TRIBUNALE DI SALERNO 
                        Prima Sezione civile 
 
    Il sottoscritto dott.  Roberto  Ricciardi,  Giudice  in  servizio
presso la Prima Sezione civile del Tribunale di Salerno, premesso: 
        che il sottoscritto e' stato designato alla  trattazione  del
giudizio iscritto presso il Tribunale di Salerno al n.  12225/2019  e
vertente tra Manzini Marisa, da  un  lato,  e  Santelli  Jole,  Mule'
Giorgio e Occhiuto Roberto, dall'altro; 
        che a seguito del decesso di Santelli Jole avvenuto in  corso
di causa, il giudizio e' poi  proseguito  nei  soli  confronti  degli
onorevoli Mule' e Occhiuto; 
        che il giudizio ha per oggetto la richiesta risarcitoria  per
danni non patrimoniali, avanzata da  Manzini  Marisa,  all'epoca  dei
fatti Procuratore aggiunto presso la  Procura  della  Repubblica  del
Tribunale  di  Cosenza,  a  seguito  delle   dichiarazioni   ritenute
diffamatorie rese dai parlamentari Mule' Giorgio e Occhiuto  Roberto,
nell'ambito di una conferenza convocata in data 13 maggio 2019 presso
la sala stampa della Camera dei deputati; 
        che nel corso della conferenza - indetta  con  il  dichiarato
scopo di reagire ad un complotto ordito nei confronti del sindaco  di
Cosenza Occhiuto Mario, fratello dell'On.  Roberto  -  gli  onorevoli
Mule' e Occhiuto parlavano, tra l'altro, di  «mala  giustizia»  e  di
«metodi scorretti», insinuando il sospetto che  la  dott.ssa  Manzini
avesse agito sotto le  direttive  del  senatore  Morra,  al  fine  di
ottenere prestigiosi incarichi dalla Commissione Antimafia; 
        che la difesa degli onorevoli Mule' e Occhiuto ha  sostenuto,
tra l'altro, la insindacabilita' delle opinioni espresse ex  art.  68
della Costituzione, in quanto dichiarazioni rese nell'esercizio delle
loro funzioni di parlamentari, chiedendo pertanto la  assunzione  dei
provvedimenti conseguenziali, in termini  di  rigetto  della  domanda
risarcitoria   proposta   dalla   dott.ssa   Manzini,    in    quanto
improcedibile; 
        che il sottoscritto, con  ordinanza  depositata  in  data  13
gennaio 2022, ha  sostanzialmente  rigettato  la  richiesta,  pur  in
mancanza di un espresso provvedimento in tal senso,  avendo  disposto
la  prosecuzione  della  fase  istruttoria  (sul  valore  di  rigetto
implicito della istanza in  caso  di  silenzio,  cfr.  Cassazione  n.
25739/2014); 
        che successivamente, in data 27  luglio  2022,  la  Assemblea
della Camera dei deputati, come  da  nota  fatta  pervenire  dal  suo
Presidente, ha deliberato che «i fatti per i quali  e'  in  corso  il
procedimento   concernono   opinioni   espresse   dal    parlamentare
nell'esercizio delle sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art.  68,  primo
comma, della Costituzione «, da  cui  la  implicita  declaratoria  di
improcedibilita' della azione civile proposta da Manzini Marisa; 
        che e', pertanto, evidente il contrasto tra quanto deliberato
dalla Giunta per  le  autorizzazioni  a  procedere  ed  il  contenuto
sostanziale della ordinanza resa  dall'ufficio  in  data  13  gennaio
2022, dovendosi anzitutto  stabilire,  secondo  l'insegnamento  della
adita Corte, se sussiste nesso eziologico tra le dichiarazioni rese e
la funzione parlamentare svolta; 
        che, dunque, esiste un conflitto, la cui risoluzione non puo'
che spettare alla Corte costituzionale (ex multis ordinanze n. 139  e
91/2016);