TRIBUNALE DI NAPOLI 
                          X Sezione civile 
 
    Il  Tribunale,  in  composizione  monocratica,  in  persona   del
giudice, dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente ordinanza,
nella causa civile iscritta al numero di ruolo riportato in epigrafe,
promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in  data  2
luglio 2021; 
    Da Ceca S.r.l., partita IVA n. 05091870633, in persona del legale
rappresentante  pro  tempore,  sig.  Giuseppe  Conte,   elettivamente
domiciliata in Napoli, via Posillipo n. 349,  presso  lo  studio  del
avv. Giancarlo Sorrentino, rappresentata e difesa dall'avv.  Demetrio
Fenucciu in  virtu'  di  procura  in  calce  all'atto  di  citazione,
attrice; 
    Contro Regione Campania, cod. fiscale n. 80011990639, in  persona
del Presidente pro  tempore  della  giunta  regionale,  elettivamente
domiciliata in Napoli, via S. Lucia n.  81,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Paola Parente in virtu' di procura generale  alle  liti  in
atti, convenuta; 
 
                               Osserva 
 
    1. La Ceca S.r.l. ha agito  della  Regione  Campania  per  sentir
accogliere le  seguenti  conclusioni:  «Voglia  il  Tribunale  adito,
accertata l'illegittimita' delle note prott. 73082  del  10  febbraio
2021  e  192999  del  12  aprile   2021,   per   l'effetto,   previa,
all'occorrenza,  rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
secondo quanto innanzi argomentato: - dichiarare che nulla e'  dovuto
a titolo di contributi estrattivi da Ceca  S.r.l.;  -  condannare  la
regione a restituire le somme  corrisposte  dalla  societa'  attrice,
pari ad euro 57.613,57 oltre rivalutazione ed interessi  sulla  sorte
rivalutata; - in ogni caso, ridurre nei limiti dell'equo e del giusto
l'avversa pretesa, anche accertando e dichiarando  il  diritto  della
societa' attrice all'applicazione della premialita' ex  art.  88  NTA
PRAE, con riduzione del contributo ambientale nella  misura  del  30%
per l'avvenuto rispetto del programma di coltivazione, delle norme di
sicurezza, della tutela dell'ambiente e dei lavoratori». 
    A fondamento delle suddette richieste, premesso di esercitare  da
decenni  l'attivita'  estrattiva  nel  sito  ubicato   in   localita'
«Fellino», nel Comune di Roccarainola (NA), l'attrice ha dedotto che:
- con note prot. n. 73082 del 10 febbraio 2021 e  n.  192999  del  12
aprile 2021, la  Regione  Campania  l'aveva  diffidata  a  presentare
documentazione contabile  attestante  il  versamento  dei  contributi
dovuti, per l'attivita' estrattiva eseguita negli anni 2016-2020,  al
Comune di Roccarainola, ai sensi dell'art. 18 della  legge  regionale
n. 54/1985, nonche' alla regione medesima, ex articoli 17 della legge
regionale n. 15/2005 e 19 della legge regionale n. 1/2008, paventando
in mancanza la decadenza dall'autorizzazione allo sfruttamento  della
cava; - con nota del 22 aprile 2021 aveva dato  prova  del  pagamento
dei contributi  estrattivi  ex  art.  18  della  legge  regionale  n.
54/1985, ma nel contempo aveva  contestato  la  pretesa  afferente  i
contributi imposti dalle leggi n. 15/2005 e n. 1/2008, evidenziandone
l'illegittimita' per varie ragioni; - per non incorrere in  sanzioni,
aveva versato, con riserva di ripetizione, un primo acconto  del  20%
(pari  ad  euro  57.613,57)  sui  predetti  contributi,   annunciando
l'intenzione di contestare l'avversa pretesa  nelle  competenti  sedi
giudiziarie; - in ogni caso, aveva diritto  alla  riduzione  del  30%
delle somme richieste  ex  art.  88  NTA  PRAE,  stante  la  regolare
conduzione dell'attivita'; - i contributi dovuti in base all'art.  17
della legge n. 15/2005 non erano dovuti oltre il triennio, in  quanto
la norma era inserita nella legge  finanziaria  regionale,  che,  per
espresso disposto dell'art. 1, aveva un'efficacia triennale; - non  a
caso l'aeroporto di Pontecagnano era stato avviato alla scadenza  del
triennio, ossia nel 2008; - la regione non aveva dato prova  di  aver
costituito un fondo per la eco-sostenibilita', ne' di aver  destinato
somme di  denaro  al  completamento  e  all'avvio  dell'aeroporto  di
Pontecagnano; -  le  due  leggi  che  avevano  imposto  i  contributi
contestati erano costituzionalmente illegittime per violazione  degli
articoli 3, 117, comma 1, 41, 117, comma 1 e comma 2, lettera  e)  ed
s), ed erano in contrasto con il diritto  comunitario  (articoli  26,
28-37 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). 
    La regione si e' costituita, replicando che:  -  le  due  diffide
impugnate erano atti endoprocedimentali, come tali privi  di  effetti
lesivi della sfera giuridica della controparte, che quindi non  aveva
interesse ad agire in giudizio; - la domanda  avente  ad  oggetto  il
riconoscimento della premialita' prevista dall'art. 88 PRAE rientrava
nella   giurisdizione   del   giudice   amministrativo,   in   quanto
l'applicazione della premialita' non era automatica, ma  presupponeva
un procedimento  amministrativo  teso  alla  verifica  della  mancata
violazione del programma di  coltivazione  e  della  riqualificazione
ambientale; - il procedimento era ad istanza di parte, che, nel  caso
di specie, non era neanche stata presentata, con la  conseguenza  che
allo stato la Ceca  era  titolare  di  un  mero  interesse  legittimo
all'eventuale riconoscimento della premialita';  -  le  questioni  di
legittimita'  costituzionale  prospettate  dalla  controparte   erano
manifestamente infondate. 
    La causa e' stata  assegnata  in  decisione  all'udienza  del  15
dicembre 2022. 
    2. Il Tribunale ritiene di sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 17  della  legge  regionale  n.  15  dell'11
agosto 2005 e dell'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30  gennaio
2008 per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Le   suddette   questioni   sono   rilevanti   e   non   appaiono
manifestamente infondate per le ragioni di seguito esposte. 
    3. L'attivita' estrattiva in Regione Campania e' sottoposta a tre
prelievi economici, uno a favore del comune ove ha sede la cava,  gli
altri due da corrispondere alla regione. 
    In particolare, l'art. 18 della legge regionale della Campania n.
54 del  31  dicembre  1985,  stabilisce  quanto  segue:  «1.  Fra  il
richiedente l'autorizzazione o la concessione e il comune o i  comuni
interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema  tipo
approvato dalla Giunta regionale, nel quale  sara'  previsto  che  il
titolare dell'autorizzazione o della concessione e' tenuto a versare,
in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al comune o  ai
comuni interessati, un contributo  sulla  spesa  necessaria  per  gli
interventi pubblici  ulteriori,  rispetto  alla  mera  ricomposizione
dell'area.  2.  Il  suddetto  contributo   verra'   determinato   dal
Presidente della Giunta regionale o  suo  delegato  in  relazione  al
tipo, qualita' o quantita' del materiale  estratto  nell'anno  ed  in
conformita' alle tariffe stabilite  dalla  Giunta  regionale.  3.  Le
somme introitate dai comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono
essere  prioritariamente  utilizzate  dai  comuni  medesimi  per   la
realizzazione di interventi e di opere connesse  alla  ricomposizione
ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivita'
di cava. 4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca  della
concessione o dell'autorizzazione». 
    Viene poi in rilievo  l'art.  17  della  legge  regionale  n.  15
dell'11  agosto  2005,  a  mente  del  quale  «1.  Il   titolare   di
autorizzazione e di concessione alla coltivazione di  giacimenti  per
attivita'  di  cava  di  cui  alla  legge  regionale  n.  54/1985,  e
successive modificazioni, e' tenuto a versare alla Regione  Campania,
in un'unica  soluzione,  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  un
contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10  metri  cubi  di  materiale
estratto con  decorrenza  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 2. Le somme di cui  al  comma  1  quantificabili  per
l'anno 2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel bilancio regionale a
decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unita' previsionale
di base 9.31.71 della entrata ed alla  unita'  previsionale  di  base
1.55.97 della spesa per il finanziamento  nella  misura  dell'importo
effettivamente  riscosso  dei  lavori  di  completamento   ed   avvio
dell'attivita' dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa». 
    L'art. 5, comma 7, della legge regionale 18 gennaio 2016, n.  17,
ha  aggiunto   al   comma   2,   dell'art.   17,   dopo   le   parole
«Pontecagnano-Sa»,  le  seguenti  parole:  «nonche'  per   tutte   le
attivita' di gestione societaria». 
    La norma in esame e' stata modificata anche dall'art.  15,  comma
1, lettere a) e b), della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3, che:
- ha soppresso, al primo comma, le parole «in un'unica soluzione»  e,
sempre al  primo  comma,  ha  sostituito  la  parola  «dicembre»  con
«marzo»; - ha introdotto  il  comma  1-bis,  a  mente  del  quale  «I
contributi dovuti ai sensi del comma 1 e  dell'art.  19  della  legge
regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la  formazione  del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione  Campania   - legge
finanziaria 2008) possono essere versati in quattro rate  trimestrali
di pari importo, di cui la prima deve  essere  versata  entro  il  31
marzo  dell'anno  successivo  all'anno  di  riferimento  del   volume
estratto». 
    Infine, l'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30 gennaio  2008
ha  stabilito  che  «i  titolari  di  autorizzazioni  e   concessioni
estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di  cui
all'art. 18  della  legge  regionale  13  dicembre  1985,  n.  54,  e
dell'art. 17  della  legge  regionale  11  agosto  2005,  n.  15,  al
pagamento alla Regione Campania di  un  contributo  ambientale  cosi'
determinato: a) euro 1,50/mc per le pietre  ad  uso  ornamentale;  b)
euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;  c)  euro  0,75/mc  per  gli  altri
materiali. 2. Il contributo indicato al comma 1 e' corrisposto, entro
il 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel  corso
dell'anno solare precedente  in  forza  del  titolo  legittimante  la
coltivazione rilasciato in  conformita'  del  piano  regionale  delle
attivita' estrattive. L'entita' del contributo e' aggiornata ogni due
anni in relazione alle variazioni  biennali  intervenute  nell'indice
ISTAT del costo della vita; 3. L'importo dei  contributi  di  cui  al
comma 1, quantificato in euro 1 milione 500  mila,  e'  iscritto  nel
bilancio regionale a decorrere  dal  corrente  esercizio  finanziario
alla UPB 11.81.80 della entrata ed e' destinato per il 50  per  cento
ad alimentare il Fondo per la eco sostenibilita' di cui all'art.  15,
per il restante 50 per cento al finanziamento  delle  spese  iscritte
alla UPB 2.68.156 concernenti i lavori  di  recupero  ambientale,  la
redazione del progetto unitario  di  gestione  del  comparto,  se  lo
stesso non e' redatto dai titolari  di  attivita'  estrattiva,  e  al
finanziamento delle attivita' di controllo dell'organo  di  vigilanza
in materia di cave». 
    La stessa legge, art. 15, delinea poi i contenuti  del  fondo  di
eco sostenibilita', specificando che  lo  stesso  e'  finalizzato  al
sostegno delle azioni  regionali  tese  a  promuovere  la  diffusione
dell'impiego, nei processi produttivi  e  commerciali,  di  materiali
ecocompatibili,  biodegradabili  e  riciclabili  e  a   favorire   la
rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa. 
    2.1.  Secondo  quanto  statuito  dalla  Corte  di  cassazione,  i
prelievi di cui si discute non hanno natura di  tributi,  atteso  che
non sono collegati alla redditivita' dell'attivita' di gestione delle
cave, ma trovano la loro  ratio  «nell'esigenza  di  indennizzare  la
collettivita' per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del
suolo, essendo certa l'incidenza negativa  dell'attivita'  estrattiva
sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe  a  quelle
di  collocazione  della  cava,  cio'   collegandosi   altresi'   alla
circostanza che il costo di un siffatto disagio finisce per  gravare,
coerentemente, su chi lo produce, in  linea  con  le  indicazioni  di
principio  derivanti,  in  materia  ambientale,  dall'art.  191   del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  come  modificato
dall'art.  2  del  Trattato  di  Lisbona  del  13   dicembre»   (cfr.
Cassazione, sez. un., 21 gennaio 2020, n. 1182). 
    Siamo  dunque  in  presenza  di   contribuzioni   finalizzate   a
compensare i danni, legittimamente prodotti, al bene  ambiente  dallo
sfruttamento della cava,  fornendo  all'autorita'  amministrativa  la
provvista  necessaria  a  ripristinare  le  condizioni  ambientali  e
territoriali  pregiudicate   dall'attivita'   di   estrazione   (cfr.
Cassazione, sez. un., 21 gennaio 2020, n. 1182; Cassazione  9  giugno
2021, n. 16025; Cassazione 23 gennaio 2023, n. 1915,  tutte  relative
ai contributi di cui si discute). 
    Come osservato dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.  52
dell'8 marzo 2018, la natura indennitaria dei contributi  in  oggetto
e' confermata dall'art. 19 della legge regionale n. 1 del 30  gennaio
2008, che specifica che il contributo ambientale da  esso  introdotto
si aggiunge ai contributi gia'  previsti  dall'art.  18  della  legge
regionale  n.  54  del  1985,  sulla  cui  natura  indennitaria   non
sussistono dubbi, e a quelli previsti dalla legge n. 15 del 2005. 
    Inoltre, il richiamo effettuato dall'art. 19 cit.  ai  contributi
previsti dall'art. 17 della legge n. 15 del 2005  esclude  in  radice
ogni dubbio circa la loro  debenza  anche  per  gli  anni  successivi
all'entrata in vigore della legge  regionale  n.  1  del  2008  (cfr.
Cassazione 23 gennaio 2023, n. 1915). Del resto, come  in  precedenza
evidenziato, l'art. 17 e' stato modificato nel 2016 e  nel  2017,  ad
ulteriore  conferma  della  sua  vigenza  anche  oltre  il   triennio
2005-2008. 
    Non sembra dunque  condivisibile  l'argomento  di  parte  attrice
secondo cui il contributo ex art. 17 sarebbe dovuto soltanto sino  al
2008. 
    3. Quanto all'altra tesi difensiva della Ceca, va  osservato  che
il pagamento del contributo ex art. 17 della legge n. 17/2005 non  e'
in  alcun  modo  subordinato  all'effettiva  destinazione  dei  fondi
all'aeroporto di  Pontecagnano.  Nessun  elemento  testuale  presente
nella norma consente di inferire tale subordinazione, sicche' e'  del
tutto irrilevante che la regione non abbia provato di aver  destinato
il gettito del contributo all'avvio e alla gestione dell'aeroporto di
Pontecagnano. 
    Identico discorso deve essere fatto con riferimento al contributo
previsto dalla legge n. 1/2008; esso deve essere pagato a prescindere
dall'effettiva istituzione del fondo per la ecosostenibilita'. 
    Peraltro, entrambe le norme indicano gli  specifici  capitoli  di
bilancio su cui dovranno confluire le somme versate dalle imprese del
settore. 
    4. Le difese della regione  non  sembrano  idonee  a  paralizzare
l'iniziativa processuale della Ceca, atteso che, con la diffida n. di
prot. 192999 del 12 aprile  2021  (unica  materialmente  presente  in
atti), l'ufficio competente ha chiesto la  prova  del  pagamento  dei
contributi di cui si discute, rammentando all'attrice che il  mancato
versamento   degli   stessi   avrebbe   comportato    la    decadenza
dall'autorizzazione  all'estrazione.  Ne  deriva  che  la   Ceca   ha
interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronunzia  che
attesti la non debenza dei contributi richiesti da controparte e cio'
anche  al  fine  di  recuperare  l'acconto  versato  con  riserva  di
ripetizione. 
    Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione,  essa  riguarda
la differente questione del riconoscimento della premialita' prevista
dalle  norme  tecniche  di  attuazione  del  Piano  regionale   delle
attivita' estrattive. 
    5.   Chiarito   quindi   che   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale sono rilevanti ai fini della decisione, in quanto  non
vi sono ragioni per non applicare all'attrice l'art. 17  della  legge
regionale n. 15 del 2005 e l'art. 19 della legge regionale n.  1  del
2008,  occorre  ora  affrontare   il   tema   della   non   manifesta
infondatezza. 
    A tal fine e' d'obbligo richiamare la  ratio  dei  contributi  in
esame, che secondo il diritto  vivente  (vedi  la  giurisprudenza  di
legittimita' richiamata al paragrafo n. 2 della  presente  ordinanza,
nonche' Corte costituzionale n. 52/2018) e' quella di  compensare  la
collettivita'  dei  pregiudizi   causati   all'ambiente   circostante
dall'attivita' di estrazione,  dotando  la  pubblica  amministrazione
della provvista necessaria a porre in essere gli interventi  volti  a
mitigare i danni ambientali connessi allo sfruttamento dei giacimenti
estrattivi da parte delle imprese concessionarie o autorizzate. 
    Orbene, la suddetta ratio risulta soddisfatta dall'art. 18  della
legge regionale della Campania  n.  54  del  31  dicembre  1985,  che
destina il contributo da essa  previsto,  in  via  prioritaria,  alla
«realizzazione di interventi e di opere connesse alla  ricomposizione
ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivita'
di cava». 
    Il contributo imposto dall'art. 17 della legge  regionale  n.  15
del 2005 e' invece del tutto avulso dalla logica indennitaria che  lo
dovrebbe sorreggere, in quanto non e' destinato ne' a  finanziare  le
azioni amministrative tese a  ridurre  il  danno  ambientale  causato
dalla coltivazione della cava, ne' a supportare azioni comunque volte
al  miglioramento  dell'ambiente  e  del  paesaggio   nei   territori
limitrofi a quelli ove e' presente il giacimento estrattivo. 
    Il gettito ricavato dal contributo in esame e' infatti  vincolato
alla  realizzazione,  all'avvio   e   alla   gestione   di   un'opera
infrastrutturale, quale l'aeroporto di Pontecagnano (SA), che non  ha
alcun rapporto con l'attivita'  estrattiva,  ne'  puo'  svolgere  una
funzione di compensazione del danno ambientale da essa causato, posto
che, oltre ad essere collocato in altro comune rispetto a quello  ove
e' presente la cava gestita dall'attrice, e' a  sua  volta  fonte  di
inquinamento ambientale (quanto meno acustico)  e  di  pregiudizi  di
tipo paesaggistico all'area circostante. 
    Rispetto alla norma in esame si registra quindi  uno  scollamento
tra lo scopo in tesi perseguito (compensazione dei pregiudizi causati
all'ambiente e al paesaggio delle zone limitrofe a quella in  cui  si
svolge  l'attivita'  di  cava)   e   quello   in   concreto   attuato
(realizzazione e gestione di un'infrastruttura aereoportuale). 
    Difetta pertanto  quella  funzione  indennitaria  che  giustifica
l'applicazione di un siffatto contributo, con la conseguenza  che  la
norma viola l'art. 3 sia perche' irragionevole ed esuberante rispetto
alla finalita' perseguita, sia perche' discriminatoria rispetto  alle
imprese che svolgono attivita' estrattiva,  le  quali,  a  differenza
delle imprese  dedite  ad  altre  attivita',  devono  contribuire  al
finanziamento dell'aeroporto di Pontecagnano, in assenza  di  ragioni
idonee a imporre tale trattamento differenziato. 
    La finalita' di compensazione del pregiudizio ambientale  causato
dall'attivita'  estrattiva  manca   pure   rispetto   al   contributo
ambientale introdotto dall'art. 19 della legge regionale n. 1 del  30
gennaio 2008. 
    Le somme ricavate a tale titolo sono destinate  «per  il  50  per
cento ad  alimentare  il  Fondo  per  la  eco-sostenibilita'  di  cui
all'art. 15, per il restante 50  per  cento  al  finanziamento  delle
spese iscritte alla UPB 2.68.156 concernenti  i  lavori  di  recupero
ambientale, la  redazione  del  progetto  unitario  di  gestione  del
comparto, se lo stesso non  e'  redatto  dai  titolari  di  attivita'
estrattiva,  e  al  finanziamento  delle   attivita'   di   controllo
dell'organo di vigilanza in materia di cave». 
    In base a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 1
del 2008, il  fondo  per  la  ecosostenibilita'  e'  «finalizzato  al
sostegno delle azioni  regionali  tese  a  promuovere  la  diffusione
dell'impiego nei  processi  produttivi  e  commerciali  di  materiali
ecocompatibili,  biodegradabili  e  riciclabili  e  a   favorire   la
rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa». 
    Orbene, si tratta sicuramente di azioni amministrative che  hanno
una valenza ambientale, ma non mirano in alcun modo a  compensare  il
danno causato dall'attivita' di coltivazione delle cave,  riguardando
settori economici del tutto diversi. 
    In  effetti,  come  osservato  dalla  difesa   dell'attrice,   il
contributo dovrebbe essere posto a carico  di  chi  si  occupa  della
produzione di imballaggi e di chi produce  rifiuti  e  non  a  carico
delle imprese che gestiscono le cave. Far contribuire quest'ultime ad
un fondo teso a mitigare danni ambientali relativi ad  altri  settori
produttivi appare sicuramente  irragionevole,  oltre  che  del  tutto
slegato dalla funzione indennitaria che dovrebbe essere alla base del
contributo di cui di discute. 
    Come efficacemente affermato da parte attrice,  «e'  come  se  si
imponesse ai produttori di pneumatici  o  frigoriferi  un  contributo
finalizzato (non a consentire il  miglior  smaltimento  dei  relativi
prodotti e a progettarne di meno impattanti, ma) a mitigare l'impatto
della cave attive su un determinato territorio. Si tratterebbe di una
norma assolutamente irragionevole cui non  potrebbe  riconoscersi  la
funzione di indennizzare le comunita' su cui impattano la  produzione
e l'uso di frigoriferi e pneumatici dai  relativi  oneri  ambientali.
Allo stesso modo e' irragionevole e sproporzionata la norma in  esame
allorquando fa gravare sull'attivita' di cava un  contributo  teso  a
mitigare l'impatto di attivita' di impresa diverse  ed  ulteriori  le
quali,  invece,  sarebbero  le  naturali  destinatarie  di  una  tale
imposizione  secondo  un  ordinario  criterio  di  ragionevolezza   e
proporzionalita', clamorosamente violato». 
    Quanto al restante 50% per cento del gettito del contributo, esso
e' finalizzato a sovvenzionare «i lavori di recupero  ambientale,  la
redazione del progetto unitario  di  gestione  del  comparto,  se  lo
stesso non e' redatto dai titolari  di  attivita'  estrattiva,  e  al
finanziamento delle attivita' di controllo dell'organo  di  vigilanza
in materia di cave». 
    Stavolta  si  tratta  di  attivita'   collegate   alla   gestione
amministrativa del settore, ma, quanto alle prime  due  destinazioni,
esse sono gia' coperte, da un punto  di  vista  finanziario,  sicche'
chiedere  un'ulteriore  contribuzione  appare,  ancora   una   volta,
irragionevole. 
    Ed invero, l'art. 17 della legge regionale n. 54  del  1985  pone
l'attivita' di recupero ambientale a carico di chi sfrutta la cava; a
garanzia di tale obbligazione e' previsto l'obbligo  di  versare  una
cauzione o altra idonea garanzia. L'art. 6 della legge  regionale  n.
54 del  1984,  stabilisce,  infatti,  che  al  momento  del  rilascio
dell'autorizzazione, «viene inoltre disposto  il  versamento  di  una
cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente
relativamente agli interventi atti  a  garantire  il  recupero  o  la
ricomposizione del paesaggio naturale alterato» (comma  2).  Inoltre,
«nel caso  di  inadempienza  del  soggetto  autorizzato,  la  regione
impiega il suddetto deposito per la ricomposizione  ambientale  o  il
recupero, entro novanta  giorni  dalla  notificazione  della  diffida
inviata al soggetto titolare,  fermo  il  diritto  a  richiedere  gli
eventuali ulteriori danni» (comma 4). 
    Quanto al progetto unitario del comparto,  l'art.  23,  comma  7,
delle norme tecniche del Piano regionale delle  attivita'  estrattive
stabilisce che laddove sia necessario compilarlo d'ufficio, «il costo
sostenuto per la  sua  redazione  e'  posto  a  totale  carico  degli
esercenti l'attivita' estrattiva in proporzione ai volumi complessivi
dei materiali coltivabili con le singole autorizzazioni e concessioni
estrattive ed il relativo pagamento avviene al momento  del  rilascio
dei titoli legittimanti l'attivita' estrattiva». 
    Dunque, l'art. 19 della legge regionale n.  1  del  2008,  da  un
lato, destina il 50% del contributo ad azioni amministrative in campo
ambientale,  che  nulla  hanno  a  che  vedere  con  l'attivita'   di
sfruttamento della cave,  dall'altro,  vincola  il  restante  50%  ad
azioni amministrative del settore, che sono pero' gia' finanziate  in
base ad altre disposizioni normative, che pongono  i  relativi  costi
comunque  a  carico  delle  imprese  estrattive.   Deriva   da   cio'
l'irragionevolezza del contributo ambientale di cui si discute,  che,
in violazione dell'art. 3 della Costituzione, e' privo della funzione
indennitaria, che lo dovrebbe caratterizzare, oltre a tradursi in  un
ulteriore inutile costo a carico delle aziende del settore, che  gia'
contribuiscono  alla  compensazione  del  danno  ambientale  da  esse
prodotto attraverso il versamento dei contributi previsti dalla legge
regionale n. 54 del 1985. 
    E'  vero  che  una  parte  del  contributo   e'   destinato   «al
finanziamento delle attivita' di controllo dell'organo  di  vigilanza
in materia di cave», ma tale specifica finalita'  non  puo'  da  sola
sopperire  alla  sostanziale  mancanza  di  natura  indennitaria  del
prelievo. 
    A quanto precede va aggiunto, per ragioni  di  completezza  e  in
replica  agli  altri  rilievi  sollevati  da  parte  attrice,  che  i
contributi  in  esame  non   sembrano   violare   il   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, ne' la competenza esclusiva  dello
Stato  in  materia  di  concorrenza,  in  quanto  essi  si  applicano
indistintamente  a  tutte  le  imprese   che   svolgono   l'attivita'
estrattiva in Regione Campania e non pongono limiti alla circolazione
delle merci e  alla  liberta'  di  stabilimento,  mentre  il  maggior
aggravio economico che si registra rispetto a quanto avviene in altre
regioni, e' conseguenza fisiologica dell'attribuzione  della  materia
de qua alla competenza  legislativa  regionale  (cfr.  Cassazione  23
gennaio 2023, n. 1915). 
    In conclusione,  in  base  a  quanto  sino  ad  ora  esposto,  il
Tribunale solleva questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
17 della legge della Regione Campania n. 15  dell'11  agosto  2005  e
dell'art. 19 della legge della Regione Campania n. 1 del  30  gennaio
2008 per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Soltanto la caducazione delle suddette disposizioni e'  in  grado
di riportare alla razionalita'  il  settore,  ponendo  un  limite  al
potere del legislatore regionale  di  imporre  «balzelli»  privi,  in
concreto, della funzione indennitaria, che li giustificherebbe in via
astratta.