TRIBUNALE DI PALERMO Sezione terza penale Il Giudice Fabrizio Molinari, esaminati gli atti del procedimento n. 3670/2021 R.G.N.R. e n. 7533/2022 R.G.T.; Premesso in fatto A. N. veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli articoli 589 e 589-sexies del codice penale «per avere in qualita' di sanitario in servizio presso l'unita' operativa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale civico ... che ebbe in cura la paziente ... (classe ... ) nel periodo successivo all'esecuzione dell'intervento chirurgico di impianto di endoprotesi biarticolare cementata», eseguito da ... in data ..., per negligenza, imprudenza ed imperizia consistite in particolare: nell'aver omesso di diagnosticare la trombosi intrastent pur in presenza di ECG tipico per Stemi anteriore acuto (h. ...) e conseguentemente di traferire la paziente nel reparto di emodinamica; nell'aver omesso di disporne l'immediata e costante monitorizzazione dei parametri vitali e delle condizioni cliniche». Con tali condotte cagionava la morte di ... per trombosi intrastent e danno ischemico acuto del miocardio ventricolare evento che con alta probabilita' non si sarebbe verificato o si sarebbe manifestato meno gravemente con possibilita' di evoluzione piu' favorevole qualora i sanitari si fossero attenuati alle Linee guida specifiche per la gestione della problematica cardiologica del postoperatorio; In ..."; All'udienza del 2 maggio 2023, il difensore dell'imputato, rilevato che il proprio assistito e' tutelato nella sua attivita' dalla polizza assicurativa ... che prevede copertura anche per ipotesi di colpa grave e che in ipotesi di condanna intende avvalersi degli effetti di manleva della indicata polizza, chiedeva di essere autorizzato alla citazione in giudizio, in qualita' di responsabile civile, della compagnia assicurativa ... in persona del legale rappresentante pro tempore. Tanto premesso, occorre evidenziare che, com'e' noto, l'art. 83, codice di procedura penale, dispone che il responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e nel caso previsto dall'art. 77, comma 4, codice penale, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato, dunque, non puo' in via generale chiedere la citazione del responsabile civile nel processo penale. La Corte costituzionale con sentenza n. 112 del 1998 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di responsabilita' civile derivante da assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Ancora, la Corte costituzionale con sentenza n. 159 del 2022, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di responsabilita' civile derivante da assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 57 (norme per la protezione della fauna selvatica omeotema e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Si intende, dunque, in questa sede sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La questione e' indubbiamente rilevante ai fini della decisione in quanto da essa dipende l'accoglimento o meno della richiesta di citazione del responsabile civile avanzata dal difensore dell'imputato. Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che la norma censurata si pone in contrasto, anzitutto, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il medesimo profilo che ha determinato la Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, con le citate sentenze numeri 112 del 1998 e 159 del 2022: vale a dire, l'irragionevole disparita' di trattamento dell'imputato assoggettato all'azione di risarcimento del danno nel processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale e' riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore. La norma censurata violerebbe, inoltre, l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imputato, nei cui confronti e' proposta nel processo penale una domanda per il risarcimento dei danni provocati da attivita' sanitaria, verrebbe privato del diritto di difendersi in quella sede con gli stessi strumenti e con le medesime garanzie accordati al convenuto in sede civile con identica azione. Si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 1998 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, ponendo in risalto due aspetti. In primo luogo, la circostanza che gli articoli 18 e 23 della legge n. 990 del 1969 - successivamente trasfusi nell'art. 144, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) - prevedevano, rispettivamente, che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, avesse azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, nei limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione; e che nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore dovesse essere chiamato anche il responsabile del danno, configurando cosi un litisconsorzio necessario fra tali soggetti. Il che era sufficiente per inquadrare l'ipotesi in questione tra i casi di responsabilita' civile ex lege delineata dal secondo comma dell'art. 185, codice penale, la quale si raccorda all'assunzione di una posizione di garanzia per il fatto altrui. In secondo luogo, poi, la pronuncia del 1998 aveva sottolineato che la possibilita' di chiamare in causa l'assicuratore - offerta al danneggiante convenuto in sede civile - risultava connessa «al diritto dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l'assicuratore» (sentenza n. 75 del 2001). Sussistono, anche con riferimento alla legge n. 24/2017, i presupposti che hanno determinato la Consulta a pronunciare le sentenze n. 112 del 1998 e 159 del 2022 con riferimento all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile automobilistica ed all'assicurazione per l'esercizio dell'attivita' venatoria. In particolare, l'art. 10 della legge n. 24/2017, ha previsto un'ipotesi di assicurazione obbligatoria per gli esercenti l'attivita' sanitaria. Detto articolo, rubricato «obbligo di assicurazione» dispone: «1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi e per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis. del decreto-legge 24 giugno 2014. n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attivita' di formazione, aggiornamento nonche' di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresi', polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilita' civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2. 2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al comma l del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'art. 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 e all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'art. 9 e all'art. 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave». Inoltre, l'art. 12 della medesima legge n. 2412017, rubricato «azione diretta del soggetto danneggiato» al comma 1 ha previsto l'azione «diretta» del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria («Fatte salve le disposizioni dell'art. 8, il sogetto danneggiato ha diritto di agire direttamente. entro i limiti delle somme per le quali e' stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma l dell'art. 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo art. 10) analogamente a quanto previsto, come visto sopra, dall'art. 144, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005 e dall'art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992 per l'esercizio dell'attivita' venatoria. Il medesimo art. 12 della legge n. 24 del 2017, nel caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice, ha previsto al comma 4 un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra soggetto danneggiato, soggetto esercente la professione sanitaria ed impresa di assicurazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 e' litisconsorte necessario la struttura medesima: nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 e litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro). Per i motivi esposti, con la presente ordinanza si intende sollevare questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'assicuratore possa esser citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.