TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO II sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott. Morris Recla nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 516/2022 promosso da B. M., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mark Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano e con domicilio eletto presso il suo studio in Merano (BZ), Via Alois Kuperion n. 30 - parte opponente; nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente dott. Arno Kompatscher rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dagli avvocati Laura Fadanelli, Jutta Segna e Luckas Plancker con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura della Provincia Autonoma di Bolzano - parte opposta; a cui e' stato riunito il procedimento civile iscritto al n. r.g. 517/2022 promosso da Ristorante Pizzeria B. s.a.s di B. D. & Co., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mark Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano e con domicilio eletto presso il suo studio in Merano (BZ), via Alois Kuperion n. 30 - parte opponente; nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dagli avvocati Laura Fadanelli, Jutta Segna e Luckas Plancker con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura della Provincia Autonoma di Bolzano - parte opposta; Ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. Con ricorso ex art. 6, decreto legislativo n. 150/2011 e art. 22, legge n. 689/1981 il sig. B. M. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione della Guardia di Finanza - Compagnia di..., nonche' dell'ordinanza ingiunzione n... del... emessa dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la quale, nella sua qualita' di socio accomandatario e legale rappresentante della societa' Pizzeria B. S.a.s di B. D. & Co., gli e' stato ingiunto di pagare in solido con la detta societa' la sanzione amministrativa di euro 400,00 e le spese sostenute dall'ente che ha emesso il citato verbale di euro 12,00, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e con cui veniva altresi' applicata la sospensione per dieci giorni dell'attivita' esercitata dal trasgressore, con effetto a partire dal... al... L'opposizione e' stata iscritta al n. r.g. 516/2022. Con ricorso ex art. 6, decreto legislativo n. 150/2011 e art. 22, legge n. 689/1981 la societa' Pizzeria B. S.a.s di B. D. & Co. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione della Guardia di Finanza - Compagnia di..., nonche' dell'ordinanza ingiunzione n... del... emessa dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la quale le e' stato ingiunto di pagare in solido con il sig. B. M. la sanzione amministrativa di euro 400,00 e le spese sostenute dall'ente che ha emesso il citato verbale di euro 12,00, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento e con cui veniva altresi' applicata la sospensione per dieci giorni dell'attivita' esercitata dal trasgressore, con effetto a partire dal... al... L'opposizione e' stata iscritta al n. r.g. 517/2022. Le ordinanze ingiunzione richiamate sono state emesse a seguito del verbale di accertamento n... della Guardia di Finanza - Compagnia di M. di data..., in quanto in data... alle ore... i militari hanno accertato che il sig. M. non aveva richiesto ai propri clienti di presentare il c.d. Green Pass necessario per il consumo al tavolo all'interno del locale. Nello specifico, le sanzioni sono state comminate per violazione delle seguenti norme: art. 3 e 4 del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19; legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 4 dell'8 maggio 2020; ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 28 del 30 luglio 2021. In entrambi i procedimenti riuniti gli opponenti hanno contestato la legittimita' delle ordinanze ingiunzione impugnate sollevando i seguenti motivi di impugnazione: nullita' dell'ordinanza per asserita mancata audizione del sig. B. ai sensi dell'art. 7 legge provinciale n. 9/1977 e per omessa traduzione del verbale di contestazione in lingua tedesca; difetto di legittimazione attiva della Provincia Autonoma di Bolzano per competenza del Commissariato del Governo di Bolzano in relazione alla comminazione di sanzioni in materia di violazione delle disposizioni nazionali a contrasto della diffusione della pandemia Covid-19; difetto di legittimazione passiva del sig. B. in relazione alla comminata sospensione dell'attivita' in quanto non titolare della stessa; nullita' dell'ordinanza ingiunzione per minaccia della sanzione della revoca della licenza, non prevista dalla legge statale; difetto di nomina del sig. B. da parte del Ministero della Salute quale responsabile della trattazione di dati sensibili ai fini del controllo dei Green Pass; prevalenza delle norme europee e del diritto internazionale rispetto alle disposizioni statali in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde; illegittimita' costituzionale della declaratoria dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri disposto con provvedimento del 31 gennaio 2020 per contrasto con gli articoli 78 e 95 della Costituzione; illegittimita' costituzionale della certificazione verde per contrasto con l'art. 13 della Costituzione; illegittimita' della sanzione perche' avente ad oggetto un comportamento commesso in stato di necessita' e dunque scriminato ex art. 4, legge n. 698/1981; mancata sussistenza della reiterazione delle violazioni che possano giustificare la sospensione dell'attivita'; mancata sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attivita' per dieci giorni previsti dagli articoli 9-bis e 13 del decreto-legge n. 52/2021. A seguito della fissazione della prima udienza, la Provincia Autonoma di Bolzano si e' costituita in entrambi i procedimenti contestando in fatto e in diritto le numerose eccezioni sollevate dagli opponenti. In data 9 giugno 2023 le cause sono state chiamate alla trattazione avanti al Presidente del Tribunale al fine dell'eventuale riunione ex art. 274 del codice di procedura civile, riunione che e' stata disposta dal Giudice Istruttore del procedimento pendente sub rg. 516/2022 con provvedimento reso all'udienza del 30 giugno 2022. All'udienza del 12 gennaio 2023 il Giudice ha concesso alle parti termine sino al 13 febbraio 2023 per prendere posizione in ordine alla sollevata questione di possibile illegittimita' costituzionale della legge provinciale 4/2020. Le parti hanno depositato le proprie note ex art. 101, comma 2 del codice di procedura civile e il Giudice si e' riservato la decisione. 3. Ad avviso del Tribunale, nel caso in esame si pone la questione della legittimita' costituzionale della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 4/2020 rubricata «Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivita'» in quanto la materia oggetto dell'intervento legislativo provinciale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di «profilassi internazionale» (art. 117, secondo comma, lettera q, della Costituzione), che e' comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla. La legge provinciale n. 4/2020, costituisce la cornice normativa in forza della quale e' stata emessa l'ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 30 luglio 2021 del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano che al punto 7) sezione «Ristorazioni e Alberghi», prevede quanto segue: «le attivita' della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, svolte da qualsiasi esercizio sono consentite con consumazione seduti al tavolo, o al banco, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della suddetta legge provinciale. La consumazione al tavolo al chiuso e' ammessa solo previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 33)». Il menzionato punto 33) stabilisce: «ai fini della presente ordinanza per certificazione verde si intende quella emessa ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, comprovanti una delle seguenti fattispecie: a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; b) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; c) l'effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo; L'esibizione delle predette certificazioni e' richiesta dagli esercenti le attivita' per cui esse sono previste». 4. Tanto premesso, in punto rilevanza della questione sollevata, osserva il Tribunale che, come sopra gia' evidenziato, la norma in questa sede censurata risulta la base giuridica su cui si fondano entrambe le due ordinanze ingiunzione impugnate. In particolare, le sanzioni si fondano in via principale sulle disposizioni della legge provinciale n. 4/2020 e sull'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 28/2021, con mero richiamo alla normativa statale in relazione alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020. Si riportano per chiarezza alcuni stralci dell'ordinanza ingiunzione: «...omissis... ...Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge del 22 maggio 2020, n. 35, il quale prevede per la contestata violazione una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro, aumentata fino ad un terzo se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita'; Viste le disposizioni della legge provinciale del 7 gennaio 1977, n. 9, secondo le quali deve essere determinato l'ammontare della somma dovuta per la violazione e ingiunto il pagamento della stessa; ...omissis... ...Visto l'art. 1, comma 37, della legge provinciale dell'8 maggio 2020, n. 4, il quale prevede per la contestata violazione la sospensione per dieci giorni delle attivita' produttive industriali, artigianali, e commerciali; Visto il decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2020, n. 25, «Regolamento concernente la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie Covid-19» il quale disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle attivita' produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sul territorio provinciale; Considerato che la sanzione amministrativa accessoria viene comminata con ordinanza ingiunzione dal Presidente della Provincia o da organo da esso delegato; ...omissis... ...ingiunge... Omissis...» Nello specifico, ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge provinciale n. 4/2020 «Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge e' sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19», che disciplina le sanzioni pecuniarie, mentre la sanzione accessoria della sospensione dell'attivita' e' disciplinata dall'art. art. 1, comma 37 della legge provinciale oltre che dal decreto del Presidente della Provincia n. 25/2020. L'eventuale declaratoria di incostituzionalita' della norma determinerebbe l'immediata caducazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dalla Provincia Autonoma di Bolzano, risultando gli stessi per l'effetto privi di base normativa e dunque in violazione del principio di legalita' ai sensi dell'art. 1 della legge n. 689/1981 con conseguente diritto degli opponenti a ripetere le somme eventualmente gia' corrisposte e ad agire al fine di proporre una domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittima sospensione dell'attivita' disposta. 5. La questione di illegittimita' costituzionale si appalesa inoltre come fondata. La Corte costituzionale nella pronuncia n. 37/2021, avente ad oggetto la disciplina emergenziale della Regione Valle d'Aosta, ha osservato: «... A fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche» (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell'ordinamento costituzionale l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettivita' (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Accade, infatti, che ogni decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta all'ambito di competenza locale, abbia un effetto a cascata, potenzialmente anche significativo, sulla trasmissibilita' internazionale della malattia, e comunque sulla capacita' di contenerla. Omettere, in particolare, di spezzare la catena del contagio su scala territoriale minore, mancando di dispiegare le misure a cio' necessarie, equivale a permettere che la malattia dilaghi ben oltre i confini locali e nazionali. Ne' si tratta soltanto di questo. Un'azione o un coordinamento unitario puo' emergere come corrispondente alla distribuzione delle competenze costituzionali e alla selezione del livello di governo adeguato ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, per ogni profilo di gestione di una crisi pandemica, per il quale appaia invece, secondo il non irragionevole apprezzamento del legislatore statale, inidoneo il frazionamento su base regionale e locale delle attribuzioni. Tale conclusione puo' dunque concernere non soltanto le misure di quarantena e le ulteriori restrizioni imposte alle attivita' quotidiane, in quanto potenzialmente fonti di diffusione del contagio, ma anche l'approccio terapeutico; i criteri e le modalita' di rilevamento del contagio tra la popolazione; le modalita' di raccolta e di elaborazione dei dati; l'approvvigionamento di farmaci e vaccini, nonche' i piani per la somministrazione di questi ultimi, e cosi' via. In particolare, i piani di vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso. Ognuno di tali profili e' solo in apparenza confinabile ad una dimensione territoriale piu' limitata. Qualora il contagio si sia diffuso sul territorio nazionale, e mostri di potersi diffondere con tali caratteristiche anche oltre di esso, le scelte compiute a titolo di profilassi internazionale si intrecciano le une con le altre, fino a disegnare un quadro che puo' aspirare alla razionalita', solo se i tratti che lo compongono sono frutto di un precedente indirizzo unitario, dotato di una necessaria visione di insieme atta a sostenere misure idonee e proporzionate... ... Allo stato, il quadro normativo vigente si articola soprattutto sul decreto-legge n. 19 del 2020 e sul decreto-legge n. 33 del 2020, con i quali una tale sequenza ha trovato ulteriore specificazione. L'art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 reca un vasto insieme di misure precauzionali e limitative, la cui applicazione continua ad essere affidata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assunti, dopo aver acquisito il parere dei Presidenti delle Regioni interessate, o, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020). Nelle more dell'approvazione di tali decreti, per contenere un aggravamento della crisi, il Ministro della salute puo' intervenire mediante il citato potere di ordinanza attribuito dall'art. 32 della legge n. 833 del 1978. L'art. 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 ha poi reputato opportuno attribuire uno spazio di intervento d'urgenza anche ai sindaci (comma 9), e, soprattutto, alle Regioni (comma 16), alle quali, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, compete l'introduzione di «misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte» dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero anche "ampliative", ma, per queste ultime, d'intesa con il Ministro della salute, e nei soli casi e nelle forme previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 9.1. - E' percio' precipuamente in tali fonti statali ad hoc, e nella successiva produzione legislativa ad esse affine (quale il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»), che si rende necessario rinvenire il fondamento giuridico dei poteri esercitati da Stato, Regioni ed enti locali per rispondere alla pandemia. Non e' in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia, la legittimita' dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati a tale scopo - comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo - ma e', invece, da affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale. Difatti, «cio' che e' implicitamente escluso dal sistema costituzionale e' che il legislatore regionale (cosi' come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potesta' legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna [...]. Dunque ne' lo Stato ne' le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge» (sentenza n. 198 del 2004). 10. - Sulla base di queste premesse, le questioni di costituzionalita' degli articoli 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale impugnata sono fondate, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione. Tali disposizioni, infatti, surrogano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta contro la malattia generata dal nuovo Covid-19, imponendone una autonoma e alternativa, che fa invece capo alle previsioni legislative regionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta. E' percio' evidente l'invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Essa non dipende dalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole misure in concreto applicabili sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e quelle imposte in forza della normativa regionale. Infatti, una simile antinomia potrebbe sorgere ad un dato tempo e venire meno in un tempo successivo, o viceversa, a seconda di come evolvano diacronicamente l'ordinamento statale e quello regionale per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da un lato, e delle ordinanze del Presidente della Regione dall'altro. Non e' quindi questione di soffermarsi sulle censure che il ricorso rivolge specificamente a talune previsioni contenute nell'art. 2 impugnato, in forza della divergenza che esse avrebbero rispetto al contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vigente al tempo di promulgazione della legge regionale censurata. Cio' che rileva, prima ancora e in via assorbente, e' invece la sovrapposizione della catena di regolazione della Regione a quella prescelta dalla competente normativa dello Stato, con conseguente invasione di una sfera di attribuzione sottratta all'intervento del legislatore regionale... La Corte si e' espressa in senso conforme con la successiva pronuncia n. 164/2022, decidendo sul ricorso presentato il 26 agosto 2021 (reg. confl. enti n. 2 del 2021), con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in riferimento al provvedimento 18 giugno 2021, n. 244 (Provvedimento di limitazione definitiva in merito ai trattamenti previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano in tema di certificazione verde per Covid-19 - 18 giugno 2021) e alla nota del 6 luglio 2021, prot. n. 0035891, del Garante per la protezione dei dati personali, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava al Garante adottare tali atti, e conseguentemente di annullarli. Nella pronuncia menzionata la Corte ha evidenziato: «... Per altro verso, giova sottolineare che la disciplina del Green Pass e' estranea all'ambito di competenze poste dalla ricorrente alla base del conflitto». Questa Corte ha gia' affermato che va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, della Costituzione), «ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla», poiche' non vi puo' essere in definitiva alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realta' regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale; unica competente sia a normare, la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione ammnistrativa, anche in forza, quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo (sentenza n. 37 del 2021). Non vi e' dubbio che la certificazione verde abbia la finalita' di limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest'ultime, in quanto vaccinate, guarite, o testate con esito negativo al Covid-19, si offrano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilita'. A fronte di tale obiettivo, la competenza provinciale in tema di tutela della salute e' recessiva (sentenza n. 37 del 2021). Tantomeno la Provincia autonoma di Bolzano puo' a buon titolo appellarsi al margine di intervento riconosciuto alla autonomia regionale dalla sentenza n. 271 del 2005 di questa Corte. Tale margine di intervento non e' configurato con riguardo alla attribuzione di «organizzare e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realta' regionali», sia perche' essa presuppone a monte che tale intervento avvenga con riferimento a «materie di propria competenza legislativa», cio' che nel caso di specie si e' gia' negato essere, sia perche' e' evidente che la gestione dei dati che ineriscono ad una pandemia sanitaria globale trascende nettamente il respiro della sfera decentrata, per esigere, invece, una uniforme disciplina statale... ... La sentenza n. 37 del 2021 ha aggiunto che tali conclusioni valgono anche con riguardo all'esercizio del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria. Del resto, l'art. 52, secondo comma, dello statuto di autonomia, attribuendo al Presidente della Giunta un potere emergenziale «nell'interesse delle popolazioni di due o piu' Comuni», conferma, in accordo con il limite territoriale, che si tratta di un'attribuzione calibrata su crisi sanitarie di carattere non pandemico o comunque i cui effetti possano ancora reputarsi circoscritti a tale ambito limitato; mentre, nel caso del nuovo coronavirus, e' palese il carattere globale della pandemia, e, quindi, la necessita' di interventi assunti dalla competente autorita' centrale. Ne' puo' ritenersi che, in tema di Green Pass, le attribuzioni costituzionali e statutarie della Provincia autonoma di Bolzano trovino aggancio in «fonti di rango sub-costituzionale»... Si osserva inoltre che alla data della promulgazione della legge provinciale n. 4/2020 (8 maggio 2020), era in vigore il decreto-legge n 19/2020 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» che costituisce la cornice normativa in forza della quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del medesimo decreto-legge, sono stati emessi i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale». Ai sensi dell'art. 3 «Misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale» del decreto-legge richiamato, era prevista la possibilita' per le regioni, «in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso» di «introdurre misure ulteriormente restrittive ((rispetto a quelle attualmente vigenti)), tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale», tuttavia, unicamente «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento». All'epoca della promulgazione della legge provinciale n. 4/2020 il potere legislativo e regolamentare residuale previsto in capo alle Regioni dal citato art. 3, decreto-legge n. 19/2020 doveva quindi considerarsi esaurito, stante l'avvenuta adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati, sicche' non vi era spazio per un intervento della Provincia Autonoma di Bolzano. Non puo' dunque sostenersi che il potere legislativo della Provincia trovasse fondamento nella stessa previsione della norma statale. Infine, per mera completezza si osserva che nemmeno puo' affermarsi che la norma provinciale si sia limitata a riproporre pedissequamente quella statale. Si e' visto sopra che ai sensi dell'art. 1, comma 36 della legge provinciale n. 4/2020 «Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge e' sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», mentre la sanzione accessoria della sospensione dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 37 della legge provinciale e' disciplinata dal decreto del Presidente della Provincia n. 25/2020. In relazione alla disciplina della sanzione accessoria la norma provinciale prevede una diversa cornice edittale rispetto a quella statale. Infatti, mentre l'art. 4, comma 2 del decreto-legge n. 19/2020 prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da cinque a trenta giorni, l'art. 1, comma 37 della legge provinciale n. 4/2020 prevede la sospensione dell'esercizio per dieci giorni («La sospensione delle attivita' di cui al comma 19 e' disposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale sospensione e' disposta anche in caso di violazione delle misure di cui all'allegato A»). Non pare pertanto possibile operare una interpretazione conforme a Costituzione della legge provinciale n. 4/2020 essendo chiaramente in contrasto con il disposto dell'art. 17, secondo comma, lettera q, della Costituzione. 6. Considerato che il procedimento, nel corso del quale viene ora sollevata la questione di legittimita' costituzionale e' in lingua tedesca, ai sensi dell'art. 25, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 29 maggio 2001 n. 283, va disposta, a cura dell'ufficio, la traduzione in lingua italiana di tutti i provvedimenti e dei verbali d'udienza, mentre gli altri atti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio andranno tradotti, a cura e spese dell'ufficio solo su specifica richiesta dei destinatari della presente ordinanza.