Ricorso per conflitto di attribuzioni tra i  poteri  dello  Stato
(sollevato dal Tribunale di Milano nei  confronti  della  Camera  dei
deputati) ex art.  37,  legge  n.  87/1953  nel  procedimento  penale
iscritto ai numeri 28200/20 R.G.N.R. e 3724/23 (gia' 4978/22) R.G.T.,
pendente nei confronti di: Carlo Fidanza (libero - assente), nato  in
San Benedetto del Tronto (AP) il  21  settembre  1976,  elettivamente
domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Claudio Acampora  del
foro di Milano; imputato del delitto p. e p. dall'art. 595,  comma  3
del codice penale perche', comunicando con piu' persone attraverso la
pubblicazione di un post sul social network «Facebook» in riferimento
alla mostra «Porno per bambini» che si sarebbe dovuta  tenere  presso
Santeria  Toscana  31  (gia'  Santeria  Social  Club),  offendeva  la
reputazione del locale affermando  «Siamo  qui  a  Milano,  in  viale
Toscana davanti a Santeria Social Club, locali dati in concessione al
Comune di Milano dove il 13 dicembre si sarebbe dovuta aprire  questa
fantastica mostra: "porno per bambini". Una mostra che, con  immagini
di dubbio gusto e sicuramente ambigui, non avrebbe  fatto  altro  che
legittimare la pedopornografia. Non ci  fermiamo  qua!  Chiediamo  di
vigilare su quello che viene svolto nei locali che da in concessione,
ma soprattutto vogliamo difendere i bambini e la  loro  innocenza  da
questi pazzi che la vogliono violare». 
    Commesso in data 2 dicembre 2018. 
 
                                Fatto 
 
    Con decreto ex art. 552 del codice di procedura penale emesso  il
17 maggio 2021, Carlo Fidanza (unitamente ad altri) veniva  citato  a
giudizio davanti al Tribunale di Milano per rispondere del  reato  di
cui all'art. 595, comma  3  del  codice  penale,  cosi'  come  meglio
specificato nel relativo capo d'imputazione. 
    All'udienza del 18 luglio 2022, il difensore di Carlo  Fidanza  -
all'epoca dei fatti deputato - chiedeva emettersi sentenza  immediata
di assoluzione, ex articoli 129, comma  2  del  codice  di  procedura
penale e 68, comma 1 della Costituzione, per  insindacabilita'  delle
opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. 
    Il Tribunale, ritenendo insussistenti i presupposti per  invocare
la causa di non punibilita', trasmetteva copia degli atti processuali
alla Camera dei deputati del  Parlamento  italiano,  ai  sensi  degli
articoli 3, commi 4 e 5, e 5 della legge n. 140/2003. 
    La giunta per le  autorizzazioni  parlamentari,  all'esito  della
seduta del 21 dicembre 2022, proponeva all'assemblea  di  riconoscere
la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 68 della Costituzione,
trasmettendo il proprio parere. 
    Il 18 gennaio 2023 la Camera dei deputati accoglieva la  proposta
della giunta, deliberando che «i fatti per i quali  e'  in  corso  il
procedimento penale  n.  28200/20  RGNR  (n.  4978/22  RG  TRIB)  nei
confronti dell'on.  Carlo  Fidanza,  deputato  all'epoca  dei  fatti,
concernono   opinioni   espresse   nell'esercizio   delle    funzioni
parlamentari,   ai   sensi   dell'art.   68,   primo   comma,   della
Costituzione». 
    La  predetta  decisione  preclude  al  Tribunale  di  Milano   di
esaminare nel merito il tenore della condotta ascritta  all'onorevole
Fidanza e di valutarne l'eventuale rilevanza penale. 
    Tuttavia,    costituisce    orientamento    consolidato     della
giurisprudenza  costituzionale  (ribadito  anche  recentemente,  cfr.
Corte costituzionale del 18 ottobre 2022, n. 241) quello secondo  cui
il sindacato sulla rilevanza penale delle dichiarazioni  espresse  da
un  parlamentare  puo'  essere  sottratto  all'autorita'  giudiziaria
soltanto in costanza  di  un  nesso  funzionale  tra  le  predette  e
specifici  atti  compiuti  nell'esercizio  delle  funzioni  pubbliche
esercitate. 
    L'eventuale assenza  di  tale  nesso  determina  l'illegittimita'
della delibera parlamentare  e  la  conseguente  necessita',  per  il
Tribunale,  di  sollevare  conflitto  di  attribuzioni  davanti  alla
Consulta, per ottenere l'annullamento dell'atto ostativo. 
    Le  dichiarazioni   del   deputato   Carlo   Fidanza,   confluite
all'interno di un video da  lui  stesso  girato  e  poi  diffuso  sul
proprio profilo ufficiale Facebook (Fratelli d'Italia Camera  e'  con
Carlo Fidanza), rientrano tra quelle rese extra moenia, non  punibili
ex  art.  68  della  Costituzione  soltanto  laddove  presentino  una
sostanziale coincidenza con opinioni espresse in sede istituzionale e
siano, altresi', cronologicamente successive  a  queste  ultime,  «di
modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non  tipica"
debbano   ritenersi   espressione   dell'esercizio   della   funzione
parlamentare, mentre non e' a tal fine sufficiente ne'  la  comunanza
di argomento, ne' la  natura  politica  del  contesto  nel  quale  le
dichiarazioni sono state pronunciate» (cfr.,  da  ultimo,  Cassazione
Pen., Sez. V, 7 maggio 2019, n. 32862, laddove la Suprema  Corte,  in
applicazione del principio, riteneva immune da censure  la  decisione
che aveva escluso il collegamento funzionale dell'invettiva a  sfondo
discriminatorio contro la comunita' Rom, pronunciata  dal  ricorrente
nel  contesto  di  una  trasmissione  radiofonica,   con   precedenti
interventi  istituzionali  nei  quali  egli  aveva  preso  parte   al
dibattito parlamentare sull'inclusione dei cittadini  di  etnia  Rom,
manifestando,  in   toni   assolutamente   continenti,   le   proprie
preoccupazioni sul piano della sicurezza). 
    La  giunta  per  le   autorizzazioni   riteneva   sussistenti   i
presupposti  per  il   riconoscimento   dell'insindacabilita'   delle
opinioni  espresse  dall'onorevole  Fidanza,  in  quanto  lo   stesso
parlamentare avrebbe presentato, due giorni dopo avere pubblicato  il
video incriminato, un'interrogazione parlamentare (n. 4-01794  del  5
dicembre  2018)  indirizzata  al  Ministero  per  la  famiglia  e  le
disabilita', del medesimo tenore delle  dichiarazioni  confluite  nel
video. 
    Aggiungeva la giunta  che  proprio  Carlo  Fidanza  si  era  reso
promotore di plurime iniziative legislative in  tema  di  tutela  dei
minori, tra cui il disegno di legge n. 305,  presentato  in  data  23
marzo 2018, laddove, in  estrema  sintesi,  proponeva  l'adozione  di
misure piu' severe contro la pedofilia e la pedopornografia. 
    Tanto   premesso,   deve   ribadirsi   come,   per   orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato, il contenuto delle dichiarazioni
extra moenia deve riprodurre, quantomeno nella sostanza, quello di un
atto tipico compiuto dal parlamentare prima (e non  dopo,  foss'anche
di uno o due giorni) delle esternazioni incriminate. 
    D'altra parte, se cosi' non fosse, si finirebbe  per  legittimare
pretestuose iniziative istituzionali attuate ex post al solo fine  di
giustificare precedenti condotte potenzialmente diffamatorie. 
    Ebbene, nel caso di specie e' la  giunta  parlamentare  stessa  a
menzionare  un'interrogazione  successiva  al  video,   caricato   su
Facebook il 3  dicembre  2018,  quale  atto  tipico  riproducente  le
esternazioni rese extra moenia  dall'onorevole  Fidanza,  richiamando
precedenti  giurisprudenziali  datati  (del  2000  e  del   2001)   e
abbondantemente superati dall'elaborazione  successiva,  secondo  cui
«non possono avere rilievo (...)  gli  atti  parlamentari  posteriori
alla dichiarazione reputata insindacabile, perche', per  definizione,
quest'ultima non puo' essere divulgativa dei primi» (cfr., ex multis,
sentenza Corte costituzionale n. 55/2014,  richiamata  dalla  recente
Corte costituzionale n. 241/2022). 
    A cio' si aggiunga che, anche per quanto  riguarda  i  contenuti,
l'interrogazione parlamentare era ben piu' mite, nei toni, del  video
caricato due giorni prima. 
    Infatti, in  luogo  dell'esplicita  accusa  -  rivolta  sia  agli
organizzatori della mostra, sia all'autore delle illustrazioni  -  di
«legittimare la  pedopornografia»  e  di  essere  dei  «pazzi»  mossi
dall'intento di «violare l'innocenza dei bambini», il deputato, nella
comunicazione  ufficiale,  si  mostrava  molto  piu'   dubitativo   e
possibilista, affermando che l'«accostamento provocatorio dei termini
"porno" e  "bambini,  nonche'  alcuni  dei  contenuti,  rischiano  di
trasmettere un messaggio di legittimazione culturale di  pratiche  di
natura  pornografica  e  pedopornografica  molto  pericolose  per   i
bambini» e che occorreva «difendere i bambini da messaggi culturali o
commerciali aggressivi». 
    Infine, di nessun  pregio  e'  la  valorizzazione  di  iniziative
politiche e legislative in difesa dei minori o tese  a  inasprire  il
regime processual penalistico contro gli autori dei reati di cui agli
articoli 600-ter e  seguenti  del  codice  penale,  poiche'  il  mero
contesto politico o, comunque, l'inerenza a temi di rilievo  generale
non valgono a connotare in  se'  le  dichiarazioni  quali  espressive
della  funzione,  la'   dove   non   costituiscano   la   sostanziale
riproduzione delle specifiche opinioni manifestate  dal  parlamentare
(cfr. Corte costituzionale n. 144/15, nonche', in termini, Cassazione
Pen. , Sez. V, 7 maggio 2019, n. 32862, gia' richiamata). 
    D'altra parte, vale la  pena  evidenziarlo,  l'evento  cui  erano
rivolte le invettive dell'imputato era privo di qualsivoglia  profilo
riconducibile alla pedopornografia. 
    Accusando Santeria  s.r.l.  ed  Eduardo  Stein  Dechtiar  (ovvero
l'artista che si celava dietro lo pseudonimo «Porno per bambini»)  di
organizzare eventi a carattere  pedopornografico  Carlo  Fidanza  non
osservava alcun mandato parlamentare, bensi'  esercitava  il  proprio
diritto di critica ai  sensi  dell'art.  21  della  Costituzione,  la
sussistenza  dei  cui  limiti  e'  tuttavia  demandata  all'esclusivo
accertamento da parte dell'A.G. 
    La Camera dei deputati, con la decisione adottata il  18  gennaio
2023,  ha  precluso  al  Tribunale  di  Milano  il  predetto  vaglio,
privandolo delle proprie prerogative giurisdizionali.