TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DEI GIUDICI per le indagini preliminari Il Giudice, dott.ssa Carolina Clo', ... letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato nei confronti di V. M. G. , nata ... il ..., residente in ... , via ...n. ... domicilio ivi dichiarato ... difesa di fiducia dall'avv. Tommaso Creola del Foro di Modena. Imputata del reato p. e p. dell'art. 635, comma 2°, n.1 del codice penale perche', senza alcun giustificato motivo, distruggeva, deteriorava o rendeva in tutto o in parte inservibile, l'intera fiancata destra ovvero la portiera anteriore/posteriore e relativo parafango posteriore dell'autovettura marca ... modello ... targata ... di proprieta' di B. D. che era parcheggiata lungo la pubblica via, mediante l'utilizzo di un corpo acuminato col quale eseguiva un graffio abbastanza profondo e discontinuo sulla fiancata destra anzidetta, cosi' danneggiandola. (Ipotesi rientrante nella fattispecie di cui all'art. 625, n. 7 del codice penale per aver commesso il fatto su cose esposte per necessita' o per consuetudine alla pubblica fede). In... il... Premesso che in data 29 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena emetteva decreto penale di condanna n. ... e condannava l'imputata, per il reato a lei ascritto, alla pena di euro ... di multa, in sostituzione di due mesi di reclusione, pena sospesa. Con atto depositato in cancelleria in data 14 settembre 2022, il difensore, munito di procura speciale, presentava opposizione al predetto decreto penale di condanna e, contestualmente, avanzava richiesta di definizione del procedimento mediante applicazione dell'istituto della messa alla prova ex. articoli 168-bis del codice penale - 464-bis del codice di procedura penale. Nel corso dell'odierna udienza, fissata per l'eventuale emissione dell'ordinanza ex. art. 464-bis del codice di procedura penale, la difesa dell'imputata depositava atto di accettazione di remissione di querela (avvenuta in data 19 ottobre 2020, come da verbale in atti) e lamentava l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, del neointrodotto comma 5 dell'art. 635 del codice penale nella parte in cui non prevede la procedibilita' a querela del reato di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. In particolare, la difesa evidenziava un'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al delitto di furto aggravato dall'essere il fatto commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (articoli 624-625 n. 7 del codice penale) il quale, come e' noto, con l'introduzione del decreto-legislativo n. 150/2022, come successivamente integrato e modificato dalla legge n. 199/2022, e' divenuto procedibile a querela. Il pubblico ministero si e' associato alla questione di legittimita' costituzionale cosi' come prospettata Osserva Ad avviso di questo Giudice, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato e' rilevante e non manifestamente infondata per le regioni che di immediatamente si esporranno. Rilevanza della questione. La rilevanza della questione - intesa quale necessita' che la norma trovi applicazione nel giudizio a quo - emerge, evidentemente, dal disposto dell'art. 464-quater del codice di procedura penale., che impone al giudice di verificare, prima di emettere l'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, la possibilita' di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale. Invero, nel caso di specie, essendo stata ritualmente rimessa la querela (come si evince dal verbale di accettazione della remissione prodotto in data odierna), qualora la questione di legittimita' costituzionale prospettata venisse accolta, si imporrebbe la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale per estinzione del reato. E' appena il caso di ricordare che la remissione di querela e' istituto di misto natura sostanziale (poiche' costituisce causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 del codice penale) e di natura processuale (poiche' preclude il proseguimento dell'azione penale per difetto sopravvenuto di valida condizione di procedibilita' ai sensi dell'art. 529 del codice di procedura penale). Quale che sia la natura da ritenersi prevalente, e' evidente l'applicabilita' della novella legislativa sopra citata anche al caso di specie (pur commesso prima della sua entrata in vigore) in applicazione dei generali principi di retroattivita' delle norma sostanziale di favore e di applicabilita' immediata delle nonne processuali (cd. principio del «tempus regis actum»). A parere di chi scrive la questione e', dunque, rilevante. Non manifesta infondatezza della questione Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, occorre premettere che, come anticipato, a seguito dell'introduzione della cd. «riforma Cartabia» (decreto legislativo n. 150/2022, come successivamente integrato e modificato dalla legge n. 199/2022) molti reati procedibili d'ufficio sono stati resi procedibili a querela. In particolare e per quanto qui interessa, il nuovo comma 5 dell'art. 635 del codice penale prevede, testualmente, che «Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'». Appare incontrovertibile, alla luce del tenore letterale della disposizione, che il legislatore abbia voluto mantenere la procedibilita' d'ufficio del delitto di danneggiamento solo nei casi di cui all'art. 635, comma 2 del codice penale (tra i quali rientra quello del fatto commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede). Di talche', un'eventuale lettura costituzionalmente orientata dell'art. 635, comma 5 del codice penale risulta preclusa. Al contrario, il novellato art. 624 del codice penale, al comma 3, recita «Il delitto (di furto) e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita' ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis». Pertanto, il delitto di furto aggravato dall'essere stato il fatto commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede e', oggi, procedibile a querela di parte. A parere dello scrivente, la scelta di differenziare la disciplina della procedibilita' tra le due fattispecie appare travalicare i limiti della ragionevolezza e della proporzione, quali corollari del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Costituzione. Occorre premettere che la violazione dell'art. 3 della Costituzione si manifesta non soltanto quando si prevede il medesimo trattamento per situazioni differenti, ma anche (e soprattutto) quando, come nel caso di specie, vengono trattate in modo irragionevolmente differente situazioni tra loro analoghe. In particolare, non si comprende la scelta legislativa relativa al differente regime di procedibilita' quando il fatto di reato e' commesso su cose esposte alla pubblica fede: a querela per il delitto di furto e d'ufficio per il delitto di danneggiamento. L'irragionevolezza risulta, in primo luogo, in astratto posto che si prevede un regime di procedibilita' «piu' favorevole» (a querela di parte) per un fatto di reato astrattamente piu' grave (articoli 624-625, n. 7 del codice penale, punito con pena da due a sei anni di reclusione) mentre si prevede il regime di procedibilita' d'ufficio, per il delitto punito con pene inferiori (art. 635, comma 2, del codice penale, punito con pena da mesi sei ad anni tre di reclusione). Inoltre la lesione al bene giuridico «patrimonio», tutelato da entrambe le norme incriminatrici in esame, e', anche nella prassi applicativa, maggiore nel delitto di furto piuttosto che in quello di danneggiamento stante il maggior depauperamento economico della persona offesa. Dopodiche', puo' essere ricordato ai presenti fini, che e' la stessa relazione illustrativa del decreto legislativo n. 150/2022 (pag. 327) che giustifica la scelta di rendere procedibile a querela il reato danneggiamento nelle sole ipotesi previste dal primo comma dell'art. 635 del codice penale con la necessita' di tutela rinforzata (attraverso il regime di procedibilita' d'ufficio) solo nei casi in cui il fatto sia commesso su «beni pubblici o, comunque, di interesse o utilita' pubblica». Orbene, se tale necessita' appare rispettata nelle ipotesi di cui all'art. 635 comma 2 nn. 2), 3), 4), nelle ipotesi di cui al n. 1) del medesimo articolo, occorre, invece, operare alcune distinzioni. Certamente il rilievo pubblicistico si ravvisa allorquando il danneggiamento e' commesso «su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati». Quando, invece, il danneggiamento e' commesso «su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'art. 625» occorre un'ulteriore distinzione. La dimensione pubblicistica della condotta penalmente rilevante si apprezza - e lo dimostra la stessa scelta legislativa di mantenere, in tal caso, la procedibilita' d'ufficio anche per il delitto di furto - quando il fatto e' commesso «su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza». Tuttavia, a parere del giudicante, non altrettanto puo' dirsi allorquando il fatto e' commesso «su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede». Invero, come ritenuto dallo stesso legislatore allorquando ha modificato il regime di procedibilita' del delitto di furto, in tali casi, l'oggetto della condotta non ricade necessariamente nell'alveo dei beni di interesse pubblicistico; anzi, l'interesse leso e', nella maggior parte dei casi, di natura privata. Pertanto, alla luce delle brevi considerazioni sopra svolte, pare esservi una irragionevole disparita' di trattamento a fronte di ipotesi sostanzialmente analoghe. Invero il trattamento differenziato - sotto il profilo del regime di procedibilita' - per condotte sostanzialmente analoghe, mostra una palese incompatibilita' con i principi di proporzionalita' e di ragionevolezza quali corollari del principio di uguaglianza. Sia consentito, altresi', di rilevare un potenziale contrasto interno allo stesso art. 635 del codice penale atteso che, pur a fronte del piu' rilevante e maggior garantito bene giuridico costituito dalla «persona» rispetto al bene giuridico «patrimonio», il legislatore ha, cio' nonostante, optato per la procedibilita' a querela allorquando il fatto di danneggiamento avviene con «violenza alla persona o minaccia» (quando, quindi, la condotta lede ben due beni giuridici differenti, la persona ed il patrimonio) ma, inspiegabilmente, ha mantenuto la procedibilita' d'ufficio quando il medesimo fatto viene commesso su determinate categorie di beni, ledendo, in tal caso, unicamente il bene giuridico patrimonio, per quanto di rilevanza pubblica. Si impone, quindi, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della presente questione di legittimita' costituzionale.