TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Prima sezione civile Nel procedimento ex art. 702-bis Cpc Nrg. 18790/2022 promosso da: ASGI - Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione (codice fiscale n. 97086880156), A. D. (codice fiscale n. ...) e A. M. (codice fiscale n. ...), elettivamente domiciliati in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso (alberto.guariso@milano.pecavvocati.it), Livio Neri (avvlivioneri@milano.pecavvocati.it) e Marta Lavanna (martalavanna@avvpec.it), che li rappresentano e difendono per delega in atti; ricorrenti; Contro Regione autonoma Valle d'Aosta (codice fiscale n. 80002270074), elettivamente domiciliata in Torino, via XX Settembre n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallenca, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari (giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it), per delega in atti; resistente; Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rachele Olivero, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente Ordinanza 1. L'oggetto della causa. Le causa, introdotta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 28, decreto legislativo n. 150/2011, ha ad oggetto l'accertamento del carattere discriminatorio della deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 (cfr. doc. 1, fasc. ric.) - con la quale la Regione Valle d'Aosta ha approvato le disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati (a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la societa' finanziaria regionale Finaosta S.p.a.), ai sensi del Titolo IV della legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, Capi II e III, nella parte in cui ha indicato: tra i requisiti per accedere alla concessione di mutui agevolati per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima abitazione, l'«anzianita' di residenza nella Regione (Valle d'Aosta) di almeno cinque anni, anche non consecutivi» (art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 - cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 6) - requisito non contemplato dalla legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, ma previsto unicamente dalla citata deliberazione della Giunta regionale, atto di rango secondario che, secondo i ricorrenti, contrasterebbe con norme di legge - quali l'art. 40, comma 6 TUI, l'art. 2, comma 2 TUI, l'art. 43, comma 2, lettere C e D TUI e gli articoli 2 e 3, lettera D-bis, decreto legislativo n. 216/2003-, oltre che con il diritto dell'UE (cfr. ric. p. 7-9); tra i requisiti per accedere alla concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati, la «cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea» e l'anzianita' di residenza nella Regione Valle d'Aosta «da almeno otto anni» (art. 12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 - cfr. doc. 1, fasc. ric., p. 17) - requisiti previsti dalla citata deliberazione della Giunta regionale ed anche dalla legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, all'art. 80, norma di rango primario rispetto alla quale i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione in quanto contrastante con disposizioni UE chiare, precise e incondizionate - quali l'art. 11, comma 1, lettera f. Direttiva UE n. 2003/109 (relativo ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), l'art. 24, direttiva UE n. 2004/38 (relativo ai familiari di cittadini UE), l'art. 14, comma 1, lettera g. Direttiva UE n. 2009/50 (relativo ai titolari di carta blu), l'art. 32, direttiva UE n. 2011/95 (relativo ai titolari di protezione internazionale), l'art. 12, comma 1, lettera g. Direttiva n. 2011/98 (relativo ai titolari di permesso unico di lavoro), l'art. 22, comma 1, direttiva UE n. 2016/801 (relativo ai ricercatori) - ovvero il rinvio alla Corte costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con l'art. 117, comma 1 della Costituzione con riferimento alle citate direttive UE. In particolare, secondo i ricorrenti, i requisiti della cittadinanza (italiana o UE) e della residenza protratta determinerebbero una discriminazione: in parte diretta, con riferimento alla concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati, essendo tali finanziamenti concessi ai soli cittadini italiani o UE, con esclusione degli stranieri extra UE; in parte indiretta, essendo il requisito dell'anzianita' di residenza (cinque anni per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima abitazione e otto anni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati) «piu' difficilmente conseguibile dagli stranieri» e privo di causa di giustificazione (cfr. ric. p. 4). In quest'ottica, i ricorrenti, in via principale, hanno chiesto (previo occorrendo rinvio alla Corte costituzionale con riferimento all'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse di poter operare la disapplicazione per contrasto con le citate direttive UE): di accertare l'illegittimita' della condotta della Regione Valle d'Aosta, consistente nell'aver introdotto - mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022 - i citati requisiti (discriminatori), delineanti una discriminazione collettiva ai danni della «collettivita' indeterminata dei cittadini stranieri che vorrebbero accedere a un mutuo a condizione agevolate, ma non possono accedervi perche' non titolari dei predetti requisiti» (cfr. ric. p. 5), nonche' una discriminazione individuale per A. D. e A. M. - la cui domanda concernente la concessione di mutuo agevolato per l'acquisto della prima abitazione e' stata rigettata per assenza del requisito dell'anzianita' quinquennale di residenza (cfr. doc. 15, fasc. ric.)-; di adottare i conseguenti provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione, ordinando alla Regione Valle d'Aosta di rimuovere le clausole che hanno introdotto i requisiti discriminatori (art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022; art. 12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022) e di riaprire il bando ammettendo i richiedenti privi di detti requisiti a parita' di condizione con gli altri richiedenti, fissando ex art. 614-bis Cpc la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tali obblighi di fare; con particolare riguardo alla posizione di A. D. e di A. M., di ordinare alla Regione Valle d'Aosta di assicurare loro la medesima posizione che avrebbero avuto qualora il requisito dell'anzianita' della residenza non fosse stato considerato; di condannare la Regione Valle d'Aosta a risarcire all'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione il danno non patrimoniale e all'immagine derivante dalla condotta discriminatoria, da liquidarsi in via equitativa in euro 10.000,00; di condannare la Regione Valle d'Aosta a risarcire a A. D. e a A. M. il danno derivante dal ritardo nel riconoscimento del beneficio (mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa), da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il tasso da loro pagato (... - cfr. doc. 6, fasc. ric.) e quello che sarebbe stato loro riconosciuto in caso di ammissione al credito agevolato per i mesi intercorrenti da ... compreso e fino alla data del riconoscimento del beneficio; di disporre la pubblicazione dell'ordinanza decisoria sulla home page del sito istituzionale dell'amministrazione per un minimo di giorni trenta e/o su uno o piu' quotidiani a tiratura nazionale. In via subordinata, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse possibile il ripristino della situazione quo ante, mediante la modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022, i ricorrenti hanno chiesto di condannare la Regione Valle d'Aosta al risarcimento dei danni derivanti dalla discriminazione, da liquidarsi in euro 20.000,00 per l'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione e in euro ... per A. D. e A. M. (cfr. doc. 13, fasc. ric.). La Regione Valle d'Aosta, costituendosi, ha preliminarmente eccepito: il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario poiche' le controversie relative alla concessione e alla revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 Cpa ed inoltre, nel caso di specie, sono stati contestati vizi attinenti alla fase procedimentale precedente rispetto al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio pubblico; l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino con riferimento all'azione proposta da A. D. e A. M., i quali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011, avrebbero dovuto agire dinanzi al Tribunale di Aosta, foro del luogo del loro domicilio, avente carattere esclusivo e inderogabile, nel senso che non puo' subire modifiche neppure per ragioni di connessione. Nel merito, la Regione Valle d'Aosta ha chiesto il rigetto del ricorso. A sostegno delle proprie difese, la resistente, nella memoria difensiva dell'11 gennaio 2023 e all'udienza del 1° marzo 2023, ha preliminarmente osservato come la disciplina dei mutui agevolati di cui e' causa debba essere ricondotta alle politiche di sostegno dell'edilizia e non anche alle politiche di sostegno del bisogno abitativo. Pertanto, non trattandosi di disposizioni volte a soddisfare diritti fondamentali, dovrebbe ritenersi legittima la scelta della Regione Valle d'Aosta di introdurre requisiti d'accesso volti a bilanciare la fruibilita' del beneficio con la limitatezza delle risorse finanziarie. In particolare, la resistente ha sostenuto: rispetto alla contestata discriminazione diretta, che il requisito della cittadinanza italiana o UE, previsto nell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022 e nell'art. 80 legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, non potrebbe essere oggetto di disapplicazione da parte del Giudice nazionale non potendo invocarsi, con riferimento alla disciplina dei mutui agevolati per il recupero di fabbricati, il principio della parita' di trattamento sancito all'art. 12, direttiva UE n. 2011/98, trattandosi di una previsione non applicabile alle agevolazioni finalizzate al recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente e al miglioramento dei centri abitati (non potendo, appunto, considerarsi i mutui agevolati per il recupero di fabbricati quali prestazioni assistenziali); rispetto alla contestata discriminazione indiretta, che il requisito dell'anzianita' di residenza (di cinque anni per la concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima abitazione e di otto anni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati) non determinerebbe alcuna penalizzazione per gli stranieri, essendo previsto anche per i cittadini italiani e non potendo trovare applicazione i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte costituzionale con riferimento alle provvidenze atte a sostenere un bisogno sociale (quale il bisogno abitativo); inoltre, secondo la resistente, il requisito dell'anzianita' di residenza, che «intende prospettare un legame con il territorio regionale», sarebbe ragionevole e coerente con la finalita' della misura in questione, «tesa a premiare un percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale che sfoci nell'acquisto della proprieta' di un'abitazione, e dunque una certa stabilita' abitativa, attraverso un'erogazione a sostegno del reddito che non ha nulla a che vedere con misure di aiuto per fronteggiare eventuali emergenze abitative» (cfr. mem. res. p. 20). 2. L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Rispetto alla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente, va osservato che la sussistenza della giurisdizione ordinaria emerge da espresse previsioni normative; in particolare, vengono in rilievo: l'art. 44, comma 1, decreto legislativo n. 286/1998, che prevede la possibilita' di ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria «quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi», e l'art. 28, decreto legislativo n. 150/2011 (a cui rinvia l'art. 44, comma 2, decreto legislativo n. 286/1998), che, al comma 5, stabilisce che i provvedimenti del giudice adito ex art. 702-bis Cpc possono essere adottati «anche nei confronti della pubblica amministrazione». Richiamando la disposizione di cui all'art. 44, decreto legislativo n. 286/1998, la Corte di cassazione ha affermato che il legislatore «ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di liberta' e potenzialita' del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla p.a., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della p.a., di utilita' rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilita' del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni» (Cassazione Su 7186/2011). Nello stesso senso si e' espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 44/2020, ove e' stato chiarito che gli argomenti contenuti nella pronuncia della Cassazione a Sezioni unite n. 7186/2011, «seppur precedenti rispetto alle novita' normative introdotte dal decreto legislativo 150/2011, conservano la loro validita', perche' le modifiche apportate da tale decreto non hanno inciso sulle norme in base alle quali l'azione antidiscriminazione e' esperibile anche in relazione ad atti amministrativi ... Lo stesso art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2011 (richiamato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 215 del 2003 e dall'art. 44, comma 2, t.u. immigrazione), del resto, conferma che il giudice ordinario puo' ordinare anche alla pubblica amministrazione la cessazione della condotta discriminatoria» (cfr. Corte costituzionale n. 44/2020). La definizione del diritto a non essere discriminati come diritto assoluto della persona determina, dunque, la giurisdizione del Giudice ordinario, a prescindere dal mezzo con il quale viene attuata la lesione del diritto; laddove il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo (come dedotto nel caso di specie), il Giudice ordinario puo' disapplicare l'atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti discriminatori, «senza che cio' comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potesta' amministrativa» (cfr. Cassazione 3842/2021). Sono, pertanto, prive di pregio le difese articolate dalla parte resistente a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, che, conseguentemente, va rigettata. 3. L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Torino rispetto alle domande formulate da A. D. e A. M. Va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Torino sollevata dalla parte resistente, atteso che, con riferimento alle domande formulate da A. D. e A. M., sussiste la competenza (esclusiva e inderogabile) del Tribunale di Aosta (Tribunale del luogo in cui A. D. e A. M. hanno il domicilio) ex art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011. Come precisato dalla Suprema Corte di cassazione, infatti, l'art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011 - che attribuisce la competenza sulle cause in materia di discriminazione al Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio - e' norma speciale che configura una competenza funzionale, esclusiva e inderogabile; conseguentemente, il foro del domicilio del ricorrente - vittima di discriminazione: non puo' essere derogato nemmeno per ragioni di connessione (cfr. Cassazione n. 9567/2004); non puo' essere variato neppure dal ricorrente, che non puo' scegliere di adire un foro alternativo (cfr. Cassazione 24419/2013); e' valido tanto per i ricorsi individuali, quanto per quelli collettivi promossi da associazioni (cfr. Cassazione 24419/2013); prevale sugli altri fori anche inderogabili previsti dal codice di rito o da norme speciali a garanzia di altri interessi, pure se questi ultimi sono anch'essi meritevoli di particolare protezione - in particolare, prevale su norme che presidiano esigenze organizzative, quali quelle sul foro erariale - (cfr. Cassazione 296/2021; Cassazione 3936/2017; Cassazione 24419/2013). Tali considerazioni di diritto determinano l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte resistente, non potendo riconoscersi ai ricorrenti A. D. e a A. M. la possibilita' di adire un foro alternativo rispetto a quello del loro domicilio, trattandosi di un'ipotesi processuale confliggente con il carattere funzionale, esclusivo e inderogabile della competenza ex art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011. Deve, pertanto, dichiararsi, con riferimento alle domande avanzate da A. D. e da A. M., l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Aosta. Tale pronuncia di incompetenza definisce il presente giudizio in relazione ai rapporti tra i ricorrenti A. D. e A. M. e la resistente Regione Valle d'Aosta; conseguentemente occorre provvedere sulle spese processuali tra tali parti, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (cfr. Cassazione 22541/2006). Ritiene il Tribunale che le spese di lite, nei rapporti tra i ricorrenti A. D. e A. M. e la resistente Regione Valle d'Aosta, debbano essere integralmente compensate tenuto conto della novita' della questione (non vi sono precedenti della Corte di cassazione in relazione alla proposizione congiunta di un ricorso collettivo e di un ricorso individuale) e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali in senso opposto (cfr. Tribunale di Brescia 18 luglio 2016, citata dai ricorrenti). 4. Le domande formulate dall'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione. 4.1. Premesse. Passando al merito delle domande formulate dalla Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione, in punto di diritto, va premesso che il principio di uguaglianza (formale e sostanziale) e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione): se riferito al godimento di diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione) non tollera disparita' di trattamento fra la posizione del cittadino e quella dello straniero; dunque, il legislatore (statale o regionale) non puo' introdurre regimi differenziati tali da compromettere l'esercizio di diritto fondamentali; al di fuori di tale ambito, e' consentito al legislatore (statale o regionale) introdurre regimi differenziati, ma sempre e comunque nel rispetto del principio di ragionevolezza, posto che l'art. 3 della Costituzione esige che le disposizioni normative siano adeguate e coerenti rispetto al fine perseguito. In altri termini, il legislatore (statale o regionale) puo' introdurre norme applicabili solo nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza (o ne sia privo), ma a condizione: che tali norme non compromettano l'esercizio di diritti fondamentali; che vi sia una ragionevole correlabilita' tra il requisito richiesto e lo scopo perseguito dalla norma. In proposito, la Corte costituzionale ha affermato «che al legislatore, sia statale che regionale, e' consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale ... al fine di conciliare la massima fruibilita' dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. La legittimita' di una simile scelta non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza ... Lo scrutinio va operato all'interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l'ammissibilita' al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio» (cfr. Corte costituzionale 133/2013; Corte costituzionale 432/2005). Nel caso di specie, per quanto di interesse, la legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, rubricata «disposizioni in materia di politiche abitative», ha previsto: da un lato, la concessione di mutui ad interessi agevolati finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione; tale misura e' chiaramente volta ad agevolare il diritto all'abitazione, il quale, benche' non espressamente previsto dalla Costituzione, rientra nel catalogo dei diritti inviolabili, essendo la prima abitazione bene di primaria importanza (cfr. Corte costituzionale 44/2020; Corte costituzionale 166/2018); dall'altro lato, la concessione di mutui ad interessi agevolati finalizzati al recupero di fabbricati situati nei centri e nei nuclei abitati; tale misura, a differenza della prima, non e' connessa alla prima abitazione e dunque al fabbisogno abitativo primario, ma e' volta a agevolare il recupero del patrimonio edilizio, al fine di migliorare i centri abitati. Entrambe le misure perseguono un interesse pubblico attraverso un aiuto economico (credito agevolato), ma solo la prima puo' ritenersi riferita al soddisfacimento del primario bisogno abitativo. Con riguardo ai requisiti soggettivi per accedere al credito agevolato: l'art. 74, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, con riferimento ai mutui agevolati per la prima casa, rinvia alle determinazioni della Giunta regionale, che sono state assunte con la deliberazione n. 531 del 9 maggio 2022; in particolare, l'art. 12 (cfr. doc. 1, fasc. ric., p. 6) ha previsto il requisito dell'eta' (da 18 a 70 anni), il requisito della residenza nella Regione Valle d'Aosta e il requisito dell'anzianita' di residenza nella Regione Valle d'Aosta da almeno cinque anni, anche non consecutivi; inoltre, il beneficio e' escluso per coloro che siano gia' proprietari, usufruttuari o titolari di diritto di abitazione di una o piu' abitazioni (requisito, quest'ultimo, che conferma la correlazione tra il beneficio in parola e il bisogno abitativo che mira a soddisfare); l'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, con riferimento ai mutui agevolati per il recupero dei fabbricati, prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE, il requisito di essere proprietari di immobili situati nelle zone di cui all'art. 79, commi 1 e 2 e residenti nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (comma 1, lettera A) ovvero di essere proprietari di immobili situati nelle zone di cui all'art. 79, commi 1 e 2 da almeno quindici anni (comma 1, lettera B). 4.2. Valutazione del carattere discriminatorio dell'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022. Parte ricorrente contesta, in primo luogo, il carattere discriminatorio dell'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 (cfr. doc. 1, fasc. ric., p. 6), il quale stabilisce che tutti i richiedenti il beneficio del mutuo agevolato per l'acquisto della prima abitazione devono soddisfare il requisito della residenza nella Regione Valle d'Aosta da almeno cinque anni, anche non consecutivi. Ritiene il Tribunale che tale requisito di residenza protratta sia incoerente rispetto alla ratio del beneficio (soddisfacimento del bisogno abitativo) e abbia carattere discriminatorio. In ordine alla coerenza/ragionevolezza del requisito in parola, vanno ricordati i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 44/2020, che (con riguardo a una legge della Regione Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica) ha affermato che il requisito della residenza ultraquinquennale nella Regione non presenta alcuna ragionevole connessione con il soddisfacimento del bisogno abitativo (a cui mirano le misure di edilizia residenziale pubblica), non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il beneficio tende a soddisfare. Tale requisito si risolve cosi' in una soglia rigida che porta a negare l'accesso al beneficio, a prescindere da qualsiasi valutazione attenente al bisogno abitativo, tenuto anche conto che «la previa residenza quinquennale non e' di per se' indice di un'elevata probabilita' di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben piu' significativi altri elementi sui quali si puo' ragionevolmente fondare una prognosi di stabilita'» (cfr. Corte costituzionale 44/2020, richiamata dalla piu' recente Corte costituzionale 9/2021). Ritiene il Tribunale che tali principi, enunciati dalla Corte costituzionale con riferimento all'edilizia residenziale pubblica, siano validi anche con riferimento alle misure di accesso al credito agevolato per la prima casa poiche', come sopra esplicato, anche tali misure sono volte a soddisfare il fabbisogno abitativo primario e non esiste una ragionevole correlazione tra tale finalita' e il requisito della residenza ultraquinquennale nella Regione. Oltre a cio', il requisito in analisi, seppur apparentemente neutro (essendo previsto indistintamente per gli italiani e per gli stranieri), determina in realta' una situazione di particolare svantaggio a carico degli stranieri rispetto agli italiani, assumendo carattere discriminatorio. Al riguardo, vanno ricordati i principi espressi dalla Corte di giustizia UE, che ha affermato che i requisiti di lunga residenza in un determinato ambito territoriale possono essere piu' facilmente soddisfatti dai cittadini piuttosto che dagli stranieri, finendo cosi' per privilegiare in misura sproporzionata i primi in danno dei secondi (cfr. Corte UE 542/2012). E' notorio, infatti, che il requisito di lunga residenza venga piu' facilmente conseguito dagli italiani rispetto agli stranieri (e piu' il requisito viene temporaneamente esteso e piu' si amplia il divario), essendo insita nelle persone immigrate, non collegate specificamente ad un luogo di origine italiano e in cerca di lavoro, una mobilita' maggiore, come dimostrano, peraltro, i dati statistici riportati dalla parte ricorrente a p. 12 e 13 del ricorso, rispetto ai quali la resistente nulla ha osservato. Il requisito di residenza quinquennale nella Regione Valle d'Aosta, previsto all'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, costituisce, dunque, una discriminazione indiretta ai danni degli stranieri, essendo da loro piu' difficilmente conseguibile rispetto agli italiani. In conclusione, deve essere accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Valle d'Aosta, consistente nell'aver emanato la deliberazione n. 531 del 9 maggio 2022, nella parte in cui, nell'allegato A all'art. 12, lettera C, e' stato previsto il requisito della residenza quinquennale quale condizione per accedere ai mutui agevolati finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima abitazione. Tale deliberazione regionale dovra', dunque, essere modificata in modo tale da consentire ai cittadini e agli stranieri di presentare la domanda per accedere al mutuo agevolato prima casa, senza che sia necessaria la sussistenza del requisito della residenza protratta, che andra' dunque eliminato. Tale modificazione comportera' necessariamente per la Regione Valle d'Aosta l'obbligo di riesaminare le posizioni gia' definite sulla base della previsione dichiarata discriminatoria. Va altresi' accolta la richiesta di condannare la Regione Valle d'Aosta a pagare all'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione, ai sensi dell'art. 614-bis Cpc, la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di eliminare il requisito della residenza quinquennale di cui all'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza, trattandosi di statuizioni che attengono a obblighi di fare infungibili, la cui celere esecuzione riveste particolare importanza stante l'accertata discriminazione. Quanto alla domanda risarcitoria proposta dall'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione con riferimento al danno che si sarebbe verificato in conseguenza della discriminazione derivante dalla previsione del requisito della residenza protratta di cui all'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, si ritiene che questa non possa trovare accoglimento, tenuto conto che il rimedio risarcitorio (espressamente contemplato all'art. 28, comma 5, decreto legislativo n. 150/2011) presuppone, non solo la sussistenza della condotta discriminatoria, ma anche l'esistenza del danno ingiusto (danno evento e danno conseguenza), del nesso di causalita' (materiale e giuridica) e dell'elemento soggettivo - presupposti fondanti la responsabilita' aquiliana ex art. 2043 Cc, i quali, nel caso di specie, non sono stati provati dalla ricorrente, la quale si e' limitata ad allegare genericamente la sussistenza di un danno non patrimoniale e all'immagine, invocando la liquidazione equitativa ex art. 1226 Cc, la quale consente di sopperire alle difficolta' di quantificazione del danno (al fine di assicurare l'effettivita' della tutela risarcitoria), ma non puo' assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte ricorrente. Il limitato ambito territoriale dell'accertata discriminazione esclude l'opportunita' della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale. Si ritiene, invece, opportuno disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'home page del sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta. 4.4. Valutazione del carattere discriminatorio dell'art. 12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, che riproduce l'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023. In secondo luogo, parte ricorrente contesta il carattere discriminatorio dell'art. 12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 (cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 17), il quale riproduce il contenuto dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, stabilendo -per quanto di interesse - che i richiedenti il beneficio del mutuo agevolato per il recupero di fabbricati devono essere proprietari di immobili situati in determinate zone e soddisfare: il requisito della cittadinanza italiana o UE (con esclusione, dunque, degli stranieri extra UE); il requisito della residenza nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni. Al riguardo, posto che i requisiti ritenuti discriminatori dalla parte ricorrente sono previsti in una deliberazione regionale che riproduce una norma di legge, il Tribunale ritiene che lo scrutinio di costituzionalita' di tale fonte primaria sia imprescindibile ai fini della risoluzione del caso in esame, trattandosi di una questione rilevante, non manifestatamente infondata e non superabile: ne' attraverso la disapplicazione della norma di legge regionale per contrasto con norme UE direttamente applicabili, non potendosi riconoscere alle disposizioni delle direttive UE citate dai ricorrenti efficacia diretta (cd. self executing); ne' attraverso un'interpretazione adeguatrice, stante la chiara lettera dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023. Si ritiene, dunque, che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale - che, pertanto, si solleva - dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Per quanto concerne la rilevanza, si osserva che l'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 costituisce l'indefettibile presupposto normativo dell'art. 12 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, rispetto al quale l'associazione ricorrente ha promosso la presente azione collettiva (ex art. 5, decreto legislativo n. 215/2003), chiedendo di accertarne il carattere discriminatorio nella parte in cui ha previsto il requisito della cittadinanza italiana o UE, integrando cosi' una discriminazione diretta per gli stranieri extra UE, e nella parte in cui ha previsto il requisito (irragionevole) della residenza protratta, integrando cosi' una discriminazione indiretta per gli stranieri. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 e', dunque, rilevante ai fini della decisione poiche' dall'accoglimento della stessa dipende la decisione concernente la discriminazione collettiva contestata dall'associazione ricorrente. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 non appare, ad avviso del Tribunale, manifestatamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, tenuto conto che, come suddetto, anche quando non si verte in materia di diritti inviolabili dell'uomo (come nel caso di specie), i criteri per individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche (necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie) devono comunque e sempre rispondere al principio di ragionevolezza, non potendosi introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari. In proposito, vanno ricordate le pronunce con le quali la Corte costituzionale - indipendentemente dalla natura essenziale o meno delle prestazioni in discussione - ha dichiarato incostituzionali disposizioni di legge che prevedevano requisiti irragionevoli per individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche, tra cui: il requisito della cittadinanza, rispetto al quale la Corte - con riferimento a una legge regionale lombarda che non includeva gli stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili- ha affermato «che - mentre la residenza, rispetto ad una provvidenza regionale, appare un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio - a conclusioni diverse deve pervenirsi per la cittadinanza, che pertanto si presenta come condizione ulteriore, ultronea ed incoerente, agli effetti di un ipotetico regime differenziato rispetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al 100% la categoria dei beneficiari. Distinguere, ai fini della applicabilita' della misura in questione, cittadini italiani da cittadini di paesi stranieri - comunitari o extracomunitari - ovvero apolidi, finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilita' tra quella condizione positiva di ammissibilita' al beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidita' al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione» (cfr. Corte costituzionale 432/2005); il requisito della residenza protratta, rispetto al quale la Corte ha piu' volte affermato che non sussiste alcuna ragionevole correlazione tra tale requisito e le situazioni di bisogno o di disagio che costituiscono il presupposto di fruibilita' delle prestazioni di assistenza sociale (destinate ai soggetti deboli); in tal senso Corte costituzionale 2, 133, 172 del 2013 e, con riferimento al bisogno abitativo, le piu' recenti pronunce Corte costituzionale 44/2020 e Corte costituzionale 9/2021. Orbene, nel caso di specie, il beneficio regionale in discussione (mutuo agevolato per il recupero di fabbricati) tende ad agevolare il recupero edilizio in determinate zone del territorio regionale (in particolare, nei centri e nei nuclei abitati) e, in quest'ottica, il Tribunale ritiene che non vi sia alcuna ragionevole correlazione tra la ratio del beneficio e i requisiti della cittadinanza (italiana o UE) e della residenza protratta per almeno otto anni. Con riferimento al requisito della cittadinanza italiana o UE, si osserva che escludere dalla misura in questione gli stranieri extra UE finisce per introdurre nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilita' tra tale condizione positiva di ammissibilita' al beneficio (la cittadinanza italiana o UE) e la ratio del beneficio stesso, che e' quella di agevolare/incentivare il recupero edilizio nei centri abitati (ratio rispetto alla quale risulta, invece, coerente il requisito della proprieta' immobiliare nell'ambito di determinate zone del territorio). Del resto, rispetto a tale incoerenza, la resistente nulla ha allegato al fine di spiegare il collegamento tra il requisito della cittadinanza (italiana o UE) e la finalita' del beneficio in parola. Non essendo, quindi, enucleabile, rispetto al requisito della cittadinanza italiana o UE, altra ratio se non quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei fruitori del credito agevolato, gli stranieri extra UE in quanto tali, ne deriva la sussistenza di contrasto con l'art. 3 della Costituzione Ne' una ragionevole spiegazione si ravvisa con riferimento al requisito dell'anzianita' di residenza nella Regione Valle d'Aosta per almeno otto anni, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza nel territorio regionale e il recupero dei fabbricati in determinate zone del territorio regionale. Tale incoerenza non puo' essere superata dall'argomento speso dalla resistente, secondo cui il requisito della residenza protratta per otto anni servirebbe a garantire un solido legame con il territorio regionale, atteso che la misura in parola tenderebbe «a premiare un percorso di integrazione della persona presso la comunita' locale che sfoci nell'acquisto della proprieta' di un'abitazione, e dunque una certa stabilita' abitativa» (cfr. mem. res. p. 20). Come precisato dalla Corte costituzionale, infatti, il requisito della residenza protratta non e' di per se' indice di un'elevata probabilita' di stabilita' in un determinato ambito territoriale, obiettivo perseguibile non tanto facendo riferimento a condizioni passate, ma piuttosto facendo riferimento a indici di probabilita' di permanenza in futuro (cfr. Corte costituzionale 44/2020; Corte costituzionale 9/2021). Del resto, la prospettiva della stabilita' e del radicamento territoriale, se adeguatamente valutata (non facendo unicamente riferimento a un requisito di residenza pregressa), puo' rientrare negli elementi da valutare in sede di determinazione della graduatoria, ma non puo' costituire una condizione generalizzata preclusiva dell'accesso al credito agevolato in parola, posto che cio' non risulta coerente con la finalita' del recupero edilizio (a cui mira la misura di cui si discute). In quest'ottica, infatti, la Corte costituzionale, ha osservato che, «a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed e' un requisito che ciascun soggetto puo' soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che puo' precludere in concreto a un determinato soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non e' piu' residente). Le norme che introducono tale requisito vanno dunque vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza» (cfr. Corte costituzionale 107/2018). Le suesposte considerazioni inducono il Tribunale a proporre questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, ai fini dell'accesso al mutuo agevolato per il recupero di fabbricati, prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE (comma 1) e il requisito della residenza protratta nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (comme 1, lettera A). Della risoluzione di tale dubbio di costituzionalita' va, dunque, investita la Corte costituzionale ex art. 23, legge n. 87/1953, con conseguente sospensione del presente giudizio tra l'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione e la Regione Valle d'Aosta.