TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                        Prima sezione civile 
 
    Nel procedimento ex art. 702-bis Cpc Nrg. 18790/2022 promosso da: 
        ASGI - Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione
(codice fiscale n. 97086880156), A. D. (codice fiscale n. ...)  e  A.
M. (codice fiscale n. ...), elettivamente domiciliati in Milano,  via
G. Uberti n. 6, presso  lo  studio  degli  avvocati  Alberto  Guariso
(alberto.guariso@milano.pecavvocati.it),          Livio          Neri
(avvlivioneri@milano.pecavvocati.it)      e       Marta       Lavanna
(martalavanna@avvpec.it), che li rappresentano e difendono per delega
in atti; ricorrenti; 
    Contro  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  (codice   fiscale   n.
80002270074), elettivamente domiciliata in Torino, via  XX  Settembre
n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallenca, rappresentata  e
difesa        dall'avv.        Giuseppe        Franco         Ferrari
(giuseppe.ferrari@pavia.pecavvocati.it),   per   delega   in    atti;
resistente; 
    Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rachele Olivero,
a scioglimento della riserva  assunta,  ha  pronunciato  la  seguente
Ordinanza 
  1. L'oggetto della causa. 
    Le causa,  introdotta  dai  ricorrenti  ai  sensi  dell'art.  28,
decreto legislativo n. 150/2011, ha  ad  oggetto  l'accertamento  del
carattere discriminatorio della deliberazione della Giunta  regionale
della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio  2022  (cfr.  doc.  1,  fasc.
ric.) - con la  quale  la  Regione  Valle  d'Aosta  ha  approvato  le
disposizioni applicative per la  concessione  di  mutui  agevolati  a
favore della prima abitazione e per  il  recupero  di  fabbricati  (a
valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la  societa'
finanziaria regionale Finaosta S.p.a.), ai sensi del Titolo IV  della
legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, Capi II e  III,  nella
parte in cui ha indicato: 
        tra i  requisiti  per  accedere  alla  concessione  di  mutui
agevolati per l'acquisto, la costruzione o il  recupero  della  prima
abitazione, l'«anzianita' di residenza nella Regione (Valle  d'Aosta)
di almeno cinque anni, anche non  consecutivi»  (art.  12,  comma  1,
lettera C dell'allegato A alla deliberazione della  Giunta  regionale
della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022  -  cfr.  doc.  1  fasc.
ric., p. 6) - requisito non contemplato dalla legge  regionale  della
Valle  d'Aosta  n.  3/2023,  ma  previsto  unicamente  dalla   citata
deliberazione della Giunta regionale, atto di rango  secondario  che,
secondo i ricorrenti, contrasterebbe  con  norme  di  legge  -  quali
l'art. 40, comma 6 TUI, l'art. 2, comma 2 TUI, l'art.  43,  comma  2,
lettere C e D TUI e gli  articoli  2  e  3,  lettera  D-bis,  decreto
legislativo n. 216/2003-, oltre che con il diritto dell'UE (cfr. ric.
p. 7-9); 
        tra i  requisiti  per  accedere  alla  concessione  di  mutui
agevolati per il recupero di fabbricati, la «cittadinanza italiana  o
di uno degli Stati appartenenti all'Unione europea» e l'anzianita' di
residenza nella Regione Valle d'Aosta «da almeno otto anni» (art. 12,
comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della
Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 -  cfr.
doc. 1,  fasc.  ric.,  p.  17)  -  requisiti  previsti  dalla  citata
deliberazione della Giunta regionale ed anche dalla  legge  regionale
della Valle d'Aosta n. 3/2023, all'art. 80, norma di  rango  primario
rispetto alla quale i ricorrenti hanno chiesto la disapplicazione  in
quanto  contrastante  con   disposizioni   UE   chiare,   precise   e
incondizionate - quali l'art. 11, comma 1, lettera f. Direttiva UE n.
2003/109 (relativo ai  titolari  di  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo), l'art. 24, direttiva  UE  n.  2004/38
(relativo ai familiari di cittadini UE), l'art. 14, comma 1,  lettera
g. Direttiva UE n. 2009/50  (relativo  ai  titolari  di  carta  blu),
l'art.  32,  direttiva  UE  n.  2011/95  (relativo  ai  titolari   di
protezione internazionale), l'art. 12, comma 1, lettera g.  Direttiva
n. 2011/98 (relativo ai titolari di permesso unico di lavoro), l'art.
22, comma 1, direttiva UE n. 2016/801  (relativo  ai  ricercatori)  -
ovvero il rinvio alla Corte costituzionale per contrasto con l'art. 3
della Costituzione e con l'art. 117, comma 1 della  Costituzione  con
riferimento alle citate direttive UE. 
    In  particolare,  secondo  i  ricorrenti,   i   requisiti   della
cittadinanza  (italiana   o   UE)   e   della   residenza   protratta
determinerebbero una discriminazione: 
        in parte diretta, con riferimento alla concessione  di  mutui
agevolati per il recupero di fabbricati, essendo  tali  finanziamenti
concessi ai soli  cittadini  italiani  o  UE,  con  esclusione  degli
stranieri extra UE; 
        in parte indiretta, essendo il requisito  dell'anzianita'  di
residenza (cinque anni per la  concessione  di  mutui  agevolati  per
l'acquisto della prima abitazione e otto anni per la  concessione  di
mutui agevolati per il recupero di  fabbricati)  «piu'  difficilmente
conseguibile dagli stranieri» e privo  di  causa  di  giustificazione
(cfr. ric. p. 4). 
    In quest'ottica, i ricorrenti, in via principale,  hanno  chiesto
(previo occorrendo rinvio alla Corte costituzionale  con  riferimento
all'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n.  3/2013,  per  il
caso  in  cui  il  Tribunale  non  ritenesse  di  poter  operare   la
disapplicazione per contrasto con le citate direttive UE): 
        di accertare l'illegittimita' della  condotta  della  Regione
Valle  d'Aosta,  consistente  nell'aver  introdotto  -  mediante   la
deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9  maggio  2022  -  i
citati requisiti  (discriminatori),  delineanti  una  discriminazione
collettiva ai danni della «collettivita' indeterminata dei  cittadini
stranieri che vorrebbero accedere a un mutuo a condizione  agevolate,
ma non possono accedervi perche' non titolari dei predetti requisiti»
(cfr. ric. p. 5), nonche' una discriminazione individuale per A. D. e
A. M. - la cui domanda concernente la concessione di mutuo  agevolato
per l'acquisto della prima abitazione e' stata rigettata per  assenza
del requisito dell'anzianita' quinquennale di  residenza  (cfr.  doc.
15, fasc. ric.)-; 
        di adottare i conseguenti provvedimenti  idonei  a  rimuovere
gli effetti  della  discriminazione,  ordinando  alla  Regione  Valle
d'Aosta di rimuovere le clausole che  hanno  introdotto  i  requisiti
discriminatori (art. 12, comma 1,  lettera  C  dell'allegato  A  alla
deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio  2022;  art.
12, comma 1 e comma 1, lettera A dell'allegato B  alla  deliberazione
della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022)  e  di  riaprire  il
bando ammettendo i richiedenti privi di detti requisiti a parita'  di
condizione con gli altri richiedenti, fissando ex art. 614-bis Cpc la
somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo  nell'adempimento  di
tali obblighi di fare; 
        con particolare riguardo alla posizione di A. D. e di A.  M.,
di ordinare alla Regione Valle d'Aosta di assicurare loro la medesima
posizione che avrebbero avuto qualora  il  requisito  dell'anzianita'
della residenza non fosse stato considerato; 
        di  condannare  la  Regione   Valle   d'Aosta   a   risarcire
all'Associazione per gli Studi giuridici sull'immigrazione  il  danno
non   patrimoniale   e   all'immagine   derivante   dalla    condotta
discriminatoria, da liquidarsi in via equitativa in euro 10.000,00; 
        di condannare la Regione Valle d'Aosta a risarcire a A. D.  e
a A. M.  il  danno  derivante  dal  ritardo  nel  riconoscimento  del
beneficio (mutuo agevolato  per  l'acquisto  della  prima  casa),  da
liquidarsi in misura pari alla differenza tra il tasso da loro pagato
(... - cfr. doc. 6, fasc. ric.)  e  quello  che  sarebbe  stato  loro
riconosciuto in caso di ammissione al credito agevolato  per  i  mesi
intercorrenti da ... compreso e fino alla data del riconoscimento del
beneficio; 
        di disporre la pubblicazione dell'ordinanza  decisoria  sulla
home page del sito istituzionale dell'amministrazione per  un  minimo
di giorni trenta e/o su uno o piu' quotidiani a tiratura nazionale. 
    In via subordinata, per il caso in cui il Tribunale non ritenesse
possibile il  ripristino  della  situazione  quo  ante,  mediante  la
modifica della deliberazione della Giunta  regionale  n.  531  del  9
maggio 2022, i ricorrenti hanno  chiesto  di  condannare  la  Regione
Valle   d'Aosta   al   risarcimento   dei   danni   derivanti   dalla
discriminazione, da liquidarsi in euro 20.000,00  per  l'Associazione
per gli Studi giuridici sull'immigrazione e in euro ... per A.  D.  e
A. M. (cfr. doc. 13, fasc. ric.). 
    La  Regione  Valle  d'Aosta,  costituendosi,  ha  preliminarmente
eccepito: 
        il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario poiche'  le
controversie relative alla concessione e alla revoca di contributi  e
sovvenzioni pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva  del
Giudice amministrativo ex art.  133  Cpa  ed  inoltre,  nel  caso  di
specie, sono stati contestati vizi attinenti alla fase procedimentale
precedente rispetto al provvedimento  discrezionale  attributivo  del
beneficio pubblico; 
        l'incompetenza  territoriale  del  Tribunale  di  Torino  con
riferimento all'azione proposta da A. D. e A. M., i quali,  ai  sensi
dell'art. 28, comma 2, decreto  legislativo  n.  150/2011,  avrebbero
dovuto agire dinanzi al Tribunale di Aosta, foro del luogo  del  loro
domicilio, avente carattere esclusivo e inderogabile, nel  senso  che
non puo' subire modifiche neppure per ragioni di connessione. 
    Nel merito, la Regione Valle d'Aosta ha chiesto  il  rigetto  del
ricorso. 
    A sostegno delle proprie difese,  la  resistente,  nella  memoria
difensiva dell'11 gennaio 2023 e all'udienza del 1°  marzo  2023,  ha
preliminarmente osservato come la disciplina dei mutui  agevolati  di
cui e' causa debba  essere  ricondotta  alle  politiche  di  sostegno
dell'edilizia e non anche alle  politiche  di  sostegno  del  bisogno
abitativo.  Pertanto,  non  trattandosi  di  disposizioni   volte   a
soddisfare diritti  fondamentali,  dovrebbe  ritenersi  legittima  la
scelta della Regione Valle d'Aosta di introdurre requisiti  d'accesso
volti a bilanciare la fruibilita' del beneficio  con  la  limitatezza
delle risorse finanziarie. 
    In particolare, la resistente ha sostenuto: 
        rispetto alla  contestata  discriminazione  diretta,  che  il
requisito della cittadinanza italiana o UE, previsto nell'allegato  B
alla deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 9 maggio 2022  e
nell'art. 80 legge regionale  della  Valle  d'Aosta  n.  3/2023,  non
potrebbe essere oggetto  di  disapplicazione  da  parte  del  Giudice
nazionale non potendo invocarsi, con riferimento alla disciplina  dei
mutui agevolati per il recupero di  fabbricati,  il  principio  della
parita' di trattamento sancito all'art. 12, direttiva UE n.  2011/98,
trattandosi di  una  previsione  non  applicabile  alle  agevolazioni
finalizzate al recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente e
al  miglioramento  dei  centri   abitati   (non   potendo,   appunto,
considerarsi i mutui agevolati per il recupero  di  fabbricati  quali
prestazioni assistenziali); 
        rispetto alla contestata discriminazione  indiretta,  che  il
requisito  dell'anzianita'  di  residenza  (di  cinque  anni  per  la
concessione di mutui agevolati per l'acquisto della prima  abitazione
e di otto anni per la concessione di mutui agevolati per il  recupero
di fabbricati)  non  determinerebbe  alcuna  penalizzazione  per  gli
stranieri, essendo previsto anche per  i  cittadini  italiani  e  non
potendo trovare applicazione i  principi  giurisprudenziali  espressi
dalla Corte costituzionale con riferimento alle  provvidenze  atte  a
sostenere un bisogno sociale (quale il bisogno  abitativo);  inoltre,
secondo la resistente, il requisito dell'anzianita' di residenza, che
«intende prospettare un legame con il territorio regionale»,  sarebbe
ragionevole e coerente con la finalita' della  misura  in  questione,
«tesa a premiare un percorso di integrazione della persona presso  la
comunita'  locale  che  sfoci  nell'acquisto  della   proprieta'   di
un'abitazione, e dunque una certa  stabilita'  abitativa,  attraverso
un'erogazione a sostegno del reddito che non ha nulla  a  che  vedere
con misure di aiuto per fronteggiare eventuali  emergenze  abitative»
(cfr. mem. res. p. 20). 
  2. L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. 
    Rispetto alla preliminare eccezione di difetto  di  giurisdizione
sollevata dalla resistente, va osservato  che  la  sussistenza  della
giurisdizione ordinaria emerge da espresse previsioni  normative;  in
particolare,  vengono  in  rilievo:  l'art.  44,  comma  1,   decreto
legislativo n. 286/1998, che prevede  la  possibilita'  di  ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria «quando il  comportamento  di  un
privato o della pubblica amministrazione produce una  discriminazione
per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali,  di  provenienza
geografica o religiosi», e l'art. 28, decreto legislativo n. 150/2011
(a cui rinvia l'art. 44, comma 2, decreto legislativo  n.  286/1998),
che, al comma 5, stabilisce che i provvedimenti del giudice adito  ex
art. 702-bis Cpc possono essere adottati «anche nei  confronti  della
pubblica amministrazione». 
    Richiamando  la  disposizione  di  cui   all'art.   44,   decreto
legislativo n. 286/1998, la Corte di cassazione ha affermato  che  il
legislatore «ha  configurato  una  posizione  di  diritto  soggettivo
assoluto a presidio  di  un'area  di  liberta'  e  potenzialita'  del
soggetto,  possibile  vittima  delle  discriminazioni,   rispetto   a
qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla
p.a., senza che assuma rilievo, a tal fine, che  la  condotta  lesiva
sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il  riconoscimento,
da parte della p.a., di utilita' rispetto a cui il privato fruisca di
posizioni di interesse  legittimo,  restando  assicurata  una  tutela
secondo il modulo  del  diritto  soggettivo  e  con  attribuzione  al
giudice del potere,  in  relazione  alla  variabilita'  del  tipo  di
condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni
di  diritto  soggettivo  o  di  interesse  legittimo  a   determinate
prestazioni» (Cassazione Su 7186/2011). 
    Nello stesso senso si e' espressa la Corte  costituzionale  nella
sentenza  n.  44/2020,  ove  e'  stato  chiarito  che  gli  argomenti
contenuti  nella  pronuncia  della  Cassazione  a  Sezioni  unite  n.
7186/2011,  «seppur  precedenti  rispetto  alle   novita'   normative
introdotte dal  decreto  legislativo  150/2011,  conservano  la  loro
validita', perche' le modifiche apportate da tale decreto  non  hanno
inciso sulle norme in base alle quali l'azione antidiscriminazione e'
esperibile anche in relazione ad atti amministrativi  ...  Lo  stesso
art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2011 (richiamato
dall'art. 4, comma 1 del  decreto  legislativo  n.  215  del  2003  e
dall'art. 44, comma 2, t.u. immigrazione), del resto, conferma che il
giudice ordinario puo' ordinare anche alla  pubblica  amministrazione
la   cessazione   della   condotta   discriminatoria»   (cfr.   Corte
costituzionale n. 44/2020). 
    La definizione del diritto a non essere discriminati come diritto
assoluto  della  persona  determina,  dunque,  la  giurisdizione  del
Giudice ordinario, a prescindere dal mezzo con il quale viene attuata
la lesione del diritto; laddove il comportamento pregiudizievole  sia
posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione  di  un  atto
amministrativo  (come  dedotto  nel  caso  di  specie),  il   Giudice
ordinario   puo'   disapplicare   l'atto   denunziato   assumendo   i
provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti discriminatori,  «senza
che cio' comporti alcuna interferenza nell'esercizio  della  potesta'
amministrativa» (cfr. Cassazione 3842/2021). 
    Sono, pertanto, prive di pregio le difese articolate dalla  parte
resistente a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione  del
Giudice ordinario, che, conseguentemente, va rigettata. 
  3. L'eccezione di incompetenza del  Tribunale  di  Torino  rispetto
alle domande formulate da A. D. e A. M. 
    Va accolta l'eccezione preliminare di incompetenza del  Tribunale
di  Torino  sollevata  dalla  parte  resistente,  atteso   che,   con
riferimento alle domande formulate da A. D.  e  A.  M.,  sussiste  la
competenza  (esclusiva  e  inderogabile)  del  Tribunale   di   Aosta
(Tribunale del luogo in cui A. D. e A. M. hanno il domicilio) ex art.
28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011. 
    Come precisato dalla Suprema Corte di cassazione, infatti, l'art.
28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011  -  che  attribuisce  la
competenza sulle cause in materia di discriminazione al Tribunale del
luogo in cui il ricorrente ha il domicilio - e'  norma  speciale  che
configura  una  competenza  funzionale,  esclusiva  e   inderogabile;
conseguentemente, il foro del domicilio del ricorrente -  vittima  di
discriminazione: 
        non puo' essere derogato nemmeno per ragioni  di  connessione
(cfr. Cassazione n. 9567/2004); 
        non puo' essere variato neppure dal ricorrente, che non  puo'
scegliere di adire un foro alternativo (cfr. Cassazione 24419/2013); 
        e' valido tanto per i ricorsi individuali, quanto per  quelli
collettivi promossi da associazioni (cfr. Cassazione 24419/2013); 
        prevale sugli altri  fori  anche  inderogabili  previsti  dal
codice di rito o da norme speciali a  garanzia  di  altri  interessi,
pure se  questi  ultimi  sono  anch'essi  meritevoli  di  particolare
protezione - in particolare, prevale su norme che presidiano esigenze
organizzative, quali quelle sul  foro  erariale  -  (cfr.  Cassazione
296/2021; Cassazione 3936/2017; Cassazione 24419/2013). 
    Tali  considerazioni  di   diritto   determinano   l'accoglimento
dell'eccezione di incompetenza  territoriale  formulata  dalla  parte
resistente, non potendo riconoscersi ai ricorrenti A. D. e a A. M. la
possibilita' di adire un foro alternativo rispetto a quello del  loro
domicilio, trattandosi di un'ipotesi processuale confliggente con  il
carattere funzionale, esclusivo e inderogabile  della  competenza  ex
art. 28, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011. 
    Deve,  pertanto,  dichiararsi,  con  riferimento   alle   domande
avanzate da A. D. e da A. M., l'incompetenza del Tribunale adito, per
essere competente il Tribunale di Aosta. 
    Tale pronuncia di incompetenza definisce il presente giudizio  in
relazione ai rapporti tra i ricorrenti A. D. e A. M. e la  resistente
Regione Valle  d'Aosta;  conseguentemente  occorre  provvedere  sulle
spese processuali tra tali parti, non potendo rimettere  la  relativa
pronuncia  al  giudice   dichiarato   competente   (cfr.   Cassazione
22541/2006). 
    Ritiene il Tribunale che le spese di lite,  nei  rapporti  tra  i
ricorrenti A. D. e A. M.  e  la  resistente  Regione  Valle  d'Aosta,
debbano essere integralmente compensate tenuto  conto  della  novita'
della questione (non vi sono precedenti della Corte di cassazione  in
relazione alla proposizione congiunta di un ricorso collettivo  e  di
un  ricorso  individuale)  e  della   sussistenza   di   orientamenti
giurisprudenziali in senso opposto  (cfr.  Tribunale  di  Brescia  18
luglio 2016, citata dai ricorrenti). 
  4. Le domande formulate dall'Associazione per gli  Studi  giuridici
sull'immigrazione. 
4.1. Premesse. 
    Passando al merito delle domande formulate dalla Associazione per
gli Studi  giuridici  sull'immigrazione,  in  punto  di  diritto,  va
premesso che il principio di uguaglianza (formale e sostanziale) e di
ragionevolezza (art. 3 della Costituzione): 
        se riferito al godimento  di  diritti  inviolabili  dell'uomo
(art. 2 della Costituzione) non tollera disparita' di trattamento fra
la posizione del cittadino  e  quella  dello  straniero;  dunque,  il
legislatore  (statale  o  regionale)  non  puo'   introdurre   regimi
differenziati  tali   da   compromettere   l'esercizio   di   diritto
fondamentali; 
        al di fuori di tale  ambito,  e'  consentito  al  legislatore
(statale o regionale) introdurre regimi differenziati,  ma  sempre  e
comunque nel rispetto del  principio  di  ragionevolezza,  posto  che
l'art. 3 della Costituzione esige che le disposizioni normative siano
adeguate e coerenti rispetto al fine perseguito. 
    In altri termini,  il  legislatore  (statale  o  regionale)  puo'
introdurre norme  applicabili  solo  nei  confronti  di  chi  sia  in
possesso del requisito della cittadinanza (o  ne  sia  privo),  ma  a
condizione: 
        che tali  norme  non  compromettano  l'esercizio  di  diritti
fondamentali; 
        che vi sia una ragionevole correlabilita'  tra  il  requisito
richiesto e lo scopo perseguito dalla norma. 
    In proposito,  la  Corte  costituzionale  ha  affermato  «che  al
legislatore, sia statale che regionale, e' consentito introdurre  una
disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni  eccedenti  i
limiti  dell'essenziale  ...  al  fine  di  conciliare   la   massima
fruibilita' dei benefici previsti con la  limitatezza  delle  risorse
finanziarie disponibili. La legittimita' di  una  simile  scelta  non
esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati  debbano  comunque
rispondere al principio di ragionevolezza ... Lo scrutinio va operato
all'interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi
sia una ragionevole  correlazione  tra  la  condizione  prevista  per
l'ammissibilita' al beneficio e gli altri peculiari requisiti che  ne
condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio» (cfr. Corte
costituzionale 133/2013; Corte costituzionale 432/2005). 
    Nel caso di specie, per quanto di interesse, la  legge  regionale
della Valle d'Aosta n. 3/2013, rubricata «disposizioni in materia  di
politiche abitative», ha previsto: 
        da un lato, la concessione di mutui  ad  interessi  agevolati
finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al recupero della  prima
abitazione; tale misura e' chiaramente volta ad agevolare il  diritto
all'abitazione, il quale, benche' non  espressamente  previsto  dalla
Costituzione, rientra nel catalogo dei diritti  inviolabili,  essendo
la  prima  abitazione  bene  di  primaria  importanza   (cfr.   Corte
costituzionale 44/2020; Corte costituzionale 166/2018); 
        dall'altro  lato,  la  concessione  di  mutui  ad   interessi
agevolati finalizzati al recupero di fabbricati situati nei centri  e
nei nuclei abitati; tale misura, a differenza  della  prima,  non  e'
connessa alla prima  abitazione  e  dunque  al  fabbisogno  abitativo
primario,  ma  e'  volta  a  agevolare  il  recupero  del  patrimonio
edilizio, al fine di migliorare i centri abitati. 
    Entrambe le misure perseguono un interesse pubblico attraverso un
aiuto economico (credito agevolato), ma solo la prima puo'  ritenersi
riferita al soddisfacimento del primario bisogno abitativo. 
    Con riguardo ai requisiti  soggettivi  per  accedere  al  credito
agevolato: 
        l'art. 74, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, con
riferimento ai  mutui  agevolati  per  la  prima  casa,  rinvia  alle
determinazioni della Giunta regionale, che sono state assunte con  la
deliberazione n. 531 del 9 maggio 2022;  in  particolare,  l'art.  12
(cfr. doc. 1, fasc. ric., p. 6) ha previsto  il  requisito  dell'eta'
(da 18 a 70 anni), il requisito della residenza nella  Regione  Valle
d'Aosta e il requisito dell'anzianita'  di  residenza  nella  Regione
Valle d'Aosta da almeno cinque anni, anche non consecutivi;  inoltre,
il beneficio e'  escluso  per  coloro  che  siano  gia'  proprietari,
usufruttuari o titolari di  diritto  di  abitazione  di  una  o  piu'
abitazioni (requisito, quest'ultimo, che conferma la correlazione tra
il beneficio in parola e il bisogno abitativo che mira a soddisfare); 
        l'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2013, con
riferimento ai  mutui  agevolati  per  il  recupero  dei  fabbricati,
prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE,  il  requisito
di essere proprietari di immobili situati nelle zone di cui  all'art.
79, commi 1 e 2 e residenti nella Regione  Valle  d'Aosta  da  almeno
otto anni (comma 1,  lettera  A)  ovvero  di  essere  proprietari  di
immobili situati nelle zone di cui all'art. 79, commi 1 e 2 da almeno
quindici anni (comma 1, lettera B). 
4.2. Valutazione del carattere discriminatorio dell'art. 12, comma 1,
lettera C dell'allegato A alla deliberazione della  Giunta  regionale
della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022. 
    Parte  ricorrente  contesta,  in  primo   luogo,   il   carattere
discriminatorio dell'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9
maggio 2022 (cfr. doc. 1, fasc. ric., p. 6), il quale stabilisce  che
tutti i richiedenti il beneficio del mutuo agevolato  per  l'acquisto
della prima abitazione devono soddisfare il requisito della residenza
nella  Regione  Valle  d'Aosta  da  almeno  cinque  anni,  anche  non
consecutivi. 
    Ritiene il Tribunale che tale requisito  di  residenza  protratta
sia incoerente rispetto alla ratio del beneficio (soddisfacimento del
bisogno abitativo) e abbia carattere discriminatorio. 
    In ordine alla coerenza/ragionevolezza del requisito  in  parola,
vanno ricordati i principi espressi dalla Corte costituzionale  nella
sentenza n. 44/2020, che (con riguardo  a  una  legge  della  Regione
Lombardia in materia di edilizia residenziale pubblica) ha  affermato
che il requisito della residenza ultraquinquennale nella Regione  non
presenta alcuna ragionevole connessione con  il  soddisfacimento  del
bisogno abitativo (a cui mirano le misure  di  edilizia  residenziale
pubblica), non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione
rilevante  in  funzione  del  bisogno  che  il  beneficio   tende   a
soddisfare. Tale requisito si risolve cosi' in una soglia rigida  che
porta a negare l'accesso al beneficio,  a  prescindere  da  qualsiasi
valutazione attenente al bisogno abitativo, tenuto  anche  conto  che
«la previa residenza  quinquennale  non  e'  di  per  se'  indice  di
un'elevata  probabilita'  di  permanenza  in  un  determinato  ambito
territoriale,  mentre   a   tali   fini   risulterebbero   ben   piu'
significativi  altri  elementi  sui  quali  si  puo'  ragionevolmente
fondare  una  prognosi  di  stabilita'»  (cfr.  Corte  costituzionale
44/2020, richiamata dalla piu' recente Corte costituzionale 9/2021). 
    Ritiene il Tribunale che tali  principi,  enunciati  dalla  Corte
costituzionale con riferimento  all'edilizia  residenziale  pubblica,
siano validi anche con riferimento alle misure di accesso al  credito
agevolato per la prima casa poiche', come sopra esplicato, anche tali
misure sono volte a soddisfare il fabbisogno abitativo primario e non
esiste una ragionevole correlazione tra tale finalita' e il requisito
della residenza ultraquinquennale nella Regione. 
    Oltre a cio', il  requisito  in  analisi,  seppur  apparentemente
neutro (essendo previsto indistintamente per gli italiani e  per  gli
stranieri),  determina  in  realta'  una  situazione  di  particolare
svantaggio a carico degli stranieri rispetto agli italiani, assumendo
carattere discriminatorio. 
    Al riguardo, vanno ricordati i principi espressi dalla  Corte  di
giustizia UE, che ha affermato che i requisiti di lunga residenza  in
un determinato ambito territoriale  possono  essere  piu'  facilmente
soddisfatti dai cittadini  piuttosto  che  dagli  stranieri,  finendo
cosi' per privilegiare in misura sproporzionata i primi in danno  dei
secondi (cfr. Corte UE 542/2012). 
    E' notorio, infatti, che il requisito di  lunga  residenza  venga
piu' facilmente conseguito dagli italiani rispetto agli stranieri  (e
piu' il requisito viene temporaneamente esteso e piu'  si  amplia  il
divario), essendo  insita  nelle  persone  immigrate,  non  collegate
specificamente ad un luogo di origine italiano e in cerca di  lavoro,
una mobilita' maggiore, come dimostrano, peraltro, i dati  statistici
riportati dalla parte ricorrente a p. 12 e 13 del  ricorso,  rispetto
ai quali la resistente nulla ha osservato. 
    Il  requisito  di  residenza  quinquennale  nella  Regione  Valle
d'Aosta, previsto all'art. 12, comma 1,  lettera  C  dell'allegato  A
alla deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n.  531
del 9 maggio 2022, costituisce, dunque, una discriminazione indiretta
ai  danni  degli  stranieri,  essendo  da  loro  piu'   difficilmente
conseguibile rispetto agli italiani. 
    In   conclusione,   deve   essere    accertato    il    carattere
discriminatorio della condotta tenuta dalla  Regione  Valle  d'Aosta,
consistente nell'aver emanato la deliberazione n. 531  del  9  maggio
2022, nella parte in cui, nell'allegato A all'art. 12, lettera C,  e'
stato  previsto  il  requisito  della  residenza  quinquennale  quale
condizione per accedere ai mutui agevolati finalizzati  all'acquisto,
alla costruzione o al recupero della prima abitazione. 
    Tale deliberazione regionale dovra', dunque, essere modificata in
modo tale da consentire ai cittadini e agli stranieri  di  presentare
la domanda per accedere al mutuo agevolato prima casa, senza che  sia
necessaria la sussistenza del requisito  della  residenza  protratta,
che andra' dunque eliminato. 
    Tale modificazione comportera'  necessariamente  per  la  Regione
Valle d'Aosta l'obbligo di riesaminare  le  posizioni  gia'  definite
sulla base della previsione dichiarata discriminatoria. 
    Va altresi' accolta la richiesta di condannare la  Regione  Valle
d'Aosta  a  pagare   all'Associazione   per   gli   Studi   giuridici
sull'immigrazione, ai sensi dell'art. 614-bis Cpc, la somma  di  euro
100,00 per ogni giorno di ritardo  nell'adempimento  dell'obbligo  di
eliminare il requisito della residenza quinquennale di  cui  all'art.
12, comma 1, lettera  C  dell'allegato  A  alla  deliberazione  della
Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9  maggio  2022,  con
decorrenza dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  comunicazione
della presente ordinanza, trattandosi di statuizioni che attengono  a
obblighi di  fare  infungibili,  la  cui  celere  esecuzione  riveste
particolare importanza stante l'accertata discriminazione. 
    Quanto alla domanda risarcitoria proposta  dall'Associazione  per
gli Studi giuridici sull'immigrazione con riferimento al danno che si
sarebbe verificato in  conseguenza  della  discriminazione  derivante
dalla previsione del  requisito  della  residenza  protratta  di  cui
all'art. 12, comma 1, lettera C dell'allegato  A  alla  deliberazione
della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio  2022,
si ritiene che questa non possa trovare  accoglimento,  tenuto  conto
che il rimedio risarcitorio (espressamente contemplato  all'art.  28,
comma 5, decreto legislativo n. 150/2011)  presuppone,  non  solo  la
sussistenza della condotta discriminatoria, ma anche l'esistenza  del
danno ingiusto (danno evento  e  danno  conseguenza),  del  nesso  di
causalita'  (materiale  e  giuridica)  e  dell'elemento  soggettivo -
presupposti fondanti la responsabilita' aquiliana ex art. 2043 Cc,  i
quali, nel caso di specie, non sono stati provati  dalla  ricorrente,
la quale si e' limitata ad allegare genericamente la  sussistenza  di
un danno non patrimoniale e all'immagine, invocando  la  liquidazione
equitativa ex art. 1226 Cc,  la  quale  consente  di  sopperire  alle
difficolta' di quantificazione  del  danno  (al  fine  di  assicurare
l'effettivita' della  tutela  risarcitoria),  ma  non  puo'  assumere
valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte ricorrente. 
    Il limitato ambito  territoriale  dell'accertata  discriminazione
esclude l'opportunita' della pubblicazione del  provvedimento  su  un
quotidiano nazionale.  Si  ritiene,  invece,  opportuno  disporre  la
pubblicazione del presente  provvedimento  sull'home  page  del  sito
istituzionale della Regione Valle d'Aosta. 
4.4. Valutazione del carattere discriminatorio dell'art. 12, comma  1
e comma 1, lettera A dell'allegato B alla deliberazione della  Giunta
regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022, che riproduce
l'art. 80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023. 
    In  secondo  luogo,  parte  ricorrente  contesta   il   carattere
discriminatorio  dell'art.  12,  comma  1  e  comma  1,   lettera   A
dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale della Valle
d'Aosta n. 531 del 9 maggio 2022 (cfr. doc. 1 fasc. ric., p. 17),  il
quale riproduce il contenuto  dell'art.  80,  legge  regionale  della
Valle d'Aosta n. 3/2023, stabilendo -per quanto di interesse - che  i
richiedenti il beneficio del  mutuo  agevolato  per  il  recupero  di
fabbricati  devono  essere  proprietari  di   immobili   situati   in
determinate zone e soddisfare: 
        il  requisito  della  cittadinanza   italiana   o   UE   (con
esclusione, dunque, degli stranieri extra UE); 
        il requisito della residenza nella Regione Valle  d'Aosta  da
almeno otto anni. 
    Al riguardo, posto che i requisiti ritenuti discriminatori  dalla
parte ricorrente sono previsti in  una  deliberazione  regionale  che
riproduce una norma di legge, il Tribunale ritiene che  lo  scrutinio
di costituzionalita' di tale fonte primaria  sia  imprescindibile  ai
fini  della  risoluzione  del  caso  in  esame,  trattandosi  di  una
questione rilevante, non manifestatamente infondata e non superabile: 
        ne'  attraverso  la  disapplicazione  della  norma  di  legge
regionale per contrasto con norme UE  direttamente  applicabili,  non
potendosi riconoscere alle disposizioni delle direttive UE citate dai
ricorrenti efficacia diretta (cd. self executing); 
        ne'  attraverso  un'interpretazione  adeguatrice,  stante  la
chiara lettera dell'art. 80, legge regionale della Valle  d'Aosta  n.
3/2023. 
    Si ritiene, dunque, che il presente  giudizio  non  possa  essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale - che, pertanto, si solleva  -  dell'art.
80, legge regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 per  contrasto  con
l'art. 3 della Costituzione. 
    Per quanto concerne la rilevanza, si osserva che l'art. 80, legge
regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023  costituisce  l'indefettibile
presupposto normativo dell'art. 12 dell'allegato B alla deliberazione
della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 531 del 9 maggio  2022,
rispetto al quale l'associazione ricorrente ha promosso  la  presente
azione collettiva (ex  art.  5,  decreto  legislativo  n.  215/2003),
chiedendo di accertarne il carattere discriminatorio nella  parte  in
cui ha previsto  il  requisito  della  cittadinanza  italiana  o  UE,
integrando cosi' una discriminazione diretta per gli stranieri  extra
UE, e nella parte in cui ha  previsto  il  requisito  (irragionevole)
della  residenza  protratta,  integrando  cosi'  una  discriminazione
indiretta per gli stranieri. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art.  80,  legge
regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 e', dunque, rilevante ai fini
della decisione poiche' dall'accoglimento  della  stessa  dipende  la
decisione  concernente  la  discriminazione   collettiva   contestata
dall'associazione ricorrente. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art.  80,  legge
regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023 non  appare,  ad  avviso  del
Tribunale, manifestatamente infondata in relazione all'art.  3  della
Costituzione, tenuto conto che, come suddetto, anche  quando  non  si
verte in materia di diritti inviolabili dell'uomo (come nel  caso  di
specie), i criteri  per  individuare  i  beneficiari  di  prestazioni
pubbliche  (necessariamente  da  circoscrivere   in   ragione   della
limitatezza delle  risorse  finanziarie)  devono  comunque  e  sempre
rispondere al principio di ragionevolezza, non  potendosi  introdurre
nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari. 
    In proposito, vanno ricordate le pronunce con le quali  la  Corte
costituzionale - indipendentemente dalla  natura  essenziale  o  meno
delle prestazioni in discussione  -  ha  dichiarato  incostituzionali
disposizioni di legge che  prevedevano  requisiti  irragionevoli  per
individuare i beneficiari di prestazioni pubbliche, tra cui: 
        il requisito della cittadinanza, rispetto al quale la Corte -
con riferimento a una legge regionale lombarda che non includeva  gli
stranieri residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto
alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea
riconosciuto alle persone totalmente invalide per  cause  civili-  ha
affermato «che - mentre la residenza,  rispetto  ad  una  provvidenza
regionale, appare un criterio non  irragionevole  per  l'attribuzione
del  beneficio  -  a  conclusioni  diverse  deve  pervenirsi  per  la
cittadinanza, che pertanto si  presenta  come  condizione  ulteriore,
ultronea  ed  incoerente,  agli  effetti  di  un   ipotetico   regime
differenziato rispetto ad una misura sociale che vede negli  invalidi
al 100% la categoria dei  beneficiari.  Distinguere,  ai  fini  della
applicabilita' della  misura  in  questione,  cittadini  italiani  da
cittadini di paesi stranieri - comunitari o extracomunitari -  ovvero
apolidi, finisce dunque per introdurre nel tessuto normativo elementi
di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna  ragionevole
correlabilita' tra quella condizione positiva  di  ammissibilita'  al
beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli  altri  peculiari
requisiti (invalidita' al 100% e residenza) che  ne  condizionano  il
riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione»  (cfr.  Corte
costituzionale 432/2005); 
        il requisito della residenza protratta, rispetto al quale  la
Corte ha piu' volte affermato che  non  sussiste  alcuna  ragionevole
correlazione tra tale requisito e  le  situazioni  di  bisogno  o  di
disagio  che  costituiscono  il  presupposto  di  fruibilita'   delle
prestazioni di assistenza sociale (destinate ai soggetti deboli);  in
tal  senso  Corte  costituzionale  2,  133,  172  del  2013  e,   con
riferimento al bisogno abitativo,  le  piu'  recenti  pronunce  Corte
costituzionale 44/2020 e Corte costituzionale 9/2021. 
    Orbene, nel caso di specie, il beneficio regionale in discussione
(mutuo agevolato per il recupero di fabbricati) tende ad agevolare il
recupero edilizio in determinate zone del  territorio  regionale  (in
particolare, nei centri e nei nuclei abitati) e, in quest'ottica,  il
Tribunale ritiene che non vi sia alcuna ragionevole correlazione  tra
la ratio del beneficio e i requisiti della cittadinanza  (italiana  o
UE) e della residenza protratta per almeno otto anni. 
    Con riferimento al requisito della cittadinanza italiana o UE, si
osserva che escludere dalla misura in questione gli  stranieri  extra
UE  finisce  per  introdurre  nel  tessuto  normativo   elementi   di
distinzione del tutto arbitrari,  non  essendovi  alcuna  ragionevole
correlabilita' tra tale  condizione  positiva  di  ammissibilita'  al
beneficio (la cittadinanza italiana o UE) e la  ratio  del  beneficio
stesso, che e' quella di agevolare/incentivare il  recupero  edilizio
nei centri  abitati  (ratio  rispetto  alla  quale  risulta,  invece,
coerente il requisito della  proprieta'  immobiliare  nell'ambito  di
determinate zone del territorio). 
    Del resto, rispetto a tale incoerenza,  la  resistente  nulla  ha
allegato al fine di spiegare il collegamento tra il  requisito  della
cittadinanza (italiana o UE) e la finalita' del beneficio in parola. 
    Non essendo, quindi, enucleabile,  rispetto  al  requisito  della
cittadinanza italiana o UE, altra ratio se non quella  di  introdurre
una preclusione destinata a scriminare, dal novero dei  fruitori  del
credito agevolato, gli stranieri extra UE in quanto tali,  ne  deriva
la sussistenza di contrasto con l'art. 3 della Costituzione 
    Ne' una ragionevole spiegazione si  ravvisa  con  riferimento  al
requisito dell'anzianita' di residenza nella  Regione  Valle  d'Aosta
per almeno otto anni, non essendovi alcuna  ragionevole  correlazione
tra la durata della residenza nel territorio regionale e il  recupero
dei fabbricati in determinate zone del territorio regionale. 
    Tale incoerenza non puo'  essere  superata  dall'argomento  speso
dalla resistente, secondo cui il requisito della residenza  protratta
per otto  anni  servirebbe  a  garantire  un  solido  legame  con  il
territorio regionale, atteso che la misura in  parola  tenderebbe  «a
premiare  un  percorso  di  integrazione  della  persona  presso   la
comunita'  locale  che  sfoci  nell'acquisto  della   proprieta'   di
un'abitazione, e dunque una certa stabilita'  abitativa»  (cfr.  mem.
res. p. 20). Come precisato dalla Corte costituzionale,  infatti,  il
requisito della residenza protratta non  e'  di  per  se'  indice  di
un'elevata  probabilita'  di  stabilita'  in  un  determinato  ambito
territoriale, obiettivo perseguibile non tanto facendo riferimento  a
condizioni passate, ma piuttosto  facendo  riferimento  a  indici  di
probabilita' di  permanenza  in  futuro  (cfr.  Corte  costituzionale
44/2020; Corte costituzionale 9/2021). 
    Del resto, la prospettiva  della  stabilita'  e  del  radicamento
territoriale,  se  adeguatamente  valutata  (non  facendo  unicamente
riferimento a un requisito di residenza  pregressa),  puo'  rientrare
negli  elementi  da  valutare  in  sede   di   determinazione   della
graduatoria, ma non  puo'  costituire  una  condizione  generalizzata
preclusiva dell'accesso al credito agevolato  in  parola,  posto  che
cio' non risulta coerente con la finalita' del recupero  edilizio  (a
cui mira la misura di cui si discute). 
    In quest'ottica, infatti, la Corte costituzionale,  ha  osservato
che, «a differenza del requisito  della  residenza  tout  court  (che
serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare  una  certa
prestazione ed e' un requisito che ciascun soggetto  puo'  soddisfare
in ogni  momento),  quello  della  residenza  protratta  integra  una
condizione che puo' precludere in concreto a un determinato  soggetto
l'accesso alle prestazioni pubbliche sia  nella  regione  di  attuale
residenza sia in quella di  provenienza  (nella  quale  non  e'  piu'
residente). Le norme che  introducono  tale  requisito  vanno  dunque
vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano  il  rischio
di privare certi soggetti  dell'accesso  alle  prestazioni  pubbliche
solo  per  il  fatto  di  aver  esercitato  il  proprio  diritto   di
circolazione o di aver dovuto  mutare  regione  di  residenza»  (cfr.
Corte costituzionale 107/2018). 
    Le suesposte considerazioni  inducono  il  Tribunale  a  proporre
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   80,   legge
regionale della Valle d'Aosta n. 3/2023, con riferimento  all'art.  3
della Costituzione, nella parte in cui, ai fini dell'accesso al mutuo
agevolato per il recupero di fabbricati, prevede il  requisito  della
cittadinanza italiana o UE (comma 1) e il requisito  della  residenza
protratta nella Regione Valle d'Aosta da almeno otto anni (comme   1,
lettera A). 
    Della risoluzione di tale dubbio di costituzionalita' va, dunque,
investita la Corte costituzionale ex art. 23, legge n.  87/1953,  con
conseguente sospensione del presente giudizio tra l'Associazione  per
gli Studi giuridici sull'immigrazione e la Regione Valle d'Aosta.