Ricorso nell'interesse  della  Regione  Puglia  in  persona  del
Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano,
a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta  regionale  n.  729
del 29  maggio  2023,  rappresentato  e  difeso,  come  da  procedura
speciale in calce al presente atto,  dall'avv.  Rossana  Lanza  (C.F.
LNZRSN63C69L049N), avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, e
dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (C.F. CCCMCL65E02H501Q)  del  Foro
di  Firenze,  con  elezione  di  domicilio  presso   lo   studio   di
quest'ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12 (Studio legale  Marcello
Cecchetti              e               Associati),               pec:
marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it); 
    Contro lo Stato, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  pro  tempore,  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  33,  comma  5-ter.  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
investimenti complementari al PNRR (PNC),  nonche'  per  l'attuazione
delle politiche di coesione e della politica agricola  comune),  come
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,
n. 41 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - 21  aprile  2023,  n.  94),  nella  parte  in  cui
modifica i commi 5-bis e  5-ter  dell'art.  9  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4  (misure  urgenti  in  materia  di  sostegno  alle
imprese e agli  operatori  economici,  di  lavoro  salute  e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza  da  COVID-19,  nonche'  per  il
contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico), per violazione deli articoli 117, terzo e quarto comma, e
118, primo comma, della Costituzione, nonche' del principio di  leale
collaborazione. 
Premessa. Il contesto normativo in cui si inseriscono le disposizioni
impugnate e il loro contenuto prescrittivo. 
    1. - L'art. 9 del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4  (Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), cosi' come derivante
dalla conversione in legge operata dalla legge n.  25  del  2022,  al
comma 5-bis autorizzava la spesa di 50 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal  2022  al  2024  al  fine  di  realizzare  «opere  da'
infrastruiturazione» volte a «garantire la sostenibilita' dei  Giochi
del  Mediterraneo  di  Taranto  2026  sotto  il  profilo  ambientale,
economico e sociale». La titolarita' della  misura  veniva  posta  in
capo all'Agenzia per la coesione territoriale. Il citato comma  5-bis
prevedeva inoltre che al relativo  onere  si  provvedesse  «a  valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178». 
    Il successivo camma 5-ter, per quel che qui  piu'  specificamente
interessa, prevedeva  invece  che  «le  opere  infrastrutturali,  ivi
comprese quelle per l'accessibilita', distinte in  opere  essenziali,
connesse e di contesto, con l'indicazione, per  ciascuna  opera,  del
codice unico di progetto, del soggetto attuatore e  dell'entita'  del
finanziamento  concesso,   delle   altre   fonti   di   finanziamento
disponibili  e  del   cronoprogramma   di   realizzazione»,   fossero
individuate «con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport».
Si prevedeva inoltre,  in  ossequio  alle  competenze  legislative  e
amministrative costituzionalmente garantite alle regioni nei  settori
coinvolti   dagli   interventi,   che    tali    decreti    dovessero
necessariamente essere adottati  «d'intesa  con  la  Regione  Puglia,
sentiti gli enti locali territorialmente interessati». 
    Si osservi, peraltro, che ai medesimi decreti veniva affidato  il
compito di ripartire le risorse destinate  agli  interventi,  nonche'
quello di  individuare  «le  modalita'  di  monitoraggio»  di  questi
ultimi, «il  cronoprogramma  procedurale  con  i  relativi  obiettivi
determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche'
le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione  dei  sistemi
di monitoraggio o  di  mancato  rispetto  dei  termini  previsti  dal
cronoprogramma procedurale». Il coinvolgimento mediante intesa  della
Regione Puglia,  a  garanzia  delle  attribuzioni  costituzionali  di
quest'ultima,  veniva  dunque  correttamente  esteso  anche  a   tali
contenuti. 
    2. - L'art. 33, camma 5-ter, del di 24 febbraio 2023, n. 13, come
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,
n.  41,  ha  modificato  significativamente   le   sopra   richiamate
disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge n. 4  del  2022,  in  modo
tale da determinare - come si dimostrera' subito di seguito  -  gravi
lesioni    alle    competenze    legislative     e     amministrative
costituzionalmente garantite alla Regione Puglia odierna  ricorrente,
e la conseguente violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma,
e 118, primo comma, della  Costituzione,  nonche'  del  principio  di
leale collaborazione. 
    In particolare, il nuovo testo  dell'art.  9,  comma  5-bis,  del
decreto-legge n. 4 del 2022, introdotto dal  citato  art.  33,  comma
5-ter, del decreto-legge n. 13 del 2023, nel testo  risultante  dalla
conversione  in  legge,  prevede  che,  al  fine  di  «assicurare  la
tempestiva realizzazione» degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026,  venga  nominato  -  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani  e  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   -   un   Commissario
straordinario dotato dei poteri e delle funzioni  previste  dall'art.
12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo,  del
decreto-legge n. 77 del 2021, ossia - come  si  vedra'  -  di  poteri
straordinari utilizzabili anche in deroga alle  disposizioni  vigenti
(salve  alcune  eccezioni  specificamente  indicate),  nonche'  della
possibilita'  di  avvalersi  delle  societa'  pubbliche.  Quanto   al
procedimento per addivenire a tale nomina,  la  disposizione  de  qua
prevede soltanto che  siano  «sentiti  il  Presidente  della  Regione
Puglia e il sindaco del Comune di Taranto». 
    Il successivo nuovo comma 5-ter - anch'esso, come  si  e'  detto,
introdotto dall'art. 33, comma 5-ter, del  decreto-legge  n.  13  del
2023 come convertito in legge - attribuisce al Commissario il compito
di predisporre il programma dettagliato delle opere  infrastrutturali
da realizzare (distinte in opere essenziali, connesse e di  contesto,
come definite dalle lettere a,  b  e  c  del  medesimo  comma).  Tale
programma, in base alla disposizione  oggi  in  vigore,  che  qui  si
contesta, e' destinato a essere approvato «semplicemente» con  uno  o
piu' decreti  del  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, e del Ministro  per  lo  sport  e  i
giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, senza alcun coinvolgimento della Regione  Puglia.  Il  nuovo
art. 9, comma  5-ter,  del  decreto-legge  n.  4  del  2022,  dunque,
stabilisce  sul  punto  una  significativa  novita'   rispetto   alla
formulazione previgente, la quale, come si e' visto, affidava  invece
la identificazione delle opere da realizzare a uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottati  «d'intesa  con  la
Regione Puglia». 
    Le disposizioni legislative  sopra  richiamate  devono  ritenersi
costituzionalmente  illegittime  per  violazione  e/o  lesione  delle
competenze legislative e amministrative  della  Regione  Puglia,  nei
termini e per le ragioni che di seguito si illustrano. 
I. - Illegittimita' costituzionale  dell'art.  33,  comma  5-ter  del
decreto-legge n. 13 del 2023, come risultante  dalla  conversione  in
legge ad opera della legge  n.  41  del  2023,  nella  parte  in  cui
modifica il comma 5-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 4 del  2022,
per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo
comma,  della  costituzione,   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    I. 1. - Come si e' avuto modo di  evidenziare  nella  esposizione
del quadro normativo, il nuovo testo dell'art. 9,  comma  5-bis,  del
decreto-legge n. 4 del 2022, risultante  a  seguito  dell'entrata  in
vigore dell'art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge n.  13  del  2023
(come convertito in legge),  prevede  la  nomina  di  un  Commissario
straordinario al fine di realizzare  tempestivamente  gli  interventi
necessari allo svolgimento dei Giochi  del  Mediterraneo  di  Taranto
2026. Quanto al procedimento, il citato art. 9, comma 5-bis,  dispone
che si provveda alla nomina con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  europei,  il
sud, le politiche di coesione e iI PNRR, di concerto con il  Ministro
per lo sport e i giovani e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, «sentiti il Presidente della Regione Puglia e il sindaco del
Comune di Taranto». 
    Tale  previsione,  e',  con  tutta  evidenza,  costituzionalmente
illegittima, per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma,
e 118, primo comma, della  Costituzione,  nonche'  del  principio  di
leale collaborazione, nella parte in cui non prevede  che  la  nomina
del  Commissario  straordinario  debba  avvenire  «d'intesa»  con  la
Regione Puglia., o comunque - in subordine - nella parte in  cui  non
prevede un adeguato coinvolgimento collaborativo della Regione Puglia
nella procedura di nomina del Commissario straordinario,  limitandosi
a prevedere che il  Presidente  della  Regione  Puglia  sia  soltanto
«sentito». 
    I.2. -  Al  fine  di  illustrare  le  ragioni  a  sostegno  della
denunciata  illegittimita'  costituzionale,  occorre  preliminarmente
evidenziare come l'attivita' del suddetto Commissario, e dunque anche
l'esercizio della funzione amministrativa  consistente  nella  nomina
dello stesso, insistano su ambiti materiali di competenza legislativa
regionale, concorrente e residuale, ai sensi dell'art. 117,  terzo  e
quarto comma, della Costituzione. 
    Sul punto e' necessario muovere dalla considerazione dell'art. 9,
comma 5- ter, lettere a), b), e c), del decreto-legge n. 4 del  2022,
laddove si individuano le tipologie  di  opere  infrastrutturali  che
dovranno, dapprima, essere specificamente identificate  nel  relativo
programma (predisposto  dal  Commissario  straordinario  nominato  ai
sensi del precedente comma 5-bis,  e  successivamente  approvato  con
decreto Ministro per gli affari europei,  il  sud,  le  politiche  di
coesione e il PNRR), per poi essere concretamente realizzate sempre a
cura del  medesimo  Commissario.  La  lettura  di  tale  disposizione
consente fin da ora di individuare gli  ambiti  materiali  sui  quali
tali opere sono destinate a incidere. 
    In particolare, il citato comma 5-ter dell'art. 9 del  di.  n.  4
del 2022 prevede che il  programma  de  quo  suddivida  le  opere  da
realizzare tra «opere  essenziali»,  «opere  connesse»  e  «opere  di
contesto», chiarendo altresi' che la  prima  espressione  indica  «le
opere infrastrutturali la cui realizzazione e' prevista  dal  dossier
di candidatura o che si rendono necessarie per rendere  efficienti  e
appropriate le infrastrutture esistenti individuate  nel  dossier  di
candidatura» (lett. a); che la seconda indica  «le  opere  necessarie
per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi  in
cui   si   svolgono gli   eventi   sportivi   nonche'    alla    rete
infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente  efficace
la funzionalita' del sistema complessivo  di  accessibilita'»  (lett.
b); infine, che  la  terza  espressione  designa  «le  opere  la  cui
realizzazione integra il  sistema  di  accessibilita'  ai  luoghi  di
svolgimento degli eventi sportivi e  alle  altre  localizzazioni  che
sono interessate direttamente  o  indirettamente  dall'evento  o  che
offrono opportunita' di valorizzazione territoriale in occasione  dei
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» (lett. c). 
    Ora, e' evidente che  una  precisa  e  definitiva  individuazione
degli ambiti materiali incisi dall'attivita' amministrativa de qua  -
e  dunque  anche  dalle  previsioni  legislative   che   disciplinano
quest'ultima - potra' avvenire solo ex post, per cosi' dire, ossia in
base   alla   considerazione   del   programma    degli    interventi
infrastrutturali che verra' predisposto dal Commissario  e  approvato
ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4  del  2022.
E' pero' altrettanto evidente che la lettura delle disposizioni sopra
citate, che definiscono cosa debba intendersi per «opere essenziali»,
«opere connesse» e «opere di contesta», consente gia' in  astratto  e
anticipatamente di ritenere che gli  interventi  in  questione  siano
riconducibili  chiaramente,  almeno  per  larga  parte,   ad   ambiti
materiali di competenza legislativa regionale concorrente (art.  117,
terzo comma, della Costituzione) o addirittura residuale  (art.  117,
quarto comma, della Costituzione). 
    In particolare,  tra  le  materie  di  competenza  regionale  che
appaiono inevitabilmente interessate, vanno annoverate  senz'altro  e
in primis l'«ordinamento sportivo» e  il  «governo  del  territorio»,
ambiti inclusi dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione, tra le
materie  di   competenza   concorrente.   Cio'   in   ragione   della
finalizzazione degli interventi de  quibus  a  un  importante  evento
sportivo, quale i Giochi del Mediterraneo, e della  sicura  incidenza
degli stessi sulle scelte inerenti all'utilizzazione del suolo. 
    Quanto all'«ordinamento  sportivo»,  si  deve  ricordare  che  si
tratta  di  una  materia  la   quale,   secondo   la   giurisprudenza
costituzionale, comprende senza dubbio  anche  «la  disciplina  degli
impianti e delle attrezzature sportive» (sentenza n.  424  del  2004;
analogamente, cfr. anche la sentenza n. 254 del 2013). In questa sede
viene  in  rilievo  soprattutto  per  gli  interventi   che   saranno
annoverabili tra le «opere essenziali», che comprendono, come  si  e'
visto, gli  interventi  specificamente  individuati  dal  dossier  di
candidatura,  o  che  si  rendono   necessari   in   relazione   alle
infrastrutture gia' esistenti indicate nel medesimo dossier. 
    La riferibilita' al «governo del territorio» vale invece,  com'e'
evidente, per tutte e tre le tipologie di opere. E' infatti noto che,
per costante giurisprudenza costituzionale,  tale  materia  comprende
«tutto cio' che attiene all'uso del territorio e alla  localizzazione
di impianti o attivita'», nonche', piu' in generale, l'«insieme delle
norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base
ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del  territorio»
(sentenza n. 383 del 2005; analogamente anche le sentenze n. 196  del
2004, e nn. 362, 331 e 307 del 2003). 
    Com'e' stato efficacemente messo in luce in  dottrina,  peraltro,
dalla considerazione complessiva della giurisprudenza  costituzionale
emerge chiaramente che  nell'ambito  della  materia  de  qua  rientra
senz'altro la «programmazione» e la  «collocazione  delle  opere  sul
territorio» (M. Mengozzi, Lavori pubblici di interesse regionale,  in
G. Guzzetta, F.S. Marini, D.  Morana  (a  cura  di),  Le  materie  di
competenza  regionale.  Commentario,  Napoli,  Edizioni  scientifiche
italiane, 2015, 287 ss., part. 291). In tal senso - a mero titolo  di
esempio - possono essere menzionate le sentenze n. 121 del  2010  (in
materia di interventi di edilizia residenziale pubblica) e n. 401 del
2007  (in  tema  di  infrastrutture  di   trasporto,   viabilita'   e
parcheggi). 
    Piu' in generale, peraltro, deve osservarsi come  gli  interventi
infrastrutturali possano essere con certezza ascritti alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato solo quando si collochino nel campo
della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione (ad  es.,  impianti  di
gestione  di  rifiuti),  mentre  debbano   essere   ricondotti   alla
competenza legislativa concorrente di Stato e regioni nei casi in cui
intercettino le materie «porti e aeroporti civili», «grandi  reti  di
trasporto e di comunicazione», «ordinamento  della  comunicazione»  e
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»  (art.
117, terzo comma, della Costituzione). 
    Dalla lettura  delle  sopra  richiamate  lettere  a),  b),  e  c)
dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022  non  pare
possibile ritenere che le infrastrutture da realizzare in  vista  dei
Giochi del Mediterraneo del 2026 ricadano nell'ambito  della  «tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema»:  o  almeno,  pare  evidente  che,
qualora dovesse  anche  darsi  tale  eventualita',  si  trattera'  di
ipotesi  assolutamente  marginali  nel   contesto   complessivo   del
programma delle opere in questione. Cio' e' sufficiente per  ritenere
che - anche solo sulla base delle  previsioni  contenute  nel  citato
comma 5-ter, lettere a), b), e c) - gli  interventi  ivi  prefigurati
(che saranno dettagliatamente individuati nel programma  delle  opere
infrastrutturali da realizzare) saranno in ampia  parte  destinati  a
collocarsi nell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, ricadendo
dunque negli ambiti materiali della competenza legislativa  residuale
regionale. Cosi' e', a mero titolo di esempio, per le  infrastrutture
inerenti alla mobilita' meramente locale, cui evidentemente le  sopra
richiamate lettere b) e c) fanno riferimento. Sulla  riconducibilita'
di tali interventi alla competenza legislativa residuale regionale e'
possibile evocare, tra le altre, la sentenza n. 163 del 2021, secondo
la quale «a seguito della riforma  del  titolo  V,  Parte  II,  della
Costituzione, per costante giurisprudenza costituzionale  la  materia
del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza  legislativa
residuale regionale, sia pur con i  limiti  derivanti  dall'eventuale
rilievo di competenze esclusive dello Stato (sentenze nn. 74 e 5  del
2019, 137 e 78 del 2018)». 
    I.3. - Le considerazioni fin qui  esposte  sono  sufficienti  per
evidenziare come l'art. 9, comma 5-bis, del decreto-legge  n.  4  del
2022, nel testo risultante a seguito delle modifiche  introdotte  dal
decreto-legge n. 13 del 2023, come convertito in legge,  nella  parte
in cui non prevede che la nomina del Commissario straordinario  debba
avvenire «d'intesa» con la Regione Puglia, limitandosi a disporre che
il Presidente della Regione  Puglia  venga  soltanto  «sentito»,  sia
costituzionalmente illegittimo per  violazione  degli  articoli  117,
terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche'
del principio di leale collaborazione, in quanto  alloca  al  livello
statale una funzione amministrativa destinata palesemente a  incidere
su plurime materie di competenze legislativa regionale concorrente  e
residuale, realizzando cosi' una «chiamata in  sussidiarieta'»  della
funzione  amministrativa  in  questione  e  della  relativa  funzione
legislativa. Cio' in evidente violazione, oltre  che  dell'art.  117,
terzo  e   quarto   comma,   della   Costituzione,   della   «valenza
collaborativa e procedimentale» del principio  di  sussidiarieta'  di
cui all'art. 118, primo comma, della  Costituzione,  che  richiede  -
come precisato dalla giurisprudenza costituzionale  a  partire  dalle
sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004 - che  previsioni  legislative
di tal genere debbano necessariamente prevedere che l'esercizio della
funzione amministrativa in questione avvenga d'intesa con la  regione
specificamente  interessata  dalla  stessa  affinche'  possa   essere
superato il vaglio di legittimita' costituzionale. 
    L'odierna ricorrente, peraltro, e'  ben  consapevole  che  questa
Ecc.ma Corte ha, di recente, ritenuto  che,  in  talune  circostanze,
anche lo strumento del mero parere  obbligatorio  ma  non  vincolante
possa essere ritenuto idoneo a soddisfare le pretese collaborative di
parte regionale anche  ove  lo  Stato  operi  la  c.d.  «chiamata  in
sussidiarieta'», come avviene nel presente caso. E tuttavia,  proprio
in tale occasione si e' ribadito come cio'  possa  avvenire  solo  ed
esclusivamente nei casi di atti di carattere puramente  «tecnico»,  o
comunque destinati  a  incidere  su  singoli  e  specifici  interessi
(sentenza n. 6 del 2023, par. 7.4.2. del Considerato in diritto). 
    Ebbene, e' del tutto evidente che nel  caso  dell'art.  9,  comma
5-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022, nel  testo  risultante  dalla
modifica di cui all'art. 33, comma 5- ter, del  decreto-legge  n.  13
del  2023  (come  convertito  in  legge),  non  si  rientra  in  tali
fattispecie: non vi e' infatti chi non veda  come  la  nomina  di  un
Commissario straordinario  sia  tutto  fuorche'  un  atto  «meramente
tecnico», essendo peraltro destinata  a  incidere  su  un  fascio  di
interessi estremamente complesso, articolato e variegato, considerati
i compiti che la disciplina in esame affida al Commissario. 
    A tale riguardo, invero, e'  sufficiente  richiamare  proprio  le
previsioni dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022
gia' piu' sopra  citate,  le  quali  identificano  e  definiscono  le
tipologie di opere che devono essere  inserite  nel  programma  degli
interventi che il Commissario straordinario dovra' prima  predisporre
e poi portare a realizzazione,  cui  va  affiancata  la  gia'  citata
previsione, reperibile nel precedente comma 5-bis, secondo  la  quale
il Commissario e' dotato dei  poteri  e  delle  funzioni  individuate
dall'art. 12, comma 1, secondo periodo, e comma  5,  primo  e  quinto
periodo,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021.  In  base   a   tale
disposizione, dunque, il Commissario potra' «adottare tutti gli  atti
o provvedimenti necessari ovvero [..] provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi, anche  avvalendosi  di  societa'  di  mi
all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di  altre
amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario,
il coordinamento operativo  tra  le  varie  amministrazioni,  enti  o
organi  coinvolti»  (art.  12,  comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge n. 77 del 2021),  nonche'  agire  «in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto dei principi generali dell'ordinamento,  delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli
inderogabili derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea»,  con
ordinanze «immediatamente efficaci e (...) pubblicate nella  Gazzetta
Ufficiale»  (art.  12,  comma  5,  primo  e   quarto   periodo,   del
decreto-legge n. 77 del 2021). Ebbene, come si vede,  nulla  di  piu'
lontano dalla dimensione «meramente tecnica» cui allude  la  sentenza
n. 6 del 2023 di questa Ecc.ma Corte,  ne'  dalla  circoscrivibilita'
degli interventi del Commissario a singoli e specifici interessi.  Di
qui, dunque, la conseguenza della necessarieta'  dell'intesa  con  la
regione  territorialmente  interessata,  quale  forma   collaborativa
costituzionalmente  imposta  nel  caso  de  quo,  e  la   conseguente
illegittimita' costituzionale della disposizione oggetto del presente
giudizio, nei termini indicati piu' sopra. 
    Deve peraltro chiarirsi, al di la' di ogni possibile dubbio, come
l'accoglimento   della    presente    questione    di    legittimita'
costituzionale non condurrebbe alla configurazione di un  «potere  di
veto» da parte della regione, tale da consentire  a  quest'ultima  di
«bloccare» sine die l'adozione dell'atto di nomina, in assenza di  un
effettivo accordo sulla persona da  nominare.  L'odierna  ricorrente,
infatti, e' ben consapevole che, ormai da tempo, questa Ecc.ma  Corte
non considera piu' indispensabile, al fine di consentire di  superare
il vaglio di legittimita' costituzionale a norme  che  effettuano  la
«chiamata in  sussidiarieta'»  di  funzioni  vertenti  su  ambiti  di
competenza regionale, la  previsione  di  una  c.d.  «intesa  forte».
Almeno a partire dalla sentenza n.  33  del  2011,  com'e'  noto,  la
giurisprudenza costituzionale  ritiene  che  il  legislatore  statale
possa legittimamente prevedere, in simili casi, apposite procedute di
superamento del dissenso tra lo Stato e la regione  nelle  quali  sia
previsto «lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare  le
divergente»,  continuando   pero'   a   ritenere   costituzionalmente
illegittima la «drastica previsione» della decisivita' della volonta'
della parte statale. 
    Tutto cio', evidentemente, vale anche nel caso di  specie.  Cosi'
come anche per il caso di specie puo' essere spesa la soluzione  che,
al riguardo, questa Ecc.ma Corte ha individuato con  la  gia'  citata
sentenza n. 6 del 2023, la quale ha ritenuto applicabile alla vicenda
in quella  sede  oggetto  di  giudizio,  in  quanto  compatibile,  la
disciplina dettata dell'art. 14-quinquies  della  legge  n.  241  del
1990,  per  l'ipotesi  in  cui  l'intesa  non  fosse  raggiunta.   Le
previsioni di tale articolo, infatti, sono state  ritenute  «adeguate
al principio di leale collaborazione per il previsto procedimento  di
composizione del dissenso con reiterate trattative (sentenza  n.  179
del 2012) e, solo in ultimo, di suo superamento». E  in  effetti  gli
strumenti  procedimentali  previsti  dal  citato  art.   14-quinquies
rappresentano senza dubbio un esempio di come il legislatore  statale
ha  ritenuto  che  possano  essere  superati  dissensi   qualificati,
espressi   (anche)   da   amministrazioni   dotate   di    competenze
costituzionalmente garantite. Si tratta dunque di una soluzione  che,
nel rispetto della  discrezionalita'  del  legislatore,  puo'  essere
ritenuta applicabile anche al caso oggetto del presente giudizio. 
    I.4. - In via subordinata, nella denegata ipotesi in  cui  questa
Ecc.ma Corte non  ritenesse  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  piu'  sopra  esposta,  l'art.  9,  comma  5-bis,  del
decreto-legge n. 4 del 2022, nel testo  risultante  a  seguito  delle
modifiche  introdotte  dal  decreto-legge  n.  13  del   2023,   come
convertito   in   legge,   dovrebbe   comunque   essere   considerato
costituzionalmente illegittimo per violazione dei medesimi  parametri
costituzionali sopra indicati e soprattutto del  principio  di  leale
collaborazione, nella parte in cui si limita  a  richiedere,  per  la
nomina del Commissario straordinario, il mero parere  del  Presidente
della  Regione  Puglia,  anziche'  prevedere  la   necessarieta'   di
strumenti procedurali in grado di imporre  allo  Stato  di  ricercare
effettivamente, per quanto possibile, l'apporto  collaborativo  della
partecipazione regionale all'adozione della decisione. 
    Per illustrare  la  censura  appena  sintetizzata  e'  necessario
muovere dalla considerazione secondo la quale, nello  specifico  caso
che qui si considera, tramite la richiesta di un mero parere sul nome
della persona individuata quale Commissario  straordinario  -  parere
obbligatorio ma non vincolante - lo  Stato  presterebbe  un  ossequio
meramente formale al principio di leale collaborazione,  dal  momento
che, verosimilmente,  le  considerazioni  provenienti  da  parte  del
Presidente della regione potrebbero essere comunque superate in  modo
agevole. La disposizione in parola - a  ben  guardare  -  non  riesce
quindi  a  nascondere  un  assetto   procedimentale   gravemente   ed
evidentemente sbilanciato in favore dello Stato. Una  previsione  che
si limita a richiedere che l'amministrazione statale possa  procedere
alla nomina semplicemente acquisendo su una  proposta  predeterminata
unilateralmente  l'avviso  della  Regione  interessata  non  consente
infatti  a   quest'ultima   di   prendere   parte   e   «collaborare»
effettivamente al procedimento decisionale. 
    Ora, il principio di leale collaborazione e', per  l'appunto,  un
principio,  ossia  un  precetto  di  ottimizzazione,  che  impone  di
conseguire  un  risultato  nella  misura  massima  consentita   dalle
possibilita' di diritto e di fatto (cfr., per tutti, R. Alexy, Teoria
dei diritti fondamentali [1994], Bologna, 2012,106: ma si  tratta  di
una acquisizione ormai comune nella  dottrina  costituzionalistica  e
giusfilosofica). Nella presente circostanza, dunque, il principio  in
parola richiede  di  massimizzare  la  possibilita'  che  la  regione
collabori  effettivamente   alla   individuazione   del   Commissario
straordinario, compatibilmente con  la  necessita'  che  la  relativa
nomina avvenga in tempi ragionevoli, coerenti con i motivi che  hanno
spinto il legislatore statale a istituire tale figura e affidare allo
stesso i compiti sopra richiamati. 
    Ebbene,  non  vi  e'  chi  non  veda   come   siano   agevolmente
prospettabili strumenti procedurali che - ancorche' in forme  diverse
dai percorsi finalizzati al raggiungimento di un'intesa  -  impongano
allo  Stato  di  ricercare  effettivamente,  per  quanto   possibile,
l'apporto   collaborativo   della   partecipazione   regionale   alla
decisione. A mero titolo di  esempio,  infatti,  si  puo'  menzionare
l'ipotesi in cui lo Stato debba sottoporre alla regione una  rosa  di
nomi, tra i quali la Regione sia  chiamata  a  esprimere  le  proprie
opzioni; ovvero, ancora, l'ipotesi in cui, prima di  addivenire  alla
individuazione del nome da parte dello Stato, quest'ultimo definisca,
in collaborazione con la  regione,  i  criteri  per  addivenire  alla
scelta, in modo da predeterminare i «binari» su cui far sviluppare la
interlocuzione successiva. 
    E' bene evidenziare, peraltro, che  tali  soluzioni  vengono  qui
prospettate a fini meramente esemplificativi, allo scopo di mostrare,
al di la' di ogni possibile dubbio, come la  mera  previsione  di  un
parere non vincolante non sia in alcun modo in grado  di  far  fronte
alle pretese, costituzionalmente fondate, che il principio  di  leale
collaborazione  avanza  nel  caso  di  specie,  potendosi   viceversa
individuare numerosi percorsi procedimentali alternativi in grado  di
consentire alla regione di contribuire con un apporto  maggiore  alla
decisione de qua, senza tuttavia giungere  sino  alla  prefigurazione
della necessarieta' di una intesa a  carattere  paritario,  e  dunque
senza  pregiudicare  in  alcun  modo  le  esigenze  di  celerita'  ed
efficienza sottese alla previsione legislativa statale in questa sede
contestata. 
    Com'e' noto, d'altra parte, l'argomentare «per principi» fa leva,
nell'ambito del  costituzionalismo  contemporaneo,  sulla  dimensione
«del peso» e dell'«importanza» degli stessi (e cio' almeno a  partire
dall'insegnamento di R. Dworkin, Il modello delle regole (I)  [1967],
in R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna, 1982, 96: ma anche
in questo caso di tratta di una  acquisizione  ormai  assodata  della
dottrina  costituzionalistica  e  giusfilosofica).  Ebbene,  in   una
circostanza  quale  la  presente   la   dimensione   del   «peso»   e
dell'«importanza»  del   principio   di   leale   collaborazione   e'
particolarmente elevata, come del resto  ha  mostrato  da  sempre  di
essere  consapevole  la  giurisprudenza  di  questa   Ecc.ma   Corte.
Quest'ultima, a partire dalle sentenze nn. 303 del 2003 e 6 del 2004,
fino ad arrivare alla recente sentenza n. 6 del 2023, pur nel  mutare
delle  soluzioni  accolte  dalle  singole   decisioni,   ha   infatti
costantemente evidenziato la necessita'  di  coinvolgere  le  singole
regioni nell'adozione di provvedimenti amministrativi su  materie  di
competenza  regionale   da   parte   dello   Stato,   con   strumenti
particolarmente intensi, proprio perche' -  trattandosi  di  funzioni
frutto della c.d. «chiamata in  sussidiarieta'»  in  materie  che  la
Costituzione affida alla legislazione  regionale  -  le  esigenze  di
collaborazione sono particolarmente pressanti, e devono dunque essere
soddisfatte con i migliori strumenti  che,  di  volta  in  volta,  e'
possibile predisporre. Cio' che, evidentemente, non avviene nel  caso
di specie. 
II. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 33,  comma  5-ter,  del
decreto-legge n. 13 del 2023, come risultante  dalla  conversione  in
legge ad opera della legge  n.  41  del  2023,  nella  parte  in  cui
modifica il comma 5-ter dell'art. 9 del decreto-legge n. 4 del  2022,
per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo
comma,  della  costituzione,   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    II.1. - Come gia' anticipato in Premessa, l'art. 9, comma  5-ter,
del decreto-legge n. 4 del 2022, risultante a seguito delle modifiche
introdotte dall'art. 33, comma 5-ter, del  decreto-legge  n.  13  del
2023,  come  convertito  in  legge,  dispone   che   il   Commissario
straordinario  di  cui  al  precedente  comma   5-bis   provveda alla
predisposizione   di   un   programma   dettagliato    delle    opere
infrastrutturali da realizzare. Per tale programma  e'  prevista  poi
l'approvazione con uno o piu' decreti del  Ministro  per  gli  affari
europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e  del  Ministro
per lo sport e i  giovani,  adottati  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    Per quel che in questa sede specificamente rileva, il nuovo testo
dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022 non prevede
piu' - come  invece  faceva  il  testo  previgente  -  che,  ai  fini
dell'approvazione del suddetto programma,  sia  necessario  acquisire
l'intesa con la Regione Puglia. 
    La mancata previsione della necessarieta'  di  addivenire  a  una
intesa  con  la  Regione  Puglia  per  l'approvazione  del  programma
dettagliato delle opere infrastrutturali da realizzare ai  sensi  del
richiamato comma  5-ter  e'  costituzionalmente  illegittima  per  le
ragioni che si passa di seguito a precisare. 
    II.2.  -  Anche  per  illustrare   la   presente   questione   di
legittimita' costituzionale e' necessario  prendere  le  mosse  dalla
individuazione  degli  ambiti  materiali  su  cui   la   disposizione
censurata e' destinata a incidere, e dalla spettanza  della  relativa
competenza legislativa. E anche in questo caso, a tal  fine,  non  si
puo' fare a meno di considerare le previsioni contenute nel  medesimo
comma 5-ter, alle lettere a), b),  e  c), gia'  evocate  piu'  sopra,
laddove si individuano genericamente le tre  tipologie  di  opere  da
realizzare  che  devono  essere  inserite   nel   programma:   «opere
essenziali» (lett.  a),  «opere  connesse»  (lett.  b)  e  «opere  di
contesto» (lett. c). Alla luce delle considerazioni gia'  esposte  al
par. I.2,  che  si  devono  ritenere  in  questa  sede  integralmente
riproposte, non si puo' non ritenere che gli interventi  destinati  a
essere  inseriti  nel  programma  delle  opere  infrastrutturali   da
realizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4
del 2022, siano riconducibili, almeno in larghissima parte, ad ambiti
materiali di competenza legislativa regionale concorrente (art.  117,
terzo comma, della Costituzione) o addirittura residuale  (art.  117,
quarto comma, della Costituzione). 
    Al riguardo, si e' gia' evidenziato che vengono  in  rilievo,  in
primo luogo, la materia del «governo del  territorio»  e  la  materia
dell'«ordinamento sportivo»:  la  prima,  in  quanto  comprensiva  di
«tutto cio' che attiene all'uso del territorio e alla  localizzazione
di impianti o attivita'», nonche', piu'  in  generale,  dell'«insieme
delle norme che consentono di identificare e graduare  gli  interessi
in base ai quali  possono  essere  regolatigli  usi  ammissibili  del
territorio» (sentenza  n.  383  del  2005);  la  seconda,  in  quanto
comprensiva,   secondo   gli   insegnamenti   della    giurisprudenza
costituzionale, della normativa concernente  «gli  impianti  e  delle
attrezzature sportive» (sentenza n. 424 del 2004; sentenza n. 254 del
2013). 
    Come si e' gia' osservato, peraltro, in  base  al  riparto  delle
competenze di cui all'art. 117, secondo, terzo e quarto comma,  della
Costituzione,  una  sicura  competenza  statale  esclusiva  su  opere
infrastrutturali  puo'  prospettarsi  solo  per  quelle,  tra  queste
ultime, che si si collochino nel campo  della  tutela  dell'ambiente,
dovendosi viceversa ricondurre tutti gli altri interventi  a  materie
di competenza concorrente (nel caso in cui si  tratti  di  interventi
inquadrabili nelle materie «porti e aeroporti civili»,  «grandi  reti
di trasporto e di comunicazione», «ordinamento della comunicazione» e
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), o  a
materie di competenza regionale residuale ex art. 117, quarto  comma,
della Costituzione. 
    Nel caso di specie -  leggendo  le  citate  disposizioni  di  cui
all'art. 9, comma 5-ter, lettera a), b), e  c)  -  pare  estremamente
improbabile (ma si tratta senz'altro di un eufemismo)  che  le  opere
infrastrutturali da inserire nel programma ricadano nella  competenza
statale in materia di tutela dell'ambiente. Piuttosto, le stesse  non
potranno  che  ricadere  nelle  materie  di  competenza   legislativa
concorrente e, soprattutto, nelle  materie  di  competenza  residuale
regionale, come senz'altro avviene  per  le  infrastrutture  inerenti
alla  mobilita'  meramente  locale,  evocate  -  implicitamente,   ma
chiaramente - dalle sopra richiamate lettere b)  e  c)  dell'art.  9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022.  Ma  anche  su  questo
aspetto ci si e' soffermati piu' sopra  con  considerazioni  che  qui
possono essere integralmente richiamate. 
    II.3. -  La  sicura  collocazione  degli  interventi  prefigurati
dall'art. 9, comma 5-ter, del  decreto-legge  n.  4  del  2022,  come
modificato dall'art. 33, comma 5-ter, del  decreto-legge  n.  13  del
2023 (nel testo risultante dalla legge di  conversione),  nell'ambito
di  materie  di  competenza  legislativa  regionale   concorrente   e
residuale ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  e  quarto  comma,  della
Costituzione   impone   di   concludere   per    la    illegittimita'
costituzionale di tale disposizione nella parte in  cui  non  prevede
che   l'approvazione   del   «programma   dettagliato   delle   opere
infrastrutturali    occorrenti,    ivi    comprese     quelle     per
l'accessibilita',  distinte  in  opere  essenziali,  connesse  e   di
contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico  di
progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entita'
del finanziamento concedibile, delle  altre  fonti  di  finanziamento
disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli  interventi»,
avvenga d'intesa con la Regione Puglia. 
    La   previsione   normativa   qui    censurata,    infatti,    e'
costituzionalmente illegittima per  violazione  degli  articoli  117,
terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonche'
del principio di leale collaborazione, in quanto  alloca  al  livello
statale una funzione amministrativa destinata palesemente a  incidere
su plurime materie di competenze legislativa regionale concorrente  e
residuale,  e  cio'  per  di  piu'  in  violazione   della   «valenza
collaborativa e procedimentale» del principio  di  sussidiarieta'  di
cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione. 
    Come la giurisprudenza costituzionale riconosce  ormai  da  molto
tempo,  alla  legge  statale  e'  senz'altro  consentito   istituire,
allocare all'amministrazione statale e disciplinare, anche con  norme
di dettaglio,  funzioni  amministrative  destinate  a  esplicarsi  in
ambiti  materiali  affidati  alla  potesta'   legislativa   regionale
concorrente e residuale: a condizione, pero', che sussistano esigenze
unitarie in grado di far ritenere inadeguato al loro  svolgimento  il
livello  regionale,  secondo  quanto   richiede   il   principio   di
sussidiarieta' di cui all'art.  118  della  Costituzione,  e  che  la
disciplina legislativa statale in questione  contenga  la  previsione
secondo   la   quale   la    funzione    deve    essere    esercitata
dall'amtninistrazione dello Stato sulla base di  una  intesa  con  la
singola regione interessata (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 6  del
2004). Ora, e' vero che per l'esercizio  della  funzione  consistente
nella  individuazione  delle  opere  da  realizzare  in  vista  dello
svolgimento a Taranto dei Giochi del Mediterraneo del  2026  l'ambito
valutativo richiesto non  e'  certo  ultroneo  rispetto  a  quello  a
disposizione della Regione Puglia,  di  talche'  era  gia'  possibile
dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 5-bis e
5-ter, nella loro originaria versione, nella parte in cui  affidavano
le   funzioni   concernenti   la   realizzazione   di   tali    opere
all'amministrazione centrale dello Stato. Cio', almeno, ad utilizzare
il criterio fatto proprio da  questa  Ecc.ma  Corte,  ad  es.,  nella
sentenza n. 6 del 2004, che proprio all'ambito valutativo  necessario
allo  svolgimento  di  una  determinata  funzione  amministrativa  fa
riferimento per  lo  svolgimento  di  giudizio  di  sussidiarieta'  e
adeguatezza di cui all'art.  118  della  Costituzione:  alla  Regione
Puglia,  infatti,   non   sfuggirebbe   certo   quella   «valutazione
complessiva» degli interessi sottesi alla funzione  che,  in  base  a
tale  disposizione  costituzionale,  e'  in  grado  di  radicare   la
spettanza della funzione amministrativa (cfr., in part. , sentenza n.
6 del 2004, par. 7 del Considerato in diritto). E tuttavia,  in  nome
della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica.
la Regione Puglia aveva ritenuto di non promuovere  alcuna  questione
di legittimita' costituzionale nei confronti della norma  originaria,
confidando nella circostanza secondo la  quale.  proprio  in  base  a
quest'ultima la valutazione dei suddetti interessi  sarebbe  avvenuta
d'intesa tra lo Stato e la regione. 
    L'inopinata modifica introdotta dall'art. 33,  comma  5-ter,  del
decreto-legge n. 13 del 2023  (come  convertito  in  legge),  che  ha
eliminato la necessita' di  richiedere  l'intesa  della  regione  per
l'approvazione del programma dettagliato delle opere infrastrutturali
da realizzare in vista dello svolgimento dei Giochi del  Mediterraneo
di Taranto 2026, ha  evidentemente  frustrato  l'affidamento  che  la
regione aveva  riposto  nell'intesa  prevista  dal  testo  originario
dell'art. 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di  tutelare  le
proprie attribuzioni costituzionali. Evidentemente, ad oggi non  puo'
piu'  essere  contestata,  almeno  nella   sede   del   giudizio   di
legittimita' costituzionale in via principale, la scelta della  legge
statale  di  allocare  all'amministrazione   centrale   la   funzione
amministrativa de qua. Tuttavia, al fine di  tutelare  le  competenze
legislative e amministrative che gli articoli  117,  terzo  e  quarto
comma, e 118,  primo  comma,  della  Costituzione,  riconoscono  alla
regione, e' indispensabile almeno  ricondurre  la  normativa  statale
all'assetto previgente, conformemente alla monolitica  giurisprudenza
costituzionale che ormai da anni si e' formata sul punto. E va da se'
che, per le medesime ragioni illustrate al precedente par.  1.3,  nel
presente caso non ricorrono le condizioni in presenza delle quali  la
recente sentenza n. 6 del 2023 ha ritenuto che l'intesa possa  essere
legittimamente soppiantata da forme di  collaborazione  meno  intense
(dimensione meramente tecnica dell'atto,  e  incidenza  dello  stesso
solo  su  singoli  e   specifici   interessi):   l'approvazione   del
complessivo  programma  delle  opere   da   realizzare   attinge   in
profondita'     alla      dimensione      della      discrezionalita'
politico-amministrativa (ma si tratta di una ovvieta'...),  e  incide
evidentemente su un fascio molto ampio e articolato di interessi. 
    In sintesi, dunque,  deve  essere  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n.  4  del
2022, come risultante a seguito delle modifiche introdotte  dall'art.
33, comma 5- ter, del decreto-legge n. 13 del 2023,  come  convertito
in legge, nella parte in  cui  non  prevede  che  l'approvazione  del
programma dettagliato delle opere infrastrutturali da  realizzare  in
vista dello svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di  Taranto  2026
avvenga d'intesa con la Regione Puglia. 
    Si consideri, peraltro, che anche con riferimento  alla  presente
questione  di  legittimita'  costituzionale  puo'  essere  riproposto
quanto  osservato  piu'  sopra,  al  par.  1.3,  in  relazione   alla
possibilita', per l'amministrazione statale, di  procedere  anche  in
assenza del perfezionarsi dell'intesa con la regione. Anche in questo
caso, infatti, al fine di riportare a conformita' con la Costituzione
la norma oggetto del giudizio non e' necessario configurare  assoluti
poteri  di  veto  della  parte  regionale  in   grado   di   impedire
l'approvazione del programma  delle  opere  in  assenza  dell'accordo
sulle stesse, dovendosi solo escludere la legittimita' costituzionale
- come la giurisprudenza costituzionale ha gia' chiarito piu' volte -
di una disciplina che imponga la «drastica prevalenza» della volonta'
dello Stato. Ed anche in questo caso ben  potra'  essere  considerata
applicabile -  come  gia'  questa  Ecc.ma  Corte  ha  statuito  nella
sentenza n. 6 del 2023 - la disciplina, posta dall'art.  14-quinquies
della  legge  n.  241  del  1990,  per  il  superamento  di  dissensi
qualificati,  provenienti  (anche)  da  amministrazioni   dotate   di
competenze costituzionalmente garantite.