IL GIUDICE 
 
    Nel procedimento RG  62/  2023  a  carico  di  B...  S...,  sulla
questione di legittimita' costituzionale sollevata all'udienza del 21
giugno 2023 dalla difesa dell'imputato, osserva quanto segue. 
    In seguito alla c.d. riforma Cartabia, il reato di  cui  all'art.
635 del codice penale, con l'introduzione del nuovo quinto comma,  e'
divenuto perseguibile a querela di parte nei  casi  ivi  previsti  al
comma 1 (salvo che i  fatti  non  siano  accaduti  in  occasione  del
delitto previsto dall'art. 331 del codice penale). 
    Per  le  restanti  ipotesi  previste  dai  commi   2   e   3   la
procedibilita' del reato e' ancora prevista d'ufficio. 
    La questione di legittimita' sollevata dalla difesa dell'imputato
attiene al fatto che, a seguito di tale riforma, il reato in  oggetto
rimane procedibile d'ufficio nell'ipotesi in cui  si  verifichino  le
circostanze previste dall'art. 625, comma 1, n. 7, del codice penale,
riguardante nello specifico i casi di aggravamento del reato di furto
previsto dal precedente art. 624 del codice penale. 
    Cio' sarebbe in  contrasto  con  il  dettato  dell'art.  3  della
Costituzione in quanto non tutte  le  circostanze  previste  da  tale
ipotesi dell'art. 625 del codice  penale,  sempre  in  seguito  della
riforma Cartabia, renderebbero  procedibile  d'ufficio  il  reato  di
furto, dal momento che il caso  di  commissione  del  reato  su  cose
esposte alla pubblica fede e' stato espressamente escluso. 
    Dunque, risulterebbe anzitutto illogico e comunque  contrario  al
principio  di  parita'  di  trattamento  il  fatto  che   l'anzidetta
circostanza  aggravante  non  determinerebbe  piu'  la   prosecuzione
d'ufficio del reato di furto, mentre agirebbe in  tal  senso  per  il
reato di danneggiamento, da ritenersi peraltro meno grave, in  quanto
punito con la reclusione da sei mesi a  tre  anni,  mentre  il  furto
aggravato e' punito con la pena da due a sei anni e con la  multa  da
927 a 1.500 euro. 
    Per quanto anzidetto, puo' affermarsi che, in linea di principio,
fa questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla  difesa
dell'imputato non risulta manifestamente infondata. 
    Rimane  ora  da  verificare  se  la  questione   anzidetta   puo'
effettivamente influire sul presente giudizio. 
    Si deve allora rilevare che la difesa dell'imputato ha  sollevato
eccezione sull'effettiva configurabilita' della notizia di  reato  da
cui il presente procedimento prende le mosse quale querela, in quanto
la  denuncia  dei  presunti  fatti   di   danneggiamento   presentata
dall'odierna parte offesa  presso  la  stazione  Carabinieri  di  ...
(aldila' del nomen iuris attribuito allo stesso), risulterebbe  priva
di ogni elemento che possa permettere di riportare  l'atto  anzidetto
alla figura anzidetta, non comparendo,  a  detta  dell'eccepente,  la
richiesta di perseguire il reato e/o quella di punire il colpevole. 
    Dunque, il presente processo, qualora l'introdotta  questione  di
legittimita'  costituzionale  venisse  accolta  e   qualora   dovesse
rilevarsi l'effettiva mancanza dei necessari requisiti nella  notizia
di reato onde questa possa essere considerata quale  valido  atto  di
querela (questione su cui va riconosciuta la presenza di un effettivo
fumus boni iuris), dovrebbe essere immediatamente  data  sentenza  di
non doversi procedere; soluzione  oggi  non  praticabile  in  quanto,
ricorrendo l'aggravante contestata di cui all'art. 625, comma  1,  n.
7, del codice penale, il processo risulta procedibile d'ufficio.