Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri,  (cod.  fiscale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso  ex  lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  cod.  fiscale  80224030587,
presso i cui  uffici  in  Roma  - via  dei  Portoghesi  n.  12  -  e'
domiciliato (indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in  carica,
per la declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
della Regione Calabria n. 37 del 3 agosto 2023, recante «Disposizioni
per  l'esercizio  del  trasporto  pubblico  non  di  linea  e   norme
concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto
non di linea», pubblicata sul BURC dell'8 agosto 2023,  in  relazione
all'art. 2, comma 4. 
    L'art.  2  della  legge  impugnata,  rubricato  «Competenze   dei
Comuni», al suo comma 4 prevede  che  «I  Comuni,  su  richiesta  dei
titolari di licenza del servizio  di  taxi  o  dei  soggetti  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 21/1992, possono
prevedere,  in  via  sperimentale,  forme  innovative   di   servizio
all'utenza,  con  obblighi  di  servizio  e  tariffe   differenziate,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni». 
    Tale disposizione risulta illegittima per il seguente; 
 
                               Motivo 
 
    I. Violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e)  della
Costituzione, per violazione della competenza  statale  esclusiva  in
materia di tutela della concorrenza. 
    L'art. 2, comma 4, della legge regionale impugnata  riconosce  ai
comuni  la  facolta'  di  prevedere,  in  via   sperimentale,   forme
innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe
differenziate, ai fini del rilascio di  apposite  autorizzazioni,  su
richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti
di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), della legge  15  gennaio
1992, n. 21 (Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante
autoservizi pubblici non di linea). 
    Tale ultima disposizione, rubricata  «Figure  giuridiche»,  nella
parte richiamata, stabilisce che: 
      «1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi
o di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente, al fine del libero  esercizio  della  propria  attivita',
possono: 
        ... 
        b)  associarsi  in  cooperative  di  produzione   e   lavoro,
intendendo come  tali  quelle  a  proprieta'  collettiva,  ovvero  in
cooperative di servizi, operanti in conformita'  alle  norme  vigenti
sulla cooperazione; 
        c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in  tutte
le altre forme previste dalla legge; 
        ...». 
    La norma, dunque, ha quale suo ambito soggettivo di  applicazione
i titolari di licenze per l'esercizio sia del servizio taxi  che  del
servizio di noleggio conducente. 
    Deriva da cio' che, attraverso il  richiamo -  tout  court  -  al
citato art. 7, comma 1, lettere b) e c), l'art.  2,  comma  4,  della
legge regionale, la  legge  regionale  ha  attribuito  ai  comuni  la
facolta' di prevedere forme innovative di servizio all'utenza, con  i
caratteri ivi descritti, tanto riguardo  al  servizio  taxi  tanto  a
quello di noleggio con conducente. 
    In  tal  modo  la  disposizione  si  pone  in  contrasto  con  la
disciplina statale in materia, disciplina che  costituisce  esercizio
della  competenza  esclusiva  statale  in  materia   di   tutela   di
concorrenza nel settore in esame. 
    E infatti, l'art. 2 della citata legge n. 21 del 1992 - rubricato
«Servizio taxi» -, al comma 3-bis (introdotto  dal  decreto-legge  n.
1/2012), stabilisce che «E' consentito ai comuni di prevedere  che  i
titolari di licenza per il servizio  taxi  possano  svolgere  servizi
integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di
organizzazione del servizio». 
    Dunque,  il  legislatore  statale   ha   inteso   delimitare   la
possibilita' per i comuni di prevedere forme di esercizio alternativo
del servizio solo con riferimento  ai  titolari  di  licenze  per  il
servizio taxi e non gia'  a  quelli  titolari  di  autorizzazione  al
servizio di noleggio con conducente. 
    La chiarezza di  tale  scelta  del  legislatore  statale  non  e'
smentita dall'art. 6 del decreto-legge 4 luglio  2006  n.  223,  che,
alla lettera e), attribuisce ai comuni la facolta' di  «prevedere  in
via  sperimentale  forme  innovative  di  servizio  all'utenza,   con
obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal  fine
apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o
ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), della citata
legge n. 21 del 1992». 
    Pur, infatti, nell'apparente sovrapposizione di tale formulazione
con  quella  della  norma  regionale  in  commento,   il   campo   di
applicazione della disposizione statale  non  e'  sovrapponibile  con
quello della seconda, essendo al contrario evidente che  il  richiamo
da parte del legislatore statale, oltre che ai  titolari  di  licenze
per il servizio di taxi, anche ai soggetti di cui all'art.  7,  comma
1, lettere b) e c), della legge  n.  21  del  1992,  e'  testualmente
riferito solo ed esclusivamente al servizio taxi e cio' in quanto: 
      la  disposizione  e'  inserita   in   un   articolo   rubricato
«Interventi per il potenziamento del servizio di taxi»: 
      il comma 1 della norma, che regge tutte le lettere, tra cui  la
lettera e) recita: «Al fine di assicurare per il servizio di taxi  il
tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio
taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita',
in conformita' al principio comunitario di libera  concorrenza  ed  a
quello di liberta' di  circolazione  delle  persone  e  dei  servizi,
nonche'  la  funzionalita'  e  l'efficienza  del  medesimo   servizio
adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli  articoli  43,
49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea  e
degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere  e)  e
m), della Costituzione, i comuni ... possono ... ». 
    Dunque, nel citato art. 6 del decreto-legge, il riferimento, alle
lettere b) e c) dell'art. 7, comma 1, della legge n. 21 del 1992,  e'
funzionale solo ad estendere  il  campo  soggettivo  dei  destinatari
delle misure innovative anche a forme organizzative diverse da quelle
individuali  (segnatamente,  le  associazioni   in   cooperative   di
produzione, lavori e servizi, i  consorzi  tra  imprese  artigiane  e
tutte le altre forme previste dalla legge), ma sempre in relazione ai
soli titolari di licenza per il servizio taxi. 
    Al contrario, la disposizione regionale  censurata -  come  detto
genericamente rubricata «Competenze dei Comuni» -  non  consente,  in
base al suo chiaro tenore  letterale,  di  limitare  al  richiamo  al
ripetuto art. 7, comma 1, lettere  b)  e  c),  ai  soli  titolari  di
licenze taxi, con l'effetto dell'applicabilita' della norma anche  ai
titoli di licenze per il noleggio con  conducente  e  il  conseguente
contrasto della stessa con le disposizioni  statali  richiamate,  che
costituiscono  parametro  di  legittimita'  interposto,   in   quanto
espressione della competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di concorrenza nel settore in esame. 
    Con tali norme, infatti, il legislatore statale ha inteso rendere
possibile una configurazione del servizio taxi,  aperta  a  forme  di
mobilita' collettiva di recente sviluppo, o comunque  dotata  di  una
duttilita' tale da garantire  esigenze  specifiche  dell'utenza,  con
connessa possibilita'  di  differenziazione  delle  tariffe  e  degli
obblighi di servizio. 
    Una possibile modulazione, quindi, la cui concreta organizzazione
e operativita' e' rimessa ai comuni, direttamente o per il tramite di
una specificazione normativa a livello regionale, sul presupposto che
il «servizio pubblico» (id est il servizio taxi connesso ad  obblighi
di servizio e a regolamentazione  tariffaria)  debba  tendenzialmente
adeguarsi alle peculiari esigenze territoriali e al locale fabbisogno
di mobilita'. 
    Nulla del genere ha invece previsto per il servizio  di  noleggio
con conducente - non solo nelle norme sopra riportate, me nell'intera
disciplina del settore (1) -, il quale per scelta legislativa  rimane
presidiato da principi di uniformita' su tutto il territorio. 
    E che la scelta circa le modalita' attraverso le quali consentire
ai due diversi servizi di esplicarsi spetti  allo  Stato,  in  quanto
riconducibile alla materia della  tutela  della  concorrenza,  emerge
direttamente dalla giurisprudenza costituzionale in materia. 
    Valga per tutte la recente sentenza di  n.  56  del  2020,  nella
quale codesta Corte, dando  invero  continuita'  ad  un  orientamento
consolidato, pur avendo riconosciuto che «il  servizio  di  trasporto
locale non di linea  costituisce  legittimo  oggetto  della  potesta'
legislativa regionale», ha tuttavia precisato che «nondimeno anche su
di esso lo Stato puo' esercitare la competenza esclusiva  in  materia
di "tutela della concorrenza" prevista all'art. 117,  secondo  comma,
lettera  e),  della  Costituzione»,  argomentando  che  «Secondo   la
costante  giurisprudenza  di   questa   Corte,   stante   la   natura
"trasversale"  e  il   carattere   "finalistico"   della   competenza
attribuita in materia allo Stato, la tutela della concorrenza  assume
infatti carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le
regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente
o residuale (sentenze n. 83 del 2018, n. 165 del 2014, n. 38 del 2013
e n. 299 del 2012), potendo influire su queste ultime fino a incidere
sulla totalita' degli ambiti materiali entro cui  si  estendono,  sia
pure nei limiti strettamente necessari per assicurare  gli  interessi
alla cui garanzia la competenza  statale  esclusiva  e'  diretta  (ex
plurimis, sentenze n. 287 del 2016, n. 2 del 2014, n. 291 e n. 18 del
2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 452,  n.  431,  n.
430 e n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006)». 
    Pacifica,  dunque,  la  sussistenza  della  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettera e)  della
Costituzione anche nella materia del trasporto pubblico  locale,  con
specifico  riferimento  all'ambito  del  servizio  di  noleggio   con
conducente, nella citata sentenza n. 56  del  2020,  codesta  Corte -
richiamando anche in questo caso plurimi precedenti in materia  -  ha
evidenziato che «lo Stato, esercitando  in  tale  ambito  la  propria
competenza esclusiva per  la  tutela  della  concorrenza,  ha  inteso
"definire  il  punto  di   equilibrio   fra   il   libero   esercizio
dell'attivita' di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con
tale liberta' (art. 1, comma 4, della legge  n.  218  del  2003).  Il
bilanciamento cosi' operato - fra la liberta' di iniziativa economica
e gli altri interessi costituzionali -, costituendo espressione della
potesta'  legislativa  statale  nella  materia  della  'tutela  della
concorrenza', definisce un assetto degli interessi che il legislatore
regionale non e' legittimato ad alterare (sentenza n. 80  del  2006)"
(sentenza n. 30 del  2016)»,  in  quanto  «rientra  nella  competenza
legislativa  esclusiva  statale  per  la  tutela  della   concorrenza
definire  i  punti  di  equilibrio  fra  il  libero  esercizio  delle
attivita' economiche e gli interessi pubblici con esso  interferenti»
(sentenza n. 265 del 2016). 
    Argomenta ulteriormente codesta  Corte  che  la  disciplina  «del
servizio di NCC deve essere ricondotta  alla  materia  della  "tutela
della concorrenza", giacche' in  essa  si  individua,  ad  opera  del
legislatore statale a cio' competente, il punto di equilibrio tra  il
libero esercizio dell'attivita' di NCC - che si colloca a  sua  volta
nel suo proprio mercato - e l'attivita' di trasporto  esercitata  dai
titolari di licenze per taxi. 
    ... 
    " ... definire quali soggetti siano abilitati  a  offrire  talune
tipologie di servizi e' decisivo ai fini della configurazione  di  un
determinato settore di attivita' economica: si tratta di  una  scelta
che  impone  un  limite  alla  liberta'   di   iniziativa   economica
individuale e incide sulla competizione tra operatori  economici  nel
relativo mercato", sicche'  "tale  profilo  rientra  a  pieno  titolo
nell'ampia nozione di concorrenza di cui al  secondo  comma,  lettera
e), dell'art. 117 della Costituzione" (sentenza n. 265 del 2016). 
    ....». 
    Tale ultimo passaggio dimostra in modo  chiaro  la  riferibilita'
dei principi fin qui riportati al  caso  di  specie,  atteso  che  il
contrasto tra la norma regionale impugnata e la disciplina statale di
riferimento attiene precisamente all'individuazione dei soggetti  che
possono svolgere quelle forme innovative di svolgimento del  servizio
in   esse   disciplinati,   individuazione   che,   quindi,    spetta
pacificamente al legislatore statale. 
    D'altra parte, la legittimita' di  una  disciplina  differenziata
delle due categorie - ossia titolari di licenze per il servizio  taxi
e titolari di licenze per il servizio NCC - deriva dalla pacifica non
sovrapponibilita' tra i due servizi, atteso che: 
      «Quest'ultima attivita' [id est: sevizio taxi] costituisce,  al
pari di quella di  noleggio  con  conducente,  un  servizio  pubblico
locale non di linea, ma e' destinata, a differenza della  seconda,  a
un'utenza  indifferenziata  e  ad  essa  si  applica  il  regime   di
obbligatorieta' della prestazione  e  di  tariffe  fisse  determinate
amministrativamente, finalizzato a tutelare l'interesse pubblico alla
capillarita' e  doverosita'  del  trasporto  non  di  linea  a  costo
contenuto» (sentenza n. 56 del 2020). 
    Diversamente, nella  disciplina  statale  «sull'organizzazione  e
sullo svolgimento del servizio di  NCC,  il  legislatore  statale  ha
adottato  misure  dirette  allo  scopo  di  assicurarne   l'effettiva
destinazione a un'utenza specifica e non indifferenziata e a  evitare
interferenze con il servizio di taxi, con l'obiettivo di  rafforzare,
tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi  presenti  nel
settore, un assetto di mercato definito con norme in cui  si  esprime
il bilanciamento tra la  libera  iniziativa  economica  e  gli  altri
interessi in gioco. La sintesi fra tutti  questi  interessi  richiede
invero una disciplina uniforme, finalizzata  a  garantire  condizioni
omogenee di mercato e assenza di  distorsioni  della  concorrenza  su
base territoriale, che si potrebbero verificare qualora le condizioni
di svolgimento del servizio di NCC variassero da regione  a  regione,
salva restando la possibilita' di regimi differenziati per situazioni
particolari, la cui valutazione rientra nelle  medesime  attribuzioni
statali» (sentenza n. 56 del 2020). 
    Alla luce di quanto fin qui detto, nessun dubbio puo'  sussistere
sull'illegittimita' della disposizione censurata. 
    Infatti, la scelta del legislatore statale di  limitare  ai  soli
titolari di licenze per il servizio taxi la  possibilita'  di  essere
autorizzati dai  comuni  all'esercizio  di  modalita'  alternative  e
innovative del servizio, escludendo da tale facolta'  i  titolari  di
licenze per il servizio di noleggio con conducente, trova  fondamento
proprio nel carattere di servizio pubblico - soggetto ad una rigorosa
disciplina anche tariffaria - del primo e non  del  secondo  e  della
conseguente  esigenza  di  consentire  specifiche  modulazioni  dello
stesso sul territorio nazionale, in ragione delle peculiarita'  delle
esigente dei vari territori, esigenza che non si pone per il servizio
di noleggio  con  conducente,  che  non  si  rivolge  ad  una  utenza
indifferenziata come il primo, bensi' specifica. 
    Tale scelta costituisce quel «punto di equilibrio» tra «il libero
esercizio delle attivita' economiche e  gli  interessi  pubblici  con
esso interferenti» che la giurisprudenza  di  codesta  Corte  rimette
allo Stato e che le regioni non possono alterare. 
    Tale e', invece, l'effetto  della  disposizione  oggi  censurata,
posto che - in forza della stessa - solo nel territorio della Regione
Calabria i titolari di  licenza  per  il  servizio  di  noleggio  con
conducente possono accedere a quelle «forme  innovative  di  servizio
all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe  differenziate»,  che,
nel resto del territorio nazionale, sono riservate solo  ai  titolari
di licenze per il servizio taxi. 
    Di qui la chiara invasione della competenza esclusiva statale  in
materia  di  tutela  della  concorrenza  da  parte  del   legislatore
regionale e la conseguente illegittimita' della norma oggi impugnata. 

(1) Rinvenibile nella citata legge n. 21 del 1992  e  sue  successive
    modifiche e in particolare negli articoli 1, 3, 5-bis, 6,  7,  8,
    9, 10, 11, 12 13 e 14 della stessa.