TRIBUNALE DI PALERMO 
                        Sezione terza penale 
 
    Il Giudice Fabrizio Molinari, esaminati gli atti del procedimento
n. 3670/2021 R.G.N.R. e n. 7533/2022 R.G.T.; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    A. N. veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di  cui
agli articoli 589 e  589-sexies  del  codice  penale  «per  avere  in
qualita' di  sanitario  in  servizio  presso  l'unita'  operativa  di
ortopedia e traumatologia dell'Ospedale civico ... che ebbe  in  cura
la paziente ... (classe ... ) nel periodo  successivo  all'esecuzione
dell'intervento chirurgico di impianto  di  endoprotesi  biarticolare
cementata», eseguito da ... in data ..., per  negligenza,  imprudenza
ed imperizia consistite in particolare: 
        nell'aver omesso di diagnosticare la trombosi intrastent  pur
in presenza di ECG tipico  per  Stemi  anteriore  acuto  (h.  ...)  e
conseguentemente di traferire la paziente nel reparto di emodinamica; 
        nell'aver  omesso  di   disporne   l'immediata   e   costante
monitorizzazione dei parametri vitali e delle condizioni cliniche». 
    Con  tali  condotte  cagionava  la  morte  di  ...  per  trombosi
intrastent e danno ischemico acuto del miocardio ventricolare  evento
che con alta probabilita' non si  sarebbe  verificato  o  si  sarebbe
manifestato meno  gravemente  con  possibilita'  di  evoluzione  piu'
favorevole qualora i sanitari si fossero attenuati alle  Linee  guida
specifiche  per  la  gestione  della  problematica  cardiologica  del
postoperatorio; 
    In ..."; 
    All'udienza  del  2  maggio  2023,  il  difensore  dell'imputato,
rilevato che il proprio assistito e'  tutelato  nella  sua  attivita'
dalla polizza  assicurativa  ...  che  prevede  copertura  anche  per
ipotesi di colpa grave e che in ipotesi di condanna intende avvalersi
degli effetti di manleva della indicata polizza, chiedeva  di  essere
autorizzato alla citazione in giudizio, in qualita'  di  responsabile
civile, della  compagnia  assicurativa  ...  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore. 
    Tanto premesso, occorre evidenziare che, com'e' noto, l'art.  83,
codice di procedura penale, dispone che il responsabile civile per il
fatto  dell'imputato  puo'  essere  citato  nel  processo  penale   a
richiesta della parte civile e nel caso previsto dall'art. 77,  comma
4, codice penale, a richiesta del pubblico ministero. 
    L'imputato,  dunque,  non  puo'  in  via  generale  chiedere   la
citazione del responsabile civile nel processo penale. 
    La  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  112  del  1998   ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  83,  codice  di
procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che  nei  casi  di
responsabilita'  civile  derivante  da   assicurazione   obbligatoria
prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990,  l'assicuratore  possa
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. 
    Ancora, la Corte costituzionale con sentenza n. 159 del 2022,  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  83,  codice  di
procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che  nei  casi  di
responsabilita'  civile  derivante  da   assicurazione   obbligatoria
prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992,  n.  57
(norme per la protezione della fauna  selvatica  omeotema  e  per  il
prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel  processo
penale a richiesta dell'imputato. 
    Si  intende,  dunque,  in  questa  sede  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 83, codice di procedura penale,
in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte  in
cui non prevede che, nel caso  di  responsabilita'  civile  derivante
dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n.
24,  l'assicuratore  possa  essere  citato  nel  processo  penale   a
richiesta dell'imputato. 
    La questione e' indubbiamente rilevante ai fini  della  decisione
in quanto da essa dipende l'accoglimento o meno  della  richiesta  di
citazione   del   responsabile   civile   avanzata   dal    difensore
dell'imputato. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che  la  norma
censurata si pone in contrasto, anzitutto, con l'art. 3, primo comma,
della Costituzione, sotto il medesimo profilo che ha  determinato  la
Corte  costituzionale  a  dichiarare   la   parziale   illegittimita'
costituzionale dell'art. 83,  codice  di  procedura  penale,  con  le
citate sentenze numeri 112 del 1998 e 159  del  2022:  vale  a  dire,
l'irragionevole disparita' di trattamento dell'imputato  assoggettato
all'azione di risarcimento del danno nel processo penale rispetto  al
convenuto  con  la  stessa  azione  in  sede  civile,  al  quale   e'
riconosciuto  il  diritto  di  chiamare  in   garanzia   il   proprio
assicuratore. 
    La  norma  censurata  violerebbe,  inoltre,   l'art.   24   della
Costituzione, in quanto l'imputato, nei cui confronti e' proposta nel
processo penale una domanda per il risarcimento dei  danni  provocati
da attivita' sanitaria, verrebbe privato del diritto di difendersi in
quella sede con gli stessi  strumenti  e  con  le  medesime  garanzie
accordati al convenuto in sede civile con identica azione. 
    Si rileva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del
1998 ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  83,
codice di procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che  nel
caso   di   responsabilita'   civile   derivante   dall'assicurazione
obbligatoria  prevista  dalla  legge  24  dicembre  1969,   n.   990,
l'assicuratore possa essere citato nel processo  penale  a  richiesta
dell'imputato, ponendo in risalto due aspetti. 
    In primo luogo, la circostanza che gli articoli  18  e  23  della
legge n. 990 del 1969 - successivamente trasfusi nell'art. 144, commi
1 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni  private)  -  prevedevano,  rispettivamente,   che   il
danneggiato per sinistro causato  dalla  circolazione  di  veicoli  a
motore e dei natanti, per i quali vi  e'  obbligo  di  assicurazione,
avesse azione diretta per il risarcimento  del  danno  nei  confronti
dell'assicuratore, nei limiti delle  somme  per  le  quali  e'  stata
stipulata  l'assicurazione;  e  che   nel   giudizio   promosso   dal
danneggiato contro l'assicuratore dovesse essere  chiamato  anche  il
responsabile  del  danno,   configurando   cosi   un   litisconsorzio
necessario fra tali soggetti. Il che era sufficiente  per  inquadrare
l'ipotesi in questione tra i casi di responsabilita' civile  ex  lege
delineata dal secondo comma dell'art. 185, codice penale, la quale si
raccorda all'assunzione di una posizione di  garanzia  per  il  fatto
altrui. 
    In secondo luogo, poi, la pronuncia del 1998  aveva  sottolineato
che la possibilita' di chiamare in causa l'assicuratore - offerta  al
danneggiante convenuto  in  sede  civile  -  risultava  connessa  «al
diritto  dell'assicurato   di   vedersi   manlevato   dalle   pretese
risarcitorie,  con  correlativo  potere  di  regresso,  al  contrario
escluso per l'assicuratore» (sentenza n. 75 del 2001). 
    Sussistono, anche  con  riferimento  alla  legge  n.  24/2017,  i
presupposti che  hanno  determinato  la  Consulta  a  pronunciare  le
sentenze  n.  112  del  1998  e  159   del   2022   con   riferimento
all'assicurazione  obbligatoria   per   la   responsabilita'   civile
automobilistica ed all'assicurazione per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria. 
    In particolare, l'art. 10 della legge  n.  24/2017,  ha  previsto
un'ipotesi  di   assicurazione   obbligatoria   per   gli   esercenti
l'attivita' sanitaria. 
    Detto articolo, rubricato «obbligo di assicurazione» dispone: 
        «1. Le  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie  pubbliche  e
private devono essere provviste di copertura assicurativa o di  altre
analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi  e  per  la
responsabilita' civile verso prestatori d'opera, ai  sensi  dell'art.
27, comma 1-bis. del decreto-legge 24 giugno 2014. n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  anche  per
danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante  presso  le
strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche  e  private,  compresi
coloro che svolgono attivita' di formazione, aggiornamento nonche' di
sperimentazione e di  ricerca  clinica.  La  disposizione  del  primo
periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in  regime
di libera professione intramuraria ovvero in  regime  di  convenzione
con il Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso  telemedicina.
Le strutture di cui al primo  periodo  stipulano,  altresi',  polizze
assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura  della
responsabilita' civile verso terzi  degli  esercenti  le  professioni
sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di  cui
al comma 3 dell'art. 7, fermo restando quanto previsto  dall'art.  9.
Le disposizioni di cui al periodo  precedente  non  si  applicano  in
relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2. 
        2. Per l'esercente la professione  sanitaria  che  svolga  la
propria attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al  comma
l del presente articolo o che presti la sua opera  all'interno  della
stessa in regime libero-professionale ovvero  che  si  avvalga  della
stessa  nell'adempimento  della  propria  obbligazione   contrattuale
assunta con il paziente ai sensi dell'art. 7, comma  3,  resta  fermo
l'obbligo di cui all'art. 3, comma 5, lettera e),  del  decreto-legge
13 agosto 2011. n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, all'art. 5 del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 e  all'art.  3,
comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 
        3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'art.
9 e all'art. 12, comma 3, ciascun esercente la professione  sanitaria
operante a qualunque titolo in strutture sanitarie  o  sociosanitarie
pubbliche o private  provvede  alla  stipula,  con  oneri  a  proprio
carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave». 
    Inoltre, l'art. 12 della medesima  legge  n.  2412017,  rubricato
«azione diretta del soggetto danneggiato»  al  comma  1  ha  previsto
l'azione «diretta» del  danneggiato  nei  confronti  dell'impresa  di
assicurazione dell'esercente la professione sanitaria  («Fatte  salve
le disposizioni dell'art. 8, il sogetto  danneggiato  ha  diritto  di
agire direttamente. entro i limiti delle somme per le quali e'  stato
stipulato il contratto di assicurazione, nei  confronti  dell'impresa
di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle  strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private  di  cui  al  comma  l
dell'art. 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma
2 del medesimo art. 10) analogamente a quanto  previsto,  come  visto
sopra, dall'art. 144, comma 1, del decreto  legislativo  n.  209  del
2005 e dall'art. 12, comma 10,  della  legge  n.  157  del  1992  per
l'esercizio dell'attivita' venatoria. 
    Il medesimo art. 12 della legge n.  24  del  2017,  nel  caso  di
azione   diretta   del   danneggiato   nei   confronti   dell'impresa
assicuratrice, ha previsto al comma 4  un'ipotesi  di  litisconsorzio
necessario  tra   soggetto   danneggiato,   soggetto   esercente   la
professione sanitaria ed impresa  di  assicurazione,  analogamente  a
quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
209/2005 (Nel giudizio promosso  contro  l'impresa  di  assicurazione
della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma
del comma 1 e' litisconsorte necessario la  struttura  medesima:  nel
giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la
professione sanitaria a norma del comma 1 e litisconsorte  necessario
l'esercente la professione  sanitaria.  L'impresa  di  assicurazione,
l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato  hanno  diritto
di accesso alla documentazione  della  struttura  relativa  ai  fatti
dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro). 
    Per i motivi  esposti,  con  la  presente  ordinanza  si  intende
sollevare questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli
articoli 3 e 24  della  Costituzione,  dell'art.  83  del  codice  di
procedura penale nella parte in cui  non  prevede  che  nel  caso  di
responsabilita'  civile  derivante  dall'assicurazione   obbligatoria
prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'assicuratore possa  esser
citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.