Corte,  non  v'e'
dubbio, con riguardo al caso di specie, che il  mancato  allineamento
della decorrenza giuridica tra la qualifica  di  vice  sovrintendente
promosso  per  merito  straordinario   e   quella   piu'   favorevole
riconosciuta al  personale  promosso  per  concorso  interno  risulti
contraddittorio proprio  sotto  il  profilo  della  coerenza  logica,
teleologica e sistematico-ordinamentale: 
      a) sul crinale della logica classica, retta  dai  principi  del
terzo  escluso  e  di  non  contraddizione,  si  deve  osservare  che
l'artificio congegnato  dal  legislatore  sovverte  un  principio  di
portata    generale    dell'ordinamento    di    chiara     pregnanza
empirico-fenomenica, compendiato nel brocardo prior in tempore potior
in iure. Di norma, la priorita'  cronologica  di  un  dato  fenomeno,
rilevante per l'ordinamento, si riflette anche nella sua  preminenza,
agli effetti giuridici, rispetto ad eventi della medesima indole  che
accadono in momenti successivi: nel caso di specie, l'ordine di ruolo
costituisce, in tesi, l'istantanea  della  sequenza  logico-temporale
delle fattispecie perfezionative  di  progressione  di  carriera  dei
dipendenti  ivi  inquadrati.  Nel   caso   di   specie,   i   momenti
perfezionativi   corrispondono,   rispettivamente,   al   tempo    di
verificazione dei fatti meritori, per la promozione extra ordinem,  e
al proficuo completamento  del  corso  formativo  per  la  promozione
concorsuale.  Senonche',  in  frontale  contraddizione   con   questa
evidenza empirica - ossia, la priorita' logico-temporale della  prima
fattispecie, verificatasi il 4 febbraio 2016, rispetto  all'indizione
stessa  del  bando  concorsuale,  datato  19  dicembre  2017   -   la
disposizione di cui si denuncia l'incostituzionalita'  introduce  una
fictio iuris che ribalta illogicamente  -  e  senza  apparente  ratio
giustificativa  se  non  quella  di   premiare   e   incentivare   la
progressione ordinaria - la successione naturale  dei  due  fenomeni,
prima ancora delle due fattispecie giuridiche, col ridetto meccanismo
di retrodatazione degli effetti giuridici; 
      b)   Sul   versante   teleologico,   la   previsione    risulta
finalisticamente   incoerente   con   la   ratio   premiale   sottesa
all'istituto della promozione per meriti straordinari determinando il
paradosso dello «scavalcamento» nei confronti di chi abbia conseguito
la  medesima  qualifica  in   un   momento   anteriore   per   merito
straordinario  da  parte  di  chi  l'abbia  ottenuta  successivamente
attraverso l'espletamento del concorso,  potendo  questi  beneficiare
della retrodatazione  ai  fini  giuridici  al  1°  gennaio  dell'anno
successivo a quello in  cui  e'  stata  accertata  la  corrispondente
carenza  di  organico,  con  lampanti  ricadute  penalizzanti   nella
posizione gerarchica (giacche' «nell'ambito  dello  stesso  ruolo  la
gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella  stessa  qualifica,
dall'anzianita'» ex art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 443/1992)
e nella progressione  successiva  di  carriera  (nella  quale  rileva
primariamente, specie negli scrutini per merito assoluto, l'ordine di
ruolo a norma dell'art. 39, decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077); 
      c) Sul piano ordinamentale-sistematico,  l'invocato  intervento
correttivo della Corte si rende vieppiu'  necessario  alla  luce  del
principio di  tendenziale  equiordinazione  degli  ordinamenti  delle
Forze di polizia sancito dalla legge delega Madia (art. 8,  comma  1,
lettera a), legge  n.  124  del  2015  laddove  fissa  come  criterio
direttivo  la  «revisione  della  disciplina  in  materia  di   [...]
progressione  in  carriera,  tenendo  conto  del   merito   e   delle
professionalita', nell'ottica della  semplificazione  delle  relative
procedure  [...]  assicurando  il  mantenimento   della   sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze  di  polizia  [...],  fermi
restando le peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale  di
ciascuna Forza  di  polizia»):  difatti,  la  recente  rimozione  ope
iudicis, in virtu' della sentenza  n.  224/2020,  dell'ingiustificato
effetto distorsivo tra le due  parallele  procedure  di  progressione
all'interno dell'ordinamento del Corpo della Polizia di Stato,  mette
ancor piu' in risalto l'effetto stridente del permanere  di  siffatto
meccanismo  nell'ordinamento   della   Polizia   penitenziaria,   non
ravvisandosi alcuna ratio giustificativa che ne avvalori la natura di
«peculiarita'  ordinamentale».  La   distonia   sistematica   acuisce
ulteriormente  l'irrazionalita'  e   l'ingiustizia   intrinseca   del
meccanismo che riposa  su  un  duplice  moto  discriminatorio:  verso
l'interno,  in  quanto  in  seno  al  medesimo  ordinamento  i   vice
sovrintendenti promossi detengono una posizione prevalente o  poziore
rispetto ad altri in ragione della sola modalita' d'accesso, e  verso
l'esterno, nel raffronto con l'ordinamento della Polizia di Stato nel
quale il giudice  delle  leggi  ha  virtuosamente  rimosso  l'effetto
distorsivo. 
    18. - In sintonia con la ratio decidendi della ridetta  pronuncia
n.  224/2020,  il  Collegio  ravvisa  altresi'  profili  di  tensione
dell'art. 54, comma 1, decreto legislativo n. 443 del 1992 con l'art.
97 della Costituzione, sotto il duplice versante dell'osservanza  del
canone di imparzialita' e di buon andamento. 
    18.1.  -  Quanto  al  primo,  il  mantenimento,  a  fronte  della
pregressa omogenea disciplina, di una divaricazione nella  decorrenza
degli effetti  giuridici  tre  le  due  ipotesi  di  promozione  alla
medesima  qualifica  superiore,  determina,   con   tutta   evidenza,
un'irragionevole    disparita'    di     trattamento     da     parte
dell'Amministrazione in violazione del principio di imparzialita' che
deve connotare i pubblici uffici. 
    18.2. - Con riguardo al secondo,  la  mancata  previsione  di  un
allineamento della  decorrenza  giuridica  della  qualifica  di  vice
sovrintendente  promosso  per  merito  straordinario  a  quella  piu'
favorevole  riconosciuta  al  personale  che  ha  conseguito  in  via
ordinaria la medesima qualifica si scontra con  la  ratio  «premiale»
sottesa  all'istituto  della  promozione  per   meriti   straordinari
svuotandola  di  significato,  in   virtu'   della   differenziazione
penalizzante  cui  e'  sottoposto  colui  che  abbia  conseguito   la
qualifica in un momento anteriore per merito straordinario rispetto a
chi l'abbia ottenuta successivamente  attraverso  l'espletamento  del
concorso: cio' ridonda, a parere del Collegio,  in  una  vulnerazione
del buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  primariamente
interessata a sollecitare comportamenti virtuosi da parte dei  propri
dipendenti, tenuti generaliter al disimpegno delle  proprie  funzioni
con disciplina e onore  (art.  54  della  Costituzione).  L'incentivo
all'osservanza di condotte non solo  specchiate,  ma  particolarmente
meritorie per il loro valore deontologico,  etico  e  financo  civile
dona lustro sia al singolo dipendente sia all'intera Istituzione  che
vede rinsaldare il rapporto di fiducia e credibilita' presso tutti  i
consociati: l'esemplarita' di tali  condotte  giova,  in  definitiva,
alla percezione pubblica del buon andamento dell'amministrazione, con
effetto rinvigorente  sul  senso  di  commitment  dei  cittadini  dei
confronti della cosa  pubblica.  Ne  riviene  che  nuoce  ancor  piu'
gravemente all'effettivita' dell'istituto della promozione per merito
straordinario il cortocircuito sistematico che, per un verso consacra
l'istituto  per  tabulas  e,  per  l'altro,  ne  svuota  la   portata
sostanziale per effetto di un malinteso meccanismo  di  scavalcamento
dei promossi per vie ordinarie: il chiaro disincentivo che ne riviene
all'atto pratico rende meno appetibile se non  financo  illusoria  la
premialita' correlata in tesi dal legislatore alla  realizzazione  di
«straordinari  servizi  all'Amministrazione  penitenziaria»,   ovvero
all'esposizione a «grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e
l'incolumita' pubblica». 
    19. - Ad avviso del Collegio, la prospettazione  dei  profili  di
incostituzionalita'   puo'   arricchirsi   ove   si   sottoponga   la
disposizione    ad    attenta    disamina     dall'angolo     visuale
internazionalistico ed unionale della sua conformita'  rispetto  agli
obblighi discendenti dagli  strumenti  convenzionali  in  materia  di
tutela internazionale del lavoro. 
    19.1. - Orbene, a stretto rigore non  puo'  trovare  applicazione
nel caso di specie il corpus unionale  inteso  a  dettare  un  quadro
generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro - ossia la direttiva 2000/78/CE che  affonda  le
proprie radici, in termini assiologici, nell'art. 21 della Carta  dei
diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  sul  principio  di   non
discriminazione: l'atto di diritto derivato  mira  dichiaratamente  a
contrastare  ogni  discriminazione  fondata  sulla  religione  o   le
convinzioni personali, gli handicap, l'eta' o le  tendenze  sessuali,
mentre nella fattispecie in esame  la  discriminazione  attiene  alle
condizioni di promozione alla qualifica superiore  sulla  base  delle
modalita' di accesso alla qualifica stessa. 
    19.2. - Cionondimeno, allargando il campo di indagine al  diritto
internazionale «classico», il nostro ordinamento si e'  vincolato  in
subiecta  materia  a   conformarsi   ad   uno   specifico   strumento
convenzionale    negoziato    nella    cornice    dell'Organizzazione
internazionale  del  lavoro   -   la   Convenzione   n.   111   sulla
discriminazione in materia di impiego e nelle  professioni,  adottata
il 28 giugno 1958 e ratificata dalla Repubblica  Italiana  in  virtu'
della legge 6 febbraio 1963, n.  405  -  che  offre  una  nozione  di
discriminazione piu' ampia e potenzialmente atipica, comprensiva  non
solo di «ogni distinzione,  esclusione  o  preferenza  fondata  sulla
razza, il colore, il sesso, la  religione,  l'opinione  politica,  la
discendenza nazionale o l'origine sociale,  che  ha  per  effetto  di
negare o di alterare l'uguaglianza di possibilita' o  di  trattamento
in materia di impiego o di professione» (art.  1,  comma  1,  lettera
a)), ma anche di «ogni altra distinzione, esclusione o preferenza che
abbia  per  effetto  di  negare  o  di  alterare   l'uguaglianza   di
possibilita' o di trattamento in materia di impiego o di  professione
che potra' essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le
organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,
se ne esistono, ed altri organismi appropriati»  (art.  1,  comma  1,
lettera b)). 
    19.3. - Nel caso di specie, l'uguaglianza di  possibilita'  e  di
trattamento del vice sovrintendente di Polizia penitenziaria promosso
per merito straordinario, sub  specie  di  posizione  gerarchica  nel
ruolo e di chance tutelabili di progressione ulteriore  di  carriera,
risulta  quantomeno  alterata  per  via  del  ridetto  meccanismo  di
retrodatazione dei colleghi promossi per concorso, retrodatazione che
non  trova   peraltro   alcuna   scriminante   giustificativa   nella
«qualificazione che si richiede per un impiego» (cfr. art. 1, comma 2
Convenzione  111).  Attenendosi  alla  littera  legis   della   norma
pattizia,  deve  soggiungersi   che   le   spie   rivelatrici   della
discriminatorieta'  di   tale   meccanismo   sono   state   indagate,
riconosciute e  precisate  da  diversi  organi  dello  Stato-persona,
dapprima dallo Stato-legislatore che, con  riferimento  al  parallelo
meccanismo  operante  nell'ordinamento  della  Polizia  di  Stato  ha
dettato, nell'art. 3, comma 1, lettera g),  numero  1),  del  decreto
legislativo n. 172 del 2019, la  regola  del  comma  2-bis  dell'art.
24-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335  del
1982,  che  consente  ai  vice  sovrintendenti  promossi  per  merito
straordinario di accedere, al fine di beneficiare di  una  decorrenza
giuridica piu' favorevole, ai concorsi e alle selezioni previste  per
la  medesima  qualifica  gia'  posseduta.  In  un  secondo   momento,
l'arbitrarieta' della  discriminazione  e'  stata  censurata  apertis
verbis dallo Stato-giurisdizione, nella  suprema  veste  del  giudice
delle leggi, che ha operato con  la  nota  sentenza  n.  224/2020  un
intervento manipolativo di segno additivo volto a riallineare in modo
equo e ragionevole le decorrenze  delle  due  distinte  modalita'  di
promozione. 
    19.4. - Considerato che l'impegno assunto dallo Stato  a  livello
convenzionale consta  dell'obbligo  di  «formulare  e  applicare  una
politica nazionale tendente a  promuovere,  con  metodi  adatti  alle
circostanze e agli usi nazionali, l'uguaglianza di possibilita' e  di
trattamento in materia di  impiego  e  di  professione,  al  fine  di
eliminare  qualsiasi  discriminazione  in  questa  materia»  (art.  2
Convenzione ILO n. 111) e «abrogare ogni disposizione  legislativa  e
modificare ogni disposizione  o  prassi  amministrativa  contraria  a
detta politica» (art. 3 Conv. ILO cit.), ad avviso di questo Collegio
la permanenza del meccanismo di retrodatazione  nell'ordinamento  del
personale della Polizia penitenziaria costituisce un chiaro vulnus  a
tale professata  eguaglianza  di  trattamento  e  possibilita'  nelle
condizioni di impiego,  ponendosi  pertanto  in  tensione  anche  con
l'art.  117,  comma  1  della  Costituzione  rispetto  al  quale   le
richiamate disposizioni pattizie rilevano quali parametri  interposti
integrativi degli obblighi internazionali cui e' tenuto a conformarsi
il legislatore nazionale. 
    20. - In esito alla disamina svolta, ai fini  della  reductio  ad
legitimitatem della disposizione impugnata, il  Collegio  ravvisa  la
percorribilita'  del  medesimo  approdo  manipolativo  esperito   dal
giudice delle leggi nella fattispecie decisa con la ridetta pronuncia
224/2020: la distonia del quadro disciplinare potra', infatti, essere
ricomposta mediante una  decisione  di  segno  additivo  che  preveda
l'allineamento della decorrenza giuridica  della  qualifica  di  vice
sovrintendente del Corpo della  Polizia  penitenziaria  promosso  per
merito  straordinario  a  quella  piu'  favorevole  riconosciuta   al
personale che ha conseguito la  medesima  qualifica  all'esito  della
selezione o del concorso successivi alla  data  del  verificarsi  dei
fatti meritori. 
    21. - Conclusivamente, si ritiene, per le su esposte ragioni,  di
sollevare la questione di costituzionalita' dell'art. 54, comma 1 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  per  violazione  degli
articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' dell'art.  117,  comma  1
della Costituzione in relazione agli articoli 1, 2  e  3  Convenzione
ILO n. 111 nella  parte  in  cui  non  prevede  l'allineamento  della
decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente del Corpo
della Polizia  penitenziaria  promosso  per  merito  straordinario  a
quella piu' favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la
medesima  qualifica  all'esito  della  selezione   o   del   concorso
successivi alla data del verificarsi dei fatti meritori. 
    Si sospende conseguentemente la decisione nel  presente  giudizio
in attesa della pronunzia della Corte costituzionale.