IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2379 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italian Tobacco Manufacturing S.r.l., Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in fallimento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Piselli, Gianluca Sestini, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia; Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. 14359/RU del 13 gennaio 2020 e del relativo allegato, con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che «il PMP-sigarette per l'anno 2020, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo, nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, e' pari a euro 252,00 il chilogrammo convenzionale», che «l'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 e' pari a euro 188,73 il chilogrammo convenzionale» e che «a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono rideterminate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati»; della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del provvedimento sopra impugnato; ove occorra del provvedimento prot. n. 27787 del 22 gennaio 2020 adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; ove occorra del provvedimento prot. n. 55291 del 17 febbraio 2020 adottato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. il 9 marzo 2021: della determinazione direttoriale prot. n. 16500/RU del 14 gennaio 2021, con la quale il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sancito che «1. Il PMP-sigarette per l'anno 2021, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, e' pari a euro 258,00 il chilogrammo convenzionale. 2. L'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 e' pari a euro 193,21 il chilogrammo convenzionale»; della comunicazione riportante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del provvedimento sopra impugnato; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. il 15 marzo 2022: della determinazione direttoriale prot. n. 13069/RU del 13 gennaio 2022, con la quale il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sancito che «1. Il PMP-sigarette per l'anno 2022, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantita' totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, e' pari a euro 260,00 il chilogrammo convenzionale. 2. L'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al comma 1 e' pari a euro 194,72 il chilogrammo convenzionale»; della comunicazione riportante la «la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette» adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del provvedimento sopra impugnato; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italian Tobacco Manufacturing S.r.l. il 15 febbraio 2023: del provvedimento prot. n. 632286/RU del 29 dicembre 2022 e del relativo allegato, con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che «A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, sono rideterminate come da allegati alla presente determinazione»; dell'allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette», adottata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in virtu' del provvedimento impugnato supra e ad esso allegato; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale che leda i diritti e/o gli interessi dell'odierna ricorrente». Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle dogane e dei monopoli e di Ministero dell'economia e delle finanze; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso: che la sezione con ordinanza n. 13610 del 21 ottobre 2022 ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale, illustrata in motivazione, relativa all'art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in relazione alla violazione degli articoli 11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta dettata dagli articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE sull'onere fiscale minimo, disponendo la sospensione del giudizio; che la Corte costituzionale ha fissato l'udienza pubblica del 7 novembre 2023 per la trattazione della questione di costituzionalita' rimessa dalla sezione (reg. ordinanza n. 159/2022 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale - Corte costituzionale n. 3 del 18 gennaio 2023); che parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti (terzo atto per motivi aggiunti) il provvedimento prot. n. 632286 del 29 dicembre 2022 con cui il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che «A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette» e l'allegato rubricato «Tabella A - Sigarette» recante la «Tabella di ripartizione dei prezzi delle sigarette»; che il predetto provvedimento prot. n. 632286/2022 e' stato censurato «per gli stessi vizi gia' avanzati in sede di ricorso introduttivo, nonche' in sede di motivi aggiunti», evidenziando come anche tale ultimo provvedimento «si appalesa gravemente illegittimo in quanto gravemente distorsivo della concorrenza in quanto avvantaggia i grandi produttori di sigarette di fascia medio-alta a discapito dei pochi produttori di sigarette di fascia medio-bassa»; che parte ricorrente ha rilevato che la recente legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha modificato con il comma 122 dell'art. 1 la disciplina recata dall'art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995 senza tuttavia che le modifiche abbiano risolto «e, anzi, hanno aggravato» i gravi effetti distorsivi della concorrenza correlati alle modalita' di calcolo dell'onere fiscale minimo, chiedendo, in particolare, che venga rimessa alla Corte costituzionale la questione di illegittimita' costituzionale della disciplina introdotta con il comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022; che parte ricorrente ha chiesto che nelle more della decisione della Corte costituzionale venga concessa la sospensione degli effettivi del provvedimento gravato allegando il pregiudizio irreparabile derivante dalla «inevitabile perdita di quote di mercato ... con ogni conseguenza in ordine al condizionamento della sua libera attivita' imprenditoriale, in violazione dell'art. 41, Cost.» e dalla compromissione della procedura concorsuale che riguarda la Manifattura Italiana Tabacco S.p.a. in fallimento; che la sezione con ordinanza n. 1436 del 9 marzo 2023 ha ritenuto necessario acquisire dall'ADM, anche ai fini di decidere sull'istanza cautelare e di valutare la sussistenza degli estremi per disporre un nuovo rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte costituzionale, «una nota di chiarimenti in cui si evidenzi in che modo la disciplina introdotta dall'art. 29, comma 122, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, incide e con quali effetti sul meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo oggetto della precedente disciplina», stabilendo «il termine 40 (quaranta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per provvedere sull'incombente istruttorio»; che l'incombente istruttorio disposto dalla sezione non e' stato adempiuto entro il termine indicato nell'ordinanza istruttoria; Considerato: che l'onere fiscale minimo e' dovuto laddove la c.d. accisa globale sulle sigarette (derivante dalla somma dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa) risulta «inferiore» al medesimo onere fiscale minimo determinato ai sensi dell'art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1995, mentre non e' dovuto laddove la c.d. accisa globale risulta di fatto superiore al predetto onere fiscale minimo (art. 39-octies, comma 7, del decreto legislativo n. 504/1995); che il comma 122 dell'art. 1 del della n. 197/2022 ha direttamente inciso sulla modalita' di calcolo dell'onere fiscale minimo in quanto ha sostituito, in particolare, il comma 6 dell'art. 39-octies del decreto legislativo n. 504/1995 stabilendo che per le sigarette l'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, «e' pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento» della somma dell'accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 della medesima disposizione e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al «PMP-sigarette» e che la percentuale dell'onere fiscale minimo «e' determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025»; che ad avviso del Collegio le modifiche apportate dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022 alla disciplina sull'onere fiscale minimo stabilita nell'art. 39-octies, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 504/1995, nella parte in cui confermano di ancorare la determinazione dell'onere fiscale minimo, nella percentuale ora stabilita (per gli anni 2023, 2024, 2025), alla variazione della componente del «PMP-sigarette» che e' data dal rapporto tra il valore totale e la quantita' totale delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente, rinnovano i sospetti di illegittimita' costituzionale della disciplina sull'onere fiscale minimo per come gia' evidenziati dalla sezione nell'ordinanza n. 13610/2022 poiche' ancora una volta «... i produttori che offrono sigarette ad un prezzo piu' elevato e quindi realizzano un maggior fatturato (ossia le multinazionali) sono in grado di modificare la soglia dell'onere fiscale minimo mediante il semplice aumento dei prezzi di vendita. Infatti, per effetto del sistema di calcolo delineato dal legislatore italiano, aumentando il prezzo di vendita dei prodotti si innalza automaticamente il denominatore sulla cui base si effettua il rapporto tra fatturato e quantita' di sigarette vendute e quindi si ottiene una soglia dell'onere fiscale minino piu' alta. La politica dell'aumento dei prezzi dei grandi operatori determina in via diretta l'aumento del carico fiscale che devono sopportare i piccoli operatori»; Ritenuto: che in relazione alle modifiche legislative introdotte dalla legge di bilancio 2023, permangono i medesimi dubbi di compatibilita' costituzionale sollevate con l'ordinanza n. 13610/2022 in quanto persistono le «distonie» tra il «congegno nazionale di determinazione dell'onere fiscale minino ... rispetto al sistema delineato a livello europeo» e le «conseguenze delle distonie» sulla concorrenza nel mercato evidenziate nella medesima ordinanza, il che induce al Collegio di sollevare (anche) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo modificato dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022; che, in punto di rilevanza della questione sollevata, la definizione della questione di legittimita' costituzionale sollevata e' rilevante ai fini della definizione della presente controversia in quanto il provvedimento prot. n. 632286/2022 che e' stato impugnato con il terzo atto per motivi aggiunti e' stato adottato in pretesa applicazione dell'art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1994, nel testo modificato dalla legge di bilancio 2023, sicche' l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale comporta l'invalidita' del provvedimento amministrativo che su di essa adottato; che, in punto di non manifesta infondatezza della questione sollevata, si ribadisce ed evidenzia come la disciplina nazionale nella parte in cui introduce un meccanismo di determinazione dell'onere fiscale minimo che, in quanto agganciato all'accisa ad valorem (art. 39-octies, comma 3, lettera b), decreto legislativo n. 504/1994), comporta, anche alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, un carico fiscale maggiore sui produttori che commercializzano sigarette ad una classe di prezzo piu' bassa rispetto a quella c.d. di parita' e quindi viola gli articoli 1 e 117 Cost. per il tramite della disciplina interposta degli articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE, prevista al fine di tutelare i principi di libera concorrenza nel mercato interno e quindi di libera determinazione del prezzo di vendita nel settore economico della produzione delle sigarette; che sia rilevante ai fini della decisione della presente controversia e non manifestamente infondata la definizione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39-octies, commi 1-8, del decreto legislativo n. 504/1995, nel teso modificato dal comma 122 dell'art. 1 della n. 197/2022, in relazione alla violazione degli articoli 11 e 117 Cost., integrati dalla disciplina interposta dettata dagli articoli 7, par. 3 e 4, 14, par. 1 e 15, par. 1, della direttiva 2011/64/UE sull'onere fiscale minimo; pertanto, di sottoporre e rimettere alla Corte costituzionale la relativa questione di legittimita' costituzionale, salvo che il giudice costituzionale ritenga di interpellare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione della disciplina europea in esame; Ritenuto infine di rispingere l'istanza di misure cautelari sotto il profilo del periculum in mora poiche', nella comparazione dei contrapposti interessi in gioco e attesa la natura generale del provvedimento gravato avente effetti inscindibili, occorre salvaguardare, rispetto all'interesse economico di parte ricorrente, l'interesse erariale all'introito delle accise derivante dalla vendita delle sigarette nel mercato.