Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del
Presidente della Giunta regionale, on. le  Vincenzo  De  Luca,  quale
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avv.ti Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z)  e  Angelo  Marzocchella
(c.f.    MRZNGL70D24F839Y)    dell'Avvocatura     regionale     (PEC:
almerinabove@pec.regione.campania.it                                -
angelomarzocchella@pec.regione.campania.it -  fax  0817963684  presso
cui desiderano  ricevere  ogni  comunicazione  ex  art.  136  c.p.c.)
domiciliati in Roma, alla Via Poli,  n.  29,  in  virtu'  di  procura
speciale allegata in atti e provvedimento autorizzativo DGRC  n.  734
del 6 dicembre 2023; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; 
    Per   la   declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104
(«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.  136  («Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.  104,
recante disposizioni urgenti a tutela degli  utenti,  in  materia  di
attivita'  economiche  e  finanziarie  e  investimenti  strategici»),
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  9
ottobre 2023, n. 236, per violazione degli articoli  3,  5,  77,  81,
117, quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, nella parte  in
cui: 
        a) aggiunge, al comma 2, lettera  a),  dell'articolo  27  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  le  parole  «,  considerato  il
complesso dei servizi  di  trasporto  pubblico  locale  eserciti  sul
territorio  di  ciascuna  regione   risultanti   dalla   banca   dati
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi
di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale»; 
        b) inserisce,  dopo  il  comma  2-ter  dell'articolo  27  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,  il   seguente:   «2-quater.
Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al  riparto  del  Fondo  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  si
provvede, per  una  quota  pari  a  euro  4.873.335.361,50,  e  fermo
restando quanto previsto  dal  comma  2-bis  del  presente  articolo,
secondo   le   percentuali   utilizzate   per   l'anno   2020.   Alla
determinazione delle quote del 50  per  cento  di  cui  al  comma  2,
lettere a) e b), si provvede  a  valere  sulle  risorse  residue  del
Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo  periodo  del  presente
comma»; 
        c) aggiunge, al comma 6 dell'articolo 27 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96,  il  seguente  periodo:  «Fermo  restando  quanto
previsto dal comma 2-quater, nelle more dell'adozione del decreto  di
cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo
di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n.  95
del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo  Fondo
con le modalita'  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  del  presente
articolo.». 
Premessa. 
    1. Con l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
stato istituito, a decorrere dall'anno 2013, il «Fondo nazionale  per
il  concorso  finanziario  dello  Stato,  agli  oneri  del  trasporto
pubblico  locale,  anche  ferroviario,  nelle   regioni   a   statuto
ordinario» (nel prosieguo, anche solo Fondo TPL), che rappresenta  la
principale fonte di finanziamento dei servizi di  trasporto  pubblico
locale ferroviario, automobilistico e di navigazione  lagunare  nelle
regioni a statuto ordinario. 
    Con  l'emanazione  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono state definite le modalita' di funzionamento del Fondo TPL,  con
l'introduzione di nuovi criteri di assegnazione  delle  risorse  alle
regioni, nell'intento di orientare il riparto a principi piu' equi  e
maggiormente rispondenti ai fabbisogni dei diversi territori. 
    2. L'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.
104 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10
agosto 2023, n. 186), come modificato dalla legge  di  conversione  9
ottobre 2023, n.  136  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 9 ottobre 2023, n. 236) ha introdotto  specifiche
modifiche al menzionato decreto-legge n. 50 del 2017, disponendo,  in
particolare, che «All'articolo 27 del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2: 
          1) alla lettera a) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico
locale eserciti sul territorio di ciascuna regione  risultanti  dalla
banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal  2024,
dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria  di  competenza
regionale» 
          2) la lettera e) e' abrogata; 
        a-bis) dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: 
          «2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al  riparto
del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.  135,  si  provvede,  per  una  quota  pari  a  euro
4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto  dal  comma  2-bis
del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate  per  l'anno
2020. Alla determinazione delle quote del 50  per  cento  di  cui  al
comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse  residue
del Fondo,  decurtate  dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma»; 
        b) al comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  2-quater,  nelle  more
dell'adozione del decreto  di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di
assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo  16-
bis, comma 1, del decreto- legge n. 95 del  2012,  si  provvede  alla
ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalita' di cui  al
comma 2, lettera a), del presente articolo.». 
    L'articolo 27, comma 2 e seguenti, del decreto-legge  n.  50  del
2017, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  96  del  2017,
quindi, come modificato dalla prefata disposizione, cosi' recita: 
        «2. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, il  riparto  del  Fondo  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'  effettuato,
entro il 31 ottobre di ogni anno,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. In caso di mancata intesa si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281. Tale ripartizione e' effettuata: 
          a) per una quota pari al 50 per cento  del  Fondo,  tenendo
conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle  lettere
d) ed e), considerato il complesso dei servizi di trasporto  pubblico
locale eserciti sul territorio di ciascuna regione  risultanti  dalla
banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal  2024,
dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria  di  competenza
regionale; 
          b) per una quota pari al 50 per cento  del  Fondo,  tenendo
conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e); 
          c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo
da trasferire alle regioni qualora i servizi  di  trasporto  pubblico
locale e regionale non risultino affidati con procedure  di  evidenza
pubblica entro il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, ovvero ancora non ne risulti  pubblicato  alla  medesima
data il bando di gara, nonche' nel caso di  gare  non  conformi  alle
misure  di  cui  alle  delibere  dell'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma  2,  lettera  f),
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora  bandite
successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di  cui
alla presente  lettera  non  si  applica  ai  contratti  di  servizio
affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  e  alle  disposizioni  normative
nazionali vigenti. La riduzione, applicata  alla  quota  di  ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e' pari  al  15
per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio  non
affidati con le predette procedure;  le  risorse  derivanti  da  tale
riduzione sono  ripartite  tra  le  altre  regioni  con  le  medesime
modalita'; 
          d) mediante destinazione  annuale  dello  0,105  per  cento
dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di  euro  5,2
milioni  annui,   alla   copertura   dei   costi   di   funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
        2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui  al  comma  1  si
tiene annualmente conto delle  variazioni  per  ciascuna  Regione  in
incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi  del  canone  di
accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla societa' Rete
ferroviaria italiana Spa, con decorrenza  dal  1°  gennaio  2018,  in
ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorita' di  regolazione  dei
trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a  preventivo
e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal  saldo
del 2019. Le variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica
consuntiva ed eventuale conseguente revisione  in  sede  di  saldo  a
partire dall'anno 2020 a seguito  di  apposita  certificazione  resa,
entro il mese di settembre di ciascun anno, da  parte  delle  imprese
esercenti i servizi di trasporto pubblico  ferroviario  al  Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,    per    il    tramite
dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' alle regioni, a pena della sospensione
dell'erogazione dei corrispettivi di cui  ai  relativi  contratti  di
servizio con le regioni in analogia a  quanto  disposto  al  comma  7
dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135.  Ai
fini del riparto del saldo 2019 si  terra'  conto  dei  soli  dati  a
consuntivo relativi alle variazioni  2018  comunicati  e  certificati
dalle imprese esercenti i servizi di trasporto  pubblico  ferroviario
con le modalita' e i tempi di cui al  precedente  periodo  e  con  le
medesime penalita' in caso di inadempienza. 
        2-ter. Al fine di garantire una  ragionevole  certezza  delle
risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a)  e  b),
non  puo'  determinare,  per  ciascuna  regione,  un'assegnazione  di
risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna  regione  dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte
dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui al  comma  2-bis,
nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma  2,
lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della  legge
5 agosto 2022, n. 118. 
        2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del
Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  si   provvede,   per   una   quota   pari   a   euro
4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto  dal  comma  2-bis
del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate  per  l'anno
2020. Alla determinazione delle quote del 50  per  cento  di  cui  al
comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse  residue
del Fondo,  decurtate  dell'importo  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma. 
        3. Al fine  di  garantire  un'efficace  programmazione  delle
risorse, gli effetti finanziari  sul  riparto  del  Fondo,  derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si  verificano
nell'anno successivo a quello di riferimento. 
        4.  A  partire  dal  mese  di  gennaio  2018  e  nelle   more
dell'emanazione del decreto  di  cui  all'alinea  del  comma  2,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' ripartito,
entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra  le  regioni,  a  titolo  di
anticipazione, l'ottanta per  cento  dello  stanziamento  del  Fondo.
L'anticipazione e' effettuata sulla base delle percentuali attribuite
a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse erogate a titolo  di
anticipazione  sono  oggetto  di  integrazione,   di   saldo   o   di
compensazione con gli anni successivi. La  relativa  erogazione  alle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile. 
        5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere  sulla
base di dati istruttori uniformi, si avvalgono  dell'Osservatorio  di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi
ai  servizi  svolti,  necessari  alla   realizzazione   di   indagini
conoscitive  e  approfondimenti  in  materia  di  trasporto  pubblico
regionale e locale,  prodromici  all'attivita'  di  pianificazione  e
monitoraggio.  A  tale   scopo   i   suddetti   soggetti   forniscono
semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei  dati
da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. 
        6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo  16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31  luglio
2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  gli
indicatori per determinare  i  livelli  adeguati  di  servizio  e  le
modalita' di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del
medesimo Fondo. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  2-quater,
nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine
di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al  medesimo  articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si  provvede  alla
ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalita' di cui  al
comma 2, lettera a), del presente articolo. 
    (omissis)». 
    La competente Direzione generale per la  mobilita'  della  Giunta
regionale della Campania, con nota prot. n.  590658  del  5  dicembre
2023, ha  rappresentato  che  «La  lettura  sistematica  delle  norme
introdotte con il decreto-legge n.  104/2023  come  modificato  dalla
legge  n.  136/2023  presenta  dei  profili  di  incoerenza  che   e'
necessario rilevare nelle sedi opportune (omissis). ln  primo  luogo,
con riferimento ai criteri di riparto del Fondo deve rilevarsi che il
calcolo dei costi standard sul "complesso dei  servizi  di  trasporto
pubblico  locale  eserciti  sul  territorio   di   ciascuna   regione
risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio" favorisce,  come  gia'
detto, solo poche regioni che finanziano maggiormente i servizi  TPL,
penalizzando fortemente  tutte  le  altre  senza  alcuna  motivazione
tecnica alla base. Infatti, in assenza della definizione dei  livelli
adeguati di servizio, che dovranno individuare i km  "essenziali"  ad
assicurare in modo uniforme e omogeneo a livello nazionale il diritto
dei cittadini alla mobilita', non e'  possibile  valutarne  il  costo
reale e, quindi,  distinguere  tra  i  servizi  cofinanziati  perche'
davvero "essenziali" e quelli  cofinanziati  per  altri  motivi  (es.
disponibilita' maggiore di risorse proprie e/o politiche di settore o
tariffarie). Analogamente non e' possibile ad oggi distinguere tra  i
servizi, per i quali la regione paga di piu' in quanto  inefficienti,
o per i quali - in base a contratti cd.  "gross  cost"  -  incassa  i
ricavi tariffari.  (omissis)  in  applicazione  dell'art.  27,  comma
2-quater e comma 6, la percentuale riconosciuta alla Regione Campania
sulla base dei costi standard riferiti a  tutti  i  servizi  e'  pari
all'8,0579, dunque molto al di  sotto  di  quella  riconosciuta  alla
regione come percentuale storica, (omissis) pari al 11,07%.  Inoltre,
a decorrere dal 2025, nelle more della  emanazione  del  decreto  che
determina gli indicatori  dei  LAS,  l'intero  ammontare  del  Fondo,
comprensivo delle risorse aggiuntive (€ 395 milioni) verra' ripartito
al 100%  tenendo  conto  dei  costi  standard  calcolati  come  sopra
indicato. Il permanere della norma di salvaguardia  (art.  27,  comma
2-ter) per l'anno 2025 determinerebbe, di fatto, un riparto del tutto
iniquo,  dove  solo  alcune  regioni  vedrebbero  aumentare  in  modo
esponenziale la loro percentuale di riparto del Fondo, ed altre, come
la Campania, vedrebbero  al  piu'  confermate  le  risorse  assegnate
nell'anno 2020. Cio' in  ragione  che,  ai  fini  del  calcolo  delle
percentuali da assegnare a ciascuna regione, tenendo conto di tutti i
servizi eserciti sul  territorio  regionale  di  competenza,  saranno
premiate solo le regioni che  destinano  molte  risorse  del  proprio
bilancio regionale a integrazione della quota  statale,  senza  tener
conto della ratio del  Fondo  nazionale,  che  e'  invece  quella  di
finanziare i servizi essenziali su  tutto  il  territorio  nazionale,
assicurando in modo uniforme ed omogeneo il diritto alla mobilita' di
tutti i cittadini e perseguendo al contempo obiettivi  di  efficienza
ed economicita'». 
    3. L'articolo 17, comma 1, del decreto-legge  n.  104  del  2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023, penalizza
gravemente e illegittimamente la Regione Campania e gran parte  delle
altre regioni a statuto ordinario e  presenta  gravi  e  insuperabili
profili  di  incostituzionalita',  lesivi  delle  attribuzioni  della
regione  ricorrente,  e,  pertanto,  e'  qui  promossa  questione  di
legittimita'  costituzionale,  ai  sensi  dell'articolo   127   della
Costituzione e delle relative disposizioni di cui alla legge 11 marzo
1953, n. 87, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
I. Violazione degli articoli 3, 5, 77, 81, 117,  quarto  comma,  118,
119 e 120 della Costituzione 
    1.  Come  noto,  l'articolo   77   della   Costituzione   esclude
tassativamente che il Governo possa, senza delegazione delle  Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge  ordinaria,  se  non  «in
casi straordinari di necessita' e d'urgenza». 
    Ebbene, innanzitutto, il decreto-legge  n.  104  del  2023  reca,
espressamente, come da titolo, «Disposizioni urgenti a  tutela  degli
utenti,  in  materia  di  attivita'  economiche   e   finanziarie   e
investimenti strategici», senza  dar  alcun  conto  degli  interventi
normativi di cui alle impugnate disposizioni. 
    In secondo luogo, nel preambolo  del  decreto-legge  n.  104  del
2023, con riferimento alla materia de qua,  e'  indicata  la  sola  e
asserita «necessita' ed urgenza di adottare disposizioni  in  materia
di trasporto pubblico locale volti a consentire un tempestivo riparto
delle risorse alle regioni» e, tuttavia, non soltanto manca qualsiasi
riferimento  a  concrete  circostanze  sulla  base  delle  quali  sia
ravvisata tale esigenza di consentire un tempestivo riparto, ma  tale
urgenza  non  sussiste(va)  affatto,  tenuto  conto  che   il   testo
previgente  del  decreto-legge  n.  50  del  2017,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 96  del  2017,  consentiva  il  riparto
medesimo, tanto che, per l'anno 2023, l'erogazione dell'anticipazione
era stata gia' disposta con  decreto  interministeriale  15  febbraio
2023, n. 25; d'altro canto,  la  novella  detta  nuove  modalita'  di
riparto destinate a disciplinare in maniera strutturale e con effetti
significativamente modificativi il precedente  regime,  al  di  fuori
dell'alveo dell'ordinario procedimento  legislativo  delineato  dagli
articoli 70 e seguenti della Costituzione. 
    Si e' sopra rilevato, infatti, come l'articolo 17, comma  1,  del
decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 136 del 2023, disponga che, ai fini del  riparto  del  Fondo
TPL, si  tenga  conto  «a  partire  dal  2024»  e,  quindi,  tradendo
apertamente ogni asserita esigenza d'urgenza,  anche  «dei  costi  di
gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale». 
    Lo stesso articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023
dispone,  inoltre,  che,  nelle  more   dell'adozione   del   decreto
ministeriale  di  definizione  degli  indicatori  per  determinare  i
livelli adeguati di servizio e le  modalita'  di  applicazione  degli
stessi  al  fine  del  riparto  del  Fondo  TPL,  «si  provvede  alla
ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalita' di cui  al
comma 2, lettera a), del presente articolo». 
    Per altro verso, l'assoluta insussistenza  di  una  necessita'  e
urgenza di adottare le disposizioni de  quibus  emerge,  con  nitore,
dalla circostanza che, in sede di conversione,  e'  stata  introdotta
una vera e propria disciplina transitoria, con l'inserimento, dopo il
comma 2-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, di  un
nuovo comma 2-quater, che di fatto ha rinviato al 2025 l'applicazione
a pieno regime dei nuovi criteri di riparto. 
    Con la modifica in questione, si palesa con evidenza la natura di
riforma strutturale  del  decreto-legge  n.  104  del  2023  e  della
relativa legge di conversione. 
    Da  tale  ultimo   punto   di   vista,   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale ha  chiarito,  con  riferimento  alla  «disciplina  "a
regime" di materie o settori di materie», che  «non  puo'  valere  il
medesimo  presupposto  della  necessita'  temporale»   e   che   tali
interventi «possono quindi essere oggetto del normale  esercizio  del
potere di iniziativa legislativa, di cui all'art.  71  Cost.»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012). 
    D'altra parte, «La legge  di  conversione  -  per  l'approvazione
della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono  entro  cinque
giorni dalla presentazione del relativo disegno di  legge  (art.  77,
secondo comma, Cost.) - segue un  iter  parlamentare  semplificato  e
caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi,  che  si
giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla
stabilizzazione di un provvedimento avente forza  di  legge,  emanato
provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve  e
circoscritto» (Corte costituzionale, sentenza n. 32 del  25  febbraio
2014). 
    In effetti, l'articolo 77,  comma  secondo,  della  Costituzione,
dispone che «Quando, in casi straordinari di necessita' e di urgenza,
il  Governo  adotta,  sotto  la  sua  responsabilita',  provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli  per
la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono  appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni». 
    Alla luce dei principi esposti, emerge chiaramente  che  adozione
del  decreto-legge  e  approvazione  della   legge   di   conversione
rappresentano, sul  piano  costituzionale,  due  facce  della  stessa
medaglia, tanto che - come osservato da codesta  ecc.ma  Corte  -  «a
norma dell'appena citato art. 77, la pre-esistenza di una  situazione
di fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere  tramite
l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
costituisce un requisito di  validita'  costituzionale  dell'adozione
del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di  quel
presupposto configura tanto un vizio di  legittimita'  costituzionale
del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito  delle
possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio
in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima,
nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti
di validita' in realta' insussistenti e, quindi, convertito in  legge
un atto che non poteva essere legittimo oggetto di  conversione»  (ex
multis, Corte costituzionale, sentenza n. 29 del 12 gennaio 1995). 
    L'assenza dei  presupposti  costituzionali  di  legittimita'  del
decreto-legge n. 104 del 2023, quindi, non puo'  ritenersi  in  alcun
modo sanata ne' superata dall'approvazione della legge di conversione
n.  136   del   2023,   dovendosi,   piuttosto,   ritenere   travolte
dall'illegittimita' qui dedotta anche le  modifiche  da  quest'ultima
apportate. 
    Sul  punto,  infatti,  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  ha
rilevato che «Affermare che la legge di conversione sana in ogni caso
i  vizi  del  decreto  significherebbe  attribuire  in  concreto   al
legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale
delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla  produzione
delle fonti primarie» (Corte costituzionale, sentenza, n. 171  del  9
maggio 2007). 
    In ordine ai profili di  ridondanza  della  lesione  de  qua,  si
osserva, innanzitutto, che, come ribadito da codesta ecc.ma Corte  in
molteplici pronunce, «Non vi e' dubbio che la materia  del  trasporto
pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali  delle
regioni di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost.» (ex multis, Corte
costituzionale, sentenza n. 222 dell'8 giugno 2005). 
    Cio' preliminarmente chiarito, e' appena  il  caso  di  riportare
quanto precisato  da  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  con  la
sentenza  n.  22  del  16   febbraio   2012:   «Questa   Corte,   con
giurisprudenza costante, ha  ritenuto  ammissibili  le  questioni  di
legittimita' costituzionale prospettate da una  regione,  nell'ambito
di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri  diversi
da  quelli,  contenuti  nel  titolo  V  della  Parte  seconda   della
Costituzione, riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato  e
le  regioni,  quando  sia  possibile  rilevare  la  ridondanza  delle
asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le
specifiche competenze ritenute lese  e  le  ragioni  della  lamentata
lesione (ex plurimis, sentenze n. 128 del 2011, n. 326 del  2010,  n.
116 del 2006, n. 280 del 2004). 
    Con riferimento all'art. 77 Cost., questa Corte  ha  ribadito  in
parte qua la giurisprudenza  sopra  ricordata,  riconoscendo  che  le
regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti  alla
pretesa violazione del medesimo art. 77, "ove adducano  che  da  tale
violazione   derivi   una   compressione   delle   loro    competenze
costituzionali" (sentenza n. 6 del 2004). 
    Nella fattispecie, la Regione Liguria, che ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale per violazione dell'art.  77,  secondo
comma, Cost., motiva  la  ridondanza  della  suddetta  censura  sulle
proprie attribuzioni costituzionali, facendo leva sul  fatto  che  le
norme  impugnate  incidono  su  un  ambito  materiale  di  competenza
legislativa concorrente ("protezione civile"). Attraverso il  ricorso
al decreto-legge, lo Stato avrebbe vincolato le  regioni  utilizzando
uno strumento improprio, ammesso dalla Costituzione per esigenze  del
tutto diverse; inoltre, l'approvazione di  una  nuova  disciplina  "a
regime", attraverso la corsia accelerata della legge di  conversione,
pregiudicherebbe la possibilita' per le regioni di  rappresentare  le
proprie esigenze nel procedimento legislativo. 
    Questa Corte condivide l'individuazione, operata  dalla  suddetta
ricorrente, dell'ambito materiale di incidenza delle norme impugnate,
con   la   conseguenza   che   la   violazione   denunciata   risulta
potenzialmente idonea a determinare una  lesione  delle  attribuzioni
costituzionali delle regioni (in tal senso, ex plurimis, sentenze  n.
6 del 2004 e n. 303 del 2003)». 
    Ebbene, il principio espresso nella prefata pronuncia, relativo a
una doglianza concernente una materia di legislazione concorrente, si
attaglia tanto piu' al caso di specie, in cui  la  materia  trattata,
come visto, rientra  nelle  materie  di  competenza  residuale  delle
regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e, pertanto, la
violazione qui  prospettata  integra  senz'altro  una  lesione  delle
attribuzioni costituzionali della Regione Campania. 
    D'altra    parte,    le    impugnate    disposizioni,    erodendo
arbitrariamente e illegittimamente la  quota  di  riparto  del  Fondo
nazionale de quo - che, come anticipato in premessa, rappresenta oggi
la principale fonte di finanziamento del trasporto pubblico locale  -
ha una diretta ricaduta sull'autonomia riconosciuta dagli articoli  5
e 119 della Costituzione alla Regione Campania, che risulta  menomata
nella propria  capacita'  organizzativa  e  finanziaria  (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 65 del 24 marzo 2016). 
    2.  Fermi  restando  i  rilievi  sopra  operati,   le   impugnate
disposizioni  perpetrano,  comunque,  una  gravissima  lesione  degli
articoli 5, 117, 118 e 119  della  Costituzione,  che  dettano  norme
direttamente attributive di competenze. 
    Codesta ecc.ma Corte costituzionale, in una recente pronuncia, ha
rilevato che «l'art. 5 Cost.,  lungi  dall'essere  un  parametro  non
competenziale, nella parte in cui riconosce e promuove  le  autonomie
locali, e' per contro la norma costituzionale che sta alla base delle
competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V,
Parte II, della Costituzione. Di qui la possibilita' per  le  regioni
di dedurne la  violazione  nei  giudizi  in  via  principale»  (Corte
costituzionale, sentenza n. 220 del 6 ottobre 2021). 
    Ebbene,  il  richiamato  articolo   5,   va   coordinato,   nella
fattispecie che ci occupa, con l'articolo 117, in ossequio  al  quale
il trasporto pubblico locale e' materia di competenza residuale delle
regioni,  con  l'articolo   118,   che   sancisce   i   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, e con l'articolo  119
della  Costituzione,  che  sancisce   il   principio   dell'autonomia
finanziaria. 
    Ebbene, in una materia di competenza residuale delle regioni come
il trasporto pubblico locale - nella quale codesta  ecc.ma  Corte  ha
ritenuto  «ammissibili  interventi  statali  di   finanziamento   del
settore» solo «in quanto, sebbene non riconducibili  alle  previsioni
dell'art. 119, quarto comma,  Cost.,  sono  volti  ad  assicurare  un
livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla  Costituzione
stessa» (Corte costituzionale, sentenza n. 78 del 19 aprile  2018)  -
l'introduzione, come nel caso di specie, di criteri  che  tengono  in
considerazione elementi del tutto estranei all'esigenza di assicurare
un livello uniforme di godimento dei  diritti  in  subiecta  materia,
integra una chiara violazione delle  disposizioni  costituzionali  in
menzione, per evidente lesione delle  esigenze  di  autonomia  (anche
finanziaria) e decentramento, nonche' dei  principi  di  adeguatezza,
sussidiarieta' e differenziazione. 
    3. Le impugnate disposizioni sono gravemente violative, altresi',
degli articoli 5, 117, quarto comma, e 120 della  Costituzione  nella
misura in cui sviliscono ed eludono del tutto la  ratio  dell'intesa,
prevista all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  96  del  2017,  quale
necessario strumento di collaborazione tra  lo  Stato  e  le  regioni
nella chiamata in sussidiarieta' che vede lo Stato intervenire in una
materia  assegnata  dalla  Costituzione  alla  esclusiva   competenza
regionale. 
    L'articolo 17, comma  1,  del  decreto-legge  n.  104  del  2023,
infatti, introducendo, all'articolo 27,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 50 del 2017, ulteriori e  particolareggiati  criteri
di dettaglio da tenere in considerazione  ai  fini  del  riparto  del
Fondo TPL, pur nel permanere della previsione dell'intesa in sede  di
Conferenza unificata, erode fatalmente il margine di trattativa e  di
co-decisione  delle  regioni,  il  cui  ruolo  risulta  completamente
svalutato e, di fatto, assume carattere invero meramente formale. 
    Da questo punto di vista, non puo' ignorarsi che  codesta  ecc.ma
Corte, con la sentenza n. 78 del 19  aprile  2018,  ha  chiarito  che
«inerendo gli  interventi  statali  di  finanziamento  del  trasporto
pubblico locale ad un settore di competenza regionale  residuale,  il
principio  di  leale  collaborazione   richiede   il   coinvolgimento
decisionale del sistema regionale nella definizione di aspetti aventi
diretta incidenza sulla sua sfera  di  interesse,  quali  il  riparto
delle risorse e la determinazione dei relativi criteri». 
    Ebbene, nel caso di specie,  l'illegittima  mortificazione  delle
prerogative regionali nel  necessario  procedimento  di  co-decisione
genera gravissime ripercussioni anche in  ordine  al  rispetto  degli
articoli 5 e 119 della Costituzione, in quanto lo Stato, nel caso  di
specie, anziche' «riconosce[re] e promuove[re] le autonomie locali» e
«adegua[re] i principi  ed  i  metodi  della  sua  legislazione  alle
esigenze  dell'autonomia  e   del   decentramento»,   ha   accentrato
arbitrariamente e indebitamente  le  governance  di  un  procedimento
inerente a una materia assegnata dalla Costituzione  alla  competenza
delle regioni. 
    A tal proposito, codesta ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito  «la
necessita' di applicare il principio di leale collaborazione nei casi
in  cui  lo  Stato  preveda  un   finanziamento,   con   vincolo   di
destinazione, incidente su materie di competenza regionale (residuale
o concorrente): ipotesi nella quale, ai fini  della  salvaguardia  di
tali  competenze,  la  legge  statale  deve  prevedere  strumenti  di
coinvolgimento  delle  regioni  nella  fase   di   attuazione   della
normativa, nella forma  dell'intesa  o  del  parere,  in  particolare
quanto alla determinazione dei criteri e delle modalita' del  riparto
delle risorse destinate agli enti  territoriali»  (ex  multis,  Corte
costituzionale,  sentenza  n.  179  del   19   luglio   2022;   Corte
costituzionale, sentenza n. 114 del 9 maggio 2022). 
    Ebbene,  il  chiarissimo  principio  enucleato   dalla   costante
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale  e'  senz'altro
violato  dalle  impugnate  disposizioni,  in   quanto   le   medesime
stabiliscono - gia' sul piano legislativo, senza lasciare alcun reale
spazio di trattativa in  sede  d'intesa  -  criteri  rigorosissimi  e
stringenti di riparto, obliterando  il  ruolo  delle  regioni  e  non
riconoscendo  alle  medesime  alcun  reale  ed  effettivo  potere  di
incisione  in  ordine  «alla  determinazione  dei  criteri  e   delle
modalita' del riparto delle risorse», su cui  hanno  posto  l'accento
proprio le menzionate sentenze n. 114 e n. 179 del 2022. 
    4.  Ancora,  la  disciplina  de  qua  perpetra   una   gravissima
violazione anche  dei  principi  di  eguaglianza,  buon  andamento  e
imparzialita' di cui agli articoli 3 e 97 della  Costituzione,  anche
in relazione agli articoli 117 e 119 della  Carta  fondamentale,  sia
sotto il profilo del danno arrecato ai cittadini  campani  -  cui  si
sottrae la possibilita' di fruire di servizi  di  trasporto  pubblico
locale piu' efficienti - sia  delle  attribuzioni  e  funzioni  della
Regione  Campania  in  subiecta  materia,  oggetto,  come  visto,  di
competenza residuale ed esclusiva regionale. 
    Le disposizioni impugnate, privilegiando  arbitrariamente  e  del
tutto irragionevolmente soltanto alcune regioni, a scapito  di  altre
(tra cui proprio la Regione Campania), infatti,  violano  apertamente
le prerogative regionali in materia  di  trasporto  pubblico  locale,
come scandite da codesta ecc.ma Corte  costituzionale,  tra  l'altro,
nella sentenza n. 78 del 19 aprile 2018, laddove - premesso  che  «il
trasporto  pubblico  locale  rientra  nell'ambito  delle   competenze
residuali delle regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.»
-  sono  stati  considerati  «ammissibili   interventi   statali   di
finanziamento del settore [del trasporto pubblico  locale,  N.d.RR.],
in quanto, sebbene non riconducibili alle previsioni  dell'art.  119,
quarto comma, Cost., sono volti ad assicurare un livello uniforme  di
godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa». 
    Ebbene, l'adozione  di  un  criterio  latamente  premiale  -  che
avvantaggia le  regioni  che,  per  qualsiasi  ragione,  maggiormente
finanziano con risorse proprie il trasporto pubblico locale - ai fini
del riparto di un fondo destinato a finanziare servizi che le regioni
devono garantire in  una  materia  di  propria  competenza  esclusiva
tradisce  gravemente  i  principi  costituzionali  dedotti,   perche'
frustra  irrimediabilmente  lo  spazio  riconosciuto   alle   regioni
medesime, per l'appunto, dall'articolo 117 e 119 della Costituzione. 
    D'altra parte, la necessita' - affermata, come  visto,  anche  da
codesta  ecc.ma  corte  -  di  «assicurare  un  livello  uniforme  di
godimento di diritti  tutelati  dalla  costituzione  stessa»  collima
perfettamente con il fondamentale principio  di  eguaglianza  sancito
dall'articolo 3  della  Costituzione,  che  tanto  piu'  deve  essere
osservato  dallo  Stato  in  materie  in  cui  i  suoi   margini   di
operativita'  sono  costituzionalmente  ridotti  (come  nel  caso  di
specie, dove si interviene in una  materia  di  competenza  residuale
regionale) e pure e' gravemente violato dalle impugnate disposizioni. 
    Proprio in ordine al principio in menzione, codesta ecc.ma  Corte
non ha  mancato  di  chiarire,  lapidariamente,  che  «L'eguaglianza,
infatti, e' principio generale  che  condiziona  tutto  l'ordinamento
nella sua obbiettiva struttura: esso vieta, cioe', che la legge ponga
in essere una disciplina che direttamente o indirettamente  dia  vita
ad una non giustificata disparita' di  trattamento  delle  situazioni
giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei
soggetti  ai  quali  queste  vengano  imputate»  (ex   multis   Corte
costituzionale, sentenza n. 25 del 23 marzo 1966). 
    Peraltro, fermo restando quanto appena rappresentato, il criterio
di riparto del Fondo  TPL  relativo  al  «complesso  dei  servizi  di
trasporto  pubblico  locale  eserciti  sul  territorio  di   ciascuna
regione»  non  e'  necessariamente   e   univocamente   correlato   a
un'efficiente allocazione delle risorse pubbliche. 
    La maggiore spesa attivata da  una  regione,  infatti,  ben  puo'
corrispondere, paradossalmente, a inefficienze nella programmazione e
gestione  del  servizio,  alle  quali  si  deve  far  fronte  proprio
attraverso maggiori esborsi. 
    Ancora piu' irrazionali, illogiche e inique, pertanto, alla  luce
dei menzionati articoli  3  e  97  della  Costituzione,  appaiono  le
impugnate disposizioni, destinate a produrre dannose ripercussioni  e
grave pregiudizio in ordine allo svolgimento di un servizio  pubblico
fondamentale, generando ingiustificate e  arbitrarie  discriminazioni
tra le regioni e abdicando alla necessita' di soddisfare  «l'esigenza
di assicurare la  garanzia  di  uno  standard  di  omogeneita'  nella
fruizione del servizio su tutto il territorio nazionale»  e,  quindi,
«assicurare un livello uniforme di  godimento  dei  diritti  tutelati
dalla Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza  n.  273  del  14
novembre 2013). 
    In  definitiva,  rendere  iniquo  e  irrazionale,  a  monte,   il
finanziamento dei servizi di  trasporto  pubblico  locale  arreca  un
gravissimo vulnus alle  attivita'  di  programmazione  della  Regione
Campania, che  si  vede,  alla  luce  delle  impugnate  disposizioni,
riconosciuta una quota di partecipazione  sensibilmente  ridotta  del
Fondo  de  quo  e,  pertanto,  menomata  nella   propria   sfera   di
attribuzioni in una materia che  la  Costituzione  assegna  alla  sua
competenza residuale ai sensi dell'articolo 117. 
    5. Sotto altro profilo, nella parte in  cui  inserisce,  dopo  il
comma 2-ter dell'articolo  27  del  decreto-legge  n.  50  del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017,  il  comma
2-quater,  l'articolo  17  del  decreto-legge  n.  104  del  2023  e'
illegittimo per violazione dell'articolo  97  della  Costituzione  in
quanto foriero di gravi incertezze interpretative e applicative. 
    Il citato comma 2-ter garantisce, infatti, in via  strutturale  e
senza limitazioni temporali, un'assegnazione di risorse alle  regioni
mai inferiore a quella risultante per l'anno 2020; e,  tuttavia,  non
si comprendono i termini di applicazione del comma 2-quater, il quale
dispone che solo una quota dell'intera somma stanziata, pari  a  euro
4.873.335.361,50 - inferiore alla quota ripartita nel  2020,  pari  a
euro 4.874.554.000,00 - sia ripartita, limitatamente agli anni 2023 e
2024, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 e che, per la
restante frazione, si proceda al riparto secondo i  criteri  indicati
dal comma 2, lettere a) e b). 
    Dalla patente contraddittorieta' evidenziata,  emerge  un  quadro
normativo assolutamente irragionevole, di problematica  applicazione,
in assoluto spregio, per l'appunto, del principio di  buon  andamento
di cui all'articolo 97 della Costituzione, rispetto al quale  codesta
ecc.ma Corte ha chiarito - in termini  difficilmente  equivocabili  -
che «non e' conforme a tale disposizione  costituzionale  l'adozione,
per regolare l'azione amministrativa  [e,  nel  caso  di  specie,  il
riparto e' effettuato con  decreto  ministeriale,  N.d.RR.],  di  una
disciplina normativa "foriera di incertezza", posto  che  essa  «puo'
tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della
pubblica  amministrazione»  (sentenza  n.  364  del   2010)»   (Corte
costituzionale, sentenza n. 70 del 16 aprile 2013). 
    6. Evidente e' anche la lesione, ad opera dell'art. 17, comma  1,
del decreto-legge n. 104 del  2023,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 136 del 2023, dell'articolo 81 della Costituzione, che
sancisce i principi dell'equilibrio e del pareggio di bilancio. 
    La disposizione in menzione, infatti, generando,  irrazionalmente
e arbitrariamente, entrate per l'anno 2023 - in favore delle  regioni
svantaggiate dalla novella normativa, tra cui la Regione  Campania  -
di gran lunga  inferiori  a  quelle  preventivate  sulla  base  della
disciplina previgente (con una perdita annua stimata in centinaia  di
milioni di  euro,  come  da  documentazione  che  ci  si  riserva  di
produrre), fissando criteri, per gli anni  successivi,  tali  da  non
consentire una copertura, con  le  risorse  del  Fondo,  dei  servizi
necessari, arreca un vulnus foriero di gravissime ripercussioni sulla
finanza e sull'attivita' programmatoria regionale. 
    Si  e'  sopra  rilevato,  da  questo  punto  di  vista,  come  la
competente Direzione generale per la mobilita'  abbia  attestato  che
«la percentuale riconosciuta alla regione  Campania  sulla  base  dei
costi standard riferiti a tutti i servizi e' pari all'8,0579,  dunque
molto  al  di  sotto  di  quella  riconosciuta  alla   regione   come
percentuale storica, (omissis) pari al 11,07%». 
    La norma transitoria di cui al comma  2-quater  non  consente  in
alcun modo di ritenere superata la lesione in questione,  perche'  in
essa si prevede, in ogni caso, come visto, che, per una significativa
frazione del Fondo TPL, si proceda  comunque  al  riparto  secondo  i
nuovi criteri. La  ridondanza  di  tale  lesione  nelle  attribuzioni
regionali e' evidente, sia con  riferimento  ai  servizi  oggetto  di
normazione e finanziamento, che attengono a una materia di competenza
residuale  regionale  (il  trasporto  pubblico   locale),   sia   con
riferimento alla materia del coordinamento  della  finanza  pubblica,
che, ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione,  e'  materia  di
legislazione concorrente. 
    Proprio   rispetto   a   quest'ultima,   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale, con sentenza n. 272 del 1° dicembre 2015, ha rilevato
che «La materia del "coordinamento della finanza pubblica",  infatti,
non puo' essere limitata alle norme aventi lo scopo  di  limitare  la
spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di  "riorientare"
la spesa pubblica (omissis), per una complessiva maggiore  efficienza
del sistema». 
    Ancora, la  ridondanza  e'  evidente  anche  con  riferimento  ai
principi  enucleati  a  sanciti  dagli  articoli  5   e   119   della
Costituzione   che,   come   gia'   affermato,   sono    disposizioni
competenziali.   Le   impugnate   disposizioni,   infatti,    minando
l'attivita' programmatoria delle regioni danneggiate, in generale,  e
della Regione Campania, in particolare, peraltro in  una  materia  di
loro  competenza  residuale,  ne  ledono  gravemente  le  prerogative
costituzionali, sia in termini di autonomia (anche  finanziaria)  che
in termini di attribuzioni  positive,  comprimendo  irrimediabilmente
gli ambiti competenziali che la Costituzione ha  inteso  assegnare  -
ponderando esigenze di decentramento con esigenze  di  unitarieta'  -
alle regioni medesime. 
    7. Conclusivamente,  come  gia'  diffusamente  rappresentato,  si
evidenzia, nelle more dell'adozione del decreto di definizione  degli
indicatori per determinare i livelli adeguati  di  servizio  e  delle
modalita' di applicazione degli stessi, l'aggravata  lesivita'  delle
disposizioni  introdotte  con  decreto-legge   n.   104   del   2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del  2023,  laddove
prevedono - in tale lasso temporale - la «ripartizione integrale  del
medesimo Fondo con le modalita' di cui al comma 2,  lettera  a),  del
presente articolo», estendendo,  pertanto  la  portata  lesiva  della
novita'  apportate  all'articolo  27,  comma  2,  lettera   a),   del
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 50 del 2017.