TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione civile Il sottoscritto dott. Roberto Ricciardi, Giudice in servizio presso la Prima Sezione civile del Tribunale di Salerno, premesso: che il sottoscritto e' stato designato alla trattazione del giudizio iscritto presso il Tribunale di Salerno al n. 12225/2019 e vertente tra Manzini Marisa, da un lato, e Santelli Jole, Mule' Giorgio e Occhiuto Roberto, dall'altro; che a seguito del decesso di Santelli Jole avvenuto in corso di causa, il giudizio e' poi proseguito nei soli confronti degli onorevoli Mule' e Occhiuto; che il giudizio ha per oggetto la richiesta risarcitoria per danni non patrimoniali, avanzata da Manzini Marisa, all'epoca dei fatti Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza, a seguito delle dichiarazioni ritenute diffamatorie rese dai parlamentari Mule' Giorgio e Occhiuto Roberto, nell'ambito di una conferenza convocata in data 13 maggio 2019 presso la sala stampa della Camera dei deputati; che nel corso della conferenza - indetta con il dichiarato scopo di reagire ad un complotto ordito nei confronti del sindaco di Cosenza Occhiuto Mario, fratello dell'On. Roberto - gli onorevoli Mule' e Occhiuto parlavano, tra l'altro, di «mala giustizia» e di «metodi scorretti», insinuando il sospetto che la dott.ssa Manzini avesse agito sotto le direttive del senatore Morra, al fine di ottenere prestigiosi incarichi dalla Commissione Antimafia; che la difesa degli onorevoli Mule' e Occhiuto ha sostenuto, tra l'altro, la insindacabilita' delle opinioni espresse ex art. 68 della Costituzione, in quanto dichiarazioni rese nell'esercizio delle loro funzioni di parlamentari, chiedendo pertanto la assunzione dei provvedimenti conseguenziali, in termini di rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla dott.ssa Manzini, in quanto improcedibile; che il sottoscritto, con ordinanza depositata in data 13 gennaio 2022, ha sostanzialmente rigettato la richiesta, pur in mancanza di un espresso provvedimento in tal senso, avendo disposto la prosecuzione della fase istruttoria (sul valore di rigetto implicito della istanza in caso di silenzio, cfr. Cassazione n. 25739/2014); che successivamente, in data 27 luglio 2022, la Assemblea della Camera dei deputati, come da nota fatta pervenire dal suo Presidente, ha deliberato che «i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione «, da cui la implicita declaratoria di improcedibilita' della azione civile proposta da Manzini Marisa; che e', pertanto, evidente il contrasto tra quanto deliberato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere ed il contenuto sostanziale della ordinanza resa dall'ufficio in data 13 gennaio 2022, dovendosi anzitutto stabilire, secondo l'insegnamento della adita Corte, se sussiste nesso eziologico tra le dichiarazioni rese e la funzione parlamentare svolta; che, dunque, esiste un conflitto, la cui risoluzione non puo' che spettare alla Corte costituzionale (ex multis ordinanze n. 139 e 91/2016);