Ricorso nell'interesse della Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 729 del 29 maggio 2023, rappresentato e difeso, come da procedura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Rossana Lanza (C.F. LNZRSN63C69L049N), avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, e dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (C.F. CCCMCL65E02H501Q) del Foro di Firenze, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12 (Studio legale Marcello Cecchetti e Associati), pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it); Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter. del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 21 aprile 2023, n. 94), nella parte in cui modifica i commi 5-bis e 5-ter dell'art. 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), per violazione deli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione. Premessa. Il contesto normativo in cui si inseriscono le disposizioni impugnate e il loro contenuto prescrittivo. 1. - L'art. 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), cosi' come derivante dalla conversione in legge operata dalla legge n. 25 del 2022, al comma 5-bis autorizzava la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 al fine di realizzare «opere da' infrastruiturazione» volte a «garantire la sostenibilita' dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale». La titolarita' della misura veniva posta in capo all'Agenzia per la coesione territoriale. Il citato comma 5-bis prevedeva inoltre che al relativo onere si provvedesse «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». Il successivo camma 5-ter, per quel che qui piu' specificamente interessa, prevedeva invece che «le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione», fossero individuate «con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport». Si prevedeva inoltre, in ossequio alle competenze legislative e amministrative costituzionalmente garantite alle regioni nei settori coinvolti dagli interventi, che tali decreti dovessero necessariamente essere adottati «d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati». Si osservi, peraltro, che ai medesimi decreti veniva affidato il compito di ripartire le risorse destinate agli interventi, nonche' quello di individuare «le modalita' di monitoraggio» di questi ultimi, «il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale». Il coinvolgimento mediante intesa della Regione Puglia, a garanzia delle attribuzioni costituzionali di quest'ultima, veniva dunque correttamente esteso anche a tali contenuti. 2. - L'art. 33, camma 5-ter, del di 24 febbraio 2023, n. 13, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha modificato significativamente le sopra richiamate disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, in modo tale da determinare - come si dimostrera' subito di seguito - gravi lesioni alle competenze legislative e amministrative costituzionalmente garantite alla Regione Puglia odierna ricorrente, e la conseguente violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione. In particolare, il nuovo testo dell'art. 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022, introdotto dal citato art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023, nel testo risultante dalla conversione in legge, prevede che, al fine di «assicurare la tempestiva realizzazione» degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, venga nominato - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze - un Commissario straordinario dotato dei poteri e delle funzioni previste dall'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, ossia - come si vedra' - di poteri straordinari utilizzabili anche in deroga alle disposizioni vigenti (salve alcune eccezioni specificamente indicate), nonche' della possibilita' di avvalersi delle societa' pubbliche. Quanto al procedimento per addivenire a tale nomina, la disposizione de qua prevede soltanto che siano «sentiti il Presidente della Regione Puglia e il sindaco del Comune di Taranto». Il successivo nuovo comma 5-ter - anch'esso, come si e' detto, introdotto dall'art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 come convertito in legge - attribuisce al Commissario il compito di predisporre il programma dettagliato delle opere infrastrutturali da realizzare (distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, come definite dalle lettere a, b e c del medesimo comma). Tale programma, in base alla disposizione oggi in vigore, che qui si contesta, e' destinato a essere approvato «semplicemente» con uno o piu' decreti del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza alcun coinvolgimento della Regione Puglia. Il nuovo art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, dunque, stabilisce sul punto una significativa novita' rispetto alla formulazione previgente, la quale, come si e' visto, affidava invece la identificazione delle opere da realizzare a uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati «d'intesa con la Regione Puglia». Le disposizioni legislative sopra richiamate devono ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione e/o lesione delle competenze legislative e amministrative della Regione Puglia, nei termini e per le ragioni che di seguito si illustrano. I. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter del decreto-legge n. 13 del 2023, come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge n. 41 del 2023, nella parte in cui modifica il comma 5-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione. I. 1. - Come si e' avuto modo di evidenziare nella esposizione del quadro normativo, il nuovo testo dell'art. 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022, risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 (come convertito in legge), prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di realizzare tempestivamente gli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Quanto al procedimento, il citato art. 9, comma 5-bis, dispone che si provveda alla nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e iI PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, «sentiti il Presidente della Regione Puglia e il sindaco del Comune di Taranto». Tale previsione, e', con tutta evidenza, costituzionalmente illegittima, per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevede che la nomina del Commissario straordinario debba avvenire «d'intesa» con la Regione Puglia., o comunque - in subordine - nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento collaborativo della Regione Puglia nella procedura di nomina del Commissario straordinario, limitandosi a prevedere che il Presidente della Regione Puglia sia soltanto «sentito». I.2. - Al fine di illustrare le ragioni a sostegno della denunciata illegittimita' costituzionale, occorre preliminarmente evidenziare come l'attivita' del suddetto Commissario, e dunque anche l'esercizio della funzione amministrativa consistente nella nomina dello stesso, insistano su ambiti materiali di competenza legislativa regionale, concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Sul punto e' necessario muovere dalla considerazione dell'art. 9, comma 5- ter, lettere a), b), e c), del decreto-legge n. 4 del 2022, laddove si individuano le tipologie di opere infrastrutturali che dovranno, dapprima, essere specificamente identificate nel relativo programma (predisposto dal Commissario straordinario nominato ai sensi del precedente comma 5-bis, e successivamente approvato con decreto Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR), per poi essere concretamente realizzate sempre a cura del medesimo Commissario. La lettura di tale disposizione consente fin da ora di individuare gli ambiti materiali sui quali tali opere sono destinate a incidere. In particolare, il citato comma 5-ter dell'art. 9 del di. n. 4 del 2022 prevede che il programma de quo suddivida le opere da realizzare tra «opere essenziali», «opere connesse» e «opere di contesto», chiarendo altresi' che la prima espressione indica «le opere infrastrutturali la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura» (lett. a); che la seconda indica «le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalita' del sistema complessivo di accessibilita'» (lett. b); infine, che la terza espressione designa «le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» (lett. c). Ora, e' evidente che una precisa e definitiva individuazione degli ambiti materiali incisi dall'attivita' amministrativa de qua - e dunque anche dalle previsioni legislative che disciplinano quest'ultima - potra' avvenire solo ex post, per cosi' dire, ossia in base alla considerazione del programma degli interventi infrastrutturali che verra' predisposto dal Commissario e approvato ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022. E' pero' altrettanto evidente che la lettura delle disposizioni sopra citate, che definiscono cosa debba intendersi per «opere essenziali», «opere connesse» e «opere di contesta», consente gia' in astratto e anticipatamente di ritenere che gli interventi in questione siano riconducibili chiaramente, almeno per larga parte, ad ambiti materiali di competenza legislativa regionale concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione) o addirittura residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione). In particolare, tra le materie di competenza regionale che appaiono inevitabilmente interessate, vanno annoverate senz'altro e in primis l'«ordinamento sportivo» e il «governo del territorio», ambiti inclusi dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione, tra le materie di competenza concorrente. Cio' in ragione della finalizzazione degli interventi de quibus a un importante evento sportivo, quale i Giochi del Mediterraneo, e della sicura incidenza degli stessi sulle scelte inerenti all'utilizzazione del suolo. Quanto all'«ordinamento sportivo», si deve ricordare che si tratta di una materia la quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, comprende senza dubbio anche «la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive» (sentenza n. 424 del 2004; analogamente, cfr. anche la sentenza n. 254 del 2013). In questa sede viene in rilievo soprattutto per gli interventi che saranno annoverabili tra le «opere essenziali», che comprendono, come si e' visto, gli interventi specificamente individuati dal dossier di candidatura, o che si rendono necessari in relazione alle infrastrutture gia' esistenti indicate nel medesimo dossier. La riferibilita' al «governo del territorio» vale invece, com'e' evidente, per tutte e tre le tipologie di opere. E' infatti noto che, per costante giurisprudenza costituzionale, tale materia comprende «tutto cio' che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attivita'», nonche', piu' in generale, l'«insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio» (sentenza n. 383 del 2005; analogamente anche le sentenze n. 196 del 2004, e nn. 362, 331 e 307 del 2003). Com'e' stato efficacemente messo in luce in dottrina, peraltro, dalla considerazione complessiva della giurisprudenza costituzionale emerge chiaramente che nell'ambito della materia de qua rientra senz'altro la «programmazione» e la «collocazione delle opere sul territorio» (M. Mengozzi, Lavori pubblici di interesse regionale, in G. Guzzetta, F.S. Marini, D. Morana (a cura di), Le materie di competenza regionale. Commentario, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2015, 287 ss., part. 291). In tal senso - a mero titolo di esempio - possono essere menzionate le sentenze n. 121 del 2010 (in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica) e n. 401 del 2007 (in tema di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi). Piu' in generale, peraltro, deve osservarsi come gli interventi infrastrutturali possano essere con certezza ascritti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato solo quando si collochino nel campo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (ad es., impianti di gestione di rifiuti), mentre debbano essere ricondotti alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni nei casi in cui intercettino le materie «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di comunicazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, della Costituzione). Dalla lettura delle sopra richiamate lettere a), b), e c) dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 non pare possibile ritenere che le infrastrutture da realizzare in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026 ricadano nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»: o almeno, pare evidente che, qualora dovesse anche darsi tale eventualita', si trattera' di ipotesi assolutamente marginali nel contesto complessivo del programma delle opere in questione. Cio' e' sufficiente per ritenere che - anche solo sulla base delle previsioni contenute nel citato comma 5-ter, lettere a), b), e c) - gli interventi ivi prefigurati (che saranno dettagliatamente individuati nel programma delle opere infrastrutturali da realizzare) saranno in ampia parte destinati a collocarsi nell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ricadendo dunque negli ambiti materiali della competenza legislativa residuale regionale. Cosi' e', a mero titolo di esempio, per le infrastrutture inerenti alla mobilita' meramente locale, cui evidentemente le sopra richiamate lettere b) e c) fanno riferimento. Sulla riconducibilita' di tali interventi alla competenza legislativa residuale regionale e' possibile evocare, tra le altre, la sentenza n. 163 del 2021, secondo la quale «a seguito della riforma del titolo V, Parte II, della Costituzione, per costante giurisprudenza costituzionale la materia del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza legislativa residuale regionale, sia pur con i limiti derivanti dall'eventuale rilievo di competenze esclusive dello Stato (sentenze nn. 74 e 5 del 2019, 137 e 78 del 2018)». I.3. - Le considerazioni fin qui esposte sono sufficienti per evidenziare come l'art. 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2023, come convertito in legge, nella parte in cui non prevede che la nomina del Commissario straordinario debba avvenire «d'intesa» con la Regione Puglia, limitandosi a disporre che il Presidente della Regione Puglia venga soltanto «sentito», sia costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione, in quanto alloca al livello statale una funzione amministrativa destinata palesemente a incidere su plurime materie di competenze legislativa regionale concorrente e residuale, realizzando cosi' una «chiamata in sussidiarieta'» della funzione amministrativa in questione e della relativa funzione legislativa. Cio' in evidente violazione, oltre che dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, della «valenza collaborativa e procedimentale» del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione, che richiede - come precisato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalle sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004 - che previsioni legislative di tal genere debbano necessariamente prevedere che l'esercizio della funzione amministrativa in questione avvenga d'intesa con la regione specificamente interessata dalla stessa affinche' possa essere superato il vaglio di legittimita' costituzionale. L'odierna ricorrente, peraltro, e' ben consapevole che questa Ecc.ma Corte ha, di recente, ritenuto che, in talune circostanze, anche lo strumento del mero parere obbligatorio ma non vincolante possa essere ritenuto idoneo a soddisfare le pretese collaborative di parte regionale anche ove lo Stato operi la c.d. «chiamata in sussidiarieta'», come avviene nel presente caso. E tuttavia, proprio in tale occasione si e' ribadito come cio' possa avvenire solo ed esclusivamente nei casi di atti di carattere puramente «tecnico», o comunque destinati a incidere su singoli e specifici interessi (sentenza n. 6 del 2023, par. 7.4.2. del Considerato in diritto). Ebbene, e' del tutto evidente che nel caso dell'art. 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022, nel testo risultante dalla modifica di cui all'art. 33, comma 5- ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 (come convertito in legge), non si rientra in tali fattispecie: non vi e' infatti chi non veda come la nomina di un Commissario straordinario sia tutto fuorche' un atto «meramente tecnico», essendo peraltro destinata a incidere su un fascio di interessi estremamente complesso, articolato e variegato, considerati i compiti che la disciplina in esame affida al Commissario. A tale riguardo, invero, e' sufficiente richiamare proprio le previsioni dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 gia' piu' sopra citate, le quali identificano e definiscono le tipologie di opere che devono essere inserite nel programma degli interventi che il Commissario straordinario dovra' prima predisporre e poi portare a realizzazione, cui va affiancata la gia' citata previsione, reperibile nel precedente comma 5-bis, secondo la quale il Commissario e' dotato dei poteri e delle funzioni individuate dall'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021. In base a tale disposizione, dunque, il Commissario potra' «adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero [..] provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di societa' di mi all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti» (art. 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021), nonche' agire «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», con ordinanze «immediatamente efficaci e (...) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale» (art. 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021). Ebbene, come si vede, nulla di piu' lontano dalla dimensione «meramente tecnica» cui allude la sentenza n. 6 del 2023 di questa Ecc.ma Corte, ne' dalla circoscrivibilita' degli interventi del Commissario a singoli e specifici interessi. Di qui, dunque, la conseguenza della necessarieta' dell'intesa con la regione territorialmente interessata, quale forma collaborativa costituzionalmente imposta nel caso de quo, e la conseguente illegittimita' costituzionale della disposizione oggetto del presente giudizio, nei termini indicati piu' sopra. Deve peraltro chiarirsi, al di la' di ogni possibile dubbio, come l'accoglimento della presente questione di legittimita' costituzionale non condurrebbe alla configurazione di un «potere di veto» da parte della regione, tale da consentire a quest'ultima di «bloccare» sine die l'adozione dell'atto di nomina, in assenza di un effettivo accordo sulla persona da nominare. L'odierna ricorrente, infatti, e' ben consapevole che, ormai da tempo, questa Ecc.ma Corte non considera piu' indispensabile, al fine di consentire di superare il vaglio di legittimita' costituzionale a norme che effettuano la «chiamata in sussidiarieta'» di funzioni vertenti su ambiti di competenza regionale, la previsione di una c.d. «intesa forte». Almeno a partire dalla sentenza n. 33 del 2011, com'e' noto, la giurisprudenza costituzionale ritiene che il legislatore statale possa legittimamente prevedere, in simili casi, apposite procedute di superamento del dissenso tra lo Stato e la regione nelle quali sia previsto «lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergente», continuando pero' a ritenere costituzionalmente illegittima la «drastica previsione» della decisivita' della volonta' della parte statale. Tutto cio', evidentemente, vale anche nel caso di specie. Cosi' come anche per il caso di specie puo' essere spesa la soluzione che, al riguardo, questa Ecc.ma Corte ha individuato con la gia' citata sentenza n. 6 del 2023, la quale ha ritenuto applicabile alla vicenda in quella sede oggetto di giudizio, in quanto compatibile, la disciplina dettata dell'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, per l'ipotesi in cui l'intesa non fosse raggiunta. Le previsioni di tale articolo, infatti, sono state ritenute «adeguate al principio di leale collaborazione per il previsto procedimento di composizione del dissenso con reiterate trattative (sentenza n. 179 del 2012) e, solo in ultimo, di suo superamento». E in effetti gli strumenti procedimentali previsti dal citato art. 14-quinquies rappresentano senza dubbio un esempio di come il legislatore statale ha ritenuto che possano essere superati dissensi qualificati, espressi (anche) da amministrazioni dotate di competenze costituzionalmente garantite. Si tratta dunque di una soluzione che, nel rispetto della discrezionalita' del legislatore, puo' essere ritenuta applicabile anche al caso oggetto del presente giudizio. I.4. - In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte non ritenesse fondata la questione di legittimita' costituzionale piu' sopra esposta, l'art. 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2023, come convertito in legge, dovrebbe comunque essere considerato costituzionalmente illegittimo per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati e soprattutto del principio di leale collaborazione, nella parte in cui si limita a richiedere, per la nomina del Commissario straordinario, il mero parere del Presidente della Regione Puglia, anziche' prevedere la necessarieta' di strumenti procedurali in grado di imporre allo Stato di ricercare effettivamente, per quanto possibile, l'apporto collaborativo della partecipazione regionale all'adozione della decisione. Per illustrare la censura appena sintetizzata e' necessario muovere dalla considerazione secondo la quale, nello specifico caso che qui si considera, tramite la richiesta di un mero parere sul nome della persona individuata quale Commissario straordinario - parere obbligatorio ma non vincolante - lo Stato presterebbe un ossequio meramente formale al principio di leale collaborazione, dal momento che, verosimilmente, le considerazioni provenienti da parte del Presidente della regione potrebbero essere comunque superate in modo agevole. La disposizione in parola - a ben guardare - non riesce quindi a nascondere un assetto procedimentale gravemente ed evidentemente sbilanciato in favore dello Stato. Una previsione che si limita a richiedere che l'amministrazione statale possa procedere alla nomina semplicemente acquisendo su una proposta predeterminata unilateralmente l'avviso della Regione interessata non consente infatti a quest'ultima di prendere parte e «collaborare» effettivamente al procedimento decisionale. Ora, il principio di leale collaborazione e', per l'appunto, un principio, ossia un precetto di ottimizzazione, che impone di conseguire un risultato nella misura massima consentita dalle possibilita' di diritto e di fatto (cfr., per tutti, R. Alexy, Teoria dei diritti fondamentali [1994], Bologna, 2012,106: ma si tratta di una acquisizione ormai comune nella dottrina costituzionalistica e giusfilosofica). Nella presente circostanza, dunque, il principio in parola richiede di massimizzare la possibilita' che la regione collabori effettivamente alla individuazione del Commissario straordinario, compatibilmente con la necessita' che la relativa nomina avvenga in tempi ragionevoli, coerenti con i motivi che hanno spinto il legislatore statale a istituire tale figura e affidare allo stesso i compiti sopra richiamati. Ebbene, non vi e' chi non veda come siano agevolmente prospettabili strumenti procedurali che - ancorche' in forme diverse dai percorsi finalizzati al raggiungimento di un'intesa - impongano allo Stato di ricercare effettivamente, per quanto possibile, l'apporto collaborativo della partecipazione regionale alla decisione. A mero titolo di esempio, infatti, si puo' menzionare l'ipotesi in cui lo Stato debba sottoporre alla regione una rosa di nomi, tra i quali la Regione sia chiamata a esprimere le proprie opzioni; ovvero, ancora, l'ipotesi in cui, prima di addivenire alla individuazione del nome da parte dello Stato, quest'ultimo definisca, in collaborazione con la regione, i criteri per addivenire alla scelta, in modo da predeterminare i «binari» su cui far sviluppare la interlocuzione successiva. E' bene evidenziare, peraltro, che tali soluzioni vengono qui prospettate a fini meramente esemplificativi, allo scopo di mostrare, al di la' di ogni possibile dubbio, come la mera previsione di un parere non vincolante non sia in alcun modo in grado di far fronte alle pretese, costituzionalmente fondate, che il principio di leale collaborazione avanza nel caso di specie, potendosi viceversa individuare numerosi percorsi procedimentali alternativi in grado di consentire alla regione di contribuire con un apporto maggiore alla decisione de qua, senza tuttavia giungere sino alla prefigurazione della necessarieta' di una intesa a carattere paritario, e dunque senza pregiudicare in alcun modo le esigenze di celerita' ed efficienza sottese alla previsione legislativa statale in questa sede contestata. Com'e' noto, d'altra parte, l'argomentare «per principi» fa leva, nell'ambito del costituzionalismo contemporaneo, sulla dimensione «del peso» e dell'«importanza» degli stessi (e cio' almeno a partire dall'insegnamento di R. Dworkin, Il modello delle regole (I) [1967], in R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna, 1982, 96: ma anche in questo caso di tratta di una acquisizione ormai assodata della dottrina costituzionalistica e giusfilosofica). Ebbene, in una circostanza quale la presente la dimensione del «peso» e dell'«importanza» del principio di leale collaborazione e' particolarmente elevata, come del resto ha mostrato da sempre di essere consapevole la giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte. Quest'ultima, a partire dalle sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004, fino ad arrivare alla recente sentenza n. 6 del 2023, pur nel mutare delle soluzioni accolte dalle singole decisioni, ha infatti costantemente evidenziato la necessita' di coinvolgere le singole regioni nell'adozione di provvedimenti amministrativi su materie di competenza regionale da parte dello Stato, con strumenti particolarmente intensi, proprio perche' - trattandosi di funzioni frutto della c.d. «chiamata in sussidiarieta'» in materie che la Costituzione affida alla legislazione regionale - le esigenze di collaborazione sono particolarmente pressanti, e devono dunque essere soddisfatte con i migliori strumenti che, di volta in volta, e' possibile predisporre. Cio' che, evidentemente, non avviene nel caso di specie. II. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023, come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge n. 41 del 2023, nella parte in cui modifica il comma 5-ter dell'art. 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione. II.1. - Come gia' anticipato in Premessa, l'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023, come convertito in legge, dispone che il Commissario straordinario di cui al precedente comma 5-bis provveda alla predisposizione di un programma dettagliato delle opere infrastrutturali da realizzare. Per tale programma e' prevista poi l'approvazione con uno o piu' decreti del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per quel che in questa sede specificamente rileva, il nuovo testo dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 non prevede piu' - come invece faceva il testo previgente - che, ai fini dell'approvazione del suddetto programma, sia necessario acquisire l'intesa con la Regione Puglia. La mancata previsione della necessarieta' di addivenire a una intesa con la Regione Puglia per l'approvazione del programma dettagliato delle opere infrastrutturali da realizzare ai sensi del richiamato comma 5-ter e' costituzionalmente illegittima per le ragioni che si passa di seguito a precisare. II.2. - Anche per illustrare la presente questione di legittimita' costituzionale e' necessario prendere le mosse dalla individuazione degli ambiti materiali su cui la disposizione censurata e' destinata a incidere, e dalla spettanza della relativa competenza legislativa. E anche in questo caso, a tal fine, non si puo' fare a meno di considerare le previsioni contenute nel medesimo comma 5-ter, alle lettere a), b), e c), gia' evocate piu' sopra, laddove si individuano genericamente le tre tipologie di opere da realizzare che devono essere inserite nel programma: «opere essenziali» (lett. a), «opere connesse» (lett. b) e «opere di contesto» (lett. c). Alla luce delle considerazioni gia' esposte al par. I.2, che si devono ritenere in questa sede integralmente riproposte, non si puo' non ritenere che gli interventi destinati a essere inseriti nel programma delle opere infrastrutturali da realizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, siano riconducibili, almeno in larghissima parte, ad ambiti materiali di competenza legislativa regionale concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione) o addirittura residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione). Al riguardo, si e' gia' evidenziato che vengono in rilievo, in primo luogo, la materia del «governo del territorio» e la materia dell'«ordinamento sportivo»: la prima, in quanto comprensiva di «tutto cio' che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attivita'», nonche', piu' in generale, dell'«insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolatigli usi ammissibili del territorio» (sentenza n. 383 del 2005); la seconda, in quanto comprensiva, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, della normativa concernente «gli impianti e delle attrezzature sportive» (sentenza n. 424 del 2004; sentenza n. 254 del 2013). Come si e' gia' osservato, peraltro, in base al riparto delle competenze di cui all'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, una sicura competenza statale esclusiva su opere infrastrutturali puo' prospettarsi solo per quelle, tra queste ultime, che si si collochino nel campo della tutela dell'ambiente, dovendosi viceversa ricondurre tutti gli altri interventi a materie di competenza concorrente (nel caso in cui si tratti di interventi inquadrabili nelle materie «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di comunicazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), o a materie di competenza regionale residuale ex art. 117, quarto comma, della Costituzione. Nel caso di specie - leggendo le citate disposizioni di cui all'art. 9, comma 5-ter, lettera a), b), e c) - pare estremamente improbabile (ma si tratta senz'altro di un eufemismo) che le opere infrastrutturali da inserire nel programma ricadano nella competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. Piuttosto, le stesse non potranno che ricadere nelle materie di competenza legislativa concorrente e, soprattutto, nelle materie di competenza residuale regionale, come senz'altro avviene per le infrastrutture inerenti alla mobilita' meramente locale, evocate - implicitamente, ma chiaramente - dalle sopra richiamate lettere b) e c) dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022. Ma anche su questo aspetto ci si e' soffermati piu' sopra con considerazioni che qui possono essere integralmente richiamate. II.3. - La sicura collocazione degli interventi prefigurati dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 (nel testo risultante dalla legge di conversione), nell'ambito di materie di competenza legislativa regionale concorrente e residuale ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione impone di concludere per la illegittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevede che l'approvazione del «programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entita' del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi», avvenga d'intesa con la Regione Puglia. La previsione normativa qui censurata, infatti, e' costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione, in quanto alloca al livello statale una funzione amministrativa destinata palesemente a incidere su plurime materie di competenze legislativa regionale concorrente e residuale, e cio' per di piu' in violazione della «valenza collaborativa e procedimentale» del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione. Come la giurisprudenza costituzionale riconosce ormai da molto tempo, alla legge statale e' senz'altro consentito istituire, allocare all'amministrazione statale e disciplinare, anche con norme di dettaglio, funzioni amministrative destinate a esplicarsi in ambiti materiali affidati alla potesta' legislativa regionale concorrente e residuale: a condizione, pero', che sussistano esigenze unitarie in grado di far ritenere inadeguato al loro svolgimento il livello regionale, secondo quanto richiede il principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione, e che la disciplina legislativa statale in questione contenga la previsione secondo la quale la funzione deve essere esercitata dall'amtninistrazione dello Stato sulla base di una intesa con la singola regione interessata (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 6 del 2004). Ora, e' vero che per l'esercizio della funzione consistente nella individuazione delle opere da realizzare in vista dello svolgimento a Taranto dei Giochi del Mediterraneo del 2026 l'ambito valutativo richiesto non e' certo ultroneo rispetto a quello a disposizione della Regione Puglia, di talche' era gia' possibile dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 5-bis e 5-ter, nella loro originaria versione, nella parte in cui affidavano le funzioni concernenti la realizzazione di tali opere all'amministrazione centrale dello Stato. Cio', almeno, ad utilizzare il criterio fatto proprio da questa Ecc.ma Corte, ad es., nella sentenza n. 6 del 2004, che proprio all'ambito valutativo necessario allo svolgimento di una determinata funzione amministrativa fa riferimento per lo svolgimento di giudizio di sussidiarieta' e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione: alla Regione Puglia, infatti, non sfuggirebbe certo quella «valutazione complessiva» degli interessi sottesi alla funzione che, in base a tale disposizione costituzionale, e' in grado di radicare la spettanza della funzione amministrativa (cfr., in part. , sentenza n. 6 del 2004, par. 7 del Considerato in diritto). E tuttavia, in nome della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica. la Regione Puglia aveva ritenuto di non promuovere alcuna questione di legittimita' costituzionale nei confronti della norma originaria, confidando nella circostanza secondo la quale. proprio in base a quest'ultima la valutazione dei suddetti interessi sarebbe avvenuta d'intesa tra lo Stato e la regione. L'inopinata modifica introdotta dall'art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023 (come convertito in legge), che ha eliminato la necessita' di richiedere l'intesa della regione per l'approvazione del programma dettagliato delle opere infrastrutturali da realizzare in vista dello svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ha evidentemente frustrato l'affidamento che la regione aveva riposto nell'intesa prevista dal testo originario dell'art. 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di tutelare le proprie attribuzioni costituzionali. Evidentemente, ad oggi non puo' piu' essere contestata, almeno nella sede del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la scelta della legge statale di allocare all'amministrazione centrale la funzione amministrativa de qua. Tuttavia, al fine di tutelare le competenze legislative e amministrative che gli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, riconoscono alla regione, e' indispensabile almeno ricondurre la normativa statale all'assetto previgente, conformemente alla monolitica giurisprudenza costituzionale che ormai da anni si e' formata sul punto. E va da se' che, per le medesime ragioni illustrate al precedente par. 1.3, nel presente caso non ricorrono le condizioni in presenza delle quali la recente sentenza n. 6 del 2023 ha ritenuto che l'intesa possa essere legittimamente soppiantata da forme di collaborazione meno intense (dimensione meramente tecnica dell'atto, e incidenza dello stesso solo su singoli e specifici interessi): l'approvazione del complessivo programma delle opere da realizzare attinge in profondita' alla dimensione della discrezionalita' politico-amministrativa (ma si tratta di una ovvieta'...), e incide evidentemente su un fascio molto ampio e articolato di interessi. In sintesi, dunque, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 5- ter, del decreto-legge n. 13 del 2023, come convertito in legge, nella parte in cui non prevede che l'approvazione del programma dettagliato delle opere infrastrutturali da realizzare in vista dello svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 avvenga d'intesa con la Regione Puglia. Si consideri, peraltro, che anche con riferimento alla presente questione di legittimita' costituzionale puo' essere riproposto quanto osservato piu' sopra, al par. 1.3, in relazione alla possibilita', per l'amministrazione statale, di procedere anche in assenza del perfezionarsi dell'intesa con la regione. Anche in questo caso, infatti, al fine di riportare a conformita' con la Costituzione la norma oggetto del giudizio non e' necessario configurare assoluti poteri di veto della parte regionale in grado di impedire l'approvazione del programma delle opere in assenza dell'accordo sulle stesse, dovendosi solo escludere la legittimita' costituzionale - come la giurisprudenza costituzionale ha gia' chiarito piu' volte - di una disciplina che imponga la «drastica prevalenza» della volonta' dello Stato. Ed anche in questo caso ben potra' essere considerata applicabile - come gia' questa Ecc.ma Corte ha statuito nella sentenza n. 6 del 2023 - la disciplina, posta dall'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, per il superamento di dissensi qualificati, provenienti (anche) da amministrazioni dotate di competenze costituzionalmente garantite.