IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                          (Sezione Seconda) 
 
ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero  di  registro
generale 2379 del 2020, integrato da  motivi  aggiunti,  proposto  da
Italian Tobacco Manufacturing S.r.l.,  Manifattura  Italiana  Tabacco
S.p.a. in fallimento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Piselli,
Gianluca Sestini, con domicilio digitale come da pec da  Registri  di
giustizia; 
    Contro  Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,   Ministero
dell'economia e delle finanze, in persona del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
        del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13 gennaio 2020 e del
relativo allegato, con cui il direttore dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli ha stabilito che  «il  PMP-sigarette  per  l'anno  2020,
determinato sulla base del rapporto tra il valore  totale,  calcolato
con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte,
delle sigarette immesse in consumo, nell'anno solare precedente e  la
quantita' totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei
decimali, e' pari a euro 252,00 il  chilogrammo  convenzionale»,  che
«l'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette  di
cui al comma 1 e' pari a euro 188,73 il chilogrammo convenzionale»  e
che  «a  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione   del   presente
provvedimento, sono rideterminate  le  tabelle  di  ripartizione  dei
prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati»; 
        della comunicazione riportante la  «Tabella  di  ripartizione
dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli in virtu' del provvedimento sopra impugnato; 
        ove occorra del provvedimento prot. n. 27787 del  22  gennaio
2020 adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
        ove occorra del provvedimento prot. n. 55291 del 17  febbraio
2020 adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente; 
    Per quanto riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da  Italian
Tobacco Manufacturing S.r.l. il 9 marzo 2021: 
        della determinazione direttoriale prot. n.  16500/RU  del  14
gennaio 2021, con la quale il direttore generale  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli ha sancito che «1. Il PMP-sigarette per  l'anno
2021, determinato sulla base  del  rapporto  tra  il  valore  totale,
calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo  di  tutte
le imposte, delle  sigarette  immesse  in  consumo  nell'anno  solare
precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette, operato il
troncamento dei decimali,  e'  pari  a  euro  258,00  il  chilogrammo
convenzionale. 
    2.  L'onere  fiscale  minimo,  per   effetto   del   valore   del
PMP-sigarette di cui al comma 1 e' pari a euro 193,21 il  chilogrammo
convenzionale»; 
        della comunicazione riportante la  «Tabella  di  ripartizione
dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli in virtu' del provvedimento sopra impugnato; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente; 
    Per quanto riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da  Italian
Tobacco Manufacturing S.r.l. il 15 marzo 2022: 
        della determinazione direttoriale prot. n.  13069/RU  del  13
gennaio 2022, con la quale il direttore generale  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli ha sancito che «1. Il PMP-sigarette per  l'anno
2022, determinato sulla base  del  rapporto  tra  il  valore  totale,
calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo  di  tutte
le imposte, delle  sigarette  immesse  in  consumo  nell'anno  solare
precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette, operato il
troncamento dei decimali,  e'  pari  a  euro  260,00  il  chilogrammo
convenzionale. 
    2.  L'onere  fiscale  minimo,  per   effetto   del   valore   del
PMP-sigarette di cui al comma 1 e' pari a euro 194,72 il  chilogrammo
convenzionale»; 
        della comunicazione riportante la «la tabella di ripartizione
del  prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle   sigarette»   adottata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del  provvedimento
sopra impugnato; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente; 
    Per quanto riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  da  Italian
Tobacco Manufacturing S.r.l. il 15 febbraio 2023: 
        del provvedimento prot. n. 632286/RU del 29 dicembre  2022  e
del relativo allegato, con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli ha stabilito  che  «A  decorrere  dalla  data  del  1°
gennaio 2023 le tabelle di ripartizione  dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato  a  taglio  fino  da
usarsi per  arrotolare  le  sigarette,  sono  rideterminate  come  da
allegati alla presente determinazione»; 
        dell'allegato rubricato «Tabella A  - Sigarette»  recante  la
«Tabella  di  ripartizione  dei  prezzi  delle  sigarette»,  adottata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del  provvedimento
impugnato supra e ad esso allegato; 
        di ogni  ulteriore  atto  ad  esso  presupposto,  connesso  o
consequenziale che leda i  diritti  e/o  gli  interessi  dell'odierna
ricorrente». 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  di  Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e di Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 10 maggio  2023  il
dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale; 
    Premesso: 
        che la sezione con ordinanza n. 13610 del 21 ottobre 2022  ha
rimesso  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di  legittimita'
costituzionale,  illustrata   in   motivazione,   relativa   all'art.
39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, in relazione alla violazione degli  articoli  11  e  117  Cost.,
integrati dalla disciplina interposta dettata dagli articoli 7,  par.
3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE sull'onere
fiscale minimo, disponendo la sospensione del giudizio; 
        che la Corte costituzionale ha fissato l'udienza pubblica del
7   novembre   2023   per   la   trattazione   della   questione   di
costituzionalita' rimessa dalla sezione (reg. ordinanza n. 159/2022 -
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1ª  Serie  speciale -   Corte
costituzionale n. 3 del 18 gennaio 2023); 
        che parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti  (terzo
atto per motivi aggiunti) il provvedimento prot.  n.  632286  del  29
dicembre 2022 con cui il direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli ha stabilito che «A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023
le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita  al  pubblico  delle
sigarette e del  tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da  usarsi  per
arrotolare  le  sigarette»  e  l'allegato  rubricato  «Tabella  A   -
Sigarette» recante la  «Tabella  di  ripartizione  dei  prezzi  delle
sigarette»; 
        che il predetto provvedimento prot. n. 632286/2022  e'  stato
censurato «per gli stessi vizi  gia'  avanzati  in  sede  di  ricorso
introduttivo, nonche' in sede di motivi aggiunti», evidenziando  come
anche tale ultimo provvedimento «si appalesa  gravemente  illegittimo
in  quanto  gravemente  distorsivo  della   concorrenza   in   quanto
avvantaggia i grandi produttori di sigarette di fascia  medio-alta  a
discapito dei pochi produttori di sigarette di fascia medio-bassa»; 
        che parte ricorrente ha rilevato  che  la  recente  legge  n.
197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha  modificato  con  il  comma  122
dell'art. 1 la disciplina  recata  dall'art.  39-octies  del  decreto
legislativo n. 504/1995  senza  tuttavia  che  le  modifiche  abbiano
risolto «e, anzi, hanno aggravato» i gravi effetti  distorsivi  della
concorrenza correlati alle modalita' di  calcolo  dell'onere  fiscale
minimo, chiedendo, in  particolare,  che  venga  rimessa  alla  Corte
costituzionale la questione di  illegittimita'  costituzionale  della
disciplina introdotta con il comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022; 
        che  parte  ricorrente  ha  chiesto  che  nelle  more   della
decisione della Corte costituzionale venga  concessa  la  sospensione
degli effettivi del provvedimento gravato  allegando  il  pregiudizio
irreparabile derivante dalla «inevitabile perdita di quote di mercato
... con ogni conseguenza  in  ordine  al  condizionamento  della  sua
libera attivita' imprenditoriale, in violazione dell'art. 41,  Cost.»
e dalla compromissione della procedura concorsuale  che  riguarda  la
Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in fallimento; 
        che la sezione con ordinanza n. 1436  del  9  marzo  2023  ha
ritenuto necessario acquisire dall'ADM, anche  ai  fini  di  decidere
sull'istanza cautelare e di valutare la sussistenza degli estremi per
disporre  un  nuovo   rinvio   pregiudiziale   innanzi   alla   Corte
costituzionale, «una nota di chiarimenti in cui si  evidenzi  in  che
modo la disciplina introdotta dall'art. 29, comma 122, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, incide e con quali effetti sul  meccanismo  di
determinazione dell'onere fiscale  minimo  oggetto  della  precedente
disciplina», stabilendo «il termine 40 (quaranta) giorni,  decorrente
dalla comunicazione in via amministrativa della  presente  ordinanza,
per provvedere sull'incombente istruttorio»; 
        che l'incombente istruttorio disposto dalla  sezione  non  e'
stato adempiuto entro il termine indicato nell'ordinanza istruttoria; 
    Considerato: 
        che l'onere fiscale minimo e' dovuto laddove la  c.d.  accisa
globale sulle  sigarette  (derivante  dalla  somma  dell'imposta  sul
valore aggiunto e dell'accisa) risulta «inferiore» al medesimo  onere
fiscale minimo determinato ai sensi dell'art. 39-octies, comma 6, del
decreto legislativo n. 504/1995, mentre non e' dovuto laddove la c.d.
accisa globale risulta di fatto superiore al predetto  onere  fiscale
minimo  (art.  39-octies,  comma  7,  del  decreto   legislativo   n.
504/1995); 
        che il comma  122  dell'art.  1  del  della  n.  197/2022  ha
direttamente inciso sulla modalita'  di  calcolo  dell'onere  fiscale
minimo in quanto ha sostituito, in particolare, il comma 6  dell'art.
39-octies del decreto legislativo n. 504/1995 stabilendo che  per  le
sigarette l'onere fiscale minimo, di cui  all'art.  7,  paragrafo  4,
della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del  21  giugno  2011,  «e'
pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento»  della  somma  dell'accisa
globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a)  e  b)
del comma 3 della medesima disposizione  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto calcolate  con  riferimento  al  «PMP-sigarette»  e  che  la
percentuale dell'onere fiscale minimo «e' determinata  al  98,50  per
cento per l'anno 2024 e al 98,60  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2025»; 
        che ad avviso del Collegio le modifiche apportate  dal  comma
122 dell'art. 1 della n. 197/2022 alla disciplina sull'onere  fiscale
minimo stabilita nell'art.  39-octies,  commi  3  e  6,  del  decreto
legislativo n. 504/1995, nella parte in cui confermano di ancorare la
determinazione  dell'onere  fiscale  minimo,  nella  percentuale  ora
stabilita (per gli anni 2023,  2024,  2025),  alla  variazione  della
componente del «PMP-sigarette» che e' data dal rapporto tra il valore
totale e la quantita'  totale  delle  sigarette  immesse  in  consumo
nell'anno solare precedente, rinnovano i sospetti  di  illegittimita'
costituzionale della disciplina sull'onere fiscale  minimo  per  come
gia' evidenziati dalla sezione nell'ordinanza n.  13610/2022  poiche'
ancora una volta «... i produttori che offrono sigarette ad un prezzo
piu' elevato e quindi  realizzano  un  maggior  fatturato  (ossia  le
multinazionali) sono in grado  di  modificare  la  soglia  dell'onere
fiscale minimo mediante il semplice aumento dei  prezzi  di  vendita.
Infatti, per effetto del sistema di calcolo delineato dal legislatore
italiano, aumentando il prezzo di vendita  dei  prodotti  si  innalza
automaticamente  il  denominatore  sulla  cui  base  si  effettua  il
rapporto tra fatturato e quantita' di sigarette vendute e  quindi  si
ottiene una soglia dell'onere fiscale minino piu' alta.  La  politica
dell'aumento dei prezzi dei grandi operatori determina in via diretta
l'aumento  del  carico  fiscale  che  devono  sopportare  i   piccoli
operatori»; 
    Ritenuto: 
        che in relazione alle modifiche legislative introdotte  dalla
legge di bilancio 2023, permangono i medesimi dubbi di compatibilita'
costituzionale sollevate con  l'ordinanza  n.  13610/2022  in  quanto
persistono le «distonie» tra il «congegno nazionale di determinazione
dell'onere fiscale minino ... rispetto al sistema delineato a livello
europeo» e le «conseguenze  delle  distonie»  sulla  concorrenza  nel
mercato evidenziate  nella  medesima  ordinanza,  il  che  induce  al
Collegio  di  sollevare  (anche)   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.   39-octies,   commi   1-8,   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo modificato  dal  comma
122 dell'art. 1 della n. 197/2022; 
        che, in punto di  rilevanza  della  questione  sollevata,  la
definizione della questione di legittimita' costituzionale  sollevata
e' rilevante ai fini della definizione della presente controversia in
quanto il provvedimento prot. n. 632286/2022 che e'  stato  impugnato
con il terzo atto per motivi aggiunti e' stato  adottato  in  pretesa
applicazione dell'art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo n.
504/1994, nel testo modificato dalla legge di bilancio 2023,  sicche'
l'eventuale declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  comporta
l'invalidita'  del  provvedimento  amministrativo  che  su  di   essa
adottato; 
        che, in punto di non manifesta infondatezza  della  questione
sollevata, si ribadisce ed evidenzia  come  la  disciplina  nazionale
nella  parte  in  cui  introduce  un  meccanismo  di   determinazione
dell'onere fiscale minimo che, in  quanto  agganciato  all'accisa  ad
valorem (art. 39-octies, comma 3, lettera b), decreto legislativo  n.
504/1994), comporta, anche alla luce delle considerazioni esposte  in
precedenza,  un  carico   fiscale   maggiore   sui   produttori   che
commercializzano  sigarette  ad  una  classe  di  prezzo  piu'  bassa
rispetto a quella c.d. di parita' e quindi viola gli articoli 1 e 117
Cost. per il tramite della disciplina interposta  degli  articoli  7,
par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15,  par.  1,  della  direttiva  2011/64/UE,
prevista al fine di tutelare i principi  di  libera  concorrenza  nel
mercato interno e quindi  di  libera  determinazione  del  prezzo  di
vendita nel settore economico della produzione delle sigarette; 
        che sia rilevante ai  fini  della  decisione  della  presente
controversia e non  manifestamente  infondata  la  definizione  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  39-octies,  commi
1-8, del decreto legislativo n. 504/1995,  nel  teso  modificato  dal
comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022, in relazione alla violazione
degli articoli 11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina  interposta
dettata dagli articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1,  della
direttiva 2011/64/UE sull'onere fiscale minimo; 
        pertanto, di sottoporre e rimettere alla Corte costituzionale
la relativa questione di legittimita' costituzionale,  salvo  che  il
giudice costituzionale ritenga di interpellare la Corte di  giustizia
sulla corretta interpretazione della disciplina europea in esame; 
    Ritenuto infine di rispingere l'istanza di misure cautelari sotto
il profilo del periculum in  mora  poiche',  nella  comparazione  dei
contrapposti interessi in gioco  e  attesa  la  natura  generale  del
provvedimento   gravato   avente   effetti   inscindibili,    occorre
salvaguardare, rispetto all'interesse economico di parte  ricorrente,
l'interesse  erariale  all'introito  delle  accise  derivante   dalla
vendita delle sigarette nel mercato.