TRIBUNALE DI MODENA 
                         SEZIONE DEI GIUDICI 
                     per le indagini preliminari 
 
    Il Giudice, dott.ssa  Carolina  Clo',  ...  letti  gli  atti  del
procedimento in epigrafe indicato nei confronti di V. M.  G.  ,  nata
... il ..., residente in ... , via ...n. ... domicilio ivi dichiarato
... difesa di fiducia dall'avv. Tommaso Creola del Foro di Modena. 
    Imputata del reato p. e p.  dell'art.  635,  comma  2°,  n.1  del
codice penale perche', senza alcun giustificato motivo,  distruggeva,
deteriorava o rendeva in  tutto  o  in  parte  inservibile,  l'intera
fiancata destra ovvero la portiera  anteriore/posteriore  e  relativo
parafango posteriore dell'autovettura marca ... modello  ...  targata
... di proprieta' di B. D. che era  parcheggiata  lungo  la  pubblica
via, mediante l'utilizzo di un corpo acuminato col quale eseguiva  un
graffio abbastanza  profondo  e  discontinuo  sulla  fiancata  destra
anzidetta, cosi' danneggiandola. 
    (Ipotesi rientrante nella fattispecie di cui all'art. 625,  n.  7
del codice penale per aver commesso il  fatto  su  cose  esposte  per
necessita' o per consuetudine alla pubblica fede). 
    In... il... 
 
                              Premesso 
 
    che  in  data  29  aprile  2022,  il  Giudice  per  le   indagini
preliminari presso il Tribunale di Modena emetteva decreto penale  di
condanna n. ... e condannava l'imputata, per il reato a lei ascritto,
alla pena di euro ... di  multa,  in  sostituzione  di  due  mesi  di
reclusione, pena sospesa. 
    Con atto depositato in cancelleria in data 14 settembre 2022,  il
difensore, munito di  procura  speciale,  presentava  opposizione  al
predetto decreto penale  di  condanna  e,  contestualmente,  avanzava
richiesta  di  definizione  del  procedimento  mediante  applicazione
dell'istituto della messa alla prova ex. articoli 168-bis del  codice
penale - 464-bis del codice di procedura penale. 
    Nel corso dell'odierna udienza, fissata per l'eventuale emissione
dell'ordinanza ex. art. 464-bis del codice di  procedura  penale,  la
difesa dell'imputata depositava atto di accettazione di remissione di
querela (avvenuta in data 19 ottobre 2020, come da verbale in atti) e
lamentava l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3
della Costituzione, del  neointrodotto  comma  5  dell'art.  635  del
codice penale nella parte in cui  non  prevede  la  procedibilita'  a
querela del reato di danneggiamento aggravato  dall'essere  il  fatto
commesso su cose esposte per necessita'  o  per  consuetudine  o  per
destinazione alla pubblica fede. 
    In particolare, la difesa evidenziava un'irragionevole disparita'
di trattamento rispetto al delitto di furto aggravato dall'essere  il
fatto commesso su cose esposte per necessita' o  per  consuetudine  o
per destinazione alla pubblica fede (articoli 624-625 n. 7 del codice
penale)  il   quale,   come   e'   noto,   con   l'introduzione   del
decreto-legislativo n. 150/2022,  come  successivamente  integrato  e
modificato  dalla  legge  n.  199/2022,  e'  divenuto  procedibile  a
querela. 
    Il  pubblico  ministero  si  e'  associato  alla   questione   di
legittimita' costituzionale cosi' come prospettata 
 
                               Osserva 
 
    Ad  avviso  di  questo  Giudice,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato  e'  rilevante  e
non manifestamente infondata per le regioni che di immediatamente  si
esporranno. 
Rilevanza della questione. 
    La rilevanza della questione - intesa  quale  necessita'  che  la
norma trovi applicazione nel giudizio a quo - emerge,  evidentemente,
dal disposto dell'art. 464-quater del codice  di  procedura  penale.,
che impone al giudice di verificare, prima di emettere l'ordinanza di
sospensione del procedimento per messa alla prova, la possibilita' di
pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi  dell'art.  129  del
codice di procedura penale. 
    Invero, nel caso di specie, essendo stata ritualmente rimessa  la
querela (come si evince dal verbale di accettazione della  remissione
prodotto in data  odierna),  qualora  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  prospettata  venisse  accolta,   si   imporrebbe   la
pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi  dell'art.  129
del codice di procedura penale per estinzione del reato. 
    E' appena il caso di ricordare che la remissione  di  querela  e'
istituto di misto natura sostanziale (poiche'  costituisce  causa  di
estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 del codice penale)  e  di
natura processuale (poiche'  preclude  il  proseguimento  dell'azione
penale   per   difetto   sopravvenuto   di   valida   condizione   di
procedibilita'  ai  sensi  dell'art.  529  del  codice  di  procedura
penale). 
    Quale che sia la natura  da  ritenersi  prevalente,  e'  evidente
l'applicabilita' della novella legislativa sopra citata anche al caso
di specie (pur  commesso  prima  della  sua  entrata  in  vigore)  in
applicazione dei generali  principi  di  retroattivita'  delle  norma
sostanziale di favore  e  di  applicabilita'  immediata  delle  nonne
processuali (cd. principio del «tempus regis actum»). 
    A parere di chi scrive la questione e', dunque, rilevante. 
Non manifesta infondatezza della questione 
    Quanto alla non manifesta infondatezza della  questione,  occorre
premettere che, come anticipato, a  seguito  dell'introduzione  della
cd.  «riforma  Cartabia»  (decreto  legislativo  n.  150/2022,   come
successivamente integrato e modificato dalla legge n. 199/2022) molti
reati procedibili d'ufficio sono stati resi procedibili a querela. 
    In particolare e per quanto  qui  interessa,  il  nuovo  comma  5
dell'art. 635 del codice penale prevede, testualmente, che «Nei  casi
previsti dal primo comma il  delitto  e'  punibile  a  querela  della
persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso
in occasione del delitto previsto dall'art. 331 ovvero se la  persona
offesa e' incapace, per eta' o per infermita'». 
    Appare incontrovertibile, alla luce del  tenore  letterale  della
disposizione,  che  il  legislatore   abbia   voluto   mantenere   la
procedibilita' d'ufficio del delitto di danneggiamento solo nei  casi
di cui all'art. 635, comma 2 del codice penale (tra i  quali  rientra
quello del fatto commesso  su  cose  esposte  per  necessita'  o  per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede). 
    Di talche',  un'eventuale  lettura  costituzionalmente  orientata
dell'art. 635,  comma  5  del  codice  penale  risulta  preclusa.  Al
contrario, il novellato art. 624  del  codice  penale,  al  comma  3,
recita «Il delitto (di furto) e' punibile  a  querela  della  persona
offesa. Si procede, tuttavia,  d'ufficio  se  la  persona  offesa  e'
incapace, per eta' o per infermita' ovvero se  ricorre  taluna  delle
circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo  che  il  fatto  sia
commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis». 
    Pertanto, il delitto di  furto  aggravato  dall'essere  stato  il
fatto commesso su cose esposte per necessita'  o  per  consuetudine o
per destinazione alla pubblica fede e', oggi, procedibile  a  querela
di parte. 
    A  parere  dello  scrivente,  la  scelta  di   differenziare   la
disciplina  della  procedibilita'  tra  le  due  fattispecie   appare
travalicare i limiti della ragionevolezza e della proporzione,  quali
corollari del principio di uguaglianza consacrato nell'art.  3  della
Costituzione. 
    Occorre  premettere  che  la   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione si manifesta non soltanto quando si prevede il  medesimo
trattamento per  situazioni  differenti,  ma  anche  (e  soprattutto)
quando,  come  nel  caso  di  specie,  vengono   trattate   in   modo
irragionevolmente differente situazioni tra loro analoghe. 
    In particolare, non si comprende la scelta  legislativa  relativa
al differente regime di procedibilita' quando il fatto  di  reato  e'
commesso su cose esposte alla pubblica fede: a querela per il delitto
di furto e d'ufficio per il delitto di danneggiamento. 
    L'irragionevolezza risulta, in primo luogo, in astratto posto che
si prevede un regime di procedibilita' «piu' favorevole»  (a  querela
di parte) per un fatto di reato astrattamente  piu'  grave  (articoli
624-625, n. 7 del codice penale, punito con pena da due a sei anni di
reclusione) mentre si prevede il regime di procedibilita'  d'ufficio,
per il delitto punito con pene inferiori  (art.  635,  comma  2,  del
codice  penale,  punito  con  pena  da  mesi sei   ad   anni tre   di
reclusione). 
    Inoltre la lesione al bene giuridico  «patrimonio»,  tutelato  da
entrambe le norme incriminatrici in esame,  e',  anche  nella  prassi
applicativa, maggiore nel delitto di furto piuttosto che in quello di
danneggiamento  stante  il  maggior  depauperamento  economico  della
persona offesa. 
    Dopodiche', puo' essere ricordato ai presenti  fini,  che  e'  la
stessa relazione illustrativa del  decreto  legislativo  n.  150/2022
(pag. 327) che giustifica la scelta di rendere procedibile a  querela
il reato danneggiamento nelle sole ipotesi previste dal  primo  comma
dell'art.  635  del  codice  penale  con  la  necessita'  di   tutela
rinforzata (attraverso il regime di  procedibilita'  d'ufficio)  solo
nei casi in cui il fatto sia commesso su «beni pubblici o,  comunque,
di interesse o utilita' pubblica». 
    Orbene, se tale necessita' appare rispettata nelle ipotesi di cui
all'art. 635 comma 2 nn. 2), 3), 4), nelle ipotesi di cui  al  n.  1)
del medesimo articolo, occorre, invece, operare alcune distinzioni. 
    Certamente il rilievo pubblicistico  si  ravvisa  allorquando  il
danneggiamento e' commesso «su edifici  pubblici o  destinati  a  uso
pubblico o  all'esercizio  di  un  culto,  o  immobili  compresi  nel
perimetro dei centri storici, ovvero su  immobili  i  cui  lavori  di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di  risanamento  sono
in corso o risultano ultimati». 
    Quando, invece, il danneggiamento e'  commesso  «su  altre  delle
cose indicate  nel  numero  7  dell'art.  625»  occorre  un'ulteriore
distinzione. 
    La dimensione pubblicistica della condotta  penalmente  rilevante
si  apprezza  -  e  lo  dimostra  la  stessa  scelta  legislativa  di
mantenere, in tal caso, la  procedibilita'  d'ufficio  anche  per  il
delitto di furto - quando il fatto e' commesso «su cose esistenti  in
uffici  o  stabilimenti  pubblici,  o  sottoposte  a  sequestro  o  a
pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica  utilita',
difesa o reverenza». 
    Tuttavia, a parere del giudicante,  non  altrettanto  puo'  dirsi
allorquando il fatto e' commesso «su cose esposte  per  necessita'  o
per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede». 
    Invero, come ritenuto dallo  stesso  legislatore  allorquando  ha
modificato il regime di procedibilita' del delitto di furto, in  tali
casi, l'oggetto della condotta non ricade necessariamente  nell'alveo
dei beni di interesse pubblicistico; anzi, l'interesse leso e', nella
maggior parte dei casi, di natura privata. 
    Pertanto, alla luce delle brevi considerazioni sopra svolte, pare
esservi una irragionevole  disparita'  di  trattamento  a  fronte  di
ipotesi sostanzialmente analoghe. Invero il trattamento differenziato
- sotto il profilo  del  regime  di  procedibilita'  -  per  condotte
sostanzialmente analoghe, mostra una palese  incompatibilita'  con  i
principi di proporzionalita' e di ragionevolezza quali corollari  del
principio di uguaglianza. 
    Sia consentito, altresi', di  rilevare  un  potenziale  contrasto
interno allo stesso art. 635 del codice  penale  atteso  che,  pur  a
fronte  del  piu'  rilevante  e  maggior  garantito  bene   giuridico
costituito dalla «persona» rispetto al bene  giuridico  «patrimonio»,
il legislatore ha, cio' nonostante, optato per  la  procedibilita'  a
querela allorquando il fatto di danneggiamento avviene con  «violenza
alla persona o minaccia» (quando, quindi, la condotta  lede  ben  due
beni  giuridici  differenti,  la  persona  ed  il   patrimonio)   ma,
inspiegabilmente, ha mantenuto la procedibilita' d'ufficio quando  il
medesimo fatto viene  commesso  su  determinate  categorie  di  beni,
ledendo, in tal caso, unicamente il bene  giuridico  patrimonio,  per
quanto di rilevanza pubblica. 
    Si  impone,  quindi,  la  rimessione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale per l'esame della presente questione  di  legittimita'
costituzionale.